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Radio Confapi: intervista a Laura Silipigni e Katia Schiatti

La presidente del Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio, Laura Silipigni, e la titolare dell’azienda Lovers, Katia Schiatti, parlano del progetto “Mentoring al femminile”.

CLICCA QUI per ascoltare le loro interviste. 




Assemblea elettiva Api Lecco Sondrio 2021

L' Assemblea elettiva dell’Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco e Sondrio, che procederà al rinnovo degli organi sociali in carica fino all’Assemblea Elettiva del 2024, si riunirà in prima convocazione il giorno 29 novembre 2021 alle ore 7.30 presso la sede di Via Pergola, 73 – Lecco, mentre abbiamo modo di ritenere che sarà resa valida la seconda convocazione di:
 
martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.00 presso il ristorante "Al Terrazzo" in Frazione Parè, 69/73 a Valmadrera  (Lc).

Per partecipare cliccare qui




“Farà crescere gli scambi Ma non aiuta la qualità”

La Provincia dell’8 novembre 2021, sul tema dazi parla Andrea Beri, amministratore delegato di Ita SpA e consigliere di Api Lecco Sondrio.




Agevolazioni per le imprese energivore: apertura portale per la raccolta dichiarazioni anno 2022

Informiamo le aziende interessate che con circolare n. 39/2021/ELT, riportata in allegato, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l’apertura dal 5 novembre u.s. del portale per la raccolta delle dichiarazioni per l’annualità 2022 ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2022.
 
Il portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della CSEA (www.csea.it) cliccando sulla sezione Energivori o tramite il seguente indirizzo http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2021 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Registrati”. Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
La possibilità di accesso al sistema telematico avrà termine alle ore 23.59 del 6 dicembre 2021.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2022 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio 2022).
 
Entro il 18 dicembre 2021 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, distinte per classi di agevolazione.
 
Per le imprese neo costituite (cioè costituite nel 2021) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, l’accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:
  1. abbiamo un consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh nel periodo di riferimento, intendendo per l’anno di competenza 2022 il biennio 2018 e 2019;
  2. operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito “Linee guida CE”). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  3. operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  4. non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS.
 
Livelli di contribuzione componente ASOS
Caso 1
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 o dall’allegato 5 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20%, la contribuzione alla componente ASOS è pari al minor valore tra quanto previsto al successivo Caso 2 e la contribuzione alla componente ASOS parametrata al VAL dell’impresa e posta pari a:
  • 2,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
  • 1,5% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
  • 1,0% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
  • 0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
Caso 2
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% oppure alle imprese energivore di cui al precedente punto 4., la contribuzione alla tariffa ASOS è stabilita in modo decrescente al crescere dell’indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT), secondo il seguente schema:
  • Se 2% ≤ IFAT ≤ 10% pagano il 55% della ASOS (classe di agevolazione FAT.1);
  • Se 10% < IFAT  ≤ 15% pagano il 40% della ASOS (classe di agevolazione FAT.2);
  • Se IFAT > 15% pagano il 25% della ASOS (classe di agevolazione FAT.3);
  • Se IFAT < 2% pagano il 100% della ASOS.
 
Tali disposizioni si traducono, a livello di fatturazione, nell’applicazione di aliquote differenziate (pubblicate trimestralmente dall’ARERA) della componente ASOS nelle seguenti tipologie:
  • ASOS per clienti non energivori (classe di agevolazione 0);
  • ASOS per clienti energivori distinti in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, cioè:
A. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20% (classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4).
B. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 2 al 10% (classe di agevolazione FAT.1).
C. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 10 al 15% (classe di agevolazione FAT.2).
D. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato superiore al 15% (classe di agevolazione FAT.3).
In particolare, nel caso di classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4 si prevede l’applicazione in bolletta di una ASOS pari a 0; il successivo addebito all’impresa, calcolato come da Caso 1 di cui sopra, sarà ripartito in due rate ed avverrà direttamente da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA.
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL
Per l’annualità di competenza 2022, l’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e VAL dell’impresa, assumendo le seguenti regole:
  • il VAL è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020). Se il VAL è minore di zero, non si ha accesso ai benefici;
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2019;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al fatturato
Per l’annualità di competenza 2022, l’intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e il volume d’affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’IVA, assumendo le seguenti regole:
  • il fatturato è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020);
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2019;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75. Sulle dichiarazioni e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese la CSEA effettuerà idonei controlli a campione.
 
