Trasporti: nuove scontistiche per le nostre aziende
Per avere info e preventivi inviare mail a: RMurgolo@fedex.com con indicazione di tutti i riferimenti delle tratte interessate (Paese destino/ritiro – volumi di traffico – pesi)
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Per avere info e preventivi inviare mail a: RMurgolo@fedex.com con indicazione di tutti i riferimenti delle tratte interessate (Paese destino/ritiro – volumi di traffico – pesi)
(MS/ms)
L’Agenzia delle Entrate dà, in genere, conferma dell’apertura del canale telematico con apposita comunicazione sul proprio sito internet, ma l’adempimento può essere gestito con una certa “serenità”, posto che non è in alcun modo previsto che l’attribuzione del credito segua una priorità legata all’ordine di presentazione.
La comunicazione è presentata esclusivamente in via telematica, in proprio o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software (che a tutt’oggi, tuttavia, non risulta disponibile).
Il modello è semplice, presentando pochi dati sintetici, tra i quali i principali riguardano la tipologia di soggetto richiedente, la variazione in aumento del capitale proprio, il rendimento nozionale computato con il coefficiente agevolato del 15% e il credito d’imposta conseguente.
Occorre inoltre compilare il quadro A, riferito alle attestazioni antimafia, se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro (per le società di capitali, ciò corrisponde a incrementi netti superiori a circa 4,2 milioni di euro); le specifiche tecniche al provvedimento di attuazione della disciplina recano l’importante annotazione per cui, se lo stesso beneficiario presenta anche in tempi successivi più comunicazioni che, nel loro complesso, portano a superare la soglia di 150.000 euro, la compilazione del quadro A è obbligatoria per la prima comunicazione che comporta lo “sforamento”.
Le stesse specifiche tecniche confermano, poi, che il credito d’imposta è determinato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef non solo se il beneficiario è una persona fisica (impresa individuale), ma anche se esso è una società di persone.
La compilazione del modello da parte delle imprese che possono contare su un unico movimento (si tratta, tipicamente, dell’utile del 2020 accantonato a riserva, o di un versamento da parte dei soci) è semplice, dovendosi indicare il mero importo numerico di tale aumento del patrimonio netto (per i versamenti, ciò è di molto semplificato in virtù della previsione espressa dell’art. 19 del Dl 73/2021 per cui, per il solo 2021, essi rilevano sempre per l’intero ammontare, senza necessità di effettuare ragguagli pro rata temporis).
Qualche dubbio in più riguarda le situazioni in cui, a fronte di uno o più movimenti positivi, ve ne siano alcuni di segno negativo (distribuzioni di riserve ai soci, acquisto di azioni proprie, ecc.); in assenza di indicazioni da parte della norma di riferimento, la comunicazione presentata dovrebbe fotografare la situazione al momento di presentazione, pur se i movimenti negativi sono compensati da successivi incrementi.
Quindi, per la società che abbia accantonato l’utile del 2020 per 900.000 euro, distribuito a settembre del 2021 una riserva per 350.000 euro e sia in procinto di effettuare un aumento di capitale (con versamento integrale) di 400.000 euro nel dicembre del 2021, la strada più corretta dovrebbe essere quella di effettuare:
La norma non prende invece in considerazione la possibilità di sfruttare la super Ace in parte quale credito d’imposta e in parte in sede di dichiarazione annuale (come potrebbe essere, nel caso di cui sopra, per l’incremento dovuto all’aumento di capitale), pur se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente ammesso, e da gestire con appositi campi di raccordo nella dichiarazione Redditi 2022.
Per le imprese che presentano l’istanza, l’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Cagliari) si riserva un tempo sino a 30 giorni per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito: realisticamente, l’orizzonte temporale per effettuare la compensazione è quello dei versamenti del 16 dicembre 2021, o dell’acconto Iva, salvo risposte celeri che possano arrivare in tempo per il secondo acconto Irpef/Ires/Irap del 30 novembre 2021.
