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Certificazione Unica 2025

Con il provvedimento n. 9454 pubblicato il 15 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Due delle principali novità riguardano i soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico della CU 2025 e i relativi termini di presentazione del modello.

Per quanto concerne i termini, è confermata la scadenza generale del 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Cambia invece il termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi.

Infatti, per effetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del D. Lgs. 108/2024 (che ha modificato l’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Pertanto, in tali casi, per l’anno d’imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770).

Il termine del 31 ottobre rimane valido per i sostituti d’imposta con riferimento alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

In merito ai soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico delle CU, l’art. 3 comma 1 del DLgs. 1/2024 (inserendo il comma 6-septies all’art. 4 del DPR 322/98) ha previsto dall’anno di imposta 2024 l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 3.1).

In sostanza, la CU 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all’Agenzia delle Entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (secondo quanto previsto dalle istruzioni alla CU 2025, fanno eccezione le indennità, es. quelle di maternità).

Per quanto concerne le novità contenute all’interno del modello, quella di maggior rilievo riguarda sicuramente il c.d. “bonus Natale” di 100 euro (da rapportare al periodo di lavoro dipendente svolto nel 2024), introdotto dall’art. 2-bis del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024;
  • almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova fiscalmente a carico (art. 12 comma 2 del TUIR);
  • imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.
L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

L’importo, che non concorre alla formazione del reddito, poteva essere erogato dal sostituto d’imposta insieme alla tredicesima mensilità (su richiesta del lavoratore), oppure può essere fruito dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2024.

Nella CU 2025 è stata quindi inserita un’apposita sezione, denominata “Indennità tredicesima mensilità”, dove riportare il reddito di lavoro dipendente, l’indennità erogata, non erogata o recuperata e i giorni di detrazione.

Vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista limitatamente al periodo d’imposta 2024 dall’art. 1 commi 16 – 17 della L. 213/2023, vale a dire:

  • 1.000 euro per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.
Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, luce e gas, nonché le spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In merito, si ricorda che, in caso di superamento delle suddette soglie, l’intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Confermata anche la casella n. 479 dove indicare il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, riconosciuto nei primi sei mesi del 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2023 (art. 1 commi 21 – 25 della L. 213/2023).

(MF/ms)




Le agevolazioni per le nuove assunzioni

Con la circolare n. 1 del 20 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i primi chiarimenti ufficiali in merito alla super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, inizialmente prevista per il solo 2024 dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e dal DM 25 giugno 2024, ma prorogata dall’art. 1 commi 399-400 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026, 2027.

In particolare, per ciascuno dei tre periodi d’imposta per i quali è disposta la proroga, la disciplina agevolativa in esame dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali, facendo riferimento alle disposizioni recate dal citato DLgs. e dal decreto attuativo (che riguardano il 2024).

Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, possono fruire dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, a esclusione dei soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Quanto ai titolari di reddito d’impresa, si tratta di: soggetti passivi IRES di cui all’art. 73 comma 1 lettere a) e b) del TUIR; enti non commerciali residenti, vale a dire i soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale; società ed enti non residenti di cui all’art. 73 comma 1 lettera d) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR; imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.

Non rientrano quindi tra i beneficiari dell’agevolazione, ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario ex art. 32 del TUIR.

Sono inoltre ammessi all’agevolazione gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54 commi da 1 a 6-bis, del TUIR (ora artt. da 54 a 54-septies del TUIR, a seguito delle modifiche recate dal DLgs. 192/2024 di revisione dell’IRPEF e dell’IRES).

Definita la natura del reddito del datore di lavoro, l’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 fissa ulteriori requisiti soggettivi per la singola attività d’impresa o professionale, ripresi e chiariti nell’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del DM.

In particolare, il comma 2 stabilisce, nella sostanza, che deve sussistere un periodo minimo in cui l’attività d’impresa o professionale sia stata effettivamente esercitata prima del periodo agevolato.

In particolare, tale disposizione prevede che l’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Ne consegue che, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.

Con la Relazione illustrativa al decreto attuativo è stato precisato che, in presenza di newco derivanti da operazioni di riorganizzazione, non si applicano le previsioni sopra descritte, ma le regole delineate in merito alla continuità dei contratti di lavoro.

La circolare riporta l’esemplificazione solo per il 2024, ma le medesime considerazioni si applicherebbero anche con riferimento ai singoli periodi oggetto della proroga.

Viene precisato che la data di inizio attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 e AA9/12, ma laddove la data di effettivo inizio dell’attività sia successiva a quella formalmente indicata in tali modelli occorre far riferimento alla data di effettivo inizio.

Quanto ai requisiti oggettivi (incremento occupazionale e incremento occupazionale complessivo), la super deduzione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

La circolare chiarisce che la media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (o 366 se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).

