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Auto ai dipendenti con regole ad hoc per l’uso solo aziendale o personale

Il trattamento fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti varia in base alla modalità di utilizzo del veicolo. La scelta tra uso promiscuo, uso esclusivamente aziendale o uso esclusivamente personale determina, infatti, impatti differenti sia sotto il profilo della tassazione in capo al lavoratore sia per la deducibilità dei costi in capo all’impresa.

Le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti determinano, lato dipendente, un fringe benefit tassato secondo il criterio convenzionale a norma dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR (dal 2027, art. 53 comma 6 lett. a) del DLgs. 117/2026), come modificato dall’art. 2 del DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo “Omnibus”) che ha introdotto la rilevanza dell’anzianità del veicolo e degli optional (salvo che non rientri nella soglia di non imponibilità di 1.000/2.000 euro).
Il DLgs. 148/2026 non è invece intervenuto lato impresa (datore di lavoro) ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, nemmeno con riferimento al “nuovo” TUIR, restando quindi immutata la relativa disciplina. A norma dell’art. 164 comma 1 lett. b-bis) del TUIR (dal 2027, art. 168 comma 1 lett. c) del DLgs. 117/2026), i costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. In tal caso, non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere, per cui, ad esempio, nel caso di autovettura avente un costo pari a 50.000 euro data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro.
Fermo restando quanto sopra, l’utilizzo dell’autovettura aziendale da parte del dipendente può però avvenire, a seconda degli specifici accordi, anche non in uso promiscuo, ma mediante utilizzo esclusivamente aziendale o esclusivamente personale da parte del dipendente.
L’impresa può infatti concedere al dipendente l’utilizzo dell’autovettura a fini esclusivamente aziendali. Ciò significa che il veicolo non viene utilizzato in alcun modo a fini personali dal dipendente, neppure per effettuare lo spostamento dalla propria abitazione al luogo di lavoro.
In capo al dipendente, nell’ipotesi di auto concessa ad uso esclusivamente aziendale, non si determina alcuna conseguenza tributaria, posto che l’utilizzatore non trae alcun beneficio personale dall’utilizzo dell’autovettura. Pare quindi coerente che in tal caso l’utilizzo dell’auto non generi alcun fringe benefit tassato in capo al dipendente, in quanto l’utilizzo avviene esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro.
In capo all’impresa, in caso di attribuzione dell’autovettura al dipendente esclusivamente per un utilizzo aziendale operano i limiti di deducibilità “generali” previsti dall’art. 164 del TUIR (dal 2027, art. 168 del DLgs. 117/2026). In particolare:

  • in caso di veicolo esclusivamente strumentale all’attività propria d’impresa, i relativi costi sono interamente deducibili;
  • negli altri casi, la deducibilità è parziale; si consideri infatti che, a mero titolo esemplificativo, il costo massimo fiscalmente deducibile, per autovetture e autocaravan, è pari a 3.615,20 euro (20% di 18.075,99 euro).
La concessione di un veicolo aziendale può avvenire, all’opposto, anche ai fini esclusivamente personali del dipendente.
Qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l’uso personale o familiare del dipendente (ad esempio, soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali), lo stesso costituisce un fringe benefit. Ai fini della determinazione del valore non si applica però il criterio forfetario ex art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, ma i criteri generali per la determinazione del valore normale contenuti nell’art. 9 del TUIR (dal 2027, art. 9 del DLgs. 117/2026).
Alla luce della definizione di valore normale, non sembra sufficiente utilizzare le tariffe ACI, in quanto queste sono rappresentative dei soli costi sostenuti dall’impresa e non sono espressione di un prezzo di mercato, ma si dovrebbe fare riferimento ai listini delle società di autonoleggio, tenuto conto che possono variare in relazione alle diverse società ed al luogo di esercizio dell’attività.
Lato impresa, costituendo reddito imponibile per il dipendente, il veicolo aziendale utilizzato esclusivamente a fini personali dal lavoratore rappresenta per l’impresa concedente un onere per prestazioni di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 95 del TUIR (dal 2027, art. 104 del DLgs. 117/2026).
Pertanto, i relativi costi sono deducibili dal reddito d’impresa in misura pari al compenso in natura concesso al dipendente, limitatamente alle spese effettivamente sostenute dall’impresa.

