Evento Api con Luca Perri articoli pubblicati
- La Provincia 17 settembre: “A caccia di astrobufale con l’esperto Luca Perri” (allegato)
- Lecconotizie: Fake News e scienza: Luca Perri conquista il pubblico a “L’API HOUR”
Gli articoli pubblicati:
La Provincia, pagine cronaca in allegato: Rapporto tra giovani e lavoro Il tema della rassegna di Api
Lecconotizie: Torna ‘Officina Cinema’, la rassegna del Gruppo Giovani Imprenditori Api
Prima Lecco: Officina Cinema: al via la seconda edizione
Unica TV: Officina cinema 2023 riflette su giovani e lavoro
La Provincia, inserto “Faber”, del 14 settembre 2023, parla Riccardo Borgonovo della nostra associata Novastilmec.
Per 1 Euro | |
Dinaro Algerino | 149,2931 |
Peso Argentino | 293,78 |
Dollaro Australiano | 1,6423 |
Real Brasiliano | 5,3099 |
Dollaro Canadese | 1,4618 |
Corona Ceca | 23,8924 |
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,9482 |
Corona Danese | 7,4508 |
Yen Giapponese | 155,9371 |
Rupia Indiana | 90,8395 |
Corona Norvegese | 11,3474 |
Dollaro Neozelandese | 1,7758 |
Zloty Polacco | 4,4431 |
Sterlina Gran Bretagna | 0,85856 |
Nuovo Leu Rumeno | 4,9411 |
Rublo Russo | 0 |
Dollaro USA | 1,1058 |
Rand (Sud Africa) | 20,1074 |
Corona Svedese | 11,6343 |
Franco Svizzero | 0,9663 |
Dinaro Tunisino | 3,3875 |
Hryvnia Ucraina | 40,4391 |
Forint Ungherese | 379,0352 |
(MP/ms)
Pertanto, in applicazione del reverse charge il prestatore di servizi emette fattura senza addebito d’imposta, mentre il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta.
Dunque, in alcuni casi specifici il meccanismo in parola si applica anche negli scambi che avvengono tra operatori nazionali. Ciò ad esempio avviene nel settore dell’edilizia.
In particolare, nel settore edile, la corretta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo delle due disposizioni che regolano la materia, vale a dire:
Detto ciò rispetto ad alcune operazioni potrebbero esserci dei dubbi circa l’applicabilità del reverse charge. Si pensi ad esempio alle prestazioni di rifacimento del tetto con rimozione dell’amianto.
Per la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E, per circoscrivere le prestazioni rientranti tra i “servizi di demolizione relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nel codice 43.11.00 (“demolizione“) della Tabella ATECO 2007. Non dovrebbe rientrare nella nozione di “demolizione” di cui al codice ATECO l’attività di rimozione di parti dell’edificio, tipica delle fasi iniziali di ristrutturazione edilizia.
Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di completamento relativi ad edifici”, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007:
Le prestazioni qualificate dai codici ATECO come “completamento di edifici” rientrano nell’ambito di applicazione del “reverse charge” di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla natura di intervento edilizio realizzato.
Quindi, sono ricompresi nella disciplina dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter). Per cui, ad esempio, si applica il “reverse charge” alla posa in opera di piastrelle, anche se la prestazione non è posta in essere nella fase di completamento dell’edificio, bensì su un fabbricato già esistente. La circolare n. 14/E/2015 ha specificato che sono ricomprese tra i servizi di completamento relativi ad edifici le “prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio”.
In tali casi si applica il reverse charge.
Riepiloghiamo di seguito le prestazioni soggette alla disciplina in esame, sulla base della descrizione fornita dalla Tabella ATECO 2007 e dalle relative note esplicative.
