1

Serata “Campari” giovedì 13 febbraio: presentazione libro e aperitivo

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio organizza la serata a tema Campari, che si terrà presso la sede dell’Associazione, giovedì 13 febbraio 2025.

 

Continuando il ciclo di incontri con gli autori di romanzi dedicati alle saghe imprenditoriali, alle ore 18 Silvia Cinelli, autrice del libro “L’elisir dei sogni – La saga della famiglia Campari” (Rizzoli edizioni), presenterà il suo lavoro.

A seguire si terrà l‘aperitivo a base cocktail Campari preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera, indirizzo sala e bar.

L’evento è esclusivo per le nostre aziende associate, il limite massimo di partecipanti è di 50 persone. 
 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

Alleghiamo locandina

(AM/am)




Indagine congiunturale Lecco Sondrio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato con i risultati dell’analisi congiunturale che ha coinvolto le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio: 
 

 




Dichiarazione IVA 2025 e adempimenti LIPE

La dichiarazione IVA del 2025, riferita all’anno d’imposta 2024, presenta il quadro VP, che non ha subito modifiche rispetto a quello dell’anno scorso.

Questo quadro consente ai contribuenti di inserire i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre del 2024 direttamente nella dichiarazione annuale IVA, senza dover presentare separatamente la LIPE telematica.

Se si sceglie questa opzione, la dichiarazione annuale IVA deve essere inviata entro il mese di febbraio, e più precisamente entro il 28 febbraio 2025.

  • Quadro VP
  • Ambito soggettivo
  • LIPE
Quadro VP

Il quadro VP svolge lo stesso ruolo del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, noto come LIPE.

Le istruzioni per compilare il quadro VP indicano che, per compilare correttamente il quadro e individuare i dati da inserire nei suoi campi, si devono seguire le istruzioni fornite per compilare il modello LIPE.

La compilazione del quadro VP è opzionale.

È possibile presentare la LIPE utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2018 come alternativa.

Se si sceglie di compilare il quadro VP, la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il mese di febbraio, quindi entro il 28 febbraio 2025 per l’anno corrente, come specificato nelle istruzioni per la dichiarazione IVA 2025.

Tuttavia, il quadro non può essere compilato se la dichiarazione viene presentata dopo questa data. In tal caso, il contribuente deve presentare autonomamente la comunicazione dei dati del quarto trimestre entro lo stesso termine del 28 febbraio 2025 per evitare sanzioni.

Compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2025 In tal caso la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) va presentata entro il 28 febbraio 2025.
Non compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2025
In tal caso i contribuenti devono:
  • inviare la LIPE del quarto trimestre 2024 entro il 28 febbraio 2025;
  • presentare la dichiarazione IVA 2025 secondo i termini ordinari, e per meglio dire entro il 30 aprile 2025
 
Domanda: Qual è il rapporto tra quadro VP e quadri VH e VV della dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)?
Risposta: Risulta opportuno ricordare che il quadro VH della dichiarazione IVA 2025 (in cui vanno indicate le eventuali variazioni delle liquidazioni periodiche avvenute nel 2024) deve essere compilato esclusivamente nei casi in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (sul punto si veda la Ris. n. 104/E del 28 luglio 2017). Nel caso di presentazione del quadro VH, vanno indicati all’interno dello stesso tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.
Tenendo presente che nei casi in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati dovrà procedere alla compilazione:
  • del quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio 2025: in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV (variazione delle comunicazioni periodiche di gruppo) in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto;
  • del quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio 2025.
 
Esempio di compilazione del quadro VP della dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)
Dati Soggetto passivo IVA con liquidazione IVA trimestrale per opzione (art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542)
Quarto trimestre 2024
Operazioni attive Importo VP2 (in euro) IVA esigibile VP4 (in euro)
Vendita beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%) 60.000 13.200
Vendita beni e servizi soggetti a reverse charge 40.000 0
Vendita beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) 15.000 0
Vendita autovettura (con detrazione parziale IVA originaria del 40%) 5.000 440
Totali 120.000 13.640
Tale importo va, poi, aumentato dell’IVA sugli acquisti soggetti a reverse charge/autofattura pari nell’esempio a 2.200 euro arrivando ad un importo pari a 15.840 euro.
Operazioni attive Importo VP2 (in euro) IVA esigibile VP4 (in euro)
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%) 30.000 6.600
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota agevolata del 10% 5.000 500
Acquisto beni e servizi soggetti a reverse charge/autofattura con aliquota IVA del 22% 10.000 2.200
Tale importo va indicato sia nel quadro VP4 che nel quadro VP5.
Acquisto beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) 7.000 0
Totali 52.000 9.300

Ambito soggettivo

Sono interessati alla compilazione del quadro VP i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero tenuti alla presentazione della LIPE. Tenendo presente che la compilazione di tale quadro è facoltativa, ma qualora compilato (senza presentazione della LIPE) la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) andrà presentata entro il 28 febbraio 2025.

