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Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro: novità

Con il provvedimento direttoriale pubblicato l’8 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato una serie di modifiche al provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, “recependo” le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 sul credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del DL 34/2020 convertito.

Si ricorda che l’appena citato art. 120 prevede un credito d’imposta per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus.

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).

Possono fruire del credito d’imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Sono escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Il credito d’imposta può essere:

–          utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

–          ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Con il provvedimento n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito, tra l’altro:

–          i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 120 del DL 34/2020;

–          le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anticipati utilizzo in compensazione e opzione per la cessione

Come anticipato, le modifiche approvate con il provvedimento pubblicato seguono quanto disposto in materia dalla legge di bilancio 2021.

L’art. 1 commi 1098-1100 della L. 178/2020, infatti, ha stabilito che il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021.
Viene anche anticipato al 30 giugno 2021 il termine per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano sia le disposizioni del provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, sia le istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

(MF/ms)




Questionario IMPatto Giovani

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio aderisce a IMPatto Giovani, progetto di confronto tra tutte le principali Organizzazioni giovanili di imprenditori, manager e professionisti, con l’obiettivo di trovare risposte condivise a problemi condivisi.
Come primo obiettivo di IMPatto Giovani c’è la realizzazione del Focus di approfondimento, cui ti chiediamo di partecipare, che coinvolge le basi associative di tutte le organizzazioni partecipanti e riguarda la fiducia nel 2021, le aspettative di investimento, lavoro, crescita, le priorità per il Recovery Fund e le criticità da superare per far ripartire il Paese.
Ti chiediamo quindi di dedicare 20 minuti del tuo tempo alla compilazione del presente questionario: il tuo supporto e la tua attenzione sono fondamentali per la riuscita di questa iniziativa.
Il rapporto finale con i risultati della ricerca sarà presentato ufficialmente a febbraio 2021 e rappresenterà una cartina di tornasole del sentiment che attraversa la classe dirigente giovane italiana.
IMPatto Giovani: un impegno dei giovani imprenditori, professionisti e manager per portare, insieme, un reale contributo al paese.
Compila la survey, in forma anonima ed entro il 1° febbraio, al seguente link

(SG/sg)
 




Convenzione con TNT-FedEx

Si rinnova anche per l’anno 2021 la convenzione sottoscritta con TNT Global Express Srl / Federal Express Co., a favore delle Aziende associate Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero

 

In allegato i nuovi listini precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:

 

·          Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali

·          Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali

·          Supplemento carburante

·          Eventuali servizi accessori

 
 
 
Modalità di utilizzo del servizio

Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl

Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)

Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l’estero) e mensile (per l’Italia) le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio

 

A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI :

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In pochi secondi potrete:

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Registrazione delle fatture attive: nuovi termini

L’art. 1 comma 1102 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) modifica i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti passivi IVA che, su opzione, ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99, effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale.
Viene, infatti, consentita l’annotazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

Facendo un esempio, la fattura emessa in data 30 marzo 2021, in relazione ad una prestazione di servizi il cui corrispettivo è pagato il giorno stesso, potrà essere registrata entro il più ampio termine del 30 aprile 2021, concorrendo quindi alla liquidazione IVA del primo trimestre 2021 il cui termine, per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale, è il 17 maggio 2021 (il 16 maggio è una domenica) ai sensi del richiamato art. 7 del DPR 542/99.

L’intento del legislatore, come si evince anche dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2021, è, dunque, quello di allineare i termini di registrazione delle fatture attive di cui all’art. 23 del DPR 633/72 ai termini di liquidazione, anche per i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.

Si rammenta che la facoltà di effettuare le liquidazioni periodiche IVA con periodicità trimestrale di cui all’art. 7 del DPR 542/99 è consentita ai soli soggetti passivi che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a:

–          400.000 euro, per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

–          700.000 euro, per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

La novità normativa prevista dalla legge di bilancio 2021 fa seguito alle modifiche introdotte, per la generalità dei soggetti passivi IVA, dall’art. 12 del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) in merito ai termini di annotazione delle fatture emesse ex art. 23 del DPR 633/72.

