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Polizze catastrofali e incentivi fiscali

L’inadempimento da parte delle imprese dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali previsto dall’art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) non impedisce l’accesso delle stesse agli incentivi fiscali “automatizzati” e a quelli contributivi.

Lo ha previsto il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre.

Quello delle sanzioni per le imprese inadempienti è un tema che, fin dall’entrata in vigore della normativa, ha presentato diverse incertezze.

L’art. 1 comma 102 L. 213/2023 stabilisce che dell’inadempimento all’obbligo di polizza catastrofale “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Un primo punto oscuro della disposizione riguarda il fatto che questa non chiarisce se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle misure o la loro fruizione in misura limitata.

Inoltre, non sono individuate puntualmente le agevolazioni interessate e neppure la tipologia.

Il MIMIT ha, poi, precisato che la disciplina delle sanzioni non è “autoapplicativa”, ma sono le singole Amministrazioni titolari di misure di sostegno a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intendono tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure.

Lo stesso Ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato il 25 luglio 2025 sul proprio sito istituzionale il DM 18 giugno 2025, che ha individuato le agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT per l’accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale. Non sono, però, intervenuti successivi provvedimenti delle altre amministrazioni coinvolte.

Con la norma del Codice degli incentivi, viene ulteriormente delimitato il perimetro degli incentivi il cui accesso è precluso alle imprese inadempienti.

Il DLgs. 184/2025, che è finalizzato ad armonizzare la disciplina in materia di agevolazioni alle imprese, specifica che, tra le cause che precludono sempre l’accesso alle agevolazioni, vi è l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ex art. 1 comma 101 L. 213/2023.

L’esclusione, tuttavia, non opera “nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi” (così l’art. 9 comma 1 lett. f)).

Il menzionato art. 1 comma 2 stabilisce che il decreto non si applica “agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative” (definiti “incentivi a erogazione automatica”), ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.

Se ne ricava che, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una causa di esclusione; per gli incentivi contributivi e per quelli fiscali erogati senza istruttoria, invece, la stipula di una polizza catastrofale non costituisce requisito per l’accesso. 

A contrario se ne deduce che, per gli incentivi fiscali che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni in oggetto è necessaria.

La disposizione, che assume valenza di regola generale, deve essere coordinata con le citate disposizioni ministeriali in tema di agevolazioni precluse; la sua applicazione presuppone, inoltre, la corretta identificazione degli incentivi a erogazione automatica.

Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026, data in cui anche la disciplina in tema di polizze raggiungerà la sua completa attuazione, con l’estensione dell’obbligo alle micro e alle piccole imprese.

(MF/ms)




Vavassori confermato presidente: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la nomina del presidente, dei vice e della giunta.
 




Vavassori rieletto presidente di Confapi Lecco Sondrio

Enrico Vavassori è stato riconfermato ieri sera alla guida di Confapi Lecco Sondrio per il triennio 2025-2028.
Comincia oggi, quindi, per il titolare delle Trafilerie Vavassori di Beverate di Brivio (Lc), il secondo mandato come presidente dell’associazione delle piccole e medie imprese che vede quasi 500 aziende associate. Il nuovo consiglio, eletto settimana scorsa durante l’assemblea, ha deciso di dare continuità al lavoro svolto negli anni precedenti confermando Vavassori al timone di Confapi Lecco Sondrio.
Enrico Vavassori, classe 1967 di Brivio, è il titolare delle storiche Trafilerie Vavassori, in cui è entrato da ragazzo nel 1986 e che oggi porta avanti insieme alla sorella Laura. L’azienda è stata fondata negli anni Sessanta dal nonno Alfredo ed è associata a Confapi Lecco Sondrio dal 1981, ha 15 dipendenti e si occupa della lavorazione del filo d’acciaio. Le quattro grandi aree di competenza aziendali sono il filo cotto e zincato, i chiodi, le recinzioni e una vasta serie di articoli per l’edilizia. Vavassori da ragazzo ha intrapreso la carriera sportiva agonistica nei kart raggiungendo ottimi risultati a livello nazionale, per poi passare alle gare automobilistiche. Ha ottenuto, inoltre, il brevetto di pilota privato di aeromobili.
Durante il primo mandato come presidente di Confapi Lecco Sondrio si sono celebrati i 30 anni di attività del Gruppo Giovani Imprenditori, i 75 anni di fondazione dell’associazione, i 25 anni della nascita del Consorzio Adda Energia. Inoltre, sono stati potenziati i rapporti con le scuole e l’attività di “cerca e trova lavoro” per far incontrare domanda e offerta, venendo così incontro alle esigenze delle aziende di ricerca di personale qualificato.

