1

Le lettere di intento per il 2025

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono già compiere le prime verifiche in merito all’acquisizione della qualifica di “esportatore abituale”.

Chi conseguirà tale qualifica potrà utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, nonché di effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).

Lo status di “esportatore abituale” si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83).

Il volume d’affari del soggetto passivo, determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72 (computando le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti, incluse le variazioni in aumento o in diminuzione), deve infatti essere “rettificato”, escludendo:

  • le cessioni di beni in transito o nei depositi soggetti a vigilanza doganale;
  • le operazioni di cui all’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72, vale a dire le cessioni e prestazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia per le quali occorre comunque l’emissione della fattura.
I soggetti passivi che maturano la qualifica di “esportatori abituali” possono acquistare beni e servizi (e importare beni), in regime di non imponibilità IVA, nei limiti del plafond maturato, il quale è pari all’ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione dello stesso (cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc.) registrate:
  • nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso);
  • nei 12 mesi precedenti (c.d. plafond mobile).
La scelta tra i due metodi di determinazione del plafond è rimessa alla discrezionalità del soggetto passivo e può essere modificata all’inizio di ciascun anno (ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2002), mediante comportamento concludente (Cass. 13 aprile 2021 n. 9615).

Per potersi avvalere del c.d. plafond mobile, però, l’attività deve essere stata avviata da almeno 12 mesi (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83; cfr. circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003, § 4, e Cass. 15 febbraio 2013 n. 3788).

Il metodo del plafond fisso è, invece, spendibile dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio dell’attività. Per cui, adottando tale metodo, una società costituita a settembre 2024 potrebbe avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA già dal 1° gennaio 2025.

Per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, gli esportatori abituali sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento è, quindi, trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

Per questa ragione, approssimandosi la fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di “esportatore abituale” devono predisporre le lettere d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni “senza IVA” dal 1° gennaio 2025.

La vigente disciplina consente, infatti, di presentare la dichiarazione d’intento:

  • per una singola operazione;
  • oppure per una o più operazioni, sino a concorrenza di uno specifico ammontare del plafond disponibile.
La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente di esporre un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso uno specifico fornitore (si veda la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

Peraltro, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione d’intento anche per più operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzare nell’anno di riferimento (cfr. nota Agenzia delle Dogane n. 69283/2019).

La preparazione della lettera d’intento, relativa a più forniture effettuate dallo stesso soggetto o a più operazioni in Dogana, richiede dunque, evidentemente, un attento monitoraggio del plafond maturato da parte dell’esportatore abituale.

Si segnala che l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile (cfr. risposta Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Se agisce così, però, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione – nel corso dell’anno – alle forniture ricevute in regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, al fine di non incorrere nel c.d. “splafonamento”.

(MF/ms)




Copertura assicurativa contro le calamità naturali: obbligo dall’1 gennaio 2025

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della L. 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, rilevati a bilancio.

Manca però ancora la definizione degli aspetti attuativi, che deve avvenire attraverso la pubblicazione del decreto interministeriale presentato dal Mimit il 23 settembre 2024 e al vaglio del Consiglio di Stato dal 14 novembre, secondo la stampa specializzata: esso definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese. SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

I soggetti obbligati 
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo, in quanto non iscritti nel registro delle imprese i piccoli imprenditori o i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

I beni da assicurare
La stipula delle polizze assicurative si applica specificamente ai beni patrimoniali classificati come immobiliimpianti e macchinari, come indicato nell’articolo 2424 del c.c. (voce B-II, numeri 1), 2) e 3)).
Le aziende dovranno stipulare polizze per i beni immobili quali: terreni,  fabbricati,  macchinari,  le attrezzature industriali e commerciali. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Le calamità
La normativa specifica che l’assicurazione deve coprire i danni  cagionati da calamità naturali e eventi catastrofali quali:

  • terremoti
  • alluvioni
  • frane
  • inondazioni
  • esondazioni.
Le imprese che non avranno stipulato un’assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali. 
 
(MF/ms)



Aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo

La Guida dell’Agenzia Entrate sull’imposta di bollo è stata recentemente aggiornata, nella sezione dedicata alla consultazione dell’elenco delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo, a seguito di accoglimento della richiesta di riesame.

Si ricorda che nel portale “Fatture e corrispettivi” il soggetto IVA o un suo intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” può consultare l’elenco delle fatture elettroniche per le quali, in virtù dell’accoglimento della richiesta di riesame, l’ufficio ha riconosciuto il non assoggettamento all’imposta di bollo.

