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Super deduzione nuove assunzioni al 20% anche per il 2025

L’art. 1 commi 399 – 400 della L. 207/2024 ha previsto la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni.

L’art. 4 del DLgs. n. 216/2023 ha introdotto, per il solo 2024, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta di una “super deduzione”, in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

Il citato comma 399 dell’art. 1 della L. 207/2024 ha ora previsto la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, di tale super deduzione per le nuove assunzioni.

In particolare, viene disposto che le disposizioni di cui all’art. 4 del DLgs. n. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi disciplinate, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 25 giugno 2024.

La maggiorazione in esame è quindi concessa, ai titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per gli incrementi occupazionali che si verificheranno nel 2025, 2026 e 2027 (per i soggetti “solari”) rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

L’incentivo va calcolato su base “mobile”, che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

Al fine di accedere all’agevolazione, valgono i limiti e le condizioni già previste per l’agevolazione relativa al 2024. Pertanto (art. 4 del DLgs. 216/2013 e art. 4 del DM 25 giugno 2024):

  • nel periodo di riferimento agevolato (es. 2025) devono essere assunti lavoratori a tempo indeterminato, facendo riferimento a tal fine alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato), non rilevando la circostanza che i lavoratori producano redditi di lavoro dipendente o assimilati secondo quanto disposto dal TUIR;
  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di riferimento (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “incremento occupazionale”);
  • il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine del periodo agevolato (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “incremento occupazionale complessivo”).
In presenza delle suddette condizioni, a norma dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 216/2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo da assumere ai fini del calcolo della maggiorazione è pari al minore importo tra il costo effettivamente riferito ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato (voce B.9 del Conto economico) e l’incremento del costo complessivo del personale dipendente nel periodo di riferimento, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al periodo precedente.

Variazione in diminuzione nel modello REDDITI

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o al 30% laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 al DLgs. 216/2023) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione, che si aggiunge a quella dell’onere ordinariamente dedotto.

L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (non anche ai fini IRAP) e si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi nel modello REDDITI relativo al periodo d’imposta di riferimento.

Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto delle disposizioni in esame (metodo previsionale).

Inoltre, nella determinazione dell’acconto con il metodo storico per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni (art. 1 comma 490 della L. 207/2024).
 

(MF/ms)




Ires premiale: chiarimenti su quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025

Per beneficiare dell’IRES premiale al 20%, introdotta dalla legge di bilancio 2025, occorre rispettare sostanzialmente tre condizioni:
  1. l’accantonamento ad apposita riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
  2. l’investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
  3. l’effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
Numerosi sono i dubbi applicativi, che dovrebbero essere tuttavia risolti con l’emanazione del decreto che definirà le disposizioni attuative dell’agevolazione.

In merito alla prima condizione, che consiste nell’accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, l’agevolazione non dovrebbe spettare, a rigore, per le imprese che hanno chiuso il 2024 in perdita o alle società costituite nel 2025.

Con riguardo alla seconda condizione, gli investimenti “qualificati” devono essere effettuati per un importo minimo pari al 30% degli utili 2024 accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

A differenza degli utili 2024, per i quali la norma impone un accantonamento nel limite dell’80%, nulla viene invece previsto in modo espresso per gli utili 2023 (il beneficio, in altre parole, spetterebbe anche se l’utile 2023 è stato distribuito ai soci).

La disposizione sembra animata dalla volontà di evitare politiche di bilancio mirate a comprimere l’utile dell’esercizio 2024, al fine di ridurre in modo corrispondente l’ammontare minimo degli investimenti da effettuare al fine di beneficiare dell’aliquota ridotta.

Rimarrebbe, però, la condizione per cui questo utile 2023 esista (ove la società sia in perdita, infatti, mancherebbe il secondo parametro di riferimento per la quantificazione degli investimenti).

Proprio guardando a tale ratio, si potrebbe ragionare nel senso di ammettere il beneficio anche per le società che chiudono il 2024 in perdita con l’adozione, da parte delle disposizioni attuative, di una “clausola di salvaguardia” che consenta di vincolare altre riserve di utili (es. riserva straordinaria o facoltativa) o conferimenti dei soci (che pure rappresentano forma analoga di autofinanziamento).

Ove questa soluzione possa essere accolta, si potrebbe parametrare questo vincolo all’80% dell’utile del 2023.
Se, ad esempio, la società ha chiuso il 2023 con un utile di 500.000 euro e chiude il 2024 in perdita, si potrebbe prevedere un obbligo di vincolare all’apposita riserva altre poste di Patrimonio netto per 400.000 euro, in modo tale da garantire un livello minimo di investimenti di 120.000 euro (il 24% dell’utile 2023, coincidente con il 30% dell’accantonamento “sostitutivo” di 400.000 euro).

