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Articoli sull’indagine Confapi dedicata all’energia

Venerdì 14 marzo sono stati diramati i risultati della nostra indagine dedicata al tema energetico. 

Questi gli articoli pubblicati: 




Indagine sull’energia: l’86% delle aziende Confapi Lecco Sondrio vuole il nucleare

Il messaggio arriva chiaro e forte dalle imprese associate a Confapi Lecco Sondrio in tema di energia: l’86% delle intervistate vuole il nucleare nel nostro Paese e l’88% chiede a gran voce la creazione di un mercato unico dell’energia europeo.
Sono questi i due dati più importanti che emergono dall’indagine dedicata al tema “energia e imprese” che ha redatto il Centro Studi di Confapi Lombardia e ha coinvolto circa un centinaio di aziende associate delle province di Lecco e Sondrio.
Lo tsunami energetico del periodo post Covid ha portato sotto gli occhi di tutti il problema energetico non solo per le imprese, ma anche per le famiglie. Una variabile impazzita che, con i prezzi alle stelle, è diventata una delle componenti di costo fondamentale per le pmi. Per il 64%, infatti, i costi dell’energia sono assorbiti dalla produzione. Per cercare di ottimizzare i consumi 7 aziende su 10 in questi anni hanno adottato soluzioni favorevoli alla riduzione dei consumi; 3 su 10 hanno installato contatori intelligenti per il monitoraggio dei consumi, solo 25 su 100 utilizzano già software o altri strumenti dedicati a questo tema. L’obiettivo finale queste scelte è, ovviamente, ridurre i costi.
Nel corso di questi anni post Covid il Governo ha cercato di incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili in tema energia, incentivi che hanno incuriosito più di 8 aziende su 10 , le quali hanno considerato la possibilità di installare impianti dedicati, alla fine però solo il 47% di questi lo ha fatto veramente. Purtroppo un disincentivo a realizzare questa scelta sono stati i tempi lunghi e la burocrazia che frenano l’investimento: il 53% ha dichiarato che il tempo per progettare, ottenere i permessi, installare e attivare l’impianto va da 6 mesi a un anno, per il 29% più di un anno. Il 76% reputa, poi, eccessiva la burocrazia nella fase gestionale. Anche l’incentivo “Energy Release” è poco utilizzato: solo da 3 aziende su 10.

Quindi per cercare di risolvere il problema energetico si è chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio quale potrebbe essere la strada da intraprendere. E la risposta è stata chiarissima: l’86% degli imprenditori vuole un impianto nucleare in Italia per rendere il nostro Paese autonomo a livello energetico, ridurre i costi per imprese e famiglie, ma soprattutto aumentare sensibilmente la competitività delle imprese a livello internazionale.
Si è chiesto anche alle aziende se proporre oggi un referendum sul nucleare in Italia, come si fece nel 1987, sarebbe la strada giusta per prendere una decisione: la risposta è “no” all’85% perché è un argomento altamente strategico che va delegato a tecnici esperti. 
Ultimo dato importate che scaturisce da questa indagine è che l’88% delle imprese del territorio Lecco e Sondrio è favorevole alla creazione di un mercato europeo unico dell’energia con le medesime condizioni per tutti per rafforzare le istituzioni europee rispetto alle altre forze mondiali (52%) e risolvere così il problema dei prezzi incontrollabili dell’energia (48%).

I dati emersi dal nostro ultimo report confermano una situazione che denunciamo da tempo: il costo dell’energia continua a pesare in modo insostenibile sulle nostre pmi, mettendo a rischio la loro competitività e il futuro del nostro tessuto produttivo – commenta Enrico Vavassori presidente di Confapi Lecco Sondrio –. Le imprese non possono più essere lasciate da sole di fronte a un mercato energetico squilibrato, dove il prezzo dell’energia cambia da paese a paese e dove le aziende italiane subiscono una concorrenza sleale.  Inoltre, la transizione energetica è un obiettivo necessario, ma oggi si scontra con una burocrazia che frena gli investimenti. Il 76% delle aziende che ha installato impianti rinnovabili deve affrontare difficoltà gestionali e autorizzative, mentre i tempi per ottenere permessi restano inaccettabili. Se vogliamo davvero accelerare sulle fonti “green” servono regole più semplici e incentivi concreti.
Il dibattito sul nucleare, infine, non può restare ancorato a posizioni ideologiche. L’86% delle nostre imprese ritiene che il nucleare possa garantire una maggiore autonomia energetica all’Italia e migliorare la nostra competitività industriale. È ora di affrontare il tema con pragmatismo basandoci su dati concreti, non su paure ereditate dal passato
”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Codici Ateco 2025: l’impatto della revisione sul reverse charge in edilizia

