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Kick off progetto Confapi USA: call per le aziende il 16 giugno 2026 ore 16

Confapi nazionale invita le aziende associate a partecipare al kick off meeting del progetto Confapi USA, iniziativa strategica annunciata dal Presidente Camisa durante la Conferenza Export dello scorso 18 dicembre.

 

Il progetto nasce dalle esigenze espresse dalle aziende e dalla necessità di affiancare le tradizionali attività promozionali con un supporto più strutturato, continuativo e concretamente orientato alla presenza sul mercato americano.

A tal fine, è in programma una call alla quale parteciperà anche il nostro referente operativo negli Stati Uniti, che si terrà:

  • 16 giugno 2026 alle ore 16.00
L’incontro sarà l’occasione per approfondire i servizi previsti dal progetto, conoscere direttamente il referente che opererà sul territorio statunitense e confrontarsi sulle opportunità e sulle modalità di supporto a disposizione delle imprese associate.

 

Per partecipare alla call del 16 giugno, chiediamo cortesemente di iscriversi entro il 10 giugno 2026 compilando il seguente Google Form: https://forms.gle/jFH76AchTo69Y1bN6

Per richieste di supporto:
CONFAPI USA
usa@confapi.org
Cell. 339 7504934

(MP/am)




IMU 2026: scadenze, regole generali, novità normative

Si avvicinano i termini per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno d’imposta 2026.

Di seguito riepiloghiamo le scadenze principali, le modalità di calcolo, le esenzioni previste e le importanti riforme introdotte a partire da quest’anno.
 
Termini e modalità di pagamento 2026

Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate annuali:

  • acconto (o soluzione unica): entro il 16 giugno 2026;
  • saldo: entro il 16 dicembre 2026.
La prima rata, qualora il Comune non abbia ancora deliberato le nuove aliquote, si calcola applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno precedente (2025). L’eventuale conguaglio o adeguamento alle nuove tariffe comunali del 2026 avverrà esclusivamente in sede di saldo a dicembre.

Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:

  • modello F24;
  • apposito bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma PagoPA o altre modalità telematiche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (se l’IMU è precompilata dal Comune).
 
Base imponibile e moltiplicatori catastali

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati (oltre che il possesso, anche il diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie dell’immobile, concessionario in caso di concessione di aree demaniali e locatario per immobili concessi in locazione finanziaria.), aree edificabili e terreni agricoli

Per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e applicando i seguenti moltiplicatori di legge:
 

Gruppo / Categoria Catastale Tipologia di immobile Moltiplicatore
 
Gruppo A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 Abitazioni e relative pertinenze 160
Gruppo B, C/3, C/4, C/5 Uffici pubblici, laboratori artigianali 140
A/10 e D/5 Uffici privati, studi professionali, istituti di credito 80
Gruppo D (escluso D/5) Opifici, stabilimenti industriali, alberghi, teatri 65
C/1 Negozi e botteghe commerciali 55
 

Esenzioni e agevolazioni principali

Abitazione principale e pertinenze

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria).

  • Immobili di lusso: l’esenzione non si applica se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano soggette a imposta.
  • Coniugi con residenze separate: a seguito della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, l’esenzione spetta a ciascun componente del nucleo familiare per l’immobile in cui ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale effettiva, a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
Riduzione per comodato d’uso (parenti di 1° grado)

La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli (linea retta di primo grado), a condizione che:

  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale del comodatario e non sia di lusso (no A/1, A/8, A/9);
  • il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre alla propria abitazione principale (situata nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato).
Altre agevolazioni rilevanti
  • Affitti a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato la base imponibile IMU è ridotta al 75%.
  • Beni merce: i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice sono totalmente esenti da IMU, a patto che permanga tale destinazione e non siano locati.
  • Immobili strumentali: l’IMU relativa agli immobili strumentali all’attività d’impresa o professionale è deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito.
  • pensionati residenti all’estero (AIRE): l’IMU è ridotta al 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. È necessario che il proprietario sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e risieda in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
  • Immobili occupati abusivamente: è prevista l’esenzione totale dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (art. 614, comma 2, c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata un’azione giudiziaria penale. Per beneficiare del blocco dell’imposta, il proprietario è tenuto a comunicare al Comune l’avvenuta presentazione della denuncia, così come l’eventuale cessazione dell’occupazione.
 
