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Nota di variazione in aumento: termini per l’emissione

Successivamente all’emissione della fattura, può accadere che, per vari motivi, venga ad aumentare l’ammontare imponibile o quello dell’IVA dell’operazione documentata.

In tale circostanza, il soggetto passivo è obbligato all’emissione della nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 633/72.

La norma, tuttavia, non fornisce indicazioni sul momento a decorrere dal quale il documento deve essere emesso, né sul termine entro cui ne è richiesta l’emissione (si veda R.M. 11 marzo 1976 n. 502716).

Ciò nondimeno, essa fa esplicito rinvio alle disposizioni relative alla fatturazione di cui all’art. 21 del DPR 633/72, sicché l’eventuale termine deve essere individuato tenendo conto delle previsioni specifiche contenute in tale articolo (Cass. 9 novembre 2022 n. 33093).

Ne discende che per l’emissione della nota di variazione in aumento occorre sempre far riferimento alla data in cui si verifica l’evento che dà luogo all’obbligo di rettifica.

Sempre con riferimento ai termini di emissione, è necessario considerare le fattispecie che portano a eseguire la rettifica, operando una distinzione fra la natura “fisiologica” o “patologica” della circostanza che determina la variazione.

Nella prima categoria può essere annoverato, ad esempio, il caso in cui sia convenuto uno sconto, condizionato all’effettuazione del pagamento entro una precisa scadenza.

Nel presupposto che tale riduzione del prezzo sia riconosciuta in fattura, la base imponibile ai fini IVA (ex art. 13 del DPR 633/72), sarà determinata al netto del suddetto sconto, “atteso che l’importo che così ne risulta costituisce l’effettivo corrispettivo della cessione o della prestazione convenuto tra le parti” (R.M. 30 giugno 1975 n. 501171).

Qualora i termini di pagamento non vengano rispettati, e, pertanto, non si verifichi la condizione per beneficiare dello sconto, il cedente o prestatore sarà tenuto a emettere una nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72, in ragione dell’incremento della base imponibile (cfr. ancora R.M. n. 501171/75).

In linea generale le situazioni “fisiologiche” sono tipiche delle circostanze in cui le parti subordinano “l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto” (art. 1353 c.c.).

Si pensi, sempre a titolo esemplificativo, all’eventualità che la base imponibile delle merci vendute sia correlata alla quotazione delle materie prime nel trimestre di consegna dei beni. Posto che verosimilmente il prezzo originariamente fatturato avrà subito oscillazioni, un andamento crescente renderebbe necessaria una variazione in aumento da operare nel momento in cui sono noti i valori effettivi.

In circostanze come quelle appena rappresentate la nota, analogamente a quanto avviene per la fattura, va emessa nel rispetto dei termini previsti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72, ossia entro 12 giorni dal verificarsi della condizione che ha dato origine alla variazione.

È differente, invece l’ipotesi in cui l’obbligo di operare la variazione in aumento discenda da cause “patologiche” come la non corretta definizione della base imponibile o dell’imposta nella fattura originaria.

L’Amministrazione finanziaria chiarì in passato che l’art. 26 comma 1 del DPR 633/72 “non stabilisce alcun termine per l’effettuazione della suesposta procedura di variazione” (R.M. n. 502716/76); il cedente o prestatore può, quindi, procedere alla regolarizzazione della propria posizione sine die. In circostanze simili, tuttavia, indipendentemente dal termine di emissione, si sarebbe comunque già perfezionata la sanzione di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97 (attualmente pari a un importo dal 90% al 180% dell’imposta non correttamente documentata).

Anche in questo caso può essere utile un esempio.

Si pensi al soggetto passivo che abbia erroneamente ritenuto che l’operazione effettuata possedesse i requisiti per beneficiare di una delle esenzioni di cui all’art. 10 del DPR 633/72. La cessione di beni – o la prestazione di servizi – sin dall’origine avrebbe dovuto essere considerata imponibile.