A decorrere dal 1° aprile 2025, diverrà operativa la nuova classificazione ATECO 2025 (formalmente in vigore dallo scorso 1° gennaio), sostitutiva della precedente tabella ATECO 2007 (aggiornata nel 2022).

Tra gli effetti che potrebbero derivare dall’impiego dei nuovi codici ATECO, ci sono quelli relativi all’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia.

In termini generali, la misura si applica, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Nonostante la formulazione normativa, tuttavia, al fine di individuare le prestazioni che, sul piano oggettivo, devono essere ricondotte alla disciplina del reverse charge, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/2015, ha fatto rinvio alla descrizione delle attività contenute in specifici codici ATECO.

L’elenco dei codici ATECO 2007 rilevanti è contenuto nella stessa circolare n. 14/2015, che non è stata oggetto di successivi aggiornamenti sul punto.

È di tutta evidenza che, con l’operatività della nuova tabella ATECO 2025, a partire dal prossimo 1° aprile, si realizzerà un mutamento rispetto alle attività descritte dai codici precedenti.

Di riflesso, anche la circolare n. 14/2015 non potrà risultare coordinata con la classificazione 2025 (restando, invece, ancorata ai codici ATECO 2007 non più adottati), se non farà seguito un nuovo documento di prassi.

Con riferimento alle prestazioni qui di interesse, dalla tabella di raccordo tra le voci ATECO 2025 e quelle 2007, si possono evincere alcune modifiche non di dettaglio, delle quali si riportano sotto alcuni esempi.

Nell’ambito dei servizi di installazione di impianti, nella circolare n. 14/2015 si fa menzione dei codici 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione) e 43.21.02 (Installazione di impianti elettronici – inclusa manutenzione e riparazione).

Secondo la nuova classificazione, la voce relativa all’installazione di impianti elettrici è posta a un livello di minor dettaglio (43.21) rispetto a prima (43.21.01), includendo al suo interno, oltre alle attività citate, ad esempio anche l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), il cui codice non è tra quelli individuati dalla circolare in parola.

Un’altra attività, tra quelle di interesse, che risulta essere stata modificata, è relativa alla “posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate” (43.32.01): quest’ultima voce, dopo la nuova classificazione, include soltanto la “posa in opera di porte blindate”, mentre la posa in opera di casseforti e forzieri sembra confluire negli “altri lavori di completamento e finitura degli edifici” di cui al codice 43.35.00 (non previsto dalla circolare).

Fermo restando che sarebbe auspicabile un aggiornamento delle istruzioni fornite con la circolare n. 14/2015 entro la fine di marzo, qualora ciò non avvenisse, la soluzione più ragionevole da adottare potrebbe essere quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività precedenti.

I predetti codici ATECO hanno, infatti, la funzione, per espressa affermazione della circolare n. 14/2015 (§ 1.1), di individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle prestazioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno “un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”.

A livello sistematico, dunque, i codici all’epoca menzionati nella circolare n. 14/2015 hanno lo scopo di determinare quelle che, secondo l’Amministrazione finanziaria, sono le prestazioni di servizi rilevanti ai fini della disciplina in esame. Ciò induce a ritenere che, in assenza di nuove indicazioni, il quadro definitorio non debba intendersi mutato per via del “semplice” aggiornamento della Tabella ATECO.

Le medesime considerazioni possono essere estese all’ambito applicativo della disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi in subappalto, di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 comma 6. La disposizione, applicabile solo in assenza delle condizioni di cui alla successiva lett. a-ter), menziona le prestazioni “rese nel settore edile”. Si ritiene che un soggetto passivo operi in detto settore se le prestazioni rese sono riconducibili alle attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECO 2007. Tuttavia, anche in questo caso, non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario, sul piano “oggettivo”, fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta (ris. Agenzia delle Entrate n. 173/2008).

