Trafilerie di Malavedo premiate a Roma da Confapi: “Le pmi hanno fatto la storia dell’Italia”
Momento clou per Confapi Lecco Sondrio quando l’azienda Trafilerie di Malavedo è stata premiata dal presidente nazionale Cristian Camisa per essere nata nel 1949, nello stesso anno aver fondato Api Lecco e oggi, 75 anni dopo, essere ancora associata. Sul palco è salito Daniele Gianola a ritirare il premio in rappresentanza dell’impresa storica lecchese nata sulle rive del Gerenzone che lavora il filo di ferro.
Durante il discorso del presidente nazionale è stato citato il 75esimo anniversario di Confapi Lecco Sondrio festeggiato il 23 maggio scorso a cui ha preso parte: “Mi ha fatto piacere vedere quattro aziende associate fin dalla nascita della territoriale e quattro aziende che hanno festeggiato i cento anni di attività. Non dimentichiamoci mai che la piccola e media industria privata ha fatto la storia dell’Italia e il futuro a venire sarà ancora più grande”.
Durante l’assemblea il presidente Camisa ha anche lanciato una proposta per implementare e migliorare la sicurezza sul lavoro: “Proponiamo una sorta di Sicurezza 5.0, un patto etico tra istituzioni, sindacati e associazioni di categoria attraverso cui utilizzare l’intelligenza artificiale per garantire maggior sicurezza sui luoghi di lavoro a partire dalla prevenzione”.
In occasione dell’assemblea, Confapi e Bvmw, la Confederazione tedesca delle piccole e medie industrie, hanno firmato un accordo per lo sviluppo delle opportunità di business all’estero, in particolare in Africa, e l’implementazione di progetti di formazione: “La firma di questo accordo rappresenta un passo importante per la messa a terra del Piano Mattei nella parte che riguarda gli interventi di formazione in loco di cui Confapi è protagonista e ci permetterà di essere presenti, da domani, con le nostre imprese in 25 Paesi africani”, ha concluso Cristian Camisa.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
Imu: la rendita catastale
Tuttavia, in caso di nuova edificazione oppure di interventi edilizi sui fabbricati, la nuova rendita (attribuita a seguito dell’obbligo di aggiornamento catastale) dovrà essere impiegata a partire dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data del loro utilizzo.
Infatti, in base al DM 19 aprile 1994 n. 701, i proprietari, al termine dei lavori, attraverso la procedura informatica DOCFA, formulano una “proposta di rendita” che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del citato decreto, rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione, alla determinazione della rendita catastale definitiva.
Occorre innanzitutto premettere che la data di fine lavori viene indicata nel modello DOCFA nel campo “Data in cui la variazione si è verificata (ultimazione dei lavori)” del quadro B, ma nella visura catastale dell’immobile compare esclusivamente la data, successiva, di presentazione della pratica.
Pertanto, spetterà al contribuente valutare se, ai fini del calcolo dell’imposta, utilizzare correttamente la data di fine lavori oppure, per semplicità far coincidere la data della variazione con quella, successiva, di presentazione del modello indicata in Catasto.
In caso di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’atto modificativo della rendita definitiva, affinché abbia efficacia, dovrà essere ritualmente notificata ai soggetti intestatari della partita catastale e da tale data decorrerà il termine di 60 giorni per la proposizione di un eventuale ricorso (art. 74 della L. 342/2000).
Poiché tale rettifica può essere effettuata anche decorsi i 12 mesi previsti dall’art. 1 comma 3 del DM 701/94 (stante l’interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 17 marzo 2022 n. 7, sulla non perentorietà di tale termine) si pone il problema, per il contribuente, della sostituzione della rendita proposta con quella accertata.
Al riguardo il contribuente potrà verificare l’iter accertativo in quanto l’Agenzia delle Entrate, una volta completato l’accertamento, se non vi sono rilievi riporta nelle “annotazioni” presenti nella visura catastale l’indicazione “Classamento e rendita validati”. Purtroppo, ad oggi, non è prevista alcuna comunicazione del termine del procedimento di determinazione della rendita definitiva al contribuente, il quale dovrà periodicamente effettuare tale verifica accedendo alla consultazione delle rendite catastali nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Diversamente, fino a quando il processo di accertamento non è completato, nelle annotazioni risulterà la seguente frase: “Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)” mentre, nel caso il cui l’Agenzi delle Entrate rettifichi la rendita proposta, nel campo annotazioni verrà riportata la dicitura ”Classamento e rendita rettificati”.
