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Novità Iva nel commercio elettronico dall’1 luglio 2021

1. Premessa
A partire dall’1.7.2021 diventano efficaci le nuove disposizioni del c.d. “pacchetto Iva sul commercio elettronico” (“VAT e-commerce package”).
Tali novità sono state introdotte, principalmente, dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE e sono state recepite in ambito nazionale dal DLgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.6.2021 n. 141.
Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, sono state approvate le re­la­tive disposizioni attuative riguardanti, fra l’altro, le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.
 
Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle misure contenute nel “VAT e-commerce package”.

2 Finalità della riforma
Le misure previste dal “pacchetto IVA sul commercio elettronico” sono finalizzate a:

  • semplificare gli adempimenti IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni tran­sfron­ta­liere (principalmente mediante mezzi elettronici) nei confronti di privati consumatori nell’UE, con particolare attenzione ai soggetti di minori dimensioni;
  • contrastare le frodi e assicurare che l’IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui le operazioni si considerano effettuate;
  • eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e quelli extra-UE.
3 Sintesi delle novità
Le novità più rilevanti della riforma in argomento riguardano:
  • la modifica delle regole di territorialità IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, con l’abolizione delle attuali soglie di riferimento, riferite ai singoli Stati membri, e l’intro­du­zio­ne di una soglia unica a livello unionale pari a 10.000,00 euro, oltre la quale le vendite sono ri­le­vanti nello Stato di destinazione dei beni;
  • il coinvolgimento dei marketplace nella riscossione dell’IVA su talune vendite a distanza di be­ni nella UE;
  • l’estensione dell’ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS), che quindi viene tra­sfor­mato in One Stop Shop (OSS), in modo che l’IVA possa essere assolta secondo il mec­ca­nismo dello sportello unico non solo per le prestazioni di servizi TTE verso privati (teleco­mu­nicazione, teleradiodiffusione, elettroniche), ma anche per le altre prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri, nonché per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per talune ces­sioni facilitate dai marketplace;
  • l’abolizione dell’esenzione IVA per i beni di valore modesto importati nell’UE e l’introduzione di un nuovo regime speciale di importazione denominato Import One Stop Shop (IOSS) che sem­plifica l’assolvimento dell’imposta per le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro importati da territori terzi o Paesi terzi.
4 Vendite a distanza intra-Ue
4.1 Definizione di “vendite a distanza intracomunitarie”
In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, si considerano “vendite a distanza intraco­mu­nitarie” le cessioni di beni effettuate mediante sistemi “a distanza” (es. via Internet), di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro ed effettuate nei con­fronti di privati consumatori o di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intra­comunitari (art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93).
 
Il DLgs. 83/2021, recependo le novità della direttiva 2017/2455/UE, ha aggiornato la definizione di tali operazioni (art. 38-bis del DL 331/93). A partire dall’1.7.2021, si considerano “vendite a di­stan­za intracomunitarie di beni” le cessioni di beni:
  • spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indi­ret­ta­mente nel trasporto o nella spedizione dei beni,
  • a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto,
  • a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta, o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72 del DPR 633/72 (quali le sedi e le rappresentanze diplomatiche e consolari) ovvero, salvo che per i beni soggetti ad accisa, a de­­stinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad ap­pli­care l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (es. produttori agricoli in regime speciale, enti non soggetti passivi).
 
Ai fini di tale definizione, continua a non essere rilevante il mezzo mediante il quale le cessioni si realizzano. Rileva, invece, la circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal venditore, anche quando questi interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione.
Operazioni escluse
Analogamente a quanto previsto dalla normativa precedente, sono escluse dalla disciplina delle vendite a distanza:
  • le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto;
  • le cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato assoggettati al regime del margine.
 
I beni soggetti ad accisa, invece, possono essere assoggettati alla disciplina delle vendite a distanza, ma solo se ceduti nei confronti di determinati soggetti (persone fisiche non soggetti d’imposta e organismi internazionali o consolari ex art. 72 del DPR 633/72 o individuati dagli altri Stati membri ai sensi dell’art. 151 della direttiva IVA).

4.2 Disciplina applicabile fino al 30.6.2021
In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, le vendite a distanza effettuate nella UE si con­siderano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni anziché nello Stato di par­tenza, in deroga alla regola generale di territorialità IVA prevista per le cessioni di beni (artt. 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE; art. 7-bis del DPR 633/72 e artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93). Tale regola di territorialità ha lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall’ap­plicazione del principio di origine in un contesto in cui gli Stati membri applicano aliquote IVA differenti.
La citata deroga non si applica, però, se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal ce­den­te nell’altro Stato membro non supera nell’anno solare precedente e in quello in corso la soglia di protezione stabilita dallo Stato di destinazione (compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro). In tal caso, perciò, l’operazione è rilevante nello Stato membro di partenza dei beni.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato di de­sti­nazione.