In tal caso, anche la precedente indicazione dell’assoggettamento all’imposta di bollo della fattura elettronica, rappresentata con la dicitura “BOLLO SI” nell’ultima colonna dell’elenco B, viene aggiornata in “BOLLO NO”; per tale fattura elettronica l’attestazione di assoggettamento all’imposta di bollo, prodotta in formato pdf/a, non sarà più disponibile.

Di seguito, un esempio dell’elenco messo a disposizione:

Già nella schermata iniziale della funzionalità per il “Pagamento dell’imposta di bollo” viene data evidenza al contribuente della presenza di una richiesta di riesame accolta per il trimestre selezionato, mediante una “i” informativa posta accanto al numero di fatture dell’elenco B.

La figura che segue ne riporta un esempio:

Sempre in tema di imposta di bollo l’Agenzia ha pubblicato l’Interpello n. 230 del 27 novembre 2024, con il quale ha chiarito che nel caso dell’affidamento “in house”, di servizi di interesse economico generale di livello locale, previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all’art. 1 dispone che sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa. Si applica l’imposta di bollo fin dall’origine, in particolare:

  • alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie; in generale, i contratti rientrano nel novero delle scritture della Tariffa richiamata e sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Ne deriva che tali affidamenti ‘diretti’ sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’art. 18, comma 10, del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446/2023. L’imposta di bollo è dovuta al momento della stipula del contratto e non sugli atti successivi.
 
(MF/ms)




Acciaio, calo anche nel Lecchese

La Provincia del 4 dicembre 2024, evento “Bilanci d’acciaio” a cui ha partecipato il nostro consigliere Andrea Beri. 




Pagamento 2° acconto imposte: chi può rateizzare

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, utilizzando i seguenti codici tributo ed indicando la rateazione necessaria:
 

IMPORTO DA VERSARE Cod. trib. IMPORTO DA VERSARE Cod. trib.
Acconto IRPEF (2° o unica rata) 4034 Acconto cedolare secca (2° o unica rata) 1841
Acconto IRES (2° o unica rata) 2002 IVIE (2° o unica rata) 4045
Acconto IRAP (2° o unica rata) 3813 IVAFE (2° o unica rata) 4048
Acconto imposta sostitutiva regime dei minimi (2° o unica rata) 1794 Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata) 2019
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata) 1791 Maggiorazione IRAP per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4070
Maggiorazione IRPEF per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4068 Maggiorazione imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB  
4072
Maggiorazione IRES per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4069

In sede di versamento, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.

L’eventuale omesso/insufficiente versamento degli importi è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso con le nuove sanzioni:
 

SANZIONE RIDUZIONE CON RAVV. SANZ. RIDOTTA GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO
0,83% a giorno 1/10 da 0,083% a 1,167% entro il 14° giorno dalla scadenza
12,5% 1,250% dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
12,5% 1/9 1,389 dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
25% 1/8 3,125
  • entro 1 anno dalla violazione
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
25% 1/7 3,571% Oltre il termine del punto precedente (ed entro il termine “di prescrizione”)

 
 
 
I forfettari – Per i contribuenti in forfettario, è necessario valutare:

  • l’eventuale permanenza nel regime agevolato sul 2024, l’eventuale ingresso nel regime agevolato pervenendo dal regime dei minimi, l’eventuale ingresso nel regime agevolato dal 2024 o, infine, l’eventuale fuoriuscita dal regime agevolato dal 2024
  • e l’eventuale accesso al CPB 2024.

In sintesi:
 

REGIME  IMPOSTA PER L’ANNO 2024 ACCONTO
ANNO 2023 ANNO 2024 METODO  Cod. trib.
Minimi Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) Storico o previsionale 1794 (minimi)
Minimi Ordinario Irpef 1794 (minimi)
Forfetario Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) 1791 (forfettari)
Forfetario Ordinario Irpef 1791 (forfettari)
Ordinario Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) No acconto

Per i contribuenti in regime forfettario, si precisa che:

  • è dovuto il 100% del rigo differenza, che nel caso di specie è il rigo LM42;
  • applicano gli scaglioni d’imposta (€ 51,65 e € 257,52) visti per l’Irpef per valutare se il versamento non è dovuto, è dovuto in soluzione unica o è dovuto in 2 rate,
  • suddividendo le eventuali 2 rate per il 40% (1° rata) e 60% (2° rata), dato che non sono soggetti ISA.

