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Istituto Badoni dove si insegna a fare impresa

La Provincia del 23 gennaio 2024, Paolo Frizzi della nostra associata Libraesva parla del progetto “La piccola impresa che vorrei”.




Istat dicembre 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,6 % (variazione annuale) e a + 12,0 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,450 % e + 9,000 %.



Cambia valute dicembre 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2024)

                                                                                                                                                                                                         Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,5372
Peso Argentino 653,0796
Dollaro Australiano 1,6321
Real Brasiliano 5,3428
Dollaro Canadese 1,4653
Corona Ceca 24,4776
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,787
Corona Danese 7,4556
Yen Giapponese 157,2126
Rupia Indiana 90,8009
Corona Norvegese 11,5333
Dollaro Neozelandese 1,7556
Zloty Polacco 4,3335
Sterlina Gran Bretagna 0,86168
Nuovo Leu Rumeno 4,9707
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0903
Rand (Sud Africa) 20,3373
Corona Svedese 11,2028
Franco Svizzero 0,9441
Dinaro Tunisino 3,3824
Hryvnia Ucraina 40,4835
Forint Ungherese 381,8032
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Webinar fiscale 23 gennaio 2024: slide

Trasmettiamo le slide utilizzate dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco durante il webinar fiscale tenutosi martedì 23 gennaio 2024 dedicato alla “Legge di bilancio 2024”.

(MF/am)




“ConfAPI Hour” con l’alpinista e Ragno Matteo Della Bordella

Informiamo le Aziende Associate che giovedì 8 febbraio, alle ore 18, presso l’Hangar Manzoni di Lecco si terrà il secondo appuntamento di “ConfAPI Hour“, ciclo di appuntamenti su temi extra-lavoro dedicati in esclusiva ai nostri associati. 

Ospite di questo incontro Matteo Della Bordella, alpinista e Ragno della Grignetta, che terrà la conferenza dal titolo “La via meno battuta”.

Il Maglione rosso, attraverso parole e immagini, racconterà la propria carriera e le spedizioni a cui è più legato in Patagonia e Groenlandia. 

Al termine verrà offerto un aperitivo.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione: cliccare qui. 




Pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea  è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2024, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Webinar fiscale “Legge di bilancio 2024”

Informiamo le aziende associate che martedì 23 gennaio 2024, alle ore 14.30, si terrà il webinar fiscale tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.

 

Il tema trattato sarà la Legge di Bilancio 2024.
 
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

(MF/ms)




“La tecnologia aiuta l’ambiente”

La Provincia del 18 gennaio 2024, articolo sulla nostra associata Imsa. 




Operazioni triangolari intra Ue con codice N3.2

Secondo uno schema tipico delle cosiddette “triangolari comunitarie”, un operatore italiano può acquistare beni da un fornitore Ue, conferendo a quest’ultimo l’incarico di trasportare le merci al proprio cliente in un altro Stato membro.

In assenza delle semplificazioni previste dalla normativa unionale e interna, di cui si dirà fra poco, le due operazioni dovrebbero qualificarsi, alternativamente:

  • come cessione domestica effettuata nello Stato del primo cedente (nel quale l’operatore italiano è tenuto ad identificarsi), seguita da una cessione intracomunitaria da parte del primo cessionario nei confronti del proprio cliente, o
  • come cessione intra Ue effettuata dal primo cedente nei confronti del soggetto passivo nazionale, cui fa seguito una cessione domestica nello Stato membro del secondo cessionario, con obbligo per l’operatore economico italiano di identificarsi in tale Stato.
Al fine di ottenere una riduzione degli adempimenti amministrativi, è stato previsto che laddove il trasporto avvenga a cura o a nome del primo cedente, il promotore dell’operazione non sia tenuto ad identificarsi né nello Stato membro di partenza, né in quello di arrivo, nel caso in cui proceda alla designazione del secondo cessionario quale debitore d’imposta (artt. 38 comma 7, 40 comma 2 e 44 comma 2 lett. a) del DL 331/93).

Sotto il profilo operativo, come illustrato dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, nel caso di specie, il soggetto passivo stabilito in Italia:
– riceve una fattura senza imposta, “integrandola” indicando, in luogo dell’imposta, il titolo di non imponibilità ex art. 46 comma 1 del DL 331/93 e annotandola a norma del successivo art. 47;
– emette una fattura senza IVA, ex art. 41 del DL 331/93, che “deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore d’imposta” (art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93), annotandola distintamente nel registro delle fatture di cui all’art. 23 del DPR 633/72, e presenta il modello INTRASTAT relativamente alla cessione effettuata (in relazione alla quale matura il c.d. “plafond vincolato”; cfr. risposta a interpello n. 540/2022).

L’obbligo di indicazione del debitore d’imposta in fattura, al fine dell’assoggettamento dell’operazione a IVA nello Stato del destinatario, è previsto dall’art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93.

La condizione è solo apparentemente formale, posto che la Corte Ue ha affermato il principio secondo cui la designazione del debitore non è considerata valida, laddove il documento emesso dall’acquirente intermedio non riporti tale dicitura (Corte di Giustizia Ue 8 dicembre 2022 causa C-247/21).

Ne spiega i motivi l’Avvocato generale, il quale afferma che detta indicazione “mira ad assicurare che il destinatario sia consapevole del proprio debito d’imposta e assoggetti correttamente a imposizione la cessione nel paese di destinazione in luogo del prestatore” (Conclusioni avvocato generale causa C-247/21, punto 45).

