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Risorse per la transizione energetica e digitale

La Camera di Commercio di Sondrio promuove un bando per incentivare lo sviluppo di interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (FER), partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e rafforzamento in ambito digitale.
I beneficiari sono le MPMI con sede e/o unità locale produttiva iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di commercio di Sondrio, che non abbiano ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese ammissibili.
Si tratta di un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili: l’investimento minimo previsto è fissato a € 3.000; contributo minimo € 2.100 / contributo massimo € 8.400. Regime de minimis.

Cosa finanzia
Asse 1 – Transizione Energetica

  • razionalizzazione dell’utilizzo di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni di gas clima-alteranti;
  • sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese a CER.
Per i servizi di consulenza l’impresa beneficiaria del contributo deve avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra Ege, Energy manager e Dottori commercialisti o avvocati iscritti all’ordine (vedere i dettagli).
Asse 2 – Digitalizzazione
  • adozione di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Transizione 5.0.
I fornitori qualificati dei servizi possono essere: DIH Digital Innovation Hub (es. ApiTech), Poli di innovazione digitale, Centri di ricerca e centri per il trasferimento tecnologico (vedere i dettagli), Innovation manager.
Su entrambi gli assi, è finanziabile anche la spesa per attività di formazione, alle condizioni indicate nel bando.

Si allega il testo completo del bando che è comunque scaricabile nella pagina camerale dedicata.

Le domande devono essere trasmesse dal 25 marzo al 10 dicembre 2025, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili, attraverso il sistema Webtelemaco di InfoCamere “Contributi alle imprese”.
Confapi e ApiTech in particolare possono assistervi in tutte le fasi di valutazione delle opportunità, di partecipazione al bando e di svolgimento delle attività. Contattare silvia.negri@confapi.lecco.it.
 
(SN/am)




I nostri nuovi servizi per le aziende

Informiamo le aziende associate che da settimana scorsa è attivo il nuovo sito con i nostri servizi dedicati alle aziende in materia di ambiente, sicurezza, medicina del lavoro, certificazioni e formazione.

PER VISITARE IL SITO CLICCARE QUI 

Per maggiori informazioni: 0341.282822 – servizi@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




“Decreto Bollette”: misure del Governo in materia di sostegno alle imprese

Informiamo le Aziende Associate che, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il Governo ha definito una serie di interventi contenuti nel Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025), approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio u.s., ma ancora in attesa di conversione in Legge.
 
Nel merito il provvedimento, composto da 7 articoli, prevede misure anche per le imprese.
 
In particolare l’art. 3 – Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese – prevede lo stanziamento di:
  • 600 milioni di € per il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (Fondo TESI), finanziato con proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2, per le imprese energivore;
  • 600 milioni di € per la riduzione della componente Asos degli oneri sistema per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza >16,5 kW. Tale riduzione, temporanea per 6 mesi, sarà resa operativa da una delibera dell’Autorità per l’Energia (Arera).
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Webinar: “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”

Con la pubblicazione del decreto ministeriale riguardante le polizze catastrofali per le imprese, diventa obbligo per le aziende adempiere a questa novità.
 
Per fare chiarezza sull’argomento Confapi Lecco Sondrio organizza mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 14.30, il webinar dal titolo “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”.
 
Relatore del seminario online sarà Filippo Sala di Axa Assicurazioni.

Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI 
 
La mattina del webinar verrà inviato il link per partecipare agli iscritti.




Uzbekistan: opportunità per le imprese italiane

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Uzbeka (CIUZ), propone per il prossimo 17 marzo 2025 dalle 16:30 alle 18:30 un incontro di presentazione sulle opportunità economiche e commerciali in Uzbekistan.

Un’occasione unica per conoscere le potenzialità del mercato uzbeko e i servizi offerti dalla CCIUZ a supporto delle imprese italiane.

A seguire, si terrà un aperitivo di business networking, per creare nuove connessioni e scambiare idee con altri professionisti e imprenditori.

Per maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui 

(MS/am)




Confapi nazionale: missione imprenditoriale negli Emirati Arabi

Informiamo le aziende associate che il 24 febbraio 2025, a Roma, il Presidente del Consiglio ha partecipato al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, a seguito dei recenti accordi siglati a margine della prima visita di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
 
Al forum imprenditoriale, il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, ha firmato un protocollo d’intesa con il Presidente di AIM Global Foundation, Dawood Al Shezawi.
 
L’AIM Global Foundation è un’organizzazione internazionale con sede ad Abu Dhabi, impegnata nella promozione dello sviluppo economico globale attraverso strategie di investimento mirate e la creazione di opportunità per la crescita economica.
 
L’accordo mira a rafforzare la cooperazione tra Confapi e AIM Global Foundation per promuovere i legami economici tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese industriali, rappresentando così una grande opportunità per le nostre imprese, soprattutto nell’ottica di valorizzare le eccellenze delle PMI industriali italiane.
 
Confapi nazionale sta valutando l’ipotesi di organizzare una missione imprenditoriale in loco, in occasione di una conferenza internazionale organizzata da AIM che si terrà dal 7 al 9 Aprile 2025.

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it.

(MP/am)
 




Bonus pubblicità 2025: dall’1 marzo la comunicazione per accedere al credito

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti sulla stampa, anche on line.