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
Ricordiamo infine che per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2022 è stato fissato dall’ARERA pari a:
  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

 

(RP/rp)




Assemblea elettiva Api Lecco Sondrio il 30 novembre 2021

L' Assemblea elettiva dell’Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco e Sondrio, che procederà al rinnovo degli organi sociali in carica fino all’Assemblea Elettiva del 2024, si riunirà in prima convocazione il giorno 29 novembre 2021 alle ore 7.30 presso la sede di Via Pergola, 73 – Lecco, mentre abbiamo modo di ritenere che sarà resa valida la seconda convocazione di:
 
martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.00 presso il ristorante "Al Terrazzo" in Frazione Parè, 69/73 a Valmadrera  (Lc)
 
Si allega la convocazione da fare pervenire compilata entro il 22 novembre 2021 all'indirizzo mail segreteria@api.lecco.it oppure all'indirizzo pec: api.lecco@pec.it
(MP/sg)
 



Settore manifatturiero ed estrattivo: incentivi per la riduzione dei consumi energetici

La prima fase del Bando di Regione Lombardia, finalizzato a ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti delle piccole e medie imprese (pmi), per l’assegnazione di contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici, si è chiusa.
Sta invece per aprirsi la fase di presentazione delle domande di contributo per incentivare i progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi delle pmi (Linea 1).

 

I destinatari di tale bando sono le pmi che operano nel settore manifatturiero o estrattivo (con partita iva registrata con codici Ateco B o C), aventi sede operativa in Lombardia.

La dotazione finanziaria per gli interventi che consentano di migliorare la prestazione energetica degli impianti produttivi ammonta a € 5.000.000,00.

Il finanziamento è a fondo perduto ed è articolato come segue:

  • 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti;
  • 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico – investimento minimo previsto 80.000,00 €.
Il contributo per gli investimenti non potrà superare l’importo massimo di € 400.000,00 al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

 

Sono previste due finestre per la presentazione delle domande della Linea 1:

  • dalle ore 10:00 del 15.11.2021 alle ore 16.00 del 15.12.2021
  • dalle ore 10.00 del 03.01.2022 alle ore 16.00 del 31.01.2022
Per maggiori informazioni cliccare qui

In alternativa contattare Api Lecco Sondrio: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it.

(IM/im)
 




Incentivi per progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale

È attiva la nuova edizione del Bando 2021 per progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con una dotazione finanziaria pari a 1,1 milione di euro.

Il bando, rivolto a micro imprese e start-up, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese, che possono presentarsi in forma singola o in collaborazione tra loro, aiuta nel realizzare progetti sui temi di Industria 4.0 di:

  • innovazione di prodotto, di processo e di organizzazione;
  • ricerca industriale;
  • sviluppo sperimentale.
Per l’attuazione dei progetti, ogni impresa potrà ricevere un contributo nella misura massima del 50% dei costi/spese sostenuti fino all’importo massimo di 100.000 €.

Per maggiori informazioni e ulteriori dettagli su attività progettuali, ambiti tecnici, spese ammissibili e vincoli cliccare qui

Termine ultimo per le candidature: 13 dicembre 2021.
 

(IM/im)
 




Dichiarazioni energivori: apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità 2022

Informiamo le aziende interessate che l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la delibera n. 479/2021/R/EEL ha dato disposizioni alla Csea, Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, di aprire il Portale Energivori per l’anno di competenza 2022 entro e non oltre il 5 novembre 2021 e che in via eccezionale, per la raccolta dei dati, il termine ordinariamente fissato in 45 giorni per le imprese energivore, venga ridotto a 30 giorni dall’apertura del Portale.

In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia Covid-19 ha avuto sulle imprese, è stato previsto che:

  • ai fini del calcolo dell’intensità elettrica, il Val, il consumo e il fatturato sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, 2018 e 2019, con esclusione dell’annualità 2020;
  • Il consumo medio dell’energia elettrica dell’impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso all’agevolazione di 1 GWh/anno, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
  • Ai fini del calcolo del livello di contribuzione è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento (2018, 2019), con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
  • nei soli casi in cui il 2020 sia l’unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020) siano utilizzati i dati di consumo ed economici dell’impresa (Val e fatturato) dell’anno 2020, ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al Val o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di accesso alle agevolazioni;
  • per l’anno di competenza 2022 il prezzo dell’energia elettrica è determinato dell’Autorità con riferimento all’anno 2019.
Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Csea per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l’anno 2022, resta invariato rispetto a quanto previsto per l’anno 2021 e pari a:
  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il mancato versamento alla Csea del contributo a sostegno dei costi amministrativi e il mancato versamento della contribuzione da parte delle imprese rientranti nelle classi di agevolazione Val.x comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute.
Il versamento delle suddette rate a Csea è condizione necessaria per l’inserimento ed il mantenimento dell’impresa in elenco.
Per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Split payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2022

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata, gli elenchi validi per l’anno 2022 dei soggetti – società, fondazioni ed enti – tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (split payment), pubblicati ai sensi del Dm 9 gennaio 2018.

Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2021 e riguardano:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • gli enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Non sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d. elenco Ipa) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Si ricorda che l’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo, ai sensi dell’art. 5-ter, comma 2, del Dm 23 gennaio 2015.

L’aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l’apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.

Gli elenchi sono disponibili al seguente link: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata

(MF/ms)




Modalità per la comunicazione delle operazioni con controparti non stabilite in Italia dal 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la comunicazione delle operazioni con controparti non stabilite in Italia (c.d. “esterometro”) è effettuata mediante il Sistema di Interscambio, trasmettendo i dati in formato XML, come previsto per le fatture elettroniche (art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall’art. 1 comma 1103 della L. 178/2020).

Una delle novità consiste nei nuovi termini per effettuare la trasmissione dei dati.

Difatti, dal 1° gennaio 2022, la richiamata disposizione e il provv. n. 293384 dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre (§ 9.3) prevedono:

  • quanto alle operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), l’invio dei dati entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • quanto alle operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), l’invio dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In merito alle operazioni passive, anche alla luce del provv. n. 293384 del 29 ottobre, è da ritenersi ancora ammessa, dal 2022, l’integrazione analogica della fattura di acquisto ricevuta da operatore estero, e la successiva comunicazione della stessa in formato XML mediante SdI.

nuovi termini per l’invio dei dati, mediante SdI, delle operazioni passive che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia richiedono di prestare attenzione ai termini di registrazione prescritti, rispettivamente, per gli acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Ue e per gli acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue.

Nel primo caso (acquisti da soggetti Ue), l’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 rinvia agli artt. 46 e 47 del Dl. 331/93 quanto agli obblighi di fatturazione e registrazione.

In particolare, secondo il citato art. 47, il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.

Ponendo il caso di un acquisto per cui la fattura è ricevuta il 18 gennaio dal fornitore Ue, il documento è integrato con l’indicazione dell’imposta e deve essere annotato sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il successivo 15 febbraio.

Per gli acquisti da soggetti extra Ue, invece, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, deve farsi riferimento ai termini ordinariamente previsti per le operazioni “interne”.

A differenza di quanto previsto per la procedura di integrazione e registrazione della fattura ricevuta da un fornitore Ue, gli adempimenti da porre in essere non sono normativamente condizionati dal momento di ricezione del documento del fornitore extra Ue.

È necessario, pertanto, avere contezza del momento di effettuazione dell’operazione, posto che generalmente l’autofattura deve essere emessa entro i successivi 12 giorni (art. 21 comma 4 del Dpr 633/72).

Per le cessioni di beni, il momento di effettuazione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Dr 633/72, può essere determinato in modo sufficientemente agevole, facendo ricorso al momento di consegna o spedizione (beni mobili) o alla data di stipula dell’atto (beni immobili).

Per i servizi generici si guarda all’ultimazione

Per le prestazioni di servizi, “generiche”, si deve fare riferimento al momento di ultimazione del servizio ovvero, nel caso di prestazioni periodiche, alla data di maturazione dei corrispettivi (art. 6 comma 6 del Dpr 633/72).

Tale momento è determinante sia per la data di emissione dell’autofattura (art. 21 comma 4 lett. d) del Dpr 633/72) sia per l’invio della comunicazione transfrontaliera via SdI.

Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del momento di effettuazione determinato a norma dell’art. 6 comma 6 del Dpr 633/72, per ragioni di certezza e di semplificazione, è anche possibile assumere come indice dell’effettuazione dell’acquisto proprio il momento di ricezione della fattura (circolare n. 35/2012 e circolare n. 16/2013, § 2.3). Il criterio potrebbe ancora tornare utile per l’emissione dell’autofattura e la sua trasmissione mediante SdI ai fini del c.d. “esterometro”.

(MF/ms)
 
 

Operazione Momento di effettuazione Termine di emissione dell’autofattura Termine di annotazione nel registro delle vendite Termine di invio dei dati allo SdI
Acquisto da soggetto Ue Vari Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue
(facoltà di emettere autofattura elettronica in presenza di bolla doganale)
Consegna o spedizione del bene Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue Stipula dell’atto Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione
Prestazione di servizi “generica” ricevuta da soggetto extra Ue Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi) Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Prestazione di servizi non “generica”, rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue Pagamento del corrispettivo Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione

(MF/ms)