(MF/am)
 




Il nuovo Testo Unico iva in vigore dal 1° gennaio 2027

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha introdotto il nuovo Testo Unico in materia di Imposta sul valore aggiunto (T.U. IVA). Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026.
Questo provvedimento rappresenta il più rilevante riordino della disciplina IVA in Italia dagli Anni 70 a oggi. La nuova norma accorpa in un unico corpo legislativo organico le regole finora disperse nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e in numerosi decreti speciali. Sebbene il decreto sia formalmente entrato in vigore a inizio 2026, la sua concreta efficacia operativa è stata differita al 1° gennaio 2027. Questo intervallo temporale è stato previsto specificamente per consentire alle imprese, alle software house e ai professionisti di adeguare i sistemi informativi e i processi contabili.
 
La riforma si fonda su due pilastri principali:
  1. l’invarianza della sostanza economica e delle aliquote: il Testo Unico non altera le regole sostanziali di applicazione dell’imposta. Le aliquote IVA rimangono inalterate nelle misure ordinarie e ridotte del 4%, 5%, 10% e 22%. Rimangono parimenti invariati i presupposti d’imposta, il diritto alla detrazione e i meccanismi di rivalsa;
  2. la nuova struttura comunitaria: l’opera conta 171 articoli organizzati in 18 Titoli e 4 Tabelle allegate (Tabelle A, B, C e D). L’architettura abbandona la storica frammentazione del D.P.R. n. 633/1972 per seguire la sequenza espositiva della Direttiva 2006/112/CE.
 
Cosa cambia nella pratica contabile
Dal 1° gennaio 2027, la fonte principale di riferimento non sarà più il D.P.R. n. 633/1972 o il D.L. n. 331/1993, ma l’articolo corrispondente del nuovo Testo Unico.
 
Di seguito riportiamo una sintesi per le principali operazioni contabili:
 