Servizi di pulizia relativi ad edifici |
|
81.21.00 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici) |
Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali | |
Pulizia generale (non specializzata) di condomìni | |
81.22.02 | Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni) |
Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi) | |
Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici | |
Servizi di demolizione relativi ad edifici |
|
43.11.00 | Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture |
Servizi di installazione di impianti relativi ad edifici |
|
43.21.01 | Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile |
Cablaggio e connessioni elettriche | |
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione | |
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici | |
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici | |
43.21.02 | Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici |
Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche | |
Installazione, manutenzione e riparazione di parabole satellitari | |
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di segnalazione d’incendio | |
Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di allarme antifurto | |
Sono esclusi il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme, antifurto e antincendio | |
43.22.01 | Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici in edifici |
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio) in edifici | |
Installazione, manutenzione e riparazione di caldaie in edifici | |
Installazione, manutenzione e riparazione di torri di raffreddamento in edifici | |
Installazione, manutenzione e riparazione di collettori di energia solare non elettrici in edifici | |
Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulico-sanitari in edifici | |
Installazione, manutenzione e riparazione di condotte di ventilazione e condizionamento dell’aria in edifici | |
43.22.02 | Installazione, manutenzione e riparazione di raccordi per il gas e distributori di vapore |
43.22.03 | Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati) |
43.29.01 | Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori in edifici |
Installazione, manutenzione e riparazione di scale mobili in edifici | |
43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni |
Installazione di materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni in edifici | |
43.29.09 | Installazione di porte automatiche e girevoli in edifici |
Installazione di parafulmini in edifici | |
Installazione di sistemi di aspirazione in edifici | |
Installazione di impianti pubblicitari in edifici | |
Installazione di cancelli automatici in edifici | |
Installazione di insegne elettriche e non elettriche in edifici | |
Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni, in edifici | |
Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni, in edifici | |
Altri lavori di costruzione e installazione, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici | |
No l’installazione di macchine apparecchiature industriali | |
No i lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione | |
No l’installazione con operatore di impianti, luci, audio e di amplificazione per manifestazioni, concerti ecc. | |
Servizi di completamento relativi ad edifici |
|
43.31.00 | Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura |
43.32.01 | Installazione di casseforti, forzieri, porte blindate |
43.32.02 | Installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali21 |
Installazione di cucine su misura, scale | |
Completamento di interni (controsoffitti, pareti mobili) | |
43.33.00 | Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti |
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di accessori per stufe in ceramica | |
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti | |
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti | |
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di rivestimenti alla veneziana in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri | |
Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di carta da parati | |
Applicazione di stucchi ornamentali | |
Trattamento di pavimenti (levigatura, rasatura, lucidatura) | |
Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento, ecc. | |
43.34.00 | Tinteggiatura interna ed esterna di edifici |
Verniciatura di strutture di genio civile | |
Verniciatura di infissi già installati | |
Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri, ecc. | |
43.39.01 | Attività non specializzate di lavori edili-muratori, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici |
43.39.09 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici |
Installazione di caminetti | |
Costruzione di sottofondi per pavimenti | |
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione | |
No la pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici | |
No la consulenza e design per decorazione di interni |
Va, tuttavia, applicata la lett. a) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.
Quindi il meccanismo del reverse charge potrebbe trovare applicazione qualora le prestazioni siano eseguite nell’ambito di un contratto di subappalto. Stessa cosa dicasi per la rimozione dell’amianto.
Dunque, per la rimozione, con contratto di subappalto, la ditta che segue la prestazione emette fattura in reverse charge ex art 17, comma 6, lett. a.
Tuttavia, mancano chiarimenti ufficiali in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)
Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.
La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.
Definizione di cripto-attività
Una cripto-attività, nota anche come cripto-valuta o cripto-moneta, è un tipo di attività digitale basata su tecnologie crittografiche e blockchain.
Si tratta di asset digitali progettati per fungere da mezzi di scambio, simili alle valute tradizionali, ma con alcune caratteristiche distintive.
Attualmente ci sono più di 1600 cripto-valute quotate nei mercati specializzati maggiori, di medie dimensioni e specializzati; tra le più diffuse vi sono, per esempio, Bitcoin, Ethereum (Ether), Cardano (ADA) e Solana (SOL), Axie Infinity (AXS), Filecoin (FIL) e Uniswap (UNIUSD).
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce la cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Disciplina fiscale
Il possesso di cripto-attività comporta obblighi fiscali.
In primo luogo, nel caso in cui queste siano detenute all’estero, è necessario dichiararne il valore all’inizio e alla fine di ciascun anno, inserendo tali informazioni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
In secondo luogo, a meno che non siano gestite da un intermediario finanziario italiano nel contesto del risparmio gestito o amministrato, è obbligatorio dichiarare in dichiarazione dei redditi le plusvalenze conseguite dalla vendita delle cripto-attività, definite come la differenza positiva tra il valore di vendita e quello di acquisto. Questi profitti sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.
Nel caso di inadempienza a tali obblighi, le sanzioni previste sono considerevoli.
