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Rete Ufficio Estero: “Made in Lecco Expo” a novembre all’Officina Badoni

Più di 50 persone hanno partecipato ieri sera all’evento organizzato dalla Rete Ufficio Estero, iniziativa condivisa da Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco, presso l’Officina Badoni.
Obiettivo dell’incontro era presentare le novità di “Made in Lecco”, il progetto già attivo da qualche mese e che vede per ora l’aggregazione di undici aziende della provincia che vogliono creare una forte sinergia tra le imprese lecchesi aderenti e valorizzare il saper fare del nostro territorio, favorendo nuove opportunità di collaborazione e crescita. Tra le attività principali di “Made in Lecco” la partecipazione con un’identità comune alle fiere, italiane e estere.

Tra le novità di quest’anno annunciamo che organizzeremo il prossimo novembre, proprio all’Officina Badoni, la prima “Made in Lecco Expo” in cui le aziende aderenti al progetto esporranno e inviteranno i propri clienti – spiega Angelo Crippa export manager della Rete Ufficio Estero -, ricordo che il progetto è riservato alle associate a Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco e la partecipazione a “Made in Lecco” è gratuita per le assistite dalla Rete Ufficio Estero. Quest’anno, inoltre, daremo assistenza alle aziende che vogliono usufruire del bando di Regione Lombardia con contributo a fondo perduto del 90% per le imprese che vogliono partecipare all’Hannover Messe, la fiera manifatturiera più importante in Europa”.

Durante la serata all’Officina Badoni spazio anche agli imprenditori aderenti (Confezioni Manifattura Bini sas, Cremonini srl, SCT Informatica srl e STF srl)  a “Made in Lecco”, in cui hanno potuto raccontare i vantaggi di far parte di questo progetto: percorso di crescita con la Rete Ufficio Estero, assistenza nella partecipazione alle fiere, gestione dei social anche con campagne mirate di digital marketing, aggregazione in un soggetto rappresentativo di un territorio intero molto più incisivo rispetto alla partecipazione individuale.

Per maggiori info e contatti sul progetto: www.madeinlecco.it

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Fringe benefit auto dipendenti: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 10 del 3 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti alla luce della nuova disciplina, con un’interpretazione in linea di massima favorevole al contribuente.

L’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

L’Agenzia chiarisce che la nuova disciplina è quindi applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Numerose indicazioni vengono inoltre fornite con riguardo alla disciplina transitoria prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, introdotta dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Secondo l’Agenzia, tenuto conto che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, ai fini in esame, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.

Considerato, altresì, che il medesimo comma 48-bis prevede che “resta ferma” la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai “veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024”, sia a quelli “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”, il comma 48-bis va applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall’art. 51, comma 4 lettera a) del TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024.

In altri termini, ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica – fino alla naturale scadenza dei predetti contratti – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.

La citata disposizione consente inoltre di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro (rilevando la data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo) entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

L’Agenzia rileva che, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024.

Il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.

Laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate per effetto delle nuove disposizioni, l’Agenzia ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dal comma 48, considerando che i requisiti previsti per la nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

Viene inoltre rilevato che il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale (cfr. ris. n. 46/2020), trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

In merito all’ipotesi di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
 

(MF/ms)




Rete Ufficio Estero: missione collettiva per la fiera “Global Industrie” di Parigi

Informiamo le aziende associate che la Rete Ufficio Estero sta organizzando una missione collettiva per la fiera di Parigi “Global industrie” che si terrà dal 30 marzo al 2 aprile 2026.

 

La “Global Industrie” è la fiera francese più importante per l’industria in generale e per i diversi settori di riferimento delle filiere produttive.

Alleghiamo una presentazione della fiera e la proposta della collettiva della Rete Ufficio Estero. 

Le aziende interessate a partecipare possono inviare il Modulo di adesione allegato, compilato e sottoscritto, a s.frusca@ufficioestero.it entro lunedì 15 settembre 2025.

(SF/am)

 




“Made in Lecco”: evento di presentazione martedì 8 luglio 2025

Invitiamo le aziende associate all’evento di presentazione del progetto Made in Lecco, martedì 8 luglio 2025, dalle ore 18 alle 20, presso le Officine Badoni in Corso Giacomo Matteotti 7 a Lecco

Made in Lecco è un progetto promosso da Rete Ufficio Estero con l’obiettivo di promuovere il “saper fare” delle imprese lecchesi, attraverso un marchio condiviso e una serie di azioni mirate, sia a livello nazionale che internazionale.
 