Ambito operativo Vecchio riferimento normativo (fino al 31/12/2026) Nuovo articolo T.U. IVA (dal 01/01/2027) Note di inquadramento
Cessioni di beni Art. 2, D.P.R. n. 633/1972 Art. 5, T.U. IVA Definizione generale di cessione e relative esclusioni
Vendite a distanza ed e-commerce Art. 38-bis, D.L. n. 331/1993 / art. 2-bis, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 6 e 7, T.U. IVA Regole sulle vendite a distanza e sulle interfacce elettroniche
Prestazioni di servizi Art. 3, D.P.R. n. 633/1972 Art. 10, T.U. IVA Inquadramento delle obbligazioni di fare, non fare e permettere
Territorialità delle prestazioni di servizi Artt. da 7-ter a 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 Artt. da 17 a 23, T.U. IVA Criteri generali B2B/B2C, immobili, trasporti ed eventi in streaming
Momento impositivo ed effettuazione Art. 6, D.P.R. n. 633/1972 Art. 24, T.U. IVA Regole di effettuazione dell’operazione ed esigibilità dell’imposta
Base imponibile e Valore normale Artt. 13 e 14, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 27 e 28, T.U. IVA Criteri di calcolo del corrispettivo e del valore normale
Somme escluse dalla base imponibile Art. 15, D.P.R. n. 633/1972 Art. 29, T.U. IVA Spese in nome e per conto, quote e rimborsi accessori
Aliquote d’imposta e Tabelle Art. 16, D.P.R. n. 633/1972 Art. 34, T.U. IVA Mantenimento aliquote e rinvio agli Allegati (Tabelle A, B, C, D)
Operazioni esenti Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 Art. 37, T.U. IVA Ricodificazione organica di oltre 30 casistiche di esenzione
Cessioni intraunionali (UE) Art. 41, D.L. n. 331/1993 Art. 39, TU IVA Non imponibilità delle cessioni comunitarie di beni
Triangolazioni e cessioni a catena Art. 41-ter, D.L. n. 331/1993 Art. 41, T.U. IVA Disciplina delle vendite a catena con unico trasporto intra-UE
Cessioni all’esportazione (extra-UE) Art. 8, D.P.R. n. 633/1972 Art. 45, T.U. IVA Esportazioni dirette, indirette e regime del plafond
Diritto alla detrazione Art. 19, D.P.R. n. 633/1972 Art. 56, T.U. IVA Presupposti di inerenza e limiti temporali di detraibilità
Inversione contabile (reverse charge) Art. 17, D.P.R. n. 633/1972 Art. 64, T.U. IVA Debitore d’imposta e fattispecie speciali (edilizia, pulizie, hi-tech)
Scissione dei pagamenti (split payment) Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 Art. 65, T.U. IVA Operazioni rese verso PA ed enti pubblici controllati
Fatturazione ordinaria e semplificata Artt. 21 e 21-bis, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 72 e 73, T.U. IVA Contenuto obbligatorio della fattura e limiti per la semplificata
Fatturazione elettronica e SdI D.Lgs. n. 127/2015 / Art. 21, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 74 e 77, T.U. IVA Integrazione della fatturazione elettronica nel corpo del Testo Unico
Registri IVA (Vendite e Acquisti) Artt. 23 e 25, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 86 e 88, T.U. IVA Tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti
Note di variazione (Accredito/Addebito) Art. 26, D.P.R. n. 633/1972 Art. 92, T.U. IVA Variazioni in aumento o diminuzione dell’imponibile o dell’imposta
Certificazione dei corrispettivi Art. 12, L. n. 413/1991 / D.Lgs. n. 127/2015 Artt. 84 e 85, T.U. IVA Registratori telematici e trasmissione giornaliera dei corrispettivi
Regime del margine (beni usati) Art. 36, D.L. n. 41/1995 Art. 143, T.U. IVA Applicazione del regime del margine e rinvio alla nuova Tabella D
Rimborsi d’imposta Art. 30, D.P.R. n. 633/1972 Art. 114, T.U. IVA Condizioni per la richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito
 
 
L’art. 45 del T.U. IVA stabilisce che la non imponibilità IVA per le esportazioni extra-UE deve risultare esclusivamente dalla prova di uscita doganale digitale (tracciamento del codice MRN dal sistema europeo AES). Viene del tutto superata e considerata inidonea la prassi legata a documenti o bolle di accompagnamento cartacee.
 
Per prevenire blocchi operativi, il legislatore ha inserito all’art. 170, comma 3, del T.U. IVA una specifica clausola di salvaguardia. La norma dispone che qualsiasi richiamo riferito alle vecchie disposizioni presente in documenti emessi a cavallo d’anno si intende riferito al nuovo articolo. Di conseguenza, il Sistema di Interscambio (SDI) non scarterà i file XML recanti vecchie diciture nei primi mesi del 2027 e non verranno irrogate sanzioni per la ritardata indicazione della nuova numerazione negli atti pluriennali.
 
Roadmap consigliata per la transizione aziendale
Onde evitare ritardi informatici e procedurali, si raccomanda di articolare l’adeguamento seguendo questo percorso in quattro fasi:
  • Fase 1 (entro ottobre 2026): contattare i fornitori di software gestionali (ERP) per verificare il rilascio degli aggiornamenti dedicati e mappare i moduli aziendali impattati;
  • Fase 2 (entro ottobre 2026): rivedere le anagrafiche, verificare l’associazione dei codici per le merci ad aliquota ridotta in base alle nuove Tabelle e riallineare gli ordini aperti a ridosso della fine dell’anno;
  • Fase 3 (entro novembre 2026): aggiornare le tabelle dei codici IVA nel gestionale, recependo i nuovi articoli, e modificare i layout di stampa (DDT, fatture) nonché i contratti standard;
  • Fase 4 (dicembre 2026): istruire gli addetti alla contabilità sulla nuova mappa di raccordo ed eseguire test di simulazione sull’emissione di documenti a cavallo d’anno.
(MF/am)



