Energy Release 2.0: approvate le regole operative del GSE e gli schemi contrattuali per l’attuazione del meccanismo
Di seguito il link al comunicato del MASE.
Ricordiamo che l’Energy Release prevede per i clienti finali energivori l’anticipazione per un periodo di 3 anni di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile nella disponibilità del GSE e delle relative garanzie di origine al prezzo di 65 €/MWh, in cambio dell’impegno delle imprese, singolarmente o in forma aggregata, alla realizzazione o potenziamento di impianti rinnovabili attraverso i quali, nei 20 anni successivi a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti stessi, l’energia anticipata dovrà essere restituita.
Il GSE dovrà rendere noto il quantitativo di energia assegnato in funzione delle manifestazioni di interesse pervenute da parte delle imprese elettrivore, rimodulato rispetto al volume previsto dal Bando e procedere entro la fine dell’anno alla stipula dei contratti di anticipazione, assicurando l’erogazione dell’energia a prezzo calmierato con effetto dal 1° gennaio 2025.
Nei primi mesi del 2026 sarà avviata la procedura competitiva gestita dal GSE per l’assegnazione degli obblighi di realizzazione dei nuovi impianti rinnovabili destinati alla restituzione ventennale dell’energia anticipata. Gli impianti dovranno essere completati entro 40 mesi dalla firma dei contratti.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Istat indice ottobre 2025
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,35%.
(MP/ms)
Valute estere ottobre 2025
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre2025 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 151,0818 |
| Peso Argentino | 1664,9908 |
| Dollaro Australiano | 1,7781 |
| Real Brasiliano | 6,2614 |
| Dollaro Canadese | 1,628 |
| Corona Ceca | 24,3154 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 8,281 |
| Corona Danese | 7,468 |
| Yen Giapponese | 176,1526 |
| Rupia Indiana | 102,8353 |
| Corona Norvegese | 11,6633 |
| Dollaro Neozelandese | 2,0198 |
| Zloty Polacco | 4,2488 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,87155 |
| Nuovo Leu Rumeno | 5,0872 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,163 |
| Rand (Sud Africa) | 20,0976 |
| Corona Svedese | 10,9699 |
| Franco Svizzero | 0,9289 |
| Dinaro Tunisino | 3,4056 |
| Hryvnia Ucraina | 48,4752 |
| Forint Ungherese | 389,9117 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
Il versamento dell’acconto delle imposte con l’adesione al concordato preventivo biennale
In proposito, occorre tenere presente che, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), operano regole particolari. Infatti, l’art. 20 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Relativamente al periodo d’imposta 2025, occorre quindi distinguere tra:
- contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, per i quali il 2025 è il primo periodo della relativa applicazione;
- contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, per i quali il 2025 è il secondo periodo della relativa applicazione.
- il reddito concordato (per il 2025, si tratta dell’importo indicato nel rigo P06 del modello CPB);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, si tratta dell’importo indicato nel rigo P04 del modello CPB).
Nell’ipotesi del consolidato fiscale, dal momento che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante, per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della suddetta maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico” (FAQ Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4).
Sempre riguardo ai contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, anche con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:
- il valore della produzione netta concordato (per il 2025, indicato nel rigo P08 del modello CPB);
- il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, indicato nel rigo P05 del modello CPB).
- l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
- quanto versato con la prima rata.
In pratica, l’acconto è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Infatti, il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB (FAQ Agenzia delle Entrate 28 maggio 2025).
Invece, sempre nel caso in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025 (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024); tuttavia, tale scelta potrebbe rendere più gravoso l’acconto, tenuto conto del tendenziale aumento del reddito concordato 2025 rispetto a quello accettato per il periodo precedente e dell’incidenza dell’imposta sostitutiva che si potrebbe decidere di liquidare nel modello REDDITI 2026.
(MF/ms)
Omaggi natalizi: deducibili solo se sostenuti con pagamenti tracciabili
Rispetto allo scorso anno, la disciplina è stata oggetto di modifiche.
Da inizio 2025 (per i soggetti “solari”) è infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 108 comma 2 ultimo periodo del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 81 lett. d) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Si tratta dei pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.
L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, posto che l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come invece per le spese di trasferte.
Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.
Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.
Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.
Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).
Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014).
Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.
Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo). Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.
Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Pertanto, le prestazioni gratuite di servizi sono quindi deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.
In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l’impresa i relativi costi sono deducibili ai sensi dell’art. 95 comma 1 del TUIR come prestazioni di lavoro (fuori dai suddetti obblighi di tracciabilità).
Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale principio opera anche ove tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
(MF/ms)
Cessione intra UE: chiarimenti sui mezzi di prova
Con questo principio, contenuto nella sentenza 13 novembre 2025 relativa alla causa C-639/24, la Corte di Giustizia ha fatto prevalere, ancora una volta, il principio di neutralità fiscale, ribadendo che la non imponibilità IVA sancita dall’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce non può essere messa in discussione laddove “siano soddisfatte le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 20; cfr. anche causa C-21/16, Euro Tyre).
