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Nuovi codici Ateco e dichiarazioni Iva

Con l’operatività, dal prossimo 1° aprile, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, adottata in sostituzione della precedente ATECO 2007 (aggiornamento 2022), si sono posti alcuni dubbi sugli effetti che questa potrebbe avere nell’ambito dei modelli IVA.

Un primo dubbio è sorto, ad esempio, in merito al codice attività da indicare nel quadro VA della dichiarazione annuale. In particolare, ci si è chiesti se per le dichiarazioni presentate dal 1° aprile 2025 si dovesse fare riferimento alla tabella 2025 o a quella 2007.

Secondo quanto chiarito da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate, sono possibili entrambe le alternative. Tuttavia, laddove si decida di indicare il codice della tabella ATECO 2025, occorrerà riportare il valore “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

Un problema simile si porrà plausibilmente anche per la presentazione del modello IVA TR da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025.

In tal caso, in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo 1° aprile, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO, senza ulteriori segnalazioni.

In tema di rimborsi, va però rilevato che la classificazione ATECO assume rilevanza anche sotto un altro aspetto, ossia per l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare del rimborso in via prioritaria ex art. 38-bis comma 10 del DPR 633/72. La priorità nell’esecuzione è garantita dall’attribuzione, nei database dell’Agenzia delle Entrate, di un numero progressivo nella graduatoria istituita, rispettivamente, per i rimborsi trimestrali o annuali, che assicura la precedenza rispetto all’esecuzione in via ordinaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015).

Ai sensi dell’art. 38-bis comma 10 citato, i destinatari dei rimborsi IVA prioritari sono determinati mediante decreto ministeriale “in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate”. In attuazione di tale norma, sono stati identificati, fra gli altri, coloro che svolgono le attività individuate dai seguenti codici:

  • ATECOFIN 2004 37.10.1, “Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici” (DM 25 maggio 2007);
  • ATECOFIN 2004 27.43.0, “Produzione di piombo, zinco e stagno semilavorati” (DM 18 luglio 2007);
  • ATECOFIN 2004 27.42.0, “Produzione di alluminio e semilavorati” (DM 21 dicembre 2007);
  • ATECO 2007 30.30.09, “Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca” (DM 10 luglio 2014);
  • ATECO 2007 59.14.00, “Attività di proiezione cinematografica” (DM 27 aprile 2015).
Va rilevato, al riguardo, che sia le istruzioni al modello di dichiarazione IVA (rigo VX4, campo 4), sia le istruzioni al modello IVA TR (rigo TD8, campo 1), nell’indicare i soggetti che possiedono il diritto all’eventuale rimborso prioritario, fanno ancora riferimento ai codici attività originariamente individuati dai decreti ministeriali. In altre parole, nonostante il passaggio dalla classificazione del 2004 a quella del 2007, il riferimento ATECO nelle istruzioni ai modelli è rimasto invariato.

Nel cambio di classificazione avvenuto in passato (dalla tabella ATECOFIN 2004 ad ATECO 2007), per due tipologie di attività (27.43.0 e 27.42.0), si è registrata una semplice rinumerazione con corrispondenza univoca tra le attività individuate dai codici precedenti e quelle individuate dai codici successivi (rispettivamente, 24.43.00 e 24.42.00). Un eventuale problema poteva porsi solamente per il codice 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici), il quale era confluito in due distinti codici della tabella ATECO 2007, ossia il 38.31.10, che riporta la medesima descrizione, e il 38.32.10, riferito invece alla demolizione di carcasse.

L’Agenzia delle Entrate non aveva, però, fornito indicazioni sul raccordo tra i diversi codici che avrebbero potuto tornare utili anche nell’ulteriore passaggio ad ATECO 2025, laddove la nuova classificazione ha introdotto modifiche sia nella struttura, sia nei titoli e contenuti dei codici. In particolare, la sottocategoria “fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca” (30.30.09) non trova corrispondenza univoca con una sottocategoria della nuova classificazione 2025, essendo tale attività ora riconducibile a due codici (30.31.00 e 30.32.00) che comprendono anche ulteriori attività prima tenute distinte.

