1

Le criticità che rallentano l’accesso all’iperammortamento

Ormai sono passati quasi 2 mesi dalla entrata in vigore dell’art. 1, commi 427 ss., Legge n. 199/2025, dedicato alla agevolazione fiscale dell’iperammortamento e ancora diverse criticità frenano l’accesso a questa misura di favore, complice anche un certo ritardo nella emanazione dei decreti attuativi che avrebbero dovuto regolamentare gli acquisti di beni strumentali attinti dagli elenchi IV e V allegati alla citata Legge di bilancio 2026.

Gli investimenti dei primi mesi 2026

Un primo aspetto da chiarire attiene ai beni strumentali, che presentano le caratteristiche oggettive richieste dal Legislatore, consegnati già nei primi giorni del 2026.
Infatti, sul punto è chiara la previsione di cui al comma 430, del succitato art. 1, Legge n. 199/2025, che prevede l’obbligo, per accedere al beneficio dell’iperammortamento, di trasmettere al GSE apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Il successivo comma 433 statuisce che, con decreto da emanarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore delle Legge di bilancio (quindi termine oggi ampiamente scaduto), sono stabilite le modalità attuative con particolare riguardo alle modalità di accesso al beneficio, quindi il contenuto delle comunicazioni e della eventuale ulteriore documentazione da produrre al fine di fruire legittimamente del bonus dell’iperammortamento. Ebbene, di tale decreto, per ciò che è trapelato in via ufficiosa, si sa solo che sarebbero previste 3 comunicazioni, necessarie per attivare l’agevolazione:

  1. comunicazione preventiva;
  2. comunicazione di aver provveduto al versamento dell’acconto entro 60 gg dalla prima comunicazione;
  3. Comunicazione di conclusione dell’investimento.
Ma come comportarsi oggi, avendo già eseguito l’investimento, che legittimamente poteva realizzarsi già dal 1° gennaio 2026, e non avendo potuto inviare alcuna comunicazione preventiva?

A parere di chi scrive, dovrebbe essere chiaro che il Decreto prevederà una sorta di procedura di sanatoria ex post rispetto agli investimenti già eseguiti, poiché diversamente si violerebbe il chiaro contenuto temporale del comma 427, che individua nel periodo 1 gennaio 2026/30 settembre 2028 il lasso di tempo nel quale eseguire l’investimento. Ora, siccome il concetto di effettuazione dell’investimento è mutuato dall’art. 109, TUIR, in materia di competenza, ne risulta che l’investimento è correttamente effettuato al momento della consegna del bene; momento che, appunto, potrebbe già essersi realizzato prima dell’emanazione del decreto attuativo. Nell’ipotesi che nulla sia prevista al riguardo nel emanando decreto attuativo, non resterebbe che “ritardare” il momento di effettuazione dell’investimento tramite clausole contrattuale che rimandino l’efficacia traslativa della vendita del bene a un momento successivo alla consegna (ad esempio, clausole di periodo di prova, collaudi posti come conditio sine qua non per l’efficacia della cessione, ecc. ecc.).

Gli investimenti prenotati nel 2025

Altro tema da chiarire, è il rapporto tra investimenti “prenotati” entro il 2025 con il versamento dell’acconto al fornitore, accettazione dell’ordine da parte di quest’ultimo, e consegna del bene che avvenga entro il 30 giugno 2026. Per tali beni, il comma 431 della più volte citata Legge di bilancio 2026, nega l’accesso all’iperammortamento, poiché tale beneficio si sommerebbe al credito d’imposta spettante ex art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024; norma che ha posticipato l’effetto del credito d’imposta che in origine doveva cessare al 31 dicembre 2025rectius, essere assegnato per l’ultima volta agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025. Sul punto, si registra una convergenza interpretativa di tutti i commentatori, nel senso che l’alternativa tra le 2 norme non deve essere letta in senso formale, bensì sostanziale. Pertanto, preso atto che già da primi giorni di novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento dei fondi disponibilI per assegnare il credito d’imposta, l’impresa che pure ha avviato la procedura di prenotazione, non riceverà alcun beneficio, il che porta a dire che la stessa impresa non fruirà della agevolazione prevista dalla succitata Legge n. 207/2024. Ma se non fruirà sostanzialmente del beneficio fiscale, perché dovrebbe essere esclusa dall’iperammortamento solo per il fatto che ha avviato la procedura di prenotazione? Da qui la risposta unanime che va nella direzione di accordare il beneficio dell’iperammortamento a chi ha pagato l’acconto del 20% e ha visto consegnato il bene entro il 30 giugno 2026. È evidente, data la delicatezza del tema, che una conferma in questa direzione è fortemente attesa dagli operatori del settore.
Iperammortamento e riflessi sul bilancio di esercizio

