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Istat: dicembre 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 3,8% (variazione annuale) e a + 3,6% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,850% e + 2,700%.

(MP/bd)




Nominati vice-presidente e giunta per i prossimi tre anni

Il nuovo consiglio di Api Lecco Sondrio si è riunito questa settimana e ha nominato il nuovo vice-presidente della nostra associazione e i membri della giunta che saranno in carica per i prossimi tre anni.
Massimo Mortarotti della Dispotech di Gordona (Sondrio) è il nuovo vice-presidente che affiancherà il presidente Enrico Vavassori fino al 2024. Con loro in giunta ci saranno: Marco Frigerio della Metallurgica Frigerio di Villa d'Adda (Bergamo) che continuerà a ricoprire le funzioni di tesoriere della nostra associazione, Andrea Beri della Ita di Calolziocorte (Lecco), Piero Dell’Oca della Tecnofar di Gordona (Sondrio), Davide Gianola della Impianti elettrici Gianola di Lecco e Luigi Sabadini della Trafilerie di Valgreghentino (Lecco).

Massimo Mortarotti nello scorso mandato ha ricoperto il ruolo di consigliere in Api Lecco Sondrio, è il titolare dell’azienda Dispotech, da lui fondata nel 1994, che produce prodotti per il settore medicale.

“Questa carica mi fa molto piacere e ringrazio il Consiglio di Api per la fiducia – commenta il nuovo vice-presidente. Lavorerò al fianco del presidente Enrico Vavassori per cercare di dare un supporto importante a tutte le nostre associate e agli imprenditori. Io mi occuperò in particolare della provincia di Sondrio, conosco bene il tessuto imprenditoriale del mio territorio e voglio diventare un punto di riferimento per le nostre imprese. Stiamo vivendo un periodo non facile, pieno di incognite e problematiche quotidiane, l’unica soluzione è affrontare queste sfide insieme, non restando chiusi tra le mura della propria azienda. L’ho vissuto io direttamente, l’associazione può essere di grande aiuto per gli imprenditori che spero possano vedere in me una risorsa per portare avanti le loro istanze”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
Api Lecco Sondrio




Sicurezza sul lavoro: Inail, Api e Politecnico testano nuove tecniche

La Provincia del 20 gennaio 2022, Silvia Negri, responsabile della sicurezza in Api, parla del progetto "Rekon".




Crisi energetica: le proposte di Confapi al Governo

Trasmettiamo in allegato il documento presentato da Confapi al tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sull’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo, che contiene le proposte della Confederazione per tamponare immediatamente la situazione ma anche per elaborare, a medio termine, una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema industriale.

(MP/am)
 




Ricarica elettrica di veicoli: risorse regionali per le pmi

Le risorse arrivano da Regione Lombardia. Sul sito regionale, area imprese, sono indicati i dettagli delle infrastrutture comprese nel bando.
 

L’obiettivo è quello di aumentare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, favorendo l’utilizzo di mezzi privati a basse emissioni di carbonio e, pertanto, contribuendo a limitare le emissioni di gas climalteranti nonché di inquinanti locali quali PM10 ed NOx, nel settore della mobilità privata.

Chi può partecipare
Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Lombardia.

Spese ammissibili
Sono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi dispositivi per la ricarica elettrica di veicoli di categoria M, N, L ai sensi dell’art.47 del Codice della Strada, le relative attività di progettazione e le opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all’installazione.

Modalità e scadenza
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online, dalle ore 15:00 del 18/01/2022 ed entro le ore 12:00 del 17/02/2022. Non saranno ammesse altre modalità di invio. Codice bando su Bandi online: RLT12020010342
L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa “a sportello”, cioè secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo è a fondo perduto ed è pari al 50% delle spese ammissibili (in ogni caso non può essere superiore a € 150.000). Non è prevista la cumulabilità con altri contributi per investimento di natura regionale, statale e comunitaria per le medesime opere.