In assenza di chiarimenti, dunque, ai fini dei rimborsi prioritari, si potrebbe supporre che per l’accesso all’agevolazione debba farsi riferimento all’attività oggettivamente individuata dal codice indicato in origine dai decreti ministeriali, a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente indichi nel modello un codice attività diverso.

 

(MF/ms)




Unificato l’accesso ai servizi online di Agenzia Entrate e Riscossione

Con un comunicato stampa del 18 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate rende nota la nascita di un’unica homepage per l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Solo lo scorso anno, come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria, i siti delle rispettive Agenzie hanno fatto registrare complessivamente oltre 213 milioni di accessi.

Da oggi, invece, il cittadino viene indirizzato su un’unica pagina che racchiude i principali servizi web di entrambe.

In alto sono presenti i link diretti a ciascuna delle due Agenzie (che quindi conservano i rispettivi siti istituzionali) e un video di presentazione delle principali novità introdotte.

Successivamente si possono trovare notizie, provvedimenti e scadenze di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione e i link ai servizi telematici più richiesti e di volta in volta più utili in un determinato momento.

Per l’Agenzia delle Entrate, ad esempio, si possono menzionare il Cassetto fiscale, la tessera sanitaria e le consultazioni catastali ed ipotecarie, mentre per la Riscossione, la riammissione alla rottamazione-quater, la pagina per la rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73 e il servizio per effettuare i pagamenti on line. È stata inoltre prevista una apposita sezione per gli approfondimenti tematici.

Una importante novità riguarda sicuramente la nuova pagina unica di prenotazione degli appuntamenti.

Per facilitare i contribuenti, il servizio da ora in avanti prevederà un percorso guidato che consente di selezionare ciò che interessa. I cittadini possono scegliere fra tre percorsi di prenotazione, rispettivamente “Assistenza fiscale”, “Assistenza catastale e ipotecaria” per i temi di pertinenza dell’Agenzia delle Entrate e “Assistenza sulla cartella di pagamento e altri atti della riscossione” per quello che riguarda Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Una volta effettuata la scelta, dopo essere stati indirizzati sul servizio completo, sarà possibile selezionare l’argomento specifico e infine selezionare l’appuntamento tramite sportello, fisico e non.

Tre diversi percorsi di prenotazione

Ove possibile, il sistema consente infatti di decidere se recarsi allo sportello territoriale, richiedere una telefonata o una videochiamata con un operatore (accedendo alla propria area riservata con autenticazione tramite SPID o CIE).

Per i cittadini è possibile prenotare fino ad un massimo di tre appuntamenti al giorno e, solo per determinati servizi, il sistema consente di prenotare un “Webticket valido per oggi”, ovverosia un biglietto eliminacode presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate da utilizzare nello stesso giorno (prenotabile dalle ore 6:00 fino a esaurimento della disponibilità e da utilizzare nell’orario indicato nella prenotazione).

Per alcuni servizi, nel caso in cui la prenotazione venga effettuata da un intermediario abilitato, è possibile prenotare fino a quattro appuntamenti al giorno presso lo sportello on line, accedendo all’area riservata EquiPro.

Rimane ferma la possibilità di prenotare il proprio appuntamento tramite un operatore al numero unico 060101.
 

(MF/ms)




Istat indice febbraio 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di Febbraio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125% e + 1,650%.

(MP/ms)

 




Assistenza amministrativa e tecnica nella presentazione di bandi, predisposizione di perizie, diagnosi e dichiarazioni obbligatorie. NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

L’Associazione può supportare le aziende interessate nella partecipazione ai bandi a copertura degli investimenti. Confapi Lecco Sondrio può offrire infatti sia una consulenza amministrativa che una consulenza tecnica, laddove necessario.

Si segnalano a titolo esemplificativo le prestazioni di tipo tecnico che si possono erogare, tramite professionisti con i titoli richiesti:

  • Perizie tecniche (ad es. industria 4.0 / transizione 5.0)
  • Diagnosi energetiche
  • Dichiarazioni del rispetto del principio DNSH
  • Protocollo di legalità
  • Etc …
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di figure qualificate, con le competenze ed eventualmente la strumentazione necessaria.