Una situazione non chiara riguarda le società costituite nel 2024, le quali sono prive del parametro di riferimento dell’utile 2023 che, come detto, viene anch’esso preso in considerazione dalle norme in commento.

In virtù del tenore letterale di queste ultime, l’agevolazione risulterebbe preclusa anche per queste società.

Guardando alla ratio del vincolo sopra esposta, si potrebbe invece ragionare nel senso per cui, in termini generali, anche tali società potrebbero porre in essere politiche tese a ridurre l’utile del loro primo esercizio (il 2024).
Si potrebbe, però, obiettare che, mancando un parametro di riferimento costituito dall’utile del 2023, la produzione di un utile 2024 non particolarmente significativo potrebbe risultare fisiologica, e non animata da particolari obiettivi solo fiscali di massimizzazione della IRES premiale.

Altra questione riguarda la circostanza che la norma in commento si limita a precisare che almeno l’80% degli utili del 2024 sia accantonata ad apposita riserva.

Diversamente da altre agevolazioni di tenore similare, non si precisa che la riserva in questione risulti tra quelle disponibili, ma solo che essa sia appositamente costituita.

Questa formulazione utilizzata porterebbe alla conclusione per cui nel limite dell’80% degli utili non distribuiti non potrebbero essere computati gli accantonamenti alle riserve obbligatorie (es. riserva legale, riserva per utili su cambi non realizzati, ecc.).

Il problema potrebbe essere risolto ammettendo, in sede di disposizioni attuative o in via interpretativa, l’esclusione dal computo dell’80% degli accantonamenti alle riserve obbligatorie.

La norma prevede inoltre che gli utili accantonati ad apposita riserva non devono essere distribuiti in un arco temporale che, per i soggetti “solari”, si conclude al 31 dicembre 2026.

La decadenza opera ove la riserva sia “distribuita”, non facendosi quindi menzione di altri utilizzi della stessa.

Si dovrebbe quindi ritenere che l’utilizzo della riserva per altre finalità, come la copertura delle perdite o l’aumento gratuito del capitale sociale, non conduca alla decadenza dai benefici.

Inoltre, posto che la disposizione non sembra prevedere particolari vincoli in relazione alla distribuzione di altre riserve, non sembrerebbe determinare la decadenza dall’agevolazione la distribuzione di dividendi prelevati da riserve preesistenti o dall’utile 2025.
 

(MF/ms)




Unica TV “Focus Talk”: intervista a Massimo Mortarotti

Approfondimento dedicato al mondo del lavoro, giovani e prospettive 2025 in cui parla il vicepresidente di Confapi Lecco Sondrio Massimo Mortarotti. 

Per vedere l’intervista CLICCARE QUI.

 




Caro energia e aumenti in bolletta: solo allarmismi

La Provincia del 3 gennaio 2025 parla Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia. 




Fiere in crescita Maggiore interesse e visitatori

La Provincia del 21 dicembre 2024, parla Angelo Crippa, export manager della Rete Ufficio Estero. 




Distacchi di personale: dall’ 1 gennaio 2025 i nuovi criteri di assoggettamento all’Iva

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. 14 novembre 2024 n. 166, sono entrate in vigore le disposizioni relative all’assoggettamento a IVA dei prestiti e dei distacchi del personale previste dall’art. 16-ter del DL 131/2024 (c.d. “DL salva infrazioni Ue”).

Il nuovo regime, introdotto per sanare l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, stabilisce in sintesi che:

  • i prestiti e i distacchi di personale non beneficiano più dell’esclusione da IVA (l’art. 8 comma 35 della L. 67/88 è abrogato) e rientrano, dunque, in via ordinaria tra le operazioni che, se effettuate verso un corrispettivo, sono soggette a imposta;
  • le nuove disposizioni si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Considerata l’incertezza creatasi a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Ue dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, rispetto alla quale la norma nazionale (il richiamato art. 8 comma 35 della L. 67/88) risultava in contrasto, il DL 131/2024 dispone la salvaguardia dei comportamenti adottati dai contribuenti “anteriormente a tale data” (il 1° gennaio 2025), se non sono intervenuti accertamenti definivi.

