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Concordato preventivo biennale: calcolo imposta sostitutiva

Uno dei vantaggi derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale è rappresentato dalla possibilità di tassare con aliquote decisamente ridotte rispetto a quelle ordinarie il maggior reddito proposto rispetto a quello effettivo dichiarato.

Il sistema di tassazione sostitutiva opzionale, limitata a imposte dirette e relative addizionali, è regolato dagli artt. 20-bis e 31-bis del DLgs. 13/2024 (introdotti dal DLgs. 108/2024), distintamente per i soggetti ISA e per quelli in regime forfetario. Il tema è stato oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia nella circolare n. 18/2024.

Nella giornata del 19 settembre, inoltre, sono stati approvati, con la risoluzione n. 48, i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva (indicati più avanti) e della maggiorazione degli acconti d’imposta calcolati con metodo storico (ossia: “4068” – maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche; “4069” – maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche; “4070” – maggiorazione acconto IRAP; “4072” – maggiorazione acconto soggetti forfetari).

Venendo all’imposta sostitutiva CPB, la base imponibile è data dalla differenza, se positiva, tra:
– il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato per ciascun periodo oggetto di adesione;
– il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).

Per il primo periodo di applicazione del CPB, la base imponibile può essere determinata come differenza tra l’importo proposto nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025. Come precisato dalla circ. n. 18/2024, i valori di tali righi sono indicati già al netto delle poste straordinarie, senza necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi. Inoltre, ai fini della determinazione della base per la sostitutiva, non rilevano le perdite pregresse o di periodo.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, come si desume dall’esempio di calcolo della circolare (al § 4.4), si considera il reddito dichiarato nel periodo antecedente a quello cui si riferisce la proposta, applicando al complesso di ricavi e compensi il relativo coefficiente di redditività (art. 1 comma 64 primo periodo della L. 190/2024); si tratta, quindi, del valore del rigo LM34, al lordo dei contributi previdenziali.

L’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia, per i soggetti che applicano gli ISA, in base al punteggio determinato in esito all’applicazione degli ISA per il periodo 2023. Più alto è il punteggio ISA raggiunto, minore è l’aliquota dell’imposta sostitutiva. In particolare:

  • con punteggio ISA 8, 9 o 10 l’aliquota è pari al 10%;
  • con punteggio ISA 6 o 7 l’aliquota è pari al 12%;
  • con punteggio ISA 5 o inferiore l’aliquota è pari al 15%.
Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

L’imposta sostitutiva dovrà essere liquidata e corrisposta:

  • indicando nel modello F24 i codici tributo “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”, oppure “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.
Quindi il primo versamento coinciderà con il pagamento del saldo per il 2024 da effettuare entro il 30 giugno 2025. È possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 (come richiamato dagli artt. 20-bis comma 3 e 31-bis comma 3 del DLgs. 13/2024).

In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, l’imposta sostitutiva è versata pro quota dai singoli soci o associati.

La quota di reddito non assoggettata all’imposizione sostitutiva opzionale, rappresentata sostanzialmente dal reddito dichiarato per il periodo precedente quello di adesione, è tassata secondo le modalità ordinarie. Analogamente a quanto precisato con riguardo alla flat tax incrementale, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato sottoposto a imposizione sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente (circ. n. 18/2024, § 6.12).

Se dovesse risultare un’ulteriore quota di reddito durante i periodi oggetto di concordato, ossia un reddito eccedente quello proposto, non si procederebbe a tassazione ulteriore (al netto del trattamento ai fini dei contributi previdenziali, anche alle Casse private).
 

(MF/ms)




Adesione al concordato preventivo: tassativa entro il 31 ottobre 2024

È stata pubblicata il 17 settembre l’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale, la n. 18, che, oltre all’analisi normativa dell’istituto, contiene una sezione finale dedicata alla risposta a quesiti specifici.