Con riferimento a questa seconda disciplina, si evidenzia, in particolare, che le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente collocate nella sezione F, sono state spostate nella sezione M dedicata alle attività immobiliari (nella nuova classe 68.12).
 

(MF/ms)




Codici Ateco 2025 e adempimenti in scadenza: chiarimenti sull’applicazione della revisione

Dal 1° aprile 2025, sarà operativa la nuova classificazione ATECO 2025.

Sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

I codici ATECO 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

Si veda il comunicato Istat pubblicato di recente sul proprio portale ufficiale.

A tal proposito, per la dichiarazione IVA 2025 e per la CU 2025 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ad AssoSoftware che potrà continuare ad utilizzare la vecchia codifica ossia i codici ATECO 2007.

L’utilizzo obbligatorio o facoltativo dei nuovi codici dipenderà dal tipo di modulistica e dalla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Di seguito sono riportate le indicazioni principali per l’applicazione dei nuovi codici ATECO 2025.

 

Ambito Indicazioni
Modulistica con canale di trasmissione aperto dal 1° aprile 2025 Obbligo di utilizzo del codice ATECO 2025 (es. modello IVA TR 2025).
Modulistica con canale di trasmissione ancora aperto al 1° aprile 2025 Possibilità di utilizzo del codice ATECO 2025 o del codice ATECO 2007 (es. modello IVA 2025 e CU 2025).
Modello IVA 2025 È possibile usare il codice ATECO 2007 oppure il codice ATECO 2025, ma in questo caso va impostato il campo “Situazioni particolari” con il valore 1.
Certificazione Unica (CU) 2025 Si può utilizzare sia il codice ATECO 2007 che il codice ATECO 2025, senza necessità di impostazioni particolari.

Sul portale ISTAT, nella sezione Documentazione tecnica e classificazioni è disponibile una tavola di raccordo (conversione o corrispondenza) tra ATECO 2025 e ATECO 2007 aggiornamento 2022.
 
(MF/ms)




Definitivo il modello 730/2025

Con il provvedimento n. 114763, pubblicato il 10 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025.

Il modello definitivo arriva quindi a una settimana dal termine massimo fissato, per il solo anno 2025, al 17 marzo dall’art. 3-bis comma 3 del DL 202/2024 convertito.

L’art. 1 comma 1 del DPR 322/98 prevede ordinariamente, invece, che i modelli di dichiarazione semplificata siano approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

Continua il progressivo ampliamento dell’ambito applicativo del modello 730 e, in attuazione dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 1/2024, possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le plusvalenze di natura finanziaria. La novità era emersa già dal modello in bozza.

Da quest’anno, dunque, i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).

Alcune novità riguardano anche le locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono infatti assoggettati a imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il codice identificativo nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Tra le altre novità con impatto sul modello 730/2025 si segnalano:

  • il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di CD e IAP. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
  • la rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • le modifiche riguardanti il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che dal 31 luglio 2024 non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Entrano nel 730/2020 anche il bonus “Natale” – indennità di 100 euro per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro a determinate condizioni – e il trattamento integrativo che spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

Vengono inoltre rimodulate le detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.

Quanto, invece, alle detrazioni “edilizie”:

  • per le spese rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
  • per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
  • per le spese superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 

(MF/ms)




Polizze catastrofali: obbligo dubbio per gli immobili locati

Il 31 marzo scade il termine per le imprese per stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, individuati in sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, come disposto dall’art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Gli aspetti dubbi della disciplina sono diversi, uno tra tutti su chi gravi l’obbligo assicurativo quando, tra i beni dell’impresa, vi sia un immobile che questa conduce in locazione.

Per l’impresa che abbia solo l’immobile locato (si pensi a chi esercita attività solo commerciale, come un negozio) chiarire questo aspetto è determinante perché dalla risoluzione della questione dipende se l’impresa è tenuta o meno ad assicurarsi.

Se l’immobile locato è solo una delle immobilizzazioni materiali di cui dispone l’azienda, invece, includerlo o meno nella copertura determinerà una variazione del premio.

