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Pierluigi Cordua è il nuovo Presidente di Confapi Lombardia

Presso la sede di Confapi Lombardia a Milano si è tenuta il17 gennaio 2024 l’assemblea regionale dell’associazione, composta dai rappresentanti delle territoriali di Bergamo, Brescia, Lecco-Sondrio, Milano e Varese, nella quale è stato eletto il nuovo presidente lombardo del sistema Confapi che succede a Luigi Sabadini divenuto, lo scorso dicembre, membro della Giunta nazionale di Confapi e, ad aprile, presidente di Unionmeccanica Confapi. Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Brescia con il suo secondo mandato avviato lo scorso 29 settembre e membro della Giunta del presidente nazionale di Confapi Cristian Camisa, è il nuovo presidente di Confapi Lombardia per il mandato 2024-2026.

Amministratore delegato dell’azienda ISVE Spa, con sede Poncarale (BS), specializzata nella realizzazione di impianti per il riciclaggio di prodotti non ferrosi e per il trattamento del legno, ha 53 anni ed è sposato con tre figlie.  Cordua giunge a questa importante nomina al culmine di una lunga e attiva vita associativa. Ha, infatti, ricoperto il ruolo di consigliere degli ultimi due presidenti di Confapi Brescia, del Gruppo Giovani Imprenditori della territoriale bresciana, di Confapi Servizi ed Unionmeccanica Confapi nazionale.

«Si apre per me un nuovo capitolo nell’attività di rappresentanza di Confapi che aggiunge, oltre al lavoro su Brescia, anche l’interlocuzione a livello regionale – afferma il presidente Pierluigi Cordua -. Proprio il dialogo con Regione Lombardia rappresenterà un fattore decisivo per il trasferimento costruttivo e propositivo di contenuti e istanze delle nostre imprese. Ringrazio sinceramente il presidente uscente Sabadini, al quale mi legano stima ed amicizia: nel solco del suo lavoro traccerò le traiettorie del mio mandato. A lui, inoltre, i migliori auguri per il prestigioso impegno nazionale alla guida di Unionmeccanica Confapi. Sono numerose le criticità che contraddistinguono questo 2024, ma credo che lo siano anche le opportunità. La nostra mission sarà, ovviamente, di proseguire nel nostro impegno volto alla formazione e informazione delle imprese associate. In questo senso riteniamo sia determinante il nostro impegno per trasferire ogni occasione di sostegno e crescita a disposizione, a partire da quelle messe in campo proprio dal Pirellone. Alcune scadenze fondamentali per il nostro sistema produttivo sono molto vicine – tra le altre lo stop ai motori endotermici nel 2035, i processi di transizione energetica, ambientale, digitale e di integrazione di intelligenza artificiale -, pertanto la nostra azione di supporto si conferma determinante. Inoltre, lo scenario geopolitico attuale, contraddistinto da una crescente instabilità, inoltre, centralizza ulteriormente il valore dell’associazione ed il suo ruolo di reale partner dell’imprenditore e delle aziende».  Confapi Lombardia è una Federazione regionale di secondo livello, si occupa del coordinamento fra le associazioni provinciali, al fine di uniformare ed armonizzare le loro attività di assistenza e di rappresentanza delle aziende associate. Complessivamente rappresenta oltre 3.700 imprese che danno lavoro ad oltre 70.000 dipendenti.




Interessi di mora: tasso al 4,50% fino a giugno 2024

Pubblicato dal Ministero delle Finanze, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 16 gennaio 2024, n. 12, il saggio di interesse per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, art. 1, comma 1, lett. e).
Per il primo semestre 2024, il tasso di riferimento è pari al 4,50 per cento, che sarà applicabile a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, cioè ai c.d. interessi moratori. 

(MF/ms)




“Innovazione e prodotti green serve una politica industriale”

La Provincia di lunedì 15 gennaio, parla Mauro Rotta delle Trafilerie Rotta di Pescate.




Bando regionale 2024: microcredito per Pmi, domande dal 15 gennaio 2024

Si avvicina la data di apertura di questo bando regionale, consultabile direttamente sul sito regionale cliccando qui 

Si rivolge alle PMI che alla data di presentazione della domanda risultano regolarmente costituite, iscritte e attive da massimo 5 anni nel Registro delle Imprese, con una sede in Lombardia oggetto del progetto ammissibile e in possesso di una delibera di finanziamento da parte di uno degli Operatori di microcredito convenzionati con Regione Lombardia.
La procedura utilizzata è “valutativa a sportello”, le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e successivamente di una valutazione tecnica.
La misura finanzia progetti di avvio o sviluppo di un’attività d’impresa per un importo dell’investimento compreso tra 15 mila 75 mila euro (elevabile a euro 100 mila nel caso di società a responsabilità limitata), realizzati presso una sede in Lombardia, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, che soddisfino il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027.