A partire dal 1° marzo, e fino al 31 marzo 2025 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2025.

In linea generale, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022.

Per accedere al bonus pubblicità 2025, come per gli anni precedenti, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, in alcune FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità). Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026

Salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2025.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Posto che l’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Saldo Iva 2024: versamento entro il 17 marzo 2025

Il prossimo 17 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un’unica soluzionesenza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2024. È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione.

Quest’ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l’altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003), ossia almeno pari a 11 euro, per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99), come avviene nel 2025. Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

Sulla base dell’impostazione che emerge dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 73/2017, si ritiene che la possibilità di differire il versamento del saldo IVA solo alle predette scadenze riguardi tutti i soggetti passivi IVA, inclusi i soggetti IRES, a prescindere dal momento:

  • di chiusura del periodo d’imposta ai fini delle imposte dirette (soggetti IRES “non solari”);
  • di approvazione del bilancio (soggetti IRES “solari” che differiscono l’approvazione del bilancio).
In sintesi, il saldo IVA per il 2024 può essere versato entro:
  • il 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo è domenica), termine ordinario;
  • il 30 giugno 2025, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 30 luglio 2025, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:
  • nel campo “Codice tributo”, il codice “6099”;
  • nel campo “Rateazione”, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo;
  • nel campo “Anno di riferimento”, il periodo d’imposta 2024;
  • nel campo “Importi a debito versati”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti.
Sono consentite al massimo 10 rate

Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2024, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 17 marzo 2025;
  • 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2025;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 luglio 2025.
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Per ulteriori approfondimenti sul versamento del saldo IVA relativo al 2024, si rinvia alla Procedura pratica n. 14 del 4 marzo 2025.
 

(MF/ms)




Polizze catastrofali: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

È stato pubblicato il 27 febbraio in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto (DM 18/2025) che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per l’operatività della disciplina sulle c.d. polizze catastrofali, di cui dovranno dotarsi le imprese entro il prossimo 31 marzo.

L’obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023), che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024, poi rinviato al 31 marzo 2025 dal Milleproroghe (al 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura).

L’adeguamento dei contratti deve avvenire entro 30 giorni, in tempo per la scadenza per le imprese per adempiere l’obbligo.

Il decreto interministeriale chiarisce alcuni aspetti operativi della normativa, tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze, mentre altri elementi dubbi della disciplina primaria non sembrano aver trovato un espresso chiarimento.

Una prima criticità (che era stata evidenziata anche dal parere del Consiglio di Stato a cui era stata sottoposta la bozza del decreto) riguardava la platea dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo, per cui si suggeriva di precisare su chi gravasse l’adempimento in caso di affitto e usufrutto di azienda.

La definizione dei soggetti assicurati di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) DM 18/2025 non ha chiarito questo aspetto; una indicazione, però, si può ricavare dall’art. 1-bis comma 2 DL 155/2024 (“DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024, a mente del quale l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Il riferimento è ripreso dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DM, che definisce le immobilizzazioni come quelle di cui alla suddetta norma del codice civile, a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa.

La norma dovrebbe interpretarsi nel senso che anche i beni che l’imprenditore ha in locazione o in leasing devono essere assicurati.

Se ne potrebbe però anche ricavare che è chi impiega i beni a doversi occupare di stipulare l’assicurazione, quindi, in caso di affitto d’azienda, sarebbe l’affittuario il soggetto tenuto all’obbligo.

Resta fermo che i beni su cui un altro soggetto (tipicamente il proprietario) ha già stipulato analoga polizza non sono da assicurare.

Sempre in relazione all’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo, l’art. 1 comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia “tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile”.

Il dossier della legge di bilancio 2024, nel descrivere l’operatività del Registro, riportava che “non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Questi ultimi soggetti, in verità, sono iscritti alla sezione speciale del Registro e, in assenza di ulteriori specificazioni, non si vedono ragioni per escluderli dai destinatari della disposizione.

Restano fuori, per espressa previsione di legge, solo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021).

Infine, non chiare appaiono le sanzioni che dovrebbero essere comminate alle imprese inadempienti: per l’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

È dubbio, quindi, se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata.

Peraltro, stando alla formulazione della norma, i soggetti che non stipulano vedrebbero limitato e/o escluso l’accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese, non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.
 
E’ fornita , invece , una definizione delle calamità da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), di modo che le diverse polizze facciano riferimento a eventi omogenei (art. 3).

Per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Viene, poi, ribadito (come già previsto dal comma 104 dell’art. 1 della L. 213/2023) che i premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente.

Si precisa che si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati (art. 4).

Nel decreto è previsto, inoltre, che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza, “in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse”.

Le imprese che superano detto limite “cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale” (art. 5). Posto che le imprese di assicurazione hanno un obbligo a contrarre (art. 1 comma 107 della L. 213/2023), questa disposizione mitiga tale vincolo, consentendo di non stipulare ulteriori contratti se viene superato il limite di tolleranza.

Ancora, il decreto individua uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell’assicurato.

In particolare, fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 6).

Testi di polizza da adeguare entro 30 giorni

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi: fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 7).

Come anticipato, i testi di polizza devono recepire le previsioni del decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
 

(MF/ms)




Istat indice gennaio 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,3 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975 % e + 1,650 %.

(MP/ms)