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Bando RI.CIRCO.LO. da ottobre a disposizione delle filiere prioritarie: tessile, plastica, Raee

Il bando è disponibile per la consultazione sul sito di Regione Lombardia, dove saranno pubblicate anche tutte le successive informazioni e notizie.

Il bando finanzierà interventi di economia circolare di PMI per le seguenti filiere, cosiddette prioritarie:

  • plastiche, gomme, materiali polimerici in generale;
  • tessile;
  • AEE/RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori;
  • recupero del fosforo;
  • recupero di altre materie prime critiche.
La Dgr n. 6119 del 04/05/2026 conteneva i criteri del bando “RI.CIRCO.LO.”  FILIERE PRIORITARIE – RISORSE CIRCOLARI IN LOMBARDIA PER IL SOSTEGNO ALLE PMI LOMBARDE PER LO SVILUPPO DI AZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE. EDIZIONE DEDICATA AD ALCUNE FILIERE PRIORITARIE”.
Con il recente Dds n. 9121 del 07/07/2026 è stato approvato anche il bando attuativo, che riporta tutte le informazioni necessarie per la partecipazione.
La presentazione delle domande è fissata nel mese di ottobre, precisamente dal 06/10/2026 al 05/11/2026.
La diffusione ed informazione preventiva su questo bando è funzionale a consentire ai vari soggetti inseriti nella filiera una partecipazione la più ampia e qualificata possibile, individuando il capofila e costruendo il progetto in collaborazione. 
 

(SN/am)




“Voucher 5 del Fondo PMI”: attivo da luglio a dicembre 2026

A partire dal 30 giugno 2026 è attivo il nuovo Voucher 5 del Fondo PMI, dedicato al finanziamento delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il Fondo PMI è un regime di sovvenzioni istituito per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) dell’Unione europea nella tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale. L’iniziativa, promossa dalla Commissione europea e attuata dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), sarà operativa fino al 4 dicembre 2026.
Il Voucher 5 copre fino al 50% dei costi ammissibili, comprendenti le tasse di registrazione, ove previste, e i costi di assistenza per la predisposizione del disciplinare di produzione, con un rimborso massimo di 2.000 euro per beneficiario.
Possono presentare domanda i soggetti individuati dall’art. 8 del Regolamento (UE) 2023/2411, con i seguenti requisiti:
  • associazioni di produttori che annoverino almeno una PMI tra i propri membri;
  • singoli produttori in possesso dei requisiti di PMI;
  • ove applicabile, autorità locali o regionali oppure enti privati designati ai sensi dell’art. 8 co. 4, del Regolamento sopra citato.
Per maggiori informazioni sulla procedura di richiesta e di attivazione del Voucher 5, è possibile consultare il portale UIBM e la pagina dedicata del portale EUIPO
Comunicare eventuali adesioni a estero@confapi.org
 
(SN/am)



Seminario tecnico “Iperammortamento 2026: le misure attuative” slide utilizzate

Trasmettiamo le slide utilizzate dai relatori, Massimo Fumagalli e Guido Sala, per il seminario tecnico “Iperammortamento 2026: le misure attuative” tenutosi il 7 luglio scorso.

 

CLICCANDO QUI è possibile scaricare tutto il materiale. 

Ricordiamo che in Associazione è disponibile l’assistenza per le aziende sul tema “Iperammortamento 2026”: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it

(MS/am)




Innovazione e bandi: assistenza nell’individuazione e presentazione dei bandi o predisposizione perizie, diagnosi e altre dichiarazioni obbligatorie

L’Associazione può supportare le aziende interessate nella partecipazione ai bandi a copertura degli investimenti. Confapi Lecco Sondrio può offrire infatti un supporto nella valutazione delle diverse opportunità oltrechè una consulenza sia amministrativa che tecnica, laddove necessario.
Si segnalano a titolo esemplificativo le prestazioni di tipo tecnico che si possono erogare, tramite professionisti con i titoli richiesti:
  • Perizie tecniche
  • Diagnosi energetiche
  • Dichiarazioni del rispetto del principio DNSH
  • Protocollo di legalità
  • Etc …
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di figure qualificate, con le competenze ed eventualmente la strumentazione necessaria.
Le attività del servizio includono:
  1. valutazione delle opportunità di finanziamento disponibili e applicabili;
  2. redazione delle relazioni tecniche, dichiarazioni o autovalutazioni;
  3. accompagnamento nella partecipazione al bando.
Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione scrivendo a  servizi@confapi.lecco.it , o chiamate chiedendo di Silvia Negri 0341.282822.