Si è stabilito, infatti, che le predette fatture possono essere annotate, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. In base alla disciplina previgente, invece, le fatture immediate dovevano essere annotate, nell’ordine della loro numerazione, entro quindici giorni dalla loro spedizione o consegna alla controparte, con riferimento alla data di emissione.

In merito alla descritta modifica si era espressa l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/2019, § 3.2), affermando che la novità è da leggersi “alla luce dei principi generali dell’ordinamento, tra cui quello di tenuta di un’ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’imposta”.

Sebbene non espressamente precisato dalla norma della legge di bilancio 2021, dovrebbero essere allineati, al nuovo termine di registrazione fissato nella fine del mese successivo, per i soggetti passivi “trimestrali”, anche i termini per l’emissione delle fatture differite di cui all’art. 21 comma 4 lett. a), c) e d) del DPR 633/72. Trattasi delle fatture differite per cessione di beni scortate da DDT, per le prestazioni di servizi identificate da idonea documentazione, nonché per le prestazioni di servizi “generiche” rese e ricevute con controparti Ue.

Invece, con riguardo alle fatture ex art. 21 comma 4 lett. b) del DPR 633/72, vale a dire le fatture emesse dal “promotore” nell’ambito di operazioni triangolari, la registrazione dovrebbe continuare ad essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese.

Detrazione IVA nel 2020 se la fattura arriva a gennaio

Per quanto concerne le fatture ricevute, tali documenti di acquisto devono essere annotati ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72:

–          anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione IVA;

–          comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Rappresentano un’eccezione al criterio appena descritto le fatture “a cavallo d’anno”, ossia le fatture emesse dal cedente o prestatore per operazioni effettuate in un anno e ricevute dal cessionario o committente l’anno successivo.

L’art. 1 del DPR 100/98, infatti, stabilisce che, in tale contesto, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La norma da ultimo citata esclude espressamente “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Ne consegue, quindi, che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita all’ultimo periodo dell’anno, l’imposta relativa ad una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2020, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2021.

(MF/ms) 




Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti

Sul Supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 317 del 22 dicembre sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

L’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo a fini sia aziendali, sia personali. Il veicolo può quindi essere utilizzato, oltre che per esigenze lavorative, anche per percorsi casa-lavoro e viceversa, per percorrenze nelle ore serali, per viaggi nei fine settimana o nelle vacanze.
Si ricorda che, in base a quanto disposto dall’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è formato da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Con il termine “valori” si fa riferimento alla quantificazione dei beni e dei servizi che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, ossia ai cosiddetti fringe benefit o compensi in natura.

L’art. 1 commi 632-633 della L. 160/2019 ha inoltre sostituito l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, modificando la percentuale di determinazione del fringe benefit.

Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre, vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate, devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l’anno successivo.
Le tabelle pubblicate sono valide per il 2021 e sono suddivise in:

–          autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;

–          autovetture fuori produzione, anch’esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);

–          motoveicoli.

(MF/ms) 




Legge di bilancio 2021: le nuove misure fiscali

Via libera definitivo del Parlamento alla legge di Bilancio 2021. Nella seduta del 30 dicembre, conclusasi in mattinata, con 156 voti favorevoli e 124 contrari, anche l’Aula del Senato ha votato la fiducia sull’approvazione dell’art. 1 del Ddl di Bilancio 2021 (A.S. 2054), nel testo identico a quello approvato dalla Camera, sempre con fiducia, lo scorso 23 dicembre. Il provvedimento attende ora solo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra  le misure previste si evidenziano, in ambito fiscale, la proroga del Superbonus e degli incentivi per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, il finanziamento di nuovi contributi per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, la previsione di agevolazioni ed esenzioni fiscali per alcuni settori particolarmente danneggiati dalla pandemia, semplificazioni negli adempimenti Iva. Rinnovati i crediti di imposta per beni strumentali 4.0 e tradizionali, ricerca, innovazione e design. In arrivo per autonomi e professionisti, colpiti dalla crisi, un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali nel 2021 e un’indennità straordinaria a sostegno del reddito. 