Il progetto prevede:

• Inserimento di una pagina dedicata per ciascuna azienda sul portale multilingue (5 lingue): www.madeinlecco.com
• Attività coordinate di digital marketing
• Attività promozionali su LinkedIn attraverso un profilo dedicato al progetto
• Realizzazione di materiali promozionali del brand (brochure, gadget, video)
• Creazione di sinergie tra le aziende aderenti
• Partecipazione a fiere nazionali e internazionali

Alleghiamo brochure di presentazione. 
 
Durante la serata verrà presentato il progetto, contenuti in anteprima e successivamente si terrà un momento di networking con aperitivo.
Sarà un’occasione per conoscere da vicino il progetto, le aziende partecipanti e le opportunità offerte.
 
Vi chiediamo gentilmente di confermare la vostra partecipazione entro e non oltre mercoledì 2 luglio 2025, compilando il seguente modulo: https://forms.gle/ak6m6qHPeAmsDhm4A

(MZ/am)




Rinnovabili nelle pmi: bando Invitalia, riapertura 8 luglio 2025

Il bando Invitalia per agevolare gli investimenti sulle rinnovabili si è chiuso il 17 giugno 2025. Si apprende però dal sito del ministero che la misura è stata rilanciata e il bando riapre in luglio e c’è tempo fino al 30 settembre, salvo esaurimento fondi.

Il bando permette di coprire una parte significativa dei costi degli impianti fotovoltaici e delle diagnosi energetiche, precisamente:

  • 30% per le medie imprese;
  • 40% per le micro e piccole imprese;
  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
  • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a 1.000.000 euro.
Sul sito Invitalia tutti i dettagli utili.

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare con sollecitudine l’associazione, telefonando o scrivendo ad Api Servizi: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it

(SN/am) 

 




Decreto Bollette: azzeramento per le utenze in bassa tensione della componente Asos anche per il terzo trimestre 2025

Informiamo le Aziende Associate che con Delibera n. 281/2025/R/COM, l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente –, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Bollette (Decreto Legge n. 19/2025), ha confermato anche per il terzo trimestre 2025 l’azzeramento della parte della componente Asos applicata all’energia prelevata per le utenze non domestiche alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW. La misura agevolativa, prevista complessivamente per un semestre, è stata applicata anche ai prelievi di energia elettrica del secondo trimestre 2025.
 
La delibera dell’Arera, con il consueto aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema del settore elettrico in vigore dal 1° luglio 2025, prevede per le utenze di cui sopra l’applicazione delle aliquote riportate in tabella (nel caso-tipo di azienda non energivora).
Per una migliore evidenza e quantificazione del beneficio, in tabella sono riportati anche i corrispondenti valori della componente Asos del 1° trimestre 2025:
 
Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW Quota fissa
€/POD/mese
Quota potenza
€/KW/mese
Quota energia
€/MWh
1° trimestre 2025 0,9956 1,2037 42,284
2° trimestre 2025 0,9956 1,2037
3° trimestre 2025 0,9956 1,2037
 

Il beneficio verrà applicato automaticamente nelle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica relativamente ai prelievi del terzo trimestre 2025.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)




“MGB – Italy Meets German Buyers”: Lecco 21 ottobre 2025

La Camera di Commercio di Como-Lecco ospita, anche quest’anno, una tappa di “IMGB – Italy Meets German Buyers”evento B2B dedicato alle imprese italiane del settore industriale (automazione, automotive, meccanica, subfornitura) che incontreranno  buyer tedeschi interessati a nuovi fornitori.

L’evento si terrà a Lecco, martedì 21 ottobre 2025, presso la sede della Camera di Commercio in via Tonale 28/30.

Come noto l’iniziativa è organizzata con ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania e in collaborazione con BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik), Associazione tedesca tra le più attive per il procurement industriale e nell’organizzazione di azioni di sourcing internazionale tra buyer tedeschi e fornitori esteri.

In allegato il company profile con i profili dei 6 buyer ad oggi confermati; file che chiediamo sia compilato dalle imprese comasche e lecchesi interessate a partecipare (anche se già fornito nelle passate edizioni), da inviare alla nostra mail: internazionalizzazione@comolecco.camcom.it.

L’ufficio di riferimento raccoglierà  le preferenze delle imprese, presenteremo i profili aggiornati ai buyer e coordineremo con ITKAM  le agende degli incontri che saranno anticipati alle imprese selezionate. 
La partecipazione è gratuita, riservata alle aziende delle province di Como e Lecco, soggetta a una verifica di compatibilità tra domanda e offerta.

