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Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

Scade il 31 gennaio 2022 l’esterometro relativo al quarto trimestre 2021.

Trattasi, come noto, dell’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La trasmissione “massiva” dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell’articolo 1. Comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale nuova modalità di invio dei dati, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021, doveva entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022: con l’articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del Dl 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le specifiche tecniche dell’esterometro, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

  • la prima modalità (standard) prevede la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il Tipo documento TD10 e TD11. Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati è facoltativa;
  • la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
  1. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  3. TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr. 633/1972,
  4. TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, Dl. 331/1993).
Tali specifiche, aggiornate con il provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 di modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018, restano valide fino al 30 giugno 2022.

Pertanto, per chi deve trasmettere la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere con riferimento al quarto trimestre 2021, la scadenza resta fissata al 31 gennaio 2022 ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4 (in vigore dal 1° gennaio 2022).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche Allegato A, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022.

(MF/ms)
 




Dichiarazione Iva 2022: approvato il modello

Con il provvedimento n. 11160 dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva 2022, riferito all’anno d’imposta 2021, unitamente al modello Iva Base e alle relative istruzioni.

Nella sua struttura complessiva, il modello rispecchia quello dell’anno precedente, fatte salve modifiche di dettaglio. Sono, altresì, confermati i termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

In via ordinaria, il termine ultimo di invio è il 2 maggio 2022 (termine così differito rispetto al 30 aprile che è sabato, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011).

È necessario, tuttavia, “anticipare” la presentazione, entro il 28 febbraio 2022, qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell’ambito della dichiarazione annuale (compilando il quadro VP).

Il modello dichiarativo appena approvato non tiene ancora conto delle bozze dei documenti IVA precompilati. È, infatti, prevista la messa a disposizione della bozza di dichiarazione IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate, solamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (e, quindi,
con effetti solo sul prossimo modello).

Nell’ambito del modello approvato, sono confermate alcune novità dello scorso anno:

  • resta abolito il quadro VI, non essendo più necessario il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali;
  • permane il rigo VA16 per indicare i versamenti sospesi a seguito dell’emergenza COVID-19, anche se la compilazione è adesso riservata solo a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che abbiano fruito della sospensione dei versamenti in scadenza in gennaio e febbraio 2021 (nel corso del 2020, invece, i versamenti sospesi avevano riguardato una più amplia platea di soggetti).
Sono, inoltre, mantenute le specificazioni relative alle operazioni esenti con diritto alla detrazione dell’imposta per il 2021 individuate dall’art. 1 comma 452 e 453 della L. 178/2020, vale a dire le cessioni di vaccini anti COVID-19, di strumenti per la diagnosi del COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse (per il 2020, riguardavano, invece, i beni oggi con aliquota del 5%).

Le istruzioni al modello dichiarativo precisano che le predette operazioni:

  • sono incluse nel rigo dedicato alle operazioni esenti di cui all’art. 10 del Dpr 633/72 (rigo VE33);
  • sono esposte nel campo “9” del rigo VF34, al fine di distinguere le medesime dalla generalità delle operazioni in regime di esenzione IVA per le quali, di regola, il diritto alla detrazione è precluso.
    Analoga modalità di esposizione riguarda ora le cessioni c.d. “presunte” effettuate verso le interfacce elettroniche (art. 10 comma 3 e art. 19, comma 3, lett. d-bis) del Dpr 633/72), nel campo “7” del rigo VF34.
Nel modello relativo all’anno d’imposta 2021, si è tenuto conto della nuova soglia di 2 milioni di euro per la compensazione “orizzontale” del credito IVA (o del rimborso in procedura semplificata), ai sensi dell’art. 1 comma 72 della L. 234/2021. In tale ottica, è stato eliminato il campo “6” nel rigo VX4 ove veniva attestato, da parte dei subappaltatori edili, il più alto limite di compensazione di cui beneficiavano in passato e che, attualmente, è assorbito nella nuova soglia di 2 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, una doppia modifica relativa alle percentuali di compensazione per i prodotti agricoli:

  • è sostituita la percentuale del 6% con quella del 6,4%, per la legna da ardere e per il legno squadrato, come previsto dal Dm 19 dicembre 2021;
  • sono sostituite le percentuali del 7,65% e del 7,95% con quella del 9,5%, prevista dall’art. 68 del Dl 73/2021, per gli animali vivi della specie bovina e suina.
Nel nuovo modello di dichiarazione IVA sono, altresì, ridenominati i righi VO10 e VO11, ora riferiti alle “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, per tenere conto delle novità del Dlgs. 83/2021 in materia di commercio elettronico.

