1

Made in Api – Puntata 1: Gicar srl di Merate

E’ online la prima puntata di Made in Api, la nuova video-rubrica dedicata alle nostre aziende associate. 

Cliccando su questo link è possibile vedere il video dedicato alla Gicar srl di Merate in cui la titolare Donatella Arlati ci apre le porte della sua azienda. 




Nel metalmeccanico avvio di ripresa. Ma non si trovano operai

Piero Dell'Oca, vice-presidente Api e referente per la Valtellina, intervistato da Tele Sondrio News.

Per vedere l'intervista cliccare qui




Chiusura uffici in occasione del Venerdì Santo

L’associazione resterà chiusa nel pomeriggio di venerdì 2 aprile 2021.

 

Comunichiamo alle aziende associate che, in occasione del Venerdì Santo, i nostri uffici chiuderanno alle ore 12.30.

 

(MP/bd)




Progetto “InBuyer Digital 2021”, incontro B2B con buyer e operatori stranieri

“InBuyer Digital 2021” è l’evoluzione del progetto InBuyer e nasce dall’emergenza determinata dalla pandemia Covid19, che ha cancellato i tradizionali canali di approccio all’internazionalizzazione, assumendo una veste completamente digitale.
L’iniziativa prevede l’organizzazione di un calendario di eventi virtuali programmati nell’arco dell’anno. Le imprese aderenti hanno la possibilità di partecipare ad una o più giornate organizzate e di incontrare buyer esteri in una “stanza virtuale”.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed è rivolta alle piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Regione Lombardia.

I prossimi due eventi in programma sono:

  • settore “Food per la grande distribuzione” in programma dal 13 al 15 Aprile 2021;
  • settore “Moda – Abbigliamento” in programma l’11 e 12 maggio 2021.
Si allegano le locandine dei due incontri.
 
Per maggiori dettagli sull’iniziativa e sul calendario eventi cliccare sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco.

(MP/sg)

 
 




Il digital marketing è la nuova frontiera

Il Giornale di Lecco del 29 marzo 2021, parla Angelo Crippa, export manager dell’Ufficio Estero




Vaccini al Palataurus di Lecco grazie alle associazioni di categoria: rassegna stampa

Gli articoli usciti negli ultimi giorni riguardo la raccolta fondi per i vaccini “over 80” e persone fragili a cui Api Lecco Sondrio ha preso parte.

Lecconotizie: “Vaccini al Palataurus grazie alle associazioni di categoria”

Prima Lecco: Raccolta fondi per il polo vaccinale per gli anziani al Palataurus: in campo le associazioni di categoria per garantire i fondi

LeccoFM: Vaccini al Palataurus pagano le associazioni di categoria

In allegato La Provincia di Lecco di giovedì 25 marzo 2021




“Made in Api” la nuova video-rubrica dedicata alle nostre aziende

Da quest’anno la nostra associazione ha iniziato una collaborazione con Katia Sala, storica giornalista lecchese che tutti voi conosceranno per i suoi trascorsi come direttrice di Rete Unica.
Da circa un anno la giornalista ha aperto su Facebook una propria pagina di informazione, “Oltre la notizia di Katia Sala”, in cui con la sua consueta professionalità segue e documenta le vicende lecchesi.

Abbiamo deciso di puntare molto sulla comunicazione in Api, soprattutto per mettere in evidenza le nostre aziende associate, utilizzando strumenti di comunicazione freschi, dinamici e che raggiungano il grande pubblico in maniera immediata.
Così insieme a Katia Sala abbiamo ideato una rubrica mensile “Made in Api” che verrà pubblicata sulla sua pagina e poi rilanciata su tutti i nostri canali di comunicazione (sito Api, Facebook, LinkedIn, YouTube).

Questo viaggio nelle nostre imprese vuole anche sottolineare il senso di appartenenza alla nostra associazione e inizia quest’anno con la realizzazione di dieci video.

