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Convocazione assemblee a distanza: proroga fino alla fine dell’anno

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 dicembre 2021.

È questo l’effetto della proroga contenuta nelle pieghe del Dl 105/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore dal 23 luglio scorso, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ex art. 14 del Dl medesimo).

Ai sensi dell’art. 6 del Dl 105/2021, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 (e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente).

Al n. 7 dell’allegato A è preso in considerazione l’art. 106 comma 7 del Dl 18/2020 convertito che, nel contesto delle norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, applicava le relative disposizioni alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Ora, quindi, tali disposizioni potranno applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
In forza del comma 8-bis del medesimo articolo, inoltre, tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA, comitati esecutivi e Collegi sindacali. Riguardo a questi ultimi, in particolare, dal momento che l’art. 2404 c.c. non prevede la necessità di indicare il luogo in cui fisicamente il collegio si riunisce, potrebbe essere sufficiente indicare nel verbale che la riunione si è integralmente svolta fra i componenti del collegio in audio-video conferenza, evidenziando che ai vari membri del collegio è stata consentita una completa e contestuale informativa e la possibilità di uno scambio documentale (così i criteri applicativi della Norma di comportamento CNDCEC n. 2.1).

Come precisato dalla prima Q&A dettata da Assonime in materia di convocazione dell’assemblea nella fase dell’emergenza Covid 19, inoltre, spetta al CdA indicare – nei limiti della disciplina eccezionale e nel rispetto delle sue finalità – le modalità di partecipazione all’assemblea e di espressione del diritto di voto più idonee.

Nell’esercitare tale scelta, il CdA dovrà tenere in considerazione non solo il quadro normativo di riferimento, ma anche la concreta situazione della società.

Sarà, quindi, possibile prevedere, con l’avviso di convocazione, più di una modalità di partecipazione a distanza all’assemblea, anche cumulando tutti gli strumenti consentiti (voto per corrispondenza, partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione e delega al rappresentante designato).

Le società possono anche prevedere in via esclusiva la partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione (e il ricorso al rappresentante designato).

Si ritiene, peraltro, che laddove la convocazione preveda l’uso di una modalità in via esclusiva, ciò sia da riferire solo ai soci; ferma restando la possibilità di cumulo delle modalità e, comunque, di prevedere che gli altri legittimati ad intervenire all’assemblea (come ad esempio i consiglieri di amministrazione e i membri del Collegio sindacale) partecipino con mezzi di telecomunicazione.

A ogni modo, ancora attualmente appare valido il suggerimento in base al quale, a fronte di questa flessibilità e alla luce del quadro normativo di riferimento, appaia raccomandabile la scelta, anche in via esclusiva, di quelle modalità di partecipazione e voto che assicurino lo svolgimento dell’assemblea in assenza di partecipazione fisica dei soci.

Con particolare riguardo, infine, agli strumenti idonei allo svolgimento delle assemblee “a distanza”, sempre Assonime, nella prima Q&A sulle partecipazioni in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sottolinea come tra i vari strumenti ritenuti idonei, la videoconferenza appaia sicuramente quello più accessibile e che facilita la comunicazione e la interazione tra più persone dislocate in luoghi differenti.

Esso permette lo scambio di immagini, di dati, di documenti e/o dialoghi e consente l’interazione e la comunicazione a persone dislocate in diversi luoghi come se le stesse si trovassero in uno stesso luogo.

(MF/ms)




Mab: Un prodotto di qualità con un servizio di alto livello

Rivista ItaliaPiù, servizio sulla nostra associata Metallurgica Alta Brianza.




Green Pass. L’Api: “Questo è ora un passaggio inattuabile. Ma serve che i luoghi di lavoro siano sicuri”.

La Provincia del 4 agosto 2021, il direttore di Api Marco Piazza parla della proposta del Green Pass in azienda.




Sabadini e Gianola intervistati da Radio Confapi

Il presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini e il consigliere Davide Gianola intervistati da Radio Confapi a Roma in occasione dell’assemblea. 

Clicca qui per ascoltare l’intervista.




Nell’azienda del ghiaccio si cresce con la ricerca

La Provincia del 2 agosto 2021, intervista a Massimo Mortarotti presidente della nostra associata Dispotech e consigliere Api.




“La nostra azienda al riparo, ma riconversione difficile”

La Provincia del 2 agosto 2021, parla Luigi Pescosolido titolare della associata Rapitech e consigliere Api.




La Todema su Radio Confapi

Il 28 luglio 2021 Giovanni Todeschini, titolare della Todema di Cesana Brianza, è stato intervistato da Radio Confapi.

Il tema era Expo Dubai 2022. L’azienda lecchese, infatti, è stata scelta dal Commissariato italiano tra le dieci aziende del nostro Paese che rappresenteranno le eccellenze italiane alla prossima Esposizione Universale. 

