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Note di variazione e procedure concorsuali: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 801 del 3 dicembre 2021, rappresenta il primo documento di prassi successivo alla riforma della disciplina delle note di variazione Iva in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72.

Le nuove disposizioni, introdotte dall’art. 18 del Dl 73/2021 (conv. L. 106/2021), consentono al cedente o prestatore di emettere la nota di variazione già a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale. In precedenza, invece, era necessario attendere che la procedura si fosse rivelata “infruttuosa”.

La riforma, per espressa previsione normativa, si applica alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato Dl 73/2021).

In maniera non inaspettata, stante anche la chiara decorrenza dettata dall’art. 18 del Dl 73/2021, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello, conferma la validità della propria prassi già emanata, in relazione alle procedure aperte sino alla menzionata data del 26 maggio 2021.

Nel caso di specie, il cessionario o committente delle operazioni effettuate era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo nell’anno 2019.

Quindi, trattandosi di data anteriore alla modifica legislativa, si fa rinvio ai chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017 (§ 13.2), tali per cui “in caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura”.

Nella fattispecie, al fine di individuare il momento in cui l’infruttuosità si verifica, sono ancora applicabili le indicazioni fornite, per le diverse procedure concorsuali, nell’ambito della C.M. n. 77/2000.

Per il concordato, si fa riferimento, segnatamente, “al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso”.

Pertanto, secondo la prassi ministeriale, qualora “in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento”.

In sostanza, per tutte le procedure concorsuali avviate sino al 26 maggio 2021, devono ancora essere tenuti in considerazione dagli operatori i documenti interpretativi emanati anteriormente al Dl 73/2021, poiché essi mantengono la propria validità.

Ciò significa, aderendo al consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che se la procedura è stata avviata prima della riforma dell’art. 26 comma 2 del Dpr 633/72, la nota di variazione non può essere emessa dal cedente prima dell’infruttuosità della procedura concorsuale.

Andrebbe, peraltro, rilevato che, con riferimento alla versione previgente dell’art. 26 comma 2 in esame, la Cassazione ha ritenuto non necessario attendere la certezza dell’irrecuperabilità derivante dall’infruttuosità della procedura (Cass. n. 25896/2020). La Corte di Giustizia Ue, dal canto suo, aveva sancito la non conformità rispetto alla direttiva IVA della norma nazionale nella misura in cui, ai fini dell’emissione della nota di credito per il fornitore, richiedeva l’infruttuosità della procedura concorsuale in capo al cessionario o committente (osservando che in Italia una procedura concorsuale può avere anche durata superiore ai 10 anni).

Per le procedure avviate successivamente al 26 maggio 2021, invece, al momento non è stata emanata prassi ufficiale specifica.

Ai fini dell’emissione della nota di variazione, ci si limita al tenore del nuovo art. 26 commi 3-bis e 10-bis del Dpr 633/72, in virtù del quale la nota è emessa a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, vale a dire, rispettivamente, dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
(MF/ms)
 



Contributo a fondo perduto perequativo

1. Premessa

L’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da con­­­siderare ai fini del riconoscimento del contributo.

Ai fini dell’agevolazione, i soggetti interessati dovevano presentare il modello REDDITI 2021 entro il 30.9.2021, termine individuato dal DPCM 7.9.2021.

A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, con il DM 12.11.2021 sono state quindi definite:

  • la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio per poter accedere al contributo
  • le percentuali da applicare per il calcolo del contributo.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336196:

  • sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’ac­ces­so al suddetto contributo;
  • è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato un’apposita guida.

2.Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Esclusioni

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 26.5.2021 (ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data per la prosecuzione del­l’at­tività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito);
  • ai soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita IVA è stata chiusa alla data del 26.5.2021;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

3 . Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 almeno pari al 30% rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

Ad esempio, se nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 il risultato economico d’esercizio è un utile di 38.200,00 euro e nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è una perdita di 5.500,00 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: +38.200 meno -5.500 = +43.700. In tal caso, poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto (guida Agenzia delle Entrate novembre 2021).

4. Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12.11.2021 alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:

  • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.

4.1 Contributo massimo

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

4.2 Contributo minimo – Inesistenza

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo (guida Agenzia delle Entrate novembre 2021).

4.3 Non spettanza del contributo

Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al pe­riodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

4.4 Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comu­nicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le mi­­sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e suc­ces­sive modifiche.

In particolare, il contributo a fondo perduto “perequativo” è ascrivibile alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo aiuti di Stato, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus.

Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per la sezione 3.1 il contributo richiesto con l’istanza, si dovesse superare il limite mas­simo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che con­sente di non su­perare il limite di aiuti di Stato.

In ogni caso, il richiedente può presentare l’istanza per la richiesta del contributo perequativo solo qualora il suddetto massimale non sia superato.

5. Adempimenti dichiarativi

Come anticipato, per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30.9.2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (modello REDDITI 2021).

Il contributo non spetta:

  • nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata successivamente al suddetto termine del 30.9.2021;
  • oppure nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 non sia stata validamente presentata (si considera validamente presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.9.2021).

Dichiarazioni integrative

Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, le eventuali dichiarazioni dei redditi in­tegrative o correttive presentate oltre il termine del 30.9.2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.9.2021.

6. Presentazione dell’istanza per accedere al contributo

Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istan-za all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 29.11.2021 n. 336196.

6.1 Contenuto dell’istanza

L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’al­tro:

  • l’indicazione del risultato economico d’esercizio relativo ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti;
  • l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
  • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Aiuti di Stato

Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Qualora con il contributo in esame il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

Il soggetto richiedente inoltre:

  • deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework;
  • qualora faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

6.2 Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata, direttamente o tramite intermediario, all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 29.11.2021 al 28.12.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
  • dal 30.11.2021 al 28.12.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

6.3 Ricevute

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’av­venuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica l’even­tua­le scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto;

·     successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ri­cevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

6.4 Presentazione di una istanza sostitutiva

È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente tra­smessa:

·     fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuta emissione del mandato di pagamento o del riconoscimento del contributo come credito d’imposta;

·     entro il suddetto termine del 28.12.2021.

6.5 Presentazione della rinuncia

È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza e com­porta la restituzione del contributo, se erogato.

6.6 Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque in­viata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istan­za o di una rinuncia.

7. Erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

  • sulla base delle informazioni contenute nell’istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto” a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso;
  • mediante la modalità scelta nell’istanza, vale a dire con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza o sotto forma di credito d’im­po­sta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo co­dice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

8. Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle impo­ste sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

9. Controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

  • il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accerta­men­to delle imposte sui redditi;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

10. Sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spet­tante, l’Agen­zia delle Entrate:

  • recupera il con­tributo non spettante, con i relativi interessi;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione ammi­ni­strativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante re­sti­tuzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante ver­sa­men­to delle sanzioni.

 

(MF/ms)

 



Api rinnova le cariche

Il Giornale di Lecco del 6 dicembre 2021, speciale dedicato alla nostra Assemblea 2021 e alle aziende premiate.




Caro energia: parlano le nostre aziende

La Provincia del 6 dicembre 2021, sull’aumento dei prezzi dell’energia parlano le nostre aziende associate Italgard e Ima. 




“Made in Api” | Speciale Assemblea Elettiva 2021

Il 30 novembre scorso all’Hotel Villa Giulia Al Terrazzo di Valmadrera si è svolta la nostra Assemblea Elettiva in cui abbiamo rinnovato le cariche del Consiglio e del Gruppo Giovani Imprenditori.

Inoltre, durante la serata abbiamo premiato alcune nostre aziende per la loro attività lavorativa e fedeltà associativa.

