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“ConfaAPI Hour” con il Ragno Matteo Della Bordella

Secondo appuntamento di “ConfAPI Hour” il ciclo di incontri su tematiche extra-lavoro dedicato in esclusiva agli associati.

Giovedì 8 febbraio 2024, ore 18, presso l’Hangar Manzoni di Lecco l’alpinista e Ragno della Grignetta Matteo Della Bordella terrà la conferenza dal titolo “La via meno battuta”.
I primi passi in montagna, l’inizio della passione e le grandi spedizioni in Patagonia e Groenlandia “by fear means” saranno al centro del racconto dell’alpinista che attraverso parole e immagini spettacolari ripercorrerà la propria carriera davanti agli imprenditori di Confapi Lecco Sondrio.

Visto il successo del primo incontro con l’astrofisico Luca Perri – commenta il direttore dell’associazione Marco Piazzaabbiamo deciso di proseguire su questa strada. La commissione comunicazione di Confapi Lecco Sondrio ha proposto di invitare un alpinista e non potevamo che scegliere uno tra i nostri Maglioni rossi, una eccellenza del territorio come le nostre aziende. Questi incontri sono un momento importante di aggregazione per i nostri associati, ma anche di scoperta di mondi, lavori e tematiche lontani dal nostro quotidian o”.
Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo ai presenti preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Fatturazione elettronica: attenzione ai dati da riportare nelle dichiarazioni di intento

Come disposto dal provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre  2021, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera a), D.L. n. 746/1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 17/1984.

 

Ciò detto, i soggetti che emettono fatture elettroniche a clienti che intendono effettuare acquisti in regime di esenzione Iva ai sensi dell’Art. 8 c. 1 lett. c) del D.p.r. 633/72, hanno l’obbligo di indicare in fattura elettronica il protocollo telematico della dichiarazione d’intento ricevuta costituito da una serie di 17 cifre separate dal simbolo “/” o “–“ e altre 6 cifre.

Tale protocollo deve essere inserito utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della  dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es.  08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
A seguito dell’aggiornamento dei software di controllo, dal prossimo 1° febbraio 2024, il mancato inserimento di tale dato nella fattura elettronica comporterà il rigetto della stessa da parte dello SDI.

 

Si prega pertanto di prestare particolare attenzione al riguardo.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale

La versione definitiva del D.Lgs. “Accertamento” approvato dal Consiglio dei Ministri introduce, tra l’altro, il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni.

La disciplina dell’istituto presenta diverse novità rispetto al testo del decreto approvato in via preliminare il 3 novembre 2023; come sottolineato anche dal CNDCEC in un comunicato stampa, le modifiche più rilevanti incidono sia sui requisiti di accesso che sulla relativa procedura; il nuovo istituto, inoltre, nel 2024 sarà applicabile ai contribuenti forfetari in via sperimentale.

Con lo stesso decreto sono rivisti anche i termini di presentazione per le dichiarazioni dei redditi, intervenendo ulteriormente rispetto a quanto già disposto dal DLgs. 1/2024.

In primo luogo, su impulso delle Commissioni parlamentari e delle associazioni di categoria, scompare dai requisiti di accesso quello più controverso, che richiedeva, per i soggetti ISA, un’affidabilità fiscale alta (punteggio ISA pari almeno a 8); l’art. 10 del decreto non fissa nessun punteggio minimo ai fini dell’ingresso, limitandosi a richiedere come requisito di accesso l’assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato.

L’allargamento della platea dei potenziali beneficiari del concordato preventivo biennale a tutti i soggetti ai quali si rendono applicabili gli ISA porta con sé diverse conseguenze; in particolare, i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale, a prescindere dalla loro affidabilità fiscale:

  • avranno accesso al regime premiale ISA di cui all’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017;
  • non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza).
Le citate disposizioni si applicano infatti a tutti i soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale, senza ulteriori condizioni; di conseguenza, è verosimile ipotizzare che il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che presentano una bassa affidabilità fiscale sarà sensibilmente più alto di quanto dichiarato in passato da tali soggetti, in modo da giustificare l’applicazione delle misure premiali.

Si noti, inoltre, che un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia delle Entrate collocherebbe il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34 comma 2 del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

In altre parole, i soggetti ISA a bassa affidabilità fiscale, in origine esclusi dalla disciplina del concordato (salvo onerosi adeguamenti per raggiungere il punteggio minimo richiesto), sono ora considerati a pieno titolo tra i contribuenti coinvolti nel nuovo istituto, con relativa applicazione sia degli aspetti premiali (in caso di adesione), sia degli aspetti legati all’intensificazione dei controlli (con rifiuto della proposta o decadenza).

