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Istat indice settembre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,0 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,5 %.

(MP/ms)




Buoni pasto: trattamento fiscale

L’Allegato II.17 dell’art. 131 del D.Lgs. n. 36/2023, definisce i buoni pasto il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’art. 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’art. 2002 del Codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, è confermato che restano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto e le relative prestazioni sostitutive (c.d. “buoni pasto”) entro i limiti giornalieri di:

  • 4 euro per i titoli cartacei e
  • di 8 euro per quelli elettronici – soglie destinate, secondo le anticipazioni riferite al DdL di Bilancio 2026 bilancio a salire a 10 euro per i ticket digitali.
Il trattamento fiscale in parola riguarda i lavoratori subordinati e per estensione i collaboratori e, in determinate circostanze, gli amministratori che percepiscono compensi qualificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ferma restando la tassabilità dell’eccedenza rispetto ai limiti normativi.

Più nello specifico rispetto alla figura dell’amministratore è possibile distinguere due situazioni differenti:

  • se l’amministratore è collaboratore oppure è inquadrato come lavoratore dipendente trova piena applicazione la disciplina sopra citata, ex art. 51 del TUIR;
  • laddove invece l’attività dallo stesso prestata rientri nella sua attività professionale i compensi rientrano tra quelli di lavoro autonomo ex art. 53 e seg del TUIR.
Tale distinzione impatta anche dal punto di vista della deducibilità del costo da parte dell’azienda; nello specifico, nel primo caso si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 95 del TUIR; nel secondo caso operano le regole ordinarie di deducibilità.
 
Rapporto amministratore-azienda Inquadramento reddituale per l’amministratore Deducibilità dal reddito dell’azienda
Collaboratore/lavoratore dipendente Applicabilità esenzione parziale art. 51, comma 2, lett. c), TUIR Deducibilità integrale ex art. 95 TUIR
Professionista Reddito di lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis e 3, del TUIR Limitazione del 75% ex art. 109, comma 5, TUIR
Si ricorda che in materia di buoni pasto c’è stato un intervento normativo molto recente.

In particolare, con effetti dal 1° settembre entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di buoni pasto così come previste dall’art. 37 della Legge n. 193/2024, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, norma che ha esteso il limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.

Nei fatti anche per il settore privato vale il limite del 5%.
 

(MF/ms)




Contributo ambientale Conai: regole, autodenuncia e sanzioni nel 2025

Il Contributo Ambientale CONAI (CAC) è uno strumento fondamentale per garantire la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio in Italia e coinvolge tutte le imprese che producono, importano o utilizzano imballaggi nel sistema produttivo nazionale.

Attraverso una serie di regole stringenti, il sistema CONAI prevede obblighi dichiarativi e contributivi precisi, nonché procedure e sanzioni in caso di inadempimenti.

L’ultimo aggiornamento sulle modalità di autodenuncia, controlli e sanzioni, così come delineato nel documento ufficiale “Guida al contributo ambientale 2025”, offre un quadro dettagliato degli strumenti a disposizione delle aziende per regolarizzare la propria posizione e delle conseguenze in caso di violazioni.

Tipologie di infrazione e sanzioni – Il Regolamento CONAI individua come gravi violazioni, ad esempio, la mancata applicazione del contributo, dichiarazioni incomplete o tardive, l’omissione delle comunicazioni annuali, o l’utilizzo fraudolento delle esenzioni. Le sanzioni economiche sono così articolate:​

  • 50% delle somme dovute in caso di prima infrazione,
  • 150% delle somme dovute in caso di successive infrazioni, con la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per tre anni,
  • altre infrazioni agli obblighi consortili possono portare a sanzioni fino a 250.000 euro.
Tuttavia, queste sanzioni possono essere ridotte: alla metà in caso di rinuncia alla contestazione o per omissioni inferiori al 10% del contributo dovuto su base annua; ad un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Procedura di autodenuncia e regolarizzazione – Uno dei punti di forza dell’attuale regolamentazione è la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite la procedura di autodenuncia. Questa misura tutela le aziende che, prima dell’avvio di controlli, dichiarano l’infrazione, calcolano e liquidano il contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell’autodenuncia, evitando così l’applicazione di sanzioni (restando dovuti solo gli interessi di mora).