Possibili sia la rinuncia integrale che la rettifica
Come espressamente previsto dalle disposizioni attuative, inoltre, una volta inoltrata l’istanza i richiedenti possono rinunciare integralmente al credito richiesto, ovvero rettificare i dati in precedenza comunicati (in questo caso, restano validi gli utilizzi del credito d’imposta sino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla comunicazione originaria e quello risultante dalla comunicazione rettificativa).
La comunicazione della rinuncia o della rettifica avviene dietro presentazione del modello, nel quale si indica il protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione originaria.
(MF/ms)
A tale fine, quindi, nell’esterometro, per ogni operazione, andranno di fatto indicati i dati che confluiscono nei registri (identificativo del fornitore, base imponibile in euro, imposta o motivo di non assolvimento dell’imposta, numero di registrazione), ed andrà indicato nel documento una data che ricade nel mese di ricezione della fattura.
Considerato che nello stesso mese viene anche registrata l’operazione, potrà essere inserita quella di registrazione della fattura, o convenzionalmente quella di fine mese.
Il file così creato, andrà inviato a SDI entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione è registrata, e quindi a quello di ricezione della fattura.
Se per quanto riguarda quindi gli acquisti comunitari e quelli di beni e servizi da fornitori comunitari le cose sembrano abbastanza semplici, altrettanto non si può dire per le operazioni che vendono coinvolti gli extracomunitari.
Per gli acquisti da tali soggetti, infatti, per assolvere l’Iva italiana con reverse charge non si può attendere l’arrivo della fattura del fornitore (il quale potrebbe mai mandarla in quanto non obbligato dalla normativa del suo Stato, il quale magari non ha nemmeno imposte simili alla nostra Iva), e quindi è necessario emettere una autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.
Per quanto riguarda gli acquisti di servizi generici (cioè quelli diversi da quelli di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies), l’autofattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma deve confluire nel mese di effettuazione dell’operazione stessa.
Come individuare tale momento?
Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici è quello del pagamento, o se antecedente, quello di maturazione dei corrispettivi (per le prestazioni di carattere periodico o continuativo quali potrebbero essere ad esempio degli abbonamenti per l’utilizzo di determinati software) o quello di ultimazione.
L’individuazione del momento di ultimazione ha da sempre creato grossi problemi, e spesso nelle aziende si è adottata la procedura di considerare la data dell’ultimazione coincidente con quella di emissione della fattura del fornitore.
In sostanza, per una impresa serba che effettua un trasporto il 15 gennaio, che emette fattura datata 31 gennaio, si emette autofattura datata 31 gennaio, e si registra l’operazione della liquidazione del mese di gennaio.
L’esterometro andrà compilato creando un file la cui data sarà quella di ultimazione dell’operazione, ed andrà inviato entro il 15 del mese successivo.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, chiaramente non ci si riferisce ai casi in cui l’extracomunitario cede della merce che parte da un luogo posto al di fuori della UE, perché in tale caso si è in presenza di una importazione che non va dichiarata in esterometro.
Analogamente, il caso non è quello in cui l’extracomunitario invia la merce da altro Paese UE, utilizzando un numero di partita Iva dello Stato di partenza, posto che tale operazione va qualificata come acquisto comunitario.
Ci si riferisce quindi ai casi in cui l’extracomunitario cede della merce che già si trova in Italia, utilizzando (impropriamente per l’Agenzia delle Entrate) un numero di partita Iva italiana.
Tale operazione, per la sfortuna di soggetti addetti alla contabilità e loro consulenti, è diventata terribilmente frequente, a causa degli acquisti effettuati su internet, spesso su piattaforme che agiscono come “marketplacer” e che quindi mettono semplicemente in contatto con il vero venditore, il quale, per poter adempiere agli obblighi di consegna in tempi rapidi della merce, possiede la merce presso un deposito situato in Italia.
Anche per tali operazioni l’autofattura va emessa con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, e cioè il momento di consegna o spedizione, o se antecedente (sempre negli acquisti online) quello in cui è pagato il corrispettivo.