(SN/am)




Fondi ministeriali alle imprese che nel 2020 hanno prodotto beni da riciclo certificati

Sul sito del ministero della transizione ecologica (MiTe), fin da dicembre, è pubblicata questa opportunità riservata alle imprese che attestano di avere prodotto nel 2020 beni a partire da materiali riciclati.

Con un decreto del 6 ottobre 2021, ma pubblicato in GU n. 297 del 15 dicembre 2021, i ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di materie e prodotti riciclati che hanno accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta.

Se un’impresa nel corso dell’anno 2021 ha utilizzato materie prime “riciclate”, può concorrere all’assegnazione di un “bonus” ministeriale se dimostra che i materiali da riciclo arrivano al 75% o più della composizione finale. L’evidenza che si tratta di beni provenienti da riciclo è legata al possesso della documentazione sull’etichettatura e la certificazione dei prodotti venduti.

Chi può partecipare
Le imprese che nel 2020 hanno utilizzato materiali provenienti dal riciclo (compresi i rottami e il compost) e hanno realizzato prodotti etichettati secondo le norme ambientali applicabili in uno di questi modi:
a) un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

Spese ammissibili
Spese per le materie prime riciclate e spese per conseguire le etichettature di prodotto.
Non è necessario aver utilizzato grossi quantitativi di materie riciclate, in quanto per accedere al contributo (che non può superare 10 mila euro) basta aver costi per almeno 40 mila euro (il beneficio è calcolato al 25%). Peraltro costi inferiori possono dar luogo a contributo inferiore, sempre al 25%.

Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it), a partire dalle ore 12 di mercoledì 22 dicembre 2021 fino alle ore 12 del 21 febbraio 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID. E’ consigliabile essere tempestivi perché i ritardatari potrebbero restare esclusi dal beneficio per esaurimento di fondi. C’è spazio per oltre 1.000 domande.

Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti riciclati, fino ad un importo massimo di 10 mila euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
 

(SN/am)
 

 




Indagine Confapi sull’energia: alle imprese nel 2022 costerà 25 miliardi

La piccola e media industria privata è preoccupata, in un momento che dovrebbe essere di ripresa economica, dei forti rialzi dei beni energetici. L’Ufficio Studi di Confapi ha appena realizzato un’indagine tra gli associati proprio per capire l’impatto e le conseguenze che questi aumenti avranno nei prossimi mesi sulle aziende. Dalla ricerca, su una scala da 1 a 10 punti, è emerso che il costo dell’energia elettrica incide sull’utile d’esercizio tra 5 e 10 punti per il 29% delle aziende interpellate, mentre per 25,8% inciderà tra l’11% e il 30%.
Delle aziende intervistate infatti il 54,8% vanta contratti a prezzo variabile a fronte del 45,2% protetto da prezzo fisso. Tuttavia il primo aspetto da evidenziare è che già il 43,8% delle aziende coperte da un contratto a prezzo fisso ha in essere un prezzo medio di fornitura di oltre €120/MWh pari ad un aggravio del 100% rispetto al prezzo medio dell’elettricità nel 2019.

Nell’insieme, la maggioranza delle pmi che vantano oggi un contratto a prezzo fisso si troverà a rinegoziare i contratti di fornitura tra il secondo e il quarto trimestre 2022. Tenuto conto della condizione di grave tensione che insiste attualmente sul mercato energetico europeo e dall’andamento della curva forward, è lecito attendersi a fine 2022 una rinegoziazione nell’ordine dei €180/MWh pari a un incremento del 200% rispetto al 2019.

Secondo l’indagine di Confapi, su un piano più macro, ipotizzando un consumo industriale di elettricità (pmi e grandi imprese) di circa 211TWh (-5% rispetto ai consumi 2019) e un aggravio medio dell’elettricità stimato in €120/MWh rispetto al 2019 (prezzo medio dell’elettricità è stato pari a €60/MWh), l’impatto economico della bolletta luce sul sistema industriale italiano ammonta a circa €25 miliardi.

