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Bando Tech Fast: agevolazioni al 50% per ricerca, sviluppo e innovazione delle pmi lombarde

Regione Lombardia ha pubblicato i dettagli operativi per la presentazione di proposte progettuali attraverso il bando Tech Fast, nell’ambito del Programma operativo regionale 2014-2020, Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, Asse prioritario I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione” (clicca qui per tutti i dettagli)

L’agevolazione prevista dal bando Tech Fast è concessa nella forma tecnica di contributo a fondo perduto. L’agevolazione è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile del progetto, con contributi compresi tra € 40.000 e 250.000 per soggetto beneficiario.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le pmi che abbiano sede operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della domanda (o che intendano costituire una sede operativa attiva in Lombardia), già costituite e iscritte al Registro delle imprese.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online a partire dalle ore 14:00 del 5 luglio 2021. Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperto sino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 31 dicembre 2021.

Sono ammissibili all’agevolazione i progetti che comportino attività di sviluppo sperimentale e innovazione di processo (si faccia riferimento al bando per la lista completa delle attività). Il bando prevede tra le attività di innovazione di processo anche le attività di trasformazione digitale, coerenti con quelle previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

I progetti ammessi all’agevolazione devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Burl del provvedimento di concessione, salvo proroga di massima di 3 mesi.

ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub di Api Lecco Sondrio, è a disposizione per chiarimenti sul bando e, nel caso siate interessati al bando, chiediamo di contattarci il prima possibile per organizzare la proposta al meglio, data la natura di concessione a sportello:
ileana.malavasi@api.lecco.it
0341.282822.

(IM/im)
 




Confapi-Poste italiane: questionario sull’e-commerce per le aziende

Confapi e Poste Italiane hanno sottoscritto un accordo che consente alle aziende associate di usufruire di alcuni prodotti e servizi del Gruppo Poste a condizioni agevolate. Per una migliore definizione dei servizi da implementare, invitiamo le aziende a compilare il modulo sull’attività di e-commerce qui allegato.

Al momento l’intesa, già illustrata nella circolare n.318, nel dettaglio include:

  • Cessione del Credito di imposta a Poste Italiane: i titolari di un conto corrente BancoPosta possono cedere i propri crediti relativi ai bonus fiscali previsti dal Decreto Rilancio, incluso il Superbonus al 110%, ottenendo la liquidità in un’unica soluzione sul proprio conto corrente BancoPosta
  • Poste Delivery Business Prepagata, costituita da servizi di corriere espresso nazionali ed internazionali, personalizzabile con un’ampia gamma di servizi accessori
  • Microsoft 365 Business e Data Certa Digitale, che offre le proprie soluzioni di Gestione Documentale (Data Certa Digitale) in abbinamento alle sottoscrizioni delle licenze Microsoft 365 Business Basic, Standard e Premium
Il modulo compilato è da inviare all’indirizzo e-mail: g.galanti@confapiservizi.it.

(SG/sg)
 




Imu: le esenzioni dal pagamento per Covid-19 vanno dichiarate entro il 30 giugno 21

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 contiene le disposizioni riguardanti la dichiarazione dell’Imu così come ridisciplinata a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Al riguardo si evidenzia che la dichiarazione:

  • deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione;
  • ha effetto anche per gli anni successivi (purché non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta; cfr. ris. Min. Economia e finanze 6 novembre 2020 n. 7/DF).
  • Così se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020 la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 (circ. Mef 18 marzo 2020 n. 1/DF).
Un apposito Dm individuerà i casi in cui la dichiarazione sarà obbligatoria, ma fintanto che il nuovo modello non viene approvato, può essere utilizzato quello previsto dal Dm 30 ottobre 2012.

