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GSE gruppi di autoconsumo e CER: aperta la funzionalità per l’erogazione del contributo Pnrr

Era attesa ed è finalmente attiva la funzionalità per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale per i soggetti beneficiari di contributi PNRR come Comunità Energetiche o Gruppi di autoconsumo.
Lo ha recentemente annunciato il GSE attraverso una nota sul proprio sito.

La funzionalità viene abilitata dal GSE solo per i Soggetti Beneficiari titolari di impianti di produzione:

  • per i quali risulta emanato l’atto di concessione e sottoscritto l’atto d’obbligo;
  • entrati in esercizio e inseriti in configurazioni di autoconsumo per le quali il Soggetto Referente ha già presentato la richiesta di qualifica al GSE.
I soggetti beneficiari potranno inviare la richiesta di erogazione del contributo e i relativi allegati secondo quanto riportato nelle Istruzioni Operative per la rendicontazione delle spese.
Tutti i documenti necessari e le Guide interattive sono scaricabili nella sezione dedicata del sito GSE.
La richiesta è riservata ai beneficiari con impianti in esercizio, atto di concessione/obbligo sottoscritto e pratica di qualifica presentata. Le domande si gestiscono dal portale GSE.

(SN/am)




GSE Conto termico 3.0: sospensione temporanea delle domande

Con riferimento alle opportunità derivanti dal cosiddetto “Conto termico 3.0” si segnala la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo.

In data 3 marzo 2026 infatti, a seguito dell’elevato numero di richieste pervenute nei primi giorni di apertura del portale (le richieste pervenute ammontano a circa 1,3 miliardi di euro) il Gse ha ritenuto di adottare una sospensione prudenziale per compiere le attività di istruttoria e di verifica delle domande già presentate, nel rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e al fine di garantire la sostenibilità degli impegni finanziari.

Il portale sarà riattivato non appena concluse le necessarie verifiche operative.

Tutte le informazioni sul conto termico si trovano sul sito del GSE

Si allega la comunicazione ufficiale della sospensione.
 
(SN/am)




Dichiarativi 2026 online le versioni definitive

Sono state pubblicate il 27 febbraio sul sito dell’Agenzia delle Entrate le versioni definitive dei dichiarativi 2026, relativi al periodo d’imposta 2025. Si tratta, nel dettaglio, dei modelli 730, 770, REDDITI, CNM e IRAP 2026. Sono stati inoltre approvati anche 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

Numerose le novità; ad esempio, con riguardo ai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, si segnalano:

  • l’incremento a 5.000 euro del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa che possono essere detassate, in caso di distribuzione di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi;
  • le nuove misure di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (bonus e ulteriore detrazione);
  • l’incremento della percentuale di mance a cui è applicabile la detassazione e del limite reddituale di accesso;
  • l’esenzione fiscale, fino a 5.000 euro, per le somme corrisposte ai neoassunti a tempo indeterminato in relazione a fabbricati in locazione.
In relazione agli interventi “edilizi” per i quali competono agevolazioni fiscali, inoltre, i modelli dichiarativi tengono conto del fatto che per le spese sostenute nel 2025 per i lavori che danno diritto al superbonus (di cui all’art. 119 del DL 34/2020), salvo qualche eccezione, l’aliquota della detrazione scende al 65%, così come recepiscono l’allineamento delle aliquote per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e antisismici (c.d. “sismabonus”). Bonus casa, ecobonus e sismabonus, infatti, spettano nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025, che può elevarsi al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per quanto riguarda il modello REDDITI SC, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita la c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il solo 2025 e in presenza di determinate condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% (art. 1 commi 436 – 444 della L. 207/2024).

Recepite altresì le disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2025 in merito al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, all’applicazione del principio di derivazione rafforzata da parte delle micro imprese e al regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili (artt. 10 e 11 del DLgs. 192/2024). In particolare, tra le fattispecie cui si applica tale regime, nei quadri RQ e RV vengono riportate le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili.