In base a quanto appena scritto ne discende che rimangono esonerati dalla compilazione del quadro VP i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Nel dettaglio si tratta:

  • dei contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • dei produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;
  • degli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • delle imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • dei soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • dei soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
LIPE
Si ricorda che la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate.

Per tutto il 2017 andava utilizzato il modello approvato il 27 marzo 2017, invece, dal 2018 va utilizzato il modello approvato il 21 marzo 2018.

In linea generale, sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero che effettuano le liquidazioni IVA.

Sono esonerati, invece, dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (ad es. minimi e forfetari) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le citate condizioni di esonero.

I soggetti passivi IVA tenuti all’adempimento devono trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l’apposito modello da ultimo approvato, con effetto 2018, dal Provvedimento direttoriale n. 62214 del 21 marzo 2018. Tutto ciò, indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, mensile o trimestrale.

La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito.

Invece, la comunicazione non va effettuata qualora il contribuente non debba indicare alcun dato per il trimestre di riferimento, ad esempio per totale assenza di operazioni attive e passive; l’obbligo sussiste, però, qualora si debba riportare il credito proveniente dal trimestre precedente.

Il modello di comunicazione, che va trasmesso telematicamente, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998, è suddiviso in due parti.

  • Frontespizio – all’interno del frontespizio vanno riportati:
    • l’anno d’imposta cui la comunicazione si riferisce;
    • la partita IVA del contribuente;
    • il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica.
Sono, inoltre, presenti alcune sezioni per coloro che applicano il regime dell’IVA di gruppo.

Al riguardo le istruzioni al modello precisano come compilare in tal caso il modello.

  • Quadro VP – il quadro VP (che va compilato per ogni liquidazione IVA periodica) contiene, invece, i dati relativi alla liquidazione IVA e più nel dettaglio:
    • ammontare operazioni attive e passive;
    • IVA esigibile;
    • IVA detratta;
    • IVA dovuta o a credito;
    • debiti o crediti del periodo precedente;
    • versamenti auto UE;
    • crediti di imposta;
    • interessi trimestrali;
    • acconto IVA dovuto;
    • IVA da versare.
Da ultimo, si ricorda che per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso (sul punto si veda Ris. n. 104/E del 28 luglio 2017).

Tabella: profili sanzionatori per la comunicazione delle liquidazioni IVA

Casistica Sanzione (di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione In tal caso la sanzione amministrativa va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro.
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari a 250 euro che corrisponde alla metà di 500 euro).
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale IVA (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) Torna applicabile la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 500 euro a 2.000 euro) e non anche quella di errata dichiarazione IVA.
Omessa sanatoria in dichiarazione IVA delle irregolarità della comunicazione (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) In tal caso occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa, applicando oltre la sanzione la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 500 euro a 2.000 euro) nonché quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997.
 
(MF/ms)



Conservazione dei documenti contabili

Entro il prossimo 31 gennaio deve concludersi la procedura di conservazione di registri contabili relativi al 2023.

Secondo la regola generale dell’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94, infatti, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (coincidente con il 30 ottobre, per i soggetti solari).

Ove non sia ancora decorso il termine prescritto, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, se risultano aggiornati sul supporto magnetico e stampati contestualmente alla richiesta agli organi di controllo e in loro presenza.

Il medesimo termine (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) è richiamato dall’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 per la conservazione elettronica dei documenti informatici.

Quanto sopra indicato è derogato dal comma 4-quater del citato art. 7 del DL 357/94 che, nella versione anteriore al DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), disponeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto fosse, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultavano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

L’Agenzia delle Entrate aveva espresso un’interpretazione estremamente restrittiva della norma.
Con la risposta a interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la ris. 28 marzo 2022 n. 16, era stato chiarito che la stessa non aveva modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restavano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Pertanto, per i registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non v’era l’obbligo di stampa sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), però, andavano posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, se il contribuente intendeva mantenerli in formato elettronico, oppure stamparli su carta, in caso contrario.
Le modifiche apportate dal DL 73/2022 al comma 4-quater del citato art. 7 del DL 357/94 hanno esteso la disposizione agevolativa anche alla conservazione dei registri.

