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Indagine per le aziende sul tema energia

Il Centro Studi di Confapi Lombardia ha preparato un focus per le nostre aziende dedicato al delicato tema dell’energia, cruciale per la vita di individui e imprese che ha rivelato molteplici criticità negli ultimi anni.

L’indagine ha l’obiettivo di approfondire queste tematiche:

  • energia nucleare e autonomia energetica nazionale
  • energy release 
  • mercato unico europeo dell’energia 
  • fonti energetiche rinnovabili e criticità relative

E’ un questionario anonimo e si può compilare anche da smartphone entro lunedì 24 febbraio 2025
 

CLICCA QUI  PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)




Imposta di bollo sulle fatture emesse nel IV trimestre 2024: versamento entro il 28/2

Per i soggetti obbligati il 28 febbraio 2025 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 4° trimestre 2024, secondo le regole ed i termini fissati dal D.M. 4 dicembre 2020 (Provv. 4 febbraio 2021).

Entro il 15 febbraio 2025 l’Agenzia mette a disposizione, nell’area riservata, l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il 4° trimestre 2024.

Entro il 28 febbraio 2025 il contribuente deve effettuare il pagamento:

  • tramite la specifica funzionalità presente nel servizio web delle Entrate, che consente l’addebito diretto nel conto corrente del contribuente;
  • tramite F24, da presentare in modalità telematica
Il versamento tramite modello F24 il codice tributo per l’imposta di bollo relativo al 1° trimestre solare è il seguente: “2524” – Imposta di bollo su fatture elettroniche – 4° trimestre.
 
CALENDARIOVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIMESTRE 2024
15/01/2025 L’Agenzia mette a disposizione del soggetto passivo gli elenchi delle fatture relative al periodo che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette.
31/01/2025 Il contribuente è tenuto ad accettare o modificare gli elenchi proposti dall’Agenzia
15/02/2025 È possibile visualizzare l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta
28/02/2025 Deve essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo da parte del debitore
In caso di mancato pagamento nei termini, il servizio web messo a disposizione dalle Entrate permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Il sistema calcola automaticamente:

  • la sanzione ridotta;
  • gli interessi dovuti in funzione dell’entità del ritardo.
In caso di versamento mediante F24 dovranno invece essere utilizzati i seguenti codici tributo:
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2626 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
L’Agenzia invia al contribuente una comunicazione all’indirizzo PEC in cui viene indicato l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione ridotta a 1/3 e gli interessiEntro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente o l’intermediario possono fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti dovuti.
 

(MF/ms)




Distacco di personale 2025: chiarimenti sulla nuova disciplina ai fini Iva

Con la risposta a interpello n. 38, pubblicata il 18 febbraio dall’Agenzia delle Entrate, viene data conferma della nuova disciplina che prevede l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco del personale.

L’art. 16-ter del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue, causa C-94/19, ha infatti sancito che il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

È stato, parallelamente, abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, tale per cui non assumevano rilevanza ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco (inclusi gli oneri previdenziali), in assenza di un “mark-up”.

La nuova disciplina, introdotta dal menzionato art. 16-ter del DL 131/2024, opera per i soli “distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

Nella risposta a interpello è affrontato proprio un caso in cui il distacco del personale avviene richiedendo alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi), senza alcuna marginalità.

Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate sono ripresi i principi della Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui la prestazione di distacco assume rilevanza ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente, (…) vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.

In breve, secondo i giudici unionali, si ha un reciproco condizionamento tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del rimborso degli oneri sostenuti.

La società istante – che verosimilmente ha presentato la domanda prima dell’emanazione del DL 131/2024, in quanto non menzionato – riterrebbe che il distacco del personale non abbia rilevanza ai fini IVA, nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia, considerando che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo.

L’Agenzia, anche facendo applicazione del disposto del nuovo art. 16-ter del DL 131/2024, non concorda con quanto prospettato dall’istante, ma conclude per l’assoggettamento a imposta anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del rimborso del puro costo.

Resta fermo che, in ossequio alla decorrenza individuata dalla disposizione, ciò vale soltanto per l’adempimento dei contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Nella risposta forse non si è colta l’occasione per approfondire le caratteristiche da attribuire al “reciproco condizionamento” tra le diverse prestazioni, al fine di delineare l’effettivo contorno dell’assoggettamento a IVA ex art. 3 del DPR 633/72 del distacco di personale.

Riscontrabile la sussistenza di un “nesso diretto”

Nel caso di specie, comunque, l’Agenzia sembra affermare che ricorre l’onerosità dell’operazione anche a fronte del mero riaddebito dei costi sostenuti dalla società distaccante, “a prescindere dall’assenza di un mark-up” in suo favore.