Dal 2025, poi, la deducibilità delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC) sostenute in Italia e di quelle di rappresentanza (ovunque sostenute) deve essere vagliata alla luce degli obblighi di tracciabilità dei versamenti introdotti dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e dal DL 84/2025. Analoghi obblighi si applicano agli esercenti arti e professioni.

Ulteriori novità riguardano la liquidazione volontaria. Apposite caselle nel Frontespizio vanno a contrassegnare le liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025; per queste ultime, è altresì gestito il complesso sistema di carry-back delle perdite fiscali, che consente di rideterminare con dichiarazioni integrative il reddito del periodo precedente di liquidazione.

Sono stati altresì integrati il quadro RQ, al fine di rendicontare l’affrancamento delle riserve operato sfruttando la proroga disposta dall’art. 1 commi 44-45 della L. 199/2025, e il quadro RS, con un nuovo prospetto in cui viene dichiarato il possesso della documentazione atta a consentire la disapplicazione delle sanzioni per i disallineamenti da ibridi.

Altre novità relative al quadro RF (quali gli iper-ammortamenti e le modifiche al regime di rateizzazione delle plusvalenze) riguardano, invece, i soli soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2026 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2026 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il presente modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2026 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione straordinaria).

Gli stessi soggetti, ricorrendone i presupposti, dichiareranno nel nuovo prospetto del quadro RS le informazioni relative alle cessioni di azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, operazioni per le quali l’art. 1 commi 131 e 132 della L. 199/2025 ha previsto deroghe al regime fiscale ordinario per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Infine, nel quadro RE dei modelli REDDITI SP e PF sono state recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese e del costo di acquisto della clientela, introdotte dal DLgs. 192/2024, la cui decorrenza era stata differita al periodo d’imposta 2025.
 

(MF/ms)




Rappresentanti fiscali: attivo il servizio di verifica dell’Agenzia delle Entrate

Dal 25 febbraio 2026 è attivo sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti – anche stabiliti in Paesi extra-UE – per adempiere gli adempimenti IVA relativi a operazioni rilevanti nel territorio italiano.

Ciò in linea con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024 (art. 4, comma 1, lettera a)).

In particolare, il nuovo servizio consente di riscontrare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e prestato la garanzia, laddove prevista.

L’intervento legislativo del D.Lgs. n. 13/2024, integrando l’art. 17 del Decreto IVA, ha infatti disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.

Il Mef con Decreto 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata.

I provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente:

  • per la prestazione della garanzia dell’art. 35, comma 7-quater del Decreto IVA da parte dei soggetti rappresentati;
  • per l’attestazione dei requisiti soggettivi e per la prestazione della garanzia da parte dei rappresentanti.
Sui requisiti, per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale, occorre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto Mef n. 164/1999, e presentare – come anticipato – la garanzia prevista dall’art. 17 modificato del Decreto IVA, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.

Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita IVA ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:

  • il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
  • il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.
La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.

Se in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività è richiesta anche l’inclusione nell’archivio VIES, il soggetto non residente, non stabilito in Paesi UE/SEE, dovrà presentare – presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante fiscale – la garanzia prevista dall’art. 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 aprile 2025, prot. n. 178713.

In sintesi, il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
 

(MF/ms)




Rete Ufficio Estero a Mecspe: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato sulla presenza della Rete Ufficio Estero a Mecspe.
 



Rete Ufficio Estero protagonista a Mecspe 2026

La Rete Ufficio Estero è in partenza per Bologna dove, dal 4 al 6 marzo prossimi, parteciperà a “Mecspe 2026”, uno dei principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati all’industria manifatturiera e alle tecnologie per l’innovazione. Una decina di aziende compongono la collettiva che esporrà al padiglione 26 – Stand B26, portando in fiera competenze, qualità produttiva e specializzazione tecnica che contraddistinguono il tessuto industriale del territorio.
Faranno parte della collettiva queste aziende: Gnecchi S.r.l. di Olginate (LC), Cernierificio Valtoce S.r.l. di Gravellona Toce (VB), Fustellificio Lombardo S.r.l. di  Verbania (VB), Viglienghi S.r.l. di Esino Lario (LC), S.T.F. S.r.l. di Barzago (LC), Crie Ruote S.r.l. di Arcore (MB), Scaccabarozzi Antonio S.r.l. di Calco (LC).

