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Delibera Arera n. 256/2026/R/eel: specifiche per i clienti elettrivori

Informiamo le aziende interessate che con delibera n.256/2026/R/eel, riportata in allegato, l’Arera – l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha introdotto alcune specifiche per i clienti elettrivori:
  • le imprese elettrivore devono dichiarare se hanno “ospiti” sotto i loro POD (cioè se sotto allo stesso POD loro intestato operano più soggetti giuridici) e inviare entro 30 giorni una relazione alla CSEA con le motivazioni che permettono, alla luce della regolazione vigente, di poter costituire un’unica unità di consumo, le cause della sottomisura, le modalità usate per la suddivisione dei consumi, ecc.). La mancata o incompleta comunicazione comporta la perdita dell’energivorità per l’anno di competenza e il recupero delle agevolazioni eventualmente già riconosciute. Segnaliamo che, nei “CONSIDERATO ALTRESI’ CHE” da pagina 5 a pagina 7 dell’allegata delibera, sono riportate le casistiche per cui è possibile avere più ragioni sociali sotto lo stesso POD.
Le aziende con “ospiti” vengono provvisoriamente riportate nell’elenco Csea in Classe 0.
La CSEA entro l’anno successivo a quello di fruizione delle agevolazioni chiede all’azienda i consumi e le potenze massime mensili di ogni misuratore (oltre ad eventuali altre informazioni, quali ad esempio le dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane) e ne verifica la congruenza con i dati dei distributori, quindi calcola l’agevolazione spettante, inserisce l’azienda nell’elenco definitivo con la corretta classe di agevolazione e conguaglia direttamente l’azienda.
  • La CSEA richiede nel portale se l’azienda dispone per l’anno di agevolazione di punti di ricarica per veicoli elettrici sotto un POD agevolato (l’ARERA sta ancora valutando come gestire questi casi, in quanto, a rigore, l’energia per le ricariche non rientra negli ATECO che possono godere dell’energivorità).
La Csea, in occasione della prossima sessione ordinaria, predisporrà le opportune modifiche al portale che consentiranno di indicare se del caso quanto sopra indicato.
 
Nella medesima delibera n. 256/2026 l’Arera ha inoltre specificato le modalità secondo le quali la Csea provvede ai conguagli diretti a favore delle imprese che si trovano in talune casistiche.
Ricordiamo che:
  • l’articolo 3, comma 5 del decreto-legge 131/2023 dispone che, qualora l’impresa agevolata in classe ASOS2, copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 199/2021, il contributo minimo dovuto è ridotto ulteriormente in misura pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima, ovvero di un’agevolazione pari alle imprese in classe ASOS1;
  • l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge 131/2023 dispone che qualora l’impresa agevolata in classe ASOS3 copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 199/2021, il contributo minimo dovuto è ridotto, per gli anni 2027 e 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima, ovvero di un’agevolazione pari alle imprese in Classe ASOS3 per gli anni dal 2024 al 2026
Le verifiche in relazione all’articolo 3, comma 5 e 6 del Decreto Legge n. 131/2023, sono effettuate dal Gse.
Entro il 30 novembre dell’anno n+1, la Csea pubblica sul portale tramite l’account di ciascuna impresa per cui gli esiti delle verifiche effettuate dal Gse sono positivi, il valore del conguaglio relativo all’anno n e comunica alle stesse imprese tramite PEC le modalità dell’eventuale conguaglio, da effettuare entro il 31 dicembre dell’anno n+1.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Economia circolare: al via il nuovo bando “Ri.Circo.Lo. – Filiere prioritarie”

La transizione verso modelli produttivi sostenibili  è una leva di competitività oltre che un impegno ambientale.
Regione Lombardia intende sostenere questo percorso promuovendo una nuova edizione del bando ““Ri.Circo.Lo.” dedicato a PMI lombarde attive in alcune filiere prioritarie.

