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Unioncamere: niente obbligo di invio della pec degli amministratori entro il 30 giugno

A pochi giorni dalla scadenza per la comunicazione delle PEC di tutti gli amministratori delle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 – fissata dal MIMIT per il 30 giugno – arriva la notizia, mai diffusa ufficialmente, di un contrordine da parte di Unioncamere.

Tutto, si ricorda, parte dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi e di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Rispetto a tale disposizione, il MIMIT, con la nota 12 marzo 2025 n. 43836, ha stabilito, tra l’altro, che:

  • la PEC deve essere esclusiva di ciascun amministratore (a prescindere dalla carica ricoperta);
  • per le società già costituite al 1° gennaio 2025, gli amministratori devono procedere alla comunicazione della propria PEC entro il prossimo 30 giugno, pena la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.
Ora, invece, dai siti internet di alcune Camere di Commercio (si vedano, tra le altre, quelle dell’Umbria, di Milano, di Bolzano, di Ferrara/Ravenna e di Asti/Alessandria) si rende noto che, in base ad una Nota Unioncamere del 2 aprile scorso – non resa pubblica e di cui non si ha disponibilità – l’obbligo in questione è da intendersi rispettato anche comunicando la PEC della società, e non una PEC esclusiva del singolo amministratore.

Gli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025, inoltre, non devono affatto procedere alla comunicazione nel termine indicato, ma solo in occasione di nuove nomine o conferme.

Non sono, in ogni caso, applicabili le sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c. paventate dal MIMIT, potendo procedersi solo alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendo di regolarizzare la pratica.

In particolare, dalla lettura delle dettagliate indicazioni presenti sul sito della Camera di Commercio dell’Umbria emerge come la nota Unioncamere evidenzierebbe, innanzitutto, che la nuova disciplina si applica sia agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 che agli amministratori delle società già iscritte al 1° gennaio 2025, ma, per questi, solo in caso di nuova nomina o conferma. Non è, quindi, richiesto l’adempimento ove non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme).

In ogni caso, non si applica la sanzione amministrativa con riferimento al termine del 30 giugno 2025 sulla base dell’orientamento espresso nella citata circolare MIMIT.

Si precisa, peraltro, che si accetta la comunicazione (volontaria) della PEC degli amministratori delle società che risultino già iscritte al 1° gennaio 2025, su istanza degli stessi, potendosi comunque comunicare il medesimo indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro delle imprese.

Non è, cioè, necessario che l’amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità o presso il quale elegge domicilio (così come avviene per il domicilio nel mondo “fisico”).

Ad ogni modo, si ribadisce come, non essendo previsto un termine per la comunicazione della PEC dell’amministratore, neppure è possibile applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.

Necessario un intervento chiarificatore

Al di là della condivisibilità o meno di tali conclusioni, la sensazione è che sul tema continui a regnare una gran confusione.

Prova ne sia non tanto il fatto che talune Camere di Commercio accennano ad una interlocuzione in corso tra Unioncamere e MIMIT ma lasciano in visione le indicazioni del Ministero (cfr. la Camera di Commercio delle Marche), quanto il fatto che altre Camere di Commercio sembrerebbero del tutto all’oscuro di questi chiarimenti.

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ad esempio ancora recava esclusivo riferimento alla nota MIMIT, evidenziando, tra l’altro, che per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del 30 giugno 2025 per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori con il rischio della sanzione di cui all’art. 2630 c.c., e che la PEC da comunicare deve essere nella titolarità esclusiva dell’amministratore, non essendo possibile indicare l’indirizzo di PEC della società (entro fine mese, quindi, dovrebbero anche essere regolarizzati gli indirizzi PEC già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società).

Resta, in conclusione, la necessità di un nuovo intervento del MIMIT, in esito alla interlocuzione in corso con Unioncamere, o, quanto meno, della diffusione generalizzata dei chiarimenti di Unioncamere. Sempreché non si decida di optare per un più opportuno intervento normativo.

E’ attesa altresì una circolare che ,oltre a fare chiarezza sui soggetti destinatari della prescrizione normativa di cui al comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), dovrebbe spostare  al 31 dicembre la scadenza dell’adempimento.