La partecipazione congiunta alla manifestazione rappresenta un’importante occasione per consolidare la presenza sui mercati internazionali, sviluppare nuove relazioni commerciali e valorizzare l’eccellenza manifatturiera del territorio lecchese e lombardo.
“La presenza della Rete Ufficio Estero a Mecspe – dichiara Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco Sondrio – rappresenta una scelta strategica che conferma la volontà delle nostre imprese di essere protagoniste nei contesti fieristici di maggiore rilievo per il settore manifatturiero. “Mecspe” è un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica e l’incontro tra domanda e offerta qualificata. Partecipare come collettiva significa rafforzare l’identità territoriale, creare sinergie tra aziende e offrire un’immagine compatta, solida e competitiva del nostro sistema produttivo. In un contesto economico sempre più complesso, fare rete è uno degli strumenti più efficaci per crescere sui mercati internazionali, soprattutto per le piccole e medie imprese”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Agevolazioni sulle forniture di energia elettrica – imprese “elettrivore”: apertura sessione suppletiva del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2026

Informiamo le aziende interessate che la Csea – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 6/2026/ELT (disponibile al link https://www.csea.it/settore-elettrico/circolare-n-6-2026-elt/) ha reso nota l’apertura della sessione supplettiva del portale “elettrivori” per l’annualità di competenza 2026.

Il portale telematico per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2026 in sessione suppletiva sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2026.

Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2026, delle agevolazioni di cui di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.
Per la verifica dei requisiti di accesso alle agevolazioni si rimandano le aziende interessate alla consultazione della precedente informativa sul tema riportata sul portale di Confapi Lecco Sondrio (circolare n. 559 del 2 ottobre 2025).

Gli uffici dell’Associazione restano comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure.

(RP/rp)




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale – imprese “gasivore”: apertura sessione suppletiva del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2026

Informiamo le aziende interessate che la Csea – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 5/2026/GAS (disponibile al link https://www.csea.it/settore-gas/circolare-n-5-2026-gas/) ha reso nota l’apertura della sessione supplettiva del portale “gasivori” per l’annualità di competenza 2026.

Il portale telematico per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2026 in sessione suppletiva sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2026.

Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2026, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Per la verifica dei requisiti di accesso alle agevolazioni si rimandano le aziende interessate alla consultazione della precedente informativa sul tema riportata sul portale di Confapi Lecco Sondrio (circolare n. 564 del 2 ottobre 2025).

Gli uffici dell’Associazione restano comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure.

(RP/rp)




Rete Ufficio Estero e Unionmeccanica Confapi a Mecspe 2026

Informiamo le aziende associate che settimana prossima, dal 4 al 6 marzo, si terrà a Bologna “Mecpse 2026“, la fiera internazionale di riferimento per l’industria manifatturiera.

Saremo presenti come “Rete Ufficio Estero – Made in Lecco” al padiglione 26 B26 con queste aziende:

Gnecchi S.r.l. – Olginate (LC)
Cernierificio Valtoce S.r.l. – Gravellona Toce (VB)
Fustellificio Lombardo S.r.l. – Verbania (VB)
Viglienghi S.r.l. – Esino Lario (LC)
S.T.F. S.r.l. – Barzago (LC)
Crie Ruote S.r.l. – Arcore (MB)
Scaccabarozzi Antonio S.r.l. – Esino Lario (LC)

Le altre nostre associate presenti saranno queste:

