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“La sostenibilità nelle piccole imprese E’ ora di “fare il salto””

La Provincia del 12 settembre 2024, intervista a Silvia Negri responsabile per Confapi Lecco Sondrio del settore ambiente e sicurezza.




Dicitura 5.0 in fattura a prova di controlli

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, ai sensi dell’art. 38 comma 15 del DL 19/2024, “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Sul punto, la circolare MIMIT-GSE n. 25877/2024 (§ 6), ha precisato che l’impresa beneficiaria è tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
Pertanto, per quanto sopra, sarebbe necessario indicare non solo il riferimento normativo ma anche il codice identificativo rilasciato al momento della prenotazione del credito.
Si rileva, inoltre, che la norma in esame, a differenza di quella di cui all’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT.
In merito alla precedente agevolazione, con risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, era stato affermato che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.
Analogamente al credito ex L. 178/2020, anche ai fini del credito transizione 5.0 è prevista la redazione di una perizia tecnica asseverata per i beni 4.0.
Ai sensi dell’art. 16 del DM 24 luglio 2024, le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura va comprovata da apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Tale perizia può essere rilasciata dai medesimi soggetti previsti dall’art. 15 del citato DM per le certificazioni “tecniche” relative al risparmio energetico, qualora siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
La perizia va comunque redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE.
Resta fermo che per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000
Novità rispetto al credito 4.0 è invece la certificazione contabile (presente invece per altre agevolazioni, quali il credito R&S).
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono infatti risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.
Inoltre, in considerazione della fonte di finanziamento dell’agevolazione a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiare sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tra l’altro (art. 18 del DM 24 luglio 2024):
  • la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
  • il rispetto del principio DNSH (do no significant harm) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
  • l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Ue 2021/241.
Il rispetto di tali obblighi è oggetto di specifiche dichiarazioni nell’ambito delle comunicazioni da presentare per l’accesso all’agevolazione.
 

(MF/am)




Transizione 5.0: mantenimento dei requisiti per 5 anni

Il diritto all’utilizzo del credito d’imposta transizione 5.0 viene meno se i beni vengono ceduti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di innovazione, ma anche se nello stesso periodo non viene mantenuto il risparmio energetico ottenuto. L’art. 21 del DM 24 luglio 2024 disciplina specifiche ipotesi di decadenza per il credito d’imposta transizione 5.0.

Viene anzitutto previsto che l’impresa decada totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito (ovvero l’importo prenotato è ridotto in tutto o in parte) se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati sono alternativamente:

  • ceduti a terzi;
  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il progetto di investimento sia completato nel 2024, i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2029.
Ai fini dell’agevolazione in esame è quindi previsto un “periodo di sorveglianza” più lungo rispetto a quello relativo al credito investimenti 4.0 ex L. 178/2020 (due anni dall’interconnessione per i beni 4.0).
Il recapture opera anche in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
Se scatta la clausola di salvaguardia sopra descritta, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per espressa previsione normativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla L. 232/2016; attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Ai sensi dell’art. 21 del DM 24 luglio 2024, l’impresa decade totalmente o parzialmente dall’agevolazione anche nel caso in cui fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione non sia mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione.

Gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio entro un anno
Determina inoltre la decadenza anche la mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento.
Sono ulteriori cause di decadenza: l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili; le false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura; la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta; l’impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH.
La norma dispone altresì che anche il mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento comporta la decadenza dall’agevolazione.

(MF/am)




Indagine: rapporto pmi e istituti bancari

La relazione tra imprese ed istituti di credito ha subito un’importante trasformazione negli anni, dal punto di vista documentale ma anche della relazione umana tra operatori, generando maggior complessità percepita.
La sostenibilità, da tempo oggetto di studio e attenzione in ottica trasformativa dell’impresa, e la documentazione che attesta formalmente l’impegno aziendale in questa direzione (report di sostenibilità, codice etico, rating, etc) costituiscono elementi di crescente rilievo nell’attestazione del merito creditizio.
Con questa indagine intendiamo rilevare i riflessi sui rapporti intrattenuti con gli istituti di credito e i cambiamenti intervenuti negli anni.