Dal 2019 è attiva anche una procedura agevolata che consente:

  • la limitazione degli accertamenti agli ultimi 5 anni (anziché 10), purché non siano già stati avviati controlli,
  • la possibilità di rateizzare le somme dovute (contributo e interessi) fino a 36 mesi,
  • la non applicazione delle sanzioni a condizione di invio delle dichiarazioni mancanti entro 30 giorni dalla autodenuncia e pagamento regolare di tutti gli importi.
Se l’azienda è già sottoposta a controllo, la procedura può applicarsi accettando senza riserve gli esiti dell’accertamento, ma la sanzione viene commisurata solo sulle somme accertate e resta il limite temporale dei 5 anni.

Condizioni e decadenza delle agevolazioni – Per beneficiare delle agevolazioni, l’impresa deve:

  • presentare l’autodenuncia e tutte le dichiarazioni periodiche mancanti entro 30 giorni,
  • eseguire regolarmente tutti i pagamenti dovuti.​ 
La decadenza dalle agevolazioni avviene automaticamente se anche solo una di queste condizioni viene meno.

È importante sottolineare che le agevolazioni non costituiscono una rinuncia preventiva di CONAI a pretendere quanto dovuto sull’intero decennio, fuori dai casi esplicitamente normati.
 

(MF/ms)




Start up innovative: aggiornati i requisiti e le proroghe di permanenza

Le start-up innovative sono state contemplate nel nostro ordinamento con l’art. 25 del D.L. n. 179/2012 (c.d. “Start-up Act”), che ne stabilisce natura giuridica, requisiti di attività, anzianità (non più di 5 anni) e valore massimo della produzione (non superiore a 5 milioni di euro), nonché benefici come esenzioni fiscali, semplificazioni burocratiche, work-for-equity, agevolazioni sul personale qualificato.

Al fine di dare un maggiore impulso al quadro normativo, con un doppio intervento normativo (Legge n. 162/2024 e n. 193/2024) sono stati introdotti rilevanti cambiamenti, che aggiornano, tra l’altro, i criteri di definizione, iscrizione, mantenimento e incentivi per le start-up innovative.

Le principali novità riguardano:

  • la definizione di start-up innovativa, precisando che deve trattarsi di una micro, piccola o media impresa in osservanza a quanto previsto dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea. Si impone quindi il rispetto dei seguenti parametri dimensionali: fino a 250 addetti, fatturato ≤ 50 milioni di euro o bilancio ≤ 43 milioni di euro;
  • nuovi criteri relativi all’iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando che l’attività prevalentemente svolta non deve consistere in attività di agenzia o consulenza ma piuttosto avere come oggetto sociale esclusivo o principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Si noti che la permanenza, dopo la conclusione del 3° anno, è consentita fino a complessivi 5 anni, purché venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (già previsto dalla normativa previgente);
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante finanziamento convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo (che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata) e un incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui sopra potrà adesso essere esteso per ulteriori 2 anni (sino ad un massimo di 4 anni complessivi) per il passaggio alla fase di c.d. “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
  • aumento di capitale, con sovrapprezzo, da parte di OICR di importo superiore ad 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo.
Le start-up che evolvono in scale-up possono rimanere, quindi, nella sezione speciale del Registro delle imprese per un massimo di 9 anni complessivi.
 
