Mezzo secolo di farine nell’antico mulino proiettato nel futuro
La nostra associata Molino Colombo festeggia 100 anni di attività, ne parla La Provincia di Lecco.
La nostra associata Molino Colombo festeggia 100 anni di attività, ne parla La Provincia di Lecco.
Il nostro territorio eccelle non solo nel mondo della meccanica, ma in qualsiasi settore si cimenti. Il Molino Anselmo Colombo di Paderno d’Adda è uno degli esempi migliori con le sue farine di qualità superiore e i suoi panettoni d’artista che da anni sono la perla delle nostre festività natalizie.
La nostra associata Molino Anselmo Colombo nel 2020 ha festeggiato 100 anni di attività e per l’occasione il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza e il consigliere di Api Lecco Sondrio Marco Frigerio hanno fatto visita all’azienda consegnando la targa celebrativa del primo secolo di vita al titolare Andrea Ottolina.
Sulle sponde dell’Adda nel 1882 si aziona il primo molino elettrico, nei primi del Novecento la famiglia Colombo subentra al fondatore Federico Wyttenbach e fa del molino una moderna realtà industriale, il cui marchio diverrà famoso per la qualità della sua farina.
Molino Anselmo Colombo è il produttore della rivoluzionaria Farina Intera®, una farina bianca a basso impatto glicemico con una biodisponibilità di fibra solubile superiore di circa il 30% rispetto ad una tradizionale farina. Questo prodotto alimentare risponde alla linea guida per una sana e corretta alimentazione di Fondazione Umberto Veronesi ed adottato dall’Università degli Studi delle Scienze Gastronomiche.
“Per noi i 100 anni di storia hanno rappresentato un traguardo importante – commenta Andrea Ottolina, titolare dell’azienda – nel 1882 siamo stati i primi in Italia ad azionare un molino ad energia elettrica, poi nel 1948 abbiamo messo un diagramma di macinazione molto particolare che era legato ad una grande tradizione molitoria come quella ungherese. Questo diagramma di macinazione lo abbiamo mantenuto anche nel 2001 quando abbiamo rifatto l’impianto molitorio. Questo metodo di lavorazione ci permette ancora oggi di avere farine di assoluta qualità, il nostro lavoro è sempre basato da oltre un secolo sull’idea di coniugare l’innovazione alla tradizione di prodotto”.
“Per noi di Api – spiega Marco Piazza – è un onore avere aziende con questa storia d’eccellenza tra le proprie associate. Facciamo i complimenti a Molino Anselmo Colombo per il traguardo dei 100 anni di attività, ma soprattutto gli auguriamo altrettanto futuro brillante davanti a loro”.
Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.
Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (http://energivori.ccse.cc/Energivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2021, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Con il provv. n. 381183, datato 16 dicembre ma pubblicato il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 47,1617% la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, a fronte dell’aumento di risorse stanziate dall’art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”).
Ricordiamo che il credito d’imposta “teorico” è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro, fermo restando il limite complessivo di risorse stanziate.
Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854.
Per garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, inizialmente pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831 ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Tale percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è risultato pari al 15,6423%.
L’art. 31, comma 4-ter del DL 14 agosto 2020 n. 104, conv. L. 13 ottobre 2020 n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.
Pertanto, si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi), e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.
La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui al § 5.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020, è quindi definita dal provvedimento n. 381183/2020 in misura pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
Credito d’imposta fruibile nel cassetto fiscale
Il provvedimento n. 381183/2020 precisa inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, come sopra determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
A fini esemplificativi, si consideri che nel 2020 un’impresa sostenga spese di sanificazione pari a 50.000 euro e abbia indicato nella comunicazione un credito d’imposta “teorico” pari a 30.000 euro (60% di 50.000). Il credito effettivamente fruibile, a norma del primo provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831, era pari a 4.692,69 euro (30.000 x 15,6423%), mentre per effetto dell’incremento delle risorse il credito d’imposta utilizzabile sarà pari a 14.148,51 euro (30.000 x 47,1617%).
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, restano ferme le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020 n 259854.
(MF/ms)
Il Presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini traccia un bilancio 2020 con La Provincia di Lecco.