Sino a tale momento, pertanto, sono considerate valide sia le operazioni per le quali non è stata applicata l’IVA, coerentemente con il tenore della norma interna, sia quelle per le quali è stata applicata l’imposta, in conformità con i principi della Corte di Giustizia Ue nella causa C-94/19.

Il regime di salvaguardia, peraltro, dovrebbe ritenersi esteso anche ai soggetti distaccatari che, nel primo caso, abbiano omesso di regolarizzare le operazioni senza addebito dell’IVA e che, nel secondo caso, abbiano esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta addebitata in rivalsa.

Per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, appare pacifico che la prestazione di distacco risulterà soggetta a IVA indipendentemente dall’entità del corrispettivo pattuito.

In questo modo è rispettato il principio della Corte di Giustizia Ue, secondo cui si applica l’imposta se tra il distaccante e il distaccatario intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale si verifica uno scambio di reciproche prestazioni. Detto principio è stato, tra l’altro, accolto dalla giurisprudenza nazionale (es. Cass. nn. 5601/2021, 5609/2021, 5615/2021 e 22700/2024).

Qualche ulteriore riflessione è necessaria per i contratti che sono stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2024.

Stando al tenore letterale dell’art. 16-ter comma 2 del DL 131/2024, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi “anteriormente a tale data”, da intendersi come data in cui il contratto è stato stipulato o rinnovato.

Oltre che aderente alla formulazione letterale della norma, ciò appare coerente con la natura temporanea dei contratti di prestito e distacco del personale (art. 30 del DLgs. 276/2003.

Pertanto, resterebbe ferma la possibilità di escludere da IVA il corrispettivo, ove esso rappresenti il mero ribaltamento del costo del personale distaccato (Cass. n. 16234/2024), senza che il comportamento del soggetto passivo possa essere sindacato.

Soltanto per questi contratti, sarebbe quindi ancora possibile allinearsi all’interpretazione della Cassazione, secondo cui, se il corrispettivo eccede il costo del personale, l’IVA dovrebbe essere applicata sul solo margine di cui beneficia il distaccante (Cass. n. 19129/2010).

L’esclusione da IVA non può, però, concernere il caso in cui il distacco del personale rientri nell’ambito di un contratto più ampio, per cui la prestazione di servizi, nella sua unitarietà, rientra nell’ambito di applicazione del tributo (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 224/2019).

Possibili effetti sulle somministrazioni di manodopera

È da valutare se i principi formulati dalla Corte di Giustizia Ue, recepiti a livello normativo per i contratti di distacco e prestito di personale dal DL 131/2024, possano estendersi a ulteriori istituti.

È il caso, ad esempio, delle somministrazioni di manodopera, per le quali, ai sensi dell’art. 26-bis della L. 196/97, è assoggettato a IVA il solo margine del somministratore, mentre non rientrano nella base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali eventualmente sostenuti che il somministratore è tenuto a corrispondere al lavoratore.

Potrebbe essere considerato soggetto a imposta l’intero corrispettivo pattuito, se tra le parti sussiste un rapporto giuridico con uno scambio di reciproche prestazioni.

L’assoggettamento a IVA dell’intera prestazione può, nondimeno, essere contestata dall’Amministrazione finanziaria in merito all’esercizio del diritto alla detrazione da parte del soggetto beneficiario, laddove il contratto di somministrazione di manodopera risulti illecito e non genuino (da ultimo, Cass. nn. 20591/2024, 25606/2024 e 25427/2024).
 

(MF/ms)




Riduzione al 2% del tasso di interesse legale per il 2025

Cala ancora il tasso sugli interessi legali. Il decreto 10 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha fissato al 2% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato è stata infatti ravvisata l’esigenza di modificare l’attuale saggio degli interessi legali che è al 2,5%.

Già la misura precedentemente dettata dal DM 29 novembre 2023 aveva di molto ridotto la percentuale, che in precedenza era del 5%.

(MF/ms)




Istat novembre 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,2 % (variazione annuale) e a + 1,9 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,900 % e + 1,425 %.

(MP/ms)

 
 




Confapi-GSE: pubblicate FAQ su Energy Release 2.0

Facendo seguito al webinar di lunedì 16 dicembre 2024 nel quale sono stati illustrati i principali aspetti del meccanismo e le modalità di partecipazione all’Energy Release 2.0, inviamo al link che segue le FAQ appena pubblicate dal GSE: link.

(RP/am)

 




Agevolazioni: pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2025

Facciamo seguito alla precedente circolare in materia di agevolazioni sulla fornitura di gas naturale a favore delle imprese gasivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2025, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità dell’azienda.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)