Schema proroghe permanenza
Periodo Durata Requisiti aggiuntivi
Ordinario 3 anni Solo requisiti base
Proroga Fino a 5 anni Almeno uno tra: R&S 25%, contratto con PA, incremento ricavi/occupazione ≥+50%, riserva patrimoniale > € 50k, brevetto registrato
Scalabilità Fino a 9 anni Maggiori investimenti, incremento ricavi/occupazione, aumento capitale
 

(MF/ms)




Super bollo auto: termini per l’accertamento

Il super bollo auto è un’addizionale erariale istituita dal 2011 ai sensi dell’art. 23 comma 21 del DL 98/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di maggior potenza (dal 2012 è pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt ex art. 16 comma 1 del DL 201/2011).

A fronte dell’istituzione di tale nuovo tributo non è stata, però, prevista una disciplina organica relativa alle modalità accertative, né tantomeno un regime specifico circa il termine decadenziale e prescrizionale.

In assenza di ciò nulla è scontato, quindi non è chiaro se gli Uffici delle Entrate possano procedere mediante avviso di accertamento, oppure direttamente con la cartella di pagamento; ancora meno scontato è il termine entro cui tale attività debba esplicarsi.

Per quanto ci consta, l’Agenzia delle Entrate pare procedere mediante avviso di accertamento a cui segue l’iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento.

Se si limita l’analisi alla sola attività accertativa, viene da chiedersi se, dal punto di vista della natura, si applica un termine di prescrizione o di decadenza e, in secondo luogo, quale termine operi.

Va ricordato che il termine di decadenza dell’attività accertativa è legato al tempo entro cui l’ente impositore può pretendere il tributo, in mancanza non ha più il diritto di pretenderlo; la prescrizione è un modo di estinzione del rapporto tributario fondato sull’inerzia del titolare del diritto e riguarda generalmente la fase di riscossione.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma del 9 dicembre 2022 n. 13929/10/22 ebbe a stabilire con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento che: “Per quanto riguarda la maturazione della prescrizione, va condiviso l’assunto della convenuta in quanto il termine per l’azione di recupero dell’imposta straordinaria sui beni di lusso, prevista dall’art. 8 del DL 384/92, deve essere individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro, il cui recupero è soggetto a termine quinquennale, e non la disciplina in materia di imposta di bollo sul possesso di autoveicoli e motoveicoli, il cui recupero è soggetto a termine triennale”.

In questo caso sembra corretto parlare di decadenza più che di prescrizione, specie in quanto la Corte richiama i termini per l’imposta di registro di cui all’art. 76 del DPR 131/86, per loro natura decadenziali.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 994/14/24 del 13 febbraio 2024, con riguardo, però, all’impugnazione della cartella di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento, ha stabilito che: “per il mancato pagamento dell’addizionale erariale dovuta, l’Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76 comma 1 del DPR n. 131/1986)”.

Opera la decadenza per omessa registrazione

Il richiamo all’imposta di registro deriva dalla disciplina di un tributo straordinario valevole per il 1992 sulle autovetture (vedasi l’art. 8 del DL 384/1992), la cui competenza accertativa fu demandata ai vecchi uffici del registro ex art. 8 comma 5 del DL 384/1992.

Fu la Cassazione con sentenza n. 4569 del 1° marzo 2006, citata dalle predette Corti di secondo grado, che ritenne di risolvere la questione sul termine di decadenza richiamando per analogia il tributo straordinario di cui all’art. 8 del DL n. 384 del 1992, anziché applicare la disciplina del bollo auto.

La Cassazione ritenne, condivisibilmente, che bollo auto e super bollo auto sono tributi totalmente diversi per la natura del prelievo: il bollo auto è una tassa automobilistica che trova la sua causa giuridica nella controprestazione che lo Stato fornisce mediante iscrizione al PRA, che ne consente la circolazione; il super bollo auto è un’imposta straordinaria sui c.d. beni di lusso dovuta perché essi sono espressione di capacità contributiva.
Inoltre, la potestà impositiva è rimessa ad enti diversi: per il bollo alle Regioni, per il super bollo all’Agenzia delle Entrate.

È quindi da escludere che si possa applicare al super bollo auto la disciplina dei termini decadenziali/prescrizionali di tre anni prevista per il bollo auto.
 

