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Al via le compensazioni del credito imposta “Super Ace”

Con la risoluzione 70/E/2021 dello scorso 10 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante dalla conversione della “Super Ace” o “Ace innovativa”, introdotta dall’articolo 19, commi 2-7, Dl. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Il comma 3 della citata norma consente infatti la fruizione alternativa, tramite riconoscimento di un credito d’imposta, del rendimento nozionale Ace di cui all’articolo 1 Dl. 201/2011, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La conversione dell’Ace in credito d’imposta si ottiene moltiplicando il rendimento nozionale, pari agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 entro un massimo di 5 milioni di euro e valutati al 15%, per l’aliquota Ires o Irpef in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

L’articolo 19, comma 6, Dl. 73/2021 offre tre modalità di fruizione alternative del credito d’imposta “Super Ace”:

  • l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997;
  • la richiesta a rimborso in dichiarazione dei redditi;
  • la cessione a terzi, che potranno usufruirne con le medesime modalità previste per il cedente, inclusa la facoltà di ulteriore e successiva cessione.
La conversione dell’Ace in credito d’imposta e la sua conseguente fruizione non sono automatiche, risultando subordinate all’invio di apposita Comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini di presentazione, contenuto e modalità attuative per l’eventuale cessione del credito definite dal provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 238235/2021.

La finestra temporale per l’invio della Comunicazione decorre dal 20.11.2021 fino al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La Comunicazione Ace può essere trasmessa anche con riferimento a singoli incrementi di capitale proprio ed eventuali incrementi di capitale proprio successivi sono oggetto di ulteriori Comunicazioni Ace in cui deve essere omesso il riporto degli incrementi indicati nelle Comunicazioni già validamente presentate.

L’istituzione del codice tributo per la compensazione in F24 consente dunque la fruizione a coloro che hanno già provveduto all’invio di anche solo una singola comunicazione all’Agenzia delle entrate e hanno ricevuto:

  • la conferma dall’Agenzia delle entrate di riconoscimento del credito, prevista entro al massimo 30 giorni dall’invio di ogni singola comunicazione;
  • in caso di crediti superiori a 150.000 euro, l’esito alle verifiche antimafia previste dal D.lgs. 159/2011.
La compensazione è possibile dal giorno successivo a quello di:
  • avvenuto versamento del conferimento in denaro;
  • ovvero dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti;
  • ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il cessionario invece potrà utilizzare il credito d’imposta, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, dopo che:
  • il cedente abbia comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito;
  • il cessionario stesso ne abbia comunicato la relativa accettazione.
Il codice tributo da utilizzarsi in compensazione è il “6955” denominato “Credito d’imposta Ace – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, dunque, per la generalità delle imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2021.

Come di consueto, il modello F24 che espone l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Se l’importo compensato, anche tenuto conto dei precedenti utilizzi, eccede l’ammontare massimo spettante come risultante dalle comunicazioni validamente presentate e consultabile nel “Cassetto fiscale” del contribuente al link “Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili”, il relativo modello F24 è scartato.

(MF/ms)
 




Enrico Vavassori è il nuovo presidente di Api Lecco Sondrio

Nella serata di ieri si è insediato il nuovo consiglio di Api Lecco Sondrio che ha eletto il nuovo presidente all’unanimità.
Enrico Vavassori è il nuovo presidente di Api Lecco Sondrio che succede a Luigi Sabadini dopo otto anni alla guida dell’associazione.

Enrico Vavassori, classe 1967, di Brivio (Lecco) è il titolare della storica Trafileria Vavassori, in cui è entrato nel 1986. L’azienda è stata fondata negli Anni 60 ed è associata a Api Lecco Sondrio dal 1981, ha 15 dipendenti e si occupa della lavorazione del filo d’acciaio.
Il nuovo presidente ha praticato sport automobilistici correndo con i kart, è stato consigliere comunale a Brivio con la delega alle attività produttive e associazioni, dal 2018 al 2021 è stato consigliere di Api Lecco Sondrio e consigliere della Camera di Commercio Como-Lecco.

