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Giovedì 23 maggio 2024: Assemblea annuale e festa 75esimo Confapi Lecco Sondrio

Si informano le Aziende Associate che giovedì 23 maggio 2024, presso il Palataurus di Lecco, si terrà alle ore 17 l’Assemblea annuale privata della nostra associazione, mentre dalle ore 18.30 l’evento con cena di gala per il nostro 75esimo anniversario di fondazione. 

Per chi non si fosse ancora prenotato queste le modalità di iscrizione:

  • per partecipare all’Assemblea annuale scaricare, compilare e restituire il modulo che trovate in allegato.
     
  • per prenotare, invece, il proprio posto all’evento e alla cena cliccare qui.

Le iscrizioni sono aperte fino a domani venerdì 10 maggio. 

(MP/am)




Evento Confapi-Simest a Bergamo giovedì 16 maggio

Confapi e Simest, nell’ambito del progetto Roadshow 2024, organizzano un incontro di formazione e informazione per far conoscere e approfondire gli aspetti tecnici e operativi degli strumenti messi a disposizione da Simest per sostenere le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione.

L’evento è rivolto a chi già opera all’estero ma intende incrementare il proprio business e a chi prevede di affacciarsi sui mercati internazionali.

L’obiettivo dell’incontro è di supportare le imprese nell’individuare i Paesi target, pianificare l’ingresso nel mercato, promuovere e digitalizzare il business, migliorare la presenza all’estero, diversificare il portafoglio dei Paesi di destinazione dei propri prodotti.

L’eventoè aperto a tutti.

Per informazioni contattare segreteria@confapibergamo.it

Alleghiamo locandina. 




Determinazione del reddito ai fini del concordato preventivo biennale

Si avvicina la scadenza del termine del 15 giugno 2024, data entro cui l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione il software che permetterà di calcolare e accettare le proposte di reddito concordato per il biennio 2024-2025.

Con un comunicato stampa del 7 maggio, Assosoftware, l’associazione a cui aderisce la maggior parte delle aziende IT che realizzano software gestionali tributari e fiscali, propone alcune soluzioni, condivise con l’Amministrazione finanziaria, per individuare gli importi ai fini del calcolo del reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale.

Per espressa disposizione normativa, infatti, tale reddito (così come il valore della produzione ai fini IRAP) deve essere individuato a cura dei singoli contribuenti e, per quanto riguarda i soggetti ISA, indicato all’interno del nuovo quadro P, collocato all’interno del modello ISA.

Il reddito che dovrà essere indicato nella sezione “Dati contabili” del quadro P, composta dai righi P04 e P05 deve essere infatti depurato da alcuni componenti, sia positivi che negativi (in linea generale, si tratta di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e redditi da partecipazione).

Considerata la non immediata individuazione del reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale, Assosoftware suggerisce di attingere i dati dai modelli REDDITI/IRAP 2024 (sia per quanto riguarda i redditi di partenza, sia per quanto riguarda le poste rettificative), ove possibile, e dalla contabilità per le poste rimanenti.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, il valore di partenza è quello indicato nei seguenti righi:

  • RF57, per quanto riguarda i redditi d’impresa in contabilità ordinaria;
  • RG25, per quanto riguarda i redditi d’impresa in contabilità semplificata;
  • RE21 colonna 5, per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo.
Una volta individuato tale valore, sarà necessario operare le rettifiche richieste, che variano a seconda della natura del reddito; tale operazione può essere svolta utilizzando dati analiticamente presenti in dichiarazione, o combinando tali dati con gli ulteriori dati presenti nelle scritture contabili, oppure utilizzando esclusivamente i dati contabili.

In particolare:

  • per i soggetti in contabilità ordinaria, le rettifiche all’importo indicato al rigo RF57 dovranno essere individuate sulla base della contabilità (in quanto tali dati non sono desumibili nei righi del quadro RF);
  • per i soggetti in contabilità semplificata, l’importo indicato a rigo RG25 dovrà essere rettificato sottraendo gli importi esposti al rigo RG6 col. 2 (plusvalenze patrimoniali) e al rigo RG7 (sopravvenienze attive); le altre componenti dovranno essere individuate in contabilità;
  • per gli esercenti arti e professioni, l’importo indicato al rigo RE21 col. 5 dovrà essere rettificato sommando l’importo di cui al rigo RE18 (minusvalenze patrimoniali) e sottraendo gli importi di cui ai righi RE4 (plusvalenze patrimoniali) e RE21 col. 4 (redditi di lavoro sportivo agevolati); in questo caso, non è necessario ricorrere all’analisi delle scritture contabili.
Non è inoltre necessario operare rettifiche relativamente a eventuali redditi di partecipazione, tenuto conto del fatto che tali componenti non sono indicate nei citati righi di riferimento.