Un primo dato da considerare è il riferimento, contenuto al comma 101 dell’art. 1 della L. 213/2023, all’art. 2424 comma 1 sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., funzionale a individuare i beni, i danni ai quali la copertura assicurativa deve proteggere.

Si tratta di alcune delle immobilizzazioni materiali indicate nello Stato patrimoniale, vale a dire terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali.

Posto che detti beni sono iscritti all’attivo quando detenuti dall’impresa in forza di un diritto di proprietà, se ne potrebbe ricavare che la copertura assicurativa deve riguardare questi asset solo quando l’impresa ne è proprietaria. Questo comporterebbe che è il titolare del bene che lo concede in locazione a doversi occupare della stipula del contratto con riferimento a quel bene.

Per altro verso, l’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024 (“DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024 è intervenuto sulla legge di bilancio 2024 a precisare che l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Anche l’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 18/2025 definisce le immobilizzazioni come quelle di cui alla suddetta norma del codice civile, “a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa”.

Se ne dovrebbe ricavare che i beni oggetto di copertura sono quelli indicati dalla norma del codice civile che l’imprenditore utilizza nella propria attività non soltanto in quanto ne ha la proprietà, ma anche ad altro titolo (come nel caso in esame dell’immobile condotto in locazione).

Non sono da assicurare i beni che sono già coperti da polizza, eventualmente stipulata da un altro soggetto (si pensi al caso dell’affitto di azienda, in cui l’affittuaria non dovrebbe stipulare una polizza per quei beni su cui l’abbia già stipulata il proprietario dell’azienda).

Il richiamo all’art. 2424 comma 1 sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., in questa prospettiva, sarebbe da intendere come meramente funzionale a identificare le categorie di beni da assicurare, e non come rinvio alla disciplina del bilancio.

In base a questa interpretazione, che pare la più coerente con il dato testuale, il conduttore dell’immobile sarebbe tenuto a stipulare un’assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui all’art. 1891 c.c. (che ricorre quando chi stipula un contratto di assicurazione lo fa in nome proprio, ma nell’interesse di un terzo).

La ratio di un simile onere potrebbe rinvenirsi nel fatto che è il conduttore che gode del bene e la ricostruzione dell’immobile a seguito del risarcimento da parte dell’assicurazione consentirebbe a lui di continuare a utilizzarlo.

Peraltro, é innegabile che chi si avvantaggia della copertura assicurativa è, in ultima istanza, il proprietario del bene, pertanto sarebbe ragionevole (per quanto non dovuto ex lege) tenere in debito conto nel contratto di locazione del fatto che il conduttore ha provveduto ad assicurare l’immobile (ad esempio riducendo proporzionalmente l’importo del canone).

Tra l’altro, qualora si verificasse una calamità naturale e il conduttore non avesse assicurato l’immobile, potrebbe essere il proprietario a rischiare di vedersi escluso, con riferimento all’immobile danneggiato, “dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali” (art. 1 comma 102 della L. 213/2023).

Ricordiamo che mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 14.30, Confapi Lecco Sondrio organizza un webinar dal titolo “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”, chi fosse interessato a partecipare deve iscriversi cliccando qui 
 

(MF/ms)




Bonus 4.0, chiarimenti sull’invio della comunicazione preventiva

Il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione preventiva se l’investimento agevolabile con il bonus 4.0 è “iniziato” prima del 30 marzo 2024 ma è stato “realizzato” dopo.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 69 del 7 marzo.

Nella fattispecie oggetto di interpello, l’impresa ha effettuato in data 17 gennaio 2024 l’ordine di acquisto dell’attrezzatura agevolabile con il bonus investimenti 4.0.

L’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 29 marzo 2024 n. 39, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis-1058-ter della L. 178/2020, e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

L’Agenzia ha rilevato che, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024 (30 marzo 2024), il contribuente è invece tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. art. 6 comma 1 del DL 39/2024); a tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (c.d. “GSE”);
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato la risposta a interpello 16 dicembre 2024 n. 260, con la quale è stato chiarito che la normativa di riferimento non dispone che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito, che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, quindi, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Quanto alla definizione di “periodo di realizzazione” degli investimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il GSE, con una FAQ pubblicata sul proprio sito il 6 dicembre 2024, ha precisato che:

  • la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili;
  • la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Sulla base di quanto esposto, l’Amministrazione finanziaria, nella risposta in commento, ha ritenuto non condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo, in quanto l’investimento non è stato realizzato a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Infatti, sebbene l’ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore al 30 marzo 2024, l’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024. La data di realizzazione dell’investimento è quindi successiva al 30 marzo 2024 e il contribuente è tenuto a presentare sia la comunicazione preventiva che la comunicazione di completamento dell’investimento.
 