Ringrazio i membri del Consiglio di Api per la loro fiducia e tutti gli associati per il grande consenso ricevuto – dichiara Enrico Vavassori – per me è una sfida nuova e importate questa alla guida dell’associazione. Api per la mia azienda, come per tutte le associate, è un punto di riferimento da oltre 70 anni e esserne alla guida è un motivo di grande orgoglio per me. Lavoreremo con il Consiglio e la struttura, come sempre, per aiutare le aziende associate in un momento di certo non facile, in cui le nostre imprese sono state fortemente messe alla prova, ma come dimostrano i numeri, hanno retto bene alla pandemia e ora stanno lavorando per tornare sui livelli precedenti. Ringrazio Luigi Sabadini, da cui prendo il testimone oggi, ha guidato egregiamente la nostra associazione per diversi anni affrontando anche l’emergenza sanitaria Covid-19, mai verificatasi prima”.
Questi i membri del Consiglio guidato da Enrico Vavassori: Andrea Beri (Ita di Calolziocorte), Paolo Bertoni (Trimat di Viganò), Daria Borgonovo (Novastilmec di Garbagnate Monastero), Cristina Conca (Larius Cooperativa Sociale di Colico) Valeria Dalmonte (Edilsider di Calolziocorte), Piero Dell’Oca (Tecnofar di Gordona), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio di Villa d’Adda), Danilo Gabbioni (Italgard di Inverigo), Davide Gianola (Impianti elettrici Enrico Gianola di Lecco), Massimo Mortarotti (Dispotech di Gordona), Luigi Pescosolido (Rapitech di Lecco), Luigi Rosa (R4 Automazioni di Cisano Bergamasco), Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgreghentino), Laura Silipigni (Tag di Dolzago), Enrico Vavassori (Trafilerie Vavassori di Brivio).

Nel prossimo consiglio, che si terrà a gennaio 2022, verranno nominati: vice-presidente, giunta e revisori dei conti.

Il nuovo Presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori verrà presentato alla stampa in conferenza lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 11.30, presso la sede di Api Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
Api Lecco Sondrio
 




Confapi tra i firmatari del Protocollo sul “Lavoro Agile”: rassegna stampa

La Provincia dell’11 dicembre 2021 e Lecconotizie parlano del nuovo protocollo firmato sullo smart working.

Lecconotizie




Chiusura uffici Api Lecco Sondrio per festività natalizie

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività natalizie, gli uffici della nostra Associazione osserveranno il seguente calendario:

 

  • Chiusura da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 31 dicembre 2021
  • Apertura nei giorni 3-4-5 gennaio 2022
  • Chiusura nei giorni 6-7 gennaio 2022

 
 
(MP/bd)
 




Exportlab: formazione e accompagnamento delle aziende lariane ai mercati esteri

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 10, la Camera di Commercio Como-Lecco organizza un webinar dedicato a Exportlab.

Exportlab è un progetto che racchiude un’insieme di azioni finalizzate a rafforzare la presenza all’estero delle imprese lariane, attraverso un percorso di orientamento e assistenza.  
E’ articolato in due fasi:

  1. Training: formazione di breve durata sulle principali tematiche export quali: contrattualistica e pagamenti internazionali; digital export e marketing internazionale; e-commerce: aspetti doganali e logistici; mettendo in risalto aspetti teorici ma anche pratici.  
  2. Mentoring: assistenza specialistica individuale (limitato ad un numero massimo di 20 imprese) relativa alle potenzialità offerte dai canali digitali per l’individuazione dei mercati esteri, dei relativi canali distributivi, dei potenziali partner commerciali con cui lavorare e la loro relativa gestione.

Maggiori informazioni sul progetto le trovate al seguente link

Per collegarsi mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 15 cliccare qui

(MP/am)




Confapi tra i firmatari del Protocollo sul “Lavoro Agile”

Lecco, 10 dicembre 2021 – È stato firmato in data 7 dicembre 2021 tra Governo, Confapi, le maggiori associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali nazionali il Protocollo in base al quale la contrattazione collettiva potrà regolare, dopo l’attuale fase di emergenza, le modalità di svolgimento del “Lavoro Agile” nel settore privato.

Viene innanzitutto stabilito che l’attivazione del “Lavoro Agile” avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto che potrà essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla firma, non può far scattare il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, né può rilevare sul piano disciplinare.
La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia del lavoratore nello svolgimento della prestazione, nell’ambito degli obiettivi prefissati (viene tuttavia prevista anche la possibilità di individuare delle fasce orarie). Salvo esplicita previsione dei contratti, durante le giornate di “Lavoro Agile” di norma non sono previste prestazioni di lavoro straordinario. Per assenze legittime (malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie), il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è obbligato a prenderle in carico.
Permane l’obbligo di individuare sempre, in ogni caso, una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non è tenuto ad erogare la prestazione lavorativa.
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire le necessarie condizioni di sicurezza e di riservatezza.