(SN/am)




Lombardia 2026 “Bando Voucher doppia transizione”: domande fino al 28 luglio 2026

Si segnala il bando del sistema camerale della Lombardia, volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, per facilitare la transizione digitale ed ecologica (“Doppia transizione”).
L’iniziativa si apre nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del MIMIT Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17 marzo 2026.
L’agevolazione sostiene progetti di investimento organici che prevedano obbligatoriamente sia la componente tecnologica sia quella di consulenza/formazione. In particolare:
  • Tecnologie abilitanti: acquisto di beni e soluzioni nei campi indicati all’art. 7 comma 1 (es. intelligenza artificiale, cloud, cyber security, manifattura additiva, IoT, robotica, sistemi ERP/CRM, ecc.).
  • Consulenza e Formazione: servizi green e digitali erogati esclusivamente dai fornitori qualificati identificati dall’art. 6 del bando (es. Competence Center, EDIH, Innovation/Energy Manager certificati, ecc.). La somma delle spese di consulenza e formazione deve pesare tra il 30% e il 70% del totale delle spese ammissibili.
L’agevolazione è accordata sotto forma di voucher pari al 50% delle spese ammissibili.
  • Il contributo massimo concedibile è pari a € 10.000,00 (al netto di eventuali premialità cumulabili legate al rating di legalità o alla certificazione della parità di genere).
  • L’investimento minimo richiesto (sole spese ammissibili) è pari a € 4.000,00.
La procedura prevede due fasi distinte sulla piattaforma telematica ReStart di InfoCamere e lo sportello opera con procedura valutativa secondo l’ordine cronologico di presentazione:
  • Compilazione e caricamento documenti: dalle ore 10:00 dell’8 luglio 2026.
  • Invio telematico della domanda: dalle ore 11:00 del 28 luglio 2026.
Testo completo e dettagli del bando doppia transizione cliccando qui.

(SN/am)




Confapi Lecco Sondrio: grande partecipazione per il seminario “Iperammortamento 2026-2028”

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio, il seminario tecnico “Iperammortamento 2026-2028: le misure attuative”, un incontro strategico volto a illustrare alle imprese del territorio le nuove e significative opportunità legate agli investimenti in beni strumentali. I lavori sono stati guidati dal dottor Massimo Fumagalli, commercialista, e dall’ingegner Guido Sala.
L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fornire alle aziende associate una panoramica chiara e operativa per orientarsi nel nuovo quadro normativo. Durante il corso sono stati approfonditi tre aspetti cruciali:
  • I vantaggi fiscali: le concrete opportunità di risparmio previste per il nuovo anno.
  • Le modalità di accesso: la roadmap e i requisiti stringenti per richiedere correttamente gli incentivi.
  • I limiti normativi: le criticità e gli aspetti tecnici a cui prestare la massima attenzione per evitare sanzioni in caso di controlli.
La norma è pienamente operativa dallo scorso 12 giugno e riguarda i beni consegnati a partire dal 1° gennaio 2026 fino a settembre 2028 – ha spiegato il commercialista Massimo Fumagalli –. I vantaggi fiscali sono notevoli e consentono di beneficiare di una maggiorazione che può arrivare fino al 180%. Stiamo riscontrando un grandissimo interesse da parte delle aziende verso questa agevolazione, che di fatto potenzia e migliora le misure precedenti”.
Il focus tecnico si è poi spostato sugli adempimenti burocratici, profondamente modificati rispetto al passato.
L’iper-ammortamento 2026-2028 rappresenta la naturale evoluzione del piano ‘Industria 4.0’, introducendo benefici fiscali ancora più vantaggiosi – ha concluso l’ingegner Guido Sala –. Tra le maggiori novità, tuttavia, segnaliamo che non è più consentita l’autocertificazione: la nuova disciplina richiede infatti una doppia certificazione, una rilasciata da un perito tecnico e una da un revisore contabile. Si tratta di pratiche complesse per chi non è del mestiere; il nostro consiglio è di affidarsi a professionisti qualificati per garantire il corretto espletamento di tutti gli adempimenti formali e sostanziali. Altro consiglio è poi quello di gestire in modo centralizzato l’iter di gestione della pratica (comunicazioni a portale e produzione documentazione) così da evitare incongruenze e disallineamenti”.
L’evento ha registrato un’ottima risposta da parte del tessuto imprenditoriale locale, con la partecipazione dei rappresentanti di una trentina di aziende associate nella sede di Via Pergola.
Confapi Lecco Sondrio ricorda che gli uffici della struttura sono a completa disposizione delle imprese per offrire assistenza e consulenza personalizzata nella gestione dell’intera pratica di richiesta dell’agevolazione. Per informazioni è possibile contattare l’associazione al numero 0341.282822 o scrivere a servizi@confapi.lecco.it.