Potete rivivere l’Assemblea e le premiazioni con lo speciale di “Made in Api” CLICCANDO QUI.

Buona visione!




Valute estere ottobre 2021

Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 159,1055
Peso Argentino 115,0269
Dollaro Australiano 1,5669
Real Brasiliano 6,4204
Dollaro Canadese 1,4436
Corona Ceca 25,4955
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,45
Corona Danese 7,4398
Yen Giapponese 131,2124
Rupia Indiana 86,9571
Corona Norvegese 9,8143
Dollaro Neozelandese 1,6452
Zloty Polacco 4,5909
Lira Sterlina 0,84694
Leu Rumeno 4,948
Rublo Russo 82,7727
Dollaro USA 1,1601
Rand Sud Africa 17,23
Corona Svedese 10,0557
Franco Svizzero 1,0708
Dinaro Tunisino 3,2751
Hryvnia Ucraina 30,5906
Forint Ungherese 360,8219
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Assemblea Api Lecco Sondrio 2021: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la nostra Assemblea elettiva tenutasi il 30 novembre 2021.

La Provincia: Nuovo direttivo Api: “Ampia presenza e segno di sintonia”

Lecconotizie: Imprese. Eletto il nuovo consiglio di API e dei Giovani Imprenditori
 
Lecconotizie: Piccole medie imprese ‘storiche’: un premio da Api alle proprie associate
 
Lecco Today: Api Lecco e Sondrio elegge il nuovo Consiglio e conferma Laura Silipigni a capo dei giovani




Eletto il nuovo Consiglio e Laura Silipigni confermata Presidente Giovani Imprenditori

Lecco, 1 dicembre 2021 – Ieri sera all’Hotel Villa Giulia Al Terrazzo di Valmadrera (Lecco) si è tenuta l’Assemblea elettiva di rinnovo delle cariche della nostra associazione: del Consiglio e del Gruppo Giovani Imprenditori che saranno in carica nel triennio 2021-2024.
Le urne hanno dato un segnale di continuità per entrambi i consigli con qualche nuovo innesto.
“L’Assemblea elettiva è un momento importante – afferma il Presidente uscente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadinisiamo contenti che tante aziende abbiano voluto partecipare alle nostre elezioni. E’ un segnale di forte sintonia tra la nostra associazione e gli associati. Veniamo da due anni durissimi e difficili, in cui il nostro sistema imprenditoriale ha saputo reggere l’urto e non ha paura ad affrontarne altri”.
Consiglio Api Lecco Sondrio 2021-2024

Membri confermati: Andrea Beri (Ita di Calolziocorte), Daria Borgonovo (Novastilmec di Garbagnate Monastero), Piero Dell’Oca (Tecnofar di Gordona), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio di Villa d’Adda), Danilo Gabbioni (Italgard di Inverigo), Davide Gianola (Impianti elettrici Enrico Gianola di Lecco), Massimo Mortarotti (Dispotech di Gordona), Luigi Pescosolido (Rapitech di Lecco), Luigi Rosa (R4 Automazioni di Cisano Bergamasco), Laura Silipigni (Tag di Dolzago), Enrico Vavassori (Trafilerie Vavassori di Brivio).
Nuovi consiglieri: Paolo Bertoni (Trimat di Viganò) e Valeria Dalmonte (Edilsider di Calolziocorte).
Probiviri: Sandro Bonaiti (Giuseppe e Fratelli Bonaiti di Calolziocorte), Gianluca Lepratti (Inac di Valmadrera) e Piermario Muzzolon (Castelli Pietro di Calolziocorte).
Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgreghentino), entra di diritto in Consiglio come Presidente uscente.
Al primo Consiglio, che si terrà a dicembre, verrà nominato il nuovo Presidente di Api Lecco Sondrio che sarà in carica per il prossimo triennio.
 