Le novità del 2026

A partire da quest’anno entrano in vigore importanti aggiornamenti procedurali e agevolativi volti a semplificare l’imposta e uniformare le regole sul territorio:

  • riforma del prospetto aliquote obbligatorio: diventa pienamente operativo l’obbligo per i Comuni di redigere e pubblicare le delibere delle aliquote seguendo un prospetto ministeriale standardizzato (in attuazione del D.M. 6 novembre 2025). Questo strumento ridurrà le difformità interpretative tra i diversi territori comunali;
  • ampliamento per immobili inagibili: il decreto ministeriale ha allargato le maglie per l’accesso alle riduzioni d’imposta per i fabbricati non utilizzabili per ragioni strutturali (es. gravi problemi di staticità, danni da incendi o condizioni igienico-sanitarie pericolose). Per accedere al beneficio è necessaria una perizia tecnica abilitata e un’apposita certificazione del Comune.
 
Adempimenti dichiarativi

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo (es. cambi di utilizzo da sfitto ad abitazione principale).

Pertanto, per le variazioni intervenute nel corso del 2025, la scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno 2026.

 
(MF/ms)



Bando “Rafforza e innova”: scadenza 30 giugno 2026

Il bando promuove progetti di trasferimento di tecnologie e soluzioni innovative che prevedono la collaborazione tra PMI e Organismi di Ricerca (OdR), in qualità di fornitori di servizi avanzati alle imprese in risposta ai loro fabbisogni di ricerca e innovazione (R&I).

 

Sito regionale

Sito camerale

Si tratta di una sovvenzione a fondo perduto di importo fisso pari a 30.000,00 Euro a fronte di un investimento minimo di spese ammissibili pari a 50.000,00 Euro.
Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimane aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026 (ore 15:00).

Come indicato nell’ultimo provvedimento di ammissione, ad aprile 2026 sono state accettate altre 10 domande.

Per essere guidati nella stesura di un progetto, per trovare un organismo di ricerca partner e per la presentazione della domanda, ApiTech è a disposizione, potete contatta Silvia Negri.

(SN/am)




Bando camerale “Economia Circolare RE-FIL ECO2”: risorse per 15 imprese entro novembre 2026

La Camera di Commercio di Como-Lecco rinnova il proprio impegno verso la transizione ecologica del territorio promuovendo l’adozione di strumenti avanzati per la misurazione della sostenibilità aziendale attraverso il servizio di accompagnamento per l’applicazione dello strumento di circolarità nato dal progetto RE-FIL ECO2, sviluppato in collaborazione con Ergo S.r.l. (Spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa). 

 

Il servizio coperto dal bando si chiama “Servizio di accompagnamento per l’applicazione dello strumento circolarità REFILECO2” e consiste in una consulenza che viene erogata gratuitamente. Il valore della prestazione è quantificato in 1.700,00 euro, concessi in regime “de minimis” come aiuto di stato indiretto.

L’opportunità è riservata a un numero limitato di imprese: massimo 15 imprese lariane e comprende un percorso di consulenza mirata e personalizzata. Grazie ai contributi camerali, le aziende beneficeranno del supporto di esperti per integrare i modelli circolari direttamente nei propri flussi di lavoro, ottimizzando costi e risorse.

Tutti i dettagli del bando nel pdf allegato e nel sito camerale dedicato.

Le domande possono essere inviate da aprile e fino al raggiungimento dei 15 posti disponibili (e comunque non oltre il 30 novembre 2026), compilando il modulo di adesione.

Chi è interessato può parlarne in associazione con Silvia Negri: 0341282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Convocazione Assemblea Annuale Confapi Lecco Sondrio: giovedì 11 giugno 2026

Si comunica che l’Assemblea ordinaria privata annuale di Confapi Lecco Sondrio si terrà giovedì 11 giugno 2026 alle ore 17.00 presso la sede di Confapi Lecco Sondrio (Via Pergola 73, Lecco).
 
Al termine dei lavori assembleari è prevista la cena dalle ore 18.30 presso il ristorante Villa Casaforte di Bisone (Via Bisone 17, Cisano Bergamasco) durante la quale verranno premiate le aziende associate che hanno raggiunto importanti traguardi associtivi e di fondazione.
 