(MF/ms)




Rottamazione Quater

Con un comunicato stampa dell’11 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla rottamazione dei ruoli la cui domanda va presentata entro il 30 aprile 2025.

Sono altresì state pubblicate alcune FAQ relative all’argomento.

L’art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) riservata ai soggetti che avevano presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nei pagamenti.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della precedente, pertanto come rammentato nelle FAQ la riammissione non può riguardare:

  • carichi che non erano stati inclusi nella originaria domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, in quanto consegnati oltre il 30 giugno 2022.
Sempre nelle FAQ si ribadisce che la riammissione concerne i contribuenti che non solo hanno presentato domanda per la rottamazione-quater, ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31 dicembre 2024, quindi:
  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31 dicembre 2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche se non hanno pagato nulla sempre che abbiano presentato la domanda, aspetto messo in evidenza nelle FAQ);
  • non sono riammessi i debitori che hanno pagato nei termini le rate oppure le hanno pagate tardi ma senza sforare il limite di tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 1 comma 244 della L. 197/2022 (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata scaduta a fine febbraio e le successive, secondo il piano di rateazione ordinario).
La decadenza deve specificamente riguardare la rottamazione-quater ex L. 197/2022, quindi non sembra possano essere riammessi i debitori decaduti dalla rottamazione-ter ex DL 119/2018 o dal saldo e stralcio ex L. 145/2018 (salvo questi debitori avessero poi presentato domanda per la rottamazione-quater).

Le modalità di accesso alla riammissione sono molto simili alla rottamazione-quater.

Infatti, la trasmissione della domanda (il cui termine come detto scade a fine aprile) può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della “identità digitale” nella c.d. area pubblica.

Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento. Occorre specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

Onde presentare la domanda, se si passa attraverso la c.d. area pubblica bisogna indicare il numero della “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata al debitore. Inoltre, bisogna indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito compresi in tale comunicazione.

Invece, se si entra nella c.d. area riservata è sufficiente indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per i quali si intende beneficiare della riammissione.

Da ciò sembra potersi dedurre che il debitore possa beneficiare della riammissione in merito anche solo ad alcuni debiti indicati nell’originaria domanda, onorando gli altri nelle forme ordinarie oppure continuando a coltivare il contenzioso con riferimento a questi.

Pertanto, se la domanda comprendeva cinque cartelle, è possibile fruire della riammissione per tre.

A un primo esame delle informazioni presenti sul sito, non è invece chiaro se si possa “spacchettare” la domanda di rottamazione originaria, ottenendo così due piani di dilazione relativi a debiti contenuti nella medesima domanda, in modo che, se si decade da uno l’altro rimanga in piedi.

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025;
  • le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Si può pagare in una soluzione entro il 31 luglio 2025.

Il tardivo versamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti pregiudizievoli (art. 1 comma 244 della L. 197/2022, richiamato dall’art. 3-bis).

Presentata la domanda il debitore è considerato adempiente e non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle P.A. e può essere rilasciato il DURC.

Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari avviate, salvo ci sia stato incanto con esito positivo.
 

(MF/ms)




Bilancio di sostenibilità per le Pmi: le semplificazioni proposte dal pacchetto Omnibus

La Commissione Europea ha presentato lo scorso 26 febbraio 2025 il c.d. Pacchetto Omnibus, che passa ora all’approvazione del Parlamento Europeo, il quale mira a rivedere e semplificare le principali normative in materia di sostenibilità aziendale.

Le diverse normative comunitarie, sin qui emanate per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale delle imprese, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e il Regolamento sulla Tassonomia, hanno oggettivamente introdotto importanti complessità, che hanno destato preoccupazioni tra le aziende, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI). Il Pacchetto Omnibus ha, dunque, come obiettivo quello di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo.

