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Il concordato preventivo biennale

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, attuativo della legge delega fiscale (art. 17, Legge n. 111/2023), pubblicato in G.U. 21 febbraio 2024, n. 43 ed entrato in vigore il 22 febbraio 2024, contiene disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il fine di tali norme è quello di favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.
 
Soggetti ammessi alla procedura

In particolare, il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario, ad eccezione di precise esclusioni.

Sono esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023, presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.
Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non riceveranno la proposta di concordato.
 
Proposta di concordato

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

In particolare:

  • entro il 15 giugno 2024 verrà messa a disposizione dei contribuenti interessati una piattaforma informatica per l’invio dei dati necessari all’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta;
  • entro il 15 ottobre 2024 i contribuenti potranno aderire o meno alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate.
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

Un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia potrebbe collocare il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.
 

Attenzione: L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

 
Decadenza dal concordato

In presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d’imposta.

In merito alle cause di cessazione del concordato, l’art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in due ipotesi:

  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio (2024 per la prima applicazione) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari;
  • cessazione dell’attività.
 
Attenzione: Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.
 
Per dare concreta attuazione all’istituto in esame sono ancora necessari i provvedimenti attuativi di MEF e Agenzia delle Entrate.
 

(MF/ms)




Nuovo credito d’imposta investimenti per la transizione 5.0

Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese (cfr. comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 febbraio 2024).

Stando alla bozza del DL circolata, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 

Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Disposizioni attuative in un successivo DM

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabile con apposito DM.

Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.

L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Si evidenzia che, stando alla bozza del DL, la nuova agevolazione non sarebbe cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.

 

Misura del credito d’imposta transizione 5.0
 
Riduzione consumi energetici struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
 
Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa)
 
– 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non inferiore al 3% Non inferiore al 5%
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non superiore al 6% Non superiore al 10%
– 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Superiore al 10% Superiore al 15%

 
(MF/ms)




Istat gennaio 2024

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

L’indice Istat di gennaio 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 10,8 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 8,100 %.

(MP/ms)
 




Concorso scuole Confapi Lecco Sondrio. Beri: “Se stimolati i giovani hanno ottime idee e vengono responsabilizzati”

Prosegue verso la fase finale il concorso “La piccola impresa che vorrei” organizzato da Confapi Lecco Sondrio in occasione del suo 75esimo anniversario di fondazione che sta coinvolgendo 22 classi della provincia e altrettanti imprenditori, per un totale di circa 450 studenti.

 

A fine gennaio ogni classe ha indicato all’associazione il titolo del progetto a cui sta lavorando e in che modalità lo presenterà, powerpoint o video, nel frattempo proseguono le visite aziendali sul luogo di lavoro dell’imprenditore che fa da tutor al gruppo di riferimento. Entro il 31 marzo 2024 le classi partecipanti dovranno consegnare il materiale e il 18 aprile si terrà l’evento finale al Cenacolo Francescano di Lecco con le premiazioni.

Tra gli imprenditori impegnati nel concorso Andrea Beri, amministratore delegato di Ita Spa di Calolziocorte, che sta seguendo la classe 3°C dell’Istituto Badoni di Lecco: “Mi sto divertendo un mondo – racconta – dopo la prima fase di conoscenza reciproca in classe con un po’ di timidezza da parte dei ragazzi si è instaurato un bel rapporto di collaborazione. Loro mi hanno sottoposto tutte le loro idee, circa quindici, poi come avviene realmente in azienda abbiamo fatto un’analisi di mercato per capire quella che sarebbe stata la più adatta ad avere successo e così abbiamo fatto. Mi hanno fatto delle ottime proposte, stanno progettando e anche realizzando la loro idea, ho diviso la classe in reparti e loro hanno deciso chi fosse il caporeparto, li sento ogni giovedì su Zoom per capire come proseguono i lavori. Credo che questo concorso sia molto valido, stimola i ragazzi, gli fa capire cosa avviene realmente in un’azienda e si sentono molto responsabilizzati”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Brevetti: meno tasse per le micro-pmi dall’1 aprile 2024

Dal 1° aprile 2024 entrano in vigore alcune modifiche tariffarie nella procedura di concessione di domande di brevetto europee, tra cui importanti riduzioni per le piccole imprese.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) introduce infatti una riduzione del 30% di specifiche tasse per microimprese, persone fisiche, organizzazioni non profit, università ed enti di ricerca pubblici che depositano una domanda di brevetto europeo oppure accedono alla fase regionale europea a partire da una domanda di brevetto internazionale PCT.