Rispetto al requisito di accesso relativo alla situazione debitoria del contribuente, viene precisato che il vincolo ostativo relativo ai 5.000 euro:

  • riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o dei debiti contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
  • va verificato sulla base della situazione debitoria esistente alla data del 31 dicembre 2023.
    Inoltre, rilevano solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci.
Una delle cause di esclusione dal concordato preventivo si verifica se, nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l’ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento o di modifica della compagine sociale, per le società o le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR. Al riguardo viene precisato che assumono rilevanza anche le cessioni di ramo d’azienda che, pertanto, sono idonee a determinare l’esclusione dal concordato. Non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale.

L’esistenza di una causa di esclusione dagli ISA per il 2023 preclude l’accesso al concordato 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici, come nel caso dei soggetti multiattività. Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia.

Analoga conclusione è assunta con riguardo ai contribuenti in regime forfetario che, nel corso del 2024, superino la soglia di 100.000 euro di ricavi e compensi (ma non quella di 150.000 euro): il concordato preventivo mantiene efficacia e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del DLgs. 13/2024 prevista per i soggetti forfetari.

Sempre con riguardo al regime forfetario, viene precisato che il contribuente che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l’applicazione del regime (85.000 euro) non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025, non avendo applicato gli ISA nel 2023 (il chiarimento sembrerebbe interessare però solo l’ipotesi in cui i ricavi e i compensi percepiti siano inferiori a 100.000 euro).

Rispetto all’ipotesi di svolgimento contemporaneo di più attività d’impresa e di lavoro autonomo, in linea con i criteri di compilazione dei modelli ISA, il software “Il tuo ISA 2024 CPB” formula due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.

In ordine alla determinazione della maggiorazione degli acconti d’imposta dovuti da coloro che adottano il metodo storico, viene precisato che, in sede di saldo dell’imposta dovuta, tale maggiorazione sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. In caso di opzione per l’imposizione sostitutiva sul reddito incrementale, per il versamento del saldo delle imposte, l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto sarà utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

La maggiorazione degli acconti è versata pro quota tra i soci e associati

Sempre con riguardo alla maggiorazione degli acconti, in caso di adesione da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati (analoghe modalità di versamento valgono per il versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito incrementale).

Un ulteriore aspetto che viene chiarito riguarda il termine per l’adesione del 31 ottobre prossimo, che viene considerato tassativo. Pertanto, l’accettazione della proposta del Fisco può essere espressa con una dichiarazione correttiva in termini, ma non con la dichiarazione tardiva (ossia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine).

(MF/ms)




Recupero edilizio al 50% sino alla fine del 2024

Per poter beneficiare dell’agevolazione nella misura “potenziata” del 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, salvo future proroghe, occorre sostenere la spesa entro il 31 dicembre 2024.

L’ambito oggettivo di questa agevolazione, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, molto ampio, ricomprende tra gli altri:

  • la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione”;
  • gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
Considerato che la detrazione riguarda soltanto i soggetti IRPEF occorre dare rilevanza, in applicazione del principio di cassa per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, al momento in cui avviene il pagamento.

Come chiarito dalla prassi ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, peraltro, l’agevolazione compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente in quello in cui sono iniziati i lavori (compete ad esempio se sono stati pagati acconti nel 2023 e i lavori sono iniziati nel 2024 a determinate condizioni) o successivo a quello in cui i lavori sono completati (compete ad esempio per le spese sostenute nel 2024 anche se i lavori sono terminati nel 2023; in tal senso, tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017 n. 7 e 26 giugno 2023 n. 17, p. 9).

Per fruire del c.d. “bonus casa” nella misura del 50% ed entro il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare, quindi, i bonifici bancari o postali “parlanti” (salvo eccezioni previste per gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico – TOSAP) devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2024 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28, p. 21 ss. e 26 giugno 2023 n. 17, p. 23).

Dato che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2027 l’aliquota della detrazione IRPEF scenderà al 36%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (per poi scendere ancora al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 16-bis comma 3-ter del TUIR, introdotto dall’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024 convertito), quindi, tutti coloro che hanno lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione o intendono iniziarli nei prossimi mesi dovranno pagare quanto più possibile per beneficiare l’agevolazione al 50%.