In particolare, il bando finanzierà con contributi a fondo perso, fino al 60%, progetti di economia circolare — simbiosi industriale, riduzione della produzione di rifiuti, riciclaggio e valorizzazione dei materiali in ottica circolare— dedicati a:
• filiere delle plastiche, delle gomme, dei materiali polimerici e del tessile: valorizzazione di residui e sottoprodotti, riutilizzo degli imballaggi, allungamento del ciclo di vita, riduzione dell’uso di materie prime, introduzione di materiali da “end of waste”, ecodesign, raccolte e processi di preparazione per il riuso o il riciclo;
• filiere degli AEE/RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori: ecodesign, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, recupero delle materie prime critiche;
• recupero del fosforo: pretrattamento e recupero da reflui, fanghi di depurazione, rifiuti organici e ceneri;
• materie prime critiche ai sensi del Reg. UE 2024/1252: ecodesign, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio con produzione di “prodotti da recupero” (end of waste).
Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e possono riferirsi a diverse tipologie di costi, tra cui: macchinari (compreso revamping), sistemi di automazione, impianti, attrezzature; hardware; software; consuenze, servizi per prove/prototipazione/tutela IP e certificazioni.
Investimento minimo: 50.000,00 euro
Contributo: a fondo perso, variabile, fino al 60% per piccole imprese, fino a 300.000,00 euro (De Minimis) o 1.500.000,00 euro (GBER)
Procedura valutativa a graduatoria.
Domande dal 6 ottobre al 5 novembre 2026.

Le imprese interessate ad approfondire possono rivolgersi a:
Api-Tech – Ufficio Progetti e Finanza agevolata:
bandi@api-tech.it

(MVL/am)




Rimborso IVA estera: istanze da presentare entro il 30 settembre

Nei casi in cui un soggetto passivo “stabilito” in Italia abbia assolto l’imposta in un altro Stato membro della UE relativamente a beni e servizi ivi acquistati o dallo stesso importati, può richiedere, a determinate condizioni, il rimborso dell’IVA a tale Stato membro (ai sensi dell’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972).

Il rimborso allo Stato membro della UE avviene mediante la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico.

L’istanza telematica va presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre (termine non prorogabile al successivo giorno lavorativo) dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Va da sé che per l’anno 2025 il termine ultimo dell’istanza è fissato al 30 settembre 2026.

Presupposti per il rimborso

In linea generale possono richiedere il rimborso IVA UE:

  • i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano,
  • che hanno assolto l’IVA in un altro Stato membro della UE,
  • in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati
  • sempre che inerenti alla propria attività e sempre che sussistano le condizioni di detrazione dell’IVA.
Rimangono esclusi dalla possibilità di richiedere il rimborso IVA i soggetti passivi IVA che durante il periodo di riferimento del rimborso:
  • non abbiano svolto alcuna attività d’impresa, arte o professione;
  • abbiano effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972;
  • si siano avvalsi del regime dei c.d. contribuenti minimi ovvero del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 (ciò in considerazione del fatto che per tali soggetti l’IVA risulta indetraibile in Italia);
  • si siano avvalsi del regime speciale previsto per i produttori agricoli.
Al fine di ottenere il rimborso dell’IVA assolta in altro Paese della UE:
  • il soggetto passivo IVA stabilito in Italia non deve avere una stabile organizzazione nello Stato dell’UE che deve eseguire il rimborso. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21731 del 25 giugno 2026, ha chiarito che il soggetto non residente, identificato direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, mantiene il diritto di accedere alla procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis2 del medesimo Decreto anche quando le fatture relative agli acquisti siano intestate alla partita IVA italiana;
  • l’acquisto deve riferirsi a beni/servizi inerenti la propria attività (principio di inerenza ai fini della detraibilità IVA);
  • il soggetto non deve aver effettuato nel periodo interessato operazioni attive in tale Paese (infatti, in tale ipotesi l’IVA estera verrebbe recuperata attraverso l’ordinario meccanismo della liquidazione previsto nel Paese estero in quanto il soggetto è tenuto ad identificarsi e a presentare la dichiarazione) ad eccezione di prestazioni di trasporto e di servizi accessori “non imponibili” ovvero “esenti” da IVA e prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali l’IVA è assolta dal committente o dal cessionario stabilito nel Paese che deve erogare il rimborso mediante il meccanismo del reverse charge. Con risposta n. 319/E del 24 dicembre 2025 l’Agenzia ha chiarito che l’IVA relativa all’immobile strumentale può essere chiesta a rimborso tramite la procedura del portale elettronico prevista dall’art. 38-bis2, purché siano rispettati i relativi requisiti;
Ricordando, infine, che:
  • il rimborso dell’IVA da parte dello Stato membro della UE avviene in base all’oggettiva rimborsabilità del bene o del servizio e nei limiti di detraibilità IVA previsti dalla normativa estera. Inoltre, la rimborsabilità avviene nel limite del pro-rata di detraibilità IVA;
  • l’istanza va presentata in via telematica alle Entrate entro il 30 settembre;
  • per il rimborso dell’IVA estera l’importo minimo della richiesta è pari a 50 euro per quella annuale e 400 euro per quella trimestrale.
  • Per la Svizzera la presentazione della domanda è solo annuale ed il credito minimo IVA ammonta a 500 Chf;
  • il rimborso IVA è limitato unicamente all’imposta dovuta per legge e non anche a quella addebitata per errore (si pensi a quella indebitamente fatturata).
Con la recente sentenza C-527/24 (Harry et Associes) del 12 marzo 2026 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che un malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di trasmissione della domanda di rimborso IVA non può far perdere al contribuente il diritto al rimborso né l’accesso al giudice, quando la domanda sia stata correttamente presentata tramite il portale dello Stato di stabilimento e “debitamente ricevuta” dallo Stato del rimborso.

