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Energy Release 2.0: pubblicati i moduli modifica dell’aggregato e rinuncia alla manifestazione di interesse già presentata

Informiamo le aziende elettrivore interessate che il GSE ha reso disponibili i moduli – riportati in allegato – per comunicare la modifica della composizione di un aggregato e la rinuncia alla manifestazione di interesse già presentata.

In un apposito comunicato il GSE ha stabilito che saranno tenute in considerazione esclusivamente le comunicazioni presentate mediante i suddetti moduli da inviare all’indirizzo Energyrelease2.0@pec.gse.it entro e non oltre il 25 febbraio 2025.

Il rispetto del termine e delle modalità di invio è necessario affinché il GSE possa svolgere in tempo utile tutte le attività funzionali a consentire di presentare una nuova manifestazione di interesse entro le ore 23:59 del 3 marzo 2025.

La rinuncia presentata in data successiva al 3 marzo 2025 non comporta la restituzione della cauzione versata.

Il GSE precisa altresì nel comunicato che il portale informatico non consente l’invio di più manifestazioni di interesse relative allo stesso cliente finale energivoro, identificato tramite Partita IVA.

(RP/rp)




Valute estere gennaio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Gennaio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,2535
Peso Argentino 1078,4815
Dollaro Australiano 1,6626
Real Brasiliano 6,2408
Dollaro Canadese 1,4904
Corona Ceca 25,1633
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,556
Corona Danese 7,4609
Yen Giapponese 161,9214
Rupia Indiana 89,3418
Corona Norvegese 11,7456
Dollaro Neozelandese 1,8393
Zloty Polacco 4,2467
Sterlina Gran Bretagna 0,83908
Nuovo Leu Rumeno 4,9752
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0354
Rand (Sud Africa) 19,3821
Corona Svedese 11,4797
Franco Svizzero 0,9414
Dinaro Tunisino 3,3122
Hryvnia Ucraina 43,5777
Forint Ungherese 411,7255
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Accordo Confapi – UNI (Ente Italiano di Normazione)

Confapi a partire dal 2025 è diventato Socio di Rappresentanza di UNI – Ente Italiano di Normazione, l’organismo nazionale italiano responsabile dell’elaborazione, pubblicazione e diffusione delle norme tecniche volontarie.
Il suo obiettivo principale è definire standard condivisi per migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza nei processi produttivi, nei prodotti e nei servizi, favorendo l’innovazione, la competitività e la tutela dei consumatori.

Inoltre, UNI rappresenta l’Italia negli enti di normazione europei (CEN) e internazionali (ISO).
 
AGEVOLAZIONI PER AZIENDE ASSOCIATE

  • Sconto del 15% sull’acquisto delle singole norme UNI.
  • Sconto del 15% sui corsi e servizi info-formativi UNITRAIN.
  • Abbonamenti annuali di consultazione delle norme UNI, al costo di:
  • 200 euro per Territoriali Confapi e imprese associate fino a 50 dipendenti.
  • 300 euro per le imprese associate a Confapi con oltre 50 dipendenti.
  • Abbonamenti annuali per le Norme Tecniche per le Costruzioni al costo di 140 euro per la consultazione e 15 euro per singolo acquisto.
  • Informazioni e aggiornamenti sulle principali novità e attività di UNI.
 
MODALITÀ DI ADESIONE
  1. La richiesta di sottoscrizione del contratto per la Licenza d’uso e per l’applicazione dello sconto deve essere espressa dalla singola azienda direttamente alla Confapi Territoriale di riferimento (Confapi Lecco Sondrio). Si allega il modulo da compilare e firmare.
  2. La Territoriale di riferimento invia la richiesta ad UNI.
  3. UNI prende contatto con l’azienda interessata, fornendo le credenziali e le indicazioni per procedere con l’acquisizione della Licenza d’uso.
(MP/sg)

 
 




I dazi rialzano i prezzi “Boomerang per gli Usa. India e Cina da temere”

La Provincia del 17 febbraio 2025, speciale dedicato all’acciaio con le nostre associate Ita Spa e Atieuno. 