Caruso Fasteners srl – Merone (Como) Pad. 36 D06
A.Matic srl – Annone Brianza (Lecco) Pad. 30 C38
Colombo F. Attrezzi utensili  – Cernusco Lombardone (Lecco) Pad. 25 C136
Conti snc di Giuseppe Conti – di Barzago (Lecco) Pad. 30 A75
Fonderia Mapelli srl  – Olginate (Lecco) Pad. 26 B65
Omig srl – Olginate (Lecco) Pad. 22 B11
Sime srl – Mandello del Lario (Lecco) Pad. 26 B25
Techma srl – Monte Marenzo (Lecco) Pad. 22 B77

Lo stand di Unionmeccanica Confapi sarà al padiglione 26 B25, dove giovedì 5 marzo 2026, alle ore 16, si terrà l’incontro “Opportunità per crescere sui mercati esteri: soluzioni finanziarie e strumenti per l’internazionalizzazione delle PMI”, a cui parteciperanno i rappresentanti di SACE, SIMEST e CDP, che illustreranno strumenti e opportunità a supporto dei percorsi di crescita internazionale delle imprese.

(MP/am)




Le criticità che rallentano l’accesso all’iperammortamento

Ormai sono passati quasi 2 mesi dalla entrata in vigore dell’art. 1, commi 427 ss., Legge n. 199/2025, dedicato alla agevolazione fiscale dell’iperammortamento e ancora diverse criticità frenano l’accesso a questa misura di favore, complice anche un certo ritardo nella emanazione dei decreti attuativi che avrebbero dovuto regolamentare gli acquisti di beni strumentali attinti dagli elenchi IV e V allegati alla citata Legge di bilancio 2026.

Gli investimenti dei primi mesi 2026

Un primo aspetto da chiarire attiene ai beni strumentali, che presentano le caratteristiche oggettive richieste dal Legislatore, consegnati già nei primi giorni del 2026.
Infatti, sul punto è chiara la previsione di cui al comma 430, del succitato art. 1, Legge n. 199/2025, che prevede l’obbligo, per accedere al beneficio dell’iperammortamento, di trasmettere al GSE apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Il successivo comma 433 statuisce che, con decreto da emanarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore delle Legge di bilancio (quindi termine oggi ampiamente scaduto), sono stabilite le modalità attuative con particolare riguardo alle modalità di accesso al beneficio, quindi il contenuto delle comunicazioni e della eventuale ulteriore documentazione da produrre al fine di fruire legittimamente del bonus dell’iperammortamento. Ebbene, di tale decreto, per ciò che è trapelato in via ufficiosa, si sa solo che sarebbero previste 3 comunicazioni, necessarie per attivare l’agevolazione:

  1. comunicazione preventiva;
  2. comunicazione di aver provveduto al versamento dell’acconto entro 60 gg dalla prima comunicazione;
  3. Comunicazione di conclusione dell’investimento.
Ma come comportarsi oggi, avendo già eseguito l’investimento, che legittimamente poteva realizzarsi già dal 1° gennaio 2026, e non avendo potuto inviare alcuna comunicazione preventiva?

A parere di chi scrive, dovrebbe essere chiaro che il Decreto prevederà una sorta di procedura di sanatoria ex post rispetto agli investimenti già eseguiti, poiché diversamente si violerebbe il chiaro contenuto temporale del comma 427, che individua nel periodo 1 gennaio 2026/30 settembre 2028 il lasso di tempo nel quale eseguire l’investimento. Ora, siccome il concetto di effettuazione dell’investimento è mutuato dall’art. 109, TUIR, in materia di competenza, ne risulta che l’investimento è correttamente effettuato al momento della consegna del bene; momento che, appunto, potrebbe già essersi realizzato prima dell’emanazione del decreto attuativo. Nell’ipotesi che nulla sia prevista al riguardo nel emanando decreto attuativo, non resterebbe che “ritardare” il momento di effettuazione dell’investimento tramite clausole contrattuale che rimandino l’efficacia traslativa della vendita del bene a un momento successivo alla consegna (ad esempio, clausole di periodo di prova, collaudi posti come conditio sine qua non per l’efficacia della cessione, ecc. ecc.).