(MF/ms)




Spese di rappresentanza: chiarimenti sulla loro deducibilità

In aggiunta ai limiti già esistenti, con la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di rappresentanza e per omaggi è stata subordinata all’ulteriore condizione di eseguire il relativo pagamento con strumenti tracciabili.

È stato, infatti, previsto che tali oneri sono deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (quali, ad esempio, bancomat, carte di credito, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN).

Ai sensi dell’art. 1 comma 83 della L. 207/2024, la novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”).

Considerata la decorrenza, quindi, l’obbligo di eseguire il pagamento con i citati mezzi tracciabili non interessa ancora il periodo d’imposta “solare” 2024, riguardo al quale le spese di rappresentanza e per omaggi rimangono deducibili anche se sostenute con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante e/o i circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi).

In pratica, nella campagna dichiarativa in corso, è ancora applicabile la “vecchia” disciplina, fatta eccezione per i soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2025 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2025 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2025 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione stessa).

Pertanto, le spese di rappresentanza sostenute nel 2024 (esercizi “solari”) sono deducibili se rispondenti ai requisiti di congruità e inerenza definiti dall’art. 108 comma 2 del TUIR e dal DM 19 novembre 2008, a prescindere dalle modalità in cui è avvenuto il pagamento (strumento tracciabile o meno).

In proposito, si ricorda che tali costi sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa (risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento) fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
L’art. 1 comma 1 del DM 19 novembre 2008, poi, definisce spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:
  • a titolo gratuito;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Restano comunque deducibili per il loro intero ammontare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (c.d. omaggi) di valore unitario non superiore a 50 euro.

Infine, le spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.2):

  • in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75% (art. 109 comma 5 del TUIR);
  • in secondo luogo, sommate alle altre spese di rappresentanza;
  • infine, sottoposte ai limiti di deducibilità di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR.
Ciò premesso, ipotizzando che, nel 2024, i ricavi e gli altri proventi conseguiti da Alfa srl siano pari a 1 milione di euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 17.000 euro (delle quali 5.000 relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), si deve operare come segue:
  • il limite del 75% viene applicato alle spese di vitto e alloggio (5.000 × 75% = 3.750);
  • l’ammontare così ottenuto (3.750 euro) si somma all’importo delle altre spese di rappresentanza (12.000 euro), per un totale di 15.750 euro;
  • si applica il limite dell’1,5% sui ricavi e altri proventi della gestione caratteristica (1.000.000 × 1,5% = 15.000).
L’importo deducibile è pertanto pari a 15.000 euro. L’importo di 2.000 euro è quindi definitivamente indeducibile.

Il modello REDDITI SC 2025 è compilato indicando:

  • all’interno del rigo RF23, nella colonna 1, l’importo delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (5.000 euro) e, nella colonna 2, le altre spese di rappresentanza (12.000 euro); il totale è poi esposto nella colonna 3 (17.000 euro);
  • all’interno del rigo RF43, nella colonna 1, il 75% delle spese di vitto e alloggio aventi finalità di rappresentanza (3.750 euro) e, nella colonna 2, l’ammontare deducibile delle spese di rappresentanza (15.000 euro), comprensivo dell’importo riportato nella colonna 1; tale ultimo importo è poi indicato nella colonna 3.
(MF/ms) 



Spese trasferta dipendenti: escluso l’obbligo di tracciabilità per le spese all’estero

L’art. 1 del DL 84/2025 delimita l’ambito applicativo al territorio dello Stato.

Per effetto delle modifiche del DL 84/2025, sono soggette all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le spese di trasferta sostenute in Italia.

L’ambito applicativo dei nuovi obblighi viene infatti limitato alle sole spese sostenute “nel territorio dello Stato”, confermando quanto previsto nelle bozze circolate ed escludendo così dai nuovi obblighi le spese per trasferte all’estero.

Con l’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 84/2025 si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, previsto dal quinto periodo dell’art. 51 comma 5 del TUIR (introdotto dalla legge di bilancio 2025), alle spese sostenute nel territorio dello Stato.

Pertanto, ad esempio, le spese per il taxi sostenute nell’ambito di una trasferta all’estero potranno essere pagate anche in contanti.

Il comma 3 del citato art. 1 prevede che la disposizione trovi applicazione per le spese “sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire dal 2025 per i soggetti “solari”.