A questo link Anna Masciadri, responsabile della comunicazione di Api Lecco Sondrio, spiega e introduce la novità.

La prima puntata di “Made in Api” sarà online mercoledì 31 marzo 2021 in cui entreremo nel cuore della nostra azienda associata Gicar di Merate.

Buona visione!
 

(AM/am)
 




Cartelle pagamento: annullati i ruoli dal 2000 al 2010 fino a 5 mila euro

Il Decreto Legge “Sostegni” ha introdotto uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare sino a 5.000 euro, di fatto molto limitato.
Tale annullamento, sotto vari aspetti, ricalca esattamente quanto era stato previsto dall’art. 4 del DL 119/2018, ove il limite era però di 1.000 euro.

Ora, l’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
I carichi sono di diritto annullati ancorché ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.
Deve trattarsi di carichi consegnati agli Agenti della riscossione, pertanto o all’Agente della riscossione nazionale (ora denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione) o a Riscossione Sicilia SPA (non vi rientrano dunque le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale).
È stata tuttavia prevista una forte limitazione: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (non solo persone fisiche ma anche giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Sono esclusi, come per l’art. 4 del DL 119/2018, i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
Ogni altro carico, sia tributario che contributivo che di altra natura, viene stralciato di diritto, sia pure con le limitazioni in precedenza illustrate.
Quando il legislatore fa riferimento al singolo carico di 5.000 euro, sembra si debba avere riguardo alla partita di ruolo (circ. Agenzia Entrate 8 marzo 2017 n. 2, § 2, Cass. 18 giugno 2020 n. 11817), sicché rientrano nell’annullamento anche, per ipotesi, cartelle del valore complessivo di ben oltre la soglia, laddove una cartella abbia portato a riscossione diversi ruoli.
Non mancano, tuttavia, opinioni contrarie (Cass. 27 agosto 2020 n. 17966).
La norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque si comprendono anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro ma poi ridotti sotto soglia (si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli).

Bisogna guardare al singolo ruolo e non alla cartella
Lo stralcio, questa volta, non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il dato normativo, a differenza di quelle che erano state le anticipazioni apparse nelle principali testate giornalistiche, non fa alcun riferimento ai ruoli intestati a soggetti deceduti oppure a società estinte. Per questi soggetti, resta da capire come debba essere calcolato il requisito del reddito imponibile 2019.
Questi aspetti potranno essere affrontati nei decreti attuativi e/o in sede giudiziale.
Come spesso accade in tema di condoni/definizioni, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

(MF/ms)
 




Cartelle di pagamento: proroga al 31 maggio 2021

Il Decreto Legge “Sostegni” prevede alcune novità in tema di pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, nonché una (a dire il vero molto stringata) definizione degli avvisi bonari.

In primo luogo, viene, ancora una volta, prorogato il termine di pagamento per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps.

Ad oggi, i pagamenti dei menzionati atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 vanno eseguiti entro il 31 marzo 2021.

Con il DL Sostegni tutto viene posticipato di due mesi, quindi per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.
Entro questa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Lo stesso dicasi per le rate da dilazione dei ruoli: sono state sospese quelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, e il pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro fine maggio 2021.
Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

Relativamente alla rottamazione dei ruoli, l’art. 68 comma 3 del DL 18/2020 stabilisce (nella versione ante DL Sostegni) che, per ogni rottamazione (inclusa quella relativa a dazi e IVA all’importazione, quindi ai sensi degli artt. 3 e 5 del DL 119/2018), le rate scadute nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere pagate, tassativamente, entro il 1° marzo 2021 senza alcuna tolleranza.

Lo stesso per le rate scadute nel 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti (art. 1 commi 190 e 193 della L. 145/2018).
Il DL “Sostegni” stabilisce di contro che:

  • in relazione alle rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
  • in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Nessuna proroga, di conseguenza, sembra esserci per la rata di novembre 2021.
Alla scadenza rinviata si applica la tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.

Nessuna proroga per le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rimane la proroga che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.