Nel caso di lavori che si protraggono per più anni occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.

In altre parole, dato che il limite di rilevanza delle spese di 48.000 o di 96.000 euro si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), nel caso, ad esempio, nel 2024 siano state sostenute spese per 50.000 euro, nel 2025 non si potrà beneficiare di alcuna detrazione con riguardo al medesimo intervento (circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 3.2 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).

La limitazione contenuta nell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, per cui il limite di rilevanza delle spese (48.000 o 96.000 euro) si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), non trova però applicazione se gli interventi sono tra di loro autonomi, ossia non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati, fermo restando che se sono effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).

Quindi, se sul medesimo immobile sono state sostenute spese relative a un intervento (es. di ristrutturazione edilizia) nel corso del 2024, mentre nel 2025 sono sostenute spese relative a un altro intervento autonomo (es. di riqualificazione energetica), per il primo intervento spetterà la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, mentre per il secondo spetterà la detrazione IRPEF del 36% nel limite di spesa di 48.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17, p. 27 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2023 n. 143).

Collegato agli interventi di recupero edilizio c’è poi il c.d. “bonus mobili” che, salvo ulteriori proroghe, compete per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nella misura del 50% entro una spesa massima di 5.000 euro.
 

(MF/ms)




La rilevazione contabile dei bonus investimenti 4.0 e 5.0

Le nuove comunicazioni obbligatorie introdotte dall’art. 6 del DL 39/2024 ai fini della fruizione del credito d’imposta investimenti 4.0 ex L. 178/2020 e le comunicazioni richieste per accedere al credito transizione 5.0 impattano sulla rilevazione contabile di tali agevolazioni.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si ritiene assimilabile, sotto il profilo contabile, ai contributi pubblici commisurati al costo di immobilizzazioni materiali (c.d. “contributi in conto impianti”) o immateriali, cioè le somme, erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società, per la costruzione, la riattivazione e l’ampliamento di immobilizzazioni materiali oppure per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali.

Per tali contributi, la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono (documento OIC 16, § 86 e documento OIC 24, § 85).

In linea di massima, i contributi commisurati al costo di immobilizzazioni sono rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; i contributi sono iscritti in bilancio quando sono acquisiti sostanzialmente in via definitiva (documento OIC 16, § 87 e documento OIC 24, § 86).

Con riferimento al credito d’imposta ex L. 178/2020, inizialmente si trattava di un’agevolazione automatica, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, per cui il diritto al beneficio sorgeva nell’esercizio in cui veniva effettuato l’investimento agevolabile.

Con riguardo agli investimenti in beni “Industria 4.0”, il diritto alla fruizione del maggior credito d’imposta, prima delle nuove comunicazioni, sorgeva soltanto al momento dell’avvenuta interconnessione.

Pertanto, in caso di interconnessione “tardiva”, si riteneva corretto rilevare il credito d’imposta soltanto nella misura “ordinaria”, integrando il relativo importo nell’esercizio in cui avveniva l’interconnessione.

A fronte dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall’art. 6 del DL 39/2024, la trasmissione dei modelli di comunicazione ex ante e ex post costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta (cfr. art. 1 comma 7 del DM 24 aprile 2024).

Il diritto alla fruizione sorgerebbe soltanto a seguito della comunicazione di completamento, che sembrerebbe quindi assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo.

Del resto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 15 maggio 2024 n. 25, ha affermato che “le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta (…)” e “Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con FAQ 19 giugno 2024, ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno 2024 stesso. In tale periodo l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Con riguardo al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024, l’art. 12 del DM 24 luglio 2024 prevede una specifica e complessa procedura di accesso, costituita, in estrema sintesi, dalle seguenti fasi: comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta; comunicazione relativa all’effettuazione dell’ordine; comunicazione di completamento del progetto di innovazione.