E’ un questionario anonimo e si può compilare anche da smartphone entro mercoledì 18 settembre 2024
 
CLICCA QUI  PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)




Crisi dell’auto Timori anche a Lecco

La Provincia dell’11 settembre 2024, il nostro consigliere Luigi Pescosolido dell’azienda Rapitech parla delle difficoltà del settore.




Inps: modificato l’accesso al portale

Dal 1° settembre, l’accesso ai servizi telematici dell’INPS è consentito esclusivamente mediante SPID (sistema pubblico di identità digitale) di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi) anche per le aziende (pubbliche e private) e i loro intermediari di cui alla L. 12/79.

Quindi, a partire da tale data, non è più possibile per tali soggetti accedere ai suddetti servizi tramite il precedente PIN.

L’INPS ha reso noto il cambio di passo con la circolare n. 77/2024 e con il successivo comunicato stampa del 5 luglio scorso.

L’Istituto, con la circ. n. 77/2024, ha ricordato che con la precedente circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato avviato il processo di dismissione dell’accesso con il PIN dell’INPS in favore delle indicate nuove identità digitali, ciò in attuazione dell’art. 24 comma 4 del DL 76/2020.

In considerazione del fatto che con la circolare n. 87/2020 l’Istituto aveva comunicato che dal 1° ottobre 2020 non sarebbero più stati rilasciati nuovi PIN come credenziale di accesso, con la predetta circolare n. 95 era stato evidenziato che i PIN che erano stati rilasciati alla data del 1° ottobre 2020, rimasti in vigore nel periodo transitorio, sarebbero stati dismessi entro il 30 settembre 2021. L’Istituto aveva quindi comunicato che, per assicurare una transizione più graduale ai nuovi strumenti, l’accesso tramite PIN ai servizi on line dell’INPS con profili diversi da quello di cittadino non sarebbe più stato consentito a partire dal 1° settembre 2021.

Tale termine è, però, stato successivamente prorogato al 1° ottobre 2021: con il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021 l’Istituto ha infatti rilevato che, a seguito delle richieste pervenute da parte dei soggetti interessati e delle esigenze organizzative rappresentate, l’accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili sarebbe stato consentito fino al 30 settembre 2021, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (cfr. anche circ. INPS 12 agosto 2021 n. 127).

I PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari sono, però, stati mantenuti temporaneamente attivi, come comunicato con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021.

Alla luce della recente circolare n. 77/2024, dal 1° settembre 2024 tali PIN non potranno tuttavia essere più utilizzati, dovendo anche gli intermediari abilitati e le aziende pubbliche e private adoperarsi al fine di munirsi di un sistema di identità digitale per accedere ai servizi telematici dell’INPS, il cui impiego, come evidenziato nella circ. n. 95/2021, non solo garantisce maggiori livelli di sicurezza di accesso, ma offre anche il vantaggio di utilizzare una sola identità digitale per interagire con la Pubblica Amministrazione, i soggetti privati aderenti e, in base alle disposizioni del Regolamento Ue 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS), per accedere ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Unione europea.

Si ricorda, infine, che le prime istruzioni in riferimento all’istituto della delega dell’identità digitale sono state dettate dall’INPS con la circ. n. 127/2021 e il messaggio n. 3305/2021.
 

(MF/ms)




Bonus transizione 5.0: modalità compensazione credito imposta

Con riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta transizione 5.0, l’art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante.

L’art. 13 del DM 24 luglio 2024 dispone inoltre che il credito è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 12 comma 7 del medesimo DM, importo che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito prenotato.

Si evidenzia che tale comunicazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell’impresa della comunicazione di completamento. Il GSE comunicherà, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l’invio della comunicazione di completamento.

Il MIMIT, nell’ambito della circolare operativa n. 25877/2024, ha chiarito che nel caso siano state effettuate modifiche al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post.