Se nell’ambito della fatturazione analogica (tuttora ammissibile nei rapporti con soggetti non residenti), l’apposizione dei dati richiesti dall’art. 46 del DL 331/93 non pone particolari problemi, qualche questione sorge nel caso in cui il promotore della triangolazione, soggetto nazionale, decida di avvalersi del formato elettronico via SdI.

Innanzitutto nel file va inserito il codice natura “N3.2”, con il quale si segnala la non imponibilità dell’operazione consistente nella “cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore Ue al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione” (si veda la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, versione 1.8).

Il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni, nonché la designazione dello stesso quale debitore d’imposta dovrebbero ragionevolmente essere inseriti nel campo 2.2.1.16 “Altri dati gestionali” o, alternativamente, nel campo facoltativo 2.1.1.11 “Causale” (soluzioni suggerite dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento a un diverso caso, nella FAQ del 27 novembre 2018 n. 14). Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile un’istruzione specifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerata la rilevanza, non solo formale, dell’indicazione.

Quanto, infine, all’integrazione della fattura di acquisto dal primo cedente (o alla compilazione del file XML ai fini dell’esterometro), il promotore dovrà scegliere il codice Tipo Documento “TD18”, e indicare, in luogo dell’imposta, il codice rappresentativo del titolo di non imponibilità, che dovrebbe ragionevolmente essere “N3.2”, posto che non pare sussistere una diversa specifica codifica per gli acquisti di cui all’art. 40 comma 2 del DL 331/93.

(MF/ms)




Per gli utili deliberati fino al 2022 il regime transitorio rimane in vita

Con l’ingresso nel nuovo anno è opportuno richiamare l’attenzione su due norme suscettibili di orientare l’azione del professionista sulla deliberazione di dividendi straordinari o sull’esecuzione di delibere di distribuzione già assunte in passato.
Per iniziare, con l’entrata dal 1° gennaio nel terzo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non sarà più necessario trattenere nel patrimonio le somme sulle quali è stata calcolata la deduzione di cui all’art. 19 comma 2 ss. del DL 73/2021 (c.d. “super ACE”), computata con il coefficiente agevolato del 15%; il beneficio, infatti, si doveva restituire (mediante proporzionale variazione in aumento del reddito, o riversamento del credito d’imposta) se l’incremento non si fosse mantenuto nel patrimonio della società per i due esercizi successivi a quello in cui ne è avvenuta la fruizione.
Perciò, i soggetti “solari” già dal 1° gennaio 2024 sono fuori dal biennio di osservazione e le distribuzioni di dividendi (nonché le ripartizioni di altre poste del patrimonio netto) che essi dovessero effettuare non sono più penalizzate ai sensi dell’art. 19 comma 5 del DL 73/2021 (peraltro, si ricorda che l’ACE è stata abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ad opera dell’art. 5 comma 1 DLgs. 216/2023).
La seconda disciplina che si richiama è quella che nasce dalla norma transitoria di cui all’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017, che ha regolato le distribuzioni di utili effettuate dopo l’entrata in vigore della riforma di cui all’art. 1, commi 999-1005, della stessa L. 205/2017.
Questa, si ricorda, ha disposto l’estensione a tutte le distribuzioni di dividendi in favore di soci persone fisiche (che non detengono la partecipazione in regime di impresa) dell’obbligo di applicare la ritenuta a titolo di imposta del 26%, fatta salva la possibilità, in base al menzionato comma 1006, di applicare il regime previgente (che prevedeva la parziale imponibilità di quanto percepito, in misura variabile tra il 40% e il 58,14% a seconda dell’anno di produzione dell’utile) alle distribuzioni deliberate entro la data del 31 dicembre 2022, se aventi a oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Oggi non saranno frequentissimi i casi in cui la disciplina transitoria può trovare ancora applicazione, poiché ciò presuppone che vi sia stata una delibera nel termine sopra individuato e che ad essa non sia ancora seguita la materiale corresponsione del dividendo.
Sul tema occorre fare alcune considerazioni. In primo luogo, non è formalmente richiesto che la delibera abbia data certa, ma si ritiene che eventuali dubbi in merito possano essere in qualche modo superati dalla constatazione che la delibera stessa, se effettuata nel termine richiesto, sarà stata recepita nel bilancio depositato nel 2023, il che verrebbe a costituire una sorta di certificazione che garantirebbe contro eventuali contestazioni.
Per le delibere assunte tempestivamente che non abbiano ancora trovato completa esecuzione, dal tenore letterale della norma di riferimento si rileva che non è apposta alcuna scadenza per il pagamento materiale dei dividendi; secondo l’AIDC di Milano (norma di comportamento n. 218), l’unico termine rilevante sarebbe quello di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.
Posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate
Vi è però da segnalare, sul punto, la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022.
In particolare, in un passaggio che non ha avuto seguito né troppo risalto, si assume una posizione restrittiva circa le distribuzioni di dividendi “le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali” (ovvero, in altre parole, che dovessero trovare attuazione oltre un anno dalla scadenza del termine), assumendo che esse darebbero luogo ad “un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017”.
Tale visione non appare fondata su di una precisa disposizione normativa e porterebbe avere conseguenze paradossali sulle società che erogano dividendi, in relazione alla loro responsabilità in qualità di sostituti d’imposta per le distribuzioni eseguite nel 2024.
Appare perciò preferibile un’impostazione per cui i poteri dell’Amministrazione finanziaria possono essere esercitati solo se, come pure espresso dal principio di diritto, la distribuzione deliberata al termine del 2022 ha natura simulata o può essere riqualificata sulla base degli scopi concretamente perseguiti; ciò, però, indipendentemente dal termine annuale che non sembra in sé idoneo a tracciare una linea di confine certa e inequivocabile a tali fini.

(MF/ms)