Gruppo Giovani Imprenditori Api Lecco Sondrio 2021-2024
Viene rieletta come Presidente Laura Silipigni della Tag di Dolzago.
Consiglieri confermati: Luca Brambilla (Grafiche Cola di Lecco), Federica Fagioli (Balassa di Lierna), Alice Dell’Oca (Dell’Oca di Delebio), Tomas Dell’Oca (Tecnofar di Gordona).
 
 
Nuovi entrati: Micol Gabbioni (Italgard di Inverigo), Simone Muzzolon (Castelli Pietro di Calolziocorte) e Samuele Stasi (Losa Pierluigi di Lecco).
Ringrazio chi mi ha dato fiducia per altri tre anni di lavoro insieme – commenta la Presidente Laura Silipigniabbiamo voglia di tornare a organizzare attività e stare insieme dopo il periodo di emergenza. Dò il benvenuto ai tre nuovi membri della squadra, che porteranno sicuramente idee e entusiasmo”.
 
Durante la serata sono state premiate anche le aziende che hanno fatto 70, 50 e 25 anni di fondazione e quelle che da 50 e 25 anni sono associate ad Api.
 
Premiazioni relative all’anno scorso il 2020
70 anni di fondazione: Frigerio e Duroni di Meda, Growermetal di Calco, Pietro Bonaiti di Lecco.
25 anni di fondazione: Monteco di Robbiate, Ascotec di Robbiate
50 anni di fedeltà associativa Api, iscritte dal 1970: Lovers di Olginate, Valsecchi Orazio di Lecco.
25 anni di fedeltà associativa Api, iscritte dal 1995: Brambilla di Annone Brianza, Duemani Società Cooperativa Sociale di Lecco, Ferper Springs di Bosisio Parini, Fumagalli Ingranaggi di Missaglia, Vep Accessori per mobili di Rogeno.
Premiazioni relative al 2021
70 anni di fondazione: Domino di Sirtori.
50 anni di fondazione: Fil-Pemto di Caronno Pertusella (Varese).
50 anni di fedeltà associativa ad Api, iscritta dal 1971: Ima di Arosio.
25 anni di fedeltà associativa ad Api, iscritte dal 1996: Calisped di Bosisio Parini, Co.El di Torre de Busi e L.s. di Civate.
 
Nel corso della serata è stata premiata la dipendente Raffaella Pozzoni, responsabile del Consorzio Adda Energia, per i 25 anni di lavoro in Api.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
Api Lecco Sondrio
 




Assemblea 2021: foto premiazioni aziende associate

Durante l’Assemblea 2021, tenutasi martedì 30 novembre 2021, sono state premiate anche le aziende che hanno fatto 70, 50 e 25 anni di fondazione e quelle che da 50 e 25 anni sono associate ad Api.

 

Trovate le foto in allegato. 
 
Premiazioni relative all’anno scorso il 2020
70 anni di fondazione: Frigerio e Duroni di Meda, Growermetal di Calco, Pietro Bonaiti di Lecco.
25 anni di fondazione: Monteco di Robbiate, Ascotec di Robbiate
50 anni di fedeltà associativa Api, iscritte dal 1970: Lovers di Olginate, Valsecchi Orazio di Lecco.
25 anni di fedeltà associativa Api, iscritte dal 1995: Brambilla di Annone Brianza, Duemani Società Cooperativa Sociale di Lecco, Ferper Springs di Bosisio Parini, Fumagalli Ingranaggi di Missaglia, Vep Accessori per mobili di Rogeno.

Premiazioni relative al 2021
70 anni di fondazione: Domino di Sirtori.
50 anni di fondazione: Fil-Pemto di Caronno Pertusella (Varese).
50 anni di fedeltà associativa ad Api, iscritta dal 1971: Ima di Arosio.
25 anni di fedeltà associativa ad Api, iscritte dal 1996: Calisped di Bosisio Parini, Co.El di Torre de Busi e L.s. di Civate.

(AM/am)




Istat ottobre 2021

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,25% e + 1,95%.

(MP/bd)