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Bando “Connessi” per la digitalizzazione

“CONneSSi” in questo caso sta per “CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali – ed. 2022”. Il bando ha l’obiettivo di sostenere le MPMI nella definizione e implementazione di strategie di digital marketing, inteso come quell’insieme di discipline, metodologie, tecniche finalizzate alla promozione di beni e servizi tramite l’uso di strumenti e canali digitali (web, social media, video, mobile app).

Il bando è promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e si rivolge alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e/o unità locali iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio citata.
Il testo completo del bando con i requisiti e le esclusioni è consultabile sul sito cliccando qui.

La procedura è esclusivamente telematica tramite la piattaforma web Telemaco. Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 20 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle risorse, e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 18 marzo 2022. In caso di necessità o approfondimenti si prega di contattare Promos Italia all’indirizzo mail: assistenza.bandodigitale@promositalia.camcom.it 
Il contributo a fondo perduto è erogato per un investimento minimo di 5.000 euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto tra il 65 e il 70% delle spese considerate ammissibili al netto di IVA, fino a un massimo di 10.000 euro. Dotazione totale pari a 2.000.000 euro.

(SN/am)
 




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale

Informiamo le Aziende Associate che è stato firmato il Decreto Ministeriale circa le agevolazioni previste per le imprese “gasivore”.

Il provvedimento, il cui testo è riportato in allegato, è stato sottoscritto dal ministro Cingolani il 21 dicembre u.s. ed è rivolto al settore manifatturiero, nello specifico alle aziende che hanno un consumo medio di gas nel periodo di riferimento pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 smc/anno) e che operano nei settori elencati nell’allegato 1 al citato decreto.
 
Il provvedimento definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione degli oneri connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, ossia la componente REIG e la componente RETIG (rispettivamente per i clienti su rete locale o direttamente allacciati alla rete di trasporto) a decorrere dal 1 aprile 2022. Analogamente alla procedura relativa all’energia elettrica, i soggetti beneficiari avranno un vantaggio differenziato a seconda dell’indice di intensità gasivora sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) e/o sul fatturato.
 
Il Decreto prevede anche che dal 1° gennaio 2022 le imprese con consumi superiori a 1 milione di smc/anno di gas per uso non energetico non siano assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RETIG e REIG per i consumi superiori a tale soglia nell’anno solare.
 
Sono ammesse alle agevolazioni del Decreto Ministeriale le imprese che al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 102/2014 (con sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica con obbligo di attuare almeno un intervento previsto nella diagnosi stessa).
 
Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni sul tema non appena saranno rese note le informazioni operative per attuare la relativa procedura.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

Alleghiamo Decreto ministeriale.
 
(RP/rp)




Exportlab: formazione e accompagnamento delle aziende di Lecco e Como verso i mercati esteri

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con Lario Sviluppo Impresa, promuove il progetto “Exportlab” al fine di rafforzare la presenza delle imprese lariane all’estero, attraverso un percorso di formazione/orientamento e assistenza individuale all’export.
 
Il progetto, che ha l’obiettivo di fornire strumenti operativi concreti, al fine di consentire alle aziende partecipanti di acquisire e/o accrescere le proprie competenze nell’ambito dell’internazionalizzazione, si articolerà in due fasi:
 
  1. Training: formazione di breve durata sulle principali tematiche export quali contrattualistica e pagamenti internazionali, digital export e marketing internazionale, e-commerce (aspetti doganali e logistici, mettendo in risalto aspetti teorici ma anche pratici).
 
  1. Mentoring: assistenza specialistica individuale (limitato ad un numero massimo di 20 imprese) relativa alle potenzialità offerte dai canali digitali per l’individuazione dei mercati esteri, dei relativi canali distributivi, dei potenziali partner commerciali con cui lavorare e la loro relativa gestione. 
 
Le adesioni devono essere inviate via pec all’indirizzo cciaa@pec.comolecco.camcom.it entro il 30.01.2022.
 
Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda di adesione visitate il link.
 

(GF/am)




Fattura elettronica: come rinnovare la conservazione sostitutiva gratuita dell’Agenzia delle Entrate

Per tutti coloro che hanno optato per la conservazione sostitutiva gratuita dell’Agenzia delle Entrate, all’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria il 1° gennaio 2019, si raccomanda di prestare la massima attenzione alla necessità di conferma e rinnovo della conservazione stessa.

Benchè il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate sia gratuito, è però necessario confermare e/o rinnovare l’adesione ogni 3 anni.

Si ricorda che la conservazione sostitutiva è obbligatoria, e nel caso si sia optato per la conservazione sostituiva dell’Agenzia delle Entrate, il servizio è gratuito. Una volta aderito, non occorre fare nulla, è tutto automatico.