La riduzione si applica alle microimprese e gli altri soggetti citati, a condizione che i beneficiari abbiano presentato meno di 5 domande negli ultimi 5 anni. Si tratta di una riduzione del 30% in tutte le principali tasse nella procedura di concessione del brevetto, circa 1500 euro totali. Nel caso in cui la domanda di brevetto abbia più di un titolare, la riduzione del 30% potrà essere richiesta solo se tutti i titolari rispettano i criteri di eleggibilità.

All’interno della categoria delle PMI, una microimpresa è definita come un’impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato e/o bilancio annuo non eccede i 2 milioni di euro.”
Le nuove riduzioni tariffarie integrano misure di supporto già esistenti per le piccole e medie imprese (incluse le microimprese), le persone fisiche, le organizzazioni no profit e le università ed enti pubblici di ricerca.

Per i dettagli occorre consultare la Gazzetta Ufficiale A8, 2024, dell’EPO pubblicata il 31 gennaio 2024 e la Decisione del consiglio d’amministrazione dell’EPO del 14 dicembre 2023.

Se vi interessa approfondire il tema “brevetti” e vi serve un affiancamento nella procedura, rivolgetevi ad ApiTech scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Parità di genere: risorse dalla Regione Lombardia

Regione Lombardia ha stanziato delle Risorse per favorire l’impegno delle micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso di ottenimento della certificazione della parità di genere.

I contributi possono coprire i costi dei servizi di consulenza specialistica per impostare un sistema di gestione per la parità di genere e della certificazione vera e propria da parte di ente accreditato.

Sul sito di Ecocamere ci sono tutti i riferimenti e i dettagli per approfondire.

Come sempre, ApiTech è a disposizione sia per assistervi nella ricerca delle figure che hanno le competenze necessarie sia nel reperimento delle risorse del bando.

Il bando è aperto fino a tutto il 2024, salvo esaurimento delle risorse.

(SN/am)




Quattro classi dell’IC Delebio e quattro aziende per “Futuri possibili”

Attivo sul territorio di Sondrio un progetto targato Confapi Lecco Sondrio e IC Delebio dal titolo “Futuri possibili” che coinvolge quattro classi seconde delle scuole secondarie di primo grado del plesso di Dubino e di Delebio e quattro imprese del territorio: Bermec di Talamona, Dell’Oca srl di Andalo Valtellino, Stm di Delebio e Tecnofar di Gordona.

Nel progetto “Futuri possibili” le aule si aprono al territorio grazie a interazioni dirette con imprenditori e professionisti delle imprese presenti nell’area di interesse, gli alunni hanno così l’occasione di riflettere e progettare in un ambito che apre le porte al nuovo.
Il progetto si compone di tre fasi: la prima dell’incontro in classe tra gli imprenditori e le scuole, la seconda della visita in azienda da parte dei ragazzi e la terza del concorso interno all’istituto in cui gli studenti sono i protagonisti e devono immaginare una loro idea di impresa coadiuvati dai docenti. I progetti delle classi, in forma di presentazione powerpoint o video, dovranno essere consegnati entro fine marzo, mentre ad aprile si terranno le premiazioni.

E’ un progetto importante, voluto fortemente dal dirigente scolastico Vaninetti a cui i nostri imprenditori della Valle hanno aderito con entusiasmo – commenta il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza. La volontà è quella di far conoscere agli studenti il territorio, le nostre realtà imprenditoriali e comprendere anche tutte le possibilità di lavoro e di vita che ci sono in questo territorio. E’ un percorso che abbiamo ideato e vuole essere principalmente un supporto all’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado che devono scegliere la scuola secondaria di secondo grado”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Rivalutazione beni di impresa: fine del periodo di sorveglianza

I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare fiscalmente i propri beni secondo la disciplina dell’art. 110 del DL 104/2020 possono, a partire dal 2024, vendere tali beni mantenendo gli effetti della rivalutazione ai fini del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze.

Il c.d. periodo di sorveglianza, di cui all’art. 110 comma 5 del DL 104/2020, infatti, è già cessato per la maggior parte dei soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione, e terminerà anche per gli altri nel corso del 2024.

Per ricostruire esattamente i termini della questione è necessario richiamare brevemente la normativa di riferimento.

Il DL 104/2020 ha riaperto la possibilità di accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, per le società di capitali e per gli enti commerciali (art. 73 comma 1 lett. a) e b) del TUIR), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio,  nonché per le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti (limitatamente agli immobili dell’attività commerciale) ed i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Si tratta di una opzione ripetutamente concessa negli anni, sulla base della disciplina originaria, in parte anche direttamente richiamata, della L. 342/2000.

La rivalutazione prevista dall’art. 110 del DL 104/2020 si è caratterizzata per essere particolarmente favorevole rispetto alle precedenti, indubbiamente a causa delle caratteristiche del periodo in cui è stata introdotta.