La norma attualmente in vigore stabilisce infatti che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Sebbene tale versione della disposizione non sia stata ancora oggetto di chiarimenti ufficiali, l’attuale testo della norma supera la posizione restrittiva della prassi, atteso che – come espressamente indica la norma – la regolarità dei registri contabili elettronici interessa non più solo la tenuta, ma anche la conservazione dei medesimi.

A seguito dell’intervento, quindi, sarebbe sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico (ad esempio in formato pdf) e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Sotto il profilo dell’assolvimento dell’imposta di bollo per il libro giornale e degli inventari conservati in pdf, si ritiene possibile procedere con il versamento mediante F24 (codice tributo “2501”) ogni 2.500 registrazioni ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 primo periodo del DM 17 giugno 2014, anziché con F23; ciò si evince dalla risposta a interpello n. 346/2021 nella quale l’Agenzia aveva indicato l’applicabilità del citato decreto nell’ipotesi in cui una società, avvalendosi della “deroga dell’obbligo di stampa” per i registri contabili, intendeva effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf»)” senza poi conservarli in digitale. In questa ipotesi, il versamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno deve avvenire in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L’omesso assolvimento dell’imposta di bollo costituisce una violazione di per sé sanzionabile (art. 25 del DPR 642/72), ma – si ritiene – non tale da sottrarre validità alle scritture contabili nel loro complesso; per considerare la contabilità inesistente o complessivamente inattendibile, infatti, sono richieste dagli artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72 irregolarità gravi, numerose e ripetute tali da “rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica”.
 

(MF/ms)




Chiarimenti sul reverse charge in edilizia

Il meccanismo del reverse charge interno riguarda, ex art. 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del D.P.R. n. 633/1972:
  • le prestazioni di servizi diversi compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  • le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
Nella circolare n. 14/E/2015 e 37/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo dell’inversione contabile, lettera a) art. 17 si applica alle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio.

I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera.

Il reverse charge non si applica invece: alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione; alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor).

Ai fini dell’applicazione del reverse charge, l’appaltatore e il subappaltatore devono appartenere al settore edile mentre non assume nessuna rilevanza né la qualità del soggetto committente principale né il settore economico in cui lo stesso opera (circolare n. 11/2007).

Per individuare il settore edile bisogna fare riferimento alla sezione F della tabella ATECO 2007 (costruzioni).

Poiché rileva l’attività in concreto effettuata, il requisito soggettivo sussiste quando la prestazione rientra in quelle della citata sezione F qualunque codice attività sia stato dichiarato dal prestatore.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che sono “tenuti all’applicazione del reverse charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici Atecofin riferite alla sezione Costruzioni” (circolare 37/E/2006).

Nel complesso, ai fini dell’applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972: non rileva l’attività del soggetto appaltante; l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice devono essere due operatori economici che svolgono un’attività rientrante nella sezione F della tabella ATECO 2007.
 

(MF/ms)




Fine di 2024 in salita per le aziende Confapi Lecco Sondrio. Incognite dazi e energia per il 2025

Il 2024 si è chiuso confermando l’andamento di tutto l’anno di grande instabilità: calo degli ordini (46%), produzione (50%), fatturato (40%). E per l’anno appena cominciato le previsioni non sono rosee, ma di grande incertezza. Con l’aggravante della crescita dei costi energetici per il 27% delle imprese.
E’ ciò che emerge dall’analisi congiunturale relativa al quarto trimestre del 2024 realizzata dal centro studi di Confapi Lombardia che ha coinvolto circa un centinaio di aziende associate delle province di Lecco e Sondrio che non ha solo analizzato l’ultimo trimestre di lavoro, ma anche l’andamento generale del 2024 e indagato le aspettative delle imprese per il 2025.
Tra i segnali positivi da registrare nell’ultimo periodo dell’anno c’è l’aumento degli ordini per 4 aziende su 10 e la crescita del fatturato del 43%. Tutti gli altri dati danno esiti negativi o di grande incertezza come, ad esempio, i mercati di riferimento.
Il mercato interno italiano è in calo di ordini per il 55%, anche guardando oltre confine la situazione non migliora, anzi: mercato in contrazione del 57% per chi opera in Europa e del 42% per chi fuori dal nostro continente.
L’analisi di fine anno denota un periodo particolarmente complesso per le pmi del territorio, che rispecchiano l’andamento complessivo italiano: in calo la produzione e il fatturato, crescono i costi di produzione per 6 aziende su 10 e gli investimenti sono congelati.
Per 32 aziende su 100 la crisi del mercato interno ed esterno sta, però, spingendole a cercare nuovi paesi con cui instaurare rapporti commerciali.
 