Rendita rettificata utilizzabile retroattivamente per le annualità ancora accertabili
Una volta notificata, tuttavia, la nuova rendita dovrà essere utilizzata retroattivamente ai fini impositivi anche per le annualità “sospese” in quanto ancora suscettibili di accertamento.
Infatti, in base anche a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, dalla data della notifica decorre il termine per l’impugnazione dell’atto, ma la rendita rettificata risulta applicabile anche ai periodi d’imposta antecedenti ancora passibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (si vedano, tra le altre, le ordinanze della Corte di Cassazione 24 marzo 2023 n. 8550 e 10 febbraio 2023 n. 4204).
Pertanto, dal punto di vista operativo, la rendita proposta deve essere utilizzata ai fini IMU a partire dalla data della variazione ma, in caso di rettifica, verrà sostituita da quella accertata con la possibilità che il Comune recuperi la differenza d’imposta.
Risulta tuttavia dubbia la possibilità per l’ente locale di richiedere anche le sanzioni. Al riguardo, in assenza di un chiarimento di prassi, si ritiene che le sanzioni non siano dovute in quanto l’art. 74 della L. 342/2000 prevede che gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati siano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
In ogni caso tutte le variazioni attinenti alle rendite catastali (sia proposte che accertate) non occorre che siano indicate nella dichiarazione IMU in quanto tali dati sono disponibili nella banca dati catastale.
(MF/ms)
Dichiarazione dei redditi 2024: pubblicate 13 piccole mini guide
Per agevolare la consultazione, a ogni tema è dedicata una guida, per un totale di 13 mini fascicoli navigabili e scaricabili singolarmente.
In particolare i fascicoli sono i seguenti:
- Aspetti generali
- Spese sanitarie
- Interessi passivi mutui
- Spese istruzione
- Erogazioni liberali
- Premi assicurazione
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Altre detrazioni e deduzioni
- Crediti d’imposta
- Recupero patrimonio edilizio
- Riqualificazione energetica
- Bonus mobili ed elettrodomestici
- Superbonus
Le 13 guide, oltre a proporsi come un manuale operativo per cittadini, Caf e professionisti, rappresentano anche una bussola per tutti gli Uffici delle Entrate per avere una visione uniforme delle attività in fase di controllo formale delle dichiarazioni.
In particolare, i fascicoli racchiudono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 7/2017 , n. 7/2018 , n. 13/2019 , n. 19/2020 , n. 7/2021 , nn. 24 e 28 del 2022, nn. 14 , 15 e 17 del 2023 e le novità normative intervenute per l’anno d’imposta 2023.
I chiarimenti sono forniti con riferimento ai documenti di prassi ancora attuali e delle modifiche normative intervenute, e alla luce delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti e dai Caf e professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
In sede di controllo documentale possono essere richiesti esclusivamente i documenti specificatamente previsti, salvo casi non contemplati.
La regola vale anche per i pagamenti.
Nulla cambia in merito al potere di controllo dell’Amministrazione nei confronti dei contribuenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di accesso alle diverse agevolazioni fiscali, e sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti stessi.
Il manuale riporta in allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta.
(MF/ms)
Webinar Confapi su Memorandum con Microsoft Italia per implementazione AI
Interverranno Giorgio Binda – presidente di Unimatica Confapi, Antonio Perini – presidente di Unimatica Confapi Brescia e Giacomo Frizzarin – direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia.
Link per partecipare:
https://us02web.zoom.us/j/89544945049?pwd=b0kwYVpJOUFEenVycFR3VDdJWnBxdz09
ID riunione: 895 4494 5049
Codice d’accesso: 628349
Assemblea Confapi Roma: rassegna stampa
Gli articoli pubblicati sul premio ricevuto dalle Trafilerie di Malavedo:
LeccoToday: Assemblea nazionale Confapi: Il riconoscimento nazionale conquistato dalle Trafilerie di Malavedo
Prima Lecco: Assemblea nazionale Confapi: Trafilerie di Malavedo premiate a Roma da Confapi
La Provincia dell’1 giugno (allegato): Trafilerie Malavedo premiata a Roma da Confapi
Seminario “Transizione 5.0 Tutto quello che c’è da sapere”
Il piano “Transizione 5.0” è l’evoluzione del Credito di Imposta “Industria 4.0” e prevede aliquote più importanti per investimenti eseguiti nel biennio 2024-2025 in beni strumentali ed immateriali interconnessi in grado di portare anche ad un efficientamento energetico aziendale.