In sostanza, già oggi sarebbe necessario emettere l’autofattura nel giorno in cui è stata utilizzata la carta di credito. Chi già opera in tale modo, non dovrebbe avere grossi problemi di compilazione del file xml da inviare a SdI, posto che come data del documento va indicata proprio quella di effettuazione dell’operazione ed il file può essere trasmesso entro il 15 del mese successivo.
Per chi invece non emette le autofatture contestualmente all’effettuazione dell’operazione, l’esterometro rischia di scoperchiare un problema da sempre gestito “sottotraccia”.
Il termine è mutuato da un comunicato congiunto di Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria, con il quale viene evidenziato che il mancato invio a SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione del file sull’esterometro, non preoccupa tanto per la sanzione relativa all’esterometro (2 euro), quanto per il fatto che evidenzierebbe che anche l’autofattura è stata emessa in ritardo, dando luogo all’irrogazione di una sanzione di 500 euro. “Un vero incubo”, per chi, per intercettare gli acquisti effettuati online, attende l’estratto conto con i movimenti delle carte di credito.
(MF/ms)
La Provincia del 19 novembre 2021, articolo sulla nascita di Confirete.
L’obiettivo della struttura è di fornire una risposta concreta e immediata agli effetti della crisi determinata da Covid-19, che sta ulteriormente pesando in particolare sul sistema delle micro e piccole imprese, che rappresentano l’ossatura numericamente più rilevante del comparto produttivo italiano. Confirete, nel solco delle linee strategiche tratteggiate dai rispettivi sistemi associativi di riferimento (Confcommercio e Confapi), concretizza la tendenza al consolidamento numerico nel sistema del credito e della consulenza alle imprese E’ un soggetto multiregionale che per patrimonializzazione, organizzazione e gamma di prodotti offerti, incrementa la capacità di interlocuzione con le Istituzioni Nazionali, Regionali e con l’intero sistema del credito, di origine bancaria ma anche volgendo uno sguardo attento ai nuovi operatori non bancari. Una strategia che va a tutto vantaggio delle pmi già socie e di quelle che aderiranno in futuro a questo soggetto. Confirete affiancherà alla caratteristica e prevalente attività di rilascio di garanzie ed a quella di erogazione di servizi di consulenza finanziaria e gestionale, anche l’operatività di erogazione di finanziamento diretto alle imprese, con particolare attenzione al “microcredito di prossimità”. Questa attività è resa possibile anche grazie alla partnership istituzionale con Cassa Depositi e Prestiti Spa con l’iniziativa “Plafond Confidi”, nonché mediante l’utilizzo dei Fondi a valere sulla misura anti-usura.
“Siamo orgogliosi – aggiunge Piero Dell’Oca, vicepresidente di Confirete e di Api Lecco Sondrio – della sinergia attuata dalle due società. Il risultato ottenuto ci permetterà di dialogare più efficacemente con il sistema delle PMI sull’intero territorio nazionale, continuando a promuovere la crescita e lo sviluppo delle pmi del nostro territorio”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio
Con il provvedimento n. 309145 del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha infatti determinato al 100% la percentuale effettiva di fruizione dell’agevolazione, considerando che l’ammontare complessivo degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate.
L’art. 32 del Dl 73/2021 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Con la circolare n. 13/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi a tale agevolazione
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 luglio 2021 n. 191910 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro.
In particolare, tale provvedimento ha, tra l’altro, previsto quanto di seguito:
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito d’imposta, il provvedimento afferma che si applicano le disposizioni di cui al punto 5 del citato provvedimento del 15 luglio 2021.
Utilizzo in dichiarazione o in F24
Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile, esclusivamente tramite i servizi della stessa Agenzia.
Il credito d’imposta teoricamente potrebbe essere quindi utilizzato già da oggi.
Con la Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951” per l’utilizzo in compensazione.
Non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007.
Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, quindi nel modello Redditi 2022.
Si ricorda che il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
(MF/ms)
Viene così attuato l’art.1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).