Se si omette di dichiarare il possesso delle cripto-attività nel quadro RW, la sanzione può variare dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (dal 6% al 30% in caso di detenzione in “paradisi fiscali”), per ciascun anno di detenzione.
Per quanto concerne la mancata dichiarazione dei redditi, le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, e tale percentuale aumenta ulteriormente, oscillando dal 120% al 240%, qualora le cripto-attività in questione siano detenute all’estero.
Regolarizzazione delle cripto-attività
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all’art. 1, commi da 138 a 142, ha introdotto delle disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati mediante un’istanza da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
La regolarizzazione riguarda i periodi d’imposta fino al 2021, per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione, comprese le imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
L’istanza, il cui modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 290480/2023 del 7 agosto 2023, richiede la dichiarazione delle cripto-attività detenute al termine di ogni periodo d’imposta e l’effettuazione del pagamento delle sanzioni per l’omessa indicazione nel quadro RW.
La sanzione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno.
Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
L’istanza deve essere inviata tramite PEC, entro il 30 novembre 2023, dai contribuenti o professionisti delegati, alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale. L’istanza deve essere firmata digitalmente o, in mancanza di firma digitale, è necessario allegare le copie dei documenti di identità dei firmatari. Inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento effettuato tramite il modello F24, in un’unica soluzione. È altresì richiesta una relazione di accompagnamento, insieme alla documentazione probatoria.
Si segnala infine che la regolarizzazione risulta sicuramente vantaggiosa per quanto riguarda l’omessa indicazione nel quadro RW. Per quanto concerne invece la tassazione delle plusvalenze, va considerato che l’utilizzo del valore complessivo delle attività come base imponibile richiede una valutazione più complessa.
(MF/ms)
Più precisamente, salvo future proroghe che potrebbero rientrare nella prossima legge di bilancio per il 2024 e che potrebbero riguardare i condomìni che devono ancora ultimare i lavori (il governo sta valutando al riguardo l’impatto di una eventuale proroga sul bilancio dello Stato e sul deficit 2024), mancano soltanto 111 giorni per sostenere le spese relative agli interventi agevolati.
Rimangono invece ferme sino alla fine del 2024 la quasi totalità delle altre detrazioni edilizie: la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio con aliquota del 50% entro l’importo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare (c.d. “bonus casa”), la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici (c.d. “ecobonus”) dal 50% al 75%, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “sismabonus” dal 50% sino all’85%, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013.
Rimarrà fino alla fine del 2025, inoltre, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Tornando al superbonus, che dal 2024 nella stragrande maggioranza dei casi non sarà più super (in quanto nel 2024 e nel 2025 scenderà rispettivamente al 70% e al 65%) e che potrà essere meno conveniente rispetto alle altre agevolazioni fiscali che potrebbero spettare per l’esecuzione di determinati interventi edilizi, per quanto concerne le spese sostenute nel 2023, seppur l’aliquota della detrazione sia stata ridotta dal 110% al 90%, permangono ancora numerosi casi per i quali sino al 31 dicembre 2023 la detrazione rimane al 110% ove siano rispettate le condizioni stabilite dalla norma inerenti la data delle delibere condominiali e del deposito della CILAS (art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020, art. 1 comma 894 della L. 197/2022 e art. 9 del DL 176/2022).
In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) all’art. 119 del DL 34/2020, e delle disposizioni previste dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, infatti, l’aliquota al 110% si può continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:
– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, oltre che dalle ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri;
– per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”) o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
I sopraelencati soggetti, quindi, per poter fruire dell’aliquota del 110% dovranno sostenere le spese entro il 31 dicembre 2023. Nei casi in cui si intenda beneficiare della detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi, infatti, non è obbligatorio realizzare i lavori corrispondenti a dette spese entro la medesima data, rimando fermo che affinché l’agevolazione competa è necessario che i lavori vengano (anche in un successivo momento) realizzati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022 n. 56).
Limitatamente al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’esercizio delle opzioni di cessione/sconto di cui all’art. 121 del DL 34/2020 è subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell’avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020). In questi casi, quindi, entro il 31 dicembre 2023 non soltanto devono essere sostenute le spese, ma gli interventi corrispondenti devono anche essere realizzati.
Per un esiguo numero di soggetti, l’aliquota al 110% spetterà poi fino al 31 dicembre 2025:
(MF/ms)
La Provincia dell’11 settembre 2023, parla Angelo Crippa export manager di Rete Ufficio Estero.