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Lezioni e ricerca nella ex-Maternità: “Una conquista”

La Provincia dell’1 ottobre 2021, parla Luigi Pescosolido della nostra associata Rapitech e membro del consiglio di ApiTech.




Bando Simest: riapertura sportello dal 28 ottobre 2021

Si informano le aziende che a breve riaprirà il bando Simest a sostegno dell’internazionalizzazione mediante il coinvolgimento di persone e/o agenzie in grado di facilitare lo sviluppo commerciale e la visibilità dell’azienda su specifici mercati esteri. Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali con lo scopo di facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso prestazioni consulenziali.
 
Soggetti beneficiari

Il bando è rivolto a tutte le imprese con sede legale in Italia (anche in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
 
Sono escluse le società classificate con i seguenti codici Ateco 2007:

Sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
Sezione C – Attività manifatturiere di cui alle classi 10.11 e 10.12

Interventi ammissibili
Sono ammessi i contratti di prestazioni di consulenze erogate da Società di Servizi tramite Tem e finalizzate allo sviluppo internazionale della società presso un massimo di tre Paesi Extra UE (con previsione di imminente allargamento anche a Paesi UE).
 
I contratti di servizio devono contenere:

  • una durata minima almeno pari a sei mesi
  • i dati che identificano la/le figure professionali individuate (Tem)
  • l’oggetto della prestazione professionale
  • il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto
  • l’indicazione dei paesi di destinazione esteri
  • il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni
  • altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto

Le spese che possono essere finanziate riguardano:

  • spese per le prestazioni professionali – e temporanee – del Tem nella misura minima del 60% del contributo concesso
  • strettamente necessarie alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del Tem

Entità e forma dell’agevolazione
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
 
Importo massimo finanziabile: € 150.000,00
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00
 
Durata del finanziamento
4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 2 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.
 
Benefici
Possibilità di ottenere fino al 31.12.2021 una quota del finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di 800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework). Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE.
 
Scadenza
Riapertura bando a decorrere dalle ore 9:30 di martedì 28 ottobre 2021. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18:00 di venerdì 3 dicembre 2021, salvo eventuale chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.
 
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito o contattate Rete Ufficio Estero: 0341 286338, info@ufficioestero.it
 
 
(GF/gf)

 




Credito d’imposta per la formazione 4.0 dei dipendenti

La misura è volta a sostenere le imprese residenti nel territorio dello Stato nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando e/o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Il credito d’imposta prevede un incentivo a favore degli investimenti delle imprese in attività di formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0. L’attività di formazione deve riguardare nozioni nelle materie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale e tecnologica previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese (per i dettagli consultare la pagina indicata di seguito):

  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette  per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese relative al personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
 
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
La misura prevede diversi requisiti di ammissibilità e di spese ammissibili, come dettagliato sul sito del Ministero dello sviluppo economico cliccando qui

Per maggiori dettagli chiediamo di contattarci: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it

(IM/im)




Bando soluzioni innovative 4.0 per le pmi

Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde hanno destinato oltre 1,7 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni innovative per micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, escluse le imprese agricole, con sede operativa e/o legale in Lombardia.

Il bando supporta la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione per i progetti che intendano fornire una risposta ai problemi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la proposta di servizi o lo sviluppo di dispositivi e/o prodotti. Le soluzioni proposte potranno essere rivolte direttamente al consumatore finale oppure rispondere ai bisogni di innovazione dei processi, prodotti e servizi delle imprese.

Il contributo, a fondo perduto, copre il 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 50.000 euro. L’investimento minimo è fissato in 40.000 euro. L’assegnazione del contributo avverrà con procedura valutativa a graduatoria.

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma http://servizionline.lom.camcom.it secondo specifiche modalità e tempistiche.

ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di innovazione. Se interessati chiediamo di contattarci il prima possibile: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it

(IM/im)

 




Dichiarazioni energivori anno 2022: posticipo apertura portale

Informiamo le aziende interessate che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea ha pubblicato un avviso, riportato in allegato, comunicando il rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2022.
 