Il comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019 e le istruzioni per la compilazione del modello approvato dal Dm 30 ottobre 2012 stabiliscono che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei seguenti casi:

  •  quando sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate;
  • nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
Oltre ai casi espressamente indicati dal citato comma 769 per beneficiare delle esenzioni Imu (es. per gli immobili “merce” dal 2022 e per gli immobili assimilati all’abitazione principale destinati ad alloggi sociali o delle Forze armate), nella risposta Min. Economia e finanze 8 giugno 2021, il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione dal versamento della prima e/o seconda rata Imu 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2021 per comunicare il diritto al beneficio fiscale.

Secondo le Finanze, infatti, queste informazioni non sarebbero a conoscenza dei Comuni e nel modello dichiarativo i soggetti passivi dovranno barrare la casella “esenzione”.

L’esenzione dal versamento della prima e/o della seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 è stabilita:

  •  dall’art. 177 del Dl 34/2020 secondo cui non è dovuta la prima rata Imu 2020 relativa a determinati immobili (stabilimenti balneari e termali, immobili in D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni);
     
  • dall’art. 78 del Dl 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) secondo cui non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, gli immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria D/2 si applica anche relativamente alla prima rata 2020), gli immobili rientranti nella gruppo D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, gli immobili rientranti nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
     
  • dagli artt. 9, 9-bis e 9-ter del Dl 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) che hanno stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’Imu per l’anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze nei quali si esercitato le attività riferite ai codici Ateco specificatamente individuati (allegato 1), a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per gli immobili dove si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività e che gli immobili siano siano ubicati nel territorio di una “zona rossa.
(MF/ms)
 



Super Ace 2021 anche come credito d’imposta

La maggiore appetibilità della Super Ace 2021, rispetto all’Ace “ordinaria”, discende non soltanto dal ben più elevato coefficiente di remunerazione della variazione in aumento del capitale proprio (15% contro 1,3%), ma anche dalla possibilità di fruire dell’agevolazione, in alternativa alle modalità “ordinarie”, nella forma di un credito di imposta che può essere (art. 19 comma 6 del Dl. 73/2019):
  • utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97;
  • chiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (in questo caso, sia il primo che i successivi cessionari fruiscono del credito di imposta con le stesse modalità previste per l’originario beneficiario).
L’opzione per la fruizione della Super Ace 2021 nella forma di credito di imposta compensabile senza limiti, rimborsabile o cedibile, deve essere esercitata mediante presentazione all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione (nonché le modalità attuative per la cessione del credito) saranno approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl. 73/2021.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta è utilizzabile già a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, fermo restando che deve venire previamente presentata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, ferma restando la previa presentazione della predetta comunicazione, il credito di imposta è utilizzabile a partire dal giorno successivo:

  • del versamento del conferimento in denaro;
  • della definitiva rinuncia da parte del socio al credito vantato verso la società (o del suo utilizzo in compensazione con il debito da sottoscrizione delle azioni o quote);
  • della delibera assembleare che destina a riserva, in tutto o in parte, l’utile dell’esercizio.
Se, a causa di eventi rilevanti successivi, la variazione in aumento del capitale proprio diviene inferiore di quella riconducibile agli incrementi rilevanti sui quali è stato calcolato e fruito il credito di imposta, il credito di imposta deve essere restituito in proporzione a tale minore importo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, il credito di imposta spettante a titolo di super Ace 2021 si determina applicando sugli incrementi rilevanti, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% e le aliquote di imposta previste dagli artt. 11 (aliquote Irpef progressive per scaglioni) e 77 (aliquota Ires proporzionale del 24%) del Tuir.

Quanto precede implica che, nel caso di incrementi rilevanti per 1.000.000 di euro (cfr. circ. n. 21/2015, § 2.2):

  • se il beneficiario è un soggetto Ires, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 36.000 euro (= 1.000.000 x 15% x 24%);
  • se il beneficiario è un soggetto Irpef, il credito di imposta super Ace 2021 è pari a 63.475,50 euro [= 15% x (15.000 x 23% + 13.000 x 27% + 27.000 x 38% + 20.000 x 41% + 925.000 x 43%)].
Oltre che utilizzabile in compensazione ex art. 17 del D.lgs 241/97 senza limiti, richiedibile a rimborso e cedibile a terzi con facoltà di ulteriori cessioni, il credito di imposta super Ace 2021 (comma 6 dell’art. 19 del Dl. 73/2021):
  • non è produttivo di interessi;
  • non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109 comma 5 del Tuir.
È inoltre previsto che “il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi”.

Ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’art. 19 del Dl. 73/2021, i soggetti che acquistano il credito di imposta dall’originario beneficiario della Super Ace 2021 (o che lo acquistano da altri che sono stati a loro volta cessionari del medesimo e non originari beneficiari dell’agevolazione) “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore al credito ricevuto”.

Il principio è lo stesso che vale, nell’ambito dell’art. 121 del Dl. 34/2020, per le cessioni dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni “edilizie”.

(MF/ms)




Aiuti Covid: modalità di pubblicazione entro l’1 gennaio 2022

Tra le pieghe del cd. “Decreto Riaperture”, DL. 22 aprile 2021, n. 52, nel corso del percorso di conversione del decreto in legge, ha trovato spazio anche una misura che con le riaperture non ha assolutamente nulla a che fare, ma che era più che auspicata per quanto, a parere di chi scrive, utile solo a rinviare un problema, invece che a risolverlo.

Ci riferiamo all’obbligo di indicazione in nota integrativa, o di pubblicazione su proprio sito internet, oppure – se sprovvisti – sui portali delle associazioni di categoria, delle informazioni relative ai contributi o sussidi statali ricevuti nell’anno precedente.

Tale obbligo, previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, come modificato dall’articolo 35 del decreto “Crescita”, decreto-legge 34/2019, prevede che:

  • le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. (sono quindi esclusi i liberi professionisti), nonché le Onlus, le fondazioni e talune cooperative sociali;
  • sono tenute ordinariamente entro il termine del 30 giugno;
  • all’indicazione in nota integrativa (bilancio ordinario) oppure alla pubblicazione sul proprio sito internet ed in mancanza sul sito delle associazioni di categoria;
  • delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati alle imprese stesse dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, se di importo superiore a 10mila euro nel periodo interessato.
In caso di mancato adempimento, ai sensi dell’articolo 1 comma 125-ter della L. 124/2017 sono previste sanzioni pesanti, per non dire esorbitanti, soprattutto se si pensa all’applicazione di questa disposizione (nata per garantire “trasparenza” in ordine alle imprese che si giovano di aiuti statali), alla particolare natura dei numerosi aiuti Covid-19 riconosciuti, che francamente non si vede come possano creare squilibri di mercato che non siano quello di tentare di tenere in vita le imprese stesse.

Tali sanzioni sono così definite:

  • sanzione peri all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
  • decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
A questo punto è doveroso dare evidenza la novità introdotta con il Dl. 52/2021: l’articolo 11-sexiesdecies dispone una proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero interviene sull’aspetto sanzionatorio, prevedendo che per l’anno 2021 il termine ultimo di pubblicazione è prorogato al 1° gennaio 2022.

Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative ai contributi,sovvenzioni, aiuti ricevuti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 potrà essere adempiuto entro il 1° gennaio 2022, invece che entro il 30 giugno 2021.

Si tratta senza dubbio di una (piccola) buona notizia, mentre resta lo stupore nel constatare che nonostante si sia attraversata – o meglio, si stia ancora attraversando – una pandemia di proporzioni epiche, il delirio burocratico non accenna a fare il benché minimo passo indietro: anche gli aiuti Covid, quindi, dopo essere stati evidenziati in Redditi, eventualmente essere ripresi in RU se trattasi di crediti di imposta, ulteriormente riportati nel quadro RS ai fini della pubblicazione nel registro degli Aiuti di Stato, continueranno a perseguitarci anche per l’obbligo di pubblicazione sul sito internet del contribuente o dell’associazione di categoria.