Evento Campari in Confapi Lecco Sondrio: sold out per il mitico bitter

Grande partecipazione in Confapi Lecco Sondrio per la serata dedicata al mito Campari organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori.
Molto interesse da parte delle aziende associate per immergersi nella storia della nascita del bitter e di un’azienda che da Milano ha raggiunto ogni angolo della Terra e dopo 150 anni è ancora il simbolo per eccellenza dell’aperitivo.
La serata è iniziata con l’intervista a Silvia Cinelli, autrice del romanzo “L’elisir dei sogni – La saga dei Campari” edito da Rizzoli, in cui la scrittrice ha raccontato al pubblico in sala come è nato e si è sviluppato il suo libro dedicato a Gaspare Campari, inventore del bitter, alla moglie Letizia e ai figli Davide e Guido che hanno portato il marchio famigliare all’apice del successo all’inizio del Novecento. “E’ una storia imprenditoriale e famigliare che ci coinvolge tutti – dice l’autrice Cinelli –  chi non hai mai provato il Campari? Questo libro è nato osservando l’etichetta del bitter e leggendo il nome Davide Campari, mi ha incuriosita e ho iniziato a fare ricerche su di lui e la sua famiglia”.

Questa iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri organizzati dalla nostra associazione dedicati a saghe famigliari e imprenditoriali – spiega Federica Fagioli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori -. Abbiamo scelto questa storia perché il Campari è un’icona sia dal punto di vista culturale che di marketing, è sempre interessante e stimolante immergersi nelle vite di uomini e donne che hanno creato marchi diventati globali”.

La serata è stata organizzata in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco e il CFP Aldo Moro di Valmadrera che ha poi preparato un aperitivo con questi cocktail Campari: il Milano-Torino, il Negroni e lo Spritz Campari. Prima dell’aperitivo gli studenti sono saliti sul palco spiegando la storia della nascita dei tre cocktail e la ricetta per la preparazione.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Webinar: “Truth or dare: Trump tariffs – Truth v. fake news”

Informiamo che mercoledì 19 febbraio, dalle 17:30 alle 19:00, si terrà il webinar “TRUTH OR DARE: TRUMP TARIFFS – TRUTH V. FAKE NEWS”, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a New York.

L’incontro, a partecipazione gratuita, offrirà un’analisi approfondita sull’evoluzione delle tariffe doganali, esaminando:

  • le misure adottate in passato;
  • le nuove proposte di Trump (Trump 1.0 e 2.0);
  • le prime risposte internazionali;
  • strategie pratiche per aiutare le aziende a mitigarne l’impatto.
 
L’evento si terrà in lingua inglese con traduzione in italiano.
 
Per ulteriori informazioni visionare il seguente link: Webinar – Truth or Dare. Le Tariffe di Trump: verità o fake news? | Assocamerestero

Chi fosse interessato a partecipare è invitato a scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it, agli iscritti verrà inviato in seguito il link.

(MP/am)




Imprese elettrivore: aggiornamento delle linee guida operative GSE

Informiamo le aziende elettrivore che il GSE ha pubblicato una nuova versione delle linee guida che illustra le modalità e i termini con cui le imprese energivore che accedono alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema e che hanno optato per la condizionalità green 2 (copertura di almeno il 30% del fabbisogno elettrico da fonti che non emettono carbonio – es. acquisto Garanzie di Origine) adempiono agli obblighi previsti, in attuazione dell’articolo 5 del DM Mase n. 256 del 10 luglio 2024.
 