Come per le passate edizioni la giornata di B2B inizierà con una breve sessione introduttiva, in cui i buyer illustreranno le proprie esigenze tecniche: un’occasione utile per orientare meglio i colloqui, ma anche per creare contatti potenzialmente utili nel medio periodo, anche al di là degli incontri one-to-one.

(MP/am)




Le nuove soglie di reddito concordato per le proposte di CPB per il biennio 2025-2026

Le nuove soglie per le proposte di concordato preventivo biennale (CPB) rivolte a contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale sono state introdotte dall’art. 14 del Decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025), che modifica l’art. 9 del Decreto CPB.

Queste soglie definiscono limiti massimi di incremento del reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del Decreto CPB.

Queste modifiche, operative per i concordati sottoscritti a partire dal biennio 2025/2026, mirano a bilanciare gli incentivi per i contribuenti più affidabili con una maggiore prevedibilità del carico fiscale.

Soglie applicabili in base all’affidabilità fiscale – I limiti variano in funzione del punteggio ISA (Indice di Affidabilità Fiscale) conseguito dal contribuente nel periodo precedente:

  • 10% per un livello di affidabilità pari a 10;
  • 15% per un livello pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% per un livello pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Eccezioni alle soglie – Le soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato, calcolata secondo la metodologia standard del CPB, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto CPB. In tali casi, prevale il risultato della metodologia ordinaria.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole sono estese al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, come stabilito dal comma 3-quater dell’art. 9. Ciò garantisce coerenza tra la disciplina del reddito e quella del valore produttivo soggetto a tassazione regionale.

Esempio concreto
Situazione di partenza:

  • Contribuente: Impresa individuale con attività di commercio al dettaglio di abbigliamento.
  • Reddito dichiarato nel 2024: € 100.000 (periodo d’imposta antecedente al biennio 2025/2026).
  • Livello di affidabilità fiscale (ISA): 9,5 (quindi superiore a 9 ma inferiore a 10).
  • Rettifiche ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto CPB: Nessuna rettifica applicabile.
Calcolo della proposta di reddito concordato

Soglia applicabile: Poiché il livello di affidabilità è 9,5, la soglia massima di incremento rispetto al reddito dichiarato rettificato è del 15%.

Calcolo della soglia massima: Soglia massima Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Soglia massima = Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Proposta di reddito concordatola proposta di reddito concordato per il biennio 2025/2026 non può superare € 115.000.

Eccezione: proposta inferiore ai valori di riferimento settoriali – Se, applicando la metodologia standard prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto CPB, il valore di riferimento settoriale per la stessa attività fosse, ad esempio, € 120.000, la soglia del 15% non si applicherebbe. In questo caso, la proposta di reddito concordato dovrebbe essere almeno pari al valore di riferimento settoriale, quindi € 120.000.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole si applicano al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Quindi, se il valore della produzione netta dichiarato nel 2023 fosse, ad esempio, € 200.000, la proposta concordata per il biennio 2025/2026 non potrebbe superare € 230.000 (€ 200.000 × 1,15), salvo il caso in cui la metodologia ordinaria richieda un valore superiore.
 

Elemento Valore base (2023) Soglia massima (15%) Valore di riferimento settoriale (esempio)
Reddito concordato € 100.000 € 115.000 € 120.000
Valore produzione netta (IRAP) € 200.000 € 230.000
 
Se il valore di riferimento settoriale è superiore alla soglia percentuale, prevale il valore settoriale.
 

(MF/ms)




Affrancamento delle riserve: chiarimenti

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto del Vice Ministro del 27 giugno 2025, il quale reca le disposizioni attuative della disciplina dell’affrancamento delle riserve contenuta nell’art. 14 del DLgs. 192/2024.

Il DM conferma, in primo luogo, all’art. 2 comma 3 che l’affrancamento può avere ad oggetto una o più delle riserve in sospensione esistenti nel passivo, ovvero un importo parziale di una o più di esse.

Si conferma, altresì, all’art. 3 comma 1 che le riserve in sospensione devono sussistere sia nel bilancio 2023, sia nel bilancio 2024.

La Relazione illustrativa evidenzia che, se alcune delle riserve in sospensione sono state utilizzate per la copertura delle perdite (e sono, quindi, potenzialmente oggetto di ricostituzione), le stesse non possono essere affrancate in quanto non esistenti in bilancio (la Relazione, nel momento in cui evidenzia che è oggetto di affrancamento il minore tra gli importi evidenziati nei due bilanci, pare riferirsi alle operazioni di ricostituzione avvenute nel 2024).

