Istat indice ottobre 2025
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,35%.
(MP/ms)
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(MP/ms)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre2025 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 151,0818 |
| Peso Argentino | 1664,9908 |
| Dollaro Australiano | 1,7781 |
| Real Brasiliano | 6,2614 |
| Dollaro Canadese | 1,628 |
| Corona Ceca | 24,3154 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 8,281 |
| Corona Danese | 7,468 |
| Yen Giapponese | 176,1526 |
| Rupia Indiana | 102,8353 |
| Corona Norvegese | 11,6633 |
| Dollaro Neozelandese | 2,0198 |
| Zloty Polacco | 4,2488 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,87155 |
| Nuovo Leu Rumeno | 5,0872 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,163 |
| Rand (Sud Africa) | 20,0976 |
| Corona Svedese | 10,9699 |
| Franco Svizzero | 0,9289 |
| Dinaro Tunisino | 3,4056 |
| Hryvnia Ucraina | 48,4752 |
| Forint Ungherese | 389,9117 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
In proposito, occorre tenere presente che, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), operano regole particolari. Infatti, l’art. 20 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Relativamente al periodo d’imposta 2025, occorre quindi distinguere tra:
Nell’ipotesi del consolidato fiscale, dal momento che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante, per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della suddetta maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico” (FAQ Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4).
Sempre riguardo ai contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, anche con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:
In pratica, l’acconto è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Infatti, il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB (FAQ Agenzia delle Entrate 28 maggio 2025).
Invece, sempre nel caso in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025 (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024); tuttavia, tale scelta potrebbe rendere più gravoso l’acconto, tenuto conto del tendenziale aumento del reddito concordato 2025 rispetto a quello accettato per il periodo precedente e dell’incidenza dell’imposta sostitutiva che si potrebbe decidere di liquidare nel modello REDDITI 2026.
(MF/ms)
Rispetto allo scorso anno, la disciplina è stata oggetto di modifiche.
Da inizio 2025 (per i soggetti “solari”) è infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 108 comma 2 ultimo periodo del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 81 lett. d) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Si tratta dei pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.
L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, posto che l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come invece per le spese di trasferte.
Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.
Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.
Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.
Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).
Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014).
Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.
Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo). Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.
Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Pertanto, le prestazioni gratuite di servizi sono quindi deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.
In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l’impresa i relativi costi sono deducibili ai sensi dell’art. 95 comma 1 del TUIR come prestazioni di lavoro (fuori dai suddetti obblighi di tracciabilità).
Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale principio opera anche ove tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
(MF/ms)
Con questo principio, contenuto nella sentenza 13 novembre 2025 relativa alla causa C-639/24, la Corte di Giustizia ha fatto prevalere, ancora una volta, il principio di neutralità fiscale, ribadendo che la non imponibilità IVA sancita dall’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce non può essere messa in discussione laddove “siano soddisfatte le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 20; cfr. anche causa C-21/16, Euro Tyre).
Fra i requisiti indispensabili al fine di beneficiare del regime di favore, il citato art. 138 della direttiva 2006/112/Ce richiede che il bene ceduto sia spedito o trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore a destinazione di altro territorio Ue. La norma, tuttavia, non subordina la concessione della non imponibilità alla circostanza che il cedente “sia in possesso di elementi di prova specifici” (causa C-639/24, punto 17).
A tale scopo, viene in aiuto l’art. 45-bis del regolamento Ue 282/2011, con il quale vengono stabilite, al paragrafo 1, alcune presunzioni relative che differiscono a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per
conto della parte che vi è obbligata.
Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione se il venditore, oltre alla propria dichiarazione in tal senso, è in grado di produrre alternativamente:
Si tratta di presunzioni relative che possono essere confutate dalle autorità fiscali (art. 45-bis par. 2).
Nel fatto di causa oggetto della sentenza in commento (C-639/24), veniva contestata a una società croata la non imponibilità IVA relativa a una cessione di tronchi di quercia a un soggetto passivo sloveno, in ragione della non conformità della documentazione prodotta dalla cedente rispetto a quanto previsto dal più volte citato art. 45-bis.
Opponendosi ai rilievi dell’Amministrazione finanziaria nazionale, il venditore sosteneva che la norma consentirebbe di dimostrare più facilmente che sussistono le condizioni per beneficiare della non imponibilità di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, tuttavia i soggetti passivi che non siano in possesso della documentazione di cui all’art. 45-bis dovrebbero comunque poter dimostrare che, nella sostanza, tutte le condizioni richieste per beneficiare della non imponibilità di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce siano soddisfatte.
È dello stesso avviso la Corte di Giustizia, la quale ricorda che l’art. 45-bis “non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare l’esistenza di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 16).
D’altro canto, se i venditori non avessero la facoltà di avvalersi di ulteriori e differenti elementi probatori, coloro che non possono disporre della documentazione prevista dalla norma sarebbero privati del regime di favore anche nell’ipotesi in cui la cessione intracomunitaria avesse “effettivamente avuto luogo” (causa C-639/24, punto 19).
È appena il caso di sottolineare che, in ambito nazionale, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 12/2020, ha precisato, in conformità con i principi unionali, che l’art. 45-bis non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare “norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA”.
(MF/ms)
L’evento, gratuito, si terrà il 25.11.2025 presso l’Auditorium “Casa dell’Economia” dalle ore 16 alle ore 19. Al termine sarà servito un rinfresco.