Utilizzo delle fatture elettroniche per la cessazione della Partita Iva

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 277710 del 12 ottobre, ha aggiornato i criteri e le modalità di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive.
A tal fine, è stato modificato in più punti il precedente provvedimento n. 1415522/2019, attuativo della disciplina contenuta nell’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72.
La disposizione appena citata stabilisce, infatti, che l’Agenzia delle Entrate può procedere d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, arte o professione.
I criteri e le modalità di applicazione sono stati identificati dal richiamato provvedimento n. 1415522/2019.
A seguito delle modifiche apportate con il provvedimento citato, le partite IVA inattive vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, includendo i dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.
In precedenza, si faceva riferimento ai soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non avevano presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
Ulteriori modifiche introdotte riguardano le modalità di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA, emesso ai sensi dell’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72.
La comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA è inviata, al soggetto titolare di detta partita IVA, al suo domicilio digitale ex art. 60-ter del DPR 600/73 (es. indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata) o, in sua assenza, al domicilio digitale del rappresentante.
In caso di indisponibilità dei citati domicili digitali, la comunicazione è inviata al domicilio fiscale del soggetto in questione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione è consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Inoltre, il provvedimento stabilisce che la disponibilità del documento è comunicata mediante uno specifico avviso nell’area riservata, nonché mediante un messaggio trasmesso al titolare o al rappresentante mediante la App IO.
La chiusura della partita IVA è effettuata a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione al domicilio digitale oppure, in caso di impossibilità di consegna, dalla data di messa a disposizione della stessa nell’area riservata.
Regolate le modalità di opposizione
Il provvedimento n. 277710/2026 disciplina più compiutamente, rispetto al precedente provvedimento n. 1415522/2019 che viene modificato, le modalità con le quali il soggetto destinatario della comunicazione preventiva può opporsi.
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, chi non ritenga legittima la chiusura della partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l’eventuale estinzione del codice fiscale) può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per fornire i necessari chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
Decorsi i 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, è comunque possibile rivolgersi a un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per chiedere motivatamente la riattivazione della partita IVA.
L’Ufficio, verificate le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente, può riattivare la partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l’eventuale codice fiscale estinto).
Secondo il provvedimento, la riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, nel caso di riattivazione del codice fiscale, dalla data originaria di attribuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

(MF/am)




Confapi Lecco Sondrio in visita al depuratore di Lario Reti Holding a Nibionno

Si è svolta ieri nel pomeriggio la visita guidata presso il depuratore di Nibionno, impianto gestito da Lario Reti Holding. L’evento è nato dall’incontro tra il gestore del servizio idrico, Confapi Lecco Sondrio e Api Tech.
L’iniziativa ha offerto a imprenditori, tecnici e rappresentanti del territorio l’opportunità di scoprire da vicino il funzionamento e le eccellenze tecnologiche di un impianto cruciale per la tutela ambientale e la gestione del servizio idrico integrato locale.
La visita ha permesso di approfondire i processi di trattamento delle acque reflue, evidenziando come l’innovazione e i costanti investimenti infrastrutturali si traducano in benefici concreti per l’ecosistema e per le comunità della Brianza lecchese.
Durante l’incontro, particolare rilievo è stato dato al concetto di economia circolare, mostrando come il recupero delle risorse e l’efficientamento energetico siano ormai parte integrante della gestione industriale dell’acqua.

“L’iniziativa promossa in collaborazione con Lario Reti Holding rappresenta un’interessante occasione di conoscenza e confronto per le imprese del nostro territorio – ha dichiarato Enrico Vavassori presidente di Confapi Lecco Sondrio -. La visita permette di approfondire il funzionamento di un’infrastruttura importante per la gestione dei servizi idrici e di conoscere da vicino le attività e le tecnologie impiegate. Come associazione riteniamo utile favorire queste occasioni di incontro, che contribuiscono ad ampliare le conoscenze delle nostre imprese e a mantenere aperto il dialogo sui temi dell’efficienza, della sostenibilità e della gestione delle risorse”.

