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“Academy metalmeccanica”: il 57% dei partecipanti trova lavoro

Si è conclusa il mese scorso la prima edizione dell’ “Academy nel settore metalmeccanico” dedicato ai giovani inoccupati tra i 18 e 29 anni, residenti nelle province di Lecco e Sondrio, corso organizzato da Mestieri Lombardia in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.
L’iniziativa fa parte del progetto “IN-JOBs4NEETs” dedicato ai ragazzi che attualmente non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi. Il progetto mira a guidare questi giovani nel mondo del lavoro attraverso un percorso personalizzato che comprende servizi di orientamento, opportunità formative ed esperienze professionali. 
Sette i partecipanti a questa prima edizione che hanno svolto la prima parte del corso nelle aule di Confapi Lecco Sondrio dove hanno appreso le nozioni teoriche in ambito metalmeccanico: competenze tecniche, sicurezza sul lavoro e soft skill. A seguire i partecipanti hanno svolto in aziende associate a Confapi Lecco Sondrio un tirocinio retribuito (STF, Officine Santafede, Trimat, Italgard, Rosval, GBG e Ita).
Al termine del corso quattro dei sette partecipanti sono stati assunti dalle aziende in cui si sono formati. 

 

“Oggi siamo di fronte al paradosso per cui se da un lato abbiamo un elevato tasso di disoccupazione giovanile, stando agli ultimi dati OCSE siamo quinti al mondo, dall’altro abbiamo aziende che cercano giovani da inserire nelle loro realtà. Come Mestieri Lombardia vogliamo provare ad accorciare questa distanza promuovendo la formula delle Academy, percorsi formativi di breve e media durata realizzati in collaborazione con le aziende a partire dal loro fabbisogno di competenze. Le aziende promotrici, sono coinvolte attivamente in tutto il processo a partire dalla definizione dei contenuti e le docenze fino all’inserimento dei giovani, contestuale alla formazione, con un tirocinio o un contratto a tempo determinato. La formazione è quindi sia teorica che pratica e fortemente declinata in base al ruolo che i giovani andranno a ricoprire. In questo modo il gap si riduce: l’azienda può formare nuove risorse in maniera specifica, mentre i giovani si sentono da subito maggiormente ingaggiati (percependo un’indennità o uno stipendio) e acquisiscono un bagaglio di competenze di cui avranno realmente bisogno o che potranno facilmente spendere nel mercato del lavoro. Questa formula, che stiamo sperimentando all’interno di IN-JOBs4NEETs, progetto realizzato con il sostegno di JPMorganChase, si sta dimostrando particolarmente efficace in termini di placement come dimostra anche il percorso realizzato insieme a Confapi Lecco Sondrio”, spiega Fabio Loda, presidente di Mestieri Lombardia.
Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione – commenta Enrico Vavassori presidente di Confapi Lecco Sondriopiù della metà dei partecipanti ha trovato lavoro e una specializzazione. Questo progetto è molto valido perché permette di venire incontro a due esigenze differenti: quelle dei ragazzi che cercano lavoro e le aziende che trovano personale qualificato formato nella stessa azienda. Come Confapi Lecco Sondrio siamo particolarmente sensibili al discorso “formazione” e da tempo siamo impegnati sia nell’ambito orientamento scolastico sia in quello di ricollocamento per quelle persone che hanno perso il lavoro oppure per i Neet, i giovani che né studiano né lavorano”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Donne manager in quindici anni cresciute del 92%

La Provincia del 25 marzo 2025, intervista a Daria Borgonovo, cfo Novastilmec e consigliera Confapi Lecco Sondrio. 




Investimenti sul fotovoltaico nel piano “Transizione 5.0”

Nell’ambito del piano nazionale “Transizione 5.0” per l’evoluzione digitale ed ecologica delle imprese italiane, si segnala che è possibile beneficiare di un credito d’imposta del 30% per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Per la fruizione di tale credito, è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. I pannelli devono essere di fabbricazione europea ed avere un elevato rendimento di generazione
  2. L’investimento sul FV deve essere accompagnato da investimenti in beni produttivi o software specialistici per almeno 40.000 euro in grado di assicurare una riduzione dei consumi energetici. Si ricorda come su questa seconda quota di investimento è possibile la fruizione degli altri crediti di imposta previsti dal piano Transizione 5.0.
  3. L’iter per l’ottenimento del credito deve essere eseguito sin dal momento di inizio dell’investimento da soggetto certificato. Il costo di tale processo di verifica e certificazione per le PMI è anch’esso totalmente ammissibile a credito di imposta
Sebbene il decreto sia già operativo, sono attesi per i primi giorni di aprile i dettagli operativi per la piena applicabilità della misura.

(SN/am)




Consorzio Adda Energia nuovo consiglio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul nuovo consiglio che rimarrà in carica nel triennio 2024-2026.