Molto vantaggiose, infatti, erano l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, fissata al 3%, e l’immediata rilevanza fiscale, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della deduzione dell’ammortamento dei beni.

La decadenza dagli effetti della rivalutazione in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei beni rivalutati era prevista quando uno di questi eventi si fosse verificato in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Si tratta delle cessioni e operazioni assimilate effettuate fino all’esercizio 2023, per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare. La norma, infatti, richiedeva che i beni da rivalutare fossero presenti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e che la rivalutazione dovesse essere effettuata nell’esercizio successivo, e quindi nel bilancio 2020.

Perciò, dal 1° gennaio 2024, la rivalutazione ha piena rilevanza fiscale ai fini del calcolo delle plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla cessione dei beni rivalutati.

Per i soggetti con esercizio non solare, invece, il periodo di sorveglianza potrebbe non essere ancora terminato. Questi soggetti hanno effettuato la rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, oppure in quello in corso al 31 dicembre 2019, qualora si siano avvalsi della facoltà, concessa dall’art. 110 comma 2, di anticipare l’operazione.

Così, ad esempio, un soggetto con esercizio dal 1° luglio al 30 giugno poteva effettuare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 oppure in quello del periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, a seconda che avesse approvato o meno il bilancio al momento dell’entrata in vigore (14 ottobre 2020) della legge di conversione del DL 104/2020 (L. 126/2020).

Nel secondo caso, il periodo di sorveglianza terminerà a partire dall’esercizio che inizia il 1° luglio 2024, e quindi questi soggetti dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter cedere i beni con piena rilevanza fiscale della rivalutazione.

Le medesime regole, ad eccezione di quella che consente di effettuare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sono applicabili alle imprese operanti nei settori alberghiero e termale che hanno seguito la disciplina dell’art. 6-bis del DL 23/2020. Questi soggetti, inoltre, potevano effettuare la rivalutazione, gratuita ma riconosciuta fiscalmente, anche nell’esercizio successivo al 2020, con la conseguenza che per alcuni di loro il periodo di sorveglianza potrebbe terminare nel 2025.

Infine, è importante ricordare che il saldo attivo di rivalutazione, se non affrancato mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10% (art. 110 comma 3), costituisce una riserva in sospensione d’imposta e, una volta terminato il periodo di sorveglianza, indipendentemente dalla cessione del bene, resta tale fino alla sua distribuzione.
 

(MF/ms)




Certificazione Unica 2024: chiarimenti sull’indicazione dei fringe benefit

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato) i sostituti d’imposta sono tenuti a effettuare l’invio telematico della Certificazione Unica 2024 all’Agenzia delle Entrate, oltre a consegnare il modello al percipiente.

Più tempo invece per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il cui termine di trasmissione è previsto per il 31 ottobre 2024.

Si ricorda che il modello della Certificazione Unica 2024, relativo al periodo d’imposta 2023, è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 8253 del 15 gennaio 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 7 febbraio 2024).

Diverse sono le novità che interessano il modello; tra queste, rientrano sicuramente i fringe benefit e il bonus carburante.

In particolare, rispetto allo scorso anno viene sdoppiata la sezione “Erogazioni in natura” (campi nn. 474 e 475) e confermata la casella relativa al bonus carburante, che assume però una nuova numerazione (n. 476).

Lo sdoppiamento in due caselle delle erogazioni in natura è il risultato delle differenti discipline sui fringe benefit previste per il periodo d’imposta 2023.

Si ricorda, infatti, che l’art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera 258,23 euro.

In deroga all’art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, l’art. 40 del DL 48/2023 ha poi previsto, limitatamente al solo periodo d’imposta 2023:

  • l’innalzamento a 3.000 euro del limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit;
  • l’inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione e l’inclusione tra i fringe benefit dei rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas previsti dall’art. 40 del DL 48/2023 trovano però applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 23/2023, § 2), l’art. 12 comma 2 del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili), mentre per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

Sul punto, giova ricordare come la misura sia riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

In caso di superamento dei limiti di 258,23 euro o di 3.000 euro, l’intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Ciò premesso, il sostituto d’imposta dovrà indicare nel punto:

  • 474, i compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 51 comma 3 del TUIR ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 258,23 euro;
  • 475, i compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali il citato DL 48/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 3.000 euro.
Per quanto concerne il bonus carburante, l’art. 1 del DL 5/2023 prevede la non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai dipendenti nel 2023 fino a 200 euro (tale esclusione non rileva ai fini contributivi). Tali somme vanno indicate nel punto 476 della CU 2024.

Nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione in natura o di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo del fringe benefit o del buono carburante deve essere riportato – oltre che nei punti sopra indicati – anche nella sezione denominata “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali”. In particolare, nei punti 573 593 occorre riportare l’ammontare del premio di risultato corrisposto sotto forma di benefit e inoltre occorre riportare nei punti:

  • 580 e 600, l’importo dei benefit costituiti da erogazioni in natura di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR;
  • 581 e 601, l’importo dei benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l’art. 40 del DL 48/2023 ha previsto l’innalzamento della soglia a 3.000 euro e l’estensione della non imponibilità anche ai rimborsi delle bollette;
  • 583 e 603, l’importo del benefit costituito da buoni carburante di cui al DL 5/2023.
 

(MF/ms)




Bilanci 2023: proroga dell’approvazione a distanza

Approssimandosi la necessità di convocare le assemblee per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, assume particolare rilevanza l’intenzione del legislatore, manifestata su più fronti, di estendere (ancora una volta) l’applicabilità della disciplina speciale riferita alle assemblee di società ed enti, dettata nel periodo di emergenza da COVID-19, che ha esaurito i suoi effetti a partire dallo scorso 31 luglio.

Si tratta, nello specifico, della disciplina prevista dall’art. 106 del DL 18/2020 con riguardo alle modalità di svolgimento delle assemblee di società di capitali e cooperative (estesa anche ad associazioni e fondazioni ai sensi del comma 8-bis).

Essa consente, in estrema sintesi, a spa, sapa, srl, cooperative e mutue assicuratrici di prevedere, per le assemblee ordinarie e straordinarie e anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, consentendo altresì che il presidente, il segretario o il notaio si trovino in luoghi diversi (comma 2).
Per le srl, inoltre, è possibile consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie (comma 3).

Ai sensi dell’art. 106 commi 4, 5 e 6, infine, alcune tipologie di società, tra le quali, per esempio, quelle quotate, possono designare il rappresentante di cui all’art. 135-undecies del DLgs. 58/98 anche in presenza di diverse disposizioni statutarie, e finanche prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente per suo tramite.

L’intento del legislatore di consentire l’applicazione della disciplina in questione ancora per qualche mese emerge con chiarezza da ben due disposizioni, contenute in due diversi provvedimenti attualmente in fase di approvazione: il Ddl. di conversione del DL 215/2023 (c.d. DL Milleproroghe), su cui il Governo ha posto la fiducia, e il Ddl. recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al DLgs. 58/98 (c.d. Ddl. Capitali).

Nell’ambito del procedimento di conversione in legge del DL 215/2023, infatti, in sede di discussione nelle Commissioni, è stato approvato un emendamento finalizzato a differire il termine di cui all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 al 30 aprile 2024.

È stata, invece, ritirata la proposta di sub emendamento finalizzata a estendere il suddetto differimento al 31 dicembre 2024.

Il Ddl. Capitali, che al momento è al vaglio del Senato, in terza lettura, dopo essere stato approvato il 6 febbraio scorso in seconda lettura dalla Camera, con una minima modifica relativa a una copertura finanziaria, all’art. 11 comma 2 prevede che il termine di cui all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 sia differito al 31 dicembre 2024.

Con riguardo a tale provvedimento, l’esame del Senato sarà limitato alla modifica introdotta in seconda lettura, mentre, per il resto, il testo della legge dovrebbe essere quello già approvato dalla Camera.

È ben vero che l’art. 11 del Ddl. in questione è rubricato “svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate”, ma la misura di cui al secondo comma appare destinata ad applicarsi a tutte le società e gli enti contemplati dall’art. 106 del DL 18/2020, come precisato anche nella Scheda di lettura del provvedimento e come sembra emergere dal fatto che il differimento è riferito al comma 7 della disposizione da ultimo citata, relativo alla disciplina emergenziale delle assemblee nel suo complesso (e non solo ai commi specificamente riguardanti le società quotate).

Se i testi legislativi non dovessero cambiare si assisterà, quindi, a un duplice “differimento” dei termini di applicazione della disciplina in considerazione alle assemblee “tenute” – si badi, non “convocate” – in momenti diversi, ossia, rispettivamente, sino al 30 aprile 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

A ogni modo e stando alle informazioni a oggi disponibili, sembra più vicina la possibilità che le delibere di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2023, che, in caso di applicazione dell’ordinario termine di 120 giorni, dovranno essere fissate entro il 29 aprile 2024, possano ancora svolgersi con le “modalità emergenziali” sopra richiamate.

Si osserva, infine, che la possibilità, per le società quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, di prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies del DLgs. 58/98, dovrebbe essere introdotta “a regime” dall’art. 11 comma 1 del Ddl. Capitali, seppure subordinatamente a una specifica modifica statutaria in questo senso.
 

(MF/ms)