“Siamo entusiasti del forte interesse e della partecipazione riscontrati oggi”, ha commentato Lorenzo Riva, presidente di Lario Reti Holding. “Mostrare il lavoro che sta dietro alla depurazione delle acque significa rendere trasparente un ciclo vitale per il cittadino e per le aziende. Condividere queste competenze con Confapi ci permette di rafforzare il dialogo con il sistema produttivo locale, camminando insieme verso obiettivi di transizione ecologica e di gestione intelligente e responsabile della nostra risorsa più preziosa: l’acqua”.
La visita si è conclusa con un tour presso l’impianto di fitodepurazione, un sistema naturale di trattamento delle acque reflue che sfrutta il principio di autodepurazione degli ambienti acquatici e palustri, dove le piante agiscono come filtri biologici per abbattere gli inquinanti in modo ecologico e a basso impatto ambientale.

Ufficio stampa
Confapi Lecco Sondrio
Larioreti Holding




Confapi Lecco Sondrio: tutto esaurito per il Roadshow con Sace, Simest e CDP dedicato all’internazionalizzazione

Registra il tutto esaurito il Roadshow promosso da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con Sace, Simest e Cassa Depositi e Prestiti. Un’intensa giornata di lavoro interamente dedicata all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di offrire una panoramica a 360 gradi sugli strumenti di sostegno finanziario, assicurativo e formativo per i mercati esteri.
Una trentina di aziende associate ha preso parte all’incontro, guidato dagli interventi dei rappresentanti dei principali player nazionali dello sviluppo economico: Federica Ingrosso (Senior Specialist Relazioni Esterne per SIMEST) ha illustrato gli “Strumenti Simest a supporto dell’internazionalizzazione”; Roberto Leidi (Relationship Manager Sales PMI – Lombardia per SACE) ha approfondito il tema “Strumenti assicurativo-finanziari e supporto formativo all’export”; Andrea Lenzi (Relazioni Business Imprese Lombardia Ovest per CDP) ha concluso la sessione d’interventi presentandone “Le soluzioni CDP per la crescita delle imprese italiane”.

«Oggi riuniamo nella nostra sede i principali attori nazionali dello sviluppo economico e dell’internazionalizzazione: Sace, Simest, CDP – ha dichiarato Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio –. Averli insieme allo stesso tavolo, al fianco della presentazione integrata di tutti i nostri servizi associativi, è la dimostrazione concreta di ciò che Confapi Lecco Sondrio vuole essere: un punto di riferimento solido, proattivo e sempre vicino alle piccole e medie imprese. In uno scenario economico complesso, competitivo e in continua evoluzione come quello attuale, le imprese non hanno solo bisogno di orientamento, ma di strumenti concreti».
«È per noi motivo di grande orgoglio aver ospitato a Lecco la tappa lombarda di questo Roadshow – ha sottolineato il direttore dell’associazione, Marco Piazza –. All’incontro erano presenti anche i funzionari dei nostri servizi territoriali, pronti ad assistere quotidianamente le aziende nell’individuazione e nell’accesso agli strumenti finanziari, assicurativi e alle agevolazioni più adatte per proiettare il proprio business all’estero».

