Split payment: termini di utilizzo
Con un comunicato stampa pubblicato nella serata del 30 giugno 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) è attualmente all’esame del Consiglio dell’Ue, con conclusione prevista il prossimo 10 luglio.
L’Italia sarà autorizzata ad applicare tale meccanismo sino al 30 giugno 2029, senza alcuna modifica all’ambito soggettivo di riferimento.
Il Ministero precisa che l’autorizzazione produrrà effetti dal 1° luglio 2026; pertanto, la scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il 30 giugno 2026 (termine previsto, attualmente, dall’art. 5 della decisione Ue n. 784/2017).
Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, inizialmente, con la decisione Ue n. 1401/2015 e, in seguito, con la decisione Ue n. 784/2017 che ha permesso di estendere l’ambito applicativo della citata misura antievasione.
Ai sensi dell’art. 5 della decisione Ue n. 784/2017, il termine finale di applicazione della stessa scadrebbe il prossimo 30 giugno. Tuttavia, secondo la proposta di decisione presentata dalla Commissione europea al Consiglio dell’Ue, ripresa dal comunicato stampa del MEF, è prevista la proroga sino al 30 giugno 2029.
Senza split payment difficile recuperare le somme da frodi o evasione
Le ragioni della proroga si possono evincere dai “Considerando” del documento della Commissione, nel quale il Governo italiano sostiene che, in assenza del meccanismo dello split payment, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.
Nessuna modifica è prevista nell’art. 17-ter del DPR 633/72, il quale, al comma 1-ter, definisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce”.
(MF/ms)