Le spese ammissibili (al netto di IVA) collegate al progetto di avvio o sviluppo di impresa riguardano:
a) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, hardware (esclusi smartphone e cellulari) e impianti per la produzione di energia rinnovabile, termica e frigorifera;
b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili (per un periodo di 12 mesi), brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa di cui alle lettere da a) a e) (con esclusione della presente lettera b);
c) consulenze specialistiche e altre spese funzionali alla registrazione di marchi, brevetti e per l’acquisizione di certificazioni di qualità;
d) prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa negli ambiti: marketing e comunicazione, logistica, produzione, personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa, contrattualistica, contabilità e fiscalità;
Le spese devono essere sostenute (fatturate e interamente quietanzate) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda ed entro il termine di realizzazione del progetto.

Altri dettagli alla pagina web regionale: cliccare qui

La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 10:30 del 15 gennaio 2024 esclusivamente su Bandi e Servizi da parte dell’Operatore di microcredito per nome e per conto del singolo soggetto richiedente e fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
 
 




Riforma fiscale: per il 2024 aliquote IRPEF ridotte a tre

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 dicembre, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo alla riforma dell’IRPEF, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111).

In relazione all’obiettivo di graduale riduzione dell’imposta e di perseguimento dell’equità orizzontale, posto dall’art. 5 comma 1 della citata L. 111/2023, l’art. 1 comma 1 del DLgs. prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Vengono pertanto accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo attualmente previsti: ai sensi dell’art. 11 del TUIR, infatti, si applica un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 15.000 euro e pari al 25% per il reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro.

L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.

Il medesimo importo di 260 euro è previsto nel DLgs. come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 del DLgs., è prevista la diminuzione di 260 euro dell’importo totale delle detrazioni spettanti per i seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del DL 149/2013);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119 comma 4 del DL 34/2020).
Si specifica che, rispetto al testo trasmesso alle Camere competenti per i relativi pareri, sono stati tolti dall’elenco di cui al suddetto art. 2 del DLgs. le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (art. 15 comma 1.1 del TUIR) e degli enti del Terzo settore (art. 83 comma 1 del DLgs. 117/2017).

La modifica è stata introdotta per garantire il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono di tali erogazioni liberali.

Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs sono tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti, escluse le spese sanitarie, che beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda del 19%, ad esempio:

  • gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
  • le spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica;
  • le spese funebri.
Come specificato al comma 2 dell’art. 2 del DLgs., ai fini dell’applicazione della diminuzione di 260 euro, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

Un’altra modifica applicabile per il periodo d’imposta 2024 è prevista in relazione alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs., in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l’importo di tali detrazioni è pari a 1.955 euro, rispetto all’importo di 1.880 euro attualmente previsto.

In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”).

In conseguenza a tale modifica, si prevede altresì che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1 comma 1 del DL 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Le nuove disposizioni non si applicano per gli acconti 2024 e 2025

Il comma 4 dell’art. 1 del DLgs. prevede infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1, vale a dire la riduzione delle aliquote da quattro a tre e l’innalzamento delle detrazioni di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

(MF/ms)




Fringe benefit 2024: pubblicate le tabelle Aci dei costi km

Sono state pubblicate in G.U. le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.

Tale percentuale è:

  • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km;
  • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

 

EMISSIONI DI CO2
 
% CALCOLO FRINGE BENEFIT
Fino a 60 g/km 25%
Da 60 g/km fino a 160 g/km 30%
Da 160 g/km fino a 190 g/km 50%
Oltre i 190 g/km 60%

Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate; devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l’anno successivo.

Le tabelle pubblicate il 22 dicembre 2023, quindi, sono valide per il 2024 e sono suddivise in:

  • autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
  • autovetture fuori produzione, anch’esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);
  • motoveicoli;
  • autocaravan.

Per l’auto in uso promiscuo, per l’impresa la deducibilità è al 70% senza tetto massimo deducibilità (no limite € 18.075,99)
Il  FB per il dipendente = 30% x  15.000 km x costo Km ACI – riaddebito costi (al lordo IVA).

 
Si consideri l’utilizzo promiscuo di una Golf VIII 2020 1.5 TSI 130 CV (emissioni 110 g/Km), alimentata a benzina.
L’importo trattenuto al dipendente è pari a €1.200 euro (€ 100 al mese).
Il fringe benefit annuale 2024 è pari a euro 2.502,45 – quindi il 30% * (0,5561 x 15.000 Km), al netto dell’importo trattenuto (1.200,00 euro) =2.502,45-1.200,00 = fringe benefit tassato è 1.302,45 euro.

(MF/ms) 
 




Diritto camerale 2024

Confermate anche per il 2024 le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

L’indicazione è contenuta nella nota del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 383421, pubblicata il 20 dicembre 2023.

Il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.

L’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva infatti disposto la progressiva riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.

La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrisponde al diritto annuale definito dal citato DM.

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
  • società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
  • società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.

L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23 febbraio 2023.

Per tutte le Camere di Commercio è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.

Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un’impresa individuale con sede a Torino iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonterà a 120 euro.

