1

Credito transizione 5.0: accesso agevolazione solo tramite comunicazioni al GSE

Il nuovo credito d’imposta transizione 5.0, disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”), richiede numerosi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel DM attuativo che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del DL).

L’agevolazione riguarda le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Rispetto alle bozze circolate, è confermata la misura dell’agevolazione, crescente in relazione a una maggior riduzione dei consumi.

Il bonus transizione 5.0 prevede aliquote più elevate rispetto al bonus investimenti ex L. 178/2020 e le due agevolazioni non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili.

Diversamente dal credito 4.0, la fruizione della nuova agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura.

A norma dell’art. 38 comma 10 del DL 19/2024, a differenza delle bozze che erano circolate, viene previsto che l’accesso all’agevolazione passi per il GSE (Gestore dei Servizi energetici spa).

In particolare, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 comma 11 del DL 19/2024):

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni (diversi da quelli per l’autoproduzione di energia);
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute a incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il citato DM. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa comunica poi il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”.

Il GSE trasmette quindi all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

È inoltre prevista una serie di obblighi documentali.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

Tale norma, a differenza del bonus ex L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT. Dovrebbe tuttavia valere quanto chiarito con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787, secondo la quale la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Per il credito transizione 5.0 è inoltre richiesto (come per il credito R&S) che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 del DLgs. 39/2010. Solo per tali imprese, le spese relative all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
 

(MF/ms)




Agenzia Entrate: aggiornamento guida compilazione fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un significativo aggiornamento della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5 marzo 2024).

Il documento, oltre a fornire istruzioni circa la corretta compilazione della sezione “Altri Dati Gestionali” da parte delle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 (a seguito delle novità introdotte dalla versione 1.8 delle specifiche tecniche), illustra le modalità di rettifica (in presenza dei requisiti di legge) delle “comunicazioni” trasmesse via SdI con i file caratterizzati da alcuni particolari codici “Tipo Documento”.

Preliminarmente occorre ricordare che il soggetto passivo che abbia necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, dovrà predisporre un file XML con codice TD04 (o TD08 se si sceglie la nota di credito “semplificata”), indicando l’imponibile e la relativa imposta o la natura dell’operazione nei casi in cui non sia applicabile l’IVA.

Allo stesso modo, chi intende effettuare una rettifica in aumento ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 633/72, dovrà trasmettere via SdI un documento con codice TD05 (o TD09, per la nota di debito “semplificata”).

Ciò premesso, per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura in cui non è indicata l’IVA in quanto l’operazione è soggetta a inversione contabile e debitore è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) trasmessa al SdI per integrare la prima fattura ricevuta, “indicando gli importi con segno negativo”. In tale circostanza non deve essere utilizzato il documento TD04.

L’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” chiarisce che un’analoga modalità può essere adottata per la rettifica, in diminuzione, di un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 comma 9-bis1 del DLgs. 471/97).

Qualora si proceda alla rettifica con queste modalità, il documento trasmesso assumerà “in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”.

Mutatis mutandis, le medesime considerazioni vengono espresse per le note di debito. In tale circostanza il file rettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica e valori positivi.

Volendo esemplificare, assumendo che sia stata emessa una fattura per la cessione di un bene ammortizzabile (codice TD26) per un importo superiore a quello pattuito con il cessionario, il cedente potrebbe inviare al Sistema di Interscambio un altro file con codice TD26 nel quale siano indicati con segno negativo gli importi da rettificare.

L’adozione di questa metodologia può risultare particolarmente utile nei casi in cui si renda necessario rettificare in aumento o in diminuzione documenti quali l’autofattura per regolarizzazione (TD20) o quella per splafonamento (TD21).

I codici TD04 o TD08, così come il TD05 o il TD09 per le note di debito, dovranno invece essere necessariamente adoperati in caso di variazione di fatture trasmesse di tipo TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa).