Valore IRAP influenzato dai dati contabili

Per quanto riguarda il valore della produzione netta ai fini IRAP, Assosoftware consiglia di rettificarlo con le plusvalenze o le minusvalenze rilevate in contabilità; i righi del modello IRAP in cui viene indicato il valore di partenza variano a seconda della tipologia di contribuente (ad esempio, per le società di persone va fatto riferimento al rigo IP74 del modello IRAP).

Le descritte modalità di individuazione del reddito su cui si baserà la proposta di concordato preventivo biennale hanno il pregio di rendere “il meccanismo più semplice per gli operatori, più controllabile per l’Amministrazione finanziaria e con distorsioni (..) accettabili”.

Non si può tuttavia fare a meno di notare che il calcolo del reddito di impresa e del valore della produzione netta dovrà essere effettuato con cura, per minimizzare l’emersione di eventuali errori, che potrebbero portare all’indicazione nel quadro P di redditi di riferimento non conformi.
 
(MF/ms)




Welfare aziendale – territoriale: collaborazione profit e non-profit

Si segnala un incontro promosso dalla Rete Lariana per la Sostenibilità, a cui prende parte Confapi Lecco Sondrio: “Welfare aziendale-territoriale: collaborazione tra profit e non-profit” mercoledì 15 maggio 2024 a Cantù (Como) presso la Banca di Solidarietà in via Africa 7, ore 9 (locandina in allegato).

Si tratta di una colazione di lavoro con l’obiettivo di promuovere una crescita sostenibile delle imprese unitamente al benessere della comunità; è destinato alle aziende del territorio che desiderano conoscere le opportunità di collaborazione con il non-profit.
Durante l’incontro si presenta lo strumento dell’accordo di comunità profit-non profit, pensato per stimolare e rafforzare la collaborazione delle imprese con le organizzazioni sociali del territorio. Si tratta di uno strumento che formalizza un accordo tra due soggetti (impresa ed ente non profit) e che sancisce obiettivi, temi e azioni concrete volte a generare un impatto positivo su ambiente, economia e società.

Durante l’evento saranno presentate alcune best practise del territorio come esempio di attività che hanno realizzato progetti di welfare aziendale.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione on line, si rimanda alla pagina web camerale che riporta tutti i dettagli cliccare qui

(SN/am)




Portale della sostenibilità: manda la tua buona pratica entro il 24 maggio

La Rete Lariana per la Sostenibilità, alla quale appartiene anche Confapi Lecco Sondrio, promossa dalla Camera di Commercio Como-Lecco, vuole attivare un “portale della sostenibilità” nel quale far convergere le buone pratiche del territorio per condividerle e renderle generative per tutti gli stakeholder.

Da maggio è aperta la possibilità di segnalare esperienze di buone pratiche di economia circolare, avviate nel triennio 2022-2024 sul territorio, al fine di promuoverle, valorizzarle e condividerle.
Per partecipare al censimento occorre compilare la scheda predisposta entro il 24 maggio 2024 cliccando qui

Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina web camerale a questo dedicata.

Le esperienze più significative potrebbero essere anche incluse in una pubblicazione.

Se avete buone esperienze da condividere, approfittate dell’opportunità e segnalate per conoscenza in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it che state collaborando al portale camerale.
 
(SN/am)




Comunicazione GSE dei crediti di imposta 4.0: casi operativi

Molte sono le criticità sorte tra gli operatori in relazione al nuovo modello di comunicazione investimenti 4.0, da inviare a mezzo PEC al GSE.

Il legislatore ha l’intento di redigere una pianificazione finanziaria, cioè necessita di comprendere in anticipo l’ammontare delle mancate entrate future, a seguito dell’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e R&S. Partendo da tale presupposto, le casistiche oggettivamente difficili da “gestire” sono le seguenti:

Vediamoli in sintesi:

 