(MF/ms)




Tax credit carburante autotrasporto: proroga presentazione istanze al 20 settembre

Più tempo per le imprese del settore autotrasporto per presentare le domande per il tax credit sul carburante ex art. 3 del DL 33/2026.

Le istanze, relative al periodo di riferimento 1° marzo-31 agosto 2026, possono essere infatti presentate fino alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026. La proroga del termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 15 settembre, è stata annunciata dal Ministero dei Trasporti con un apposito comunicato.

In tale comunicato viene precisato che è stato ritenuto utile prorogare il termine di chiusura della piattaforma predisposta per la presentazione delle istanze, per il maggior tempo tecnicamente ammissibile, considerando che le numerose richieste pervenute di autorizzazione all’accesso da parte delle imprese attraverso l’assistenza ha comportato per esse l’impossibilità di presentare l’istanza.

Inoltre, è stato rilevato che molte domande contengono errori nel file_fatture e dunque non vengono accettate dalla piattaforma, ricordando che per regolarizzare l’istanza è necessario procedere ad annullarla e riproporla in maniera corretta.

Il comunicato rileva altresì che l’assistenza offerta per la presentazione delle istanze, contattabile alla mail assistenza-creditogasolio@sogei.it, sarà attiva fino alle ore 18:00 del giorno venerdì 18 settembre 2026. Dopo tale termine non sarà più possibile inviare alcuna richiesta, ma solo accedere alla piattaforma.

L’istanza, si ricorda, va presentata attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’indirizzo http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it .

Si ricorda che, a norma dell’art. 2 del DM 28 agosto 2026, il credito d’imposta in commento è riconosciuto alle:

  • imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;
  • imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che operano nel settore dell’autotrasporto di persone indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. b) del DLgs. 504/95;
  • imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente.
  • Tali attività devono essere esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.
La lett. a) dell’art. 24-ter comma 2 del DLgs. 504/95 richiamato riguarda le attività di trasporto di merci, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (punto 1);
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (punto 3).
Sono quindi ammesse esclusivamente le imprese iscritte al REN o le imprese straniere esercenti la professione di trasportatore su strada aventi stabile organizzazione in Italia, mentre sono escluse le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio (cfr. FAQ 4 settembre 2026).

La citata lett. b) dell’art. 24-ter comma 2 del DLgs. 504/95 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre 97 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21 novembre 2005 n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19 novembre 97 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento n. 1073/2009.
Il credito d’imposta in commento copre fino al 70% della maggior spesa sostenuta per il carburante nei mesi oggetto dell’agevolazione, da marzo ad agosto 2026, nei limiti delle risorse stanziate.

Nel caso in cui le richieste totali superino lo stanziamento previsto, l’importo del beneficio effettivo per singola impresa sarà comunque riparametrato.