4.3 Abolizione delle soglie di protezione nazionali
A partire dall’1.7.2021 vengono abolite le soglie nazionali di protezione e viene fissata un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro complessivi, che tiene conto anche delle pre­sta­zio­ni TTE effettuate verso privati in altri Stati membri.
In caso di superamento della soglia, le vendite si considerano rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. Al di sotto della soglia, invece, si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di par­tenza, con la conseguenza che esse sono soggette al medesimo trattamento IVA delle ope­ra­zioni nazionali. Resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato di desti­na­zione.
Per effetto dell’introduzione della nuova soglia unica, da un lato sarà più agevole, per gli operatori, monitorarne l’eventuale superamento, dall’altro saranno più frequenti le ipotesi di superamento del­la soglia stessa, essendo riferita alle operazioni effettuate in tutti gli Stati membri.

4.4 soglia unica
La soglia di 10.000,00 euro deve essere calcolata sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle seguenti operazioni effettuate nell’anno civile precedente e in quello in corso:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche) effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.
Superamento in corso d’anno
Se la soglia viene superata in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore a detto evento si intendono effettuate nello Stato di “origine”, e l’imposta verrà applicata secondo il prin­ci­pio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento.
Ipotesi di non applicazione della soglia
La soglia non trova applicazione se il cedente o prestatore è stabilito in più di uno Stato membro.
 
Soglia fornitori stabiliti in un solo stato membro fornitori stabiliti in più di uno stato membro
≤ 10.000,00 euro
Luogo di effettuazione e IVA dovuta:
  • nello Stato membro del prestatore (servizi TTE B2C);
  • nello Stato membro di spedizione o trasporto (vendite a distanza intra-UE).
Possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato dell’acquirente (servizi TTE B2C) o di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE).
Soglia non applicabile
> 10.000,00 euro
Luogo di effettuazione e IVA dovuta:
  • nello Stato membro dell’acquirente (servizi TTE B2C);
  • nello Stato membro di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE).
 
Esempio
L’impresa Alfa è stabilita soltanto in Italia ed effettua vendite a distanza dall’Italia ad acquirenti in Germania per 5.000,00 euro e in Francia per 8.000,00 euro. Poiché il valore totale delle sue ven­dite transfrontaliere a tali acquirenti supera i 10.000,00 euro (pur non superando l’importo nel sin­golo Stato membro), tutte le vendite si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di de­sti­nazione dei beni.

5 Vendite tramite marketplace
Poiché gran parte delle vendite a distanza di beni transfrontaliere è facilitata tramite l’uso di un’in­ter­faccia elettronica (marketplace, piattaforme, portali o mezzi analoghi), il legislatore unionale ha previsto il coinvolgimento di tali soggetti nella riscossione dell’imposta dovuta su talune di queste operazioni, così da assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell’IVA e ridurre gli oneri ammi­nistrativi a carico dei fornitori, delle Amministrazioni fiscali e dei consumatori.

5.1 “fornitore presunto”
In base al nuovo art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE (recepito all’art. 2-bis del DPR 633/72) se un soggetto passivo facilita talune vendite a distanza di beni tramite l’uso di un’interfaccia elet­tro­nica, si considera che abbia ricevuto e ceduto detti beni e assume il ruolo di “fornitore presunto”. Ciò significa che assumerà i diritti e gli obblighi in materia di IVA del ““fornitore indiretto” per la ces­sione effettuata e sarà responsabile del pagamento dell’IVA dovuta su tale cessione.

5.2 definizione di “facilita”
Il termine “facilita” designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l’interfaccia di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia (art. 5-ter del Reg. UE 282/2011).
Ad esempio, si considera che un soggetto facilita le cessioni di beni se effettua anche soltanto una di tali attività:

  • stabilisce, direttamente o indirettamente, i termini e le condizioni in base ai quali è effettuata la cessione di beni;
  • partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
  • partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna di beni.
5.3 Effetto della finzione giuridica
Quando opera la finzione giuridica di cui all’art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE, si determina, ai fini IVA, uno “sdoppiamento” dell’operazione. Si presume, infatti, che le vendite a distanza faci­li­tate diano luogo a due operazioni distinte:
  • una cessione B2B dal fornitore alla piattaforma;
  • una cessione B2C dalla piattaforma al cliente.
 