E’ da circa un anno che la situazione è molto complicata  – commenta il vicepresidente di Confapi Lecco Sondrio Massimo Mortarotti dopo gli anni post Covid di super lavoro ora c’è un calo e purtroppo una situazione internazionale molto difficile e piena di incognite che potrebbe anche peggiorare. Mi riferisco ai tanto temuti dazi di Trump che rappresenterebbero un’ulteriore scure per le nostre imprese e ai prezzi dell’energia che si stanno rialzando pericolosamente. Ricordiamo però che le pmi di Lecco e Sondrio hanno sempre dimostrato grande solidità in varie crisi occorse negli ultimi anni, sono certo che reggeremo anche questa”.

Anna Masciadri 
Ufficio stampa
 




Export Stati Uniti “I possibili dazi freno per le pmi”

La Provincia del 23 gennaio 2025, intervista a Angelo Crippa, export manager della Rete Ufficio Estero.




Assicurazione del credito per le imprese: convenzione Confapi Lecco Sondrio-Coface

Nell’ottica di offrire sempre maggiori servizi a supporto della gestione aziendale informiamo le Aziende Associate di aver stipulato un accordo tra Apiservizi Srl e Coface in ambito assicurazione del credito.

 

Coface, con oltre 75 anni di esperienza, è uno dei maggiori leader operanti nel settore dei crediti e nei servizi specializzati affini.
L’offerta di Coface è pensata per tutelare le aziende di qualsiasi dimensione, dalle pmi alle multinazionali, dal rischio di mancato pagamento sia in Italia sia all’Estero.

La profonda conoscenza delle imprese e dei mercati locali consente di:

  • prevenire i rischi grazie a consulenze e soluzioni su misura
  • reagire tempestivamente al manifestarsi del rischio, grazie alla prossimità con il cliente e alla familiarità con le norme e le procedure locali, accelerando i tempi di recupero
 
L’accordo dedicato alle Associate Confapi Lecco Sondrio prevede dei vantaggi riconosciuti in esclusiva.

 

Eventuali necessità potranno essere segnalate alla nostra Associazione o direttamente all’agenzia Coface segnalando di essere associato Confapi Lecco Sondrio:

Confapi Lecco Sondrio: Manuela Sacchi 0341.282822 manuela.sacchi@confapi.lecco.it

Agenzia Coface Erba: Stefano Motta stefano.motta@coface.it, Mirna Mauri mirna.mauri@coface.it
 
In allegato schema del funzionamento assicurazione credito Coface per le aziende.

(MS/am)




Bando regionale biennale per mpmi: “Competenze & Innovazione”

Dal 15 gennaio 2025 è aperto il nuovo bando PR FESR di Regione Lombardia “Competenze & Innovazione”, le domande si possono presentare per due anni, entro il 22 dicembre 2026, salvo esaurimento della dotazione economica, così suddivisa:

LINEA 1 – Potenziamento delle competenze – € 6.000.000
LINEA 2 – Apprendistato alta formazione e ricerca – € 1.000.000

Alle imprese beneficiarie sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese fino a un massimo di 50.000 euro.

La misura è dedicata alle MPMI e agli imprenditori individuali che vogliono investire sul proprio capitale umano per affrontare i processi di transizione ecologica e digitale e creare nuovi modelli d’impresa.
Il bando finanzia, per entrambe le linee, progetti connessi a una strategia aziendale che favorisce la transizione industriale, promuovendo processi di:

A. Innovazione e transizione digitale (tra cui, ad esempio, l’introduzione di tecnologie abilitanti quali Intelligenza Artificiale (AI), Big Data e Analytics, Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Blockchain, Automazione dei processi aziendali (RPA), Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR), Cybersecurity avanzata, 5G e connettività avanzata, Sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), per la digitalizzazione dei processi aziendali)

B. Innovazione e transizione ecologica per minimizzare l’impatto sull’ambiente con particolare focus all’adozione di modelli di economia circolare, di processi a minor impatto energetico o anche attraverso l’adozione di strumenti per valutare e ridurre l’impronta ambientale ed energetica dei prodotti e dei processi, la certificazione ambientale o l’implementazione di politiche ESG.

Le imprese interessate possono contattare in associazione Silvia Negri (0341.282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it) per orientamento e assistenza nella presentazione del bando. Tutti i documenti e altri dettagli su Open Innovation.

(SN/am)




Webinar fiscale “Legge di bilancio 2025” slide

Trasmettiamo le slide utilizzate dal dott. Massimo Fumagalli durante il webinar fiscale “Legge di bilancio 2025”.

Chi avesse domande può inoltrarle a comunicazione@confapi.lecco.it

(MS/am)