(MF/ms)




Presentazione RoboPiki: rassegna stampa

Venerdì 10 ottobre 2025 abbiamo organizzato alle Officine Piki in Valvarrone la presentazione di “RoboPiki”, gli articoli e video pubblicati sulla stampa locale: 
 




Ecco RoboPiki: il primo robot umanoide cognitivo al lavoro in officina

Tra le montagne della Valvarrone (Lecco) si è realizzato un progetto virtuoso di sinergia, e soprattutto innovazione, tra una pmi e le istituzioni.
Presentato questa mattina “RoboPiki”, il primo robot umanoide cognitivo che da qualche mese ha iniziato a far parte dello staff di Officine Piki, azienda metalmeccanica della Valvarrone fondata nel 1979 che occupa circa trenta dipendenti ed è specializzata da oltre 40 anni nella lavorazione dell’acciaio inox con un’elevata expertise nella saldatura di precisione. L’azienda, il cui core business è la produzione di serbatoi per bevande calde e fredde, investe costantemente in innovazione con tecnologie avanzate come la stampa 3d in metallo.
Officine Piki ha partecipato al bando “Ricerca e innova” di Regione Lombardia nel 2023 e ha ottenuto quasi 300 mila euro di contributo per finanziare le ore di ricerca e sviluppo impiegate per le attività.
Il progetto ha portato all’integrazione in azienda di Robee, il robot umanoide sviluppato da Oversonic Robotics (azienda con sede a Besana Brianza), con l’obiettivo di automatizzare le fasi più critiche e complesse della produzione, incrementandone l’efficienza e la sicurezza e migliorando la qualità attraverso controlli cognitivi in tempo reale. Non si tratta però semplicemente di introdurre automazione, ma di ripensare l’interazione uomo-macchina, esplorando nuove modalità di lavoro intelligenti, sicure e flessibili, e favorendo lo sviluppo di nuove competenze interne ad alto valore aggiunto anche in una pmi manifatturiera tradizionale.
Il cuore tecnico del progetto ha riguardato la realizzazione di una linea pilota intelligente, dotata di interfacce digitali e integrazione MES con una pressa meccanica, scelta come test dopo le iniziali valutazioni preliminari, in grado di dialogare in tempo reale con l’umanoide, che riceve segnali, compie analisi cognitive e interviene fisicamente su fondelli meccanici tramite sistemi adattivi di presa.

RoboPiki rappresenta un’evoluzione culturale prima ancora che tecnologica – spiega Davide Vitali, titolare delle Officine Pikiinvestire tempo e risorse nel mettere in discussione metodi consolidati, aprirsi a soluzioni che sembravano fuori portata per contesti periferici o di piccole dimensioni, ampliare le vedute oltre la produttività immediata. Il progetto ha valore strategico, più che economico nel breve termine: i vantaggi in termini di riduzione dello spreco, sostenibilità, sicurezza e formazione avanzata sono reali ma non si traducono da subito in ritorni misurabili. Proprio per questo, il contributo pubblico è stato fondamentale: senza un adeguato sostegno, molte imprese non potrebbero permettersi di intraprendere percorsi così innovativi, che richiedono tempo, sperimentazione e un certo grado di incertezza iniziale”.

Alla presentazione, tenutasi nel reparto produttivo delle Officine Piki, era presente anche l’Assessore regionale a Ricerca, Università e Innovazione Alessandro Fermi: “E’ con grande piacere, e anche un pizzico di emozione, che oggi partecipo alla presentazione di questo progetto. Emozione perché vedo tradursi in qualcosa di concreto il lavoro sinergico tra l’ente pubblico e l’ingegno, la determinazione e la capacità di innovazione di una piccola ma straordinaria realtà del territorio. Regione Lombardia crede profondamente nel valore delle imprese che sanno trasformare le sfide in opportunità, investendo in ricerca, sviluppo e nuove tecnologie. Con i bandi regionali – ‘Ricerca e Innova’ ne è un esempio eclatante – intendiamo proprio sostenere percorsi come questo: dare a tutte le aziende, anche quelle medio-piccole, la possibilità di crescere, sperimentare e portare sul mercato soluzioni concrete che creino occupazione, competitività e benessere per tutta la comunità. Come Regione continueremo a lavorare per rafforzare il legame tra ricerca e imprese, convinti che la crescita sostenibile della Lombardia passi dalla capacità di innovare e di dare valore a tutti i territori”.