Il Convegno nasce dalla volontà di presentare in chiave propositiva la giornata contro la violenza sulle donne. Verrà messo in evidenza l’impegno per la diffusione di una maggiore cultura della parità di genere, affinché nel contesto attuale vi sia migliore consapevolezza e partecipazione del genere femminile in diversi contesti del nostro territorio.
Le relatrici che interverranno avranno l’opportunità di trasmettere questo messaggio grazie alle rispettive esperienze nel mondo finanziario, produttivo, delle professioni, della comunicazione e sul territorio di riferimento.
Ci si soffermerà sul concetto di successo, che sarà presentato come un percorso da costruire costantemente, superando difficoltà e creando opportunità con un approccio di impegno costante piuttosto che solo come un punto di arrivo.
Le iscrizioni sono aperte al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-generi-di-successo-1968700497183?aff=oddtdtcreator
In allegato potete scaricare la locandina con il dettaglio del programma.
(MP/am)
La collettiva è posizionata nel padiglione 26, avrà uno stand di 112 mq complessivi e potrà ospitare 14 aziende espositrici.
La quota di adesione è di 4100,00€ per azienda.
Si allegano la presentazione dell’iniziativa e il modulo di adesione, da restituire compilato e sottoscritto entro il 19 novembre 2025 per confermare la propria partecipazione.
Per maggiori informazioni scrivere a s.frusca@ufficioestero.it o telefonare 0341.286338.
(SF/am)
(CP/am)
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT, ha definito i termini di apertura dello sportello agevolativo e le modalità di presentazione delle domande inerenti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.
La misura è rivolta alle imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, incluse le imprese artigiane, le imprese ausiliarie delle precedenti attività e i centri di ricerca, nonché agli organismi di ricerca.
Vengono finanziati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti nell’ambito di specifiche aree di intervento individuate all’allegato n. 2 ed all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 settembre 2025, riconducibili al comparto manufatturiero ed al settore digitale e delle telecomunicazioni.
Le iniziative agevolabili devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Per l’intensità della misura si rimanda alla pagina ministeriale, che contiene tutti i dettagli: cliccare qui
Le domande potranno essere inviate dal 14 gennaio 2026 e fino al 18 febbraio 2026 allo sportello online https://fondocrescitasostenibile.mcc.it , gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. che si occuperà per conto del MIMIT, in qualità di Gestore del Fondo Crescita Sostenibile insieme a primari partner bancari e scientifici, degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria dei progetti, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione dei relativi monitoraggi e controlli.
La graduatoria per l’ammissione dei progetti alle attività istruttorie sarà formata sulla base del punteggio ottenuto in relazione a indicatori aziendali di solidità finanziaria.
Molte informazioni si possono trovare consultando i documenti nella pagina ministeriale dedicata a questo tema.
(SN/am)
Nello specifico, il decreto stabilisce che alle imprese che, a partire dal 7 novembre 2025 (data di pubblicazione del suddetto decreto), presentano comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, è inviata una ricevuta di indisponibilità delle risorse ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del DM 24 luglio 2024.
Nel relativo comunicato del MIMIT del 6 novembre si legge infatti che le risorse REPowerEU destinate alla misura (dagli iniziali 6,3 miliardi a 2,5 miliardi), anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.
Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre 2025: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.
Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.
In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il GSE informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.
Sul sito del GSE, nella pagina dedicata a transizione 5.0, viene infatti affermato che è stato raggiunto il limite previsto a seguito della rimodulazione delle risorse PNRR destinate alla misura. In attesa dell’implementazione delle novità introdotte dal decreto direttoriale 6 novembre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il GSE ha previsto la temporanea chiusura del portale e del contatore. In caso di nuova disponibilità, le risorse saranno assegnate secondo l’ordine di prenotazione.
Si ricorda che il credito d’imposta transizione 5.0 riguarda gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 nell’ambito di progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare (art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024):
Si evidenzia che, qualora venga confermato l’attuale testo del Ddl. di bilancio 2026, il credito d’imposta transizione 5.0 non sarebbe prorogato e gli investimenti effettuati dal 2026 potranno essere oggetto, alle specifiche condizioni previste, del nuovo iper-ammortamento.
Forte accelerazione delle prenotazioni per il 4.0
Con un ulteriore comunicato, il MIMIT ha inoltre informato che, a seguito dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse di transizione 5.0, con prenotazioni che hanno raggiunto l’obiettivo dei 3 miliardi, si è registrata una forte accelerazione delle prenotazioni anche sul piano 4.0.
Al 6 novembre risultavano ancora disponibili 200 milioni di euro.
Viene precisato che il GSE al raggiungimento della soglia dei 2,2 miliardi di euro trasmetterà una comunicazione di esaurimento risorse.
Il MIMIT, alla luce dell’elevato gradimento dimostrato dalle imprese per il piano 5.0, è al lavoro per reperire nuove risorse e per garantire il sostegno agli investimenti programmati, anche attraverso soluzioni di continuità con la nuova misura che sarà varata in legge di bilancio.
Si ricorda che le comunicazioni trasmesse entro il 31 dicembre rimarranno comunque efficaci e saranno gestite in base all’ordine cronologico di invio in caso di reperimento delle risorse.
(MF/ms)