La cessione B2B presunta, se territorialmente rilevante all’interno dell’UE, è esente da IVA, fermo re­stando il diritto del “fornitore indiretto” a detrarre l’imposta assolta “a monte” (artt. 10 co. 3 e 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72).

5.4 Operazioni interessate

Sotto il profilo oggettivo, la finzione giuridica si applica in relazione alle seguenti operazioni facili­ta­te dalle piattaforme:

·     vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore in­trin­seco non superiore a 150,00 euro (indipendentemente dal fatto che il “fornitore indiretto” sia stabilito nell’UE o al di fuori dell’UE);

·     vendite di beni all’interno dell’UE (indipendentemente dal loro valore) da parte di un soggetto
pas­sivo non stabilito nell’UE a un “non soggetto passivo” (sono comprese, dunque, sia le ven­dite a distanza intracomunitarie di beni, sia le cessioni domestiche nelle quali i beni partono da magazzini presenti nel territorio di uno Stato membro e arrivano a un consumatore nello stesso Stato).

Vendite a distanza di beni importati

Si considerano “vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi” (art. 38-bis co. 2 del DL 331/93, introdotto dal DLgs. 83/2021) le cessioni di beni:

·     spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indiret­tamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,

·     da un territorio terzo o Paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea,

·     a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Operazioni escluse

La piattaforma facilitatrice non è considerata fornitore presunto per le seguenti tipologie di beni:

·     merci importate nell’UE da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco superiore a 150,00 euro, indipendentemente dal fornitore sottostante;

·     merci già immesse in libera pratica nell’UE fornite nell’Unione da un fornitore stabilito nell’UE.

5.5 Territorialità IVA

Ai fini della territorialità IVA:

·     la cessione B2B presunta si considera una cessione senza trasporto, rilevante nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione;

·     la cessione B2C presunta si considera una cessione con trasporto, rilevante nel luogo in cui il trasporto finisce (art. 38-bis co. 4 del DL 331/93).

5.6 Momento di effettuazione

Sia la cessione B2B presunta, sia la cessione B2C presunta si considerano effettuate ai fini IVA nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Nello stesso momento la relativa im­po­sta diventa esigibile (artt. 66-bis della direttiva 2006/112/CE e 6 co. 7 del DPR 633/72).

5.7 Obblighi di conservazione per i marketplace

I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso acquirenti non soggetti passivi d’imposta tramite un’interfaccia elettronica o mezzi analoghi sono tenuti a conser­vare la documentazione relativa a tali operazioni per un periodo di 10 anni (artt. 242-bis della di­ret­tiva 2006/112/CE e 39 co. 4 del DPR 633/72).

L’obbligo si applica anche quando la piattaforma non è considerata “rivenditore”.

6 ONe Stop Shop (oss)

A partire dall’1.7.2021, per effetto dell’art. 2 della direttiva 2017/2455/UE, il meccanismo dello spor­tello unico, finora applicabile soltanto per l’assolvimento dell’IVA sulle prestazioni di servizi TTE ver­so privati di altri Stati membri, viene esteso:

·     a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, servizi di ristorazione e catering, ecc.);

·     alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;



6.1 Caratteristiche del regime
Il regime OSS, di natura opzionale, consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra elencate di adempiere i relativi obblighi IVA identificandosi in un solo Stato membro (Stato di identificazione).
Di conseguenza, essi non sono più tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro di “consumo” per assolvere i relativi obblighi ai fini dell’imposta.
Nell’ambito del regime speciale, il soggetto passivo dichiara e versa l’imposta relativa alle sud­dette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di “con­sumo”, per il tramite dello Stato membro di identificazione. Sarà infatti quest’ultimo a river­sarla agli altri Stati membri.
L’applicazione dell’OSS non muta il luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ma offre soltanto una procedura semplificata per dichiarare e versare l’IVA do­vuta in altri Stati UE.
Adempimenti
In linea generale, chi aderisce all’OSS è esonerato dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione, dichiarazione annuale) per le operazioni rientranti nel regime speciale, ma è te­nuto a:

  • presentare trimestralmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al trimestre so­­lare di riferimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel re­gime;
  • versare l’imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri di “con­sumo”;
  • conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del re­gime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di “con­su­mo”.
 