Ringrazio tutti i membri del consiglio di Confapi Lecco Sondrio per la fiducia rinnovata. Questo secondo mandato rappresenta per me un impegno ancora più forte nel dare continuità al lavoro svolto e nel rafforzare il ruolo della nostra associazione a supporto delle pmi del territorio. Vorrei che i prossimi tre anni fossero contraddistinti dalla crescita e potenziamento degli asset che permettono alle imprese di essere sempre più competitive e attrattive e che sono le colonne portanti di Confapi Lecco Sondrio: formazione, innovazione, internazionalizzazione, welfare e ottimizzazione dei costi riguardanti energia e gas che incidono profondamente sull’andamento di un’azienda. La nostra associazione si è sempre contraddistinta per essere lungimirante e saper affiancare le aziende nelle sfide di oggi e soprattutto domani. Oggi la sfida più grande si chiama intelligenza artificiale: con il Politecnico di Lecco abbiamo appena formato trenta nostri imprenditori su come utilizzarla al meglio in azienda, vogliamo continuare su questa strada e rendere le nostre imprese protagoniste attive di questo cambiamento”, dichiara il presidente.

Vavassori è stato rieletto ieri sera all’unanimità durante il primo insediamento del nuovo consiglio che, per i prossimi tre anni, sarà così composto: Enrico Vavassori (presidente – Trafilerie Vavassori srl di Beverate), Federica Fagioli (di diritto come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori – Balassa srl di Lierna), Paolo Bertoni (Trimat srl di Viganò), Daria Borgonovo (Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero), Valeria Dalmonte (Edilsider Spa di Calolziocorte), Piero Dell’Oca (Tecnofar Spa di Gordona), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio Spa di Villa d’Adda), Danilo Gabbioni (Italgard srl di Inverigo), Davide Gianola (Gianola Impianti srl di Lecco), Massimo Mortarotti (Dispotech srl di Gordona), Luigi Pescosolido (Rapitech srl di Lecco), Matteo Ratti (STF srl di Barzago), Mario Riva (SCT Informatica srl di Lecco), Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgreghentino Spa ), Franco Valagussa (Domestik srl di Valmadrera).

Questi i membri di giunta: Massimo Mortarotti (vicepresidente), Davide Gianola (vicepresidente), Daria Borgonovo (vicepresidente), Marco Frigerio (tesoriere), Federica Fagioli (presidente Gruppo Giovani), Luigi Pescosolido e Franco Valagussa.

Revisori dei conti: Luigi Brusadelli (A&B Sistemi srl di Galbiate), Luigi Castagna (Hubo Automation srl di Civate), Marco Petrelli (C.F.G. srl di Sondrio).

Anna Masciadri 
Ufficio stampa




Dal MIMIT risorse per servizi di cloud computing e di cyber security tramite fornitori iscritti

Le risorse messe a disposizione dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) vogliono sostenere la competitività delle imprese e gli investimenti produttivi innovativi, attraverso la trasformazione digitale delle PMI. La novità è il Decreto 21 novembre 2025 “Interventi di sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security. Modalità formazione elenco dei soggetti abilitati” che subentra nella disciplina del DM 18 luglio 2025.

I servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto 21 novembre 2025. I termini per la presentazione delle istanze per entrare a far parte dell’elenco dei fornitori abilitati sono fissati dal 4 marzo 2026 al 23 aprile 2026.