Mauro Piazza, Sottosegretario all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale di Regione Lombardia e referente per la provincia di Lecco commenta: “Accogliamo con grande soddisfazione progetti innovativi come RoboPiki, che dimostrano come anche le piccole realtà del nostro territorio possano essere protagoniste della trasformazione tecnologica e digitale. Questo robot umanoide cognitivo rappresenta non solo un significativo progresso tecnologico, ma anche una testimonianza concreta della capacità del nostro territorio di competere sui mercati più avanzati, senza rinunciare alle proprie solide radici manifatturiere. Regione Lombardia conferma il suo impegno nel sostenere iniziative di questo tipo attraverso strumenti concreti, come il bando “Ricerca e Innova”, perché siamo convinti che l’innovazione sia la chiave per rafforzare la competitività delle imprese e creare occupazione di qualità, valorizzando tutte le realtà locali, comprese quelle più piccole e periferiche come la nostra provincia di Lecco.”

Anna Masciadri
Ufficio stampa 
 




Bando efficientamento microimprese lombarde: apertura 5 novembre 2025

Saranno a breve disponibili le risorse per l’efficientamento delle microimprese lombarde, apre infatti il 5 novembre 2025 lo sportello per la richiesta di contributi fino al 50% a fondo perduto.
Il bando completo “Sostegno alle Microimprese lombarde: Innovazione ed Efficientamento Energetico” è disponibile per la consultazione a questo link.

L’obiettivo è supportare interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, mirati a favorire la riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici.
Spese ammissibili: a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici ed hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento; b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter collegati alla sede di oggetto d’intervento, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e), f); c) acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso presso la sede oggetto di intervento; d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell’energia; e) acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione tradizionale esistente (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici; g) acquisto di software e di licenze d’uso software, anche di tipo cloud e saas, funzionali agli interventi presentati in domanda; h) costi di formazione riconducibili agli interventi presentati; i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle voci da a) ad h); j) spese generali determinate in misura forfettaria pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a i).
La domanda di contributo dovrà essere corredata da una relazione tecnica, redatta da figura qualificata, che dettaglia gli interventi finalizzati a conseguire un effettivo efficientamento energetico del sistema produttivo rispetto alle condizioni pre-investimento. La relazione tecnica deve riportare i consumi energetici pre-intervento e la riduzione prevista a seguito della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. L’investimento minimo ammissibile è pari a euro 10.000 e il contributo massimo concedibile è pari a euro 50.000

Le domande di partecipazione vengono selezionate tramite una procedura a sportello (art. 5 c. 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.) secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo sulla piattaforma Bandi e Servizi

Per consulenza e assistenza potete chiamare o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Ambiente di sicurezza Entratel con rinnovo triennale