In relazione al comma 3-bis dell’art. 95 del TUIR, che prevede quale condizione per la deducibilità la tracciabilità dei pagamenti delle spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, un primo intervento è stato effettuato dall’art. 1 comma 1 lettera g) n. 1) del DL 84/2025, che riformula il testo, restringendo l’ambito di applicazione della disposizione alle spese sostenute nel territorio delle Stato.

La Relazione illustrativa al DL ha precisato che, al fine di garantire un trattamento coerente, nell’art. 109 del TUIR è stato introdotto un nuovo comma 5-bis per chiarire che la condizione di tracciabilità delle spese sopra descritte rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultano sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando il rispetto del principio di inerenza).

La relazione precisa che va da sé che i limiti appena descritti trovano applicazione anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché per i relativi rimborsi analitici.

Inoltre, con finalità di coordinamento, considerato che l’art. 95 del TUIR reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, è stato eliminato dal comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi (art. 1 comma 1 lett. g) n. 2) del DL 84/2025).

La medesima disciplina della tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi è stata trasferita nell’art. 109 del TUIR, al nuovo comma 5-ter, in quanto disposizione ritenuta, a livello sistematico, maggiormente idonea ad accogliere la relativa disciplina (art. 1 comma 1) lett. h) del DL 84/2025; cfr. Relazione illustrativa al DL).

In merito alla decorrenza, le disposizioni concernenti la disattivazione del regime sopra descritto per le spese sostenute all’estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”), mentre le nuove regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL), per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.

Sembra quindi di capire che, come già originariamente previsto, nel caso di un periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità si applicheranno in ogni caso solo dal 1° luglio 2025, con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026.

Infatti, le spese sostenute dal 18 al 30 giugno 2025 ricadono ancora nel periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, non soggetto alle nuove disposizioni.

Ai fini della deducibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, resterebbero validi gli ordinari oneri documentali.

I giustificativi di spesa (parte integrante delle note cui si riferiscono) sono, infatti, indispensabili non solo al controllo della certezza della spesa, ma anche dei requisiti di inerenza, competenza e congruità (cfr. ris. n. Agenzia delle Entrate n. 96/2017 e risposta a interpello n. 403/2019).

Con particolare riferimento alle spese di taxi, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 142/2024, ha affermato che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, ma è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore, dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).
 

(MF/ms)




“Giornata dell’economia”: mercoledì 25 giugno a Lariofiere

Informiamo le aziende associata che mercoledì 25 giugno 2025, dalle ore10 a Lariofiere a Erba si terrà la 23esima edizione della “Giornata dell’economia” che quest’anno sarà dedicata al tema “Benessere e sviluppo sostenibile“. 

 

Questo il programma:

ore 9.30 accoglienza

Ore 10 Introduzione ai lavori di Ezio Vergani, presidente Camera di Commercio Como-Lecco

A seguire

“Strategie politiche di Regione Lombardia” di Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia 

Lectio Magistralis di Enrico Giovannini (direttore scientifico Asvis): “Sviluppo sostenibile e benessere: la persona al centro”

“Economia lariana: sintesi del rapporto e scenari futuri” di Carlo Guidotti, responsabile uffici studi e Statistica della Camera di Commercio Como-Lecco

Tavola rotonda con:
Giovanni Agostoni, Icam
Don Walter Magnoni, Università Cattolica
Iacopo Mazzetti, Fondazione Milano Cortina 2026
Alessandro Perego, Politecnico di Milano
Elena Torri, Icma 

Ore 14
“Economia lariana: approfondimento del rapporto”
Daniele Rusconi, Camera Commercio Como-Lecco
Andrea Gianni, PTSClas
Gianni Menicatti, PtsClass

Per maggiori informazioni e iscrizioni cliccare qui 

(MP/am)
 




Webinar: “China international import export”

Rete Ufficio Estero, in collaborazione con Confapi e con ICCF (Italia China Council Foundation), organizza giovedì 26 giugno dalle ore 9.30 alle ore 10.45 il webinar gratuito “China International Import Expo – La fiera per chi vuole vendere in Cina”, per presentare la fiera CIIE che si terrà dal 5 al 10 novembre 2025 a Shanghai.
 