Altra precisazione contenuta nella Guida concerne l’uso del campo “Dati Fatture Collegate” nei codici TD16, TD17, TD18 o TD19.

A titolo esemplificativo, si consideri l’ipotesi dell’inversione contabile interna.

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto passivo può ancora integrare manualmente la fattura ricevuta, nel caso in cui si sia scelta la modalità elettronica e sia necessario rettificare il documento integrato secondo le modalità testé evidenziate, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:

  • numero, data e identificativo SdI (“IdSdI”) della nota di credito emessa dal cedente o prestatore, qualora la rettifica si sia resa necessaria a seguito di variazione operata da quest’ultimo;
  • numero, data e IdSdI del precedente file TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell’integrazione commesso dal cessionario o committente.
Nel documento si sottolinea, infine, che qualora sia stata modificata una comunicazione da esterometro, effettuata con codici TD17, TD18 e TD19, la rettifica “incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA”.

(MF/ms)




Saldo IVA 2023

Il prossimo 18 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2023.

È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione.

Quest’ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l’altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003).

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99).

Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2023 può essere versato entro:

  • il 18 marzo 2024 (in quanto il 16 marzo è sabato), termine ordinario;
  • il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno è domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 31 luglio 2024, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:
  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come recentemente modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2023, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 18 marzo 2024;
  • 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 1° luglio 2024;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2024.
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Termine ad hoc per il concordato preventivo biennale

Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione IVA, che scadrebbero in data 30 giugno 2024 (rectius 1° luglio 2024), entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

La disposizione, relativa anche ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, si applica altresì:

  • ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54-86 della L. 190/2014);
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.
Per l’IVA sembra comunque dovuta la maggiorazione dell’1,6% di interessi per il periodo che intercorre dal 18 marzo al 30 giugno 2024. 
 

(MF/ms)




L’Istituto Fiocchi e Confapi Lecco Sondrio insieme contro l’abbandono scolastico

Parte domani mattina all’Istituto Fiocchi di Lecco il progetto di “Orientamento motivazionale” voluto fortemente dalla scuola secondaria superiore di via Belfiore in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.
Il progetto orientativo nasce per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico nel territorio lecchese che colpisce specialmente gli studenti del secondo e del terzo anno. Una scelta spesso causata da diversi fattori come il contesto socio-economico, la concezione sbagliata che si ha della scuola superiore, l’errato indirizzo di studio a cui si è iscritti, l’introduzione delle materie di indirizzo dalla terza o la scarsa motivazione.
Da domani, per tutto il mese di marzo, otto imprenditori di Confapi Lecco Sondrio (Paolo Bertoni Trimat, Federica Tancini Growemetal, Micol Gabbioni Italgard, Laura Silipigni Tag, Luigi Pescosolido Rapitech, Davide Gianola Impianti elettrici Gianola, Guido Baggioli Mab e Claudio Pigazzini Sepam) incontreranno 20 classi del Fiocchi (seconde e terze), per lezioni di 50 minuti ciascuno, in cui cercheranno di far comprendere agli studenti l’importanza del portare a termine gli studi, ottenere un diploma, acquisire conoscenze e competenze, ma soprattutto raggiungere un obiettivo.

 

Gli imprenditori hanno sposato immediatamente la proposta dell’Istituto Fiocchi – spiega Stefania Beretta responsabile dell’area formazione e scuola di Confapi Lecco Sondrio -. Il problema dell’abbandono scolastico è molto importante anche in provincia di Lecco e ci sentiamo in dovere di cercare di aiutare i ragazzi a capire che terminare gli studi è un obiettivo importante per il loro futuro. Gli imprenditori cercheranno di ispirare gli studenti raccontando le loro vite professionali sia tramite i successi e i fallimenti, fornirgli dei consigli pratici e soprattutto fargli capire che se ottengono il diploma possono accedere a maggiori opportunità, proseguire gli studi, trovare un buon lavoro e quindi essere autonomi e indipendenti”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
 




Le imprese lecchesi ospiti al Mecpse “Sguardo all’estero”

Dal 6 all’8 marzo scorso a Bologna si è tenuta la fiera internazionale della meccanica “Mecpse 2024″.