La situazione è drammatica  – commenta Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondriole aziende sono seriamente preoccupate per i costi spropositati dell’energia elettrica. So che ieri il nostro presidente nazionale Maurizio Casasco era al tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e ha presentato dei documenti sull’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo che contengono anche le proposte di Confapi per tamponare immediatamente la situazione ma anche per elaborare, a medio termine, una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema industriale”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
Api Lecco Sondrio




Seminario fiscale: “Legge Bilancio 2022 e decreti collegati, novità ed altri adempimenti”

Lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 14.30, si terrà il webinar con il dottore commercialista Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco: “Seminario fiscale: Legge Bilancio 2022 e decreti collegati, novità ed altri adempimenti”.

Verranno trattati questi argomenti:

  • aliquote Irpef 2022
  • proroga detrazioni in ambito edilizio;
  • differimento termini efficacia Sugar Tax e Plastic Tax
  • credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0” 2023-2025
  • credito d’imposta R&S
  • rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali
  • modalità di convocazione assemblee società
  • nomina responsabile della conservazione sostitutiva
  • proroga disposizioni di modifica della disciplina del terzo settore
  • limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione

 
Per iscriversi CLICCARE QUI entro venerdì 28 gennaio 2022.

Lunedì mattina 31 gennaio vi invieremo il link per partecipare al webinar.




Split payment: gli elenchi per l’anno 2022

Il regime Iva dello split payment prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette ad Iva (il regime non si applica in caso di operazioni esenti, non imponibili o fuori campo), effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ed altri soggetti specificamente individuati, l’Iva sia applicata ed esposta in fattura dal fornitore e versata all’Erario dai cessionari o committenti, anziché dal fornitore stesso come avviene ordinariamente.

L’ambito temporale di applicazione di tale meccanismo è al momento fissato fino al 30 giugno 2023 (decisione di esecuzione Ue 2020/1105 del Consiglio Ue del 24 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione Ue 2017/784).

Fondamentale per l’applicazione del regime di split payment è identificare l’ambito soggettivo, ovvero i soggetti cessionari e/o committenti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 17 ter Dpr 633/1972.

Deve trattarsi di operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e successive modificazioni e integrazioni, e, ai sensi dell’articolo 17 ter Dpr 633/1972, nei confronti di:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 2), c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1. n. 1, c.c., da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Stante la criticità nel verificare facilmente se un soggetto cessionario/committente sia destinatario o meno del regime di split payment, il comma 1-quater dell’articolo 17bis stabilisce che, a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti (di cui ai commi 1 e 1bis) devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del citato articolo.

Inoltre sul sito Internet istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economica e della Finanze sono pubblicati ogni anno (entro il 20 ottobre con effetti a valere dall’anno successivo) gli elenchi dei soggetti interessati dallo split per le cessioni o prestazioni effettuate nei loro confronti: l’inclusione nei citati elenchi determina un effetto costitutivo.

Per il 2022, come già per l’anno precedente, i soggetti sono suddivisi nelle seguenti sei categorie:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo2359, comma 1, n. 2, c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Sul sito è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti avvalendosi della consultazione tramite codice fiscale.

I suddetti elenchi non ricomprendono le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009 (con ricognizione da effettuarsi annualmente), per le quali è necessario fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto, mediante apposito modulo di richiesta.

Per quanto riguarda il verificarsi o la perdita del requisito del controllo o dell’inclusione nell’indice FTSE, in base a quanto stabilito dal D.M. 23.01.2015, come modificato da ultimo dal D.M. 09.01.2018:

  • nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano il regime dello split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi invece in corso d’anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano il regime dello split payment alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo;
  • nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni di cui al citato articolo 17ter fino al 31 dicembre dell’anno in corso;
  • nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo (circolare AdE 9/E/2018).
(MF/ms)
 



Organo di controllo nelle SRL: nomina, proroga e disciplina

In seguito all’entrata in vigore del Dlgs. 14/2019 e del successivo Dl. 32/2019 è stato modificato l’articolo 2477 cod. civ. stabilendo nuovi criteri per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

In particolare sono stati ridefiniti i parametri, di cui all’articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ., ragion per cui la nomina scatta al momento del superamento per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:

  • totale dell’attivo di bilancio: euro 4.000.000;
  • totale delle vendite e delle prestazioni: euro 4.000.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20.
Il medesimo articolo, secondo quanto disposto dalla lettera c), fa cessare l’obbligo di nomina qualora la società per tre esercizi consecutivi non ha superato nessuno dei sopra citati limiti.