Anna Masciadri
Ufficio stmapa 




Dal 1° luglio viene applicato un dazio forfettario di 3 euro sulle piccole spedizioni extra ue

E’ entrato in vigore dal 1° luglio il dazio forfetario di 3 euro per le spedizioni e-commerce e, dunque, è formalmente al via la nuova stagione regolatoria e doganale inaugurata dall’Unione europea per arginare fenomeni massivi di introduzione di merce di ridotto valore, fino a oggi in esenzione da dazi e sottoposte a oneri dichiarativi semplificati e controlli ridotti.

Con il Regolamento (Ue) 2026/382 il Consiglio Ue ha infatti riformato il trattamento doganale delle piccole spedizioni da Paesi terzi e ha introdotto, in via temporanea dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio fisso di 3 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco della spedizione fino a 150 euro.

In sostanza, beni che, per franchigia generale e in applicazione di una clausola c.d. de minimis, non scontavano imposta in dogana, ora iniziano a pagare il dazio per tutte le operazioni effettuate secondo lo schema IOSS o per quelle postali, con un criterio applicativo fisso del tutto innovativo, qualunque sia il valore della merce importata, da 1 a 150 euro; sopra questa soglia, la dichiarazione assume le vesti di dichiarazione ordinaria, applicandosi invece il dazio di tariffa, variabile – se presente – in ragione della tipologia di merce in importazione.

Sulla novità, già oggetto di Guidelines Ue e, in Italia, di illustrazione con la circ. delle Dogane n. 17/2026, si deve anzitutto osservare che essa si pone, per gli importatori (in genere, le piattaforme web o i loro rappresentanti), come ulteriore tassello di un nuovo framework regolatorio rivolto al rafforzamento dei controlli e alla progressiva digitalizzazione delle informazioni di prodotto mediante i nuovi product identifiers (PID), fino al ripensamento della definizione di importatore (con introduzione in dogana del concetto di deemed importer), alla responsabilizzazione piena delle citate piattaforme e all’introduzione di una handling fee che si aggiunge al dazio in commento, quale pacchetto che vedrà luce tra la fine del 2026 e il 2027.

Un quadro, insomma, estremamente complesso, che vede rinviata la handling fee italiana ma che pone il commercio elettronico al centro delle riforme di settore, fiscali in generale e doganali in particolare.

Dal punto di vista tecnico, dal 1° luglio l’esenzione abrogata è quella che era prevista per i beni di valore trascurabile dagli artt. 23 e 24 del Reg. n. 1186/2009, una ipotesi di esenzione per i beni di valore inferiore a 150 euro, nata inizialmente per piccole spedizioni occasionali e che, nel tempo, è stata il varco a mezzo del quale l’e-commerce ha fino a oggi beneficiato di un regime di tassazione di confine di estremo favore.

Per queste operazioni, dunque, ove eseguite in ambito IOSS o postali, si applica ora un dazio uniforme di 3 euro per articolo in luogo dei precedenti benefici, dazio che è intrinsecamente collegato al concetto di distance sale delineato dall’art. 14 par. 4 punto 2 della Direttiva 2006/112/CE, come cessioni di beni spedite o trasportate dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o da un terzo Paese, a un cliente in uno Stato membro, in cui la fornitura dei beni è effettuata per una persona non soggetta ad imposta.