Di conseguenza, è aggiornato anche il testo delle istruzioni, prevedendo la compilazione:

  • del rigo VO10, per i soggetti passivi IVA che, avendo effettuato nell’anno precedente prestazioni di servizi c.d. “TBE” verso privati consumatori nell’Ue e vendite a distanza intra-Ue al di sotto della soglia di 10.000 euro, comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA “a destinazione” nel 2021;
  • del rigo VO11, per i soggetti passivi IVA che hanno inteso revocare, a partire dal 2021, l’opzione precedentemente espressa.
Peraltro, nel rigo VO10 è possibile comunicare anche l’opzione per la tassazione “a destino” delle vendite a distanza verso privati sammarinesi, disciplinate dall’art. 15 del Dm 21 giugno 2021.

Da ultimo, è introdotto il rigo VO17 per consentire di revocare l’opzione in precedenza esercitata per l’applicazione dell’IVA nello Stato del committente da parte dei soggetti che effettuano prestazioni c.d. “TBE” verso privati Ue ai sensi dell’art. 7-octies del Dpr 633/72.

(MF/ms)
 




Seminario fiscale: “Legge Bilancio 2022 e decreti collegati, novità ed altri adempimenti”

Lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 14.30, si terrà il webinar con il dottore commercialista Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco: “Seminario fiscale: Legge Bilancio 2022 e decreti collegati, novità ed altri adempimenti”.

Verranno trattati questi argomenti:

  • aliquote Irpef 2022
  • proroga detrazioni in ambito edilizio;
  • differimento termini efficacia Sugar Tax e Plastic Tax
  • credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0” 2023-2025
  • credito d’imposta R&S
  • rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali
  • modalità di convocazione assemblee società
  • nomina responsabile della conservazione sostitutiva
  • proroga disposizioni di modifica della disciplina del terzo settore
  • limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione

 
Per iscriversi CLICCARE QUI entro venerdì 28 gennaio 2022.

Lunedì mattina 31 gennaio vi invieremo il link per partecipare al webinar.

(MP/am)




“Più assunzioni a termine con l’incertezza da virus”

La Provincia del 17 gennaio 2022, il vice-direttore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi parla dei contratti a tempo determinato.




Bando “Connessi” per la digitalizzazione

“CONneSSi” in questo caso sta per “CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali – ed. 2022”. Il bando ha l’obiettivo di sostenere le MPMI nella definizione e implementazione di strategie di digital marketing, inteso come quell’insieme di discipline, metodologie, tecniche finalizzate alla promozione di beni e servizi tramite l’uso di strumenti e canali digitali (web, social media, video, mobile app).

Il bando è promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e si rivolge alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e/o unità locali iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio citata.
Il testo completo del bando con i requisiti e le esclusioni è consultabile sul sito cliccando qui.

La procedura è esclusivamente telematica tramite la piattaforma web Telemaco. Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 20 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle risorse, e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 18 marzo 2022. In caso di necessità o approfondimenti si prega di contattare Promos Italia all’indirizzo mail: assistenza.bandodigitale@promositalia.camcom.it 
Il contributo a fondo perduto è erogato per un investimento minimo di 5.000 euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto tra il 65 e il 70% delle spese considerate ammissibili al netto di IVA, fino a un massimo di 10.000 euro. Dotazione totale pari a 2.000.000 euro.

(SN/am)
 




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale

Informiamo le Aziende Associate che è stato firmato il Decreto Ministeriale circa le agevolazioni previste per le imprese “gasivore”.

Il provvedimento, il cui testo è riportato in allegato, è stato sottoscritto dal ministro Cingolani il 21 dicembre u.s. ed è rivolto al settore manifatturiero, nello specifico alle aziende che hanno un consumo medio di gas nel periodo di riferimento pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 smc/anno) e che operano nei settori elencati nell’allegato 1 al citato decreto.
 
Il provvedimento definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione degli oneri connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, ossia la componente REIG e la componente RETIG (rispettivamente per i clienti su rete locale o direttamente allacciati alla rete di trasporto) a decorrere dal 1 aprile 2022. Analogamente alla procedura relativa all’energia elettrica, i soggetti beneficiari avranno un vantaggio differenziato a seconda dell’indice di intensità gasivora sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) e/o sul fatturato.
 