Al termine della prima parte dei lavori si è svolto l’Open Day dei servizi di Confapi Lecco Sondrio, un momento di incontro durante il quale la struttura associativa si è presentata direttamente alle imprese, illustrando le ultime novità operative: dal potenziamento dell’Ufficio Bandi al nuovo servizio InfoPoint Fotovoltaico.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




“Corso per imprenditori sull’intelligenza artificiale I livello edizione 2026”: ultimi posti disponibili

L’Intelligenza Artificiale sta rapidamente trasformando il panorama aziendale, offrendo opportunità senza precedenti per innovazione ed efficienza. Consapevoli di questa evoluzione, Confapi Lecco Sondrio è lieta di presentarvi una proposta formativa di base esclusiva e mirata sull’Intelligenza Artificiale, pensata specificamente per le esigenze delle nostre aziende associate e rivolta solo agli imprenditori e imprenditrici.
Questo percorso nasce da un’attenta analisi dei fabbisogni formativi emersi dalla nostra indagine, che ha evidenziato aspettative sulle applicazioni dell’AI e le legittime preoccupazioni sui rischi del suo utilizzo. L’obiettivo è fornire agli imprenditori gli strumenti e le competenze per navigare in questo nuovo scenario, trasformando la conoscenza teorica in capacità pratiche e immediatamente applicabili alla quotidianità lavorativa, raggiungendo un livello di autonomia nell’utilizzo di alcuni dei più efficaci strumenti di AI oggi disponibili.
 
Strutturato secondo il collaudato modello di apprendimento esperienziale di Kolb, il corso è rivolto esclusivamente agli imprenditori/imprenditrici delle PMI delle nostre aziende associate, provenienti dai settori metalmeccanico, manifatturiero e dei servizi. Per garantire l’omogeneità del gruppo e la reale efficacia del percorso, saranno richiesti requisiti minimi di accesso, che prevedono un’ottima familiarità con il sistema MS Office e competenze di base nell’utilizzo di modelli linguistici avanzati, come ChatGPT, per il supporto a compiti testuali e analitici.

Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di  16 ore e si svolgerà presso il Politecnico di Milano – Aula A1.1, presso il Polo Territoriale di Lecco (via Previati 1/C) con i docenti del Politecnico Ing. Marco Tarabini e Ing. Manuel Roveri.
Sarà strutturato in 4 moduli con un taglio pratico e interattivo ed è riservato a 30 imprenditori. 

A seguito di iscrizione, la frequenza è da ritenersi obbligatoria. L’onere economico del corso è interamente sostenuto da Confapi Lecco Sondrio con posti limitati.

In caso di mancata partecipazione, verrà applicata una penale di € 400,00 a copertura dei costi sostenuti dall’Associazione.

In allegato il programma del corso. 
 
Per iscriversi, compilare il form cliccando qui

Le iscrizioni chiudono il 9 ottobre 2026. 

(SB/am)




Imprese elettrivore titolari di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti: chiarimenti dell’Arera sulla delibera n. 256/2026/R/eel

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 501 del 17 settembre 2026 per informare che l’Arera ha pubblicato un chiarimento per le imprese elettrivore titolari di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti.
A seguito dell’entrata in vigore della delibera Arera n. 256/2026/R/eel – con la quale la stessa Arera aveva previsto che le imprese elettrivore devono dichiarare se hanno “ospiti” sotto i loro POD -, sono emersi dubbi sull’individuazione e la definizione di soggetti economici che assorbono energia in contesti produttivi in condivisione, riconducibili a unica unità di consumo, cioè ai casi in cui sia configurabile una sola unità immobiliare o un insieme di unità immobiliari che possono essere aggregate in un’unica unità di consumo, con l’unico POD nella esclusiva titolarità del soggetto richiedente l’agevolazione per energivori.