Tra pochi giorni chiuderemo un anno che non dimenticheremo. Un anno che ha visto il mondo stravolgersi a causa della pandemia Covid-19 a qualsiasi livello: sanitario, lavorativo e sociale.
“Per la nostra associazione questo 2020 sarà ricordato come un anno di grandi cambiamenti che ci hanno messo alla prova ma confermato per l’ennesima volta che la barca Api Lecco Sondrio sa reggere anche alle tempeste più difficili da affrontare”, commenta Luigi Sabadini Presidente di Api Lecco Sondrio.
I primi sei mesi del 2020
Durante la prima parte dell’anno la nostra struttura ha cambiato guida puntando su di una co-direzione composta da Marco Piazza e Mario Gagliardi a dirigere l’Api nei primi difficilissimi mesi dell’emergenza Covid-19 con le aziende ferme tutte insieme per la prima volta in 70 anni di vita dell’associazione: “Come dimenticare le domeniche passate in Api a marzo e aprile al telefono con gli imprenditori – prosegue Sabadini – cercando di sbloccare la situazione, facendo sentire la nostra voce a Roma. E’ stata una primavera straordinaria in cui l’Api non si è mai fermata un istante e ha sempre assistito le sue associate non facendo mai mancare nessuno dei nostri servizi, a questo proposito ringrazio tutto lo staff per il lavoro eccellente svolto”.
Due i momenti clou per l’Api nei primi sei mesi del 2020. Il primo quando, per non fermare l’attività di formazione, abbiamo spostato tutti i corsi dall’aula fisica a quella online arrivando a fine anno ad aver gestito in totale ben 380 corsi in teleformazione che hanno coinvolto circa 3.300 iscritti delle nostre aziende.
Il secondo quando il Consiglio all’unanimità ha preso, per la prima volta, la decisione storica di non far pagare la quota associativa alle sue aziende per il mese di maggio: “L’Api è fatta dagli imprenditori e con questo gesto abbiamo voluto dimostrare tutta la nostra vicinanza alle associate venendo incontro a loro con questo gesto che è stato molto apprezzato”, spiega il Presidente Sabadini.
Il secondo semestre del 2020
Se i primi sei mesi di questo anno sono stati da trincea, da luglio l’Api ha deciso di guardare oltre l’orizzonte affidando a Marco Piazza la direzione unica della struttura con Mario Gagliardi vice-direttore. In questa seconda parte dell’anno siamo tornati a una quasi normalità proseguendo con tutte le attività consuete che la nostra struttura offre alle aziende, ma anche aprendoci al mondo esterno con un convegno molto importante, non solo per noi ma anche per la collettività. Ad ottobre, infatti, abbiamo organizzato il webinar con protagonista il designer Walter De Silva dedicato a “Il futuro dell’auto tra design, tecnologie e mobilità sostenibile”.
A novembre, poi, il Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio ha iniziato una collaborazione con Telefono Donna Lecco per cercare di aiutare questa realtà territoriale nella sensibilizzazione e sradicamento del terribile fenomeno della violenza sulle donne che non accenna a diminuire.
“Sono stati due eventi che hanno reso protagonista l’Api di iniziative importantissime per noi che ci vedono impegnati concretamente in due ambiti che travalicano le mura delle nostre fabbriche ma a cui teniamo particolarmente e in cui mettiamo la stessa passione con cui affrontiamo il lavoro ogni giorno”, spiega Sabadini.
Il bilancio sociale
“Per il secondo anno, inoltre, presentiamo una nuova edizione del bilancio sociale, frutto dell’indagine in collaborazione con Sec (Scuola di Economia Civile) – prosegue il Presidente di Api Lecco Sondrio -. Nei mesi scorsi abbiamo investito tempo ed energie a momenti di ascolto e confronto per fare emergere il quadro delle priorità strategiche non economiche dal punto di vista dei nostri stakeholder interni, dipendenti e imprenditori associati. Questo strumento contribuisce ad aumentare la consapevolezza dell’attività e del ruolo dell’Associazione, sottoforma di rendicontazione trasparente e quindi di comunicazione, al suo interno e verso il territorio. Siamo già al lavoro per il bilancio sociale del 2020 che, nonostante le difficoltà e le incertezze di questo particolare momento storico, ha fatto affiorare capacità di reagire e nuovi valori.”