Le agevolazioni alle imprese invece, sono concesse, ai sensi del regolamento de minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. Le agevolazioni non potranno superare, in ogni caso, l’importo di 20 mila euro.

Alla pagina del Mimit dedicata, ci sono tutte le informazioni su questa misura: cliccare qui

L’associazione resta a disposizione per supportare le imprese nelle scelte in tema di trasformazione digitale e nell’ottenimento delle risorse del bando citato.

Potete contattare ApiTech scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Corso STEPS: formazione per manager della sostenibilità

Il prossimo gennaio riprende una nuova edizione di STEPS il corso di formazione per CSR manager, promosso dalla camera di commercio Lecco Sondrio. Il percorso è dedicato prevalentemente alle imprese delle province di Como e Lecco e del Canton Ticino e prevede una giornata di formazione al mese, dalle 9.00 17.00, da gennaio a dicembre 2026. Alla pagina camerale dedicata ci sono tutte le indicazioni.

Ogni giornata formativa affronta un tema specifico di CSR Responsabilità Sociale di Impresa, come da calendario allegato.

Alla fine di ogni modulo, i partecipanti sapranno: cosa richiedono le normative, quali sono le buone pratiche adottate dalle aziende, quali sono i passi da affrontare per gestire la tematica trattata, cosa può essere riportato nel report di sostenibilità e quindi comunicato agli stakeholder.
Le lezioni si svolgono a Como presso la Camera di Commercio di Como Lecco e a Coldrerio (Mendrisio) presso il Centro Professionale del Verde, ma è possibile seguire sia in presenza sia on line. Il costo è diversificato in base alla modalità di frequentazione prescelta.
E’ possibile anche frequentare singole giornate al costo di 250 € + iva.

Il numero di posti è limitato. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio 2026. La richiesta di iscrizione deve essere inviata compilando il modulo: https://forms.gle/e9eQPvMp2Vp3wc3s8
E’ previsto uno sconto pari al 20% sulla quota di iscrizione del secondo partecipante della stessa azienda o di azienda appartenente allo stesso gruppo della stessa pubblica amministrazione.
Il percorso è consigliato a responsabili di imprese di ogni settore merceologico con almeno 15 dipendenti, associazioni economiche, funzionari della pubblica amministrazione e collaboratori di enti del terzo settore, interessati alla definizione della strategia e della rendicontazione di sostenibilità (modelli di reportistica).

Uno degli strumenti di rendicontazione di sostenibilità che i partecipanti saranno in grado di utilizzare è il cosiddetto CSR report semplificato, dedicato alle Pmi.

(SN/am)




Convegno “Della trafileria non si butta via niente”: giovedì 15 gennaio 2026

Informiamo le aziende associate che giovedì 15 gennaio 2026, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio, si terrà il convegno “Della trafileria non si butta via niente“, conclusione del progetto di ApiTech e Università Bicocca di Milano dedicato al riutilizzo degli stearati esausti che ha coinvolto alcune trafilerie del territorio.

 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI




In scadenza il 16 dicembre il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Entro il prossimo 16 dicembre 2025 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti al versamento a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR), così come stabilito dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 47/2000.

Successivamente, entro il 16 febbraio 2026, i medesimi datori di lavoro dovranno effettuare il versamento a saldo.

In via preliminare, va subito precisato che l’imposizione fiscale in argomento non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai fondi previdenziali che gestiscono forme pensionistiche complementari. In tal caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR in quanto è interamente destinato al fondo pensione.

Per quanto riguarda i versamenti a titolo di acconto e a saldo, si ricorda che entrambe le operazioni devono essere effettuate tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo 1712 in occasione dell’acconto e 1713 per effettuare il saldo dell’imposta sostitutiva.

Sempre con riferimento alle operazioni di versamento, va ricordato che anche l’imposta sostitutiva sul TFR può essere soggetta a compensazione, effettuabile tramite modello F24 e utilizzando ad esempio eventuali crediti maturati per altre imposte.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, come nel caso del lavoro domestico, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all’intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione, utilizzando il codice tributo 1714.