È, infatti, riscontrabile, secondo l’Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un “nesso diretto”, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia Ue, al fine di determinare la rilevanza ai fini IVA dell’operazione, tra la prestazione della distaccante — con riferimento al proprio personale — e la controprestazione della distaccataria, in quanto gli importi versati e il personale distaccato di cui beneficia “si condizionano reciprocamente”.

Il corrispettivo dell’operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli “importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi)”.

In merito al regime transitorio, nessuna indicazione emerge dalla risposta all’interpello.

Per espressa previsione normativa, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata:

  • sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
  • sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.
 

(MF/ms)




Credito imposta transizione 5.0: chiarimenti sull’effettuazione dell’investimento

Dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, nell’ambito del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe (DL 202/2024), approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, è prevista una nuova disposizione relativamente al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0, che ammetterebbe all’agevolazione gli investimenti sostenuti prima della presentazione della comunicazione di accesso.

A norma dell’art. 38 comma 2 del DL 19/2024, il credito d’imposta transizione 5.0 è riconosciuto “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (…)”.

L’art. 4 del DM 24 luglio 2024 dispone che “sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.

Pertanto, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Per data di avvio del progetto di innovazione, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (art. 4 comma 3 del DM 24 luglio 2024).

Ai fini del completamento, rileva, nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati (art. 6 comma 4 del DM 24 luglio 2024).

Le disposizioni agevolative non prevedono tuttavia alcuna precisazione in relazione al rapporto con il momento di presentazione delle comunicazioni previste.

Nelle FAQ GSE-MIMIT, aggiornate al 2 novembre 2024, è stato precisato che l’agevolazione non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025 (§ 4.5).

È stato inoltre precisato che “in caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di «Conferma 20%»” (§ 2.13).

Per effetto dell’art. 13 comma 1-quinquies del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe, all’art. 38 comma 2 del DL 19/2024 sarebbe aggiunto il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024”.

In altri termini, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2024, per espressa previsione normativa sarebbero quindi agevolabili gli investimenti effettuati anche prima della presentazione della comunicazione preventiva.

Sarebbe comunque necessario presentare le comunicazioni richieste sulla base dei richiamati chiarimenti.
 

(MF/ms)




Bando “ISI INAIL 2025”: calendario 2025

Il Bando Inail per il 2025 è disponibile da tempo (circolare Confapi n.62 del 23 gennaio 2025). Ricordiamo che assegna contributi a fondo perso sino al 65% a imprese che effettuano investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza in azienda.

Sul portale dell’Inail sono state pubblicate le date di apertura (14 aprile) e chiusura (30 maggio) della procedura informatica.

Il bando prevede come in passato 5 assi di finanziamento.
In questa circolare si sottolinea che l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2) viene incentivato con un contributo a fondo perso che raggiunge l’80% delle spese ammissibili. In questa voce sono comprese le spese per i sistemi certificati e non certificati di gestione della sicurezza.
Nel documento allegato si possono trovare tutti i dettagli del bando per la Regione Lombardia.
Come risaputo, l’assegnazione del contribuito avviene attraverso la graduatoria che si crea nella fase di inoltro della domanda, con il metodo del click day.

Confapi e in particolare ApiTech è a disposizione per guidare le imprese nella valutazione delle opportunità e nella procedura di partecipazione, chiamate in associazione o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Energy Release 2.0: pubblicati i moduli modifica dell’aggregato e rinuncia alla manifestazione di interesse già presentata

Informiamo le aziende elettrivore interessate che il GSE ha reso disponibili i moduli – riportati in allegato – per comunicare la modifica della composizione di un aggregato e la rinuncia alla manifestazione di interesse già presentata.

In un apposito comunicato il GSE ha stabilito che saranno tenute in considerazione esclusivamente le comunicazioni presentate mediante i suddetti moduli da inviare all’indirizzo Energyrelease2.0@pec.gse.it entro e non oltre il 25 febbraio 2025.

Il rispetto del termine e delle modalità di invio è necessario affinché il GSE possa svolgere in tempo utile tutte le attività funzionali a consentire di presentare una nuova manifestazione di interesse entro le ore 23:59 del 3 marzo 2025.

La rinuncia presentata in data successiva al 3 marzo 2025 non comporta la restituzione della cauzione versata.

Il GSE precisa altresì nel comunicato che il portale informatico non consente l’invio di più manifestazioni di interesse relative allo stesso cliente finale energivoro, identificato tramite Partita IVA.