Durante il webinar interverranno:
  • Federico Pasini (Head of Operations di ICCF – Italy China Council Foundation);
  • Sara Berloto (Responsabile Centro Studi ICCF);
  • Lan Pang (Responsabile Commerciale ICCF).
 
L’incontro tratterà i seguenti temi:
 
  • Importanza dell’aspetto culturale nelle strategie di comunicazione per il mercato cinese.
  • Quadro macroeconomico della Cina di oggi.
  • Introduzione China International Import Expo: modalità di partecipazione, edizioni precedenti, servizi di supporto e assistenza alle imprese da parte di ICCF.
  • Il caso studio di un’esperienza aziendale alla CIIE.
 
Per partecipare al webinar occorre iscriversi entro lunedì 23 giugno 2025 cliccando sul pulsante “Iscriviti ora” che trovate sull’invito in allegato oppure tramite il seguente link: https://forms.gle/BPT3oPD4PQee6Lhe6.
 
A seguito della registrazione verrà inviato ai partecipanti il programma dettagliato e il link di collegamento.

In allegato trovate la locandina dell’evento.

(SF/am)

 
 




Forum Imprenditoriale Italia-Macedonia del Nord mercoledì 2 luglio a Skopje

Informiamo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Estero della Repubblica di Macedonia del Nord, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Skopje e ICE – Agenzia, organizzano il Forum Imprenditoriale Italia – Macedonia del Nord, che si terrà  il 2 luglio 2025 a Skopje, presso l’Hotel Alexander Palace.
 
L’evento sarà incentrato sui seguenti settori:
  • Infrastrutture
  • Transizione Energetica ed Economia Circolare
  • Innovazione Tecnologica (Agri-tech e Industria 5.0)
 
Il programma dei lavori, con inizio alle ore 9:00, prevederà, oltre agli interventi istituzionali, una sessione plenaria dedicata alla presentazione di opportunità di scambi e investimenti e degli strumenti finanziari di sostegno alle imprese italiane nel paese. A seguire si terranno i tavoli settoriali, il networking lunch e infine una sessione di incontri B2B, B2G e B to “Sistema Italia in Macedonia del Nord”.
 
Sarà previsto un servizio di interpretariato in simultanea italiano-macedone per la prima parte dell’evento; la lingua ufficiale per gli incontri sarà l’inglese, tuttavia, sarà prevista la presenza in sala di alcuni interpreti (consecutiva italiano-macedone) che saranno a disposizione di chi dovesse averne necessità.
 
La circolare disponibile al seguente link riporta tutte le informazioni di dettaglio, nonché le modalità di adesione: https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2024/J1/016
 
Per registrarsi occorre compilare il modulo online disponibile al seguente link: https://forms.gle/9AzhhSD25z4M4ADG8 entro e non oltre venerdì 20 giugno.

(MP/am)




Associazione Fabio Sassi: raccolta fondi per l’hospice “Il Nespolo”

Informiamo le Aziende Associate che l’Associazione Fabio Sassi di Merate ha aperto una raccolta fondi dal titolo “Un’altra luce, lo stesso orizzonte” per la ristrutturazione dei serramente dell’hospice “Il Nespolo” di Airuno. 

 

Da oltre vent’anni l’hospice rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità offrendo supporto palliativo a chi affronta le fasi finali della propria vita con dignità, serenità e conforto.

Il progetto di raccolta fondi ha l’obiettivo di sostituire i serramenti obsoleti dell’Hospice, migliorando così l’efficenza energetica, la sicurezza e la qualità della vita degli ospiti della struttura.

Fondata a Merate, l’Associazione Fabio Sassi si dedica con impegno all’assistenza continuativa dei malati terminali, ponendo particolare attenzione alle loro necessità fisiche, psicologiche e spirituali. 

Cliccando qui potete visitare il sito dell’Associazione, in allegato trovare la spiegazione dettagliata della raccolta fondi e il modulo per la donazione. 

(MP/am)




“Pacchetto investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”: altre risorse disponibili

In Regione Lombardia è stata recentemente approvata la DGR 4568, che prevede un incremento di 25 milioni di euro della dotazione finanziaria della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”.

Le domande potevano essere presentate fin dal 7 febbraio 2024 e fino ad esaurimento delle risorse, l’incremento delle risorse garantisce ancora un’ampia accessibilità.