Casi
 
Soluzione interpretativa – in attesa di indicazioni ufficiali
  • Beni prenotati nel 2022 e consegnati nel 2023. interconnessi nel 2023
  • vanno considerati come beni targati 2022, quindi non necessitano di comunicazione preventiva, ma esclusivamente di quella consuntiva (se inviata quella vecchia, è sufficiente questa).
  • Beni interamente 2023 di cui ho è stato inviato il modello vecchio
  • Per gli investimenti dall’1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 il Decreto prevede l’invio della comunicazione a consuntivo, con il nuovo modello. Quindi prudenzialmente va inviata anche quella su nuovo modello.
  • Periodo di realizzazione: come data di inizio cosa indicare? La firma del contratto? La prima fattura?
  • Non è dato di sapere, in ottica 4.0 il periodo di realizzazione potrebbe essere quello dal quale ci si impegna giuridicamente, quindi ad esempio firma del contratto (attendere per l’invio del modello la prima fattura è probabilmente troppo tardivo).
  • Comunicazione preventiva: deve essere fatta prima della firma dell’ordine di acquisto (documento giuridicamente vincolante all’acquisto) come si fa con la Sabatini? O può essere fatta a posteriori?
  • Non c’è certezza; Assonime indica come ragionevole l’invio della comunicazione dopo un congruo termine dal momento in cui viene effettuato l’ordine. Anche l’invio entro un congruo termine dalla stipula del contratto è un parametro ragionevole.

Inoltre, dato che il comma 4 dell’art. 1 del Decreto direttoriale recita:

Il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
letteralmente sembrerebbe che:

  1. NON si possa procedere con l’ordine, prima dell’invio della comunicazione preventiva;
  2. NON si possa farsi consegnare il bene prima dell’invio del modello.

L’invio della comunicazione entro un congruo termine dalla stipula del contratto, è un parametro ragionevole.

(MF/ms)
 
 




Il regime premiale Isa per il 2023

Il provvedimento n. 205127, pubblicato il 23 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha definito i punteggi di affidabilità fiscale per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023.

Sono stati recepiti gli incrementi dei limiti entro i quali è possibile beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a IVA, imposte dirette e IRAP e per il rimborso del credito IVA; le modifiche, introdotte dal decreto adempimenti fiscali (DLgs. 1/2024), hanno consentito di graduare i benefici in relazione al punteggio ISA ottenuto.

Più in particolare, ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023), è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2024, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2023, a 50.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2023;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2024, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Se i punteggi ISA si riducono fino almeno a 8 per il periodo d’imposta 2023, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, i medesimi benefici possono essere usufruiti fino all’importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Rispetto agli anni scorsi, sono confermati i punteggi ISA per usufruire dei restanti benefici fiscali.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2023, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.

Secondo la posizione dell’Agenzia delle Entrate ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.
Se sono conseguiti sia redditi d’impresa, sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:
  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.
Secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024, i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del quadro P dei modelli ISA applicano i benefici del regime premiale, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).

(MF/ms)




Cosa fare in caso di mancata ricezione fattura acquisti servizi Intra-Ue

In ambito intracomunitario occorre emettere un’autofattura in caso di mancato (o irregolare) ricevimento della fattura da parte del fornitore UE.

Vediamo insieme con un esempio pratico i principali dubbi che possono riguardare l’operazione.

Si consideri la Alfa Srl, che in data 10.02 (data pagamento) ha effettuato online un acquisto intracomunitario di servizi.

Decorsi due mesi dall’operazione (10.04), se il fornitore non provvede all’emissione della fattura, Alfa è obbligata ad emettere autofattura.

Tale autofattura deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (ai sensi dell’art. 47, comma 1, D.L. n. 331/1993).

Obbligo di emissione elettronica? 
Il dubbio riguarda però l’obbligo o meno di procedere con l’emissione dell’autofattura in formato elettronico (tipo documento TD20) ovvero se sia possibile:

  • emettere il documento anche in formato cartaceo,
  • inviando poi il file xml generato (tipo documento TD17) ai fini dell’esterometro.
Soluzione: premesso che, per quanto consta, ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa direttamente, per affrontare la questione è necessario partire dai principali punti di riferimento normativi e di prassi.

In particolare, a norma dell’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 “Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare …”

Con riferimento al tipo documento TD20, la Guida dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica puntualizza che, nelle ipotesi riportate dal comma 5 ed in quelle ad esse assimilate “ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, il C/C non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione … deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.”

In merito alla registrazione viene altresì specificato che: “Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l’IVA è assolta in liquidazione.”

In sintesi, posto che né la norma né i documenti di prassi nulla dispongono nel merito, sembrerebbe possibile inferire che l’emissione dell’autofattura ex art. 46, comma 5, sia possibile anche in formato non elettronico.

Con la differenza che:

  • mentre l’emissione del TD20 esaurisce gli obblighi dell’acquirente, avendo lo scopo di assolvere l’IVA in liquidazione;
  • ove si proceda con l’emissione del TD17 lo stesso va comunque inviato allo SDI ai fini dell’esterometro (e ciò sia nel caso in cui si emetta un’autofattura con TD20 sia che si proceda con il TD20. In ipotesi di ritardato invio (ma con tempestiva emissione), in questo caso, le sanzioni in questo ammonterebbero a 2,00 euro.
 