È precluso l’inserimento nella “dichiarazione OSS” dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati (nel­lo Stato membro di identificazione o in uno degli altri Stati membri) ai fini delle operazioni rien­tranti nel regime speciale.
6.2 Distinzione tra OSS “Non-Ue” e oSS “Ue”
Il regime speciale OSS si declina in due schemi distinti:
  • OSS “Non-UE” (art. 74-quinquies del DPR 633/72);
  • OSS “UE” (art. 74-sexies del DPR 633/72).
Soggetti che possono registrarsi all’OSS “Non-UE”
Possono registrarsi all’OSS “Non-UE” i soggetti non stabiliti nell’Unione (ossia i soggetti che non hanno fissato la sede della propria attività nell’UE e non possiedono una stabile organizzazione nell’UE). Non rileva la circostanza che tali soggetti siano identificati ai fini IVA in uno Stato membro.
Il regime “Non-UE” si applica alle prestazioni di servizi rese a persone non soggetti passivi nell’UE.
Soggetti che possono registrarsi all’OSS “UE”
Possono aderire al regime OSS “UE”:
  • i soggetti stabiliti nell’UE per:
  • le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d’imposta in Paesi diversi da quello di stabilimento;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti non stabiliti nell’UE per le sole vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti che gestiscono interfacce elettroniche e che sono considerati “fornitori presunti” per:
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le cessioni domestiche (ossia quelle in cui lo Stato membro di partenza e quello di arrivo dei beni coincidono).
 
tipologia di soggetto OSS “NOn-UE” OSS “Ue”
Soggetto passivo stabilito nell’UE Non può ricorrere al regime OSS “Non-UE”
Può applicare l’OSS “UE” per:
  • prestazioni di servizi B2C nell’UE;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • cessioni nazionali di beni B2C (solo se effet­tua­te da fornitori presunti).
Soggetto passivo non stabilito nell’UE Può ricorrere all’OSS “Non-UE” per le prestazioni di servizi B2C nell’UE
Può applicare l’OSS “UE” per:
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • cessioni nazionali di beni B2C (solo se effet­tuate da fornitori presunti).
 
Carattere onnicomprensivo del regime
L’opzione per il regime OSS implica che per tutte le forniture cui lo stesso si applica l’imposta deve essere dichiarata e versata mediante il meccanismo dello sportello unico.
7 import one stop shop (IOSS)
Le disposizioni applicabili fino al 30.6.2021 prevedono l’esenzione IVA per le importazioni di beni di valore fino a 22,00 euro.
A partire dall’1.7.2021 tale esenzione viene abolita (art. 3 della direttiva 2017/2455/UE), per cui tut­te le merci importate nell’UE, comprese quelle di scarso valore, sono soggette ad IVA.
In tale nuovo contesto, per semplificare la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni di va­­lore modesto importati da territori terzi e Paesi terzi, anche ove facilitate da interfacce elettro­ni­che, viene introdotto un nuovo regime speciale denominato Import One Stop Shop (IOSS), disci­pli­nato dagli articoli da 369-terdecies a 369-quinvicies della direttiva 2006/112/CE e, in ambito na­zio­nale, dall’art. 74-sexies.1 del DPR 633/72.
Si segnala, a margine, che è stato introdotto anche un regime speciale per la dichiarazione e il pa­ga­­mento dell’IVA all’importazione per le importazioni di beni di valore modesto, rivolto sostan­zial­mente a operatori postali e corrieri quale semplificazione facoltativa nel caso in cui l’IOSS non sia stato applicato (artt. 369-sexvicies – 369-septivicies della direttiva 2006/112/CE; art. 70.1 del DPR 633/72).
7.1 Caratteristiche delL’IOSS
Il nuovo regime IOSS, di natura opzionale, consente ai fornitori che effettuano vendite a distanza di beni di valore modesto spediti o trasportati da un Pese terzo o da un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di dichiarare e versare l’imposta dovuta su tali operazioni nello Stato membro di identi­fi­cazione.
Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto nell’UE è esente da IVA, in quanto il fornitore addebita l’IVA nel momento in cui vende i beni ad acquirenti nell’UE secondo l’aliquota valida nello Stato della cessione, riscuotendola come parte del prezzo di acquisto, ed effettua la dichiarazione e il versamento dell’imposta nel solo Stato membro di identificazione.
Adempimenti
I soggetti che si avvalgono del regime IOSS sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione e dichiarazione IVA annuale), ma sono tenuti a:
  • presentare mensilmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al mese di rife­rimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime;
  • versare l’imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione;
  • conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del re­gime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di “con­sumo”.
 