Le attività del servizio includono:

  1. valutazione delle opportunità di finanziamento disponibili e applicabili;
  2. redazione delle relazioni tecniche, dichiarazioni o autovalutazioni;
  3. accompagnamento nella partecipazione al bando.
Per l’elenco completo dei servizi offerti visitare il sito dedicato dell’Associazione CLICCARE QUI 

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo: servizi@confapi.lecco.it , 0341.282822.

(SN/am)




Imprese elettrivore: adempimento obblighi di cui al Decreto MASE n. 256/2024

Facciamo seguito alla precedente comunicazione sul tema (cfr. circolare n. 112 del 13 febbraio 2025) per ricordare alle aziende elettrivore che hanno optato per l’anno 2024 di ottemperare all’obbligo per la copertura del 30% dei consumi con energia da fonti prive di carbonio con l’acquisto delle Garanzie di Origine (GO), che entro il prossimo 31 marzo dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) nella quale dovrà essere riportato il fabbisogno elettrico complessivo dell’anno n (nello specifico l’anno 2024), suddiviso tra il prelievo da rete elettrica e l’eventuale autoconsumo.
La dichiarazione potrà essere inoltrata accedendo all’area clienti del GSE, www.gse.it, servizio Garanzie di Origine (GO).
 
In allegato è riportata la guida del GSE all’utilizzo del portale GO (pag. 5 – 2. Autodichiarazione – 2.2 Inserimento dati).
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Le aziende Confapi e Made in Lecco a Mecspe 2025

La Provincia e il Giornale di Lecco parlano della nostra partecipazione in fiera a Bologna. 
 

  • La Provincia: Marchio Made in Lecco “Più valore alle aziende del nostro territorio”
     
  • Il Giornale di Lecco: Dodici imprese Confapi protagoniste a “Mecspe”



Articoli sull’indagine Confapi dedicata all’energia

Venerdì 14 marzo sono stati diramati i risultati della nostra indagine dedicata al tema energetico. 

Questi gli articoli pubblicati: 




Indagine sull’energia: l’86% delle aziende Confapi Lecco Sondrio vuole il nucleare

Il messaggio arriva chiaro e forte dalle imprese associate a Confapi Lecco Sondrio in tema di energia: l’86% delle intervistate vuole il nucleare nel nostro Paese e l’88% chiede a gran voce la creazione di un mercato unico dell’energia europeo.
Sono questi i due dati più importanti che emergono dall’indagine dedicata al tema “energia e imprese” che ha redatto il Centro Studi di Confapi Lombardia e ha coinvolto circa un centinaio di aziende associate delle province di Lecco e Sondrio.
Lo tsunami energetico del periodo post Covid ha portato sotto gli occhi di tutti il problema energetico non solo per le imprese, ma anche per le famiglie. Una variabile impazzita che, con i prezzi alle stelle, è diventata una delle componenti di costo fondamentale per le pmi. Per il 64%, infatti, i costi dell’energia sono assorbiti dalla produzione. Per cercare di ottimizzare i consumi 7 aziende su 10 in questi anni hanno adottato soluzioni favorevoli alla riduzione dei consumi; 3 su 10 hanno installato contatori intelligenti per il monitoraggio dei consumi, solo 25 su 100 utilizzano già software o altri strumenti dedicati a questo tema. L’obiettivo finale queste scelte è, ovviamente, ridurre i costi.
Nel corso di questi anni post Covid il Governo ha cercato di incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili in tema energia, incentivi che hanno incuriosito più di 8 aziende su 10 , le quali hanno considerato la possibilità di installare impianti dedicati, alla fine però solo il 47% di questi lo ha fatto veramente. Purtroppo un disincentivo a realizzare questa scelta sono stati i tempi lunghi e la burocrazia che frenano l’investimento: il 53% ha dichiarato che il tempo per progettare, ottenere i permessi, installare e attivare l’impianto va da 6 mesi a un anno, per il 29% più di un anno. Il 76% reputa, poi, eccessiva la burocrazia nella fase gestionale. Anche l’incentivo “Energy Release” è poco utilizzato: solo da 3 aziende su 10.