C’è anche una poco appetibile definizione degli avvisi bonari, inerente alle somme dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione per i periodi di imposta 2017 e 2018. Tale facoltà è circoscritta a favore di soggetti:

  • titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
  • che abbiano subito una riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019.
Definizione dei bonari poco appetibile
Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, quindi, eccezion fatta per i contributi previdenziali che necessitano di maggiori ponderazioni (normalmente per l’INPS sono riscossi solo con avviso di addebito), oltre ad essere molto circoscritta sul versante soggettivo, non ha gran convenienza. Infatti, la normale definizione degli avvisi bonari (art. 2 del DLgs. 462/97) consente di definire le sanzioni del 30% al terzo che diventano così del 10%.

(MF/ms)




Proroghe per la conservazione delle fatture e dichiarazione Iva precompilata

Non si registrano sorprese rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi sulle proroghe contenute nella bozza del DL “Sostegni”, approvata il 19 marzo in Consiglio dei Ministri.

Oltre al differimento al 10 giugno 2021 del termine per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, dovrebbe partire con le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze di dichiarazioni annuali IVA precompilate. Registri IVA e liquidazioni periodiche saranno messe, invece, a disposizione con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Il differimento del termine del processo di conservazione, contenuto nella bozza di decreto, non concerne le sole fatture elettroniche, ma riguarda, più in generale, tutti i documenti informatici di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai fini della loro rilevanza fiscale. In considerazione delle difficoltà degli operatori, dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’adempimento di cui all’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, nei tre mesi successivi al termine di cui all’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94 (cioè entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi).

Per quanto attiene alle e-fatture, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il 6 maggio) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio al 6 maggio 2019).

Come detto, la bozza di DL prevede anche il differimento dell’avvio della predisposizione dei documenti precompilati da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’ennesima modifica all’art. 4 del DLgs. 127/2015 ha ripristinato la separazione della partenza del programma sperimentale di assistenza on line, facendo slittare di sei mesi la compilazione di registri e liquidazioni e di un anno quella del modello IVA, atteso che per la redazione in bozza di quest’ultimo sono comunque necessari i dati di un’intera annualità.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla prima bozza del decreto “Sostegni”, la proroga si è resa necessaria “in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica”.
Tuttavia, i fattori che hanno spinto al differimento potrebbero essere molteplici. Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 4 del DLgs. 127/2015, ai fini della predisposizione dei documenti precompilati, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, quelli dei corrispettivi acquisiti telematicamente, nonché gli “ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria”.

Mentre già a partire dal 1° gennaio 2021 è divenuta obbligatoria l’adozione delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, che consentono una rappresentazione più analitica delle operazioni e, conseguentemente, permettono all’Amministrazione finanziaria, di potersi avvalere di automatismi utili alla redazione di bozze della dichiarazione annuale contraddistinte da un sufficiente grado di precisione, per quanto concerne i corrispettivi, occorre, invece, sottolineare come la data di avvio dell’utilizzo del nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei dati (versione 7.0) sia stata prorogata al 1° aprile 2021 (provvedimento n. 389405/2020).
Ciò comporta il fatto che i soggetti passivi che ancora adottano il precedente tracciato potrebbero comunicare, per il primo trimestre 2021, elementi privi di alcune informazioni rilevanti ai fini della predisposizione delle bozze di documenti precompilati Iva, inerenti, fra l’altro, gli importi non riscossi.
Va, inoltre, sottolineato che i termini previsti nel 2021 per la trasmissione dell’esterometro (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), potrebbero non consentire alle Entrate di disporre tempestivamente di tutti i dati utili alla redazione dei documenti precompilati. Dal 1° gennaio 2022 la problematica dovrebbe sensibilmente ridursi, posto che, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1103 della L. 178/2021), la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata avvalendosi del Sistema di Interscambio, e i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre l’invio di quelli relativi alle operazioni di acquisto dai suddetti soggetti dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

(MF/ms)