In analogia con quanto previsto per l’OSS, il soggetto passivo che si avvale dell’IOSS non può detrarre dall’imposta dovuta nell’ambito del regime speciale quella relativa agli acquisti e alle im­por­tazioni di beni.
7.2 Ambito applicativo
Possono avvalersi dell’IOSS i soggetti passivi stabiliti nell’UE e i soggetti non stabiliti nell’UE, com­prese le interfacce elettroniche che operano come fornitori presunti, per le vendite di beni che ri­spettano tutte le seguenti condizioni:
  • i beni si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore verso un consumatore in uno Stato membro (vendite a distanza di beni importati);
  • sono spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • non sono soggetti ad accise.
Nomina di un intermediario
I soggetti non stabiliti nell’UE che intendono avvalersi dell’IOSS devono nominare un intermediario (soggetto passivo stabilito nell’UE), salvo che siano stabiliti in un Paese terzo con il quale l’UE ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA ed effettuino vendite a distanza di beni a partire da quello stesso Paese.

8 modalità di Registrazione ai regimi speciali
La registrazione ai regimi OSS e IOSS in Italia è possibile dall’1.4.2021 (cfr. comunicato Ministero Economia e delle Finanze del 29.3.2021). L’Agenzia delle Entrate ha infatti predisposto le neces­sarie fun­zionalità telematiche già a partire da tale data.
Le modalità di registrazione sono ora definite dal provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, il quale ha altresì stabilito che l’ufficio competente per le attività di lavorazione delle ri­chieste di registrazione è il Centro operativo di Pescara.
In dettaglio:

  • la registrazione al regime OSS “UE” è effettuata on line, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite;
  • la registrazione al regime OSS “Non-UE” è effettuata compilando un modulo disponibile in ita­liano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate; il Centro operativo di Pescara, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via e-mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi tele­ma­tici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, uni­tamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il pro­cesso di registrazione;
  • la registrazione al regime IOSS è effettuata, direttamente o tramite l’intermediario IOSS, com­pilando un modulo disponibile on line nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Opzione per più regimi
Il medesimo soggetto passivo può registrarsi a più regimi. Ad esempio, un soggetto passivo sta­bilito nell’UE può avvalersi del regime UE e del regime IOSS.

9 Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 25.6.2021 n. 42, gli operatori potranno inviare all’Amministrazione finanziaria contributi e quesiti riguardanti la nuo­va di­sciplina IVA sul commercio elettronico entro il 12.7.2021, alla casella di posta elettronica dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it.

I contributi pervenuti saranno discussi nell’ambito di un webinar che si terrà indicativamente gio­vedì 22.7.2021.
Resta ferma la possibilità di inviare quesiti alla casella e-mail ossitaly@agenziaentrate.it, che so­sti­tuisce, a partire dall’1.7.2021, la casella mossitaly@agenziaentrate.it.

Per tale ragione, l’attuale regime speciale Mini One Stop Shop (MOSS) si trasforma in One Stop Shop (OSS).

(MF/am)



 




Rifinanziata la nuova Sabatini e possibile riapertura dello sportello

L’allarme, pur molto serio, creato dall’esaurimento fondi che faceva intendere che le domande di contributo per investimenti Sabatini presentate il mese scorso potessero restare escluse dal beneficio, è durato meno di un mese.

Il Governo ha annunciato di aver predisposto un emendamento al Decreto Sostegni, tale da assegnare al plafond disponibile per le concessioni di contributo Sabatini ulteriori 680 milioni.

Ciò consentirà di assolvere tutte le domande trasmesse agli istituti bancari e di leasing nel mese di maggio e regolarmente trasmesse al Ministero dagli stessi istituti.

Casi particolari potrebbero essere quelle domande che, inoltrate all’ultimo momento o non istruite in tempo dalle banche, non hanno potuto essere avviate regolarmente al Ministero prima della chiusura.

Queste, ma dovrebbero essere le banche a fare precisazione all’azienda se dovesse ricorrere il caso, dovranno essere ritrasmesse non appena lo sportello riaprirà, purché l’investimento nel frattempo non sia già avviato.

Il provvedimento di rifinanziamento previsto dal Governo dovrebbe consentire anche la riapertura dello sportello di presentazione di nuove domande, in quanto il fondo lascerà spazio per finanziarne ulteriori, visto anche l’interesse in corso da parte delle imprese ad effettuare nuovi investimenti.

