Istat indice settembre 2025
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,5 %.
(MP/ms)
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(MP/ms)
Dal punto di vista delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, è confermato che restano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto e le relative prestazioni sostitutive (c.d. “buoni pasto”) entro i limiti giornalieri di:
Più nello specifico rispetto alla figura dell’amministratore è possibile distinguere due situazioni differenti:
| Rapporto amministratore-azienda | Inquadramento reddituale per l’amministratore | Deducibilità dal reddito dell’azienda |
|---|---|---|
| Collaboratore/lavoratore dipendente | Applicabilità esenzione parziale art. 51, comma 2, lett. c), TUIR | Deducibilità integrale ex art. 95 TUIR |
| Professionista | Reddito di lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis e 3, del TUIR | Limitazione del 75% ex art. 109, comma 5, TUIR |
In particolare, con effetti dal 1° settembre entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di buoni pasto così come previste dall’art. 37 della Legge n. 193/2024, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, norma che ha esteso il limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.
Nei fatti anche per il settore privato vale il limite del 5%.
(MF/ms)
Attraverso una serie di regole stringenti, il sistema CONAI prevede obblighi dichiarativi e contributivi precisi, nonché procedure e sanzioni in caso di inadempimenti.
L’ultimo aggiornamento sulle modalità di autodenuncia, controlli e sanzioni, così come delineato nel documento ufficiale “Guida al contributo ambientale 2025”, offre un quadro dettagliato degli strumenti a disposizione delle aziende per regolarizzare la propria posizione e delle conseguenze in caso di violazioni.
Tipologie di infrazione e sanzioni – Il Regolamento CONAI individua come gravi violazioni, ad esempio, la mancata applicazione del contributo, dichiarazioni incomplete o tardive, l’omissione delle comunicazioni annuali, o l’utilizzo fraudolento delle esenzioni. Le sanzioni economiche sono così articolate:
Procedura di autodenuncia e regolarizzazione – Uno dei punti di forza dell’attuale regolamentazione è la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite la procedura di autodenuncia. Questa misura tutela le aziende che, prima dell’avvio di controlli, dichiarano l’infrazione, calcolano e liquidano il contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell’autodenuncia, evitando così l’applicazione di sanzioni (restando dovuti solo gli interessi di mora).
Dal 2019 è attiva anche una procedura agevolata che consente:
Condizioni e decadenza delle agevolazioni – Per beneficiare delle agevolazioni, l’impresa deve:
È importante sottolineare che le agevolazioni non costituiscono una rinuncia preventiva di CONAI a pretendere quanto dovuto sull’intero decennio, fuori dai casi esplicitamente normati.
(MF/ms)
Al fine di dare un maggiore impulso al quadro normativo, con un doppio intervento normativo (Legge n. 162/2024 e n. 193/2024) sono stati introdotti rilevanti cambiamenti, che aggiornano, tra l’altro, i criteri di definizione, iscrizione, mantenimento e incentivi per le start-up innovative.
Le principali novità riguardano:
| Schema proroghe permanenza | ||
|---|---|---|
| Periodo | Durata | Requisiti aggiuntivi |
| Ordinario | 3 anni | Solo requisiti base |
| Proroga | Fino a 5 anni | Almeno uno tra: R&S 25%, contratto con PA, incremento ricavi/occupazione ≥+50%, riserva patrimoniale > € 50k, brevetto registrato |
| Scalabilità | Fino a 9 anni | Maggiori investimenti, incremento ricavi/occupazione, aumento capitale |
(MF/ms)
A fronte dell’istituzione di tale nuovo tributo non è stata, però, prevista una disciplina organica relativa alle modalità accertative, né tantomeno un regime specifico circa il termine decadenziale e prescrizionale.
In assenza di ciò nulla è scontato, quindi non è chiaro se gli Uffici delle Entrate possano procedere mediante avviso di accertamento, oppure direttamente con la cartella di pagamento; ancora meno scontato è il termine entro cui tale attività debba esplicarsi.
Per quanto ci consta, l’Agenzia delle Entrate pare procedere mediante avviso di accertamento a cui segue l’iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento.
Se si limita l’analisi alla sola attività accertativa, viene da chiedersi se, dal punto di vista della natura, si applica un termine di prescrizione o di decadenza e, in secondo luogo, quale termine operi.
Va ricordato che il termine di decadenza dell’attività accertativa è legato al tempo entro cui l’ente impositore può pretendere il tributo, in mancanza non ha più il diritto di pretenderlo; la prescrizione è un modo di estinzione del rapporto tributario fondato sull’inerzia del titolare del diritto e riguarda generalmente la fase di riscossione.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma del 9 dicembre 2022 n. 13929/10/22 ebbe a stabilire con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento che: “Per quanto riguarda la maturazione della prescrizione, va condiviso l’assunto della convenuta in quanto il termine per l’azione di recupero dell’imposta straordinaria sui beni di lusso, prevista dall’art. 8 del DL 384/92, deve essere individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro, il cui recupero è soggetto a termine quinquennale, e non la disciplina in materia di imposta di bollo sul possesso di autoveicoli e motoveicoli, il cui recupero è soggetto a termine triennale”.