Ricordiamo inoltre che il GSE ha aperto il portale per la registrazione delle imprese elettrivore che hanno optato per la condizionalità green 2 di cui sopra. Tali aziende sono tenute a registrarsi (qualora non già censite nell’ambito di altre applicazioni) sull’Area Clienti del GSE (https://auth.gse.it/oam/server/auth_cred_submit) e a sottoscrivere entro il 28 febbraio 2025 il servizio Garanzie di Origine per eseguire la registrazione del profilo Energivoro sul Portale GO.
A seguito dell’avvenuta apertura del Conto Proprietà sul Portale GO, le imprese elettrivore dovranno infine presentare entro il 31 marzo 2025 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) nella quale dovrà essere riportato il fabbisogno elettrico complessivo dell’anno n (nello specifico l’anno 2024) suddiviso tra il prelievo da rete elettrica e l’eventuale autoconsumo.

Le aziende elettrivore dovranno inoltre essere in regola con la documentazione antimafia, solo se richiesta dal sistema GSE.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




“Tender Lab”: iniziativa condivisa per la partecipazione delle pmi alle gare d’appalto internazionali

Si inoltra in allegato la locandina promozionale di partecipazione all’evento di “TenderLab – in gara con noi” formazione e accompagnamento alle PMI italiane sulle gare d’appalto internazionali organizzato dalla Camera di COmmerio Como-Lecco. 

Si tratta della quarta edizione di questo percorso di formazione, che coinvolge la Camera di Commercio di Como Lecco, che avrà luogo presso la sede lecchese il 4 e 5 marzo prossimi.

Trovate tutte le informazioni e modalità di iscrizione nell’allegato.

(MP/am)




Tassazione rimborsi ricarica auto elettriche ai dipendenti

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte del 5 febbraio, ha ribadito che sono tassati i rimborsi per la ricarica di auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

La questione posta riguarda la tassazione “forfetaria” per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, determinata sulla base delle Tabelle ACI ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, da ultimo modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024.

In relazione alla citata disposizione, nella domanda posta, è stato rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. Pertanto, qualora il datore di lavoro sostenga a proprio carico (direttamente o mediante rimborso) taluni dei costi inclusi nelle tariffe ACI (es. carburante) relativamente alle auto assegnate a uso promiscuo ai propri lavoratori dipendenti, non emergerebbe ulteriore imponibile (eccedente il valore forfetario) in capo a questi ultimi.

Al riguardo, è stata quindi chiesta conferma del fatto che, avendo l’Agenzia più volte equiparato l’energia elettrica al carburante (es. risposta a interpello n. 477/2023), il sostenimento diretto/rimborso (puntualmente e analiticamente documentato anche con riferimento alle ricariche domestiche) da parte del datore di lavoro dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per la ricarica delle auto aziendali elettriche/ibride assegnate a uso promiscuo non generi ulteriore imponibile, così come avverrebbe per il carburante delle auto aziendali a motore endotermico.

L’Agenzia delle Entrate conferma tuttavia l’orientamento già espresso nella risposta a interpello 25 agosto 2023 n. 421, considerando tassati i suddetti rimborsi spese.

In particolare l’Agenzia ha rilevato che, riguardo alla tassazione del rimborso delle ricariche elettriche dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, sono stati forniti chiarimenti con la risposta pubblicata il 25 agosto 2023 n. 421, la quale, nel rinviare in via preliminare alla C.M. 23 dicembre 1997, n. 326, ha ribadito che:

– la modalità di determinazione forfetaria del valore dei veicoli ad uso promiscuo da assoggettare a tassazione “prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI”;
–  “il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente”.

In linea con la predetta circolare, nella citata risposta n. 421/2023 è stato, quindi, chiarito che “l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente” e che il consumo di energia “non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore”.

Riguardo al rimborso spese, nella citata risposta è stato precisato che “in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, (…) e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte”.

Coerentemente con tali conclusioni, nella medesima risposta è stato sostenuto che “anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione”.

L’Agenzia ha inoltre rilevato che la risposta n. 477/2023 citata nel quesito posto riguarda una fattispecie diversa, relativa alla deducibilità del costo delle ricariche elettriche dal reddito d’impresa prodotto dall’agente di commercio, senza considerare quindi il principio di equiparazione della ricarica elettrica al carburante.