Ferma restando la necessaria assenza di clienti nascosti nell’area produttiva dell’energivoro intestatario del POD (cioè di soggetti che prelevano energia per uso proprio e che ai sensi della definizione di unità di consumo sono tenuti a richiedere un proprio punto di connessione alla rete di distribuzione), l’Arera, con nota del 23 settembre u.s., ha precisato che l’intento della delibera “è di perimetrare e distinguere precisamente l’energia prelevata dall’intestatario del POD richiedente l’agevolazione per lo svolgimento della propria attività produttiva (energia che ha diritto a usufruire dell’agevolazione) dall’energia elettrica prelevata dall’intestatario del POD per la fornitura di servizi ai terzi non riconducibile alla propria attività produttiva (energia non avente diritto all’agevolazione)”.
L’Arera ha chiarito che “si ritiene che possa essere ricompresa nell’energia prelevata per lo svolgimento della propria attività produttiva dall’intestatario del POD richiedente l’agevolazione, non solo l’energia elettrica utilizzata direttamente dal titolare del POD nei propri processi produttivi, ma anche l’energia elettrica messa a disposizione di parti terze che operano nel perimetro dell’impianto del suddetto titolare e che agiscono per suo conto”. Più in dettaglio, rientra nell’energia che ha diritto a usufruire dell’agevolazione quella messa a disposizione delle parti terze e utilizzata al fine di svolgere attività integrate o funzionali al processo produttivo del soggetto energivoro (manutenzione e gestione dei suoi impianti, etc) o attività che per obblighi normativi gli competono (servizio mensa obbligatorio ai sensi della normativa nazionale, attività imposte dalle autorità pubbliche per finalità ambientali o di pubblica utilità, pulizia e igienizzazione degli spazi di lavoro, riscaldamento e condizionamento dei suddetti spazi, etc) o ancora rientrino nei servizi che il datore di lavoro mette usualmente a disposizione dei propri dipendenti (a titolo di esempio l’energia elettrica funzionale ad alimentare le apparecchiature per la somministrazione di bevande, snack, etc).

Con la delibera n. 256/2026/R/eel l’Arera ha inoltre dato disposizioni alla Csea affinché il portale per la raccolta delle dichiarazioni per l’anno 2027 sia adeguato per disciplinare le imprese elettrivore con “ospiti” sotto i loro POD (cioè se sotto allo stesso POD operano più soggetti giuridici) prevedendo che le stesse imprese, in fase di accesso alle agevolazioni, debbano inoltrare alla Csea entro 30 giorni una relazione tecnica rilasciata da EGE o ESCo con le caratteristiche della specifica configurazione con sottomisura, pena la decadenza totale delle agevolazioni per l’anno di competenza e il recupero integrale degli importi eventualmente già riconosciuti.

Posto che per consentire di acquisire e gestire correttamente tale casistica, i sistemi informativi e i processi di gestione dell’agevolazione della Csea non sono ancora adeguati, con la Delibera n. 344/20269/E/eel, l’Arera ha previsto per l’annualità 2027 modalità temporanee di riconoscimento dell’agevolazione per le imprese elettrivore con “ospiti”: è sospeso per le imprese, limitatamente a tale annualità, l’obbligo di inoltro della relazione tecnica prevista, pur mantenendo quello di dichiarare se l’impresa energivora è titolare di POD che alimentano unità di consumo nelle quali sono presenti soggetti che prelevano energia, indirettamente tramite lo stesso POD, per attività non funzionali allo svolgimento delle propria attività produttiva.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale – imprese “gasivore”: apertura portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2027

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite (ora Mase) 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 46/2026/GAS ha reso noto che dal 30 settembre u.s. è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2027.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2026.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2027 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: http://gasivori.csea.it/.
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2026 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2027, distinte per classi di agevolazione.
 
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2027 il contributo è stato fissato dall’Arera pari a:
•       600 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•    1.000 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2027 il triennio costituito dagli anni 2023, 2024 e 2025;
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2025;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2027 l’Arera ha definito pari a 0,4986 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,5745 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell’allegata determinazione dell’Arera del 23.09.2026 – DSME 4/2026).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
A decorrere dal 1° gennaio 2027 la componente REt è fissato a 4,37 c€/Smc.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Dichiarazione redditi 2024: in arrivo le comunicazioni di anomalia tra e-fatture e ricavi

Con il provvedimento del 5 ottobre 2026, protocollo n. 271072/2026, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di comunicazione delle anomalie riscontrate nei confronti dei contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici senza far concorrere, in tutto o in parte, tali operazioni alla determinazione del reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG o LM del modello Redditi 2024.

L’attività di controllo si basa sul confronto tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente e le informazioni riportate nella dichiarazione dei redditi.