In questo caso sembra corretto parlare di decadenza più che di prescrizione, specie in quanto la Corte richiama i termini per l’imposta di registro di cui all’art. 76 del DPR 131/86, per loro natura decadenziali.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 994/14/24 del 13 febbraio 2024, con riguardo, però, all’impugnazione della cartella di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento, ha stabilito che: “per il mancato pagamento dell’addizionale erariale dovuta, l’Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76 comma 1 del DPR n. 131/1986)”.
Opera la decadenza per omessa registrazione
Il richiamo all’imposta di registro deriva dalla disciplina di un tributo straordinario valevole per il 1992 sulle autovetture (vedasi l’art. 8 del DL 384/1992), la cui competenza accertativa fu demandata ai vecchi uffici del registro ex art. 8 comma 5 del DL 384/1992.
Fu la Cassazione con sentenza n. 4569 del 1° marzo 2006, citata dalle predette Corti di secondo grado, che ritenne di risolvere la questione sul termine di decadenza richiamando per analogia il tributo straordinario di cui all’art. 8 del DL n. 384 del 1992, anziché applicare la disciplina del bollo auto.
La Cassazione ritenne, condivisibilmente, che bollo auto e super bollo auto sono tributi totalmente diversi per la natura del prelievo: il bollo auto è una tassa automobilistica che trova la sua causa giuridica nella controprestazione che lo Stato fornisce mediante iscrizione al PRA, che ne consente la circolazione; il super bollo auto è un’imposta straordinaria sui c.d. beni di lusso dovuta perché essi sono espressione di capacità contributiva.
Inoltre, la potestà impositiva è rimessa ad enti diversi: per il bollo alle Regioni, per il super bollo all’Agenzia delle Entrate.
È quindi da escludere che si possa applicare al super bollo auto la disciplina dei termini decadenziali/prescrizionali di tre anni prevista per il bollo auto.
(MF/ms)
Venerdì 10 ottobre 2025 abbiamo organizzato alle Officine Piki in Valvarrone la presentazione di “RoboPiki”, gli articoli e video pubblicati sulla stampa locale:
Tra le montagne della Valvarrone (Lecco) si è realizzato un progetto virtuoso di sinergia, e soprattutto innovazione, tra una pmi e le istituzioni.
Presentato questa mattina “RoboPiki”, il primo robot umanoide cognitivo che da qualche mese ha iniziato a far parte dello staff di Officine Piki, azienda metalmeccanica della Valvarrone fondata nel 1979 che occupa circa trenta dipendenti ed è specializzata da oltre 40 anni nella lavorazione dell’acciaio inox con un’elevata expertise nella saldatura di precisione. L’azienda, il cui core business è la produzione di serbatoi per bevande calde e fredde, investe costantemente in innovazione con tecnologie avanzate come la stampa 3d in metallo.
Officine Piki ha partecipato al bando “Ricerca e innova” di Regione Lombardia nel 2023 e ha ottenuto quasi 300 mila euro di contributo per finanziare le ore di ricerca e sviluppo impiegate per le attività.
Il progetto ha portato all’integrazione in azienda di Robee, il robot umanoide sviluppato da Oversonic Robotics (azienda con sede a Besana Brianza), con l’obiettivo di automatizzare le fasi più critiche e complesse della produzione, incrementandone l’efficienza e la sicurezza e migliorando la qualità attraverso controlli cognitivi in tempo reale. Non si tratta però semplicemente di introdurre automazione, ma di ripensare l’interazione uomo-macchina, esplorando nuove modalità di lavoro intelligenti, sicure e flessibili, e favorendo lo sviluppo di nuove competenze interne ad alto valore aggiunto anche in una pmi manifatturiera tradizionale.
Il cuore tecnico del progetto ha riguardato la realizzazione di una linea pilota intelligente, dotata di interfacce digitali e integrazione MES con una pressa meccanica, scelta come test dopo le iniziali valutazioni preliminari, in grado di dialogare in tempo reale con l’umanoide, che riceve segnali, compie analisi cognitive e interviene fisicamente su fondelli meccanici tramite sistemi adattivi di presa.
“RoboPiki rappresenta un’evoluzione culturale prima ancora che tecnologica – spiega Davide Vitali, titolare delle Officine Piki – investire tempo e risorse nel mettere in discussione metodi consolidati, aprirsi a soluzioni che sembravano fuori portata per contesti periferici o di piccole dimensioni, ampliare le vedute oltre la produttività immediata. Il progetto ha valore strategico, più che economico nel breve termine: i vantaggi in termini di riduzione dello spreco, sostenibilità, sicurezza e formazione avanzata sono reali ma non si traducono da subito in ritorni misurabili. Proprio per questo, il contributo pubblico è stato fondamentale: senza un adeguato sostegno, molte imprese non potrebbero permettersi di intraprendere percorsi così innovativi, che richiedono tempo, sperimentazione e un certo grado di incertezza iniziale”.