Siccome quando è partita la fatturazione elettronica, tutti coloro che hanno richiesto la conservazione sostitutiva dell’agenzia delle entrate (insieme alla registrazione della PEC o del Codice SDI), lo hanno fatto fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, si vedranno l’adesione Revocata o in Scadenza.

Come rinnovare la conservazione sostitutiva: entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali, accedere alla sezione della fatturazione elettronica, poi alla sezione Conservazione e aderire nuovamente al servizio. Nel caso la conservazione sia scaduta da alcuni giorni, settimane o anche mesi, non è un problema, perchè in fase di rinnovo viene chiesta la data a partire dalla quale riavviare il servizio di conservazione. In questo caso si avrà cura di inserire il giorno in cui era scaduta.

(MF/ms)




Diritto camerale 2022: confermate le misure degli anni precedenti

Con la nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 429691, pubblicata il 22 dicembre, sono state confermate per il 2022 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

L’art. 28 comma 1 del Dl 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.

La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017.

La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal Dm 21 aprile 2011 (come disposto dall’art. 1 del Dm 8 gennaio 2015).

Per il 2022, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2021, il tributo viene determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal citato decreto.

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2021, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli):
    • 44 euro (unità locale 8,80 euro);
    • società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
    • società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
    • società tra avvocati ex Dlgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota Mise 3 marzo 2009 n. 19230.

Da aggiungere le maggiorazioni delle singole Camere di Commercio

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.

Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 12 marzo 2020 (ad esclusione della Cciaa di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, per tutte le altre Cciaa la maggiorazione è al 20%).

Il diritto camerale è versato:

  • in unica soluzione;
  • con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 comma 2 del Dm 359/2001).

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del Dm 359/2001), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 comma 1 del Dm 21 aprile 2011).

(MF/ms)
 




Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con l’approvazione definitiva del Ddl di bilancio 2022 da parte del Senato della Repubblica (con “replica” programmata nei prossimi giorni presso la Camera dei Deputati, presumibilmente senza modifica alcuna), vanno a consolidarsi le modifiche alle disposizioni, contenute nell’art. 110 del Dl 104/2020, riguardanti la rivalutazione dei beni e il riallineamento dei valori civili e fiscali.

Le modifiche in commento, operate per ragioni di gettito erariale, in ragione della sottostima degli effetti sul bilancio pubblico di tale ultima disposizione, hanno ad oggetto le sole immobilizzazioni immateriali, “responsabili” secondo la relazione tecnica al provvedimento della maggior parte dei risparmi in eccesso delle imprese rispetto al dato programmato.

In questo contesto, il nuovo comma 8-ter stabilisce che, con riferimento ai maggiori valori imputati ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dello stesso art. 110 alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell’art. 103 del Tuir, per diciottesimi (marchi e avviamento), la deduzione è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo.

Il nuovo comma 8-quater consente, però, che venga mantenuto l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176 comma 2-ter del Tuir (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell’art. 110 del Dl 104/2020, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Le modalità attuative della disposizione saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Pur se la norma sulla rinuncia presenta letteralmente un ambito potenzialmente più ampio, la sua ratio – e in questo senso sembra andare anche la Relazione al Ddl. di bilancio 2022 – ne dovrebbe circoscrivere l’ambito ai soggetti che hanno proceduto alla rivalutazione o al riallineamento dei valori dei marchi e dell’avviamento.

Il nuovo art. 110 comma 8-ter del Dl 104/2020 prevede, poi, un apposito meccanismo a seguito del quale, in presenza di operazioni realizzative, il periodo cinquantennale di deduzione è “traslato” sulle minusvalenze.

Più precisamente, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo:

  • la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione (oppure oggetto di riallineamento), in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come rideterminato in virtù delle nuove disposizioni;
  • per l’eventuale soggetto avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile di tale maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
Come precisato dalla Relazione al Ddl. di bilancio 2022, la disposizione è volta a specificare che il regime di deduzione cinquantennale delle componenti negative non viene meno se il soggetto perde la disponibilità del bene rivalutato o riallineato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all’attività immateriale. La norma interessa il solo caso in cui l’impresa rimanga “inerte” e accetti, quindi, l’allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale (e non, quindi, le altre due casistiche, riferite al pagamento dell’ulteriore imposta sostitutiva del 9%-11%-13% e alla rinuncia agli effetti della rivalutazione).

Recupero cinquantennale traslato sul cessionario

Peraltro, occorreranno chiarimenti appositi in merito a casi come l’assegnazione ai soci (menzionata in modo espresso dalla nuova norma sulle minusvalenze, quando però le minusvalenze da assegnazione sono indeducibili ai sensi dell’art. 101 del Tuir), o la cessazione dell’attività (situazione, quest’ultima, in cui dovrebbe essere possibile portare in deduzione, come da principi generali, i cinquantesimi residui).