La riapertura però probabilmente non sarà immediata, considerando tutto l’iter di approvazione è ipotizzabile che si arriverà probabilmente a settembre.

(MP/mp)




Accordo utilizzo ammortizzatori per evitare i licenziamenti: vince la linea di mediazione di Confapi

Lecco, 30 giugno 2021 – Ieri pomeriggio dopo una lunga trattativa, si è giunti all’accordo tra Governo, associazioni imprenditoriali e sindacati per l’utilizzo della cassa integrazione per ritardare o evitare i licenziamenti. Passa la linea di Confapi portata avanti dal Presidente nazionale della nostra associazione Maurizio Casasco, in cui si impegnano le imprese a ricorrere agli ammortizzatori ordinari prima di interrompere il rapporto di lavoro. Il documento congiunto messo a punto a Palazzo Chigi è stato firmato dal premier Mario Draghi, dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dai leader di Cgil Cisl e Uil e dai presidenti di quattro organizzazioni imprenditoriali: il primo è stato Mario Casasco, di Confapi, e poi sono arrivate le adesioni di Confcooperative, Cna e Confindustria.

Vince quindi il modus operandi di Confapi che da sempre, in qualsiasi crisi, cerca di mediare prima di arrivare ai licenziamenti: “Siamo soddisfatti – spiega Mario Gagliardi vice-direttore di Api Lecco Sondrio e responsabile della nostra Area relazioni industriali e sindacali – Confapi ha avuto in questa trattativa un ruolo rilevante di mediazione tra le istanze portate avanti dai sindacati e l’iniziale posizione del Governo. L’intesa che si è definita, ovvero la raccomandazione al massimo utilizzo degli ammortizzatori sociali quale principale alternativa ai licenziamenti, rispecchia pienamente la filosofia con cui anche sul nostro territorio cerchiamo di gestire le crisi occupazionali. Da sempre, infatti, sensibilizziamo le imprese ad utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge con l’obiettivo di giungere, nel limite del possibile, a soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali”.

A livello locale Api Lecco Sondrio sottolinea come la situazione nelle nostre aziende non desti preoccupazione: “Riguardo le nostre associate – prosegue Gagliardi – non ci sono situazioni allarmanti, appartengono in gran parte al settore metalmeccanico con carichi di lavoro in netta ripresa, quindi non abbiamo situazioni di particolare criticità occupazionale. In generale come è stato concordato anche ieri a Roma, è comunque necessario definire quanto prima una riforma degli ammortizzatori sociali e avviare efficaci politiche attive del lavoro per poter contare al momento del definitivo sblocco dei licenziamenti su una rete di sicurezza adeguata”.

Anna Masciadri 
Ufficio Stampa Api Lecco Sondrio




Lettera di Confapi ai Ministri sul “Codice crisi d’impresa e d’insolvenza”

Confapi ha recentemente inviato al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al quello dello Sviluppo Economico una lettera, che vi alleghiamo, chiedendo il differimento di un biennio del “Codice crisi d’impresa e d’insolvenza” che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 settembre.

La richiesta ha come scopo quello di evitare ulteriori restrizioni e difficoltà alle nostre piccole e medie imprese già in affanno a causa della crisi provocata dall’emergenza Covid-19.

(AM/am)




Confapi: incontro con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio aperto agli associati

Informiamo le nostre aziende associate che il prossimo 8 luglio alle ore 11.30 si terrà un incontro online organizzato da Confapi con il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, dedicato agli imprenditori e direttori del Sistema Confapi.
 
L’evento sarà un’occasione di approfondimento e confronto sui temi strategici per Confapi, quali le politiche per l’export, l’internazionalizzazione e la tutela del Made in Italy, anche in conseguenza dei nuovi assetti geopolitici.
 
Qui di seguito trovate le credenziali per il collegamento:

https://us02web.zoom.us/j/84199360613?pwd=RnRpSFRjMzNOT0kwMVlraXd6WFRndz09

ID riunione: 841 9936 0613
Passcode: 905410

 
(AM/am)




Giornata dell’Economia: report economico-statistico 2020 Lecco-Como

Mercoledì 23 giugno 2021 in Camera di Commercio a Lecco è stato presentato il Report 2020 economico-statistico sul lavoro per i territori di Lecco e Como.

Dai risultati, che potete leggere per intero nel documento allegato, è evidente come il territorio lecchese abbia reagito più velocemente rispetto a quello comasco.