A tal riguardo, viene precisato che non è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva). In tal caso, è necessario che l’impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.

Il DM attuativo, precisando meglio quanto già disposto nella norma agevolativa di cui al DL 19/2024, ha inoltre previsto che il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Pertanto, ove la fruizione avvenga entro la fine del 2025, il credito d’imposta transizione 5.0 può essere utilizzato anche in un’unica soluzione, non essendo previsti particolari vincoli come invece nel caso del bonus investimenti ex L. 178/2020 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

In ogni caso, il credito d’imposta non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
  • al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Per espressa disposizione normativa, il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

L’agevolazione non assume rilevanza fiscale, posto che la norma agevolativa dispone che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Con riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta transizione 5.0, l’art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante.

L’art. 13 del DM 24 luglio 2024 dispone inoltre che il credito è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 12 comma 7 del medesimo DM, importo che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito prenotato.

Si evidenzia che tale comunicazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell’impresa della comunicazione di completamento. Il GSE comunicherà, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l’invio della comunicazione di completamento.

Il MIMIT, nell’ambito della circolare operativa n. 25877/2024, ha chiarito che nel caso siano state effettuate modifiche al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post.

A tal riguardo, viene precisato che non è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva). In tal caso, è necessario che l’impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.

Il DM attuativo, precisando meglio quanto già disposto nella norma agevolativa di cui al DL 19/2024, ha inoltre previsto che il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Pertanto, ove la fruizione avvenga entro la fine del 2025, il credito d’imposta transizione 5.0 può essere utilizzato anche in un’unica soluzione, non essendo previsti particolari vincoli come invece nel caso del bonus investimenti ex L. 178/2020 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

In ogni caso, il credito d’imposta non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
  • al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Per espressa disposizione normativa, il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

L’agevolazione non assume rilevanza fiscale, posto che la norma agevolativa dispone che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

(MF/ms)




Regione Lombardia e Simest: seminario formativo sull’Africa

Mercoledì 11 settembre 2024 alle ore 10:30 prenderà il via la seconda linea delle attività promosse nel quadro del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e Simest lo scorso 25 gennaio.

Nello specifico verranno proposti 4 incontri formativi volti a presentare le opportunità di internazionalizzazione in alcune aree, nonché a promuovere la diffusione e l’utilizzo presso le imprese regionali degli strumenti di finanza agevolata, supporto all’export ed equity messi a disposizione e gestiti da SIMEST.
 
Il calendario, infatti, prevede:

  • 11 settembre h. 10:30 focus sull’Africa (ONLINE)
  • 16 ottobre h. 10:30 focus sull’Asia (ONLINE)
  • 13 novembre h. 11:00 presentazione strumento equity + b2b (IN PRESENZA)
  • 11 dicembre h. 11:00 presentazione dei finanziamenti agevolati con approfondimento specifico su uno o più finanziamenti + b2b (ONLINE)
Alleghiamo locandina per l’incontro dell’11 settembre e calendario generale.

(MP/am)




La riforma delle sanzioni tributarie

Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi dal 1° settembre 2024.

Il menzionato decreto ha riformato le sanzioni tributarie rendendole, nel complesso, meno onerose ma, nel contempo, ha reso inapplicabile il c.d. favor rei.

Le modifiche riguardano sia la parte generale sia la parte relativa alle violazioni sulle singole imposte.

Considerato che le nuove misure operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ne deriva che:

  • per ravvedere gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle ritenute operate in agosto oppure dell’IVA mensile di agosto (il cui termine di versamento scade il 16 settembre), la sanzione sarà del 25% e non del 30% (per i ritardi contenuti nei 90 giorni, la sanzione è dimezzata diventando del 12,5%);
  • per ravvedere le omesse o infedeli fatturazioni commesse a partire da questo mese, la sanzione non sarà più del 90% ma del 70% e il minimo, per ciascuna operazione, non sarà più di 500 euro ma di 300 euro.