Va segnalato, da ultimo, che con la versione del Ddl. di bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Senato non sono state recepite alcune proposte emendative che avrebbero permesso la trasformazione delle DTA riferite alle quote di ammortamento dei marchi e dell’avviamento nelle situazioni di perdita fiscale, le quali avrebbero consentito un “respiro” finanziario a molte imprese interessate dalla misura restrittiva introdotta.

(MF/ms)




Gestione delle fatture a cavallo d’anno

Con la fine dell’anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.

Occorre innanzitutto ricordare che l’art. 1 comma 1 del Dpr 100/98 stabilisce che, per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In termini fattuali, ciò sta a significare che non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021 (per i mensili, da effettuarsi entro il 17 gennaio 2022), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.

Sul tema, è da rammentare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di l’emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro “dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione deve, comunque, essere indicata sul documento, se diversa da quella di emissione (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del Dpr 633/72).

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/2019, ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, venga riportata la data di effettuazione dell’operazione, che, come detto, non sempre corrisponde con quella di emissione/trasmissione del documento.

Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2021, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2022). Nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2021), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SdI.

In una circostanza simile a quella appena rappresentata, mentre il fornitore è tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo del 2021 (l’operazione è infatti effettuata il 30 dicembre), il cessionario o committente, che avrà ricevuto la fattura successivamente al 31 dicembre 2021, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo 2021, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese, atteso che l’art. 1 del Dpr 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.

Il limite previsto per le sole fatture di “fine anno”, diversamente a quanto avviene negli altri mesi, è stato oggetto di critiche sul piano dei principi di equivalenza e neutralità dell’Iva, portando anche alla presentazione di una denuncia alla Commissione europea da parte di ANC e Confimi.

Secondo la denuncia presentata, infatti, la normativa interna di cui all’art. 1 del Dpr 100/98 violerebbe:

  • il principio di equivalenza, per il fatto che il diritto alla detrazione non sarebbe esercitabile uniformemente nel corso dell’anno;
  • il principio di neutralità, giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno e riferita a operazioni per cui il cessionario/committente ha a tutti gli effetti già subito la rivalsa dell’imposta potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio (SdI) solo nell’anno successivo.
Vale la ricezione per gli acquisti in reverse charge

Nel caso di acquisti in reverse charge esterno che richiedano l’integrazione della fattura ricevuta, l’Iva deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento.

Per effetto dell’art. 47 del Dl 331/93, cui fa rinvio anche l’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

Solamente dopo l’annotazione dell’imposta “a debito” potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

Come aveva indicato la circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2012, nel caso di reverse charge per servizi ricevuti da soggetti non residenti, “è al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento”.

(MF/ms)




Tabelle Aci: aggiornamento 2022

Sono state pubblicate il 28 dicembre in Gazzetta Ufficiale le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, relative all’anno 2022.

Le tabelle sono suddivise a seconda della tipologia del veicolo: autoveicoli in produzione – elettrici e ibridi – fuori produzione (a benzina, a benzina-Gpl, a benzina-metano, a gasolio, a Gpl-metano, a metano esclusivo, elettrici e ibridi) e motoveicoli.

Per consultare le tabelle cliccare qui. 

(MF/ms)
 




Utilizzo contanti: nuovi limiti e termini

Dal 1° gennaio è operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ex art. 49 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del Dlgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Peraltro, per un frazionamento a cavallo tra il 2021 e il 2022 relativo ad un’“operazione economicamente unitaria” posta in essere nel 2021, dovrebbero reputarsi legittimi i pagamenti in contanti complessivamente inferiori alla soglia allora vigente seppure superiori a quella attuale. 

Si pensi, ad esempio, al pagamento di 1.700 euro per la consulenza di un professionista in due momenti: 900 euro a fine dicembre 2021 e 800 euro a inizio gennaio 2022. Non altrettanto, invece, appare possibile dire qualora i medesimi due pagamenti dovessero rapidamente susseguirsi nei primi giorni di gennaio 2022.

Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del Dlgs. 231/2007).

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000 euro.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del Dlgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro (art. 63 comma 1-ter del Dlgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del Dlgs. 231/2007).

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Appare anche opportuno ricordare che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi (si veda la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 10).

Peraltro, l’art. 35 comma 1 terzo periodo del Dlgs. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale segnalazione alla UIF.

Si tenga presente, infine, che i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 Dl 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del Dpr 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del Dpr 633/72). La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (Ue) o allo Spazio economico europeo (See).

(MF/ms)