In base all’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

  • alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
  • all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
  • all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma.
In attuazione della disposizione, il DM 28 febbraio 2023 ha approvato l’incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani. Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un’impresa individuale con sede a Palermo iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonterà a 170 euro.
 

(MF/ms)




Convenzione Fedex: aggiornamento listini 2024

Si rinnova anche per l’anno 2024 la convenzione sottoscritta con FEDEX Express Italy Srl, a favore delle Aziende associate Confapi Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero
 
In allegato i nuovi listini precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:
 
Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali
  • Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali
  • Supplemento carburante
  • Eventuali servizi accessori
 
Modalità di utilizzo del servizio
Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl
Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)
Apiservizi Srl riceverà direttamente da FEDEX la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l’estero) e mensile (per l’Italia) le  spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio
 
A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI :
 
In pochi secondi potrete:
  • prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
  • richiedere informazioni su una spedizione già affidata a FEDEX
  • calcolare tempi e costi di una spedizione
  • gestire un lasciato avviso
  • individuare i punti TNT/FEDEX più vicini
  • segnalare un disservizio
 

(MS/ms)




Cambiavalute novembre 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2023)

Art. I
 

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2023 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 145,4534
Peso Argentino 381,8459
Dollaro Australiano 1,6634
Real Brasiliano 5,2963
Dollaro Canadese 1,4828
Corona Ceca 24,4848
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8087
Corona Danese 7,4581
Yen Giapponese 161,8441
Rupia Indiana 90,0102
Corona Norvegese 11,7958
Dollaro Neozelandese 1,8033
Zloty Polacco 4,402
Sterlina Gran Bretagna 0,87045
Nuovo Leu Rumeno 4,9703
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0808
Rand (Sud Africa) 20,0397
Corona Svedese 11,5475
Franco Svizzero 0,9634
Dinaro Tunisino 3,3837
Hryvnia Ucraina 39,083
Forint Ungherese 379,1945
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)




Riforma fiscale: da quest’anno invio delle dichiarazioni fiscali entro il 30 settembre

Tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), c.d. DLgs. “Adempimenti”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 dicembre, rientra l’anticipazione, a decorrere dal 2 maggio 2024, dei termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, disposta dall’art. 11.

È pertanto confermato quanto previsto dal testo del decreto legislativo che era stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per ricevere i relativi pareri.

Nello specifico, l’art. 11 del DLgs., modificando l’art. 2 del DPR 322/98, prevede, con effetto dal 2 maggio 2024, un’anticipazione del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP:

  • al 30 settembre (rispetto al 30 novembre attualmente previsto) per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
  • all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto all’undicesimo mese attualmente previsto) per i soggetti IRES.
Viene quindi ripristinata la situazione esistente prima del 2019, anteriormente al differimento a regime disposto dall’art. 4-bis comma 2 del DL 34/2019.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per tale periodo d’imposta i precedenti termini, vale a dire l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Come si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, la modifica in esame consente di anticipare:

  • il controllo delle dichiarazioni e, di conseguenza, l’erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti;
  • i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni;
  • l’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) e, di conseguenza, la pubblicazione delle relative procedure software.
In relazione all’ultimo punto, infatti, l’art. 7 del DLgs. stabilisce che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:
  • entro il mese di aprile, per l’anno 2024;
  • entro il 15 marzo, a decorrere dall’anno 2025.
A tal proposito, tra le osservazioni proposte dalla Commissione Finanze della Camera, si richiedeva di valutare la possibilità, vista l’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, di anticipare la messa a disposizione di modelli software, istruzioni e circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione sia ai modelli ISA, sia alle dichiarazioni dei redditi, comprendendo anche i moduli di controllo degli invii telematici.

In particolare, la Commissione riteneva che tali documenti dovessero essere resi disponibili:

  • entro aprile, per il periodo d’imposta 2023 (quindi aprile 2024);
  • entro il mese di febbraio di ogni anno, a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (quindi febbraio 2025).
Nel caso in cui non fossero rispettati i suddetti termini, la Commissione proponeva di prorogare di conseguenza i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In relazione ai modelli dichiarativi, la descritta anticipazione non è stata messa in atto, poiché si è ritenuto che non ci siano i tempi tecnici necessari per analizzare le novità normative che normalmente intervengono a fine anno, come la legge di bilancio, definire le relative specifiche di intervento e sviluppare i programmi informatici sulla base delle disposizioni normative.

Quanto all’anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la Commissione parlamentare aveva altresì richiesto che fosse stabilito l’anticipo di un solo mese, e quindi fissato il termine al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: il termine del 31 ottobre proposto, però, si sarebbe sovrapposto a quello di presentazione dei modelli 770, di cui all’art. 4 del DPR 322/98, prevedendo così un unico termine per tutte le dichiarazioni, situazione che avrebbe complicato il lavoro di chi presenta le dichiarazioni.

Ferma al 30 aprile la messa a disposizione della precompilata

Con l’art. 11 del DLgs. è stato altresì anticipato di un mese (dal 1° maggio al 1° aprile), a decorrere dal 1° aprile 2025, il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

(MF/ms)