Pertanto, ferma restando la necessità di effettuare una variazione dell’imposta ai sensi dell’art. 26 comma 1, l’emissione del documento e la sua annotazione non saranno sufficienti ad escludere l’applicazione della sanzione.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, il comportamento del soggetto passivo, “che ha emesso fatture senza addebito di Iva, si traduce, inevitabilmente, in un effetto incidente sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del conseguente versamento del tributo, non avendo la stessa adempiuto all’onere di provvedere al pagamento dell’Iva che avrebbe dovuto addebitare e conseguentemente versare in favore dell’erario nei tempi dovuti” (si veda ancora Cass. 9 novembre 2002 n. 33093). 
 

(MF/ms)




Cambiavalute maggio 2024

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 145,3621
Peso Argentino 958,1051
Dollaro Australiano 1,6317
Real Brasiliano 5,5529
Dollaro Canadese 1,478
Corona Ceca 24,8185
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8206
Corona Danese 7,4606
Yen Giapponese 168,5364
Rupia Indiana 90,1573
Corona Norvegese 11,5988
Dollaro Neozelandese 1,7819
Zloty Polacco 4,2796
Sterlina Gran Bretagna 0,85564
Nuovo Leu Rumeno 4,9754
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0812
Rand (Sud Africa) 19,9079
Corona Svedese 11,6186
Franco Svizzero 0,983
Dinaro Tunisino 3,3762
Hryvnia Ucraina 43,0299
Forint Ungherese 387,1827
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat maggio 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 8,0 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 6,0%.

(MP/ms)
 




Transizione 5.0: webinar Confapi giovedì 27 giugno 2024

E’ in arrivo il testo tanto atteso del decreto ministeriale (Mimit) relativo agli aspetti attuativi del decreto transizione 5.0.  

Vi informiamo che Confapi ha organizzato un webinar dedicato su questo argomento “Il Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0: quali opportunità per le imprese”, in programma  giovedì 27 giugno 2024 dalle ore 16 alle 18.

Ai saluti introduttivi del Presidente Confapi Cristian Camisa, seguiranno l’intervento del Capo della segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Marco Calabrò e una sessione di Q&A. 

Di seguito il link per il collegamento per tutte le aziende associate, alleghiamo locandina:

https://us02web.zoom.us/j/82615503865?pwd=RUFNbmRhclBjeDQyaVJzUlFjNUpqZz09  

ID riunione: 826 1550 3865 / Codice d’accesso: 912660

(SN/am)




Seminario “Transizione 5.0”: slide

Con la presente si trasmette la dispensa del seminario utilizzata durante il seminario di venerdì 7 giugno 2024 dal titolo: “Transizione 5.0: tutto quello che c’è da sapere“, organizzato da Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con l’ing. Guido Sala, resta a disposizione per seguirvi in questa tematica.

Per maggiori informazioni contattare Silvia Negri: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)
 




Azienda settore elicotteri alla ricerca di fornitori

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia, su mandato della società Leonardo Elicotteri, sta iniziando lo scouting per possibili nuovi fornitori.
Sono alla ricerca di aziende che operano in settori attigui a quello dell’aeronautica, come quello dell’automotive o imprese di settori ancora più distanti, come ad esempio fornitori di macchinari per l’industria che potrebbero allargare le loro attuali linee di business in un ambito, come quello degli elicotter,i che è in forte crescita nel mondo.

Alleghiamo specifiche tecniche inoltrate dall’azienda.

Se interessati contattare l’associazione: 0341.282822, comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)
 

 
 
 




L’invio telematico della Certificazione Unica oltre i termini ordinari è ravvedibile

L’invio telematico della Certificazione Unica oltre i termini ordinari è ravvedibile, così come l’invio di una nuova certificazione corretta in caso di errore: questa è una delle novità contenute nella circolare dell’Agenzia Entrate del 31 maggio 2024 n. 12, che supera espressamente un precedente orientamento di prassi.

La tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, o l’invio di nuove certificazioni per correggere quelle errate, comporta infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
    Tuttavia, se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (la sanzione di 100 euro è quindi ridotta a 33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro.

Secondo la precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015 n. 6, § 2.6, il ravvedimento operoso si riteneva in questi casi non ammissibile in quanto “la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (7 marzo [ora 16 marzo, ndr]) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile (ora 30 aprile, ndr), non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”.