Si tratta di un accordo molto significativo sia dal punto di vista del contenuto che del metodo con cui si è arrivati all’intesa – commenta Mario Gagliardi vice-direttore di Api Lecco Sondrio e responsabile dell’Area Relazioni Industriali e Sindacali. Nel merito il Protocollo, integrando le vigenti disposizioni di legge, definisce in dettaglio le linee guida con cui i contratti nazionali, territoriali o aziendali potranno disciplinare il lavoro agile, fermo restando la necessità di uno specifico accordo individuale tra azienda e lavoratore. Con questa intesa si sono poste le basi per far finalmente partire una nuova fase del lavoro agile, recuperando i principi e le finalità originarie dell’istituto e abbandonando definitivamente il semplice lavoro da remoto giocoforza sperimentato durante il periodo emergenziale. È importante evidenziare come l’accordo, sulla falsariga di quanto fatto per i Protocolli di sicurezza anti Covid, sia stato il frutto del coinvolgimento e partecipazione di tutte le parti sociali, nessuna esclusa, a testimonianza di come il lavoro agile sia diventato un tassello sempre più strutturale dell’organizzazione del lavoro nella comune convinzione che possa favorire il miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dell’efficienza dell’organizzazione aziendale”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio




Dall’1 gennaio 2022 il limite all’uso dei contanti si abbassa a 999,99 euro

A partire dal prossimo 1° gennaio occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contante (e, più in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante) perché sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro.

Si completerà così la “regressione” prevista dall’art. 49 comma 3-bis del D.lgs. 231/2007 – come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del Dl 124/2019 convertito (c.d. Dl “fiscale”) – che, rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro, dopo un passaggio intermedio, che ha avuto inizio il 1° luglio 2020 e che si concluderà con la fine dell’anno, con il limite all’utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro, ha disposto, dall’inizio del 2022, il limite di 999,99 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v del D.lgs. 231/2007 per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni (ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del D.lgs. 231/2007).

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.lgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del D.lgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del D.lgs. 231/2007).

L’art. 65 comma 9 del D.lgs. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante l’oblazione di cui all’art. 16 della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede).

Peraltro, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti, che, si ricorda, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del D.lgs. 231/2007.

Appare, infine, opportuno evidenziare come, in sede di conversione in legge del Dl 146/2021, il nuovo art. 5-quater, con un intervento di “chirurgia legislativa” sul ricordato art. 49 comma 3-bis del D.lgs. 231/2007, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’Autorità prevista dall’art. 128-undecies del D.lgs. 385/1993 – ripristinando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del D.lgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

(MF/ms)
 

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante
Ambito temporale di riferimento Soglia
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022 1.000 euro
 



Note di variazione e procedure concorsuali: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 801 del 3 dicembre 2021, rappresenta il primo documento di prassi successivo alla riforma della disciplina delle note di variazione Iva in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72.

Le nuove disposizioni, introdotte dall’art. 18 del Dl 73/2021 (conv. L. 106/2021), consentono al cedente o prestatore di emettere la nota di variazione già a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale. In precedenza, invece, era necessario attendere che la procedura si fosse rivelata “infruttuosa”.

La riforma, per espressa previsione normativa, si applica alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato Dl 73/2021).

In maniera non inaspettata, stante anche la chiara decorrenza dettata dall’art. 18 del Dl 73/2021, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello, conferma la validità della propria prassi già emanata, in relazione alle procedure aperte sino alla menzionata data del 26 maggio 2021.

Nel caso di specie, il cessionario o committente delle operazioni effettuate era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo nell’anno 2019.

Quindi, trattandosi di data anteriore alla modifica legislativa, si fa rinvio ai chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017 (§ 13.2), tali per cui “in caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura”.

Nella fattispecie, al fine di individuare il momento in cui l’infruttuosità si verifica, sono ancora applicabili le indicazioni fornite, per le diverse procedure concorsuali, nell’ambito della C.M. n. 77/2000.

Per il concordato, si fa riferimento, segnatamente, “al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso”.

Pertanto, secondo la prassi ministeriale, qualora “in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento”.

In sostanza, per tutte le procedure concorsuali avviate sino al 26 maggio 2021, devono ancora essere tenuti in considerazione dagli operatori i documenti interpretativi emanati anteriormente al Dl 73/2021, poiché essi mantengono la propria validità.

Ciò significa, aderendo al consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che se la procedura è stata avviata prima della riforma dell’art. 26 comma 2 del Dpr 633/72, la nota di variazione non può essere emessa dal cedente prima dell’infruttuosità della procedura concorsuale.

Andrebbe, peraltro, rilevato che, con riferimento alla versione previgente dell’art. 26 comma 2 in esame, la Cassazione ha ritenuto non necessario attendere la certezza dell’irrecuperabilità derivante dall’infruttuosità della procedura (Cass. n. 25896/2020). La Corte di Giustizia Ue, dal canto suo, aveva sancito la non conformità rispetto alla direttiva IVA della norma nazionale nella misura in cui, ai fini dell’emissione della nota di credito per il fornitore, richiedeva l’infruttuosità della procedura concorsuale in capo al cessionario o committente (osservando che in Italia una procedura concorsuale può avere anche durata superiore ai 10 anni).