 

Unionmeccanica nazionale ha organizzato una missione collettiva a cui hanno partecipato 14 aziende da tutta Italia. 

La collettiva è stata curata dalla Rete Ufficio Estero. 

Il presidente nazionale di Unionmeccanica Luigi Sabadini ha rilasciato a riguardo un’intervista a La Provincia che alleghiamo.




CU 2024 lavoratori autonomi

Con la ris. n. 13 pubblicata il 4 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo “professionale”, ossia esercitato abitualmente.

In particolare, è stato chiarito che le CU 2024 contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i suddetti redditi di lavoro autonomo “professionale”, possono essere inviate in via telematica all’Agenzia entro il 31 ottobre 2024, termine di presentazione del modello 770/2024.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con un comunicato stampa, ha commentato positivamente la risoluzione in esame, viste le segnalazioni da parte degli iscritti e la loro richiesta di un maggiore termine per l’invio delle Certificazioni Uniche relative agli autonomi.

L’art. 19 del DLgs. 1/2024 (c.d. “Adempimenti”) ha infatti previsto che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta.

Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18 marzo 2024, di cui all’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98 (il termine del 31 ottobre è infatti applicabile solo alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata).

Con la ris. n. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo primo anno le CU contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il prossimo 31 ottobre.

Le informazioni da esse ricavate saranno infatti utilizzate dall’Agenzia delle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato, con i quali sarà altresì segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le Certificazioni Uniche di lavoro autonomo “professionale” pervenute entro il 18 marzo 2024.

Nel caso in cui il contribuente titolare di tale reddito sia in possesso di Certificazioni Uniche pervenute dopo il 18 marzo 2024, sarà necessario modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate invita comunque i sostituti d’imposta a rispettare il termine del 18 marzo 2024 per trasmettere le CU in modo tale che le stesse, seppur in forma sperimentale, possano essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale, come CAF e professionisti, al fine di agevolare l’adempimento dichiarativo.

Ciò dovrebbe valere anche per le CU delle persone fisiche contenenti altri redditi dichiarabili esclusivamente con il modello REDDITI PF, ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

A partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d’imposta 2024:
– le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
– l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Dal 2025 scadenza al 31 ottobre solo per alcune CU

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata senza possibilità di opzione per la tassazione ordinaria (es. TFR). Ciò dovrebbe applicarsi anche alle CU dei soggetti diversi dalle persone fisiche, riguardanti ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Si ricorda che, a decorrere dalle CU che dovranno essere trasmesse nel 2025, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 1/2024, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario (ex L. 190/2014) o, in via residuale, il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) sono esonerati dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica.
(MF/ms)




Ecodesign degli imballaggi: risorse da Conai tramite bando

Bando annuale CONAI per l’ecodesign degli imballaggi. Conai intende premiare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi sul mercato nel biennio 2022/2023.

L’iniziativa mette in palio un importo complessivo pari a € 600.000 di cui 5 premi speciali da €10.000 ciascuno. E’ possibile presentare i casi fino al 30 aprile 2024.

Sul sito Conai è presente la pagina dedicata con tutti i dettagli: cliccare qui

In allegato è disponibile il Regolamento completo al cui interno sono indicati i principi generali e le modalità di partecipazione.