(RP/rp)




Valute estere gennaio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Gennaio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2025 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,2535
Peso Argentino 1078,4815
Dollaro Australiano 1,6626
Real Brasiliano 6,2408
Dollaro Canadese 1,4904
Corona Ceca 25,1633
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,556
Corona Danese 7,4609
Yen Giapponese 161,9214
Rupia Indiana 89,3418
Corona Norvegese 11,7456
Dollaro Neozelandese 1,8393
Zloty Polacco 4,2467
Sterlina Gran Bretagna 0,83908
Nuovo Leu Rumeno 4,9752
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0354
Rand (Sud Africa) 19,3821
Corona Svedese 11,4797
Franco Svizzero 0,9414
Dinaro Tunisino 3,3122
Hryvnia Ucraina 43,5777
Forint Ungherese 411,7255
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Accordo Confapi – UNI (Ente Italiano di Normazione)

Confapi a partire dal 2025 è diventato Socio di Rappresentanza di UNI – Ente Italiano di Normazione, l’organismo nazionale italiano responsabile dell’elaborazione, pubblicazione e diffusione delle norme tecniche volontarie.
Il suo obiettivo principale è definire standard condivisi per migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza nei processi produttivi, nei prodotti e nei servizi, favorendo l’innovazione, la competitività e la tutela dei consumatori.

Inoltre, UNI rappresenta l’Italia negli enti di normazione europei (CEN) e internazionali (ISO).
 
AGEVOLAZIONI PER AZIENDE ASSOCIATE

  • Sconto del 15% sull’acquisto delle singole norme UNI.
  • Sconto del 15% sui corsi e servizi info-formativi UNITRAIN.
  • Abbonamenti annuali di consultazione delle norme UNI, al costo di:
  • 200 euro per Territoriali Confapi e imprese associate fino a 50 dipendenti.
  • 300 euro per le imprese associate a Confapi con oltre 50 dipendenti.
  • Abbonamenti annuali per le Norme Tecniche per le Costruzioni al costo di 140 euro per la consultazione e 15 euro per singolo acquisto.
  • Informazioni e aggiornamenti sulle principali novità e attività di UNI.
 
MODALITÀ DI ADESIONE
  1. La richiesta di sottoscrizione del contratto per la Licenza d’uso e per l’applicazione dello sconto deve essere espressa dalla singola azienda direttamente alla Confapi Territoriale di riferimento (Confapi Lecco Sondrio). Si allega il modulo da compilare e firmare.
  2. La Territoriale di riferimento invia la richiesta ad UNI.
  3. UNI prende contatto con l’azienda interessata, fornendo le credenziali e le indicazioni per procedere con l’acquisizione della Licenza d’uso.
(MP/sg)

 
 




I dazi rialzano i prezzi “Boomerang per gli Usa. India e Cina da temere”

La Provincia del 17 febbraio 2025, speciale dedicato all’acciaio con le nostre associate Ita Spa e Atieuno. 




Evento Campari in Confapi Lecco Sondrio: sold out per il mitico bitter

Grande partecipazione in Confapi Lecco Sondrio per la serata dedicata al mito Campari organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori.
Molto interesse da parte delle aziende associate per immergersi nella storia della nascita del bitter e di un’azienda che da Milano ha raggiunto ogni angolo della Terra e dopo 150 anni è ancora il simbolo per eccellenza dell’aperitivo.
La serata è iniziata con l’intervista a Silvia Cinelli, autrice del romanzo “L’elisir dei sogni – La saga dei Campari” edito da Rizzoli, in cui la scrittrice ha raccontato al pubblico in sala come è nato e si è sviluppato il suo libro dedicato a Gaspare Campari, inventore del bitter, alla moglie Letizia e ai figli Davide e Guido che hanno portato il marchio famigliare all’apice del successo all’inizio del Novecento. “E’ una storia imprenditoriale e famigliare che ci coinvolge tutti – dice l’autrice Cinelli –  chi non hai mai provato il Campari? Questo libro è nato osservando l’etichetta del bitter e leggendo il nome Davide Campari, mi ha incuriosita e ho iniziato a fare ricerche su di lui e la sua famiglia”.

Questa iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri organizzati dalla nostra associazione dedicati a saghe famigliari e imprenditoriali – spiega Federica Fagioli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori -. Abbiamo scelto questa storia perché il Campari è un’icona sia dal punto di vista culturale che di marketing, è sempre interessante e stimolante immergersi nelle vite di uomini e donne che hanno creato marchi diventati globali”.

La serata è stata organizzata in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco e il CFP Aldo Moro di Valmadrera che ha poi preparato un aperitivo con questi cocktail Campari: il Milano-Torino, il Negroni e lo Spritz Campari. Prima dell’aperitivo gli studenti sono saliti sul palco spiegando la storia della nascita dei tre cocktail e la ricetta per la preparazione.

Anna Masciadri
Ufficio stampa