Un terzo tema che interessa le imprese, forse con meno urgenza rispetto ai primi 2 aspetti prima esaminati, ma ugualmente rilevante, è quella della corretta contabilizzazione bilancistica dell’iperammortamento. In modo particolare, visto che non siamo di fronte a una specifica posta dell’attivo (come si aveva con la procedura del credito d’imposta) si pone il quesito di quale sia l’impatto della variazione diminutiva che potrebbe azzerare del tutto l’imposta dovuta, o generare addirittura una perdita fiscale da riportare a nuovo.

Una prima questione attiene al dubbio in merito alla necessità o meno di stanziare le imposte differite. Ricordiamo che, a mente del principio contabile OIC 25, le imposte differite vanno iscritte quando si genera una differenza temporanea (deducibile o imponibile) tra la rappresentazione civilistica di una certa operazione e quella fiscale. Per quanto attiene agli ammortamenti dei cespiti oggetto di agevolazione, la deduzione della quota annua che transita a Conto economico non subisce variazioni nel tempo, mentre l’ulteriore quota deducibile in via extracontabile (iperammortamento) rappresenta una variazione diminutiva perenne non temporanea. Anche nell’ipotesi in cui il bene fosse ceduto durante il periodo di ammortamentonon avremmo un recupero della deduzione fruita (il che, se fosse prevedibile con forte probabilità, porrebbe il tema delle imposte differite,) bensì il blocco della fruizione da quel momento in poi. L’assenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale rende non dovuta l’iscrizione di imposte differite. Semmai bisognerebbe valutare il caso della perdita fiscale provocata (anche, o addirittura in caso estremo, solo) dalle variazioni diminutive da iperammortamento. Ebbene, in tal caso, vi sarà la possibilità di stanziare le imposte anticipate, laddove sia rispettato il presupposto di cui al par. 49 del citato OIC 25, cioè sussista la ragionevole certezza di recuperare le perdite con imponibili da realizzarsi in un lasso temporale non indefinito.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2026

A partire dal 2 marzo, e fino al 1° aprile 2026, è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2026.

Con un avviso del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria del 24 febbraio, è stato infatti annunciato che, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2026 coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.

Inoltre, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata comunicazione per l’accesso.

In linea generale, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022.

Per accedere al bonus pubblicità 2026, come per gli anni precedenti, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, in alcune FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità). Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027

Salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Posto che l’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Istat indice gennaio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8% (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 1,65 %.

(MP/am)
 
 




Corsi tema sostenibilità nel 2026: bando Opnm per coprire i costi

E’ disponibile il bando O.P.N.M. che eroga contributi per l’attività formativa in tema di sostenibilità. E’ scaricabile dal sito Ebm, area bandi.

Il bando vuole rendere più accessibile la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere ed incentivare le Pmi che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica sostenibile e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.
Il bando 2026, come il precedente del 2025 accetta percorsi formativi a partire da 2 ore di durata.
Il budget minimo richiedibile è pari a 300 € per corsi e attività formative in tema di aspetti ambientali, ESG e sostenibilità.

A titolo puramente indicativo ma non esaustivo i contenuti della formazione potranno riguardare:

▪ Approfondimenti e aggiornamenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi e simili
▪ le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas, ma anche 45001)
▪ la Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO2
▪ Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
▪ l’analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA
▪ il report di sostenibilità e la Corporate social responsability
▪ Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi: relazioni tra management e lavoratori / Diversity management & Inclusion / Valutazione sociale dei fornitori / Wellbeing; Welfare aziendale e sostenibilità delle PMI / Formazione Continua per la Sostenibilità / Finanziamenti per la Sostenibilità nelle PMI.
 