Il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2022 verrà reso disponibile indicativamente tra il 20 e il 31 ottobre 2021 con nuovo avviso, a seguito delle previste determinazioni dell’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Nuovo credito imposta sanificazione: invio richiesta dal 4 ottobre 2021

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare l’apposita comunicazione delle spese ammissibili al fine di accedere al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, disciplinato dall’art. 32 del Dl 73/2021.

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa, sono stati definiti con provvedimento Agenzia delle Entrate n. 191910/2021.

In sintesi, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 deve essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Credito “teorico” pari al 30%

Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo dell’agevolazione di 60.000 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute e fino all’importo massimo fruibile, in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007).

Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

Il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

(MF/ms)
 




Bonus pubblicità 2021: costi recuperabili e termini per usufruirne

A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, Dl. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, è stato necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”) di cui all’articolo 57bis Dl 50/2017.

La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è stata quindi spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Con la modifica apportata, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito di imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati, oltre che sui giornali quotidiani e periodici, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), L. 249/1997, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 L. 47/1948, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (articolo 3 Dpcm 16.05.2018 n. 90).

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Per usufruire dell’agevolazione occorre effettuare una prenotazione delle risorse per l’anno 2021 nel mese di ottobre contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 (periodo di prenotazione a regime) restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati).

Dal 1° al 31 gennaio 2022: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti “effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 Dpr 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta in base alle risorse disponibili.

Con l’articolo 67, comma 10, Dl. 73/2021 è stato portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900 (risoluzione 41/E/2019).

(MF/ms)




Accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate: approfondimenti

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali.
 
Le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti:

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • CIE – Carta d’identità elettronica;
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.
 
Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

 

ATTENZIONE: I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti giuridici, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.
I professionisti delegati potranno continuare ad accedere e quindi a consultare il cassetto fiscale dei propri clienti previa presentazione all’Agenzia Entrate del relativo modulo di delega opportunamente compilato e sottoscritto.
Si ricorda che utilizzando i servizi on line dell’Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici. 

Ecco alcuni esempi di utilizzo.

Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:

  • le dichiarazioni presentate;
  • i versamenti effettuati;
  • gli atti registrati;
  • le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
  • le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.
 
Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:
  • accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
  • pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
  • registrazione di un contratto di locazione (RLI);
  • Civis – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite Civis;
  • presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
  • presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida ed un video tutorial per illustrare come si accede ai servizi online con Spid – e come ottenerlo – con Cns e con la Carta d’identità elettronica.

Lo Spid è uno strumento sempre più indispensabile in quanto è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Le istruzioni per attivare la propria identità digitale sono presenti anche sul sito dell’Agid (cliccare qui).

Tutti i cittadini italiani maggiorenni possono attivare la propria identità Spid, purché abbiano:

  • un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • la tessera sanitaria o il tesserino di codice fiscale;
  • una e-mail e un numero di cellulare personale.
È possibile scegliere uno o più gestori di identità (identity provider), tra quelli abilitati, e registrarsi.
 
Il Ministero dell’Interno, attraverso il proprio sito, ha fornito informazioni circa l’utilizzo della Carta d’identità elettronica (cliccare qui). “Entra con Cie” è infatti il servizio che consente ai cittadini in possesso di una Cie di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:
  • “Desktop” – l’accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della Cie. Per abilitare il funzionamento della Cie sul proprio computer è necessario installare prima il “Software Cie“;
  • “Mobile” – l’utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’app “Cie ID” e con lo stesso effettua la lettura della Cie;
  • “Desktop con smartphone” – l’accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della Cie, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’app “Cie ID“.
 
L’Agenzia delle Entrate non è stata l’unica a modificare le proprie modalità di accesso; anche l’Inps ha introdotto alcune modifiche di accesso che riguardano direttamente gli intermediari e non i privati contribuenti.
Con la circolare INPS 2 luglio 2021, n. 95, l’Istituto ha infatti annunciato l’avvio di una campagna di comunicazione per informare l’utenza, assicurando una più graduale transizione dal Pin verso l’utilizzo delle credenziali Spid, Cie e Cns; l’accesso tramite Pin ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non è più consentito dal 1° settembre 2021. In questo caso gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica amministrazione, professionista esercente l’attività di medico o di avvocato, ecc., si sono dovuti dotare di credenziali SPID almeno di livello 2 o della CIE (con relativo PIN).