La versione definitiva del DLgs. “Accertamento” presenta novità anche in merito alla procedura di accesso al concordato relativamente al 2024 (primo anno di applicazione); in particolare:

  • i programmi informatici con cui i contribuenti dovranno comunicare i dati richiesti saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024;
  • il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A quest’ultimo riguardo, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2024, la presentazione della dichiarazione viene differita al 15 ottobre 2024 (per i soggetti IRES, il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).

Il differimento dovrebbe avere valenza generale, ossia interessare anche i soggetti che non sono coinvolti dal concordato preventivo perché non possiedono un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, oppure che, pur possedendo tali redditi, non sono assoggettati agli ISA. Il nuovo art. 38 del decreto infatti fa riferimento, in via generalizzata, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del DPR 322/98.

In relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2025, invece, i termini di presentazione della dichiarazione vengono nuovamente allineati a quelli ordinari, come modificati dal DLgs. 1/2024 che scadono, per i soggetti IRPEF, il 30 giugno (per chi presenta la dichiarazione cartacea) o il 30 settembre (per chi presenta la dichiarazione in via telematica) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e, per i soggetti IRES, l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Per tutti i soggetti sopra indicati viene posticipato solo il termine iniziale di presentazione della dichiarazione, dal 1° aprile (art. 2 del DPR 322/98, come modificato dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 1/2024) al 15 aprile.
 

(MF/ms)




“La piccola impresa che vorrei”: entra nel vivo il concorso di Confapi Lecco Sondrio

Il Giornale di Lecco del 29 gennaio 2024, pagina dedicata alla nostra iniziativa. 




“La piccola impresa che vorrei”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul nostro concorso per le scuole da Lecconotizie e Prima Lecco: 

 
 




Le nuove direttive del Fondo Centrale

È in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi in applicazione del cosiddetto DL Anticipi.

Le nuove disposizioni, che avranno validità per dodici mesi, confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, la gratuità per le microimprese.

Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come:

  • la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo
  • la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
 
Infatti, mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, in riduzione rispetto alla normativa precedente al Covid.
 
In generale, è l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura che risulta modificata rispetto alla normativa pre-pandemica:
 
 
 
GARANZIA MCC
 
Per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
 
80%
Operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
 
60%
Operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)
 
55%
Operazioni di capitale di rischio
 
50%
Mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative
 
40%
Mid-cap a fronte di operazioni di liquidità
 
30%
 
 
Viene inoltre introdotta un’importante novità per le operazioni di importo ridotto con il significativo ampliamento del loro raggio di azione: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi “autorizzati” (senza l’applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità, come già previsto dalla normativa pre-pandemica).
 
Si apre quindi uno scenario di interessanti opportunità per le imprese che intendono procedere con il rinnovo degli affidamenti con il sistema bancario o per richieste di nuova finanza.

È importante che le imprese verifichino subito la propria fascia di ammissibilità al Fondo Centrale per poter essere preparate nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari.
 
Ricordiamo, che le nostre aziende potranno essere assistite presso le banche dalla garanzia di Confirete fino all’80%, Confidi accreditato presso il Fondo Centrale, facente parte del Sistema Confapi.
 

(MF/ms)
 

 
 
 



“La piccola impresa che vorrei”: entra nel vivo il concorso per le scuole di Confapi Lecco Sondrio

Entra nel vivo il 75esimo anniversario di fondazione di Confapi Lecco Sondrio. E’ un anno importante che l’associazione delle piccole e medie imprese ha deciso di celebrare con un progetto che ha coinvolto, fin dallo scorso autunno, le scuole del nostro territorio.
La piccola impresa che vorrei” è il concorso di idee dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado, CPS e CPIA in cui ogni classe partecipante, o gruppo di studenti, deve presentare un progetto di impresa che vorrebbe realizzare e la sua fattibilità. Sono 22 le classi partecipanti, per quasi un totale di 450 studenti, affiancate ognuna da un’imprenditrice o imprenditore associate a Confapi Lecco Sondrio.
La prima fase del concorso si è tenuta a novembre e dicembre 2023 in cui gli imprenditori si sono presentati alle loro classi, raccontato la loro storia professionale e stimolando gli studenti sull’idea che vorrebbero realizzare. Ora è in corso, invece, la seconda fase in cui le classi visitano le aziende.
Entro il 31 gennaio 2024 le classi partecipanti devono comunicare a Confapi Lecco Sondrio il titolo del loro progetto, entro il 31 marzo 2024, invece, la consegna del materiale (video o presentazione).
A inizio aprile la giuria visionerà tutti i progetti presentati e decreterà i vincitori del concorso che verranno annunciati il 18 aprile 2024 all’evento finale de “La piccola impresa che vorrei” che si terrà al Cenacolo Francescano di Lecco.
Ospite della giornata Alex Bellini, esploratore e motivatore, che parlerà ai ragazzi della sua idea di impresa.
E’ un progetto in cui abbiamo creduto tantissimo fin dal principio e a cui stiamo lavorando dalla scorsa estate – commenta Marco Piazza direttore di Confapi Lecco Sondrio -, è la prima edizione e non ci aspettavamo già una partecipazione così numerosa. La nostra associazione fa parte di un territorio e interagisce ogni giorno con tutti i soggetti che ne fanno parte, per il nostro 75esimo compleanno abbiamo voluto organizzare un’iniziativa utile e che metta in relazione il nostro mondo con quello della scuola. Soprattutto dialogare con i ragazzi e capire il loro mondo, i loro sogni e le loro idee di futuro. Siamo molto curiosi di vedere i progetti”.
 