Il nuovo dazio costituisce un diritto doganale ed è pertanto soggetto a IVA (a eccezione delle ipotesi IOSS), ai sensi dell’art. 69 del DPR 633/72, mentre la Commissione Ue, nelle linee guida rilasciate in materia lo scorso 2 giugno, osserva che la novità normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e dal fatto che le merci sono dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

Per maggiore precisione, si rileva che l’art. 2 del Reg. 2026/382 stabilisce chiaramente che, per spedizione di beni di valore inferiore a 150 euro, il nuovo dazio si applica se: l’importazione dei beni è esente dall’IVA a norma dell’art. 143 paragrafo 1 lett. c bis) della direttiva 2006/112/Ce; oppure le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’art. 1 punto 24 del Reg. 2015/2446.

Sul lato applicativo, posto che, per i beni commerciali, si deve sottolineare che il valore intrinseco corrisponde al prezzo dei beni, escludendo i costi di trasporto e assicurazione, per la dichiarazione l’unità di riferimento è l’item, cioè uno o più beni in una spedizione che condividono classificazione tariffaria, descrizione e, quando richiesto, origine.

Perciò, il dazio si applica ora per riga di dichiarazione, indipendentemente dalla quantità (numero degli articoli), a condizione che il valore intrinseco di tutte le merci incluse nella dichiarazione non superi 150 euro.

La nuova politica fiscale, regolatoria e doganale introdotta dall’Ue con, tra l’altro, la misura in commento, rappresenta la nuova sfida per piattaforme e provider di servizi logistici e di sdoganamento, impegnati nell’analisi di nuovi modelli di compliance e ristrutturazione dei flussi, con utilizzo di schemi dichiarativi nuovi o tradizionali, l’uso di regimi sospensivi di prossimità o, ancora, la modifica dei soggetti coinvolti nelle dichiarazioni, in un’ottica di bilanciamento tra imposizione diretta e indiretta a gestione estremamente complessa.
 
(MF/ms)




Credito imposta autotrasportatori esteso anche al trasporto di passeggeri con autobus

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno è stata pubblicata la L. 25 giugno 2026 n. 113, di conversione del del DL 63/2026 (c.d. DL “Carburanti-ter”).

Gli articoli 1-ter comma 1 e 1-novies del DL, introdotti nella conversione in legge, hanno apportato alcune modifiche al credito d’imposta per il carburante delle imprese del settore autotrasporto disciplinato dall’art. 3 del DL 33/2026.

L’art. 3 del DL 33/2026 convertito ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a) del DLgs. 504/95, le cui modalità attuative dovranno essere definito con un decreto di prossima emanazione.

Con l’intervento dell’art. 1-novies del DL 63/2026, introdotto in sede di conversione in legge, è stato esteso l’ambito soggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ex art. 3 del DL 33/2026. Nello specifico, la disposizione si applica ora anche alle:

  • imprese indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. b) (non più quindi solo lett. a) del DLgs. 26 ottobre 1995 n. 504, vale a dire le imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone;
  • imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.
Sul punto, si rileva che la citata lettera b) dell’art. 24-ter comma 2 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21 novembre 2005 n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (Ce) n. 1073/2009.
L’art. 2 della L. 218/2003 definisce poi le imprese di noleggio di autobus con conducente come le imprese in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori che effettuano servizi di trasporto a favore di terzi committenti o offerti direttamente da gruppi precostituiti, mediante autobus di cui hanno disponibilità, dietro corrispettivo determinato preventivamente in forma globale per l’intera prestazione.

Recepimento della proroga inizialmente prevista dal DL 89/2026

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, nel quale è confluito l’art. 2 comma 1 del DL 89/2026 (ora abrogato), è stata tra l’altro confermata, all’art. 1-ter comma 1 del DL 63/2026, la proroga anche per il mese di giugno 2026 del suddetto credito d’imposta per il gasolio utilizzato come carburante dall’art. 3 del DL 33/2026.

Pertanto il credito d’imposta per l’autotrasporto:

  • è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
  • è concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2026.
La conversione in legge del DL 63/2026 ha recepito anche le modifiche che erano state inizialmente definite dall’art. 2 comma 2 del DL 89/2026 in relazione al credito d’imposta carburante per le imprese agricole.

È stata infatti confermata l’estensione ai mesi di aprile e maggio 2026 del credito d’imposta ex art. 8-ter del DL 38/2026 convertito, riconosciuto alle imprese agricole a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole).

Pertanto il credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole è riconosciuto:

  • fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026 (quindi marzo, aprile e maggio 2026), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA;
  • nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2026.
 