Programma
Introduzione dott.ssa Silvia Negri
Relatore ing. Guido Sala:
- Le novità di transizione 5.0 e le differenze con industria 4.0
- Investimenti ammissibili, requisiti da rispettare, certificazioni richieste
- Aliquote, modalità e iter per la fruizione del credito d’imposta
Per partecipare è obbligatorio iscriversi CLICCANDO QUI
Numero massimo di partecipanti: 40 persone.
Cambiavalute aprile 2024
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2024 come segue:
Per 1 Euro | |
Dinaro Algerino | 144,3179 |
Peso Argentino | 930,5175 |
Dollaro Australiano | 1,6469 |
Real Brasiliano | 5,4975 |
Dollaro Canadese | 1,4661 |
Corona Ceca | 25,278 |
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,7658 |
Corona Danese | 7,4596 |
Yen Giapponese | 165,0295 |
Rupia Indiana | 89,4676 |
Corona Norvegese | 11,6828 |
Dollaro Neozelandese | 1,7992 |
Zloty Polacco | 4,3026 |
Sterlina Gran Bretagna | 0,85658 |
Nuovo Leu Rumeno | 4,973 |
Rublo Russo | 0 |
Dollaro USA | 1,0728 |
Rand (Sud Africa) | 20,2378 |
Corona Svedese | 11,591 |
Franco Svizzero | 0,9761 |
Dinaro Tunisino | 3,3663 |
Hryvnia Ucraina | 42,2601 |
Forint Ungherese | 392,4114 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
Acconto Imu 2024: scadenza lunedì 17 giugno
Si ricorda che, per l’anno in corso, il tributo locale va corrisposto in due rate:
- la prima, con scadenza fissata per lunedì 17 giugno 2024, è pari all’IMU dovuta per il primo semestre del 2024 applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, ossia del 2023;
- la seconda va versata entro il 16 dicembre 2024, a saldo di quanto ancora dovuto per l’anno 2024 (al netto degli importi già versati con la prima rata), applicando le aliquote deliberate per l’anno in corso, ossia per il 2024 (art. 1 comma 762 della L. 160/2019).
Peraltro, il contribuente può decidere di corrispondere l’IMU per l’intero 2024 in un’unica soluzione, entro il 17 giugno 2024.
Se i predetti termini sono stati rispettati, le delibere sono efficaci per l’anno 2023: tali delibere dovranno pertanto tenersi in considerazione anche per determinare la prima rata dell’IMU per il 2024.
Invece, se non sono state pubblicate delibere per il 2023 (secondo i termini e le modalità prescritti), per tale anno andavano applicate le aliquote in vigore nel 2022: dette aliquote, di conseguenza, vanno applicate anche per determinare l’acconto IMU per il 2024 (art. 1 comma 767 della L. 160/2019).
Una disciplina dei versamenti ad hoc riguarda gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.
Tali enti devono versare l’IMU riferita a ciascun anno in tre rate, ex art. 1 comma 763 della L. 160/2019:
- le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;
- la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle aliquote deliberate per l’anno di riferimento).
- la terza ed ultima rata per il 2023, ad eventuale conguaglio di quanto ancora dovuto in base alle aliquote deliberate per tale anno, al netto dei versamenti già effettuati con le prime due rate già corrisposte nel 2023;
- la prima rata dell’IMU dovuta per il 2024, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2023.
Quanto alla liquidazione dell’imposta, l’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto lo stesso (art. 1 comma 761 della L. 160/2019).
Per determinare l’imposta dovuta, va conteggiato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
A tal fine, va calcolato in capo all’acquirente dell’immobile:
- il giorno di trasferimento del possesso;
- l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.
Quindi, se un immobile è stato ceduto il 15 aprile 2024, l’intero mese va conteggiato in capo all’acquirente.
Ai fini del versamento, l’importo da pagare deve essere arrotondato all’unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro, o per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.