Queste le classi che hanno aderito a “La piccola impresa che vorrei”:
Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco (3 e 4 AMF), CPIA Fabrizio De Andrè (Lecco, Oggiono, Cernusco Lombardone), IIS Greppi Monticello Brianza (4LES), IIS Bertacchi Lecco (3A LSU, 3B LSU, 3C LSU), Fondazione Mons. Giulio Parmigiani – Aldo Moro Valmadrera (3 e 4 Sala Bar, 3 e 4 Opa), Collegio Volta Lecco (2A e 2B secondaria di primo grado), I.S. Parini Lecco (3A e 3B), IIS Badoni Lecco (3A e 3C), ICA Stoppani Lecco (3B secondaria di primo grado), IC La Valletta Brianza (2A, 3A, 3B secondarie di primo grado).
 
Questi, invece, gli imprenditori coinvolti: Luigi Pescosolido (Rapitech), Alessandro Leidi (Vincit), Lucia Gianola (Trafilerie Malavedo), Guido Baggioli (Mab), Angelo Ferrario (Viti), Andrea Ottolina (Molino Anselmo Colombo), Paolo Bertoni (Trimat), Angelo Cortesi (Co.El), Giordano Bonomi e Riccardo Losa (Aludesign), Donatella Arlati (Gicar), Paolo Frizzi (Libraesva), Claudio Pigazzini (Sepam), Laura Silipigni (Tag), Raffaella Brioni (Domestik), Dino Gariboldi (Torneria Automatica Alfredo Colombo), Romana Appiani (Omf), Mauro Invernizzi e Anna Fumagalli (Imsa), Andrea Beri (Ita), Andrea Magni (VML), Andrea Ruggero (OneAM), Marco Magni (Monteco), Matteo Ratti (Stf).

 

Anna Masciadri 
Ufficio stampa




Importo minimo per il versamento di Iva e ritenute

Tutti i soggetti passivi IVA, salvo eccezioni, sono tenuti ad adempiere l’obbligo di liquidazione periodica dell’imposta previsto dall’art. 1 del Dpr. n. 100/1998.

Questo significa che devono procedere a rilevare la propria posizione IVA nei confronti dell’Erario (a debito, a credito o in pareggio), mediante un’operazione che consiste nel determinare la differenza fra:

  • l’ammontare dell’imposta esigibile nel periodo, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
  • e l’ammontare dell’imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi agli acquisti, sulla base dei documenti di cui il soggetto passivo IVA è in possesso, e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso periodo.
Se, dalla somma algebrica dei due importi, emerge una posizione a debito, il soggetto è tenuto a effettuare il versamento dell’imposta alle scadenze prescritte dalla legge.

Se l’importo a debito determinato con la liquidazione (mensile o trimestrale) non supera il limite minimo di 100,00 euro, il versamento deve essere rinviato ed eseguito unitamente a quello relativo al mese o trimestre successivo, o comunque al primo mese o trimestre (anche non immediatamente successivo) nel quale la suddetta soglia venga superata per effetto della somma dei diversi periodi.

La soglia di 100 euro è stata fissata dall’art. 9 del recente D.Lgs. n. 1/2024 ed è andata a sostituire la precedente soglia di 25,82 euro.

Il medesimo articolo ha riproposto la stessa soglia di 100 euro anche per il cumulo e rinvio dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi.

Anche in questo caso il versamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo, se superiore alla soglia, o al più tardi entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
 

(MF/ms)




Svizzera fuori dall’elenco dei paesi in black list

Il decreto MEF del 20 luglio 2023 ha aggiornato la lista degli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Il riferimento è alla c.d. black list (decreto 4 maggio 1999 del MEF).

Il provvedimento è composto da un solo articolo che elimina la Svizzera dalla lista nera, con efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto.