La violazione da omessa/infedele fatturazione dà, come di consueto, luogo a una dichiarazione infedele sia per quanto riguarda il modello REDDITI 2025 (riferito all’anno 2024) che per quanto riguarda il modello IVA 2025 (sempre riferito all’anno 2024).

Per l’IVA, opera il cumulo giuridico tra l’art. 6 del DLgs. 471/97 (violazione sulla fatturazione) e l’art. 5 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele).

Se ciò è vero sul lato “attivo” (contribuente che omette di fatturare o fattura con corrispettivi più bassi), altrettanto non può più dirsi per il lato “passivo” (contribuente che detrae in sede di liquidazione periodica un’IVA ad esempio indetraibile o su beni non inerenti).

Ciò in quanto, per encomiabile scelta legislativa, l’infedele dichiarazione assorbe la violazione a monte sull’indebita detrazione, quindi ci sarà solo la sanzione dell’art. 5 del DLgs. 471/97, e non entrambe le sanzioni sia pure temperate dal cumulo giuridico.

Relativamente alle violazioni dichiarative, per ravvedere, nell’anno 2025 o negli anni ancora successivi, l’infedele dichiarazione modello REDDITI 2024, IRAP 2024 o 770 2024 (dichiarazioni relative all’anno 2023), si dovrà prendere come sanzione base il 70% con minimo di 150 euro (250 euro per il 770), e non più il 90%.

Per quanto riguarda l’omessa dichiarazione, la sanzione avrà una pena “fissa” del 120% (e non più dal 120% al 240%), tuttavia rimane lo sbarramento temporale dei 90 giorni per il ravvedimento.

In assenza di indicazioni contrarie, sia per l’omessa dichiarazione sia per la dichiarazione infedele dovrebbe rimanere fermo il ravvedimento semplificato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2012 n. 42 se ci si ravvede nei 90 giorni.

Rammentiamo che, indipendentemente dal ravvedimento operoso:

  • se la dichiarazione omessa viene presentata prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione è del 75%;
  • se la dichiarazione infedele è oggetto di integrativa prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione è del 50% con minimo di 150 euro.

Per quanto riguarda la parte generale, si segnalano le seguenti novità:

  • il cumulo giuridico (sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio) opera per tutti in casi in cui con diverse azioni si commettono violazioni della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di violazioni formali;
  • se vengono commesse violazioni della stessa indole su più anni (si pensi all’omesso quadro RW reiterato in più anni), il cumulo opera applicando sia l’aumento dalla metà al triplo sia l’aumento da un 1/4 al doppio, e non solo quest’ultimo;
  • onde stabilire se una violazione abbia carattere meramente formale (e, quindi, non sia sanzionabile) occorre avere un approccio concreto;
  • le somme oggetto di definizione al terzo delle sole sanzioni potranno essere rateizzate in 8 rate trimestrali, elevate a 16 per gli importi che superano nel complesso i 50.000 euro.

Nuove sanzioni per i modelli REDDITI, IRAP e 770 2024

Molto importanti sono le innovazioni in tema di ravvedimento operoso, sempre operanti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

In primo luogo, se si ravvede una violazione oltre l’anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, in assenza di controlli la riduzione della sanzione sarà sempre a 1/7 del minimo (prima, invece, era a 1/7 del minimo o a 1/6 del minimo a seconda di quando ci si ravvedeva).

Oltre a ciò, anche con l’ausilio di applicativi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in sede di ravvedimento, come avviene per l’accertamento con adesione, il cumulo giuridico sarà ammesso ma limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.

Nella tabella in allegato vengono riepilogate le modifiche apportate alle principali violazioni, distinguendo il contesto ante e post 1° settembre 2024.

(MF/ms)




L’export frena il Pil “Con gli zero virgola siamo fermi al palo”

La Provincia del 3 settembre, il presidente di Unionmeccanica Lecco Luigi Sabadini commenta l’ultimo dato Istat sul Pil.