Si ricorda che l’intervento è finalizzato a supportare le PMI e le Imprese a Media Capitalizzazione (MidCap) Lombarde attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per investimenti produttivi, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività e favorirne la crescita. Con la misura si incoraggiano piani di sviluppo aziendale finalizzati all’ammodernamento e all’ampliamento produttivo.

Per ulteriori dettagli consultare la pagina regionale dedicata.

Per assistenza nella valutazione dell’applicabilità della misura o comunque per valutare altri strumenti a disposizione dell’impresa per coprire gli investimenti potete rivolgervi in associazione, scrivendo ad servizi@confapi.lecco.it oppure chiedendo di Manuela Sacchi o Silvia Negri.

(SN/am)
 




Regione Lombardia, Bando Ri.Circo.Lo. per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche

E’ appena stato aperto il bando “Ri.Circo.Lo.” che traduce l’obiettivo di ridurre le dipendenze da materie prime critiche e migliorare la gestione dei rifiuti nelle filiere dei Raee, delle batterie e del fosforo in Regione Lombardia. Le risorse complessive della misura ammontano a 10 milioni di euro, nell’ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Sono ammissibili progetti attinenti a uno o più dei seguenti ambiti di intervento relativi a tecnologie che contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione (art. 2, comma 2, lettera b del Regolamento (UE) 2024/795):
• Sviluppo o fabbricazione di tecnologie, relative a RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici) oppure a batterie ed accumulatori, per:
– riprogettazione dei prodotti e tecniche di fabbricazione avanzate per facilitare la riparazione, il riciclaggio o per sostituire una materia prima critica con un altro materiale o ridurne l’utilizzo (ecodesign);
– preparazione per il riutilizzo e riutilizzo di RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori;
– trattamento preliminare dei RAEE (inclusi panelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori finalizzato al riciclaggio delle materie prime critiche;
– riciclaggio di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori, incluso il riciclaggio delle materie prime critiche presenti;
– riciclaggio di materie prime critiche presenti in rifiuti decadenti dal trattamento di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori (per es. “black mass”, componenti rimossi da RAEE, etc…).

• Sviluppo o fabbricazione di tecnologie per:
– Pretrattamento dei rifiuti contenenti fosforo finalizzati al recupero dello stesso (ad esclusione di incenerimento e trattamenti analoghi, quali pirolisi, gassificazione);
– Recupero del fosforo da reflui, fanghi di depurazione, da rifiuti organici, altri rifiuti contenenti fosforo o ceneri da incenerimento di tali rifiuti.
È ammissibile soltanto il recupero di fosforo elementare oppure sotto forma di sali, soluzioni di sali e minerali, non il recupero indiretto in altre matrici (ai fini del presente bando, quindi, non sono ammissibili interventi finalizzati a produrre, ad esempio, fanghi da utilizzare in agricoltura, gessi di defecazione da fanghi, biochar).

Tutti i requisiti e gli aspetti gestionali per la partecipazione al bando sono illustrati nella pagina web dedicata a cui si rimanda.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata dal soggetto richiedente (o dal capofila nel caso di aggregazioni) a partire 17/06/2025 ed entro e non oltre il 03/09/2025.

(SN/am)




Polizze catastrofali: aggiornamenti dai tavoli istituzionali

Si è svolta il 10 giugno la riunione al MIMIT del Tavolo Permanente di confronto per un esame congiunto delle tematiche connesse alla prima fase di operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali introdotte dall’ultimo decreto legge in materia.

Premessa e stato dell’arte
Il decreto- legge di proroga è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 maggio (L. n 78 del 2025 di conversione del DL 39 del 2025) e, in estrema sintesi, prevede:

➢una gradualità nell’ entrata in vigore dell’obbligo differenziando tra:

• grandi imprese (quelle che superano almeno due dei seguenti criteri quali totale dello stato patrimoniale superiore ai 25 mln. di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre i 50 mln. di euro e numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore ai 250) – l’obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025 ma vengono sospese per 90 giorni le conseguenze sanzionatorie dell’inadempimento dell’obbligo;

• medie imprese (da 50 a 249 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 50 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 43 milioni di euro): obbligo di stipula della polizza entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025 ed è coevo all’entrata in vigore delle sanzioni per le imprese che non adempiono all’obbligo di stipula;

• micro e piccole imprese (quelle che rispondono ad almeno due dei tre criteri: microimprese (meno di 10 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 2 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 2 milioni di euro); piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 10 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 10 milioni di euro): obbligo entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed anche in questo caso le sanzioni si applicano a partire da tale data.