(MF/ms)
 




“Previsioni difficili Numerosi fattori pesano sui mercati”

La Provincia del 27 settembre 2021, intervista a Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia di Api Lecco Sondrio.




Servizi online del fisco: nuove regole di accesso

Con un comunicato stampa diffuso il 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che dal 1° ottobre 2021 l’accesso dei cittadini ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione potrà avvenire solo con Spid, Cie (Carta di identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). 

Professionisti e imprese non sono interessati dalle nuove modalità di autenticazione.
Dunque, le credenziali Fisconline, Entratel o Sister continueranno a essere rilasciate solo alle persone fisiche titolari di partita iva e alle persone giuridiche anche dopo il 1° ottobre 2021.
Con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, avverte l’Agenzia, verranno poi stabilite le regole per queste categorie di utenti.

Tornando al privato cittadino, la dismissione di username e password di Fisconline avverrà alla mezzanotte del 30 settembre 2021, così come previsto dal decreto “Semplificazioni” (art. 24 del Dl 76/2020). Le tre chiavi “digitali” potevano essere già usate da marzo scorso. Contemporaneamente non era più possibile richiedere nuove credenziali Fisconline, mentre era ancora possibile utilizzare le “vecchie”, richieste precedentemente. A fine mese, invece, anche le credenziali Fisconline ancora in uso saranno dismesse e da quel momento SPID, CIE e CNS saranno le uniche valide per i servizi on line.

Nulla cambia, invece per i servizi disponibili all’utenza senza registrazione, come la verifica del codice fiscale, la verifica della partita Iva e la prenotazione degli appuntamenti.

Per quanto riguarda le nuove chiavi d’accesso il comunicato ricorda che:

  •  per avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è necessario scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale attualmente operativi (le informazioni sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it) e seguire le procedure di identificazione. Bisogna essere maggiorenni, avere un documento italiano in corso di validità, la tessera sanitaria (o tesserino di codice fiscale), un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare personali;
  • la CIE è la nuova carta di identità elettronica, rilasciata dal Comune di residenza: è necessario avere l’intero codice PIN della carta e aver installato sul proprio smartphone l’applicazione “Cie Id”; in alternativa è possibile utilizzare un pc dotato di un lettore di smart card;
  • la CNS, o Carta nazionale dei servizi, permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, come, per esempio, una chiavetta usb o una smart card dotata di microchip.
Si ricorda che il “cambio” di credenziali non riguarda solo i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, ma anche quelli di Agenzia Entrate-Riscossione.

Tra le funzionalità disponibili on line c’è la possibilità di consultare la propria situazione debitoria, controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti, presentare una richiesta di rateizzazione e ottenere poi il relativo piano di dilazione, chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, pagare, attivare il servizio di alert “Se Mi Scordo” per ricevere i promemoria delle proprie scadenze, delegare un intermediario a operare per proprio conto.

Oltre 44 milioni di accessi al cassetto fiscale

Infine, il comunicato stampa fa il bilancio dell’utilizzo dei servizi on line. 

Nei primi 8 mesi del 2021 sono già stati registrati oltre 44 milioni di accessi al cassetto fiscale, il 32,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando si attestarono a quota 33,2 milioni, mentre sono quasi 400 mila i documenti ricevuti dall’Agenzia tramite il canale Civis. 

Nel periodo gennaio-settembre 2021, infine, nonostante la sospensione delle attività di riscossione a causa dell’emergenza Covid, sono stati quasi 4 milioni i contribuenti che hanno effettuato l’accesso ai servizi web dell’area riservata di Agenzia Entrate-Riscossione (circa il 60% del totale degli accessi totali al sito web). Di questi, considerato il particolare periodo, circa il 70% ha utilizzato il servizio “Controlla la tua situazione” per verificare lo stato delle proprie cartelle.

(MF/ms)