Il 2021 alle porte
“L’anno che ci aspetta dietro l’angolo – afferma Marco Piazza direttore di Api Lecco Sondrio – sarà un anno importantissimo soprattutto perché in estate rinnoveremo il consiglio e ci saranno altre novità strategiche riguardo i nostri servizi, in particolare quello relativo allo sviluppo dei mercati esteri. Speriamo che il 2021 possa essere di ripresa per il mondo del lavoro e di ritorno alla normalità in tutti gli ambiti”.
Informiamo le Aziende Associate che con delibera n. 491/2020/R/eel l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, ha disposto l’introduzione dal 1° gennaio 2021 del servizio a tutele graduali (STG) riservato esclusivamente alle piccole imprese connesse in bassa tensione che non hanno ancora scelto un fornitore da libero mercato. Solo per tali clienti dal 1° gennaio 2021 viene rimosso il servizio di maggior tutela.
I clienti che dal 1° gennaio 2021 rientrano nel servizio a tutele graduali sono le imprese che in tale data non hanno una fornitura da libero mercato e che hanno le seguenti caratteristiche:
Il servizio a tutele graduali verrà gestito provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 dagli attuali esercenti il servizio di maggior tutela (cosiddetta assegnazione provvisoria), poi dal 1° luglio 2021 i fornitori verranno definiti mediante procedure concorsuali (assegnazione a regime).
Sul territorio provinciale l’esercente il servizio di maggior tutela è Servizio Elettrico Nazionale.
Per definire la classe dimensionale di appartenenza, a partire da gennaio 2021 gli esercenti la maggior tutela richiederanno ai clienti non domestici da loro forniti una apposita autocertificazione del rispetto dei requisiti.
Ricordiamo alle aziende che, nell’ambito delle attività svolte a favore dei Soci, attraverso l’operatività del Consorzio Adda Energia e del Gruppo di acquisto Apiservizi Srl, l’Area Energia dell’Associazione da diversi anni coordina le attività di acquisto e gestione delle forniture elettriche, con lo scopo di agevolare le aziende nell’approvvigionamento di energia.
Le aziende eventualmente interessate – che già non aderiscono a tali aggregati – possono contattare gli uffici dell’Associazione al fine di valutare le condizioni economiche ed accessorie del contratto di fornitura elettrica in essere, sia esso nel mercato di maggior tutela che nel libero mercato.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento, dell’acconto IVA. Tuttavia, va tenuto presente che il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto “Ristori-quater”, ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Sommario
Soggetti tenuti ed esclusi dall’acconto IVA 2020
Sono soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.
Rimangono però esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2020 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:
Si ricorda che il decreto “Ristori-quater” (art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157) ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. Nel dettaglio, il decreto “Ristori-quater” ha previsto la sospensione dei versamenti (facoltà, non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:
– alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
– all’IVA. Sembra ragionevole ritenere che la sospensione sia applicabile anche con riferimento al versamento dell’acconto IVA 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica);
– ai contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione dei versamenti in esame per il mese di dicembre 2020 è applicabile unicamente:
Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi, nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione vale anche per i soggetti che:
I citati versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
I diversi metodi di calcolo dell’acconto IVA 2020
Per il versamento dell’acconto, il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo di acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:
Metodo previsionale |
88 per cento del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2020. Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione. |
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Metodo storico |
88 per cento del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2019). Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti, data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso. |
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Metodo analitico |
100 per cento del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).
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Casi particolari
Trasformazione di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.a.p.a. in società semplice
In tale ipotesi, l’acconto IVA 2020 non sarà dovuto, qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.
Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa
In tale ipotesi:
Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale
Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2020, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2020.
Invece, se, a seguito dell’estromissione di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l’attività, non sarà dovuto l’acconto, se viene utilizzato il metodo storico.