➢Abuso edilizio: l’assicurazione obbligatoria si applicherà solo agli immobili costruiti con regolare titolo edilizio o risalenti a periodi in cui il titolo non era richiesto. Rientrano nella copertura anche gli immobili oggetto di sanatoria o per cui sia in corso un procedimento di regolarizzazione. Sono esclusi da indennizzi, contributi o agevolazioni pubbliche gli immobili “non assicurabili” per irregolarità edilizie non sanate.

➢Beni di proprietà di terzi: in caso di assicurazione su beni di terzi impiegati nell’attività d’impresa, l’indennizzo sarà riconosciuto al proprietario, vincolato al ripristino del bene. In caso di inadempimento, l’imprenditore potrà comunque ottenere un indennizzo pari al 40% per il lucro cessante. È inoltre riconosciuto un privilegio per il rimborso dei premi assicurativi versati.

➢Valore dei beni da assicurare: sarà calcolato in base al costo di ricostruzione a nuovo, al rimpiazzo dei beni mobili o al ripristino delle condizioni del terreno.

➢Controlli sui premi: viene attribuita al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, la funzione di verifica per prevenire fenomeni speculativi sui premi assicurativi, anche su segnalazione delle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia.

➢Grandi imprese e franchigia: Il tetto massimo del 15% di franchigia non si applicherà ai gruppi di grandi imprese (e società collegate o controllate) che stipulano programmi assicurativi di gruppo purché rispettino i criteri definiti dal Mef e MIMIT nel DM 18 del 2025: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

              •Fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
              •Numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Sull’applicazione della normativa sono state pubblicate alcune FAQ su sito del MIMIT (https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq) in cui viene chiarito:

  • Ambito di Applicazione e Soggetti Obbligati:

L’obbligo di assicurazione riguarda tutti i beni utilizzati per l’attività d’impresa (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali), anche se non di proprietà (es. in affitto o leasing), a meno che non siano già coperti da un’altra polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Sono tenute all’obbligo tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla sezione di iscrizione.

  • Beni Esclusi dall’Obbligo:

Gli immobili con abusi edilizi o costruiti senza le autorizzazioni necessarie sono esclusi dalla copertura assicurativa.
I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo.
I veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sono esclusi dalla copertura obbligatoria.

  • Modalità di Adempimento:

È possibile adempiere all’obbligo anche tramite l’adesione a polizze collettive.
Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate alla nuova normativa a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

Conseguenze su Incentivi Pubblici:
La norma che lega l’accesso a contributi pubblici all’adempimento dell’obbligo assicurativo non è auto-applicativa. Ciascuna Amministrazione dovrà definire le modalità con cui tenerne conto. Il MIMIT intende precludere l’accesso ai propri incentivi alle imprese inadempienti, ma tale regola dovrà essere recepita nella normativa di ciascun incentivo. La valutazione sul mancato adempimento non è retroattiva: si applicherà solo dopo l’adeguamento della normativa del singolo contributo o agevolazione pubblica.

Per quello che riguarda la liquidazione in caso di sinistro, la Legge Quadro 40/2025 (Legge ricostruzione post-calamità), introduce, all’art. 23 una procedura di liquidazione anticipata parziale del danno in base alla quale la liquidazione può essere anticipata fino al 30% dei danni in caso di eventi calamitosi, per le imprese assicurate:
– richiesta da inviare entro 90 giorni dall’evento;
– sopralluogo entro 15 giorni;
– liquidazione entro 5 giorni (o 20 giorni se il sopralluogo è in ritardo), salvo contestazioni.
– Il rimborso anticipato non esclude ulteriori verifiche previste dalla polizza.