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Tale comunicazione del GSE all’impresa, con indicazione dell’ammontare del credito effettivamente utilizzabile, sembrerebbe assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo 5.0.
 

(MF/ms)




In scadenza il 30 settembre la Lipe del secondo trimestre 2024

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al secondo trimestre 2024, deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024, secondo il termine previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010.

La comunicazione avviene presentando trimestralmente l’apposito modello (c.d. modello “LIPE”), anche quando le liquidazioni hanno periodicità mensile.

Il modello, costituito da un frontespizio e dal quadro VP, è stato da ultimo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 125654/2024, aggiornato tenendo conto del nuovo limite minimo per effettuare i versamenti periodici dell’imposta ai sensi del DLgs. 1/2024.

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di coloro che, per legge, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Ad esempio, sono esonerati dall’obbligo comunicativo:

  • i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 e nel periodo effettuano solo operazioni esenti;
  • i soggetti che adottano regimi che non prevedono l’applicazione dell’IVA, come il regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) oppure il regime di esonero per i produttori agricoli (art. 34 comma 6 del DPR 633/72).
Si rammenta che alcuni soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, possono utilizzare le bozze delle liquidazioni periodiche, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi (il programma di precompilazione non concerne la generalità dei soggetti passivi ma, essenzialmente, coloro che adottano le liquidazioni su base trimestrale; cfr. provv. n. 9652/2023 e n. 11806/2024).

Alcuni dubbi in merito alla presentazione della comunicazione possono sorgere laddove il soggetto passivo esonerato, nel corso del trimestre di riferimento, abbia effettuato acquisti che comportano l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge.

Tanto vale sia nel caso di acquisti con il meccanismo del reverse charge “esterno” (es. acquisti intracomunitari di beni o acquisti domestici da soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia) sia nel caso di acquisti con reverse charge “interno” (es. servizi relativi a edifici da soggetti passivi stabiliti in Italia).

Un’interessante conferma, in merito alla permanenza delle condizioni di esonero per i soggetti in regime forfetario, è stata fornita nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023 (§ 4.5).

Ivi è stato precisato che un soggetto forfetario che effettua un acquisto con il meccanismo del reverse charge (es. acquisto intracomunitario), benché sia obbligato a versare l’IVA entro il 16 del mese successivo mediante F24, non è tenuto a effettuare la liquidazione, né a presentare la dichiarazione IVA annuale e, dunque, continua ad essere esonerato dalla comunicazione LIPE.

È, invece, diverso il caso in cui l’acquisto con il meccanismo del reverse charge sia effettuato da soggetti passivi nazionali che effettuano solo operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72 (es. prestazioni finanziarie). Per tali soggetti, un acquisto in reverse charge determina il venir meno dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche il venir meno dell’esonero dalla presentazione del modello LIPE.

Se, ad esempio, il suddetto acquisto è avvenuto nel secondo trimestre, si ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a presentare, oltre alla comunicazione relativa al periodo interessato, anche le successive comunicazioni del medesimo anno (terzo e quarto trimestre), salvo che egli risulti esonerato dall’effettuare le liquidazioni periodiche per altre cause (ad es., qualora nel trimestre non abbia eseguito operazioni, né attive né passive; si veda la C.M. n. 113/2000, § 2.1.5, seppure in relazione alle soppresse dichiarazioni IVA periodiche).

Invariate le sanzioni applicabili

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà se l’invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

La misura della sanzione resta immutata anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non essendoci state variazioni con il DLgs. 87/2024 attuativo della L. 111/2023. Operano però da tale ultima data le nuove condizioni relative al ravvedimento operoso.
 