Estensione dell’agevolazione anche al mese di settembre 2026

Si rileva che l’art. 1 comma 4 del DL 157/2026 ha esteso il credito d’imposta in esame anche al mese di settembre 2026, con un incremento di risorse pari a 16 milioni di euro.

In relazione a tale modifica dovrebbero essere rilasciate specifiche modalità attuative.
 

(MF/ms)




Istat indice agosto 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Agosto 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 3,4 % (variazione annuale) e a + 4,8 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,550 % e + 3,60 %.
 
(MS/ms)
 
 



Webinar “Iper-Ammortamento 2026: le misure attuative”: slide relatori

Trasmettiamo le slide utilizzate dai relatori Massimo Fumagalli e Guido Sala durante il webinar “Iper-Ammortamento 2026: le misure attuative“.

Chi volesse approfondire l’argomento può contattare l’associazione scrivendo a bandi@api-tech.it o telefonando allo 0341.282822.

(AM/am)




Cerved: nuovi strumenti per la consultazione dei report esteri e analisi avanzata dei bilanci

Desideriamo fornirvi una guida aggiornata sui nuovi strumenti di consultazione e analisi disponibili sulla piattaforma Cerved, pensati per supportare le decisioni aziendali sia nelle operazioni internazionali che nella valutazione del merito creditizio e della solidità finanziaria dei partner commerciali.

1. Consultazione e Richiesta Report Esteri
Per le aziende con operatività internazionale, la piattaforma offre tre tipologie di report dettagliati sulle imprese estere, ciascuna pensata per specifiche esigenze di approfondimento:

  • Report Slim:
    • Evasione: Tempo reale.
    • Utilizzo: Verifiche anagrafiche e controlli preliminari rapidi.
  • Report Credit:
    • Evasione: In tempo reale (se presente nel database) oppure entro un massimo di 5 giorni lavorativi.
    • Utilizzo: Valutazione tempestiva del rischio creditizio e di affidabilità commerciale.
  • Report Business:
    • Evasione: In differita.
    • Utilizzo: Indagini economico-finanziarie approfondite per operazioni di maggiore rilevanza.
Alleghiamo una sintesi dei contenuti dei report e tabella dei Paesi coperti dai report per aree geografiche.

2. Analisi Bilanci: Differenze tra Telemaco e Cerved

Riteniamo utile chiarire la differenza operativa nell’acquisto dei bilanci aziendali tramite canale Telemaco (Registro Imprese) rispetto alla piattaforma Cerved, affinché possiate scegliere lo strumento più idoneo alla vostra esigenza:

Caratteristica Telemaco (Registro Imprese) Cerved (Decision Support)
Tipologia di dato
 
Documentale grezzo (PDF ufficiale depositato) Fonte ufficiale rielaborata e interpretata
Funzione principale
 
Semplice scarico formale del documento Valutazione strategica e decisionale
Formati ed elaborazioni
 
Solo PDF originale Bilancio sintetico o integrale rielaborato
Analisi storico/comparativa
 
Solo anno di deposito Trend pluriennale (fino a 5 annualità)
Metriche aggiuntive
 
Nessuna Grafici, indicatori di bilancio e dati medi di settore
Esportabilità
 
PDF PDF e File Excel (versione Plus)
Quando scegliere l’uno o l’altro?
  • Telemaco è indicato se la vostra esigenza è esclusivamente il recupero del documento formale per archivio o conformità legale.
  • Cerved è indispensabile quando si desidera comprendere il reale stato di salute dell’azienda, confrontare le performance con il mercato di riferimento e disporre di indicatori di rischio immediati

 
3. Analisi competitor
Prodotto per confrontare la propria azienda con 5/6 competitor a scelta e per settore facendo riferimento a dati economici/patrimoniali e indicatore economici-finanziari
(vedi brochure allegata)

(MS/ms)




Webinar tecnico: “Iper-Ammortamento 2026: le misure attuative”

Informiamo che martedì 15 settembre 2026, alle ore 14.30, si terrà il webinar tecnico focalizzato sui nuovi provvedimenti attuativi dell’Iper-Ammortamento 2026.