Per ascoltare l’intervista completa cliccare qui.

 




Made in Api | Puntata 4 | Gierre

Prosegue il viaggio di “Made in Api” all’interno delle aziende associate.

Sul nostro canale YouTube è possibile vedere la quarta puntata della video-rubrica, questa volta dedicata alla Gierre.

Siamo a Olginate (Lecco) dove Giorgio Turrisi, titolare dell’azienda fondata dal padre Peppino più di 40 anni fa, ci racconta la genesi e l’evolversi della sua impresa che oggi è diventata leader nazionale e internazionale nel settore elevazione.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO




Maurizio Casasco confermato presidente di Confapi

Venerdì 30 luglio 2021 Maurizio Casasco è stato confermato all’unanimità presidente di Confapi, la Confederazione italiana delle Piccole e Medie industrie private.

Casasco, 66 anni, bresciano, è alla guida di Confapi dal 2012 e, dallo scorso marzo, è anche presidente di Cea-Pme, la Confederazione delle Pmi europee.

La piccola e media industria privata rappresentata da Confapi – ha detto nel corso dell’Assemblea che si è svolta all’Hotel Parco dei Principi di Roma – è da sempre in Italia un punto di riferimento industriale ed economico, ma anche culturale e sociale. Il nostro obiettivo è di diventare nel prossimo futuro ancor più centrali nelle sfide che saremo chiamati ad affrontare come Paese. Mi riferisco in particolare alla rivoluzione tecnologica del lavoro, con la sinergia tra industria e ricerca, ma soprattutto alla valorizzazione del capitale umano nonché alle sfide per la transizione ecologica e digitale, allo sviluppo dei rapporti internazionali, in particolare con il continente africano nell’Alleanza Euro-Africana delle Pmi”.

Casasco al termine del suo intervento programmatico ha lanciato alla platea imprenditori una nuova sfida. “Stiamo vivendo tutti – ha sottolineato – un momento certamente difficile, ma al contempo anche ricco di opportunità per la nostra Confederazione. I risultati fin qui raggiunti, le battaglie vinte, la credibilità guadagnata in questi anni ci permetteranno di evidenziare la vera forza economica e produttiva del Paese rappresentata dalle nostre imprenditrici e dai nostri imprenditori. Dobbiamo continuare a rappresentare coloro che vogliono fuggire dai vecchi schemi e che vogliono costruire e scommettere in proprio sul domani, che vivono con responsabilità i loro territori, che lavorano ogni giorno per creare lavoro e benessere, che investono sul futuro di giovani donne e uomini”.

Ufficio Stampa Confapi




Locazioni commerciali: possibilità di ricontrattare le condizioni economiche

Con la legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”, è stata prevista la possibilità di ricontrattare le condizioni economiche dei contratti di locazione commerciale, con riferimento a un massimo di 5 mesi nel 2021, in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, è stato introdotto l’art. 4-bis, che modifica l’art. 6-novies del Dl 41/2021 convertito, aggiungendo due commi all’articolo originario, che già prevede un percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

La nuova formulazione specifica l’oggetto della contrattazione, che deve riguardare il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

In particolare, il locatario e il locatore “sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per la rideterminazione del canone”, nel caso in cui il conduttore:

  • non abbia avuto diritto di accedere a partire dall’8 marzo 2020 ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.
Per effetto della riformulazione normativa, tali disposizioni si applicano esclusivamente:
  • ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020;
  • e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020.
La scheda di lettura del provvedimento, predisposta dal Servizio Studi del Senato, in proposito rileva che, in generale, nell’ambito dell’autonomia negoziale, locatore e conduttore sono sempre legittimati a rinegoziare il contratto che li vincola e a determinare liberamente la durata delle nuove condizioni contrattuali (fermo il limite trentennale per i contratti di locazione ex art. 1573 c.c.).

Rinegoziazione secondo un principio di buona fede

In tale contesto, allora, il fatto che il legislatore preveda un “richiamo” alla rinegoziazione secondo un principio di buona fede, stabilendo i casi in cui tale richiamo opera, “sembra una norma destinata a spiegare effetti sia tra le parti che con riferimento ai giudici in caso di contenzioso, fornendo dei parametri legislativamente fissati per poter stabilire se la riduzione del canone fosse in qualche misura dovuta e se il nuovo canone sia ragionevole”.

Inoltre, la durata di operatività del canone ridotto è fissata in cinque mesi nel 2021.

Si ricorda, infine, che un meccanismo simile era stato adottato con riferimento agli impianti sportivi dall’art. 216 del Dl 34/2020, che aveva disposto che la sospensione delle attività sportive fosse sempre valutata, ai sensi degli artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

In ragione di tale squilibrio, il conduttore ha avuto diritto limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020 a una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

(MF/ms)