Si allega il prospetto di sintesi delle principali misure di carattere tributario.

(MF/ms)




Assemblee societarie e stato di emergenza Covid

Le assemblee societarie potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalle indicazioni statutarie, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre marzo 2021. È questa la principale conseguenza derivante da una disposizione del c.d. DL “milleproroghe” (DL 31 dicembre 2020 n. 183, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso).

Il tema, dal momento che in materia si sono succeduti diversi interventi normativi privi di adeguato coordinamento, necessita di una adeguata ricapitolazione.

Innanzitutto, l’art. 106 del DL 18/2020 convertito ha riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:

–          convocare l’assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1);

–          prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);

–          svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);

–          consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);

–          obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Ai sensi del comma 7 di tale articolo, poi, le relative disposizioni “si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19”.

Il DL 83/2020 aveva disposto il prolungamento dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e, contestualmente, la proroga a tale data dei “termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1” al decreto medesimo (art. 1 comma 3).

Tra le disposizioni di cui al citato allegato 1 non si ritrovava l’art. 106 del DL 18/2020, ma l’art. 73 del medesimo DL, il cui comma 4 stabilisce che associazioni non riconosciute, fondazioni, “nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi”, che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.

Tale dato normativo ha comportato l’insorgere di differenti interpretazioni, rispetto alle quali, dal 15 agosto 2020, si è posto l’art. 71 comma 1 del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”) convertito, ai sensi del quale, “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

In questo, già complesso, contesto normativo, inoltre, si è venuto a collocare l’art. 1 del DL 125/2020 convertito, in vigore dall’8 ottobre 2020. In particolare: il comma 1 dell’art. 1 del DL 125/2020 ha prolungato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021; il comma 3 lett. a) del medesimo articolo ha stabilito che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del DL 83/2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020; il comma 3 lett. b) n. 3 ha inserito anche l’art. 106 del DL 18/2020 tra le disposizioni presenti nel suddetto allegato 1.

Rispetto a tale disciplina è parsa una mera dimenticanza il fatto che, in sede di conversione del DL 104/2020 nella L. 126/2020 (approvata in via definitiva il 12 ottobre e in vigore dal 14 ottobre 2020), sia stato lasciato invariato l’art. 71 comma 1, che continua a disporre che “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”. Situazione, peraltro, imposta dall’impossibilità di effettuare nei termini un nuovo passaggio parlamentare.

Contesto normativo privo di coordinamento

In tale contesto, ora, il DL “milleproroghe” stabilisce che all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 convertito le parole “entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

(MF/ms) 




Valute estere novembre 2020

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2020 ( Provv. Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2020)

 

 Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2020 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,3336
Peso Argentino 94,4394
Dollaro Australiano 1,6266
Real Brasiliano 6,4324
Dollaro Canadese 1,5472
Corona Ceca 26,4659
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8152
Corona Danese 7,4459
Yen Giapponese 123,6095
Rupia Indiana 87,8553
Corona Norvegese 10,7453
Dollaro Neozelandese 1,7237
Zloty Polacco 4,4949
Lira Sterlina 0,89605
Leu Rumeno 4,8704
Rublo Russo 91,0097
Dollaro USA 1,1838
Rand Sud Africa 18,4019
Corona Svedese 10,2311
Franco Svizzero 1,0785
Dinaro Tunisino 3,2481
Hryvnia Ucraina 33,5106
Forint Ungherese 359,8424

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link,cambi di novembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
 
(MP/bd)




Istat: aggiornamento canoni di locazione novembre 2020

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2020, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a – 0.3% (variazione annuale) e a – 0,2% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente – 0,225% e – 0,150%.

(MP/bd)




“La partecipazione alle fiere Un impegno nel nuovo anno”

La Provincia di Lecco del 4 gennaio 2021, direttore Api Marco Piazza.