Periodicamente gli intermediari Entratel ma anche le società che hanno oltre 20 sostituiti e sono abilitate al servizio Entratel (es. commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) devono provvedere alla “rigenerazione” del proprio “ambiente di sicurezza”. Per tale, s’intendono le credenziali di cui ogni utente deve essere dotato per garantire la propria identità, l’integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza.
L’ambiente di sicurezza scade ogni 3 anni, computati dal giorno in cui è stata ottenuta l’abilitazione o effettuato il precedente rinnovo. Ad esempio, il commercialista che abbia ottenuto l’abilitazione o effettuato il precedente rinnovo in data 30 ottobre 2022, alle 15:11, vedrà il proprio ambiente scadere il 30 ottobre 2025 alle 15:11.
Peraltro, anche se non scaduto, l’ambiente di sicurezza va nuovamente generato se:
  • non è stato conservato o si è danneggiato il supporto di memorizzazione (chiavetta USB) sul quale, all’atto dell’abilitazione o del precedente rinnovo, sono state salvate le chiavi private di cifratura;
  • è stata dimenticata la password di protezione.
In caso di mancato rinnovo, le più importanti funzionalità del servizio, diverse da quelle di semplice consultazione (es. invio delle dichiarazioni e dei modelli F24, download delle ricevute, ecc.) sono inutilizzabili.
Pur trattandosi di una procedura non complessa e per lo più automatica, è bene riepilogarne i passaggi essenziali, che possono risultare non immediati proprio perché compiuti, di regola, una volta ogni tre anni.
In sintesi, il rinnovo dell’ambiente di sicurezza si compone delle due seguenti fasi:
  • revoca del precedente ambiente, anche se già scaduto;
  • generazione del nuovo ambiente.
Relativamente al primo punto, occorre accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite le consuete credenziali Entratel o quelle SPID, CIE e CNS) e selezionare il link “Il tuo profilo”.
A questo punto, nel menù a tendina posto sulla sinistra, bisogna:
  • selezionare “Sicurezza e privacy”;
  • successivamente, nella schermata che appare, cliccare su “Ripristina ambiente di sicurezza”.
Si apre così una schermata nella quale inserire:
  • il numero della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’ottenuta abilitazione;
  • il PIN di revoca (presente sul documento di “memoria” fornito dall’applicazione Entratel del Desktop telematico in occasione della precedente generazione dell’ambiente).
Revocato così il precedente ambiente, occorre generare quello nuovo, impostando preliminarmente l’unità del pc corrispondente al supporto di memorizzazione (es. chiavetta USB) sul quale il medesimo sarà salvato. A tal fine, per gli utenti Windows, occorre inserire il supporto nel pc e verificare, in “Gestione risorse”, l’unità corrispondente al supporto medesimo (supponiamo si tratti dell’unità D:), nella quale creare la cartellina “chiaveprivata” (senza spazi).
A questo punto, nell’applicazione Entratel, accessibile dal Desktop telematico, occorre selezionare il menu “File – Impostazioni – Applicazioni – Entratel – Percorso dell’ambiente di sicurezza” e impostare manualmente l’indirizzo in cui sarà salvato l’ambiente di sicurezza (nel nostro caso, D:\chiaveprivata).
Conclusa quest’operazione, nell’applicazione Entratel bisogna selezionare il menu “Sicurezza”, opzionando “Imposta ambiente”, e, dopo aver specificato il percorso del supporto di sicurezza (nel nostro esempio, D:\chiaveprivata) seguire i vari passaggi automatici proposti di volta in volta (per il dettaglio, si rimanda alla Procedura pratica “«Rigenerazione» dell’«ambiente di sicurezza» di Entratel – Aggiornamento 2025”).
Procedendo nei differenti passaggi, sono richiesti, tra l’altro:
  • il Pincode (si tratta del codice ricavabile dalla sezione 3 della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’abilitazione): occorre indicare separatamente la prima e la seconda parte del codice, esattamente come riportato in tale sezione;
  • il progressivo sede (rilevabile dalla documentazione ricevuta nella fase di abilitazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate; per le sedi principali e per gli utenti che operano da una sola sede, occorre indicare “000”);
  • il PIN di revoca (occorre impostare un codice formato da 15 a 20 caratteri, da utilizzare, come sopra riportato, per revocare le chiavi pubbliche assegnate all’utente e generare un nuovo ambiente di sicurezza);
  • la password di protezione del supporto inserito (occorre scegliere un codice formato da 8 a 15 caratteri: si devono utilizzare lettere non accentate e/o numeri, con almeno una lettera e almeno un numero).
La generazione dell’ambiente di sicurezza termina con l’importazione dei certificati, visualizzabili all’interno dell’applicazione Entratel accedendo a “Sicurezza – Visualizza certificati”.
Quale ulteriore prova dell’avvenuta rigenerazione dell’ambiente di sicurezza, è possibile accedere all’area riservata di Entratel, sezione “Home”, ove viene evidenziato il periodo di validità del nuovo ambiente di sicurezza.