Per quanto riguarda il metodo di rivalutazione, il riferimento rimane l’art. 2120 c.c., laddove si stabilisce che il fondo del TFR venga accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente, e applicando una rivalutazione pari a un tasso fisso dell’1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi lavorati), nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Sul punto, va ricordato che l’indice ISTAT viene pubblicato mensilmente, quindi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere utilizzato il valore corrispondente al mese in cui si è terminato il rapporto di lavoro medesimo.

Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell’acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.

In particolare, il metodo storico utilizza dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31 dicembre dell’anno precedente (in questo caso il 2024), comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d’anno. Pertanto, l’acconto verrà calcolato applicando l’aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni.

Invece, il metodo previsionale, che può essere utilizzato in alternativa al precedente, richiede la determinazione presuntiva dell’acconto con l’applicazione dell’aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, per determinare l’imponibile, sarà necessario considerare il valore del fondo TFR al 31 dicembre del 2024, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 novembre 2025.

In entrambi i casi, il saldo dell’imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2026, si calcola prendendo come riferimento il 31 dicembre 2025 e applicando la consueta aliquota del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno. L’imposta così determinata dovrà essere versata al netto dell’ammontare dell’acconto già corrisposto.

Infine, si evidenzia che nel caso di operazioni straordinarie, in particolare di fusione o scissione, si prefigurano situazioni diverse determinate dall’estinzione o meno dei soggetti preesistenti.

In caso di estinzione, sono tenuti al versamento dell’acconto gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione e, per il periodo successivo, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dall’operazione straordinaria. Qualora l’operazione non comporti conseguenze estintive per i soggetti preesistenti, i destinatari dell’obbligo di versamento saranno il soggetto originario, per quei dipendenti non soggetti a trasferimento presso altro datore, e il soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo TFR maturato.
 

(MF/ms)




Lettere di intento 2026

In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo status di “esportatore abituale” possono iniziare a trasmettere le dichiarazioni d’intento in vista delle operazioni da effettuare nel 2026.

Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti (art. 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d’affari, determinato a norma dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 (senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. 7-7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali dal 1° gennaio 2013 torna comunque l’obbligo di emissione della fattura), sia superiore al 10%.

Conseguentemente, tali operatori possono acquistare od importare, nell’anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell’IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento. In questo modo possono alleggerire la loro posizione di strutturale credito d’imposta.

Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA devono infatti trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento.

Dal 2020, l’esportatore non ha più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

Il cedente o prestatore dell’esportatore abituale è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta se effettua le operazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell’esportatore abituale, la dichiarazione d’intento, corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda inoltre che:

  • la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni;
  • nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si dovranno indicare:
    • nel blocco “Altri dati gestionali”la dicitura “INTENTO”,
    • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” e la data della ricevuta telematica.
  • la Legge di Bilancio 2021, con effetto 1° gennaio 2021 ha stabilito che è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.
 

(MF/ms)




16 dicembre il termine per il versamento del saldo IMU 2025

Entro il 16 dicembre 2025 va versata la seconda rata dell’IMU per il 2025, tramite modello F24 (inserendo i codici tributo individuati dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 29/2020) o bollettino postale.

Per la generalità dei soggetti passivi, la seconda rata dell’IMU corrisponde al saldo del tributo locale dovuto per il 2025, da calcolare applicando le aliquote in vigore per quest’anno, e al netto di quanto già versato con la prima rata (che andava pagata entro lo scorso 16 giugno).

Regole particolari sono invece previste per gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente (anche parzialmente) ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.

In ogni caso, il singolo Comune può disporre il differimento dei termini di versamento dell’IMU in presenza di “situazioni particolari” ex art. 1 comma 777 lett. b) della L. 160/2019.

È importante richiamare che l’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso del soggetto passivo e ai mesi dell’anno durante i quali detto possesso si è protratto (art. 1 comma 761 della L. 160/2019).