Quindi per cercare di risolvere il problema energetico si è chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio quale potrebbe essere la strada da intraprendere. E la risposta è stata chiarissima: l’86% degli imprenditori vuole un impianto nucleare in Italia per rendere il nostro Paese autonomo a livello energetico, ridurre i costi per imprese e famiglie, ma soprattutto aumentare sensibilmente la competitività delle imprese a livello internazionale.
Si è chiesto anche alle aziende se proporre oggi un referendum sul nucleare in Italia, come si fece nel 1987, sarebbe la strada giusta per prendere una decisione: la risposta è “no” all’85% perché è un argomento altamente strategico che va delegato a tecnici esperti. 
Ultimo dato importate che scaturisce da questa indagine è che l’88% delle imprese del territorio Lecco e Sondrio è favorevole alla creazione di un mercato europeo unico dell’energia con le medesime condizioni per tutti per rafforzare le istituzioni europee rispetto alle altre forze mondiali (52%) e risolvere così il problema dei prezzi incontrollabili dell’energia (48%).

I dati emersi dal nostro ultimo report confermano una situazione che denunciamo da tempo: il costo dell’energia continua a pesare in modo insostenibile sulle nostre pmi, mettendo a rischio la loro competitività e il futuro del nostro tessuto produttivo – commenta Enrico Vavassori presidente di Confapi Lecco Sondrio –. Le imprese non possono più essere lasciate da sole di fronte a un mercato energetico squilibrato, dove il prezzo dell’energia cambia da paese a paese e dove le aziende italiane subiscono una concorrenza sleale.  Inoltre, la transizione energetica è un obiettivo necessario, ma oggi si scontra con una burocrazia che frena gli investimenti. Il 76% delle aziende che ha installato impianti rinnovabili deve affrontare difficoltà gestionali e autorizzative, mentre i tempi per ottenere permessi restano inaccettabili. Se vogliamo davvero accelerare sulle fonti “green” servono regole più semplici e incentivi concreti.
Il dibattito sul nucleare, infine, non può restare ancorato a posizioni ideologiche. L’86% delle nostre imprese ritiene che il nucleare possa garantire una maggiore autonomia energetica all’Italia e migliorare la nostra competitività industriale. È ora di affrontare il tema con pragmatismo basandoci su dati concreti, non su paure ereditate dal passato
”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Codici Ateco 2025: l’impatto della revisione sul reverse charge in edilizia

A decorrere dal 1° aprile 2025, diverrà operativa la nuova classificazione ATECO 2025 (formalmente in vigore dallo scorso 1° gennaio), sostitutiva della precedente tabella ATECO 2007 (aggiornata nel 2022).

Tra gli effetti che potrebbero derivare dall’impiego dei nuovi codici ATECO, ci sono quelli relativi all’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia.

In termini generali, la misura si applica, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Nonostante la formulazione normativa, tuttavia, al fine di individuare le prestazioni che, sul piano oggettivo, devono essere ricondotte alla disciplina del reverse charge, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/2015, ha fatto rinvio alla descrizione delle attività contenute in specifici codici ATECO.

L’elenco dei codici ATECO 2007 rilevanti è contenuto nella stessa circolare n. 14/2015, che non è stata oggetto di successivi aggiornamenti sul punto.

È di tutta evidenza che, con l’operatività della nuova tabella ATECO 2025, a partire dal prossimo 1° aprile, si realizzerà un mutamento rispetto alle attività descritte dai codici precedenti.

Di riflesso, anche la circolare n. 14/2015 non potrà risultare coordinata con la classificazione 2025 (restando, invece, ancorata ai codici ATECO 2007 non più adottati), se non farà seguito un nuovo documento di prassi.

Con riferimento alle prestazioni qui di interesse, dalla tabella di raccordo tra le voci ATECO 2025 e quelle 2007, si possono evincere alcune modifiche non di dettaglio, delle quali si riportano sotto alcuni esempi.

Nell’ambito dei servizi di installazione di impianti, nella circolare n. 14/2015 si fa menzione dei codici 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione) e 43.21.02 (Installazione di impianti elettronici – inclusa manutenzione e riparazione).