L’industra lecchese a vocazione metalmeccanica, infatti, ha già recuperato nel primo trimestre del 2021 quello perso nell’anno precedene a causa dell’emergenza Covid-19, quella comasca è ancora in affanno.

Anche per quanto riguarda l’occupazione i due rami del lago hanno mostrato indici differenti: nella provincia di Lecco le perdite sono state contenute a mille unità, nel Comasco sono stati persi 5 mila posti di lavoro. 

Nel complesso il nostro territorio ha reagito bene all’urto e gli indici fanno ben sperare per i prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda il comparto meccanico.

(AM/am)
 




Bando Tech Fast: agevolazioni al 50% per ricerca, sviluppo e innovazione delle pmi lombarde

Regione Lombardia ha pubblicato i dettagli operativi per la presentazione di proposte progettuali attraverso il bando Tech Fast, nell’ambito del Programma operativo regionale 2014-2020, Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, Asse prioritario I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione” (clicca qui per tutti i dettagli)

L’agevolazione prevista dal bando Tech Fast è concessa nella forma tecnica di contributo a fondo perduto. L’agevolazione è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile del progetto, con contributi compresi tra € 40.000 e 250.000 per soggetto beneficiario.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le pmi che abbiano sede operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della domanda (o che intendano costituire una sede operativa attiva in Lombardia), già costituite e iscritte al Registro delle imprese.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online a partire dalle ore 14:00 del 5 luglio 2021. Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperto sino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 31 dicembre 2021.

Sono ammissibili all’agevolazione i progetti che comportino attività di sviluppo sperimentale e innovazione di processo (si faccia riferimento al bando per la lista completa delle attività). Il bando prevede tra le attività di innovazione di processo anche le attività di trasformazione digitale, coerenti con quelle previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

I progetti ammessi all’agevolazione devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Burl del provvedimento di concessione, salvo proroga di massima di 3 mesi.

ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub di Api Lecco Sondrio, è a disposizione per chiarimenti sul bando e, nel caso siate interessati al bando, chiediamo di contattarci il prima possibile per organizzare la proposta al meglio, data la natura di concessione a sportello:
ileana.malavasi@api.lecco.it
0341.282822.

(IM/im)
 




Confapi-Poste italiane: questionario sull’e-commerce per le aziende

Confapi e Poste Italiane hanno sottoscritto un accordo che consente alle aziende associate di usufruire di alcuni prodotti e servizi del Gruppo Poste a condizioni agevolate. Per una migliore definizione dei servizi da implementare, invitiamo le aziende a compilare il modulo sull’attività di e-commerce qui allegato.

Al momento l’intesa, già illustrata nella circolare n.318, nel dettaglio include:

  • Cessione del Credito di imposta a Poste Italiane: i titolari di un conto corrente BancoPosta possono cedere i propri crediti relativi ai bonus fiscali previsti dal Decreto Rilancio, incluso il Superbonus al 110%, ottenendo la liquidità in un’unica soluzione sul proprio conto corrente BancoPosta
  • Poste Delivery Business Prepagata, costituita da servizi di corriere espresso nazionali ed internazionali, personalizzabile con un’ampia gamma di servizi accessori
  • Microsoft 365 Business e Data Certa Digitale, che offre le proprie soluzioni di Gestione Documentale (Data Certa Digitale) in abbinamento alle sottoscrizioni delle licenze Microsoft 365 Business Basic, Standard e Premium
Il modulo compilato è da inviare all’indirizzo e-mail: g.galanti@confapiservizi.it.

(SG/sg)
 




Imu: le esenzioni dal pagamento per Covid-19 vanno dichiarate entro il 30 giugno 21

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 contiene le disposizioni riguardanti la dichiarazione dell’Imu così come ridisciplinata a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Al riguardo si evidenzia che la dichiarazione:

  • deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione;
  • ha effetto anche per gli anni successivi (purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta; cfr. ris. Min. Economia e finanze 6 novembre 2020 n. 7/DF).
  • Così se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020 la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 (circ. Mef 18 marzo 2020 n. 1/DF).
Un apposito Dm individuerà i casi in cui la dichiarazione sarà obbligatoria, ma fintanto che il nuovo modello non viene approvato, può essere utilizzato quello previsto dal Dm 30 ottobre 2012.

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal Dm 30 ottobre 2012 stabiliscono che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei seguenti casi:

  •  quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
  • nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
Oltre ai casi espressamente indicati dal citato comma 769 per beneficiare delle esenzioni Imu (es. per gli immobili “merce” dal 2022 e per gli immobili assimilati all’abitazione principale destinati ad alloggi sociali o delle Forze armate), nella risposta Min. Economia e finanze 8 giugno 2021, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione dal versamento della prima e/o seconda rata Imu 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2021 per comunicare il diritto al beneficio fiscale.