Fra i requisiti indispensabili al fine di beneficiare del regime di favore, il citato art. 138 della direttiva 2006/112/Ce richiede che il bene ceduto sia spedito o trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore a destinazione di altro territorio Ue. La norma, tuttavia, non subordina la concessione della non imponibilità alla circostanza che il cedente “sia in possesso di elementi di prova specifici” (causa C-639/24, punto 17).
A tale scopo, viene in aiuto l’art. 45-bis del regolamento Ue 282/2011, con il quale vengono stabilite, al paragrafo 1, alcune presunzioni relative che differiscono a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per
conto della parte che vi è obbligata.
Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione se il venditore, oltre alla propria dichiarazione in tal senso, è in grado di produrre alternativamente:
- almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, fra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere;
- uno degli elementi di prova previsti al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che attesti l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato Ue che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.
Si tratta di presunzioni relative che possono essere confutate dalle autorità fiscali (art. 45-bis par. 2).
Nel fatto di causa oggetto della sentenza in commento (C-639/24), veniva contestata a una società croata la non imponibilità IVA relativa a una cessione di tronchi di quercia a un soggetto passivo sloveno, in ragione della non conformità della documentazione prodotta dalla cedente rispetto a quanto previsto dal più volte citato art. 45-bis.
Opponendosi ai rilievi dell’Amministrazione finanziaria nazionale, il venditore sosteneva che la norma consentirebbe di dimostrare più facilmente che sussistono le condizioni per beneficiare della non imponibilità di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, tuttavia i soggetti passivi che non siano in possesso della documentazione di cui all’art. 45-bis dovrebbero comunque poter dimostrare che, nella sostanza, tutte le condizioni richieste per beneficiare della non imponibilità di cui all’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce siano soddisfatte.
È dello stesso avviso la Corte di Giustizia, la quale ricorda che l’art. 45-bis “non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare l’esistenza di una cessione intracomunitaria” (causa C-639/24, punto 16).
D’altro canto, se i venditori non avessero la facoltà di avvalersi di ulteriori e differenti elementi probatori, coloro che non possono disporre della documentazione prevista dalla norma sarebbero privati del regime di favore anche nell’ipotesi in cui la cessione intracomunitaria avesse “effettivamente avuto luogo” (causa C-639/24, punto 19).
È appena il caso di sottolineare che, in ambito nazionale, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 12/2020, ha precisato, in conformità con i principi unionali, che l’art. 45-bis non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare “norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA”.
(MF/ms)
Convegno “Generi di successo” martedì 25 novembre 2025
L’evento, gratuito, si terrà il 25.11.2025 presso l’Auditorium “Casa dell’Economia” dalle ore 16 alle ore 19. Al termine sarà servito un rinfresco.
Il Convegno nasce dalla volontà di presentare in chiave propositiva la giornata contro la violenza sulle donne. Verrà messo in evidenza l’impegno per la diffusione di una maggiore cultura della parità di genere, affinché nel contesto attuale vi sia migliore consapevolezza e partecipazione del genere femminile in diversi contesti del nostro territorio.
Le relatrici che interverranno avranno l’opportunità di trasmettere questo messaggio grazie alle rispettive esperienze nel mondo finanziario, produttivo, delle professioni, della comunicazione e sul territorio di riferimento.
Ci si soffermerà sul concetto di successo, che sarà presentato come un percorso da costruire costantemente, superando difficoltà e creando opportunità con un approccio di impegno costante piuttosto che solo come un punto di arrivo.
Le iscrizioni sono aperte al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-generi-di-successo-1968700497183?aff=oddtdtcreator
In allegato potete scaricare la locandina con il dettaglio del programma.
(MP/am)
Confapi: collettiva per “Mecspe 2026”
La collettiva è posizionata nel padiglione 26, avrà uno stand di 112 mq complessivi e potrà ospitare 14 aziende espositrici.
La quota di adesione è di 4100,00€ per azienda.
Si allegano la presentazione dell’iniziativa e il modulo di adesione, da restituire compilato e sottoscritto entro il 19 novembre 2025 per confermare la propria partecipazione.
Per maggiori informazioni scrivere a s.frusca@ufficioestero.it o telefonare 0341.286338.
(SF/am)
Relazioni commerciali USA-Ue: aggiornamento su dazi e accordi bilaterali
Il documento riassume i contenuti del “Framework Agreement on Reciprocal, Fair and Balanced Trade” del 21 agosto 2025 e le novità introdotte dal principio delle “Reciprocal Tariffs”, a supporto della pianificazione strategica delle PMI esportatrici.
Per maggiori informazioni invitiamo le aziende a contattare la Rete Ufficio Estero: info@ufficioestero.it, 0341.286338.
(CP/am)