Il testo completo del bando (allegato) contiene tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti in base al numero di lavoratori e la documentazione necessaria.
Non è possibile rimborsare spese in autofatturazione.
I formatori devono avere un CV adeguato per l’argomento.

Confapi Lecco Sondrio può suggerirvi corsi e attività finanziabili, consigliarvi e supportarvi nello svolgimento delle attività formative e infine supportarvi nella richiesta di queste risorse, che vengono concesse a rimborso delle spese già sostenute, entro il 31/12/2025.

Se avete bisogno di confronto e suggerimenti chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)
 
 




“Caro energia, più risorse alle imprese”

La Provincia del 19 gennaio 2026, parla Ambrogio Bonfanti presidente del Consorzio Adda Energia. 




Bando ISI INAIL 2025: calendario in aggiornamento entro il 2 marzo 2026

Ecco il link alla pagina Inail con il testo del bando. Si segnala che il prossimo aggiornamento del “Calendario scadenze” per il Bando Isi 2025 è previsto entro il 2 marzo 2026.

 

Questa misura INAIL supporta progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa.
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro. La principale novità dell’edizione 2025/2026 è l’Intervento Aggiuntivo, un bonus fino a 20.000 € finanziato all’80% per progetti complementari come fotovoltaico su bonifiche amianto o DPI intelligenti.

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’Iva, secondo le seguenti specifiche:

  • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
  • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
  • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’edizione 2025/2026 facilita il raggiungimento della soglia minima di 130 punti grazie all’aumento del bonus settori ATECO a 10 punti e all’introduzione di nuovi punteggi per le certificazioni ambientali (ISO 14001 ed EMAS). Inoltre non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Interventi aggiuntivi:
Per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti, per ciascun Asse, nell’elenco degli interventi aggiuntivi ammissibili.
L’intervento aggiuntivo può essere finanziato fino all’80% del suo valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di 20.000,00 euro e l’importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000,00 euro l’importo richiesto per il progetto principale.
Tramite la sezione “Accedi ai servizi online” le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate progressivamente nell’allegato Calendario scadenze Isi 2025.

 

(SN/am)




LIPE 4 trimestre 2025: le opzioni per assolvere il relativo adempimento

I soggetti passivi tenuti a comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2025 possono adempiere a questo obbligo con due modalità alternative (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010):
  • presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni (LIPE), riferita a tale trimestre, entro il prossimo 2 marzo, considerato che il termine di trasmissione ordinario (28 febbraio) è sabato e il giorno successivo (1° marzo) una domenica;
  • inviare, entro la stessa data (2 marzo 2026), la dichiarazione IVA per il 2025 comprensiva del quadro VP.
Il contenuto del quadro VP del modello IVA è sostanzialmente uguale all’omonimo quadro della comunicazione LIPE, salvo:
  • alcune differenze nel rigo VP1 in relazione ai campi “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)“, “Eventi eccezionali” (non presente) e “Operazioni straordinarie”;
  • la mancanza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”) riservato ai soggetti passivi che liquidano l’IVA trimestralmente “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99), in quanto il rigo non deve essere compilato per le operazioni del quarto trimestre.
Le istruzioni della dichiarazione IVA precisano, in particolare, che:
  • la casella “Subforniture” deve essere barrata solo se il soggetto passivo si è avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74 comma 5 del DPR 633/72, che permettono di effettuare il versamento dell’imposta imputabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale e senza l’applicazione di interessi;
  • nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno, il campo “Operazioni straordinarie” deve essere compilato indicando la partita IVA del soggetto dante causa (es. società incorporata) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività svolta da tale soggetto.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro VP e l’individuazione dei dati da indicare nei righi occorre fare riferimento alle istruzioni fornite per il modello di comunicazione LIPE approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793/2017 (come modificato, da ultimo, dal successivo provv. n. 125654/2024).

Laddove il quadro VP sia presentato in sede di dichiarazione annuale IVA rimane, comunque, possibile correggere o integrare i dati errati o incompleti riferiti alle liquidazioni del quarto trimestre, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.