 
(MF/ms)




Dal 2 dicembre addio alla bolletta doganale cartacea

Da due anni oramai le bollette doganali di importazione hanno un formato anche elettronico. 

A partire dal 2 dicembre 2024 scompariranno le bollette doganali su carta.

Da tale data, tutti i documenti doganali saranno esclusivamente in formato digitale e potrà essere effettuato il download esclusivamente dal portale dell’Agenzia delle Dogane, attraverso una procedura articolata.

La bolletta doganale cartacea è stata, infatti, sostituita da un sistema digitale a partire dal 9 giugno 2022, in conformità con le nuove normative europee. Questa transizione è parte di un processo di digitalizzazione volto a semplificare le procedure doganali e migliorare la trasparenza nelle operazioni di importazione.

Dal 2 dicembre 2024 tutti gli operatori saranno obbligati a presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso le nuove modalità elettroniche, conformi alle direttive dell’Unione Europea.

  • 2 dicembre 2024 – Inizio obbligo di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello UE.
  • 21 gennaio 2025 – Termine nazionale per l’adeguamento alla dichiarazione di transito, in linea con i termini stabiliti dall’UE.
  • 11 febbraio 2025 – Termine finale per l’implementazione della componente transnazionale della dichiarazione di esportazione.
Il rischio del disallineamento dei termini, tra il 2 dicembre 2024 (obbligo nazionale) e le scadenze fissate a livello unionale (21 gennaio 2025 per il transito e 11 febbraio 2025 per l’esportazione transnazionale), è concreto.

L’impossibilità per alcuni Paesi, che non avranno ancora implementato la nuova componente transnazionale, di acquisire automaticamente l’Ivisto (visto elettronico necessario per la non imponibilità IVA) è probabile. 

Questo potrebbe comportare la necessità di utilizzare modalità manuali per chiudere le operazioni doganali, con conseguenti ritardi e potenziali problematiche amministrative per le operazioni di esportazione, specialmente se il bene lascia il territorio doganale da un Paese non ancora adeguatosi al nuovo sistema.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 8 ottobre 2024 (informativa n. 622909) ha ribadito che le nuove modalità dichiarative, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 e NCTS – P5, diventeranno le uniche ammissibili.

Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall’Eudcm e il precedente tracciato, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, sono stati individuati due codici documento nazionale in TARIC.

Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e sono state estese in ambiente reale dal 23 ottobre 2024.

Gli obblighi di registrazione –

L’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che, “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. 

Le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione – diritto che – ai sensi dell’art. 19 del Decreto IVA, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo; pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione.

Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione è necessario dunque che sia verificata:

  • oltre all’esigibilità dell’imposta,
  • la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti.
Al riguardo con la circolare n. 22/2022 del 6 giugno 2022 la stessa Agenzia ha chiarito, che “l’art. 6 par. 1 del CDU, stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni”, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.
 

(MF/ms)




Acconto Iva 2024 pagamento entro il 27 dicembre 2024

Il tema del versamento dell’acconto IVA rappresenta un appuntamento cruciale per i soggetti passivi IVA, chiamati, entro il prossimo 27 dicembre 2024, a calcolare e, se necessario, versare quanto dovuto.

Questo adempimento, che chiude l’anno fiscale sotto il profilo della liquidazione periodica dell’imposta, assume particolare rilevanza sia per la corretta gestione della posizione IVA, sia per l’ottimizzazione della liquidità aziendale. 

È importante sottolineare che, per il calcolo e il versamento dell’acconto IVA, il legislatore offre diverse opzioni operative, lasciando al contribuente la possibilità di scegliere il metodo più conveniente. In particolare, i soggetti interessati potranno optare tra il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo analitico.

Ciascuna modalità presenta specifiche peculiarità che permettono di adattare il calcolo dell’acconto alle esigenze finanziarie e operative dell’impresa o del professionista.

  • Ambito soggettivo per il versamento dell’acconto IVA 2024
  • Le diverse metodologie di calcolo dell’acconto IVA 2024
  • Analisi del metodo storico
  • Variazioni dei regimi di liquidazione e di versamento dell’imposta
  • Esercizio di più attività (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972)
  • Fusioni, incorporazioni e scissioni
  • Modalità di versamento dell’acconto
  • Sanzioni
In allegato le specifiche per ogni caso.