Per le procedure avviate successivamente al 26 maggio 2021, invece, al momento non è stata emanata prassi ufficiale specifica.

Ai fini dell’emissione della nota di variazione, ci si limita al tenore del nuovo art. 26 commi 3-bis e 10-bis del Dpr 633/72, in virtù del quale la nota è emessa a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, vale a dire, rispettivamente, dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
(MF/ms)
 



Contributo a fondo perduto perequativo

1. Premessa

L’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da con­­­siderare ai fini del riconoscimento del contributo.

Ai fini dell’agevolazione, i soggetti interessati dovevano presentare il modello REDDITI 2021 entro il 30.9.2021, termine individuato dal DPCM 7.9.2021.

A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, con il DM 12.11.2021 sono state quindi definite:

  • la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio per poter accedere al contributo
  • le percentuali da applicare per il calcolo del contributo.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336196:

  • sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’ac­ces­so al suddetto contributo;
  • è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato un’apposita guida.

2.Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Esclusioni

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 26.5.2021 (ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data per la prosecuzione del­l’at­tività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito);
  • ai soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita IVA è stata chiusa alla data del 26.5.2021;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

3 . Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 almeno pari al 30% rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

Ad esempio, se nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 il risultato economico d’esercizio è un utile di 38.200,00 euro e nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è una perdita di 5.500,00 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: +38.200 meno -5.500 = +43.700. In tal caso, poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto (guida Agenzia delle Entrate novembre 2021).

4. Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12.11.2021 alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:

  • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.

4.1 Contributo massimo

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

4.2 Contributo minimo – Inesistenza

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo (guida Agenzia delle Entrate novembre 2021).

4.3 Non spettanza del contributo

Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al pe­riodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

4.4 Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comu­nicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le mi­­sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e suc­ces­sive modifiche.

In particolare, il contributo a fondo perduto “perequativo” è ascrivibile alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo aiuti di Stato, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus.

Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per la sezione 3.1 il contributo richiesto con l’istanza, si dovesse superare il limite mas­simo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che con­sente di non su­perare il limite di aiuti di Stato.

In ogni caso, il richiedente può presentare l’istanza per la richiesta del contributo perequativo solo qualora il suddetto massimale non sia superato.

5. Adempimenti dichiarativi

Come anticipato, per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30.9.2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (modello REDDITI 2021).

Il contributo non spetta:

  • nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata successivamente al suddetto termine del 30.9.2021;
  • oppure nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 non sia stata validamente presentata (si considera validamente presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.9.2021).

Dichiarazioni integrative

Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, le eventuali dichiarazioni dei redditi in­tegrative o correttive presentate oltre il termine del 30.9.2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.9.2021.

6. Presentazione dell’istanza per accedere al contributo

Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istan-za all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 29.11.2021 n. 336196.

6.1 Contenuto dell’istanza

L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’al­tro:

  • l’indicazione del risultato economico d’esercizio relativo ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti;
  • l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
  • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Aiuti di Stato

Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Qualora con il contributo in esame il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

Il soggetto richiedente inoltre:

  • deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework;
  • qualora faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

6.2 Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata, direttamente o tramite intermediario, all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 29.11.2021 al 28.12.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
  • dal 30.11.2021 al 28.12.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

6.3 Ricevute

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’av­venuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica l’even­tua­le scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto;

·     successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ri­cevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

6.4 Presentazione di una istanza sostitutiva

È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente tra­smessa:

·     fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuta emissione del mandato di pagamento o del riconoscimento del contributo come credito d’imposta;

·     entro il suddetto termine del 28.12.2021.

6.5 Presentazione della rinuncia

È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza e com­porta la restituzione del contributo, se erogato.

6.6 Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque in­viata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istan­za o di una rinuncia.

7. Erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

  • sulla base delle informazioni contenute nell’istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto” a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso;
  • mediante la modalità scelta nell’istanza, vale a dire con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza o sotto forma di credito d’im­po­sta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo co­dice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

8. Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle impo­ste sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

9. Controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

  • il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accerta­men­to delle imposte sui redditi;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

10. Sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spet­tante, l’Agen­zia delle Entrate:

  • recupera il con­tributo non spettante, con i relativi interessi;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione ammi­ni­strativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante re­sti­tuzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante ver­sa­men­to delle sanzioni.

 

(MF/ms)

 



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Il Giornale di Lecco del 6 dicembre 2021, speciale dedicato alla nostra Assemblea 2021 e alle aziende premiate.