Tuttavia, questo chiarimento poteva dirsi superato già dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2022 n. 22, in base alla quale il ravvedimento è possibile per le violazioni riguardanti la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

Poteva infatti dedursene che se era possibile ravvedersi in ordine a violazioni riferite all’invio di dati al Sistema TS, anch’essi funzionali ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la stessa considerazione poteva espletarsi in ordine alla trasmissione delle Certificazioni Uniche.

Con la circ. n. 12/2024 l’Agenzia delle Entrate stabilisce ora espressamente che “è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti”.

Sicché, se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 delle Certificazioni Uniche potrà avvenire senza limitazioni temporali, sempreché non vi sia l’atto di contestazione della sanzione ex art. 16 del DLgs. 472/97 ed entro la notifica del medesimo.

Si consideri, peraltro, che in tale ipotesi e in caso di violazioni plurime, non opera il cumulo giuridico (art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98).

Esemplificando, nel sistema attualmente in vigore se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione di 100 euro è ridotta a un terzo, quindi a 33,33 euro (100/3), con un massimo di 20.000 euro.

Ai fini del ravvedimento, sull’importo ordinariamente ridotto a un terzo operano, poi, le riduzioni della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo ex art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, quindi se il ravvedimento viene posto in essere:

  • entro 90 giorni dalla violazione, si applica la sanzione ridotta a 1/9, pari a 3,70 euro (33,33/9) per ogni Certificazione;
  • oltre 90 giorni dalla violazione ma entro il termine di presentazione del modello 770, si applica la sanzione ridotta a 1/8, pari a 4,17 euro (33,33/8) per ogni Certificazione;
  • entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/7, pari a 4,76 euro (33,33/7) per ogni Certificazione;
  • oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/6, pari a 5,56 euro (33,33/6) per ogni Certificazione;
  • dopo la consegna del PVC, si applica la sanzione ridotta a 1/5, pari a 6,67 euro (33,33/5) per ogni Certificazione.

Ravvedimento possibile fino all’atto di contestazione

Naturalmente, se la Certificazione Unica è trasmessa decorsi 60 giorni dal termine, ai fini del ravvedimento occorre presentare la CU omessa (o ripresentarla emendata degli errori) e pagare la sanzione “piena” di 100 euro ridotta da 1/9 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento.

Rammentiamo che le percentuali di riduzione delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso saranno modificate dal prossimo DLgs. di riforma delle sanzioni (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024), a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Non essendoci il recupero d’imposta non è necessario pagare interessi, in base all’art. 2 del DLgs. 472/97.
 
(MF/ms)




Applicazione imposta di bollo

Con la risposta a interpello n. 129, pubblicata il 5 giungo, l’Agenzia delle Entrate si occupa dell’applicazione dell’imposta di bollo alla quietanza relativa alle fatture, soggette a bollo in quanto esenti da IVA, emesse nei confronti di soggetti pubblici. 

In particolare, l’istante spiegava all’Agenzia delle Entrate di emettere fatture esenti da IVA nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali aventi natura di “Amministrazioni dello Stato”.

Tali fatture, essendo esenti da IVA, risultano soggette all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 della Tabella B, allegata al DPR 642/72 (principio di alternatività IVA-bollo) ma, trattandosi di fatture emesse “nei rapporti con lo Stato”, il tributo resta a carico dell’istante a norma dell’art. 8 del DPR 642/72.

In questo contesto, l’istante chiede, quindi, se la quietanza, rilasciata “con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata” al bollo possa usufruire dell’esenzione prevista dalla Nota 2, lett. b) all’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. 

Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la quietanza è un diritto del debitore, sancito dall’art. 1199 c.c., ove dispone che il “creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.

Passando, quindi, agli aspetti fiscali, l’Amministrazione rileva che, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, in linea di principio, è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro (per ogni esemplare):

  • non solo sulle “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati tramite terzi”;
  • ma anche sulle “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Questa regola subisce, però, alcune eccezioni, individuate dalla Nota al medesimo art. 13, che esclude la debenza del bollo:

  • se la somma non supera 77,47 euro;
  • “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Ciò significa – spiega l’Agenzia, citando anche la precedente risposta 5 febbraio 2020 n. 21 – che, se la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo, risulta a sua volta assoggettata al tributo, in quanto non opera l’esclusione prevista dalla lett. b) della Nota 2 al citato art. 13.