L’eliminazione della Svizzera dall’elenco è stretta conseguenza dell’approvazione della Legge n. 83/2023, di ratifica dell’Accordo tra Italia e Confederazione elvetica sui lavoratori transfrontalieri. 

È proprio questa recente norma, infatti, che al comma 3 dell’art. 12 dispone che con un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze si provvede all’operazione di aggiornamento della lista riportata nel decreto del 1999.

L’eliminazione ha effetti dal 1° gennaio 2024, posto che l’art.12 della citata legge di ratifica prevede che: 

«L’efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.» 

Con l’uscita della Svizzera dalla Black list, viene meno la presunzione legale relativa di cui all’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/86, TUIR.

Nello specifico, in applicazione dell’articolo citato con il D.M. 4 maggio del 1999, sono stati individuati gli Stati o territori    aventi    un    regime   fiscale privilegiato con riferimento all’imposizione delle persone fisiche.

Essendo la Svizzera inclusa in tale elenco, il contribuente trasferitosi in Svizzera, per superare la presunzione di residenza in Italia (fissata ai fini antielusivi), avrebbe dovuto provare l’effettivo spostamento nel paese elvetico. 

In caso contrario, ai fini reddituali era considerato quale soggetto residente. 

Ora, con l’eliminazione delle Svizzera dalla black list, tale presunzione viene meno. Decade anche la previsione del raddoppio delle sanzioni previste in materia di violazione degli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale. 
 
 

(MF/ms)




Trasmissione corrispettivi anche tramite soluzioni software

Il decreto “Adempimenti” (DLgs. 1/2024), in vigore dal 13 gennaio 2024, prevede una misura di semplificazione per l’invio dei corrispettivi telematici.

In breve, l’art. 24 del decreto stabilisce che la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi potrà avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, in quanto in futuro sarà possibile utilizzare anche soluzioni software, purché idonee a garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. In questo modo, l’adempimento dovrebbe risultare meno oneroso per gli esercenti.

Se infatti è vero che la procedura web messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi costituisce uno strumento gratuito e “semplificato”, rispetto ai registratori, per adempiere gli obblighi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, per altro verso essa presenta alcuni limiti operativi e, in particolare, non si presta a essere utilizzata in attività che prevedono un elevato numero di operazioni giornaliere.

Le nuove soluzioni software costituiranno, quindi, in molti casi, una valida alternativa.

Si noti che la norma fa riferimento alla memorizzazione e trasmissione “dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” e non ai “dati dei corrispettivi giornalieri”, una formulazione il cui significato probabilmente si comprenderà appieno solo a seguito dell’approvazione delle relative disposizioni attuative.

In ogni caso, infatti, l’impiego dei nuovi strumenti tecnologici per l’invio dei corrispettivi non sarà immediato, posto che la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, dovrà essere consultato anche il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 36 comma 1 del Reg. Ue 679/2016 nei casi in cui l’adozione di nuove tecnologie presenti un “rischio elevato” per il trattamento dei dati. 

Sempre in un’ottica di semplificazione, è stabilito che i software dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nei casi in cui le operazioni commerciali vengono regolate mediante tali modalità di pagamento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, i suddetti software potranno essere installati su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. “SmartPOS”), così che l’esercente potrà utilizzare un unico strumento per i processi commerciali, amministrativi, fiscali e di pagamento.

La norma contenuta nel DLgs. 1/2024 dà attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega di riforma fiscale per la revisione generale degli adempimenti tributari (art. 16 della L. 111/2023), la quale prevede, fra l’altro, che il legislatore introduca misure volte a “incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese”.

In tale contesto, peraltro, va rilevato che l’art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015 già consente l’integrazione tra registratori telematici e sistemi evoluti di incasso per l’invio dei corrispettivi.

Nessun obbligo di invio dei dati al Sistema TS

Sempre in tema di corrispettivi telematici si ricorda, poi, la novità del c.d. DL “Anticipi” per il settore sanitario. Infatti, l’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 ha eliminato (ancor prima della sua entrata in vigore) l’obbligo previsto a carico degli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di assolvere la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi mediante la trasmissione dei dati al Sistema TS.

L’obbligo in parola, oggetto peraltro di molteplici rinvii, era previsto dall’art. 2 comma 6-quater, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, ora abrogato.

In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2024, soggetti quali farmacie, parafarmacie e ottici possono continuare ad assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi secondo le modalità ordinariamente previste (rilevazione giornaliera e trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni da quello di effettuazione).

La possibilità di adempiere gli obblighi mediante invio dei dati al Sistema TS rimane, quindi, una facoltà (art. 2 comma 6-quater, primo periodo, del DLgs. 127/2015), esercitabile dandone comunicazione mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it (art. 6 del DM 19 ottobre 2020).
 

(MF/ms)