Se il soggetto passivo ha posseduto l’immobile per più della metà dei giorni di cui il mese è composto, l’IMU è dovuta per l’intero mese (si veda anche “Computo del mese in presenza di variazioni per determinare l’IMU” del 27 novembre 2023).

A tale riguardo, va evidenziato che, in caso di trasferimento dell’immobile, il giorno in cui il possesso è stato trasferito va conteggiato in capo all’acquirente.

Inoltre, se per il mese in cui si verifica il trasferimento i giorni di possesso dell’acquirente e del cedente sono uguali, l’IMU è a carico dell’acquirente per l’intero mese.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 novembre (con 15 giorni di possesso dell’acquirente, conteggiando anche il giorno del trasferimento dell’immobile), l’intero mese di novembre (composto da 30 giorni) va computato in capo all’acquirente ai fini dell’IMU (poiché il numero di giorni di possesso dell’acquirente è uguale a quello del cedente).

Per determinare l’IMU dovuta, occorre inoltre individuare le aliquote in vigore per l’anno in corso nel Comune dove sono siti gli immobili. Sono efficaci per il 2025 le aliquote che risultano pubblicate entro il 28 ottobre 2025 sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (con riferimento a ciascun Comune, tale data di pubblicazione può essere verificata sul predetto sito internet).

A partire da quest’anno, i Comuni hanno dovuto adottare l’apposito prospetto delle aliquote, da predisporre utilizzando l’apposita applicazione informatica, e con possibilità di variare le aliquote solo in riferimento alle fattispecie individuate dal DM 6 settembre 2024 (in vigore per l’anno 2025).

In caso di mancata pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro i predetti termini, per l’anno 2025 (primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote) si applicano le aliquote “di base” di cui all’art. 1 commi 748 – 755 della L. 160/2019.

Quale ulteriore novità, si ricorda inoltre, con riferimento all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, l’introduzione dell’art. 6-bis del DL 84/2025, che prevede dei requisiti ad hoc per il riscontro delle modalità non commerciali di svolgimento dell’attività sportiva da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche (si veda “Esenzione IMU con requisiti ad hoc per società e associazioni sportive” del 25 luglio 2025).

Esenzioni per immobili colpiti da calamità naturali

Inoltre, sempre tra le novità di rilievo con riferimento all’anno 2025, vanno richiamate:

  • la proroga dell’esenzione dell’IMU per gli immobili ubicati nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e del 2017ex art. 48 comma 16 del DL 189/2016 (i fabbricati sono esenti fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025);
  • l’esenzione per gli immobili ad uso abitativo ubicati nei territori delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 2023ex art. 1 comma 560-bis della L. 213/2023 (l’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025);
  • l’esenzione per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle Regioni Emilia Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (in quanto parzialmente o totalmente inagibili), che l’art. 4 comma 1-bis del DL 65/2025 riconosce a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 (ossia appunto la seconda rata dell’IMU per il 2025) e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
In ogni caso, il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale (artt. 25 della L. 289/2002 e 1 comma 168 della L. 296/2006).
 

(MF/ms)




Conservazione digitale documenti fiscali 2024: scadenza entro il 31 gennaio 2026

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2026 per effettuare la Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2024.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 infatti chiarisce che “la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire (…) entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

A tal proposito si ricorda che ex art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissata al 31 ottobre per i soggetti “solari”; per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare invece entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Detto ciò, si sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali: da intendersi come detto con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tale termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, in relazione al periodo d’imposta 2024:

  • posto che il modello REDDITI 2025 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2025;
  • scade il 31 gennaio 2026 il termine per adempiere alla conservazione sostitutiva.
Non effettuare la conservazione comporta una sanzione equiparabile alla mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali.

In base a quanto stabilito dall’ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, è prevista una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Inoltre, non ottemperando alla conservazione, in caso di accertamento, il contribuente non potrà esibire i documenti non conservati a norma.

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione (vedi risoluzione n. 16/E/2022): mediante apposizione della firma digitale e marca temporale sull’indice del pacchetto di archiviazione.
 

(MF/ms)