Applicando questi principi al caso di specie, l’Agenzia conclude che le quietanze relative alle fatture soggette a imposta di bollo sono soggette alla normale imposta di bollo di 2 euro se contenute in un atto separato dalla fattura, in quanto l’esenzione prevista dalla nota 2 b) all’art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 riguarda solo le quietanze “apposte su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Nel caso di specie, poi, posto che si tratta di fatture emesse nei confronti di un soggetto che riveste la natura di Amministrazione statale, l’imposta, a norma dell’art. 8 del DPR 642/72 resta a carico della parte non statale e, quindi, nel caso di specie, dell’instante.

L’Agenzia, infine, si sofferma sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, ricordando che il tributo di 2 euro sulle quietanze può essere corrisposto (art. 3 del DPR 642/72):

  • mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia l’apposito contrassegno telematico;
  • in modo virtuale, “mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”, dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad adottare tale modalità di versamento, seguendo le disposizioni dell’art. 15 del DPR 642/72.

 
(MF/ms)




“Spazi di crescita nei mercati esteri”

La Provincia del 7 giugno 2024, doppia pagina dedicata alla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo. 




Trafilerie di Malavedo premiate a Roma da Confapi: “Le pmi hanno fatto la storia dell’Italia”

Giovedì 30 maggio 2024 a Roma, al teatro Eliseo, si è tenuta l’Assemblea nazionale di Confapi, a cui ha partecipato una delegazione della territoriale guidata dal Presidente Enrico Vavassori, dal Presidente di Unionmeccanica nazionale Luigi Sabadini e dal direttore Marco Piazza composta da: Piero Dell’Oca (Tecnofar), Paolo Bertoni (Trimat), Daniele Gianola (Trafilerie Malavedo), Luigi Rosa (R4 Automazioni), Luigi Pescosolido (Rapitech), Davide Gianola (Gianola Impianti), Franco Valagussa (Domestik) e Ambrogio Bonfanti (Metalreti Bonfanti).
Momento clou per Confapi Lecco Sondrio quando l’azienda Trafilerie di Malavedo è stata premiata dal presidente nazionale Cristian Camisa per essere nata nel 1949, nello stesso anno aver fondato Api Lecco e oggi, 75 anni dopo, essere ancora associata. Sul palco è salito Daniele Gianola a ritirare il premio in rappresentanza dell’impresa storica lecchese nata sulle rive del Gerenzone che lavora il filo di ferro.

 

Durante il discorso del presidente nazionale è stato citato il 75esimo anniversario di Confapi Lecco Sondrio festeggiato il 23 maggio scorso a cui ha preso parte: “Mi ha fatto piacere vedere quattro aziende associate fin dalla nascita della territoriale e quattro aziende che hanno festeggiato i cento anni di attività. Non dimentichiamoci mai che la piccola e media industria privata ha fatto la storia dell’Italia e il futuro a venire sarà ancora più grande”.
Durante l’assemblea il presidente Camisa ha anche lanciato una proposta per implementare e migliorare la sicurezza sul lavoro: “Proponiamo una sorta di Sicurezza 5.0, un patto etico tra istituzioni, sindacati e associazioni di categoria attraverso cui utilizzare l’intelligenza artificiale per garantire maggior sicurezza sui luoghi di lavoro a partire dalla prevenzione”.

In occasione dell’assemblea, Confapi e Bvmw, la Confederazione tedesca delle piccole e medie industrie, hanno firmato un accordo per lo sviluppo delle opportunità di business all’estero, in particolare in Africa, e l’implementazione di progetti di formazione: “La firma di questo accordo rappresenta un passo importante per la messa a terra del Piano Mattei nella parte che riguarda gli interventi di formazione in loco di cui Confapi è protagonista e ci permetterà di essere presenti, da domani, con le nostre imprese in 25 Paesi africani”, ha concluso Cristian Camisa.

Anna Masciadri
Ufficio stampa