Peraltro, come specificato dal comma 125-quinquies della L. 124/2017, anche laddove ci si trovi dinnanzi a aiuti di stato e aiuti de minimis contenuti nel RNA, pubblicati nella sezione trasparenza a cura dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti, non ci si potrà esimere dalla pubblicazione; infatti, si dovrà comunque dichiarare l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sfugge la logica di tutto questo, e ancor più pare essere sfuggito al legislatore che non tutti i contribuenti dispongono di un sito internet, e nemmeno sono iscritti ad una qualsivoglia associazione di categoria, e grida veramente vendetta il fatto che possano essere costretti ad iscriversi solo per adempiere all’ennesima (del tutto inutile) comunicazione.

Peraltro, anche l’indicazione dei contributi in nota integrativa vale a titolo di “pubblicità” solo in casi limitati.

Infatti, l’indicazione in nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato o in calce allo stato patrimoniale, nel caso delle microimprese, parrebbe non essere sufficiente, posto che l’articolo 1 comma 125-bis della L. 124/2017 testualmente recita “I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.” A tal proposito, vedasi anche Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04: istruzioni operative per il suo utilizzo in conseguenza delle variazioni normative XBRL. Si arriva così alla conclusione paradossale che proprio i soggetti più piccoli, seppure costituiti sotto forma di società di capitale, non possano eludere il problema del sito o dell’associazione di categoria, nemmeno dando le dovute notizie in sede di deposito di bilancio.

In ogni caso, se ne riparla per la scadenza del 1° gennaio 2022, sperando che nel frattempo si abbia il buon cuore di eliminare questo ennesimo appesantimento, quanto meno con riferimento a tutti gli aiuti che sono stati concessi in ragione dell’emergenza epidemiologica.

(MF/ms)




Un milione di euro per dare una mano a chi perde il posto

La Provincia del 23 giugno 2021, servizio sulla nuova iniziativa promossa dalla Prefettura e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese a cui Api Lecco Sondrio ha aderito. 




Istat: dati maggio 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 1.3% (variazione annuale) e a + 0,9% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975% e + 0,675%.

(MP/bd)




Valute estere: medie dei cambi maggio 2021

 

Art. I

 

 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161.9903
Peso Argentino 114,2081
Dollaro Australiano 1,5653
Real Brasiliano 6,4462
Dollaro Canadese 1,4732
Corona Ceca 25.5584
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8109
Corona Danese 7,4362
Yen Giapponese 132,569
Rupia Indiana 88,9171
Corona Norvegese 10,0931
Dollaro Neozelandese 1,6817
Zloty Polacco 4,5281
Lira Sterlina 0,86258
Leu Rumeno 4,925
Rublo Russo 89,8737
Dollaro USA 1,2146
Rand Sud Africa 17,0766
Corona Svedese 10,1471
Franco Svizzero 1,0968
Dinaro Tunisino 3,3211
Hryvnia Ucraina 33,5164
Forint Ungherese 353,6471
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Expo Dubai 2021: al via un piano per rilanciare l’export delle imprese lombarde

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia offrono alle piccole e medie imprese lombarde l’opportunità di partecipare al progetto “Percorsi di accompagnamento all’estero 2021/Expo Dubai”.
 
La proposta è rivolta alle piccole e medie imprese, con sede legale e/o operativa in Lombardia appartenenti ai settori arredo, design e green Economy, che vogliono avviare e/o consolidare la presenza sui mercati internazionali.
 
Obiettivo
Il progetto è volto ad assistere e accompagnare le imprese lombarde negli Emirati Arabi Uniti (Eau) per cogliere le opportunità di business generate da Expo Dubai. L’Esposizione Universale “Connecting Minds, Creating the Future” si terrà a Dubai dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 e permetterà alle aziende partecipanti di acquisire visibilità ed entrare in contatto con la business community emiratense, regionale e mondiale.
 
