Le imprese non trovano i tecnici, un sito per facilitare le assunzioni
La Provincia di Lecco, martedì 6 aprile 2021, domanda e offerta di lavoro si incontrano tramite l’Api.
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La Provincia di Lecco, martedì 6 aprile 2021, domanda e offerta di lavoro si incontrano tramite l’Api.
La Provincia di Lecco, sabato 3 aprile 2021, webinar: “Le donne nell’innovazione”.
Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo, ossia entro il 31 maggio 2021, ferma restando la possibilità di chiedere all’agente della riscossione la dilazione di pagamento prevista dall’art. 19 del DPR 602/73, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’art. 13-decies del DL 137/2020.
In particolare, in caso di decadenza da precedenti piani di dilazione, il debitore può essere riammesso alla dilazione, senza la necessità di pagare tutte le rate insolute, se presenta domanda entro il 31 dicembre 2021.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, è possibile chiedere la dilazione fino a 100.000 euro (invece che 60.000 euro) senza necessità di dimostrare la propria difficoltà finanziaria.
Infine, per tutte le dilazioni in essere, la decadenza dalla rateazione non si verifica per effetto del mancato pagamento di 5 rate, ma di 10 rate, anche non consecutive.
La sospensione dei pagamenti fino al 30 aprile 2021, per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, ha comportato un’ulteriore proroga dei termini di decadenza e prescrizione riferiti ai versamenti sospesi: l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 è stato infatti completamente riformulato.
Il nuovo art. 68, comma 4-bis prevede che per i carichi affidati all’agente della riscossione tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 operi una proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate di 24 mesi.
A ben vedere, però, la proroga non concerne i termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ma i termini connessi a carichi affidati all’agente di riscossione nel periodo temporale considerato.
Ciò crea non pochi problemi, dal momento che, senza copertura specifica, i termini di riscossione scaduti il 31 dicembre 2020, in assenza di previa iscrizione a ruolo o affidamento in carico, sarebbero definitivamente chiusi.
L’art. 4 del DL 41/2020 interviene inoltre sui termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai casi indicati nell’art. 157, comma 3 del DL 34/2020.
Il riferimento è ai controlli automatizzati per l’anno 2017 e ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017, già prorogati di 14 mesi ai sensi dell’art. 157, comma 3 e ora ulteriormente prorogati fino a un totale 24 mesi.
Dunque, il termine di notifica della cartella di pagamento relativa al controllo automatizzato per il 2017 scade il 31 dicembre 2023, mentre i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017 scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024.
Come anticipato sopra, l’art. 68, comma 4-bis è stato integralmente riformato, con la conseguenza che è venuta meno la proroga espressa di due anni per i termini di decadenza e prescrizione scaduti il 31 dicembre 2020.
Per l’effetto, in base alla nuova formulazione dell’art. 68, comma 4-bis, che si riferisce solo ai carichi affidati tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 e non anche ai termini per la riscossione che scadono nello stesso periodo, i termini scaduti il 31 dicembre 2020 sarebbero definitivamente chiusi, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale.
Si pensi, ad esempio, alle cartelle di pagamento riferite al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative all’anno 2016, che dovevano essere notificate, salvo proroga espressa, entro il 31 dicembre 2020.
Proprio con riferimento ai controlli automatizzati per l’anno 2016 la situazione è paradossale, in quanto, da un lato, gli uffici finanziari non hanno potuto notificare per tutto il 2020 le comunicazioni d’irregolarità conseguenti ai controlli automatizzati, per effetto dell’art. 157, comma 2 del DL 34/2020, dall’altro, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento sarebbero scaduti il 31 dicembre 2020, se non fosse intervenuta l’iscrizione a ruolo entro la predetta data, in osservanza del nuovo art. 68 comma 4-bis.
Proroghe di ardua interpretazione
L’unica soluzione sarebbe allora di ripristinare il riferimento all’art. 12, comma 2 del DLgs. 159/2015, attualmente però espunto dall’art. 68, comma 4-bis. Tale norma stabilisce la proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle attività degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica una sospensione straordinaria dei termini di pagamento.