All’incontro è intervenuto il SOTTOSEGRETARIO On.le BITONCI che ha ricordato come il decreto di proroga sia stato adottato per dare seguito alle richieste pressanti delle Confederazioni delle Imprese.
Durante i lavori parlamentari sono emersi alcuni suggerimenti di modifica che, laddove possibile, sono state accolti. Si è scelto di non escludere dall’obbligo le imprese più piccole in ottemperanza al principio di mutualità. Il criterio base del Governo è la condivisione della mutualità. Il Tavolo costituito presso il MIMIT – che continuerà a riunirsi periodicamente – rappresenta un momento fondamentale di confronto anche per valutare l’impatto dell’obbligo in termini di costi delle polizze. L’obiettivo del Governo è quello di avere contezza dell’impatto al fine di proporre nella prossima legge di bilancio misure a favore delle imprese (da valutare se deduzione, riduzione dell’imposizione fiscale, oggi al 22,5%, o bonus).

GARANTE DEI PREZZI – il ruolo che il Garante è chiamato a svolgere con le ultime modifiche del decreto è un ruolo fondamentale di controllo e monitoraggio dei prezzi e, insieme ad IVASS, stanno già ragionando sui prossimi passi. Sin dal mese di luglio verrà avviata la raccolta delle condizioni contrattuali in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo per le medie imprese ad ottobre. La rilevazione sarà di carattere trimestrale per avere un’idea costante dei prezzi.

IVASS – la rilevazione dei prezzi sarà avviata ad inizio luglio in modo da avere i dati per fine luglio. Le info che acquisiranno sono:
-Dove si colloca il rischio (da valutare se su livello regionale o provinciale);
-Inizio di validità del contratto;
-Info su somma assicurata;
-Franchigia;
-Scoperto;
-Canale distributivo
-Variabilità dei prezzi
Per quello che riguarda il portale che dovrà essere attivato da IVASS per dare informazioni sulle offerte di mercato, l’idea è di raccogliere tutti i DIP (documenti informativi precontrattuali) per avere un elemento comune e confrontabile con tutte le offerte delle imprese sul mercato. Non è un vero e proprio preventivatore come nel caso del RCAuto ma è qualcosa che comunque può rispondere alle esigenze di comparazione.

Le rappresentanze del mondo assicurativo hanno evidenziato che la proroga dell’ultimo decreto ha bloccato la sottoscrizione di nuove polizze, in alcuni casi causando anche richieste di storno. Le sottoscrizioni di polizze sono crollate di oltre il 90%, e ancor più preoccupante è il calo analogo dei preventivi, in controtendenza rispetto alle attese. Il mercato soffre per la scarsa diffusione delle coperture, che ostacola la mutualità, e per l’assenza di un efficace sistema sanzionatorio verso le imprese inadempienti, con il rischio che solo i soggetti più esposti restino assicurati. È stata rilevata inoltre un’ampia variabilità nei prezzi delle polizze e sottolineata la necessità di rivedere la tassazione, attualmente differenziata:
-le polizze per abitazioni civili sono deducibili al 19% e non soggette a imposta sul premio;
-quelle per le imprese sono interamente deducibili da IRES e IRAP, ma gravate da un’imposta sul premio del 22,5%.

Dal confronto è emersa una forte variabilità nelle quotazioni delle polizze catastrofali, con differenze da 1 a 5, sollevando la richiesta – considerata auspicabile – di un testo base di polizza uniforme per tutte le compagnie.

Un punto critico riguarda la previsione, contenuta in una FAQ del MIMIT e ripresa nello schema di decreto legislativo di riordino degli incentivi (approvato dal Consiglio dei Ministri ma non ancora trasmesso in Parlamento per il relativo parere), secondo cui la mancata sottoscrizione della polizza esclude le imprese dagli incentivi pubblici, inclusi quelli del Fondo Centrale di Garanzia. Sul tema il Ministero dovrebbe emanare una circolar interpretativa. Sugli altri temi che ancora non hanno trovato risposta nelle FAQ e nell’emananda circolare (Confapi ha rappresentato le criticità pervenute dai territori), è stato chiesto di inviare una nota di approfondimento al fine di valutare se e come integrare le FAQ già pubblicate,
Il Governo ha comunque manifestato l’intenzione di introdurre nella prossima legge di bilancio nuovi sgravi fiscali o incentivi per le imprese che si assicurano, e si sta valutando anche una premialità sotto forma di riduzione del premio per chi adotta misure di prevenzione e mitigazione del rischio.

(MS/ms)