Lecconotizie: Consorzio Adda Energia: confermato il presidente Ambrogio Bonfanti
 
Lecco Today: Il Consorzio Adda Energia sceglie i suoi uomini: Bonfanti ancora presidente
 
Prima Lecco: Consorzio Adda Energia: Ambrogio Bonfanti confermato presidente




Lipe: modifiche del modello di comunicazione

Con il provvedimento n. 125654, pubblicato il 14 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha modificato alcune informazioni presenti nel modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE).

Ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 si ricorda che la comunicazione è effettuata su base trimestrale e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi IVA, siano esse mensili o trimestrali.

La prossima scadenza di presentazione del modello è il 31 maggio 2024, con riferimento ai dati del primo trimestre dell’anno in corso.

La modifica al modello si è resa necessaria, in particolare, per aggiornare la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica.

Con le novità previste dal DLgs. 1/2024, entrato in vigore lo scorso 13 gennaio, difatti, per le liquidazioni IVA effettuate su base mensile (art. 1 comma 4 del DPR 100/98), è stato elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del mese successivo.

Se l’importo dovuto non supera la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Anche per le liquidazioni IVA effettuate su base trimestrale, per effetto dell’apposita opzione prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99, è elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

In questo caso, qualora l’importo dovuto non superi la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente:

  • è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • nelle istruzioni, è stato eliminato il codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali”;
  • sempre nelle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10, il titolo è così sostituito: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”; di conseguenza, è così aggiornato anche il primo periodo: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006)”.
 

(MF/ms)




Bilancio 2023: parametri emissione in forma abbreviata e micro

I bilanci attualmente in chiusura non presentano novità sotto il profilo delle semplificazioni per le imprese di minori dimensioni.

Per verificare se la società può redigere il bilancio in forma abbreviata o micro occorre applicare i limiti dimensionali previsti dagli artt. 2435-bis comma 1 e 2435-ter comma 1 c.c., cui si fa riferimento ormai da alcuni anni.

In particolare, ai sensi delle richiamate disposizioni, le società non quotate possono, rispettivamente, redigere il bilancio in forma abbreviata oppure adottare il regime semplificato previsto per le micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro/175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro/350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità/5 unità.
Per le società già in attività, la dottrina prevalente (su tutti circ. Assonime n. 9/2009) riconosce la possibilità di applicare le semplificazioni già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni sono rispettate. Pertanto, una società potrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata o micro a partire dal 2023, laddove almeno due delle soglie dimensionali non fossero state superate negli esercizi 2022 e 2023.

Gli artt. 2435-bis comma 8 e 2435-ter comma 4 c.c. stabiliscono, invece, che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria e le micro imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti dimensionali indicati.

Il documento CNDCEC novembre 2012 ha suggerito “di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti”. Pertanto, qualora la società avesse superato almeno due delle soglie dimensionali negli esercizi 2022 e 2023, decadrebbe dalle semplificazioni già a partire dal bilancio 2023.

Si ricorda che, in riferimento al bilancio abbreviato, i parametri sono stati, da ultimo, adeguati con il DLgs. 173/2008, a decorrere dai bilanci “solari” 2009. Con riferimento alle micro imprese, invece, la disciplina è stata introdotta dal DLgs. 139/2015 con effetto sui bilanci “solari” 2016.

Entrambe le discipline potrebbero a breve subire modifiche.

Infatti, la direttiva 2023/2775/Ue ha recentemente adeguato (aumentandole del 25%) le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.

Occorre, comunque, evidenziare che la direttiva (entrata in vigore il 24 dicembre 2023), per essere operativa, deve essere recepita nel nostro ordinamento.

A tal fine, è previsto che gli Stati membri debbano applicare le disposizioni di recepimento per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024, ma possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2023.

Nelle more dell’emanazione di tali norme, le nuove soglie non rilevano ai fini della redazione dei bilanci 2023.

La disciplina di bilancio delle imprese di minori dimensioni potrebbe, poi, subire modifiche anche per effetto della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale).

In questa sede, è stato stabilito, tra le disposizioni in materia di IRES, che, per garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, si dovrà, tra l’altro, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni (art. 9 comma 1 lett. d).

In mancanza di ulteriori indicazioni, non rinvenibili neanche nell’ambito della documentazione parlamentare, non è agevole prevedere come tale principio direttivo sarà recepito dal legislatore.

In dottrina sono state auspicate, tra l’altro, l’introduzione nel codice civile della categoria delle “medie imprese” (prevista dalla direttiva 2013/34/Ue, ma non introdotta nel nostro ordinamento mediante il DLgs. 139/2015), cui destinare ulteriori semplificazioni, nonché la semplificazione delle regole per la redazione del bilancio di tutte le imprese di minori dimensioni (ad esempio, la facoltà di esonero dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato).

Anche le disposizioni contenute nella L. 111/2023 (entrata in vigore il 29 agosto 2023) non si applicano, comunque, in riferimento ai bilanci 2023.

L’attuazione della riforma tributaria avviene, infatti, attraverso l’emanazione di appositi decreti legislativi, che, con riferimento alla materia in esame, non sono ancora disponibili.
 