Per partecipare all’Assemblea è necessario scaricare e compilare il modulo allegato, inviarlo entro il 4 giugno all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it.

(MP/am)
 




Chiusura uffici Confapi Lecco Sondrio lunedì 1 giugno 2026

Informamiamo le Aziende Associate che lunedì 1 giugno 2026 gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi. 

Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 3 giugno. 

(MP/sg)




Acconto IMU entro il 16 giugno 2026

Entro il 16 giugno 2026 va versata la prima rata dell’IMU dovuta per il 2026.

Per la quasi totalità dei soggetti passivi (esclusi gli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019), valgono le seguenti regole: la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2026, applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2025.

La seconda rata dell’IMU per il 2026, a saldo dell’imposta determinata applicando le aliquote in vigore per quest’anno, andrà invece versata entro il 16 dicembre 2026, a conguaglio (tenendo conto di quanto già corrisposto con la prima rata, ai sensi dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019).

Il contribuente può scegliere di versare l’IMU complessivamente dovuta per l’intero 2026 in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2026.

In ogni caso, va verificato se il singolo Comune, con proprio regolamento, ha disposto la proroga dei termini di versamento, in presenza di “situazioni particolari” ex art. 1 comma 777 lett. b) della L. 160/2019.

Posto che la norma dispone che l’acconto IMU 2026 debba essere determinato applicando l’aliquota e la detrazione deliberate per il 2025 (rilevano a tal fine le delibere e i regolamenti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre 2025), può capitare che, al momento del versamento della prima rata, siano già state pubblicate le aliquote adottate dal Comune per il 2026: in questo caso, il contribuente può determinare la prima rata dell’IMU per il 2026 applicando le nuove aliquote (così circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF, § 1).

Per contro, può verificarsi che il Comune non abbia pubblicato nei termini e nei modi prescritti le aliquote per il 2025. In mancanza di una delibera inserita e pubblicata nei termini, per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote ex DM 7 luglio 2023, ossia il 2025, si applicano le aliquote IMU “di base” individuate dai commi 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019.

Le aliquote IMU “di base” continueranno poi ad applicarsi sino a quando il Comune non approva una prima delibera mediante elaborazione del prospetto, secondo le modalità e i termini prescritti.

Una volta adottato il prospetto delle aliquote entro i termini e le modalità previsti, per le annualità successive, in caso di mancata adozione nei termini del prospetto, dovranno invece applicarsi le aliquote in vigore nell’anno precedenteex art. 1 comma 767 della L. 160/2019.

In deroga ai termini sopra illustrati, l’art. 1 comma 763 della L. 160/2019 prevede invece regole ad hoc per il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario del versamento, almeno un immobile esente (anche parzialmente) ai sensi del precedente comma 759 lett. g), in quanto destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, della attività istituzionali elencate dall’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività assistenziali, sportive, didattiche, ecc.).

Tali enti devono versare l’IMU dovuta per il 2026, con riguardo a tutti gli immobili siti nel predetto Comune, in tre rate:

  • le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per l’anno precedente, cioè il 2025, vanno versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno in corso;
  • la terza rata, a eventuale conguaglio dell’IMU dovuta per quest’anno (determinata sulla base delle aliquote in vigore per il 2026), andrà invece versata (se dovuta) entro il 16 giugno 2027.
Gli enti non commerciali di cui si è detto, quindi, dovranno versare entro il 16 giugno 2026:
  • la prima rata dell’IMU per il 2026, pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per il 2025;
  • la terza rata dell’IMU per il 2025 (se dovuta), a conguaglio, tenuto conto delle prime due rate già versate nel corso del 2025.
Quanto alle modalità di versamento, l’IMU può essere corrisposta con modello F24 (utilizzando i codici tributo riportati nella ris. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2020 n. 29) o tramite l’apposito bollettino postale.

I titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

In sede di versamento, l’importo da pagare va arrotondato all’unità di euro: per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro, altrimenti per eccesso.

Inoltre, salvo che sia stabilito diversamente dal Comune, il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12 euro.

Per un approfondimento sulla determinazione dell’IMU dovuta per il 2026 e le modalità di versamento, si rinvia allo Speciale Eutekne.info “IMU 2026: versamento dell’acconto e dichiarazione”.
 