Le comunicazioni saranno inviate dall’Agenzia mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del contribuente. Le stesse informazioni saranno inoltre consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale e del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In particolare, la comunicazione conterrà:

  • gli elementi identificativi del contribuente e della dichiarazione dei redditi interessata;
  • il numero identificativo della comunicazione,
  • la data di emissione,
  • il codice atto
  • il periodo d’imposta di riferimento;
  • le modalità attraverso cui il contribuente potrà chiedere chiarimenti o segnalare all’Amministrazione finanziaria elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco, che possano giustificare l’irregolarità rilevata;
  • le istruzioni operative per correggere eventuali errori o omissioni tramite ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dalla normativa.
In presenza di errori od omissioni, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso.

La regolarizzazione resta possibile salvo la notifica di atti di liquidazione, accertamento, irrogazione delle sanzioni o specifiche comunicazioni di irregolarità. 

(MF/ms)




Agenzia delle Dogane: dal 2027 nuova piattaforma per la trasmissione degli Intrastat

Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nel 2027, la piattaforma telematica diventerà l’unico strumento disponibile per la compilazione e la trasmissione dei dati.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli accelera il percorso di digitalizzazione degli adempimenti Intrastat con il rilascio della nuova evoluzione dell’applicativo Intr@web online.

Con un avviso pubblicato il 22 luglio, l’Amministrazione ha, infatti, comunicato che dal prossimo 14 ottobre sarà disponibile la nuova versione della piattaforma, dotata delle funzionalità User to system (U2S).

La novità riguarda gli operatori che compilano e trasmettono direttamente gli elenchi Intrastat.

Attraverso il nuovo sistema U2S sarà possibile effettuare la compilazione e l’invio manuale degli elenchi, inclusi i file nel formato scambi.cee e i file Csv, direttamente tramite la piattaforma online.

Per gli elenchi relativi a periodi compresi nell’anno 2026, gli utenti potranno utilizzare il nuovo Intr@web, ma resteranno comunque disponibili alcuni strumenti alternativi da utilizzare nel caso in cui la piattaforma online risultasse temporaneamente indisponibile o presenti anomalie.

In particolare, Adm manterrà attivi il pacchetto Intr@web versione 27000 e il servizio Intra online, quest’ultimo destinato soprattutto alla compilazione manuale di elenchi di dimensioni ridotte.

La fase transitoria avrà però una durata limitata.

L’Agenzia ha, infatti, chiarito che per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nel 2027, Intr@web diventerà l’unico strumento disponibile per la compilazione e la trasmissione dei dati. Di conseguenza, il pacchetto Intr@web versione 27000 e il servizio Intra online saranno definitivamente dismessi a partire dall’8 febbraio 2027.

Un altro passaggio rilevante è previsto dal 4 novembre 2026, quando nello stesso ambiente entreranno in funzione anche i nuovi servizi System to system (S2S).

Si tratta di servizi informatici destinati agli operatori che utilizzano propri software gestionali e che consentiranno lo scambio automatizzato delle informazioni tra i sistemi aziendali e quelli dell’Agenzia delle dogane.

In questa fase, particolare attenzione sarà dedicata alla corretta gestione dei flussi di comunicazione tra gli applicativi degli operatori economici e i servizi di Adm per la ricezione degli elenchi Intrastat.

Sui nuovi servizi S2S l’Agenzia richiama un precedente avviso dedicato alla pubblicazione relativi tracciati.

Parallelamente saranno disponibili nel nuovo ambiente anche i servizi oggi erogati tramite il Servizio telematico doganale (Std), anche questi destinati a uscire progressivamente di scena, poiché Adm ne ha annunciato la dismissione nel corso del 2027.

Le Dogane ricordano, infine, che l’accesso ai nuovi servizi U2S e S2S sarà consentito esclusivamente previa autenticazione nell’area riservata del sito istituzionale Adm secondo le modalità indicate nell’apposito allegato all’avviso.
 

(MF/ms)