(MF/ms)




Aiuti UE e registro RNA: indicazioni per la consultazione del plafond

La verifica preventiva e sistematica sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) degli aiuti fruiti dai clienti è oggi un presidio essenziale di compliance, senza il quale il consulente rischia errori in tema di de minimis, cumulo, obblighi di trasparenza e, in ultima analisi, contenzioso e responsabilità professionale.

Tuttavia ai fini della verifica bisogna attenersi a specifiche indicazioni operative.

Si parte dall’assunto in base al quale l’accesso all’area riservata del Registro nazionale degli aiuti di Stato è consentito alle sole “Autorità Responsabili” ed ai “Soggetti concedenti” (v. FAQ 1.1.).

Tuttavia, come da FAQ presenti sul portale RNA, nella sezione “Trasparenza” del Registro, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché:

  • concessi e registrati,
  • rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.

Sempre sul portale RNA viene precisato che: tenuto conto della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di “impresa unica” (come definita, tra gli altri, dall’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1407/2013), il dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta qualificazione di “impresa unica”.

Resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nel periodo di monitoraggio: limite di 300.000 euro in tre anni solari (Regolamento UE 2023/2831 che ha sostituito il Regolamento de minimis generale UE n. 1407/2013).

Detto ciò, si deve tenere conto di alcune considerazioni imprescindibili.

Circa la registrazione degli aiuti di Stato/de minimis, a oggi, per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione di cui all’art. 10 del regolamento adottato con D.M. n. 115/2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” è prevista una speciale procedura di registrazione successiva all’avvenuta fruizione dell’aiuto.

Il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) garantisce comunque il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato

Si ricorda che, a partire dalla fine del 2023, il Registro è interconnesso con la piattaforma incentivi.gov.it, istituita presso la DGIAI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Gli aiuti fiscali (si pensi ad esempio al bonus ZES Unica) automatici ossia non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

In pratica, a oggi la suddetta registrazione:

  • è anticipata dall’indicazione dell’aiuto da parte del soggetto passivo beneficiario,
  • nell’apposito prospetto del quadro RS del modello Redditi.
Alla registrazione provvedono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti.

La stessa cosa dicasi per quegli aiuti di Stato ovvero aiuti de minimis subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sono riportati.

Per gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto (vedi istruzioni modello Redditi, quadro RS).

Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” determina l’illegittimità della fruizione (vedi Regolamenti UE 2023/2831 e UE 2023/2832).

Nei fatti nella consultazione delle informazioni presenti in RNA si deve tenere conto delle indicazioni sulle tempistiche di registrazione dell’aiuto fin qui analizzate.
 

(MF/ms)




Split payment: termini di utilizzo

L’Italia sarà autorizzata ad applicare tale meccanismo sino al 30 giugno 2029, senza alcuna modifica all’ambito soggettivo di riferimento

Con un comunicato stampa pubblicato nella serata del 30 giugno 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) è attualmente all’esame del Consiglio dell’Ue, con conclusione prevista il prossimo 10 luglio.

L’Italia sarà autorizzata ad applicare tale meccanismo sino al 30 giugno 2029, senza alcuna modifica all’ambito soggettivo di riferimento.

Il Ministero precisa che l’autorizzazione produrrà effetti dal 1° luglio 2026; pertanto, la scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il 30 giugno 2026 (termine previsto, attualmente, dall’art. 5 della decisione Ue n. 784/2017).

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, inizialmente, con la decisione Ue n. 1401/2015 e, in seguito, con la decisione Ue n. 784/2017 che ha permesso di estendere l’ambito applicativo della citata misura antievasione.

Ai sensi dell’art. 5 della decisione Ue n. 784/2017, il termine finale di applicazione della stessa scadrebbe il prossimo 30 giugno. Tuttavia, secondo la proposta di decisione presentata dalla Commissione europea al Consiglio dell’Ue, ripresa dal comunicato stampa del MEF, è prevista la proroga sino al 30 giugno 2029.

Senza split payment difficile recuperare le somme da frodi o evasione

Le ragioni della proroga si possono evincere dai “Considerando” del documento della Commissione, nel quale il Governo italiano sostiene che, in assenza del meccanismo dello split payment, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria.

Nessuna modifica è prevista nell’art. 17-ter del DPR 633/72, il quale, al comma 1-ter, definisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce”.

(MF/ms)