(MF/ms)




Fatturazione elettronica: chiarimenti sui codici TD20, TD21, TD29

Dal 1° aprile 2025 saranno operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (versione 1.9), rese disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 31 gennaio.

Tra le modifiche più rilevanti, vi è l’introduzione di una particolare codifica (Tipo Documento “TD29”) che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura da parte del cedente o prestatore.

L’utilizzo di tale codice consentirà, dunque, a decorrere dal 1° aprile 2025, di sanare eventuali violazioni di fatturazione da parte del fornitore, come richiesto dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, escludendo così che il cessionario o committente possa essere autonomamente sanzionato (in misura pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

La disciplina, così come modificata dal DLgs. 87/2024, prevede l’utilizzo di nuove modalità di comunicazione della violazione all’Agenzia delle Entrate, cui la norma ha demandato il compito di mettere a disposizione gli strumenti atti allo scopo.

Stando all’ultima versione delle specifiche tecniche, sarà richiesto l’utilizzo – da parte del cessionario o committente – di un file XML mediante SdI , con codice “TD29”, dal 1° aprile di quest’anno, mentre, prima di questa data, parrebbe ancora adottabile il “vecchio” codice “TD20” (il condizionale è d’obbligo, in assenza di conferme esplicite in tal senso.

Come confermato dalla nuova versione delle specifiche tecniche, restano, invece, immutate le modalità per sanare l’eventuale splafonamento, da parte del cessionario o committente che abbia richiesto al fornitore, mediante dichiarazione d’intento, di effettuare operazioni in regime di non imponibilità IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72) per un ammontare eccedente il plafond disponibile.

Diversamente dalla fattispecie integrata dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 sin qui descritta, nell’ipotesi di splafonamento il cessionario o committente, oltre all’obbligo di regolarizzare la fatturazione e di darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è tenuto ad assolvere l’imposta e a versare la sanzione pari al 70% della stessa (art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

Le modalità per procedere in tal senso sono state formalizzate dalla prassi amministrativa.

In particolare, ci si attiene all’ultimo documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate sul punto, vale a dire la risoluzione n. 16/2017 (la quale riprende e aggiorna le indicazioni della prassi precedente).

In via alternativa alla regolarizzazione mediante nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore, sono descritte le due modalità (e i termini) che richiedono l’emissione di un’apposita autofattura da parte del cessionario o committente che abbia “splafonato”.

La risoluzione menziona, quale adempimento necessario, la “presentazione dell’autofattura al competente ufficio”. Tale procedura è stata sostituita, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica via SdI, dall’emissione di un’autofattura in formato XML, contraddistinta dal codice Tipo
Documento “TD21” (“Autofattura per splafonamento”) e recapitata solo al soggetto emittente.

Il documento è, quindi, annotato nel registro degli acquisti e, previo assolvimento dell’IVA dovuta (oltre ai relativi interessi e alla sanzione ex art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97), garantisce l’esercizio del diritto alla detrazione (nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 19 e seguenti del DPR 633/72).

Sul piano operativo, si evidenzia la peculiarità delle modalità di compilazione del file XML, poiché, per sanare lo splafonamento, diversamente dalla regolarizzazione “ordinaria” ex art. 6 comma 8, è richiesto (si veda l’attuale versione della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024):

  • come già detto, l’utilizzo di uno specifico codice “TD21”, invariato rispetto al passato;
  • l’inserimento dei dati del soggetto emittente sia nel campo “Cedente/prestatore” che in quello “Cessionario/committente”;
  • la compilazione del valore “F24” nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali”, essendo necessario il versamento dell’IVA (a differenza di quanto prevede oggi la regolarizzazione ex art. 6 comma 8);
  • gli estremi della fattura di riferimento da rettificare nel campo 2.1.6. “DatiFattureCollegate”, se l’esportatore abituale emette un’autofattura diversa per ogni fornitore.
 

(MF/ms)