(SN/am)

 




Piano transizione 5.0: riduzione dei consumi energetici

Con riferimento alla circolare Confapi n.138 del 28/02/2024 che descrive le novità del piano nazionale 5.0 per la transizione digitale ed ecologica, si segnala che l’incentivo descritto, nella forma del credito di imposta, favorisce coloro che ottengono una riduzione dei consumi energetici che ricade in una di queste due casistiche:
  • Risparmio energetico almeno pari al 3% a livello di struttura produttiva
  • Risparmio energetico almeno pari al 5% a livello di singolo processo
Per dimostrare quanto indicato, le imprese interessate devono anticipare prima possibile la misurazione dei consumi energetici pre interventi. Infatti è fondamentale misurare i consumi prima di attuare le modifiche impiantistiche, al fine di conoscere i consumi pre intervento da paragonare in seguito a quelli post intervento.
La procedura che bisogna attivare con il GSE si sviluppa in tre fasi:
  • Nella prima fase, l’impresa invia al GSE una comunicazione preventiva che descrive il progetto, corredata da una certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili.
  • Nella seconda fase, quella dell’investimento, si comunicano le varie fasi di avanzamento.
  • Nella terza fase, ad investimento ultimato, si trasmette la certificazione ex post che attesta l’effettiva realizzazione dei risparmi previsti.
L’associazione è a vostra disposizione per coinvolgere un EGE certificato (Esperto Gestione Energia), ai fini delle certificazioni sopra indicate. Potete scrivere fin da ora a silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)



Comunità energetiche e transizione 5.0: documentazione post evento del 5 marzo 2024

All’indomani del seminario tecnico “Comunità energetiche: un’occasione per le pmi” svolto in sede Confapi, martedì 5 marzo 2024, dalle ore 16 alle 18
in cui si è parlato sia degli incentivi per coloro che partecipano ad una comunità energetica, sia delle opportunità che arrivano dal Piano nazionale di transizione 5.0, siamo a mettere a disposizione degli associati:

  • la registrazione dell’evento, ovvero gli interventi dei tre ingegneri che hanno sviluppati i temi citati: cliccare qui
  • la documentazione utilizzata durante l’esposizione

Gli interventi da parte dei relatori hanno affrontato nello specifico:

  1. le novità del decreto incentivi per le Cer (ing. Allegri)
  2. gli aspetti tecnico operativi e le esperienze di alcuni territori che si stanno attivando (ing. Nembri)
  3. gli elementi del piano 5.0 che può supportare gli investimenti delle imprese nel risparmio energetico e nel fotovoltaico (ing. Sala)

L’associazione invita tutte le imprese che non hanno potuto seguire di persona, a recuperare il materiale e a rivolgersi eventualmente alle figure di riferimento in associazione silvia.negri@confapi.lecco.it (ApiTech) e raffaella.pozzoni@confapi.lecco.it (Consorzio Adda Energia).

In allegato le slide.




Tassa annuale registri contabili: versamento entro il 18 marzo 2024

C’è tempo fino al 18 marzo per versare la tassa di concessione governativa richiesta per la numerazione e la bollatura di libri e registri contabili.

Sono tenute al versamento le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili.

L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione. 

La tassa annuale forfetaria, indipendentemente dal numero di libri e registri e dal numero di pagine che vengono utilizzati durante l’anno solare, è dovuta in misura pari a: 

  • euro 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non supera al 1° gennaio euro 516.456,90;
  • euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera al 1° gennaio euro 516.456,90.
Rispetto al versamento in scadenza al 18 marzo 2024, la data cui far riferimento per l’individuazione del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella del 1° gennaio 2024 (1° gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento). 

 

Versamento tassa libri e registri contabili
 
Regola generale
 
Versamento mediante F24, con modalità telematiche, indicando il codice tributo “7085” ed il periodo di riferimento “2024”.
Versamento nell’anno di inizio dell’attività
 
Il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
Ravvedimento operoso
 
Sì, gli interessi devono essere quindi aggiunti all’imposta e versati tramite lo stesso codice tributo 7085.
Compensazione in F24
 
Sì, pagamento anche tramite compensazione con imposte e contributi.
Deducibilità
 
Si, nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Deducibilità sia ai fini Ires che Irap (circolare n. 137/E del 1997 ).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

La sanzione, dovrà essere pagata tramite modello F23 riportando il codice ufficio RCC, la causale SZ e il codice tributo 678T.

(MF/ms)