Metodo storico
Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto IVA 2020 risulta pari all’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno 2020. Ne consegue che:
Metodo storico | |
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta |
Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 2020 con il metodo storico (*) |
Liquidazione IVA mensile |
Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020 |
Liquidazione IVA trimestrale |
Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020 |
Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori) |
Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020 |
(*)
Esempio Credito IVA a seguito di maggior versamento dell’acconto
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Esempi
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile
Acconto versato nel 2019 | Euro 5.000 |
Saldo IVA dicembre 2019 | Euro 6.000 |
Totale | Euro 11.000 |
Acconto IVA 2020 dovuto | Euro 9.680 (11.000*88%) |
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale
Acconto versato nel 2019 | Euro 4.000 |
Saldo IVA dicembre 2019 | Euro 5.050 |
Di cui interessi 1% | Euro 50 |
Totale | Euro 9.000 (4.000 + 5.050 – 50) |
Acconto IVA 2020 dovuto | Euro 7.920 (9.000*88%) |
Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale”
Acconto versato nel 2019 | Euro 7.000 |
Saldo IVA IV trimestre 2019 | Euro 9.000 |
Totale | Euro 16.000 |
Acconto IVA 2020 dovuto | Euro 14.080 (16.000*88%) |
Modalità di versamento dell’acconto
L’acconto, se di ammontare uguale o superiore a euro 103,29 deve essere versato in unica soluzione.
Il versamento dell’acconto deve essere fatto in via telematica, utilizzando il modello F24.
Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:
Lo scomputo dell’acconto IVA 2020 avviene nel modo seguente:
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta |
Scomputo dell’acconto IVA da: |
Liquidazione IVA mensile
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Liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020) |
Liquidazione IVA trimestrale
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Dichiarazione annuale IVA per il 2020 (entro il 16 marzo 2020) |
Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)
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Liquidazione del IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020) |
Attività separate in regime misto di liquidazione
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Sanzioni
Sulle somme non versate o versate in meno è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5 per cento nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3).
Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).
Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, in presenza di ravvedimento operoso, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).
Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5 per cento dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1 per cento per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento).
Momento del ravvedimento | Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%) | Riduzione da ravvedimento | Sanzione ridotta da ravvedimento |
Entro i primi 14 giorni (cd. ravvedimento sprint) |
15% | 1/10 | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
Dal 15° al 30° giorno | 15% | 1/10 | 1,5% |
Dal 31° al 90° giorno | 15% | 1/9 | 1,67% |
Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione |
30% | 1/8 | 3,75% |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
30% | 1/7 | 4,29% |
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
30% | 1/6 | 5% |
(MF/ms)
Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
L’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:
Relativamente alle sanzioni, con la Circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, è stato chiarito quanto segue:
MODALITÀ di ASSOLVIMENTO dell’IMPOSTA di BOLLO | SANZIONE |
CONTRASSEGNO |
Art. 25, comma 1, D.P.R. 642/72 |
MODALITÀ VIRTUALI |
Art. 13, D.Lgs. 471/1997 Riduzione a un terzo
|
MODALITÀ ex ART. 6, D.M. 17.6.2014 |
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(1) Art. 12-novies, comma 1, decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58). |
(MF/ms)
La durata del finanziamento è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento. Al finanziamento sarà applicato un tasso nominale annuo fisso e pari allo 0,5%. Il finanziamento è rivolto alle imprese con unità produttive/operative in regione Lombardia a partire da 3 dipendenti. I progetti dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione, salvo proroga di massimo 6 mesi.
Nelle spese ammissibili dal bando sono previste le seguenti voci di spesa.
a) Spese di personale relative a ricercatori e tecnici per un massimo del 50% delle spese totali ammissibili di progetto.
b) Costi di ammortamento relativi a impianti, macchinari e attrezzature.
c) Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti.
d) Materiali direttamente connessi alla realizzazione del progetto, per un massimo del 10%.
e) Spese generali forfettarie addizionali per il 15% delle spese di personale.
f) Costi per il deposito di brevetti fino a un massimo del 15% delle spese totali del progetto.
Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma Bandi online entro il 31 Marzo 2021 con valutazione a sportello. Api Lecco e Apitech si propongono di dare supporto alle aziende interessate al finanziamento.
Ulteriori approfondimenti sul bando al seguente link: informazioni
(AM/am)