(MF/ms)




Dal 30 aprile accessibili le dichiarazioni precompilate relative al 2023

Dal 30 aprile sono disponibili on line, in modalità consultazione, le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024). 

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 17, diffuso il 29 aprile, a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 210954, con il quale sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

La principale novità di quest’anno è il debutto del modello 730 semplificato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”).

Tale disposizione ha infatti modificato la disciplina della dichiarazione precompilata per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, prevedendo una modalità di presentazione semplificata tramite un percorso guidato.

A decorrere da quest’anno, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, e che sono accessibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, nell’area riservata del sito della stessa Agenzia.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con il nuovo 730 semplificato “il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici”.

Ad esempio, i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo, ecc.) saranno raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”.

Una volta che il contribuente abbia fatto l’accesso al servizio tramite le proprie credenziali SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.

Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi” e “spese sostenute”.

A partire dal 20 maggio 2024, tali informazioni fiscali potranno essere confermate o modificate.

Dopo aver accettato o modificato i dati, il sistema informatico provvederà a inserire automaticamente i dati all’interno del modello 730.

Un’altra rilevante novità di quest’anno, sempre derivante dal DLgs. 1/2024 (art. 2), è la possibilità di presentare il modello 730/2024 con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per scelta del contribuente, selezionando l’apposita voce “nessun sostituto”.  L’opzione è possibile sia nel caso di cui la dichiarazione “chiuda” a credito, sia in presenza di importi a debito.

Nel primo caso, il rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione avverrà direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate; il contribuente può indicare l’IBAN del proprio conto corrente sul quale accreditare il rimborso.

Qualora dalla dichiarazione emergano importi da versare, i pagamenti dovuti devono essere effettuati dal contribuente, entro i termini di versamento previsti per il modello REDDITI PF 2024, tramite il modello F24.

A tali fini, il contribuente che invia direttamente il modello 730 potrà:

  • pagare con la stessa applicazione on line; la procedura consente infatti di addebitare il modello F24 sullo stesso IBAN indicato per il rimborso;
  • in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.
In ogni caso, il modello 730/2024 deve essere presentato entro il prossimo 30 settembre (termine che non ha subito modifiche).

Come previsto dall’art. 19 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 2.3). 

Da quest’anno, quindi, anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Il modello REDDITI PF 2024 precompilato deve essere presentato entro il 15 ottobre 2024 (termine così stabilito dall’art. 38 comma 1 del DLgs. 13/2024).

Il comunicato dell’Agenzia precisa inoltre che, in caso di adesione al regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.
 

(MF/ms)




Utilizzo bonus investimenti 4.0: comunicazione via pec al Gse

Dal 29 aprile il GSE ha messo a disposizione in formato editabile i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano transizione 4.0.

La comunicazione, dunque, dal 29 aprile può essere compilata e inviata via PEC, così come previsto dal decreto MIMIT del 24 aprile 2024, pubblicato sempre sul sito ministeriale, e anticipato dal comunicato del 25 aprile 2024.

In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
A tal fine, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire:
  • uno per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (contenuto nell’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 e on line sul sito del GSE come “Modulo 1”);
  • un altro relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (contenuto nell’Allegato 2 al citato DM e disponibile sul sito del GSE come “Modulo 2”).
Il modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati relativi all’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e la fruizione negli anni dei crediti.

Il modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d’imposta.

Nel comunicato del 29 aprile del GSE, analogo alle indicazioni pubblicate anche sul sito del MIMIT, viene precisato che, una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript.

Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr. sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Viene inoltre definita la modalità di invio delle comunicazioni. 

È infatti affermato che ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC, all’indirizzo: transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini od originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Con un comunicato a parte, il GSE ha inoltre specificato che l’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  • nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  • nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
Fermo restando quanto esposto, i modelli non sono accompagnati da specifiche istruzioni per la compilazione. 

Ad esempio, nei modelli viene richiesta l’indicazione del “periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)”. In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di “avvio dell’investimento”.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 34/2016 (§ 3), ancorché con riguardo al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha affermato che per “avvio dell’investimento” si intende “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell’investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.

Quanto al mese finale, dovrebbe invece rilevare il mese in cui viene effettuato l’investimento ai sensi dell’art. 109 del TUIR.

Altra questione riguarda la nozione di comunicazione “preventiva”. In assenza di specifiche indicazioni la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l’ordine del bene strumentale 4.0.

Anticipare la comunicazione a un momento precedente significherebbe richiedere alle imprese una mera valutazione degli investimenti che intendono effettuare con evidente pregiudizio della finalità perseguita dalla norma in esame.

Sarebbe però opportuno un chiarimento ufficiale.
 

(MF/ms)