Alla presentazione, tenutasi nel reparto produttivo delle Officine Piki, era presente anche l’Assessore regionale a Ricerca, Università e Innovazione Alessandro Fermi: “E’ con grande piacere, e anche un pizzico di emozione, che oggi partecipo alla presentazione di questo progetto. Emozione perché vedo tradursi in qualcosa di concreto il lavoro sinergico tra l’ente pubblico e l’ingegno, la determinazione e la capacità di innovazione di una piccola ma straordinaria realtà del territorio. Regione Lombardia crede profondamente nel valore delle imprese che sanno trasformare le sfide in opportunità, investendo in ricerca, sviluppo e nuove tecnologie. Con i bandi regionali – ‘Ricerca e Innova’ ne è un esempio eclatante – intendiamo proprio sostenere percorsi come questo: dare a tutte le aziende, anche quelle medio-piccole, la possibilità di crescere, sperimentare e portare sul mercato soluzioni concrete che creino occupazione, competitività e benessere per tutta la comunità. Come Regione continueremo a lavorare per rafforzare il legame tra ricerca e imprese, convinti che la crescita sostenibile della Lombardia passi dalla capacità di innovare e di dare valore a tutti i territori”.
Mauro Piazza, Sottosegretario all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale di Regione Lombardia e referente per la provincia di Lecco commenta: “Accogliamo con grande soddisfazione progetti innovativi come RoboPiki, che dimostrano come anche le piccole realtà del nostro territorio possano essere protagoniste della trasformazione tecnologica e digitale. Questo robot umanoide cognitivo rappresenta non solo un significativo progresso tecnologico, ma anche una testimonianza concreta della capacità del nostro territorio di competere sui mercati più avanzati, senza rinunciare alle proprie solide radici manifatturiere. Regione Lombardia conferma il suo impegno nel sostenere iniziative di questo tipo attraverso strumenti concreti, come il bando “Ricerca e Innova”, perché siamo convinti che l’innovazione sia la chiave per rafforzare la competitività delle imprese e creare occupazione di qualità, valorizzando tutte le realtà locali, comprese quelle più piccole e periferiche come la nostra provincia di Lecco.”
Anna Masciadri
Ufficio stampa
L’obiettivo è supportare interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, mirati a favorire la riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici.
Spese ammissibili: a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici ed hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento; b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter collegati alla sede di oggetto d’intervento, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e), f); c) acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso presso la sede oggetto di intervento; d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell’energia; e) acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell’illuminazione tradizionale esistente (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici; g) acquisto di software e di licenze d’uso software, anche di tipo cloud e saas, funzionali agli interventi presentati in domanda; h) costi di formazione riconducibili agli interventi presentati; i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle voci da a) ad h); j) spese generali determinate in misura forfettaria pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a i).
La domanda di contributo dovrà essere corredata da una relazione tecnica, redatta da figura qualificata, che dettaglia gli interventi finalizzati a conseguire un effettivo efficientamento energetico del sistema produttivo rispetto alle condizioni pre-investimento. La relazione tecnica deve riportare i consumi energetici pre-intervento e la riduzione prevista a seguito della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda.
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. L’investimento minimo ammissibile è pari a euro 10.000 e il contributo massimo concedibile è pari a euro 50.000.
Le domande di partecipazione vengono selezionate tramite una procedura a sportello (art. 5 c. 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.) secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo sulla piattaforma Bandi e Servizi.
Per consulenza e assistenza potete chiamare o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)
(MF/am)
Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state introdotte dal 1° gennaio 2022 alcune modifiche operative e di compilazione dei modelli Intrastat:
Invio e periodicità in base alle operazioni:
| Tipologia di operazioni | Modello | Frequenza | Mensile | Trimestrale |
|---|---|---|---|---|
| Cessioni di beni | INTRA-1bis | Mensile | Ammontare trimestrale delle cessioni di beni > 50.000 euro (fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori) | ≤ 50.000 euro |
| Cessioni di beni (call-off stock) | INTRA-1sexies | Mensile | Obbligatorio in caso di utilizzo del regime call-off stock | Non applicabile |
| Prestazioni di servizi rese | INTRA-1quater | Mensile | Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi rese > 50.000 euro | ≤ 50.000 euro |
| Acquisti di beni | INTRA-2bis | Mensile | Ammontare trimestrale degli acquisti di beni > 350.000 euro (ai soli fini statistici) | Non dovuto |
| Prestazioni di servizi ricevute | INTRA-2quater | Mensile | Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute > 100.000 euro (ai soli fini statistici) | Non dovuto |
Scadenze 2025:
| SOGGETTI CON PERIODICITÀ MENSILE | |
|---|---|
| Periodo | Scadenza presentazione |
| Gennaio | 25.02.2025 |
| Febbraio | 25.03.2025 |
| Marzo | 28.04.2025 |
| Aprile | 26.05.2025 |
| Maggio | 25.06.2025 |
| Giugno | 25.07.2025 |
| Luglio | 25.08.2025 |
| Agosto | 25.09.2025 |
| Settembre | 27.10.2025 |
| Ottobre | 25.11.2025 |
| Novembre | 29.12.2025 |
| Dicembre | 26.01.2026 |