L’affrancamento presuppone, in ogni caso, che non sia stata adottata una delibera di distribuzione ai soci con data anteriore al 1° gennaio 2025 (si fa riferimento, in questa sede, ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

La Relazione illustrativa al DM chiarisce che possono invece essere affrancate le riserve distribuite ai soci tra il 1° gennaio 2025 e la presentazione della dichiarazione, sempre alla condizione che la delibera di attribuzione ai soci non abbia data anteriore al 1° gennaio.

Quanto agli effetti fiscali, l’art. 3 comma 3 prevede che, in caso di affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, non spetta il credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva a suo tempo versata; la questione, va da sé, deve essere attentamente valutata, posto che nei bilanci esistono riserve in sospensione a fronte delle quali l’onere fiscale a suo tempo assolto è stato basso – in certi casi nullo, come per la rivalutazione nei settori alberghiero e termale del 2020 – così come riserve in sospensione che hanno scontato alla loro costituzione un’imposizione significativa.

L’art. 4 del DM codifica in legge il principio, anticipato dalla Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024, per cui l’affrancamento si perfeziona con l’indicazione delle riserve e dell’imposta sostitutiva nella dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (si tratta delle dichiarazioni REDDITI 2025, nel cui quadro RQ è presente un prospetto a ciò dedicato), non rilevando al contrario il versamento dell’imposta.

Quest’ultima – confermano le norme attuative – è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, delle quali la prima entro il termine di scadenza delle imposte dovute a saldo per il 2024.

L’art. 5 del DM attuativo riguarda i soggetti IRPEF, per i quali i vantaggi risultano particolarmente consistenti.

Si conferma, infatti, il principio contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2005 (§ 3) per cui, per le società di persone, l’onere per l’imposta sostitutiva è posto a carico della società, ma l’importo oggetto di affrancamento si considera imputato per trasparenza in capo ai soci (con conseguente incremento del costo della partecipazione).

L’effetto concreto è quello per cui, all’atto della distribuzione della riserva (evento decrementativo dello stesso costo), i soci non scontano più alcuna tassazione: di fatto, l’imposta del 10% assorbe anche la tassazione dei soci, a differenza di quanto avviene per i soci delle società di capitali, per i quali la distribuzione rappresenta un evento imponibile.

L’art. 5 comma 3 precisa che i medesimi principi previsti per i soci delle società di persone valgono anche per i soci delle società di capitali che hanno esercitato le opzioni per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 o 116 del TUIR.

Opzione possibile al cambio di regime contabile

Una norma di garanzia è poi contenuta nell’art. 5 comma 2, ed è volta a consentire l’affrancamento ai soggetti IRPEF in contabilità ordinaria che, però, transitano alla contabilità semplificata nel 2025: in assenza di tale previsione, infatti, le riserve in sospensione sconterebbero l’imposizione ordinaria in quanto non ricostituite in bilancio, quanto invece l’affrancamento “postumo” può chiudere i giochi con il 10%.

L’art. 6 del DM attuativo, da ultimo, detta regole specifiche per le società che si trasformano.

Si precisa, in sostanza, che le società di capitali che si sono trasformate in società di persone possono affrancare le riserve in sospensione d’imposta “ereditate” in regime IRPEF, con la conclusione (esplicitata nella Relazione illustrativa al DM) per cui la successiva distribuzione non genera oneri in capo ai soci.

Regole speculari operano per il caso inverso delle società di persone trasformate in società di capitali, per le quali l’affrancamento si considera operato in regime IRES e la successiva distribuzione è soggetta a imposizione in capo ai soci.
 

(MF/ms)




Valute estere maggio 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2025 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 149,6196
Peso Argentino 1295,3771
Dollaro Australiano 1,7521
Real Brasiliano 6,3953
Dollaro Canadese 1,5646
Corona Ceca 24,9229
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,1348
Corona Danese 7,46
Yen Giapponese 163,1443
Rupia Indiana 96,1427
Corona Norvegese 11,5968
Dollaro Neozelandese 1,8998
Zloty Polacco 4,2538
Sterlina Gran Bretagna 0,8435
Nuovo Leu Rumeno 5,0714
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1278
Rand (Sud Africa) 20,4124
Corona Svedese 10,8812
Franco Svizzero 0,9356
Dinaro Tunisino 3,38
Hryvnia Ucraina 46,8453
Forint Ungherese 403,9386
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
(MF/ms)