(MF/am)




Intrastat, invio dati entro il 27 ottobre 2025

Il prossimo 27 ottobre (il 25 cade di sabato) scade il termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese di settembre 2025.

Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state introdotte dal 1° gennaio 2022 alcune modifiche operative e di compilazione dei modelli Intrastat:

  • eliminazione dei modelli trimestrali Intra-2bis e Intra-2quater;
  • introduzione del nuovo modello Intra-1sexies, dedicato alle cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” (deposito presso cliente estero, con proprietà trasferita al momento dell’effettivo prelievo);
  • nel modello Intra-1bis, i soggetti che nell’anno precedente o, in caso di inizio attività, presumono di superare nell’anno il valore di 20 milioni di euro di spedizioni o di arrivi, devono inserire anche i dati dettagliati sulla natura della transazione, a due cifre (colonne A e B);
  • dal 1° ottobre 2021, inoltre, è stato abolito l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat per gli scambi di beni con San Marino.
Modalità e tempistiche di invio – Gli elenchi Intrastat devono essere inviati esclusivamente per via telematica, utilizzando il software Intr@Web o tramite l’Agenzia delle Entrate. La cadenza di presentazione è mensile. Il termine per la presentazione è fissato al mese successivo al periodo di riferimento.

Invio e periodicità in base alle operazioni:
 

Tipologia di operazioni Modello Frequenza Mensile Trimestrale
Cessioni di beni INTRA-1bis Mensile Ammontare trimestrale delle cessioni di beni > 50.000 euro (fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori) ≤ 50.000 euro
Cessioni di beni (call-off stock) INTRA-1sexies Mensile Obbligatorio in caso di utilizzo del regime call-off stock Non applicabile
Prestazioni di servizi rese INTRA-1quater Mensile Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi rese > 50.000 euro ≤ 50.000 euro
Acquisti di beni INTRA-2bis Mensile Ammontare trimestrale degli acquisti di beni > 350.000 euro (ai soli fini statistici) Non dovuto
Prestazioni di servizi ricevute INTRA-2quater Mensile Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute > 100.000 euro (ai soli fini statistici) Non dovuto
La verifica in ordine al loro superamento delle soglie andrà fatta distintamente per ogni categoria di operazioni. Il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Operazioni oggetto di dichiarazione:
  • cessioni e acquisti intracomunitari di beni;
  • prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi UE.
Sono escluse le operazioni con San Marino (dall’ottobre 2021).
Sanzioni per la mancata o irregolare presentazione – L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede sanzioni in caso di:
  • omissione di invio dell’elenco;
  • compilazione incompleta, inesatta o irregolare.
La sanzione amministrativa varia da 500 a 1.000 euro per ogni elenco omesso o irregolare. Se il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio, provvede a regolarizzare la propria posizione, la sanzione viene dimezzata. Non è prevista sanzione nel caso di correzione spontanea degli errori o omissioni. Nel modello F24, per il versamento della sanzione, si usa il codice tributo “8911”.

Scadenze 2025:
 

SOGGETTI CON PERIODICITÀ MENSILE
Periodo Scadenza presentazione
Gennaio 25.02.2025
Febbraio 25.03.2025
Marzo 28.04.2025
Aprile 26.05.2025
Maggio 25.06.2025
Giugno 25.07.2025
Luglio 25.08.2025
Agosto 25.09.2025
Settembre 27.10.2025
Ottobre 25.11.2025
Novembre 29.12.2025
Dicembre 26.01.2026
 
(MF/am)