(MF/ms)




Scadenze fiscali del 30 giugno: proroghe per Isa e forfettari

I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio potranno effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni.

Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il Governo ha scelto il mezzo del Decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri per concedere la proroga chiesta nei giorni scorsi da più parti e lo ha comunicato con il consueto comunicato stampa di fine riunione.

Il decreto è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 22 maggio 2026 n. 89). Il nuovo termine per i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 è disciplinato dall’art. 6.  

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software Il tuo ISA 2026 CPB il 13 maggio scorso, cioè oltre la data del 15 aprile fissata dall’art. 9-bis del DL 50/2017 per la messa a disposizione del contribuente degli strumenti informatici.

La L. 88/2026 di conversione del DL 38/2026 (anch’essa pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio) ha poi aggiunto all’art. 9-bis citato il comma 5-ter, secondo cui per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026 (anziché, appunto, entro il 15 aprile 2026).

ANC, ma anche Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti avevano chiesto un differimento dei versamenti, proprio a causa del minor tempo a disposizione del contribuente per l’utilizzo del software rispetto a quello inizialmente previsto.

L’Esecutivo è dunque intervenuto con il DL 89/2026 che prevede, tra l’altro, la conferma della riduzione delle accise fino al 6 giugno 2026 e un nuovo credito d’imposta.

Il provvedimento ridetermina infatti le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché sui carburanti HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già applicate in precedenza: circa 5 centesimi al litro per la benzina e 10 centesimi al litro per il gasolio.

Inoltre, proroga al mese di giugno 2026 il credito d’imposta a favore dell’autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal DL 33/2026.

Viene poi introdotto un credito d’imposta, fino al 30% della spesa sostenuta, per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente.

Cambia il silenzio assenso per i crediti d’imposta per gli autotrasportatori

Infine, è stato ridotto il termine per la formazione del silenzio assenso in materia di crediti d’imposta per gli autotrasportatori: dal 1° ottobre 2026, il nuovo termine è di 30 giorni, anziché di 60, con presentazione esclusivamente per via telematica.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2026-2027 in Gazzetta Ufficiale

Approda in G.U. n. 115 del 20 maggio 2026 – S.O. n. 20, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 maggio 2026, già diffuso la scorsa settimana, con il quale è stata approvata la metodologia ufficiale con cui l’Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti una proposta di concordato.

Nella premessa metodologica dell’Allegato 1 al decreto in oggetto il Concordato preventivo biennale viene definito “un istituto di compliance” finalizzato “a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e a favorire l’adempimento spontaneo”.

Il decreto chiarisce che la proposta sarà costruita sulla base di diversi elementi: “andamenti economici e dei mercati, redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione”.

Innanzitutto viene rafforzata la valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente attraverso l’analisi degli indicatori ISA.
Tra gli elementi presi in considerazione figurano i ricavi per addetto, la durata delle scorte, i costi residuali di gestione e l’incidenza degli ammortamenti.
La metodologia, inoltre, considera la storia reddituale del contribuente, nonché il confronto con i parametri settoriali.

Il decreto disciplina anche le ipotesi di cessazione degli effetti del concordato.
L’articolo 4 stabilisce che il CPB cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato art. 19, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n.28 (e successive modificazioni), rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, la sospensione dell’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività d’impresa o professionale, dandone comunicazione rispettivamente alla CCIAA e all’ordine professionale/cassa previdenza;
  • impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%.
Sono inoltre previste riduzioni automatiche della proposta di concordato in caso di sospensione dell’attività economica dovuta a eventi straordinari. 
L’articolo 5 prevede tagli del 10%, 20% o 30% in relazione alla durata della sospensione.

La nuova metodologia conferma dunque l’impostazione già adottata nelle annualità precedenti, ma rafforza il peso degli algoritmi ISA e dell’analisi predittiva nella costruzione delle proposte fiscali.

In attesa del decreto attuativo sugli iper-ammortamenti, allo stato attuale non ancora pubblicato, nell’ambito della conversione in legge del DL 38/2026 (L. 88/2026), oltre a confermare l’eliminazione del requisito territoriale per la produzione dei beni agevolabili, è stato disciplinato l’impatto dell’agevolazione sul concordato preventivo biennale.