Gli investimenti prenotati nel 2025

Altro tema da chiarire, è il rapporto tra investimenti “prenotati” entro il 2025 con il versamento dell’acconto al fornitore, accettazione dell’ordine da parte di quest’ultimo, e consegna del bene che avvenga entro il 30 giugno 2026. Per tali beni, il comma 431 della più volte citata Legge di bilancio 2026, nega l’accesso all’iperammortamento, poiché tale beneficio si sommerebbe al credito d’imposta spettante ex art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024; norma che ha posticipato l’effetto del credito d’imposta che in origine doveva cessare al 31 dicembre 2025, rectius, essere assegnato per l’ultima volta agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025. Sul punto, si registra una convergenza interpretativa di tutti i commentatori, nel senso che l’alternativa tra le 2 norme non deve essere letta in senso formale, bensì sostanziale. Pertanto, preso atto che già da primi giorni di novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento dei fondi disponibilI per assegnare il credito d’imposta, l’impresa che pure ha avviato la procedura di prenotazione, non riceverà alcun beneficio, il che porta a dire che la stessa impresa non fruirà della agevolazione prevista dalla succitata Legge n. 207/2024. Ma se non fruirà sostanzialmente del beneficio fiscale, perché dovrebbe essere esclusa dall’iperammortamento solo per il fatto che ha avviato la procedura di prenotazione? Da qui la risposta unanime che va nella direzione di accordare il beneficio dell’iperammortamento a chi ha pagato l’acconto del 20% e ha visto consegnato il bene entro il 30 giugno 2026. È evidente, data la delicatezza del tema, che una conferma in questa direzione è fortemente attesa dagli operatori del settore.
Iperammortamento e riflessi sul bilancio di esercizio

Un terzo tema che interessa le imprese, forse con meno urgenza rispetto ai primi 2 aspetti prima esaminati, ma ugualmente rilevante, è quella della corretta contabilizzazione bilancistica dell’iperammortamento. In modo particolare, visto che non siamo di fronte a una specifica posta dell’attivo (come si aveva con la procedura del credito d’imposta) si pone il quesito di quale sia l’impatto della variazione diminutiva che potrebbe azzerare del tutto l’imposta dovuta, o generare addirittura una perdita fiscale da riportare a nuovo.

Una prima questione attiene al dubbio in merito alla necessità o meno di stanziare le imposte differite. Ricordiamo che, a mente del principio contabile OIC 25, le imposte differite vanno iscritte quando si genera una differenza temporanea (deducibile o imponibile) tra la rappresentazione civilistica di una certa operazione e quella fiscale. Per quanto attiene agli ammortamenti dei cespiti oggetto di agevolazione, la deduzione della quota annua che transita a Conto economico non subisce variazioni nel tempo, mentre l’ulteriore quota deducibile in via extracontabile (iperammortamento) rappresenta una variazione diminutiva perenne non temporanea. Anche nell’ipotesi in cui il bene fosse ceduto durante il periodo di ammortamento, non avremmo un recupero della deduzione fruita (il che, se fosse prevedibile con forte probabilità, porrebbe il tema delle imposte differite,) bensì il blocco della fruizione da quel momento in poi. L’assenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale rende non dovuta l’iscrizione di imposte differite. Semmai bisognerebbe valutare il caso della perdita fiscale provocata (anche, o addirittura in caso estremo, solo) dalle variazioni diminutive da iperammortamento. Ebbene, in tal caso, vi sarà la possibilità di stanziare le imposte anticipate, laddove sia rispettato il presupposto di cui al par. 49 del citato OIC 25, cioè sussista la ragionevole certezza di recuperare le perdite con imponibili da realizzarsi in un lasso temporale non indefinito.
 

(MF/ms)