Istituto Badoni dove si insegna a fare impresa
La Provincia del 23 gennaio 2024, Paolo Frizzi della nostra associata Libraesva parla del progetto “La piccola impresa che vorrei”.
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La Provincia del 23 gennaio 2024, Paolo Frizzi della nostra associata Libraesva parla del progetto “La piccola impresa che vorrei”.
Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2024)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2023 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 146,5372 |
| Peso Argentino | 653,0796 |
| Dollaro Australiano | 1,6321 |
| Real Brasiliano | 5,3428 |
| Dollaro Canadese | 1,4653 |
| Corona Ceca | 24,4776 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,787 |
| Corona Danese | 7,4556 |
| Yen Giapponese | 157,2126 |
| Rupia Indiana | 90,8009 |
| Corona Norvegese | 11,5333 |
| Dollaro Neozelandese | 1,7556 |
| Zloty Polacco | 4,3335 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,86168 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9707 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0903 |
| Rand (Sud Africa) | 20,3373 |
| Corona Svedese | 11,2028 |
| Franco Svizzero | 0,9441 |
| Dinaro Tunisino | 3,3824 |
| Hryvnia Ucraina | 40,4835 |
| Forint Ungherese | 381,8032 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
Trasmettiamo le slide utilizzate dal dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco durante il webinar fiscale tenutosi martedì 23 gennaio 2024 dedicato alla “Legge di bilancio 2024”.
(MF/am)
Ospite di questo incontro Matteo Della Bordella, alpinista e Ragno della Grignetta, che terrà la conferenza dal titolo “La via meno battuta”.
Il Maglione rosso, attraverso parole e immagini, racconterà la propria carriera e le spedizioni a cui è più legato in Patagonia e Groenlandia.
Al termine verrà offerto un aperitivo.
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione: cliccare qui.
Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2024, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Il tema trattato sarà la Legge di Bilancio 2024.
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
(MF/ms)
In assenza delle semplificazioni previste dalla normativa unionale e interna, di cui si dirà fra poco, le due operazioni dovrebbero qualificarsi, alternativamente:
Sotto il profilo operativo, come illustrato dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, nel caso di specie, il soggetto passivo stabilito in Italia:
– riceve una fattura senza imposta, “integrandola” indicando, in luogo dell’imposta, il titolo di non imponibilità ex art. 46 comma 1 del DL 331/93 e annotandola a norma del successivo art. 47;
– emette una fattura senza IVA, ex art. 41 del DL 331/93, che “deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore d’imposta” (art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93), annotandola distintamente nel registro delle fatture di cui all’art. 23 del DPR 633/72, e presenta il modello INTRASTAT relativamente alla cessione effettuata (in relazione alla quale matura il c.d. “plafond vincolato”; cfr. risposta a interpello n. 540/2022).
L’obbligo di indicazione del debitore d’imposta in fattura, al fine dell’assoggettamento dell’operazione a IVA nello Stato del destinatario, è previsto dall’art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93.
La condizione è solo apparentemente formale, posto che la Corte Ue ha affermato il principio secondo cui la designazione del debitore non è considerata valida, laddove il documento emesso dall’acquirente intermedio non riporti tale dicitura (Corte di Giustizia Ue 8 dicembre 2022 causa C-247/21).
Ne spiega i motivi l’Avvocato generale, il quale afferma che detta indicazione “mira ad assicurare che il destinatario sia consapevole del proprio debito d’imposta e assoggetti correttamente a imposizione la cessione nel paese di destinazione in luogo del prestatore” (Conclusioni avvocato generale causa C-247/21, punto 45).
Se nell’ambito della fatturazione analogica (tuttora ammissibile nei rapporti con soggetti non residenti), l’apposizione dei dati richiesti dall’art. 46 del DL 331/93 non pone particolari problemi, qualche questione sorge nel caso in cui il promotore della triangolazione, soggetto nazionale, decida di avvalersi del formato elettronico via SdI.
Innanzitutto nel file va inserito il codice natura “N3.2”, con il quale si segnala la non imponibilità dell’operazione consistente nella “cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore Ue al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione” (si veda la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, versione 1.8).
Il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni, nonché la designazione dello stesso quale debitore d’imposta dovrebbero ragionevolmente essere inseriti nel campo 2.2.1.16 “Altri dati gestionali” o, alternativamente, nel campo facoltativo 2.1.1.11 “Causale” (soluzioni suggerite dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento a un diverso caso, nella FAQ del 27 novembre 2018 n. 14). Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile un’istruzione specifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerata la rilevanza, non solo formale, dell’indicazione.
Quanto, infine, all’integrazione della fattura di acquisto dal primo cedente (o alla compilazione del file XML ai fini dell’esterometro), il promotore dovrà scegliere il codice Tipo Documento “TD18”, e indicare, in luogo dell’imposta, il codice rappresentativo del titolo di non imponibilità, che dovrebbe ragionevolmente essere “N3.2”, posto che non pare sussistere una diversa specifica codifica per gli acquisti di cui all’art. 40 comma 2 del DL 331/93.
(MF/ms)
(MF/ms)