Uffici Confapi Lecco Sondrio non raggiungibili domani dalle ore 14 alle 16.30
(MP/am)
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(MP/am)
Confapi Lecco Sondrio può seguirvi su questi temi, potete contattare Silvia Negri: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it
Si allegano per maggiore comodità i pdf delle faq, dove si trovano le risposte sia alle domande più classiche sia a quelle più particolari.
(SN/am)
Interverranno:
Stefano Besseghini, presidente Arera (Autorità nazionale per l’energia)
Ambrogio Bonfanti, presidente Consorzio Adda Energia
Luigi Sabadini, presidente Unionmeccanica nazionale
Luca Pagni, giornalista La Repubblica esperto in temi energetici
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI
In allegato la locandina.
(RP/am)
Si ricorda che la Nomenclatura combinata (NC) è il sistema a otto cifre elaborato dall’Unione europea, con il Regolamento Cee n. 2658/87, sulla base del Sistema armonizzato (SA):
Su raccomandazione del World Customs Organization (WCO), inoltre, vengono aggiunti nei Capitoli 27 e 29 i seguenti codici tariffari: 2710 91 10 e 2710 91 90 (residui di oli); 2903 89 20 e 2903 89 70 (derivati alogenati di idrocarburi), 2930 90 80 e 2930 90 95 (tiocomposti organici), 2931 49 50, 2931 49 60 e 2931 49 80 (altri composti organici-inorganici).
A decorrere dal prossimo 1° gennaio, per le importazioni nell’Ue dei mammiferi di cui al codice NC 0106 19 00 si applicherà l’unità supplementare p/st, mentre per i prodotti con i codici NC 2903 41 00 (Trifluorometano (HFC-23)) e 2903 42 00 (Difluorometano (HFC-32)) l’unità supplementare t. CO2.
Il Regolamento, infine, modifica le note complementari 1, 2 e 5 del capitolo 23 (Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali) e la nota complementare 2 del capitolo 76 (Alluminio e lavori di alluminio).
(MF/ms)
L’articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 consente ai soggetti che:
In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:
In particolare:
Redditi d’impresa e di lavoro autonomo periodi d’imposta 2018-2022 | |||
MODELLO REDDITI |
QUADRI DEL MODELLO | ||
RE | RF | RG | |
Persone fisiche | rigo RE 25 | rigo RF101 + rigo RF98 | rigo RG36 + rigo RG33 |
Società di capitali |
dal 2018 al 2020 : rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8, colonna 1 – rigo RH8, colonna 2 |
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dal 2021 al 2022 : rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8 |
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Società di persone | rigo RE21 | rigo RF66 | rigo RG34 |
Enti non commerciali | rigo RE23 | rigo RF65 | rigo RG33 |
Valore della produzione netta periodi d’imposta 2018-2022 | |
MODELLO IRAP | QUADRI DEL MODELLO |
Persone fisiche | rigo IQ68 (*) |
Società di persone | rigo IP74 |
Società di capitali | rigo IC76 |
Enti non commerciali | rigo IE61 |
(*) Presente fino all’anno d’imposta 2021 | |
(**) Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d’imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d’impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997 (soggetti agricoli che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie) e dell’art. 17, comma 2, del medesimo D.Lgs. (soggetti che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie). |
Il perfezionamento del “ravvedimento” avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi il provvedimento prevede che, per l’adozione del “ravvedimento”, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione.
I soggetti trasparenti – Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR o le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:
Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione, il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al Cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)
Le imprese interessate a partecipare devono scrivere entro martedì 5 novembre a estero@confapi.org. La partecipazione è gratuita.
(MP/am)
Entro quindici giorni il GSE dovrà pubblicare il bando per l’assegnazione dell’energia nella sua disponibilità. Entro i 60 giorni successivi le imprese energivore interessate potranno presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.
(RP/rp)
“Raccolgo il testimone dalla prima presidente donna del Gruppo Giovani Confapi Lecco Sondrio, Laura Silipigni, che ringrazio per la dedizione ed il proficuo percorso svolto insieme – commenta la neo-presidente -. Proseguiremo un lavoro di squadra con un programma ricco di attività, come visite aziendali ed eventi formativi, per affinare le capacità imprenditoriali e manageriali delle nuove generazioni. Sempre presente sarà la sinergia con il territorio, rafforzando il dialogo tra impresa, cultura ed impegno nel sociale”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 210 pubblicata il 25 ottobre 2024.
Il caso esaminato riguarda una società che ha emesso una fattura nei confronti di un soggetto che rientra nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72).
L’importo non è stato incassato, pertanto, la società ha chiesto se è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione, nonostante sia decorso più di un anno dalla suddetta fattura.
L’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 stabilisce che il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:
Questo meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).
Ai sensi dell’art. 3 del DM 23 gennaio 2015, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti. In via facoltativa, tale soggetto può anticipare l’esigibilità dell’IVA:
Nel caso di specie, quindi, l’IVA dovuta sull’operazione fatturata non è divenuta esigibile, assumendo che il cessionario o committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o della sua registrazione. In caso contrario, invece, tornerebbe applicabile il limite annuale previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72 per l’emissione delle note di credito.
La rettifica non incide sulla liquidazione IVA
Pertanto, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario o committente non abbia optato per l’esigibilità anticipata dell’imposta:
(MF/ms)
In attesa che la Corte europea si pronunci (con probabile procedimento “accelerato”), può essere utile tornare sulla questione della concreta operatività del Registro dei titolari effettivi.
I passaggi delle motivazioni delle ordinanze da considerare a tali fini sono i seguenti:
Questa delimitazione, tuttavia, non ha trovato il conforto delle Amministrazioni “appellate” (il MIMIT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF) e della Camera di Commercio di Roma che, come rivela l’ultimo punto, hanno ritenuto, nell’udienza pubblica del 19 settembre scorso, che questa “situazione” “riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018”.
Il “congelamento” della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2018/843/Ue nell’ordinamento italiano di cui all’ultimo punto citato, quindi, appare conseguire alla posizione assunta dalle Amministrazioni appellate e dalla Camera di Commercio di Roma, che, come evidenziato, hanno optato per una integrale sospensione del sistema.
Questa radicale soluzione non appare, peraltro, pienamente conforme con quanto, ancora, continuava ad essere indicato sul portale dedicato (https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home).
Un banner della homepage, infatti, afferma: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”. In assenza di un aggiornamento dell’avviso, quindi, – escluse le attività di consultazione e le richieste di accreditamento e di accesso – sembrerebbe ancora possibile procedere, da parte dei soggetti a ciò tenuti, alle comunicazioni dei dati dei propri titolari effettivi (cfr. l’informativa n. 76/2024 del CNDCEC).
Ma una tale operatività non appare in linea con la sospensione dell’intero sistema in questione.
Il tutto, poi, è da valutare anche con riguardo all’onere di conferma annuale dei dati che ricade su chi abbia già provveduto alle relative comunicazioni.
Conferma che pare ammessa da talune Camere di Commercio (si veda, in particolare, quella di Milano, che sembra lasciare aperto il canale delle comunicazioni delle informazioni sulla titolarità effettiva), ma che altre dichiarano di non accettare. Sul sito della Camera di Commercio di Genova, ad esempio, si legge che, viste le decisioni del Consiglio di Stato, resta in vigore la sospensione del Registro dei titolari effettivi e che, in assenza di istruzioni ufficiali, l’Ufficio ritiene di non accettare le pratiche di conferma del titolare effettivo.
(MF/ms)