Si tratta in particolare delle seguenti informazioni, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio cassetto fiscale:
Sono 14 le tipologie di anomalie potenzialmente rilevabili dall’Agenzia.
(MF/ms)
A tal proposito, con il provv. n. 312528 pubblicato il 12 novembre, l’Agenzia ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal Dl 157/2021.
Nel dettaglio, l’art. 1 comma 1 lett. b) del Dl 157/2021 introduce all’art. 121 del Dl 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:
La novità di cui alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020 è invece frutto dell’accordo politico trovato in seno al Consiglio dei Ministri; essa implica l’estensione dell’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del Dl 34/2020.
In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione Irpef al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell’ecobonus e del superbonus, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso), ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Ai sensi dell’art. 5 del Dl 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta.
Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.
Peraltro, l’attestazione di congruità (per tutte le opzioni, d’ora in poi) dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del Dm 6 agosto 2020 “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.
Tale è infatti l’integrazione normativa che il n. 2) della lett. a) del comma 1 dell’art. 1 del Dm “antifrode” apporta, in materia di attestazione di congruità delle spese, al disposto del comma 13-bis dell’art. 119 del Dl 34/2020.
Urgono opportuni chiarimenti sui profili di disciplina transitoria, essendo lecito aspettarsi che simili blitz normativi siano adeguatamente supportati da altrettanta immediatezza nella chiarificazione del quadro applicativo.
Nell’attesa, se è pacifico che sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate da oggi in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), parrebbe di contro ragionevole riconoscere che l’attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.
(MF/ms)
Il contributo è rivolto ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54 comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.
Con Provvedimento n.227357 del 4 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici da porre a confronto, ai fini della verifica del requisito del calo reddituale.
Con il decreto MEF, ora firmato, viene posto un ulteriore tassello, con la definizione della misura minima del calo necessaria per essere ammessi al contributo e delle modalità di calcolo del contributo stesso, come nel seguito analizzato.
Viene altresì ricordato che è condizione essenziale per l’accesso al contributo l’aver trasmesso telematicamente il Modello Redditi 2021 entro il 30 settembre 2021, oltre l’aver regolarmente trasmesso il Modello Redditi 2020.
| CFP Perequativo – Beneficiari e condizioni | |
| Beneficiari |
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| Soggetti esclusi |
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| Condizioni |
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| Ammontare del contributo |
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Per determinare l’ammontare di contributo spettante occorrerà innanzi tutto conteggiare la base di calcolo sulla quale, in un secondo momento, si dovranno applicare percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello in corso alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dl. n. 73/2021.
CFP perequativo = base di calcolo CFP perequativo moltiplicata per una percentuale variabile a seconda dei ricavi / compensi secondo esercizio precedente
| Base di calcolo CFP Perequativo | |
| Differenza risultati economici 2019 / 2020 | (+) |
| Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34) | (-) |
| Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (artt. 59 e 60 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104) | (-) |
| Contributi a fondo perduto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137) | (-) |
| Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del Dl. 18 dicembre 2020, n. 172) | (-) |
| Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del Dl. 22 marzo 2021, n. 41) | (-) |
| Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art.1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3) | (-) |
| Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”, ovvero quello basato sul calo di fatturato “aprile/marzo” (art. 1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 5 a 13) | (-) |
| Valore sul quale applicare le percentuali a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente (*A) | (=) |
| Ammontare ricavi / compensi secondo esercizio precedente | Percentuale da applicare alla base di calcolo del CFP Perequativo (*A) |
| Fino a 100.000 euro | 30% |
| Oltre 100.000 e fino a 400.000 euro | 20% |
| Oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro | 15% |
| Oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro | 10% |
| Oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro | 5% |
Al momento non è nota la data a partire dalla quale sarà possibile procedere con l’invio delle domande; tuttavia, è bene anticipare i conteggi posto che, per espressa previsione di norma (art. 1, comma 23, Dl. n. 73/2021), a partire dal momento in cui la piattaforma per l’invio delle istanze sarà attiva, le imprese avranno soli 30 giorni a disposizione per inoltrare le richieste.
(MF/ms)