(MF/ms)




Mobilità dolce per andare al lavoro “Noi ci crediamo”

La Provincia del 19 marzo 2024, parla Massimo Mortarotti vicepresidente di Confapi Lecco Sondrio. 




Contributi regionali a fondo perduto per investimenti

Se la vostra attività produttiva si svolge in uno dei comuni che Regione Lombardia ha individuato come destinatari di aiuti specifici, potreste beneficiare di contributi a fondo perduto significativi, fino al 40%.
I fondi puntano al rafforzamento della flessibilità produttiva ed organizzativa delle imprese per assicurare una maggiore resilienza; gli investimenti comprendono le spese per iniziative di crescita dimensionale ma anche le spese per diversificare la produzione o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo.
L’importo minimo dell’investimento è fissato a € 100.0000 e massimo € 3.000.000.

Ecco i Comuni coinvolti:
Provincia di Como (Zone criterio 1): Albavilla; Cabiate; Cadorago; Cantù; Casnate con Bernate; Cermenate; Cirimido; Colverde; Cucciago; Erba; Grandate; Guanzate; Lomazzo; Mariano Comense; Montano Lucino; Olgiate Comasco; Orsenigo; Rovellasca; Turate; Veniano; Vertemate Con Minoprio.
Provincia di Sondrio (Zone criterio 1): Andalo Valtellino; Ardenno; Berbenno di Valtellina; Buglio in Monte; Castione Andevenno; Cosio Valtellino; Delebio; Grosio; Grosotto; Montagna in Valtellina; Morbegno; Pedesina; Poggiridenti; Ponte in Valtellina; Postalesio; Rogolo; Sondalo; Sondrio; Spriana; Talamona; Teglio; Tirano; Tresivio; Valdisotto; Vervio; Villa Di Tirano.

Nella scheda allegata ci sono i dettagli del bando, che è già aperto fino ad esaurimento.

Alla pagina regionale dedicata si trovano tutti i dettagli.

ApiTech può assistere le imprese per valutare l’accessibilità a queste risorse, contattate silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Progetto Confapi Lecco Sondrio-Fiocchi: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sulla nostra iniziativa per contrastare l’abbandono scolastico. 



Consultazione fatture elettroniche: dal 20 marzo non serve più la preventiva adesione

Con un provvedimento pubblicato l’11 marzo, il n. 105669 dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il “libero accesso” sarà consentito, quindi, non soltanto ai consumatori finali, come previsto dal c.d. DL “Anticipi” (DL 145/2023), ma anche ai soggetti passivi.

Può essere utile rammentare che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (nella sua previgente formulazione), le fatture elettroniche emesse nei confronti dei privati erano rese loro disponibili solo in presenza di adesione esplicita.

Al fine di introdurre una misura di semplificazione, l’art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023 ha modificato la norma, espungendo la locuzione “su richiesta”.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 comma 5-bis del DLgs. 127/2015).

Tale norma ha trovato attuazione grazie al placet – condizionato – del Garante della privacy, che con proprio provvedimento del 22 dicembre 2021 aveva sostanzialmente dato il via libera all’attuazione della disposizione.

Per questo motivo, non si rende più necessaria la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).

Resta, invece, ferma la necessità di manifestare espressamente la volontà di aderire al (diverso) servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Per dare attuazione alle novità, è stato modificato il provvedimento 24 novembre 2022 n. 433608 (che aveva sostituito l’originario provvedimento n. 89757/2018).

In particolare, oltre all’eliminazione della previa adesione al servizio, è stato previsto che:

  • i file delle fatture elettroniche siano resi disponibili in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del Sistema di Interscambio;
  • i c.d. “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 a esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) restino a disposizione sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Un’ulteriore modifica contenuta nel provvedimento pubblicato riguarda la possibilità, per gli enti non commerciali (“soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA”), di registrare, come già avviene per i soggetti passivi IVA, un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche.

Fatturazione verso i forfetari

Un cambiamento è previsto anche nelle modalità di fatturazione verso i soggetti passivi in regime di vantaggio o forfetario.

Con il provvedimento pubblicato è soppressa la lettera d) del punto 3.4 del provv. n. 433608/2022, in base alla quale la e-fattura emessa nei confronti dei soggetti in regimi di franchigia può essere redatta inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza “il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (…). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.

Dall’abrogazione di tale previsione pare evincersi che anche tali soggetti – per i quali, dallo scorso 1° gennaio, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore sino alla fine del 2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.

Resta fermo il fatto che, in base al punto 3.4 lett. e) del provv. n. 433608/2022, qualora il cessionario o committente non abbia comunicato il suo indirizzo PEC o il suo codice destinatario, l’emittente potrà comunque utilizzare il codice convenzionale “0000000” e il SdI metterà a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del destinatario.

Anche in questo caso, il cedente o prestatore dovrà comunicare al cessionario o committente che il documento è reperibile nella suddetta area riservata; in tale circostanza, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla presa visione della stessa (provv. n. 433608/2022, punto 4.6).
 

(MF/ms)