Sul punto la circolare fornisce alcune esemplificazioni, anche con riferimento a determinate fattispecie (es. cessione del contratto di lavoro).
 

(MF/ms)




Confapi: il “Modello Lecco” fa scuola in Italia

Lecconotizie, intervista al direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza: clicca qui 




Costi energetici e imprese “Bene i crediti di imposta per tamponare l’emergenza”

La Provincia di lunedì 20 gennaio, intervista a Luigi Sabadini presidente di Unionmeccanica.
 




Confapi Lecco Sondrio inizia il 2025 con l’approfondimento sulla Legge di Bilancio

Tra i primi appuntamenti in calendario in questo inizio di 2025 per le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio, c’è il seguitissimo webinar fiscale.
Martedì prossimo, 21 gennaio alle ore 14.30, riparte il ciclo di incontri a cadenza mensile dedicato ai temi fiscali: si parlerà della “Legge di Bilancio 2025” e le novità per le aziende.
Il webinar fiscale è tenuto dal dottore commercialista Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco; è un appuntamento nato decenni fa in forma di seminario in presenza che poi si è trasformato in webinar online dai tempi del Covid. La presenza delle aziende è rimasta costante negli anni, anzi, è aumentata con la possibilità di seguirlo ovunque ci si trovi, anche dall’estero. Al termine della riunione viene sempre inviato ai partecipanti il materiale informativo utilizzato dal dottor Fumagalli durante l’incontro. Per chi volesse esiste anche la possibilità di chiedere chiarimenti o ulteriori spiegazioni al relatore su argomenti di particolare interesse.

Il convegno fiscale, come si chiamava un tempo – racconta il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazzaè uno dei nostri appuntamenti più seguiti fin dall’inizio della sua ideazione. Abbiamo sempre una cinquantina di partecipanti molto interessati alle novità in materia. Come sempre è molto proficua la collaborazione con lo Studio Qualitas che fornisce informazioni utilissime, anche a noi come struttura. L’ambito fiscale è essenziale per il mondo imprenditoriale, soprattutto è fondamentale rimanere aggiornati costantemente: è un mondo in perenne evoluzione”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 




Bando “Rafforza & Innova”: da Regione Lombardia contributi a fondo perduto

Regione Lombardia stanzia le risorse per offrire alle imprese servizi avanzati in risposta ai loro fabbisogni di ricerca e innovazione. E’ uscito il nuovo Bando regionale “Rafforza & Innova” che vuole promuovere il trasferimento tecnologico tra ODR (Organismi di ricerca) e PMI che operano per la trasformazione di nuove idee in nuovi prodotti e servizi. Sul sito regionale sono disponibili tutti i dettagli che qui di seguito si riassumono.

Possono partecipare le imprese che al momento della presentazione della domanda siano:

  • mpmi iscritte e attive, aventi almeno una sede operativa in Regione Lombardia
  • esclusi coloro che abbiano uno dei seguenti codici Ateco
  • sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca)
  • sezione C 12 e sezione G 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26, 47.78.94 e 92
Sono ammissibili i progetti di trasferimento tecnologico che prevedano una collaborazione tra PMI beneficiarie e OdR (in qualità di fornitori di servizi avanzati) volti a definire e validare soluzioni tecnologiche innovative tramite lo sviluppo e la realizzazione di:
  • un Proof of Concept (PoC) inteso come attività di dimostrazione della fattibilità di un prodotto o di prototipo;
  • un prototipo;
  • un Minimum Viable Product (MVP) inteso come prodotto pilota, nuovo o da migliorare, da testare e convalidare in un ambiente che riproduce le condizioni operative/aziendali reali che può essere utilizzato per scopi commerciali anche se non rappresenta il prodotto commerciale finale.
Le proposte progettuali devono avere un importo minimo di € 50.000, essere avviate successivamente all’approvazione della misura e concluse dopo la presentazione della domanda. I progetti devono concludersi entro il termine di 12 mesi dalla concessione (possibile proroga di ulteriori 3 mesi).
Le spese ammissibili sono elencate in allegato, unitamente a tutti i dettagli del bando.
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto forfettario di € 30.000 con spese di progetto di minimo di € 50.000 a domanda.
L’assegnazione del contributo avverrà con una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di ricezione, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

L’Associazione è pronta a supportare queste attività tramite ApiTech, scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Progetto scouting fornitori per Ansaldo Energia

Informiamo le Aziende Associate interessate che Regione Lombardia organizza con Ansaldo Energia un appuntamento per martedì 21 gennaio 2025 alle ore 14.30 presso Palazzo Lombardia a Milano, Sala Solesin entrata N1.