(MF/ms)




Indagine rapporto banche-imprese: per 51 pmi su 100 c’è un peggioramento

Il sistema economico delle pmi dei territori di Lecco e Sondrio è sano, c’è stabilità e le nuove linee di credito aperto sono state dedicate in maggioranza a nuovi investimenti, ma purtroppo il rapporto con le banche si è deteriorato notevolmente negli ultimi anni.
Sono questi i concetti principali che emergono dai risultati dell’indagine realizzata dal centro studi di Confapi Lombardia che ha chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio di rispondere sul tema “finanza e rapporti bancari”.
Nell’ultimo biennio, il processo di ricapitalizzazione è proseguito in 34 aziende su 100, dimostrando un impegno attivo da parte dell’impresa per rendere solida la propria struttura finanziaria, peraltro in una fase di mercato non particolarmente positiva per le imprese. Si registra un miglioramento del rapporto di indebitamento rispetto al periodo Covid.
I debiti a breve termine sono contratti spesso per tamponare situazioni di squilibrio che dovrebbero risolversi in un tempo ristretto. Negli ultimi due anni sono rimasti pressoché stabili per più della metà degli intervistati. L’esposizione finanziaria a medio-lungo termine si presenta meno costante e si contrae in un maggior numero di casi: sono 37 casi su 100.   
Nella prima metà del 2024 le aziende hanno mantenuto una stabilità rispetto al credito finanziario, senza chiederne di nuovi, atteggiamento dovuto alla grande incertezza causata dal mercato. Solo 2 aziende su 10 hanno aperto nuove linee di credito nel 2024 e il 44% di questi lo ha fatto per finanziare investimenti, il 22% per copertura dei costi dei materiali e il 17% per il ritardo di pagamento da parte dei clienti.
La riforma del sistema bancario e i processi di aggregazione nel comparto che si sono susseguiti modificandone struttura e composizione, hanno generato continue riorganizzazioni interne agli istituti di credito, i cui riflessi si trovano evidenti in un cambiamento delle procedure ma anche delle relazioni umane intrattenute dalle imprese. 51 aziende su 100 sottolineano un peggioramento dei rapporti con gli istituti di credito, il 67% di questi lo imputa alla mancanza di rapporto con persone di riferimento stabili, il 48% all’assorbimento delle banche locali da parte di grandi gruppi e il 43% alla documentazione richiesta e procedure più gravose e complesse.
Infine, nell’indagine emerge la non consapevolezza delle nostre imprese di quanto ora sia importante la rendicontazione sociale, i rapporti e il bilancio di sostenibilità: un insieme di documenti ufficiali che contribuiscono a rendere l’immagine aziendale, anche nei confronti degli istituti di credito che utilizzano tutti i documenti utili, a qualificare la solidità dell’impresa ai fini delle procedure di affidamento creditizio. Il 29% degli intervistati pensa che gli ESG (Environmental Social Governance) siano poco o per nulla rilevanti nei rapporti con le banche.

Questi risultati dell’indagine – spiega il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazzaconfermano quello che sapevamo già. Le nostre aziende sono solide e soprattutto saggiamente caute in un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo. Si potrebbe però migliorare il rapporto tra banche e imprese magari proprio partendo dalla valorizzazione di strumenti oggi fondamentali, come gli ESG, che potrebbero aiutarle non solo ad ottenere nuove linee di credito, ma anche a umanizzare il rapporto tra questi soggetti, considerando la rilevanza che le persone hanno nel concetto di sostenibilità e impatto sociale”.

In allegato il report completo con i risultati dell’indagine.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Digitalizzare la gestione rifiuti con “Ecosolve”

Confapi Lecco Sondrio ha valutato e convenzionato un nuovo servizio, che agevola l’adempimento degli obblighi normativi nella gestione documentale dei rifiuti. Si tratta di “Ecosolve”, una piattaforma in cloud, sviluppata da Sia Srl, che permette di gestire in modo digitale gli obblighi di registrazione dei rifiuti.
In vista dell’introduzione dei nuovi modelli di registro e formulario e in vista del sistema Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), che renderà obbligatorio l’uso del portale digitale nazionale, la piattaforma interoperabile Ecosolve, contiene dei campi, degli alert e dei servizi di supporto, che permettono di gestire tutta una serie di adempimenti che sono abbastanza delicati quando il numero di rifiuti da gestire è significativo.
 