Il tema della nomina dell’organo di controllo è stato oggetto di notevoli dibattiti e, purtroppo, di un susseguirsi di proroghe “sbagliate” e “dannose” (citando il comunicato stampa dell’ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Massimo Miani).

Andando con ordine, la versione originaria del Codice della crisi fissava la scadenza per la nomina dell’organo di controllo al 16 dicembre 2019 prendendo come riferimento i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018.

Tale termine è stato prorogato per la prima volta dalla L. 77/2020 – di conversione del Dl. 34/2020 – in particolare l’articolo 51-bis che ha posticipato la nomina obbligatoria all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

L’entrata in vigore del Decreto Rilancio ha portato con sé numerosi strascichi relativamente alla gestione degli incarichi già assegnati entro i termini vigenti prima della modifica recata dal decreto stesso. A tal proposito si sono susseguiti diversi interventi interpretativi.

In prima battuta il MISE, nel suo parere datato 1° ottobre 2020, ha ritenuto possibile per le società – ove ritenuto opportuno – procedere con l’interruzione anticipata dell’incarico secondo il disposto del Dm. 261/2012, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Successivamente, il MEF in risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01842 ha espresso chiaramente la possibilità per le società che avevano già provveduto a nominare un organo di controllo di non intervenire a modificare il rapporto instaurato in quanto la norma, prevedendo un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo”, non sembra “possa interpretarsi come idonea a far venire meno l’obbligo medio tempore”.

Sulla stessa linea del MEF si è posto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di concerto con la Fondazione Nazionale, con il documento di ricerca pubblicato il 15.10.2020. Infatti, a loro avviso, non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all’articolo 51-bis del Decreto Rilancio possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l’intervenuta insussistenza dell’obbligo della revisione”, ma si tratterebbe semplicemente di una disposizione recante il “differimento della data di scadenza.

In chiusura, però, non è stata preclusa la possibilità di una risoluzione consensuale ai sensi del già citato Dm. 261/2012.

In ultimo, Assirevi con il suo documento di ricerca 234R – aggiornato nell’aprile 2021 – sulla base delle interpretazioni sopra descritte, ha previsto sia la possibilità di proseguire regolarmente nell’incarico conferito all’organo di controllo sia, se ritenuto opportuno, di risolverlo consensualmente. 

L’interruzione anticipata dell’incarico è motivata oltre che dal mutuo consenso delle parti, anche dal differimento del termine entro cui nominare l’organo di controllo.

L’ulteriore proroga è stata introdotta dal Dl. 118/2021 che prevede – all’articolo 1-bis – lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

L’ennesimo slittamento in avanti ha creato un ulteriore dubbio interpretativo per tutte quelle Srl che, avendo diligentemente nominato l’organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, si trovano – nell’assemblea di approvazione del bilancio 2021 – nella naturale scadenza triennale del
revisore legale o del sindaco unico.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se anche tali società possano godere della proroga introdotta dalla L. 147/2021, potendo quindi omettere – almeno per l’esercizio 2022 – di nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore legale.

Il possibile equivoco interpretativo è stato “sgomberato” dall’intervento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il documento di ricerca pubblicato lo scorso 4 novembre.

È stato ribadito che la proroga ha toccato unicamente l’articolo 379 del Codice della crisi e in nessun modo l’articolo 2477 cod.civ.

A tal proposito, il menzionato articolo 379 Codice della crisi, trova applicazione solamente ai fini della prima nomina dell’organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019”.

In conclusione, è possibile affermare che le società che hanno effettuato la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale “soggiacciono” al regime di nomina e cessazione disciplinato dall’articolo 2477 cod. civ. qualora si tratti di Srl o di società cooperative.

(MF/ms)