In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto fiscale
Nel decreto, entrato in vigore il 18 Giugno, viene certificato lo slittamento del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
Ora, in base all’art. 13 del DL 84/2025, i versamenti dovranno quindi essere effettuati:
- entro il 21 luglio 2025 (invece che entro il 30 giugno), senza nessuna maggiorazione;
- oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Tali obblighi operano, quindi, per le sole spese sostenute nel territorio dello Stato.
Ugualmente confermate le novità in materia di reddito di lavoro autonomo, riguardo al quale viene tra l’altro stabilito che i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente, sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, che, dal 2025, risultano non più imponibili in capo all’artista o al professionista, in deroga a tale regola generale concorrono invece alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ove i pagamenti (se la spesa è stata sostenuta nel territorio dello Stato) non sono eseguiti con strumenti tracciabili.
Allo stesso modo, tali spese, che diventano deducibili per il professionista nell’ipotesi di inadempimento del committente (alle condizioni e nei limiti definiti dall’art. 54-ter commi 2 – 5 del TUIR), resterebbero comunque indeducibili ove l’onere, sostenuto nel territorio dello Stato, non sia stato all’origine pagato dal professionista stesso con strumenti tracciabili.
Confermata, infine, l’estensione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti anche alle spese di rappresentanza e a quelle per omaggi sostenute dagli esercenti arti e professioni.
Diverse modifiche interessano la disciplina relativa al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie, in particolare agli artt. 84 comma 3-ter, 172 comma 7, 176 e 177-ter del TUIR.
Confermate le modifiche sulla tracciabilità delle spese per i professionisti
Anche le novità in tema di tassazione della cessione delle quote in studi associati, le cui plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di associazioni professionali, società semplici tra professionisti, STP e altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ora rientrano nel novero dei redditi diversi, trovano una definitiva conferma.
Il DL fiscale concede poi più tempo ai contribuenti che, nell’ambito della disciplina in materia di disallineamenti da ibridi ex art. 61 del DLgs. 209/2023, devono predisporre della documentazione avente data certa.
In ambito IVA, si segnala l’esclusione delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, dall’ambito applicativo dello split payment a decorrere dal prossimo 1° luglio.
Infine, il DL interviene sulla disciplina CFC ex art. 167 del TUIR, in primo luogo modificando il calcolo dell’ETR (effective tax rate) della controllata estera, prevedendo la rilevanza dell’imposta minima nazionale equivalente (QDMTT – imposta minima nazionale – estera) dovuta. Viene anche rinnovato il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva delle controllate estere ex comma 4-ter dell’art. 167 del TUIR attraverso il pagamento del 15% sull’utile della controllata.
Non ha trovato conferma, invece, la previsione in materia di rottamazione dei ruoli che era comparsa nella prima bozza in circolazione, ove si sanciva l’estinzione “anticipata” dei processi pendenti per effetto del pagamento della sola prima rata, e non di tutte le rate ex art. 1 comma 236 della L. 197/2022.
(MF/ms)