Destinatari
Tutte le imprese che vogliono digitalizzare gli adempimenti sui rifiuti
Accettando la convenzione con il fornitore Sia Srl, dettagliata in allegato, è possibile ottenere l’accesso al portale in cloud Ecosolve a un prezzo vantaggioso, dedicato agli associati che assicura la compilazione digitale dei formulari, la tenuta del registro di c/s e la redazione annuale del MUD, in forma unificata, con sistemi automatici di controllo dei dati inseriti.
 
Durata
Convenzione annuale, con tacito rinnovo.
Se siete interessati a usufruire della convenzione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it per ogni approfondimento e per richiedere il servizio.
 
Quota
In allegato il pdf per consultare le modalità e i costi di adesione al servizio. In sintesi:
1000 euro (anziché 1108) per 1 anno.
750 euro (per chi gestisce fino a 5 schede rifiuto).
 
(SN/am)



Convenzione Enilive per le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio

Informiamo le Aziende Associate di una nuova convenzione utile per le aziende associate.
 
La convenzione con Enilive prevede una proposta commerciale esclusiva dedicata agli Associati Confapi per la carta di pagamento Multicard e Buoni Enilive. Le carte di pagamento Multicard sono pensate per rendere l’operatività dell’azienda più efficiente. L’accordo consentirà ad ogni associato di acquistare prodotti e servizi in tutta sicurezza nelle oltre 4000 Enilive Station in Italia e in 21.000 stazioni di servizio nei 34 paesi europei del network Routex.
 
Multicard è la carta di pagamento che consente l’acquisto di carburanti, lubrificanti, piccole riparazioni o lavaggi senza utilizzare contanti.
 
E’ dedicata alle Aziende con un parco mezzi di almeno tre autovetture o un mezzo pesante (portata superiore a 35 q.li) iscritte alla Camera di Commercio da almeno un anno.
 
In allegato è possibile scaricare la brochure con i dettagli della convezione, per maggiori informazioni contattare l’Associazione: 0341.282822 –
manuela.sacchi@confapi.lecco.it
(SN/am)
 



Academy nel settore metalmeccanico: rassegna stampa

La Provincia, in allegato: Giovani disoccupati: aperte le iscrizioni per l’Academy Confapi
 
Lecconotizie: Academy nel settore metalmeccanico, aperte le iscrizioni per la 3^ edizione
 
Prima Lecco: “Academy metalmeccanica” terza edizione: aperte le iscrizioni
 
La Provincia Unica tv: Academy nel settore metalmeccanico sono aperte le iscrizioni



“Academy metalmeccanica” terza edizione: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione dell’ “Academy nel settore metalmeccanico”, progetto dedicato ai giovani inoccupati tra i 18 e 29 anni, residenti nelle province di Lecco e Sondrio, organizzato da Mestieri Lombardia in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.
L’iniziativa fa parte del progetto “IN-JOBs4NEETs” rivolto ai ragazzi che attualmente non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi. Il progetto mira a guidare questi giovani nel mondo del lavoro attraverso un percorso personalizzato che comprende servizi di orientamento, opportunità formative ed esperienze professionali. 

L’”Academy” ha come scopo quello superare il mismatch fra domanda e offerta del lavoro, identificando i fabbisogni e i profili di competenze richiesti dalle aziende, soprattutto
promuovendo inserimenti lavorativi e percorsi di supporto efficaci. Nella prima edizione 5 su 7 partecipanti sono stati poi assunti dall’azienda, nella seconda 8 su 9: i numeri supportano l’efficacia di questa proposta di specializzazione nel settore metalmeccanico che coinvolge direttamente le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio.

Il percorso, anche per questa terza edizione, è focalizzato su questi temi: presentazione del settore metalmeccanico , formazione sulle soft skills, orientamento al lavoro, formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza (con rilascio di attestati), formazione teorica sul disegno meccanico, tirocinio extracurriculare retribuito di 2 mesi.

Per chi fosse interessato a partecipare scrivere a formazione@confapi.lecco.it entro il 29 settembre 2024, le lezioni cominceranno il mese successivo.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa