1

Progetto scouting fornitori per Ansaldo Energia

Informiamo le Aziende Associate interessate che Regione Lombardia organizza con Ansaldo Energia un appuntamento per martedì 21 gennaio 2025 alle ore 14.30 presso Palazzo Lombardia a Milano, Sala Solesin entrata N1.

 

Riportiamo i prodotti per i quali Ansaldo Energia ha necessità di ampliare il portafoglio fornitori:
 
•            ANELLI FUCINATI E SEMILAVORATI (25.5):
MATERIALE: Acciaio X10CrMn1818 ESR
DIMENSIONI di massima: DIAMETRO ESTERNO FUCINATO= 1300 mm, DIAMETRO INTERNO FUCINATO= 1200 mm, ALTEZZA FUCINATO= 950 mm
 
•            FLANGE PRESSAPACCO PRELAVORATE (24.53):
MATERIALE: Alluminio
QUALITA: EN AC-43300, EN AC-Al Si9Mg secondo UNI EN 1706
STATO FORNITURA : Getto colato in sabbia Gs (sand casting), sottoposto al trattamento termico di bonifica (fully artificially aged – T6) secondo UNI EN 1706
DIMENSIONI : diametro interno 2000 mm, diametro esterno 3000 mm, spessore 210 mm
 
•            Piccola meccanica (raccorderia, normalizzati)                     25.94
Viteria e Bulloneria Standard: dimensioni e funzionalità standard UNI, DIN e ISO
Viteria e Bulloneria su disegno: stampata a caldo o ricavata dal pieno mediante asportazione di truciolo con trattamenti di bonifica o superficiali
 
•            Quadri elettrici bassa e media tensione              43.21 e 33.20

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it.

Alleghiamo programma evento 21 gennaio 2025.

(MP/am)




Workshop in collaborazione con Confapi Varese e Microsoft Italia “Envisioning sull’AI per le PMI”

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 15.30, a Solbiate Olona (Varese) si terrà il worshop “Envisioning sull’AI per le PMI – Come l’Intelligenza Artificiale può trasformare la produttività e la crescita delle PMI”.

L’evento, organizzato in partnership con i colleghi di Confapi Varese e Api Novara, VCO, Vercelli e Valsesia, rappresenta un momento cruciale per il sistema produttivo locale, grazie alla collaborazione strategica con Microsoft Italia. Il workshop è parte integrante di un più ampio percorso di supporto alle piccole e medie imprese nell’implementazione di soluzioni innovative basate sull’Intelligenza Artificiale Generativa. 

Questo appuntamento si inserisce nel contesto di un importante protocollo d’intesa tra la Confederazione guidata dal Presidente Cristian Camisa e Microsoft Italia, dopo l’esperienza di Confapi Brescia dello scorso anno. Tale collaborazione testimonia l’impegno comune nel promuovere la digitalizzazione e l’innovazione come leve fondamentali per lo sviluppo competitivo del nostro sistema produttivo. 

Durante il workshop, verranno esplorati i vantaggi concreti dell’adozione di tecnologie AI per migliorare la produttività, ottimizzare i processi aziendali e stimolare la crescita delle PMI. Sarà inoltre un’opportunità per le imprese partecipanti di confrontarsi con esperti del settore e accedere a strumenti e strategie per integrare l’innovazione digitale nei loro modelli di business.

L’evento è gratuito, previa registrazione CLICCANDO QUI

(MP/am)




Documenti 2023: conservazione digitale sostitutiva entro il 31 gennaio

Il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare la Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023; pertanto rimangono poco più di due settimane per adempiere.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 infatti chiarisce che “la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire … entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali: da intendersi come detto con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tale termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, in relazione al periodo d’imposta 2023:

  • posto che il modello REDDITI 2024 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024;
  • scade il 31 gennaio 2025 il termine per adempiere alla conservazione sostitutiva.
Non effettuare la conservazione comporta una sanzione equiparabile alla mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali.

In base a quanto stabilito dall’ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, è prevista una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Inoltre, non ottemperando alla conservazione, in caso di accertamento, il contribuente non potrà esibire i documenti non conservati a norma.

(MF/ms)




Bonus beni materiali 4.0: chiarimenti del Mimit

L’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024 ha introdotto un tetto massimo di spesa per il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione al MIMIT di specifiche comunicazioni per la fruizione.

In particolare, viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 (quindi quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al DM 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024.

Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Viene inoltre stabilito che, ai fini della fruizione del credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

In altri termini, in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d’imposta.

Esclusi gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024

Il comma 446 dispone tuttavia che il suddetto limite non operi in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, la nuova disposizione non trova applicazione per i beni materiali 4.0 in relazione ai quali è stata effettuata la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 207/2024.

Nessuna modifica è stata comunque prevista in relazione alla misura dell’agevolazione ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che resta quindi invariata.

Pertanto, per gli investimenti effettuati sia nel 2024 che nel 2025, il credito d’imposta è previsto nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Si evidenzia che per il 2025 non è comunque più riconosciuto il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0.
 

(MF/ms)




Legge di bilancio 2025: interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico

Con la Legge di Bilancio 2025 il legislatore ha introdotto una serie di misure che vanno nella direzione di un sempre minore utilizzo dei contanti e di un controllo sempre più rigoroso a carico dei contribuenti, basato sulle informazioni che emergono dall’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.
Contestualmente, si tenta di venire incontro alle esigenze degli esercenti, introducendo un termine obbligatorio per l’accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici.

Premessa

La Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, prevede all’art. 1, commi 74 e 75, l’introduzione di una serie di disposizioni in materia di pagamenti elettronici finalizzate al contrasto all’evasione.

In particolar modo, viene introdotto l’obbligo di interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico, a partire dal 1° gennaio 2026.

Contestualmente, i commi 66 e 67 del medesimo art. 1 introducono disposizioni in merito ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici (diversi dai bonifici, ovvero gli incassi POS e similari) stabilendo un termine per l’accredito degli importi afferenti a tali pagamenti.

L’interconnessione tra il registratore telematico e gli strumenti di incasso elettronici

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore un nuovo obbligo per gli esercenti, volto a garantire un maggiore controllo sulle transazioni economiche e la loro corretta certificazione fiscale.

L’art. 1, comma 74, della Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, interviene infatti in modifica al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 (in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi).

Tale comma 3 viene integralmente riscritto, con decorrenza 2026, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena
integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico
.

La nuova formulazione della norma prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

In sintesi, ogni operazione di pagamento elettronico effettuata con carte di credito, debito o altri strumenti digitali sarà automaticamente memorizzata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, attraverso il registratore telematico.

La novità entrerà in vigore nel 2026; gli esercenti avranno quindi un anno di tempo per adeguare i registratori telematici in uso alle nuove disposizioni che, grazie al collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali), memorizzeranno e trasmetteranno all’Agenzia delle
Entrate non solo i corrispettivi sulla base dei documenti commerciali emessi, ma anche le informazioni di tutte le transazioni elettroniche effettuate (tranne le informazioni che consentono di identificare il soggetto pagatore).

L’ammontare delle transazioni elettroniche sarà memorizzato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate indipendentemente dal fatto che il relativo corrispettivo sia stato certificato.

In tal modo, evidentemente, eventuali discrepanze emergeranno in tempi ancora più celeri di quanto non accada ora, a seguito dell’incrocio del flusso dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti, tramite registratore telematico, ed i dati trasmessi dai gestori dei circuiti di pagamento.

Per quanto la norma non effettui un espresso rinvio, è tecnicamente inevitabile che l’adeguamento del registratore telematico, finalizzato all’interconnessione con gli strumenti di pagamento elettronico, potrà essere effettuato solo al momento del rilascio delle necessarie specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate (salvo che non si debba fare riferimento a quelle a suo tempo rilasciate per i c.d. “sistemi di incasso evoluto”).

L’interconnessione comporterà la necessità di tenere conto di una molteplicità di aspetti, quali la possibilità “fisica” di connessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica anch’essi “fisici” (ovvero, i terminali POS). Altresì, occorre comprendere come potrà essere tecnicamente effettuata l’interconnessione con gli innumerevoli strumenti di pagamento in moneta virtuale che prescindono da un supporto fisico, quali le numerose app disponibili sul mercato (PayPal, Satispay, ecc.).

Difficile da immaginare, infine, è anche l’interconnessione degli strumenti di incasso con quelli di certificazione dei corrispettivi diversi dal RT, quali l’applicazione gratuita “Documento commerciale on line” dell’Agenzia delle Entrate, che può essere utilizzata da pc, o anche da device mobile.
In attesa di comprendere le modalità di concreta attuazione delle misure neo introdotte, è bene evidenziare che il mancato rispetto del termine, attualmente fissato nel 1° gennaio 2026, comporterà pesanti sanzioni, di seguito esaminate.

Le nuove sanzioni per la violazione dell’obbligo di interconnessione RT e strumenti di incasso in moneta elettronica

Il regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle disposizioni introdotte dal comma 74 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 è stato dettagliato nei successivi commi 75 e 76, con l’introduzione di sanzioni che saranno comminate in caso di mancato collegamento tecnico e, distintamente, di sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dell’ammontare degli incassi elettronici.

Di fatto, nel primo caso si applicherà la medesima sanzione prevista in caso di mancata installazione del registratore telematico, mentre nel secondo caso la sanzione è quella prevista per la mancata certificazione dei corrispettivi.

Violazione Sanzione
Mancato collegamento tecnico RT – Strumenti di incasso elettronico Pecuniaria: In caso di mancato collegamento tecnico tra sistemi di pagamento elettronico e registratori telematici, si applicheranno le medesime sanzioni previste per la mancata installazione del misuratore fiscale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. L’importo varia da 1.000 a 4.000 euro.
Accessoria: Può essere disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo compreso tra due e sei mesi.
Mancata memorizzazione o trasmissione dei dati afferenti agli incassi in moneta elettronica
 
Pecuniaria: nel caso in cui non vengano memorizzate o trasmesse le informazioni relative agli incassi elettronici, si applicheranno sanzioni analoghe a quelle previste per la mancata trasmissione o memorizzazione dei corrispettivi, come indicato dall’art. 11, comma 2-quinquies, e dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione è pari al 70% dell’IVA o al 10% dei corrispettivi non soggetti a IVA, con un minimo di 500 euro.
Accessoria: In caso di reiterate violazioni (quattro distinte in cinque anni), è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese. Se la violazione supera i 50.000 euro, la sospensione può variare da uno a sei mesi.
 
Ridotti i tempi di accredito degli incassi elettronici

A fare da contraltare alle misure introdotte in materia di interconnessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica, a differenza di quanto accaduto in passato, non si riscontra alcuna previsione in ordine al riconoscimento di un credito di imposta per le spese di adeguamento che, ancora una volta, gli esercenti dovranno affrontare.

Una, seppur magra, consolazione, si può trovare in quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che all’art. 1, comma 66, introduce disposizioni volte a regolamentare i tempi di accredito degli incassi POS, grazie alle quali gli esercenti beneficeranno di tempi più rapidi per il trasferimento dei fondi.

Tale disposizione prevede che in caso di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici (esclusi i bonifici) l’accredito degli importi giornalieri a favore del beneficiario avvenga entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.

Vi è da evidenziare che, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 67, le disposizioni cui sopra entreranno in vigore a metà del 2025, posto che viene previsto che i prestatori dei servizi di pagamento si adeguino alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Tuttavia, salvo proroghe, gli esercenti dovranno pazientare ancora solo alcuni mesi, per poi vedersi accreditare, come logica impone, l’ammontare di quanto incassato in moneta elettronica con valuta pari a quella dell’incasso stesso.

(MF/ms)




Chiarimenti sul nuovo obbligo di PEC per gli amministratori

L’art. 1 comma 860 della L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012, estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare la PEC (ossia il proprio domicilio digitale, di cui all’art. 1 comma 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005) al Registro delle imprese.

In particolare, il citato art. 5 comma 1, in esito all’integrazione operata dalla L. 207/2024, dispone che l’obbligo di cui all’art. 16 comma 6 del DL 185/2008 convertito è esteso, dalle società, non più solo alle imprese individuali, ma anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

La ratio della norma, come individuata nel dossier Servizio Studi del Senato e della Camera 20 dicembre 2024 n. 394/4, dovrebbe essere quella di “garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione”.

Tale disposizione, peraltro, solleva numerosi dubbi che necessitano di tempestivi e puntuali chiarimenti.

Il Registro delle imprese di Milano rivede il suo orientamento e, in attesa di indicazioni da parte del MIMIT, limita la portata del nuovo adempimento

Innanzitutto, la generica indicazione normativa, letteralmente, appare riferibile a tutti gli amministratori a prescindere dalle cariche e dalla rappresentanza legale.

Se così fosse, l’obbligo ricadrebbe su tutti gli amministratori che compongono un CdA, così come, nell’ambito delle spa che abbiano optato per il sistema dualistico di governance, su tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza. Analogamente, nel contesto delle società di persone, sarebbero da considerare tutti i soci ad eccezione degli accomandanti di sas.

La PEC in questione, come già precisato dal Registro delle imprese di Pordenone e Udine, non può coincidere con quella della società.

Qualora, poi, l’amministratore sia già titolare di una PEC (in quanto, ad esempio, a ciò obbligato quale libero professionista), non dovrebbe essere tenuto ad attivarne un’altra ma dovrebbe potersi limitare alla comunicazione al Registro delle imprese di quella già esistente.

Diversamente, gli amministratori che non hanno già una propria PEC, dovranno attivarla e comunicarla al Registro delle imprese.

Nel caso di un unico soggetto con più incarichi di amministratore in diverse società, peraltro, dovrebbe ritenersi possibile l’utilizzo di un’unica PEC personale e non di tanti indirizzi PEC quanti sono gli incarichi.

Sempre dal punto di vista letterale, la generica formulazione di recente inserita – diversamente da quanto accaduto con l’estensione dell’obbligo agli imprenditori individuali, quando si era precisato come esso attenesse a quelli che presentavano “domanda di prima iscrizione” – oltre a riguardare gli amministratori delle società neocostituite, potrebbe impattare anche sugli amministratori di società già iscritte al Registro Imprese al 1° gennaio 2025, nominati/confermati dopo tale data o anche nominati prima di tale data.

Verso la soluzione più restrittiva (ossia, per l’applicazione alle sole società costituite dal 1° gennaio 2025) appare orientato il Registro delle imprese di Milano che – dopo una prima indicazione, del 9 gennaio, in cui sembravano prendersi in considerazione anche le società già costituite, con riguardo a rinnovi/variazioni dell’organo amministrativo (nonché dei liquidatori) inviati dal 1° gennaio 2025 – in sede di successiva riformulazione ha affermato che, in fase di prima applicazione, in attesa di eventuali precisazioni ministeriali, nelle domande inviate dal 1° gennaio 2025 e relative all’iscrizione della nomina di amministratori unitamente all’atto costitutivo di società di capitali e all’iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone, si ritiene obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori (senza distinzioni).

“La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.

Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy”. La sospensione della pratica sembra fornire qualche indicazione anche in ordine agli eventuali profili sanzionatori; la nuova disposizione non reca alcuna precisazione in materia.

Ciò diversamente da quanto accaduto in occasione dell’estensione dell’obbligo a società e imprenditori individuali, quando, nel caso di soggetti già iscritti, era stata fissata una data entro la quale si sarebbe dovuto provvedere, precisandosi che la sanzione (quella prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, o quella di cui cui all’art. 2194 c.c., in misura triplicata) sarebbe stata applicata previa diffida a regolarizzare il tutto entro 30 giorni, mentre, nel caso di nuove iscrizioni, si è stabilito che l’ufficio del Registro delle imprese che riceva una domanda priva di indicazione del domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Tale previsione sembra ora applicata dal Registro delle imprese di Milano anche al caso in esame.
 
(MF/ms)




Legge di Bilancio 2025: rivisti i termini per rivendere la prima casa

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) interviene in materia di agevolazione prima casa, con la dichiarata finalità di “agevolare il cambio della prima casa di abitazione”, portando a 2 anni il termine entro cui rivendere la “ex prima casa”, per non perdere il beneficio applicato sul nuovo acquisto.

L’agevolazione prima casa consente di usufruire di un trattamento di favore, ai fini delle imposte indirette, in caso di acquisto dell’abitazione, purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9, in presenza dei requisiti individuati dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte I, allegata al DPR 131/86.

In particolare, l’acquisto dell’immobile abitativo sconta (a seconda che l’atto risulti imponibile a IVA o meno):

  • l’imposta di registro con l’aliquota del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una (ex art. 10 comma 3 del DLgs. 23/2011);
  • l’IVA con l’aliquota del 4% (ex n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Tra le condizioni agevolative individuate dalla Nota II-bis, una (lett. c) richiede che il contribuente acquirente nell’atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa.

Si tratta della condizione impropriamente detta della “novità” nel godimento del beneficio; anche se, in verità, la norma non impedisce di usufruire più volte dell’agevolazione, ma richiede che l’acquirente non sia titolare contemporaneamente di più abitazioni acquistate col beneficio.

Dal 1° gennaio 2016, è stata introdotta (cfr. il comma 4-bis della Nota II-bis, inserito dall’art. 1 comma 55 della L. 208/2015) una sorta di moratoria per il soddisfacimento di tale condizione: si prevede che il beneficio possa applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto.

In caso di mancata alienazione nel termine annuale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni.

Con riferimento alla comma 4-bis della Nota II-bis, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 12/2016) aveva chiarito che:

  • la moratoria non riguardava solo l’imposta di registro, ma anche l’IVA, nonché i trasferimenti per successione e donazione (art. 69 della L. 342/2000);
  • pur non essendo stato modificato l’art. 7 della L. 448/98, in tema di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, la coerenza del sistema impone di adeguare anche questa disciplina alla moratoria di cui al comma 4-bis, sicché pure il credito d’imposta dovrebbe trovare applicazione non solo ove il riacquisto segua l’alienazione (e purché avvenga entro un anno da essa), ma anche nel caso in cui l’alienazione della “vecchia” prima casa segua il nuovo acquisto (purché avvenga entro un anno da esso).
La legge di bilancio 2025 porta la moratoria di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, allegata al DPR 131/86 a due anni.

Pertanto, dal 1° gennaio 2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà due anni di tempo per alienarlo, senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

L’intervento normativo viene operato direttamente nel comma 4-bis della Nota II-bis, sostituendo le parole “1 anno” con la locuzione “2 anni”.

Pertanto, sebbene la Relazione illustrativa e la rubrica della disposizione nel Ddl. di bilancio facessero espresso riferimento alla sola imposta di registro, il raddoppio del termine per la rivendita dell’ex prima casa dovrebbe trovare applicazione anche in campo IVA e ai trasferimenti mortis causa e inter vivos, esattamente come avveniva prima della modifica (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2016).

Invece, maggiori difficoltà di coordinamento sorgeranno con il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa di cui all’art. 7 della L. 448/98.

In tal caso, infatti, non sembra possibile ammettere (in assenza di espresso intervento legislativo) un’estensione anche di questa agevolazione ove il riacquisto della prima casa avvenga due anni prima del nuovo acquisto.

Pertanto, si ritiene che, sotto il profilo del credito d’imposta per il riacquisto, nulla cambi dal 1° gennaio 2025, di modo che il credito potrà spettare:

  • in caso di rivendita della prima casa seguita da un nuovo acquisto agevolato entro un anno;
  • anche in caso di acquisto della nuova prima casa e rivendita della ex prima casa entro un anno dal nuovo acquisto (come a suo tempo chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 12/2016, § 2.1).
Mentre il credito d’imposta non potrà spettare ove il contribuente acquisti la “nuova” prima casa e, oltre un anno dal nuovo acquisto ma entro due anni da esso, alieni la ex prima casa. In tal caso, però, sul secondo acquisto potrà applicarsi il beneficio

(MF/ms)




Diritti camerali per anno 2025

Restano invariate anche per l’anno 2025 le misure di diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

Lo conferma il Ministero delle Imprese e del made in Italy con una nota diffusa il 18 dicembre.

Per effetto della progressiva riduzione disposta dall’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
  • società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
  • società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.

L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Relativamente al triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23 febbraio 2023.

Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.

Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un’impresa individuale con sede a Torino iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonta a 120 euro.

Inoltre, il DM 27 marzo 2024 ha approvato la maggiorazione del 20% per la CCIAA di Irpinia-Sannio per gli anni 2024 e 2025.

Hanno invece esaurito la loro efficacia per il 2025 i decreti che, in applicazione dell’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, incrementavano il diritto annuale fino al 50% in favore delle Camere di Commercio i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario.

In attuazione della disposizione erano stati approvati:

  • il DM 14 aprile 2022, per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024;
  • il DM 28 febbraio 2023, per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.
(MF/ms)



Miniciclo incontri PID gennaio 2025: innovazione e tecnologie immersive

Si segnala l’iniziativa camerale del PID Punto Impresa Digitale, in tema di accompagnamento delle imprese nella conoscenza delle opportunità tecnologiche e digitali.

In gennaio, il PID propone un ciclo di tre appuntamenti pensati per venire incontro a diverse esigenze espresse dalle imprese e dai professionisti per favorire il loro aggiornamento sulle opportunità digitali.

Calendario incontro
Metaverso e innovazione: verso una nuova era di interazione digitale e automazione
Giovedì 16 gennaio 2025, ore 10 – 12:30 | in presenza

VR/AR/ER: tecnologie immersive per ridisegnare il potenziale cognitivo nei giovani con disabilità
Giovedì 23 gennaio 2025, ore 14:30 – 15:30 | online

La sicurezza sul lavoro nell’era digitale: soluzioni immersive e metaverso
Giovedì 30 gennaio 2025, ore 14:30 – 15:30 | online
 
Il mini ciclo, organizzato con la collaborazione tecnico-scientifica di Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, prevede un primo incontro in presenza seguito da due pillole di approfondimento online.
Gli incontri sono gratuiti, possono essere fruiti anche singolarmente, previa registrazione online.
Si tratta di un percorso in cui vengono trattati argomenti e tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain, Digital Twin e Metaverso, approfondendone le opportunità di utilizzo in ambito cognitivo-riabilitativo e sicurezza sul lavoro.
L’ultimo appuntamento è proprio dedicato alla sicurezza sul lavoro nell’era digitale: propone soluzioni immersive come strumenti di prevenzione.

Dettagli nella pagina dedicata all’evento, dove è possibile registrarsi.

(SN/am)

 




“Energy Release 2.0”: proroga al 14 febbraio 2025 del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse

Informiamo le aziende elettrivore interessate che dopo la lettera di Confapi con la richiesta di proroga del bando Energy Release, il GSE ha informato che è stato rinviato dal 13 gennaio al 14 febbraio 2025 (alle ore 12.00), il termine entro il quale presentare al GSE la manifestazione di interesse per l’accesso alla procedura Energy Release 2.0.

Di conseguenza anche il termine ultimo per la stipula del contratto di anticipazione sarà prorogato al 30 maggio 2025.
 
Questa proroga rappresenta un risultato significativo, ottenuto grazie all’impegno comune per garantire alle imprese aderenti a Confapi il tempo necessario a superare alcune criticità legate alla complessità delle procedure e alla pubblicazione tardiva delle FAQ da parte del GSE.
 
Il nuovo termine consentirà di approfondire con maggiore attenzione le opportunità offerte dal provvedimento, garantendo alle PMI elettrivore migliori condizioni per accedere ai benefici pensati per mitigare il costo dell’energia in questo periodo di particolare difficoltà economica.
 
In allegato il bando aggiornato.
 
(RP/rp)