La correzione o integrazione sembra poter avvenire, alternativamente:

  • rettificando i dati nel quadro VP, se il nuovo invio della dichiarazione IVA avviene entro il prossimo 2 marzo;
  • compilando il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se l’invio della dichiarazione IVA “Correttiva nei termini” avviene tra il 3 marzo e il 30 aprile.
In questo secondo caso, stando alle istruzioni per la compilazione del modello IVA, è necessario riportare nuovamente tutti i dati richiesti nel quadro VH, inclusi quelli non oggetto di integrazione o correzione.

Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.

La sola eccezione è rappresentata da coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione o a effettuare le liquidazioni periodiche, come nel caso dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o di coloro che registrano soltanto operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72.

È necessario, tuttavia, che, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Si pensi a un soggetto passivo che effettua solo operazioni esenti IVA di cui all’art. 10 del DPR 633/72, qualora venisse meno la condizione dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, a fronte di un acquisto in reverse charge.

Sono, altresì, esclusi dall’obbligo comunicativo coloro che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva. L’obbligo resta, però, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).

Sanzione ridotta se si regolarizza entro 15 giorni

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la correzione dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (da 1/9 a 1/4 del minimo, in base a quando viene operata la regolarizzazione).

(MF/ms)




Errata compensazione del credito imposta 4.0

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 40 del 16 febbraio, ha fornito indicazioni in merito alle modalità per sanare l’avvenuto utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in caso di comunicazioni non corrette.

Nel caso di specie, l’impresa ha effettuato tra maggio e agosto 2024 investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che sono stati ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi entro il 31 dicembre 2024.

La società afferma di aver compensato le prime due quote annuali dei crediti d’imposta a dicembre 2024 e a gennaio 2025, senza però aver presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 6 del DL 39/2024 e avendo presentato comunicazioni di completamento non correttamente compilate, avendo selezionato l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.

Si chiedono quindi chiarimenti in merito alle modalità attraverso cui porre rimedio nella fattispecie.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020 e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 (vale a dire dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024), il contribuente è invece tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito, compilando e inviando l’apposito modulo disponibile sul sito del GSE;
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato le risposte a interpello nn. 260/2024 e 69/2025, affermando che la presentazione, nell’ordine, della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.

Nel caso di specie, dunque, l’impresa che non ha trasmesso la comunicazione preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa, non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.

Quanto alle modalità per sanare le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate distingue tra quota compensata nel 2025 e quota compensata nel 2024.

La violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 comma 4-ter del DLgs. 471/97 “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione”, presentando, nell’ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro.

Diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. In verità, come previsto dall’art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97, “quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4ter” si applica la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

Posto che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ex art. 38-bis del DPR 600/73, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame il contribuente dovrà procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione “Erario”, con il codice tributo “6936” in corrispondenza della somma da indicare nella colonna “importi a debito versati” (cfr. ris. nn. 3/2021, 45/2023 e 41/2025).

Inoltre, ove provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento).
 

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di gennaio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,1892
Peso Argentino 1701,2152
Dollaro Australiano 1,7304
Real Brasiliano 6,2674
Dollaro Canadese 1,6173
Corona Ceca 24,2781
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,1806
Corona Danese 7,4703
Yen Giapponese 183,9386
Rupia Indiana 106,6826
Corona Norvegese 11,667
Dollaro Neozelandese 2,009
Zloty Polacco 4,2127
Sterlina Gran Bretagna 0,86828
Nuovo Leu Rumeno 5,0919
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1738
Rand (Sud Africa) 19,1152
Corona Svedese 10,6815
Franco Svizzero 0,9272
Dinaro Tunisino 3,3761
Hryvnia Ucraina 50,4655
Forint Ungherese 384,1776
 
 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 

(MP/ms)




Collettiva SPS Italia 2026 a Parma

Proponiamo alle aziende associate la partecipazione alla collettiva organizzata da Hexanet, la nuova rete di cui fa parte Confapi Lecco Sondrio, alla fiera SPS Italia 2026 che si terrà a Parma dal 26 al 28 maggio 2026. 

SPS Italia – Smart Production Solutions è la fiera per l’industria intelligente, digitale e sostenibile, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano.

In allegato la presentazione con tutte le informazioni per partecipare alla collettiva e il modulo di adesione. 

Le scadenze:

  • Invio modulo di adesione: entro 23/02/2026
  • Acconto (50%): entro 28/02/2026
  • Saldo: entro 20/04/2026
(CP/am)