 

Riportiamo i prodotti per i quali Ansaldo Energia ha necessità di ampliare il portafoglio fornitori:
 
•            ANELLI FUCINATI E SEMILAVORATI (25.5):
MATERIALE: Acciaio X10CrMn1818 ESR
DIMENSIONI di massima: DIAMETRO ESTERNO FUCINATO= 1300 mm, DIAMETRO INTERNO FUCINATO= 1200 mm, ALTEZZA FUCINATO= 950 mm
 
•            FLANGE PRESSAPACCO PRELAVORATE (24.53):
MATERIALE: Alluminio
QUALITA: EN AC-43300, EN AC-Al Si9Mg secondo UNI EN 1706
STATO FORNITURA : Getto colato in sabbia Gs (sand casting), sottoposto al trattamento termico di bonifica (fully artificially aged – T6) secondo UNI EN 1706
DIMENSIONI : diametro interno 2000 mm, diametro esterno 3000 mm, spessore 210 mm
 
•            Piccola meccanica (raccorderia, normalizzati)                     25.94
Viteria e Bulloneria Standard: dimensioni e funzionalità standard UNI, DIN e ISO
Viteria e Bulloneria su disegno: stampata a caldo o ricavata dal pieno mediante asportazione di truciolo con trattamenti di bonifica o superficiali
 
•            Quadri elettrici bassa e media tensione              43.21 e 33.20

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it.

Alleghiamo programma evento 21 gennaio 2025.

(MP/am)




Workshop in collaborazione con Confapi Varese e Microsoft Italia “Envisioning sull’AI per le PMI”

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 15.30, a Solbiate Olona (Varese) si terrà il worshop “Envisioning sull’AI per le PMI – Come l’Intelligenza Artificiale può trasformare la produttività e la crescita delle PMI”.

L’evento, organizzato in partnership con i colleghi di Confapi Varese e Api Novara, VCO, Vercelli e Valsesia, rappresenta un momento cruciale per il sistema produttivo locale, grazie alla collaborazione strategica con Microsoft Italia. Il workshop è parte integrante di un più ampio percorso di supporto alle piccole e medie imprese nell’implementazione di soluzioni innovative basate sull’Intelligenza Artificiale Generativa. 

Questo appuntamento si inserisce nel contesto di un importante protocollo d’intesa tra la Confederazione guidata dal Presidente Cristian Camisa e Microsoft Italia, dopo l’esperienza di Confapi Brescia dello scorso anno. Tale collaborazione testimonia l’impegno comune nel promuovere la digitalizzazione e l’innovazione come leve fondamentali per lo sviluppo competitivo del nostro sistema produttivo. 

Durante il workshop, verranno esplorati i vantaggi concreti dell’adozione di tecnologie AI per migliorare la produttività, ottimizzare i processi aziendali e stimolare la crescita delle PMI. Sarà inoltre un’opportunità per le imprese partecipanti di confrontarsi con esperti del settore e accedere a strumenti e strategie per integrare l’innovazione digitale nei loro modelli di business.

L’evento è gratuito, previa registrazione CLICCANDO QUI

(MP/am)




Documenti 2023: conservazione digitale sostitutiva entro il 31 gennaio

Il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare la Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023; pertanto rimangono poco più di due settimane per adempiere.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 infatti chiarisce che “la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire … entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali: da intendersi come detto con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tale termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, in relazione al periodo d’imposta 2023:

  • posto che il modello REDDITI 2024 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024;
  • scade il 31 gennaio 2025 il termine per adempiere alla conservazione sostitutiva.
Non effettuare la conservazione comporta una sanzione equiparabile alla mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali.

In base a quanto stabilito dall’ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, è prevista una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Inoltre, non ottemperando alla conservazione, in caso di accertamento, il contribuente non potrà esibire i documenti non conservati a norma.

(MF/ms)




Bonus beni materiali 4.0: chiarimenti del Mimit

L’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024 ha introdotto un tetto massimo di spesa per il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione al MIMIT di specifiche comunicazioni per la fruizione.

In particolare, viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 (quindi quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al DM 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024.

Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Viene inoltre stabilito che, ai fini della fruizione del credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

In altri termini, in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d’imposta.

Esclusi gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024

Il comma 446 dispone tuttavia che il suddetto limite non operi in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, la nuova disposizione non trova applicazione per i beni materiali 4.0 in relazione ai quali è stata effettuata la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 207/2024.

Nessuna modifica è stata comunque prevista in relazione alla misura dell’agevolazione ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che resta quindi invariata.

Pertanto, per gli investimenti effettuati sia nel 2024 che nel 2025, il credito d’imposta è previsto nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Si evidenzia che per il 2025 non è comunque più riconosciuto il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0.
 

(MF/ms)