Secondo le Finanze, infatti, queste informazioni non sarebbero a conoscenza dei Comuni e nel modello dichiarativo i soggetti passivi dovranno barrare la casella “esenzione”.

L’esenzione dal versamento della prima e/o della seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 è stabilita:

  •  dall’art. 177 del Dl 34/2020 secondo cui non è dovuta la prima rata Imu 2020 relativa a determinati immobili (stabilimenti balneari e termali, immobili in D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni);
     
  • dall’art. 78 del Dl 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) secondo cui non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria D/2 si applica anche relativamente alla prima rata 2020), gli immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, gli immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
     
  • dagli artt. 9, 9-bis e 9-ter del Dl 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) che hanno stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze nei quali si esercitato le attività riferite ai codici Ateco specificatamente individuati (allegato 1), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per gli immobili dove si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività e che gli immobili siano siano ubicati nel territorio di una “zona rossa.
(MF/ms)
 



Super Ace 2021 anche come credito d’imposta

La maggiore appetibilità della Super Ace 2021, rispetto all’Ace “ordinaria”, discende non soltanto dal ben più elevato coefficiente di remunerazione della variazione in aumento del capitale proprio (15% contro 1,3%), ma anche dalla possibilità di fruire dell’agevolazione, in alternativa alle modalità “ordinarie”, nella forma di un credito di imposta che può essere (art. 19 comma 6 del Dl. 73/2019):
  • utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97;
  • chiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (in questo caso, sia il primo che i successivi cessionari fruiscono del credito di imposta con le stesse modalità previste per l’originario beneficiario).
L’opzione per la fruizione della Super Ace 2021 nella forma di credito di imposta compensabile senza limiti, rimborsabile o cedibile, deve essere esercitata mediante presentazione all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione (nonché le modalità attuative per la cessione del credito) saranno approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl. 73/2021.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta è utilizzabile già a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, fermo restando che deve venire previamente presentata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, ferma restando la previa presentazione della predetta comunicazione, il credito di imposta è utilizzabile a partire dal giorno successivo:

  • del versamento del conferimento in denaro;
  • della definitiva rinuncia da parte del socio al credito vantato verso la società (o del suo utilizzo in compensazione con il debito da sottoscrizione delle azioni o quote);
  • della delibera assembleare che destina a riserva, in tutto o in parte, l’utile dell’esercizio.
Se, a causa di eventi rilevanti successivi, la variazione in aumento del capitale proprio diviene inferiore di quella riconducibile agli incrementi rilevanti sui quali è stato calcolato e fruito il credito di imposta, il credito di imposta deve essere restituito in proporzione a tale minore importo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta spettante a titolo di super Ace 2021 si determina applicando sugli incrementi rilevanti, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% e le aliquote di imposta previste dagli artt. 11 (aliquote Irpef progressive per scaglioni) e 77 (aliquota Ires proporzionale del 24%) del Tuir.

Quanto precede implica che, nel caso di incrementi rilevanti per 1.000.000 di euro (cfr. circ. n. 21/2015, § 2.2):

  • se il beneficiario è un soggetto Ires, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 36.000 euro (= 1.000.000 x 15% x 24%);
  • se il beneficiario è un soggetto Irpef, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 63.475,50 euro [= 15% x (15.000 x 23% + 13.000 x 27% + 27.000 x 38% + 20.000 x 41% + 925.000 x 43%)].
Oltre che utilizzabile in compensazione ex art. 17 del D.lgs 241/97 senza limiti, richiedibile a rimborso e cedibile a terzi con facoltà di ulteriori cessioni, il credito di imposta super Ace 2021 (comma 6 dell’art. 19 del Dl. 73/2021):
  • non è produttivo di interessi;
  • non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109 comma 5 del Tuir.
È inoltre previsto che “il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi”.

Ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, i soggetti che acquistano il credito di imposta dall’originario beneficiario della Super Ace 2021 (o che lo acquistano da altri che sono stati a loro volta cessionari del medesimo e non originari beneficiari dell’agevolazione) “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore al credito ricevuto”.

Il principio è lo stesso che vale, nell’ambito dell’art. 121 del Dl. 34/2020, per le cessioni dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni “edilizie”.

(MF/ms)