Utilizzo del bonus investimenti: chiarimenti
In entrambe le suddette risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate, come già affermato nella circolare citata, ritiene che il coordinamento sul piano temporale delle due discipline agevolative di cui alla L. 160/2019 e alla L. 178/2020 debba avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%.
In questo caso, l’Agenzia ritiene che tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.
Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
L’Agenzia chiarisce quindi che nel caso in cui alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante ma non sia stato versato l’acconto minimo del 20% (anche, ad esempio, nel caso in cui l’acconto sia stato versato in misura “insufficiente”), trova applicazione la “nuova” disciplina di cui alla L. 178/2020.
Nella risposta n. 603/2021 l’Agenzia precisa inoltre che, in relazione ad un investimento effettuato nel 2020 a cui si applica il credito d’imposta di cui alla L. 160/2019 per effetto dell’avvenuta “prenotazione” entro il 15 novembre, seppur emergono perplessità sulla circostanza che i beni risultano prima interconnessi (22 dicembre) e poi consegnati (30 dicembre), ai sensi dell’art. 1, comma 191, il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, ossia dall’anno 2021.
Nella risposta n. 602/2021 viene invece analizzata la decorrenza dell’utilizzo del credito d’imposta di cui alla L. 178/2020.
In particolare, si chiede a decorrere da quale periodo di imposta è possibile compensare la prima rata del credito di imposta “4.0”, spettante in forza del comma 1056, tenuto conto che nel caso di specie l’interconnessione del bene in oggetto al sistema aziendale si è verificata nell’anno 2020 e risulta regolarmente attestata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante, datata 31 dicembre 2020, mentre la perizia del tecnico abilitato – prodotta dalla società per mero scrupolo, in quanto non necessaria ai fini dell’agevolazione per beni di costo di acquisto inferiore a 300.000 euro – è stata giurata e consegnata alla società soltanto le prime settimane del mese di gennaio 2021.
In merito all’utilizzo in compensazione del credito di imposta legittimamente maturato, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, a norma dell’art. 1, comma 1059, della L. 178/2020 “Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (…) in tre quote annuali di pari importo, (…) a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo”.
Nel caso di specie, tenuto conto che, come si evince dalla dichiarazione del legale rappresentante, il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d’imposta sia utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2020.
L’Agenzia ribadisce inoltre che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione anche la seconda delle tre quote del credito di imposta.
Chiarimenti sulla cumulabilità anche per il vecchio bonus
Si segnala altresì che con la risposta a interpello n. 604, relativa al credito d’imposta investimenti di cui alla L. 160/2019, l’Agenzia delle Entrate applica anche al “vecchio” credito d’imposta i chiarimenti forniti nell’ambito della circolare n. 9/2021 in relazione alla cumulabilità con altre agevolazioni del credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 nel limite massimo del costo sostenuto.
(MF/ms)