In ogni caso, il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale (artt. 25 della L. 289/2002 e 1 comma 168 della L. 296/2006).
In relazione alle modalità di pagamento, è possibile provvedervi mediante modello F24 (con i codici tributi e secondo le indicazioni della ris. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2020 n. 29), bollettino postale o piattaforma PagoPA (con le modalità che saranno stabilite da apposito DM).
I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26 maggio 2020 n. 214429).
(MF/ms)
Lipe 2024, aggiornamento con la nuova soglia dei versamenti iva periodici
Il modello è stato aggiornato con il provv. Agenzia delle Entrate 14 marzo 2024 n. 125654 ma non presenta modifiche sostanziali rispetto alle ultime comunicazioni effettuate, né si segnalano novità rispetto all’ambito soggettivo e oggettivo dell’adempimento.
Si rammenta, in particolare, che sono obbligati a presentare il modello tutti i soggetti passivi IVA fatti salvi coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche e/o a presentare la dichiarazione IVA annuale.
Ad esempio, sono esonerati i soggetti che, per tutto il periodo d’imposta, annotano esclusivamente operazioni esenti, così come i soggetti in regime forfetario o “di vantaggio” e i produttori agricoli in regime di esonero da adempimenti ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 (i quali non effettuano le liquidazioni IVA, né presentano la dichiarazione).
La comunicazione torna dovuta qualora, nel corso dell’anno, dovessero venire meno le condizioni di esonero dalle liquidazioni e/o dalla dichiarazione.
Inoltre, non sussiste l’obbligo di invio della comunicazione LIPE per i soggetti che, nel trimestre in oggetto, non hanno posto in essere alcuna operazione rilevante ai fini IVA (né attiva né passiva), salvo che vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente (rigo VP8). Lo aveva chiarito l’Agenzia delle Entrate, in una delle FAQ pubblicate il 26 maggio 2017.
Come anticipato, con il provv. n. 125654/2024, è stato aggiornato il modello di comunicazione, con effetti a partire dalle liquidazioni periodiche relative al 2024.
La principale modifica consiste nell’adeguamento, in corrispondenza del rigo VP7, della soglia prevista per il versamento dell’IVA periodica.
L’art. 9 del DLgs. 1/2024, in vigore dallo scorso 13 gennaio, ha incrementato detta soglia da 25,82 a 100 euro sia per i soggetti passivi con liquidazioni IVA mensili sia per i soggetti passivi con liquidazioni trimestrali (per obbligo o per opzione), unitamente ad altre semplificazioni per il pagamento dei tributi in attuazione della legge delega di riforma fiscale.
In sostanza, qualora l’importo dell’IVA periodica non superi 100 euro il versamento può essere effettuato insieme all’IVA dovuta per il mese o trimestre successivo (il cui importo è incrementato in maniera corrispondente).
La circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2024 ha formulato alcuni esempi. Con riferimento a un soggetto passivo che effettua le liquidazioni periodiche su base mensile, si è ipotizzato che dalla liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro.
In tal caso, il soggetto in parola aveva la possibilità di versare l’IVA a debito di gennaio (inferiore a 100 euro) entro il 16 maggio 2024, congiuntamente agli importi dovuti per i mesi di febbraio, marzo e aprile (per un totale di 130 euro).
Infatti, il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite introdotto dal DLgs. 1/2024.
Nell’ambito della comunicazione LIPE da presentare entro il prossimo 31 maggio, il riporto al periodo successivo del debito IVA andrà segnalato compilando il rigo VP7 dei quadri VP relativi alle liquidazioni di febbraio e marzo 2024.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per i trimestri successivi, fermo restando che il versamento, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente:
- è stata sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- la descrizione del rigo VP10 è stata sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
- nelle istruzioni, è stato eliminato il codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali” e sono state aggiornate le indicazioni relative alla compilazione del rigo VP10, con il rinvio al modello F24 elementi identificativi.
Irregolare invio dei dati sanabile entro 15 giorni
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni è dovuta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza (15 giugno 2024, nel caso in esame), ferma l’ulteriore riduzione derivante dal ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).
Laddove si intenda regolarizzare la comunicazione prima della dichiarazione IVA annuale per il 2024 (da inviare entro il 30 aprile 2025), è necessario un invio “sostitutivo” del modello precedente, unitamente al versamento della sanzione (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).
(MF/ms)