(MF/ms)




Progetto “Futuri possibili” rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato stampa. 
 



Imu: versamento seconda rata 2024 entro il 16 dicembre

Il 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2024.
 
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata (*) non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2024.

Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 17 giugno 2024 e del 16 dicembre 2024, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2025.

I comuni, per situazioni particolari e con proprio regolamento, possono stabilire differimenti di termini per i versamenti.
 
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
 
La dichiarazione IMU

Entro il 30 giugno 2025, dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2024, la dichiarazione IMU 2025.

La dichiarazione:

  • va presentata solo con riferimento all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
  • ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Non occorre trasmettere la dichiarazione quando è relativa a eventi rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale; generalmente quindi, non deve essere presentata alcuna dichiarazione in caso di acquisto o vendita di bene immobile effettuata tramite rogito notarile o per successione regolarmente dichiarata.
 
Alcune novità ed esenzioni 2024
 
Riduzione IMU per i pensionati esteri:
l’IMU è stabilita al 50% se vi è una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
 
Esenzione IMU per i beni merce:
dal 1° gennaio 2020 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice sono esenti dall’IMU fino a che permane tale destinazione.
 
Esenzione abitazione principale:
era previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicavano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta doveva essere comunicata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU al comune in cui era ubicato l’immobile da considerare come abitazione principale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione IMU per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
 
Esenzione IMU:
per gli immobili colpiti da sisma del 2012 nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.
 
Ogni anno vanno comunque verificate condizioni specifiche e/o territoriali.
 
Il ravvedimento operoso

Chi non riuscisse a versare l’IMU entro le scadenze previste, potrà effettuarlo in ritardo, avvalendosi del ravvedimento operoso, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori.

In sintesi, per violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

a) regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,083% (pari ad 1/15 del 12,5%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
b) regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,25% (pari ad 1/10 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
c) regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,39% (pari ad 1/9 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
d) regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,13% (pari ad 1/8 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
e) regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,57% (pari ad 1/7 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
f) regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 4,17% (pari ad 1/6 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
 

*Dal 2016 il Comune può assimilare ad abitazione principale solo “l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.

(MF/ms)




Imu 2025: comunicazione aliquote dai Comuni tramite applicazione telematica

Con effetti dal 2025 in avanti, per i Comuni scatterà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto digitale, utilizzando l’applicazione informatica “Gestione IMU” messa a disposizione sul portale del Federalismo Fiscale.

Tale decorrenza è confermata anche post Decreto MEF 6 settembre 2024.

Si veda l’art. 2 del Decreto: “ai sensi dell’art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2025”.

Per ripercorrere gli step che si sono susseguiti negli ultimi mesi, è necessario partire dalle previsioni di cui al comma 756  Legge n. 160/2019): “a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”.

In considerazione di tali previsioni sono stati pubblicati i decreti MEF 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024. Con tale ultimo Decreto sono state integrate le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni delle aliquote impositive all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal Decreto 7 luglio 2023.

Al successivo comma 757, viene disposto che anche laddove il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle stesse aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale (applicazione informatica “Gestione IMU”) che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.

La decorrenza dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto “digitale” è stata prorogata al 2025 dall’art. 6-ter del D.L. n. 132/2023.

Da qui, in vista della scadenza del 16 dicembre per il pagamento del saldo 2024, per i Comuni non vigeva l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel Decreto del 7 luglio 2023 e ss.mm.ii e in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di Legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote in essere nell’anno di imposta 2023.

Dal prossimo anno invece ossia per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto “digitale”, in mancanza di una delibera approvata secondo le nuove modalità e pubblicata nel termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote IMU base. Ciò vale fin quando il Comune inadempiente non approvi le aliquote secondo le modalità fissate dal Decreto 7 luglio e dal comma 757 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. (vedi anche comma 837 Legge n. 197/2022).

 

Utilizzo applicazione “Gestione IMU”
Cosa Applicazione fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e obbligo di utilizzo della nuova applicazione.
Obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l’applicazione del Portale del Federalismo fiscale (Gestione IMU) Anche se il Comune non intenda diversificare le aliquote IMU. L’app consente di individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto.
Discordanza tra prospetto e regolamento comunale In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
Entrata in vigore dell’obbligo 2025
Anno di sperimentazione 2023/2024
 
 

(MF/ms)