C’è da dire, però, che proprio l’art. 4, comma 1, lett. d) del DL 41/2021 stabilisce che il nuovo art. 68, comma 4-bis si applica, non solo in deroga all’art. 3 comma 3 dello Statuto, ma anche in deroga “a ogni altra disposizione vigente”, con ciò escludendo alla radice – sembra – la possibilità di applicare l’art. 12, comma 2 del DLgs. 159/2015 ai termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale.
(MF/ms)
Si allegano il testo dell'accordo e l'elenco dei referenti UniCredit.
(MS/sg)
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28.01.2021, che ha approvato la modulistica Isa per il periodo d’imposta 2020, ha recepito quanto promesso, prevedendo tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli indici (oltre alle quattordici già esistenti), individuate “in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19” (Decreto Mef 02.02.2021).
In particolare, per il 2020, non applicano gli Isa, anche:
Va evidenziato che contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra indicate, pur essendo esclusi dall’applicazione degli Isa, sono comunque tenuti alla compilazione ed alla trasmissione del relativo modello, in allegato al modello Redditi 2021.
(MF/ms)
Le due agevolazioni hanno però regole attuative differenti.
Per quanto riguarda la Nuova Sabatini si evidenzia che l’erogazione del contributo avviene su richiesta in unica soluzione (anziché in 5 anni) a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 95, L. 178/2020) ha infatti previsto che il contributo di cui all’articolo 2 D.L. 69/2013, sia erogato in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l’anno 2021.
Rientrano nella erogazione in unica soluzione anche le domande già presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del Decreto Crescita;
b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 200.000 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni.
Il contributo del Ministero dello sviluppo economico “Beni strumentali” (Nuova Sabatini) è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
Il credito d’imposta (calcolato al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione) è infatti cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
In questo contesto occorre prestare particolare attenzione alle tempistiche di effettuazione dell’operazione in quanto le due procedure seguono regole differenti.
Il credito di imposta investimenti in beni strumentali non richiede attivazioni preventive mentre, nella compilazione della domanda Sabatini, si fa riferimento ai campi “Data di avvio investimento prevista” e “Data di ultimazione investimento prevista”, come elementi obbligatori ma non vincolanti nei quali si indicano le date presunte di avvio e di ultimazione dell’investimento che, in corso di realizzazione, nei limiti delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, possono subire variazioni.
Rispetto a detti campi è prevista una prima verifica che, attraverso un controllo automatico, non consente di chiudere il modulo qualora la data di avvio sia antecedente alla data riportata in calce allo stesso. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, infatti, la data di avvio dovrà in ogni caso essere successiva alla data di effettiva presentazione della domanda intesa come data di invio della PEC alla banca/intermediario finanziario.
Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Gli investimenti, infine, per il contributo Nuova Sabatini, devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tal fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. La Pmi, ad investimento ultimato, compila, in via esclusivamente telematica apposita dichiarazione.
Pertanto, se la data di stipula del contratto di finanziamento di un bene strumentale 4.0 è, ad esempio, il 31 marzo 2021, gli investimenti devono essere conclusi entro il 31 marzo 2022 mentre ai fini del credito di imposta, la consegna del bene e l’interconnessione potrebbero avvenire entro il 30 giugno 2022 (con ordine accettato e versamento di acconti almeno pari al 20%) entro il 31 dicembre 2021.
Si evidenzia che lo scorso anno in linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.
(MF/ms)
Il nostro Caaf presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
A partire dal mese di maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso prelevati dalle dichiarazioni dei redditi presentante nell’ anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2021.
Api Lecco Sondrio inizierà l’elaborazione dal 10 maggio 2021.
I Caaf, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2021 consente di:
Per chi fosse interessato a usufrire di questo servizio può scrivere una mail a: 730@api.lecco.it.
(MP/ms)
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
E’ online la prima puntata di Made in Api, la nuova video-rubrica dedicata alle nostre aziende associate.
Cliccando su questo link è possibile vedere il video dedicato alla Gicar srl di Merate in cui la titolare Donatella Arlati ci apre le porte della sua azienda.
Piero Dell'Oca, vice-presidente Api e referente per la Valtellina, intervistato da Tele Sondrio News.
Per vedere l'intervista cliccare qui.