Nello specifico, in base all’art. 7 comma 3-bis del DL 38/2026 convertito, l’art. 16 comma 1 del DLgs. 13/2024 è stato integrato con l’inserimento della nuova lett. b-ter), così da far rientrare anche la maggiorazione relativa agli iper-ammortamenti tra i valori da non considerare ai fini della compilazione del rigo P04 del modello CPB in occasione della formulazione della proposta di concordato.

In modo simmetrico è stato integrato anche il comma 2 dell’art. 16, per aggiungere l’iper-ammortamento all’elencazione tassativa delle voci reddituali che incidono sul reddito concordato durante i periodi d’imposta in cui il CPB è efficace (ossia plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, perdite su crediti, utili e perdite derivanti dalle partecipazioni societarie e costo del lavoro incrementale).

La norma non pone vincoli in ordine all’applicabilità della disposizione rispetto ai bienni concordati.

Tuttavia, considerato che l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, le modifiche apportate dal DL 38/2026 convertito all’art. 16 del DLgs. 13/2024 avranno effetto, per i soggetti “solari”, a partire dal periodo di imposta 2026, con la presentazione del modello REDDITI 2027, fermo restando il soddisfacimento degli obblighi di comunicazione che saranno previsti nel DM attuativo di prossima emanazione.

Più in particolare, per i soggetti “solari”, non essendo contemplate limitazioni normative all’applicazione della nuova disposizione:

  • in fase di adesione al concordato, gli iper-ammortamenti rileveranno per la prima volta in fase di compilazione del modello CPB 2027/2028 (da trasmettere, eventualmente, quale allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA relativi al 2026);
  • per i soggetti che hanno attivo il CPB 2025-2026 o il CPB 2026-2027, gli iper-ammortamenti rileveranno per la prima volta nel quadro CP del modello REDDITI 2027, per la determinazione del reddito concordato per il periodo d’imposta 2026.
Quanto al requisito territoriale, l’art. 7 comma 1 del DL 27 marzo 2026 n. 38 convertito, modificando l’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, conferma l’eliminazione, con effetto retroattivo per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 (comma 3), della disposizione che limitava il beneficio dell’iper-ammortamento ai soli acquisti di beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.

Pertanto, gli iper-ammortamenti sono riconosciuti, sin dall’inizio, per i beni agevolati di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 a prescindere dal luogo di produzione.

In ogni caso, è comunque richiesta la destinazione a strutture produttive situate in Italia dei beni agevolabili.

Restano tuttavia fermi i vincoli territoriali previsti in relazione agli impianti fotovoltaici, non essendo stata apportata alcuna modifica all’art. 1 comma 429 lett. b), ultima parte, della L. 199/2025, che fa ancora riferimento all’art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL 181/2023. Si tratta quindi dei:

  • moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Per tali beni resterebbero quindi ferme le specifiche caratteristiche richieste per effetto del rinvio al DLgs. 181/2023, ivi incluso il requisito territoriale della produzione in Stati membri dell’Unione europea.

Stando alle bozze circolate del DM attuativo, non sarebbero peraltro previste ulteriori modifiche in relazione ai requisiti richiesti per tali beni.

In merito alla misura dell’agevolazione, la Relazione al DL 38/2026 ha inoltre chiarito che, ai fini del calcolo dell’iper-ammortamento, i limiti dei costi previsti sono riferiti alla singola annualità e non all’arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente. Tale indicazione sarebbe confermata nella bozza circolata del DM attuativo.
 

(MF/ms)




Convocazione Assemblea Annuale giovedì 11 giugno 2026

Si comunica che l’Assemblea ordinaria privata annuale di Confapi Lecco Sondrio si terrà giovedì 11 giugno 2026 alle ore 17.00 presso la sede di Confapi Lecco Sondrio (Via Pergola 73, Lecco).
 
Al termine dei lavori assembleari è prevista la cena dalle ore 18.30 presso il ristorante Villa Casaforte di Bisone (Via Bisone 17, Cisano Bergamasco) durante la quale verranno premiate le aziende associate che hanno raggiunto importanti traguardi associtivi e di fondazione.
 
Per partecipare all’Assemblea è necessario scaricare e compilare il modulo cliccando qui, inviarlo entro il 4 giugno all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it.