Il programma prevede due specifici percorsi di accompagnamento negli Eau:
 
1. Missione imprenditoriale a Dubai (2-6 novembre 2021)
 
Il percorso si rivolge a un numero massimo di 15 aziende, principalmente dei settori Arredo e Design e Green Economy
 
2. Progetto Italian Design Days @Expo (1 novembre – 31 dicembre 2021)
 
Il percorso si rivolge a un gruppo selezionato di 20 imprese del comparto Arredo e Design e prevede un’esposizione temporanea di prodotti del settore Arredo e Design in uno showroom a Dubai per un periodo di un mese
 
Quota di partecipazione
La partecipazione alla missione imprenditoriale è gratuita per le 15 aziende ammesse al progetto.
La partecipazione al percorso Italian Design Days prevede una quota di partecipazione ad azienda di Euro 800,00+IVA per l’esposizione di n. 1 mese in showroom.
 
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 17 giugno 2021 fino alle ore 17.00 del 12 luglio 2021 tramite il sito www.webtelemaco.infocamere.it.
Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione “Bandi e contributi alle imprese”.
 
Per maggiori informazioni consultate il documento in allegato.

(GF/gf)




Contributo automatico Decreto Sostegni-bis, al via gli accrediti

Dovrebbe partire dal 16 giugno 2021, l’erogazione dei contributi a fondo perduto “automatici” previsti dall’art. 1 commi 1-4 del Dl 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).
 
Stando a quanto annunciato durante un’audizione informale del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco – ma non confermato, al momento, da alcun comunicato ufficiale – l’Agenzia delle Entrate dovrebbe iniziare dal 16 giugno a corrispondere i contributi a fondo perduto, con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
 
Il contributo è riconosciuto in misura pari a quello del Dl “Sostegni”.

Secondo il Ministro, “il 16 giugno l’Agenzia delle Entrate effettuerà un pagamento a tutti coloro che hanno beneficiato del primo intervento, dello stesso importo”.
 
Il numero delle domande relative all’agevolazione del decreto Sostegni è stato leggermente inferiore al previsto: le risorse non utilizzate sia nel Dl 41/2021, sia nell’intervento che ripete il Dl 41/2021 saranno poi utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto.
 
Nella medesima audizione il Ministero ha affermato che, accanto all’intervento che ripete quello del Dl 41/2021, si prevedono due misure integrative.
 
Una prima misura riguarda le partite Iva che possono chiedere un’integrazione basata sul calo medio mensile di fatturato 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
 
Secondo le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, riportate dal Ministro, circa 280.000 partite Iva dovrebbero ricevere un contributo maggiore con l’integrazione, mentre circa 360.000 partite Iva potrebbero ottenere un contributo per la prima volta (spostando il periodo di riferimento di tre mesi).

Per questi soggetti i coefficienti di calcolo previsti dal Dl Sostegni-bis sono più elevati rispetto a quelli del decreto precedente, secondo il Ministro, per compensarli del fatto che ricevono il contributo ora, una sola volta.
 
Stando a quanto affermato dal Ministro, il contributo integrativo potrà essere richiesto a partire dal 23 giugno e all’inizio di luglio verranno avviati i pagamenti.
 
La stima è che tali interventi valgano circa 3,4 miliardi.
 
La terza componente del fondo perduto si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.
 
Si prevede che i contribuenti (con fatturato inferiore a 10 milioni nel 2019) che hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio possano chiedere un contributo.

Questo intervento verrà attuato tenendo conto per ciascun contribuente dei ristori già percepiti nel 2020 e nella prima parte del 2021; si cercherà quindi di perequare, come affermato dal Ministro, “guardando chi ha avuto di più e chi ha avuto meno”.
 
Tali contributi saranno distribuiti al termine dell’estate prossima, sulla base dei risultati di esercizio.
 
Sul tema, si segnala che il CNDCEC il 15 giugno, ha presentato una lettera al Ministro dell’Economia Daniele Franco per denunciare l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “perequativo”.
 
Da qui la necessità, secondo il Consiglio nazionale, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.

La difficoltà era già stata segnalata durante l’audizione sul decreto “Sostegni-bis” dalla Commissione Bilancio della Camera del 3 giugno. 
 
(MF/ms)