Il Decreto prevede anche che dal 1° gennaio 2022 le imprese con consumi superiori a 1 milione di smc/anno di gas per uso non energetico non siano assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RETIG e REIG per i consumi superiori a tale soglia nell’anno solare.
 
Sono ammesse alle agevolazioni del Decreto Ministeriale le imprese che al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 102/2014 (con sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica con obbligo di attuare almeno un intervento previsto nella diagnosi stessa).
 
Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni sul tema non appena saranno rese note le informazioni operative per attuare la relativa procedura.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

Alleghiamo Decreto ministeriale.
 
(RP/rp)




Exportlab: formazione e accompagnamento delle aziende di Lecco e Como verso i mercati esteri

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con Lario Sviluppo Impresa, promuove il progetto “Exportlab” al fine di rafforzare la presenza delle imprese lariane all’estero, attraverso un percorso di formazione/orientamento e assistenza individuale all’export.
 
Il progetto, che ha l’obiettivo di fornire strumenti operativi concreti, al fine di consentire alle aziende partecipanti di acquisire e/o accrescere le proprie competenze nell’ambito dell’internazionalizzazione, si articolerà in due fasi:
 
  1. Training: formazione di breve durata sulle principali tematiche export quali contrattualistica e pagamenti internazionali, digital export e marketing internazionale, e-commerce (aspetti doganali e logistici, mettendo in risalto aspetti teorici ma anche pratici).
 
  1. Mentoring: assistenza specialistica individuale (limitato ad un numero massimo di 20 imprese) relativa alle potenzialità offerte dai canali digitali per l’individuazione dei mercati esteri, dei relativi canali distributivi, dei potenziali partner commerciali con cui lavorare e la loro relativa gestione. 
 
Le adesioni devono essere inviate via pec all’indirizzo cciaa@pec.comolecco.camcom.it entro il 30.01.2022.
 
Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda di adesione visitate il link.
 

(GF/am)




Fattura elettronica: come rinnovare la conservazione sostitutiva gratuita dell’Agenzia delle Entrate

Per tutti coloro che hanno optato per la conservazione sostitutiva gratuita dell’Agenzia delle Entrate, all’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria il 1° gennaio 2019, si raccomanda di prestare la massima attenzione alla necessità di conferma e rinnovo della conservazione stessa.

Benchè il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate sia gratuito, è però necessario confermare e/o rinnovare l’adesione ogni 3 anni.

Si ricorda che la conservazione sostitutiva è obbligatoria, e nel caso si sia optato per la conservazione sostituiva dell’Agenzia delle Entrate, il servizio è gratuito. Una volta aderito, non occorre fare nulla, è tutto automatico.

Siccome quando è partita la fatturazione elettronica, tutti coloro che hanno richiesto la conservazione sostitutiva dell’agenzia delle entrate (insieme alla registrazione della PEC o del Codice SDI), lo hanno fatto fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, si vedranno l’adesione Revocata o in Scadenza.

Come rinnovare la conservazione sostitutiva: entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali, accedere alla sezione della fatturazione elettronica, poi alla sezione Conservazione e aderire nuovamente al servizio. Nel caso la conservazione sia scaduta da alcuni giorni, settimane o anche mesi, non è un problema, perchè in fase di rinnovo viene chiesta la data a partire dalla quale riavviare il servizio di conservazione. In questo caso si avrà cura di inserire il giorno in cui era scaduta.

(MF/ms)




Diritto camerale 2022: confermate le misure degli anni precedenti

Con la nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 429691, pubblicata il 22 dicembre, sono state confermate per il 2022 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

L’art. 28 comma 1 del Dl 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.

La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017.

La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal Dm 21 aprile 2011 (come disposto dall’art. 1 del Dm 8 gennaio 2015).

Per il 2022, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2021, il tributo viene determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal citato decreto.

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2021, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli):
    • 44 euro (unità locale 8,80 euro);
    • società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
    • società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
    • società tra avvocati ex Dlgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota Mise 3 marzo 2009 n. 19230.

Da aggiungere le maggiorazioni delle singole Camere di Commercio

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.

Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 12 marzo 2020 (ad esclusione della Cciaa di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, per tutte le altre Cciaa la maggiorazione è al 20%).

Il diritto camerale è versato:

  • in unica soluzione;
  • con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 comma 2 del Dm 359/2001).

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del Dm 359/2001), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 comma 1 del Dm 21 aprile 2011).

(MF/ms)