Secondo la nuova classificazione, la voce relativa all’installazione di impianti elettrici è posta a un livello di minor dettaglio (43.21) rispetto a prima (43.21.01), includendo al suo interno, oltre alle attività citate, ad esempio anche l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), il cui codice non è tra quelli individuati dalla circolare in parola.

Un’altra attività, tra quelle di interesse, che risulta essere stata modificata, è relativa alla “posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate” (43.32.01): quest’ultima voce, dopo la nuova classificazione, include soltanto la “posa in opera di porte blindate”, mentre la posa in opera di casseforti e forzieri sembra confluire negli “altri lavori di completamento e finitura degli edifici” di cui al codice 43.35.00 (non previsto dalla circolare).

Fermo restando che sarebbe auspicabile un aggiornamento delle istruzioni fornite con la circolare n. 14/2015 entro la fine di marzo, qualora ciò non avvenisse, la soluzione più ragionevole da adottare potrebbe essere quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività precedenti.

I predetti codici ATECO hanno, infatti, la funzione, per espressa affermazione della circolare n. 14/2015 (§ 1.1), di individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle prestazioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno “un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”.

A livello sistematico, dunque, i codici all’epoca menzionati nella circolare n. 14/2015 hanno lo scopo di determinare quelle che, secondo l’Amministrazione finanziaria, sono le prestazioni di servizi rilevanti ai fini della disciplina in esame. Ciò induce a ritenere che, in assenza di nuove indicazioni, il quadro definitorio non debba intendersi mutato per via del “semplice” aggiornamento della Tabella ATECO.

Le medesime considerazioni possono essere estese all’ambito applicativo della disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi in subappalto, di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 comma 6. La disposizione, applicabile solo in assenza delle condizioni di cui alla successiva lett. a-ter), menziona le prestazioni “rese nel settore edile”. Si ritiene che un soggetto passivo operi in detto settore se le prestazioni rese sono riconducibili alle attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECO 2007. Tuttavia, anche in questo caso, non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario, sul piano “oggettivo”, fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta (ris. Agenzia delle Entrate n. 173/2008).

Con riferimento a questa seconda disciplina, si evidenzia, in particolare, che le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente collocate nella sezione F, sono state spostate nella sezione M dedicata alle attività immobiliari (nella nuova classe 68.12).
 

(MF/ms)




Codici Ateco 2025 e adempimenti in scadenza: chiarimenti sull’applicazione della revisione

Dal 1° aprile 2025, sarà operativa la nuova classificazione ATECO 2025.

Sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

I codici ATECO 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

Si veda il comunicato Istat pubblicato di recente sul proprio portale ufficiale.

A tal proposito, per la dichiarazione IVA 2025 e per la CU 2025 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ad AssoSoftware che potrà continuare ad utilizzare la vecchia codifica ossia i codici ATECO 2007.

L’utilizzo obbligatorio o facoltativo dei nuovi codici dipenderà dal tipo di modulistica e dalla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Di seguito sono riportate le indicazioni principali per l’applicazione dei nuovi codici ATECO 2025.

 

Ambito Indicazioni
Modulistica con canale di trasmissione aperto dal 1° aprile 2025 Obbligo di utilizzo del codice ATECO 2025 (es. modello IVA TR 2025).
Modulistica con canale di trasmissione ancora aperto al 1° aprile 2025 Possibilità di utilizzo del codice ATECO 2025 o del codice ATECO 2007 (es. modello IVA 2025 e CU 2025).
Modello IVA 2025 È possibile usare il codice ATECO 2007 oppure il codice ATECO 2025, ma in questo caso va impostato il campo “Situazioni particolari” con il valore 1.
Certificazione Unica (CU) 2025 Si può utilizzare sia il codice ATECO 2007 che il codice ATECO 2025, senza necessità di impostazioni particolari.

Sul portale ISTAT, nella sezione Documentazione tecnica e classificazioni è disponibile una tavola di raccordo (conversione o corrispondenza) tra ATECO 2025 e ATECO 2007 aggiornamento 2022.
 
(MF/ms)