Questo seminario online è la replica, per chi non ha potuto partecipare, dell’incontro tenutosi in presenza nella nostra sede il luglio scorso.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per orientarsi tra le novità normative e cogliere tempestivamente le opportunità di investimento per le imprese.

Insieme ai nostri esperti, il Dott. Massimo Fumagalli (Commercialista) e l’Ing. Guido Sala, approfondiremo:

  • le opportunità disponibili: i vantaggi fiscali previsti per il nuovo anno.
  • le modalità di accesso: la roadmap e i requisiti per richiedere gli incentivi.
  • i limiti normativi: le criticità e gli aspetti tecnici a cui prestare la massima attenzione per evitare sanzioni.
     

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

La mattina del webinar verrà inviato agli iscritti il link per partecipare.

(MS/am)




Iva: modificati i termini per la detrazione sugli acquisti

L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, correttivo “Omnibus” della riforma fiscale, amplia in misura significativa il periodo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, la disposizione consente di esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e, parallelamente, estende il termine per la registrazione delle fatture di acquisto.

Particolarmente rilevante è inoltre l’eliminazione, dall’art. 25, del riferimento al “medesimo anno”, che modifica la gestione delle fatture ricevute a cavallo d’anno e consente, in presenza delle condizioni richieste, di imputare la detrazione al periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile anche quando la fattura viene ricevuta nell’anno successivo.

La modifica, in vigore dal 12 agosto 2026, restituisce alle imprese un margine temporale più ampio per i controlli sui documenti di acquisto, senza modificare i presupposti sostanziali e formali che governano la nascita e l’esercizio del diritto alla detrazione.

In allegato termini della modifica.

(MF/ms)




Riforma codice doganale: prima scadenza operativa il 1° novembre 2026 per la handling fee

Il Consiglio UE ha dato il via libera alla riforma del Codice doganale, con una prima scadenza operativa al 1° novembre 2026 per l’introduzione della handling fee europea sulle piccole spedizioni e-commerce, destinata a coprire i costi di monitoraggio dei flussi in entrata e a contrastare il fenomeno dell’ultra fast-fashion, che da anni genera gravi danni economici, ambientali e sociali.

Piattaforme extra-UE diventano importatori responsabili

Una delle novità di sistema è la qualificazione delle piattaforme di e-commerce di paesi terzi come “importatori” ai fini doganali: saranno loro a dover:

  • assolvere le formalità previste
  • pagare i dazi per le merci spedite nell’Unione,
  • esonerando il consumatore finale europeo da tali oneri.
Per garantire il rispetto delle regole, il testo prevede un regime sanzionatorio specifico: nei casi più gravi di non conformità sono contemplate multe fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell’anno precedente, la revoca di privilegi doganali e, in ipotesi estreme, limitazioni all’accesso al mercato UE

Handling fee

La handling fee è un contributo di gestione, distinto dai dazi: l’entità dello stesso è ancora da determinare, ma troverà spazio nel testo definitivo che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo entro il mese di settembre.

Sul punto si ricorda che già la tassa di 3 euro, in vigore dall’1.7.2026 ha avuto come effetto un calo delle importazioni di piccoli pacchi provenienti dalla Cina tra il 30% ed il 40% incidendo significativamente alcuni operatori come Temu, Shein e Ali-express.

Nuova agenzia decentrata per le dogane

La riforma istituisce l’Eu customs authority (Euca), con sede a Lille e operatività dal 2027, chiamata a:

  • analizzare i dati costantemente aggiornati sulle importazioni e sulle esportazioni nel nuovo centro doganale digitale europeo;
  • coordinare la governance dell’unione doganale attraverso il nuovo Customs data hub, piattaforma centrale di scambio dati tra operatori e autorità nazionali.
Il data hub sarà obbligatorio per l’e-commerce dal 1° luglio 2028 e progressivamente per tutti gli operatori fino al 2034.
Regole diverse, invece, per gli operatori economici di fiducia e certificati – “Trust and Check” – che al rispetto di rigidi e rigorosi requisiti:
  • beneficeranno di procedure doganali semplificate;
  • potranno mettere in circolazione nei 27 stati le loro merci senza un intervento doganale attivo.
 
(MF/ms)