Il Commission Work Programme 2025 prevede diverse iniziative di semplificazione e snellimento normativo e burocratico. Il primo pacchetto, c.d. Omnibus, di cui ci occupiamo, interviene sulle normative di sostenibilità, modificando i requisiti di applicabilità delle direttive sulla rendicontazione e sulla tassonomia e prevedendo slittamenti dell’entrata in vigore.

Vediamo quali sono queste modifiche.

In primo luogo, si assiste ad una notevole restrizione del campo d’applicazione della CSRD.

Gli obblighi di rendicontazione, ad oggi diretti alle imprese con più di 250 dipendenti, si applicherebbero solo alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti (fermo restando il limite di fatturato superiore a 50 milioni di euro o l’attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Verrebbero, inoltre, escluse le PMI quotate.

Secondo il documento di accompagnamento del provvedimento, questo ridurrebbe il numero di imprese soggette di circa l’80%.

In secondo luogo, la Commissione ha presentato, in una proposta separata e parallela, lo slittamento di 2 anni dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per:

  • le grandi imprese che non sono enti di interesse pubblico e che hanno più di 500 dipendenti, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2026 con riferimento all’esercizio 2025 (c.d. wave 2);
  • le PMI quotate, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2027 con riferimento all’esercizio 2026 (wave 3).
L’obiettivo di questa proposta di rinvio è evitare che alcune imprese siano obbligate a rendicontare per l’anno finanziario 2025 o 2026, per poi essere successivamente esonerate da tale obbligo, e di consentire agli Stati membri di raggiungere un accordo che garantisca in tempi rapidi chiarezza giuridica alle imprese attualmente soggette a CSRD.

Infine, anche per le aziende che resteranno obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, viene previsto un alleggerimento dei contenuti di informativa obbligatoria, tramite un intervento di modifica del Regolamento 2023/2772, che riguarda i principi ESRS, che dovrebbero risultare molto snelliti.

La Commissione, tuttavia, rinuncia alla spinta propulsiva che le tematiche ESG possono infondere alle imprese europee, se correttamente interpretate.

Viene, quindi, prevista un’attenzione particolare alle aziende che non rientreranno più nell’ambito della CSRD (con meno di 1.000 dipendenti), per le quali la Commissione intende adottare ufficialmente, tramite atto delegato, uno standard di rendicontazione volontaria, basato sullo standard per le PMI (VSME) elaborato dall’EFRAG.

Tale standard fungerà da scudo, limitando le informazioni che le banche, o le aziende che rientrano nell’ambito della CSRD, possono richiedere alle aziende nelle loro catene del valore con meno di 1.000 dipendenti.

Ulteriori importanti proposte di semplificazioni si assistono anche sul fronte della Direttiva sulla Due Diligence (CSDDD), che obbliga le aziende ad effettuare verifiche in tema di rispetto dei diritti umani dei lavoratori lungo la propria catena del valore. Viene, innanzitutto, proposto lo slittamento generalizzato di un anno per l’entrata in vigore della Direttiva, ma soprattutto vengono limitati i doveri di diligenza alla prima linea della catena, ossia alle imprese con cui si intrattengono rapporti commerciali diretti.

La Commissione prevede, infine, una profonda revisione della Tassonomia, intervenendo con una riduzione di circa il 70% degli indicatori da calcolare per dimostrare l’allineamento delle attività alla sostenibilità ambientale.
 

(MF/ms)




Valute estere febbraio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Febbraio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2025 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,6062
Peso Argentino 1100,5537
Dollaro Australiano 1,6528
Real Brasiliano 6,0053
Dollaro Canadese 1,4893
Corona Ceca 25,0767
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,5749
Corona Danese 7,4592
Yen Giapponese 158,087
Rupia Indiana 90,6346
Corona Norvegese 11,6574
Dollaro Neozelandese 1,8337
Zloty Polacco 4,1722
Sterlina Gran Bretagna 0,83071
Nuovo Leu Rumeno 4,977
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0413
Rand (Sud Africa) 19,2451
Corona Svedese 11,2474
Franco Svizzero 0,9413
Dinaro Tunisino 3,311
Hryvnia Ucraina 43,3436
Forint Ungherese 403,1285
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.