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Modelli Intrastat 2022: la nuova struttura

Con la determinazione n. 493869/2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d’intesa con le Entrate e l’Istat, sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat e le nuove istruzioni di compilazione.

Le nuove modalità di presentazione si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 2022. 

Sono confermate le precedenti modalità per gli elenchi riferiti al quarto trimestre 2021 o al mese di dicembre 2021, da presentare entro il 25 gennaio 2022.

La presentazione dei modelli Intrastat relativi alle vendite ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 comma 2-ter del Dl 331/93, fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni.

Riepilogando le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, si evidenzia che, per le cessioni di beni (modello Intra-1 bis):

  • i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni non superiore a 20 milioni di euro);
  • è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata (colonna 7);
  • è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci (colonna 15).
Con riferimento alle cessioni è, altresì, introdotta la sezione 5 del modello Intra-1, vale a dire il nuovo elenco Intra-1 sexies, per le operazioni in regime di “call-off stock”, alla luce della nuova disciplina di cui all’art. 41-bis del Dl 331/93.

Nel modello, sono fornite le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione Iva del soggetto destinatario dei beni trasferiti in un altro Stato membro sulla base di un accordo di “call-off stock”.

La compilazione dell’elenco Intra-1 sexies diviene, così, un adempimento che si aggiunge alla tenuta del registro di cui all’art. 50 comma 5-bis del Dl 331/93, ove riportare l’identità e il numero di partita Iva del soggetto passivo destinatario dei beni.

La tenuta del registro è, infatti, una delle nuove condizioni per il regime di “call-off stock” ai sensi del richiamato art. 41-bis del Dl 331/93.

Per gli acquisti di beni (modello Intra-2 bis), è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale.

Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.

Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Intra-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.

Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:

  • è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
  • i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).
Relativamente alle prestazioni di servizi ricevute (modello Intra-2 quater), oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).

Non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.

Resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti).
 

Abolito l’obbligo per le cessioni a San Marino

In via più generale, si rammenta che, per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli i dati riferiti alle cessioni di beni verso San Marino anche laddove l’operazione sia certificata con fattura in formato cartaceo. Lo ha precisato un avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli datato 16 dicembre 2021.

Il Dm 21 giugno 2021, infatti, nel disciplinare gli scambi tra i due Paesi, ha abrogato il precedente Dm 24 dicembre 1993, con effetti dal 1° ottobre 2021, abolendo di conseguenza l’obbligo di compilazione degli elenchi relativi alle vendite (Intra-1 bis e Intra-1 ter), per la sola parte fiscale, in riferimento alle cessioni di beni non imponibili dall’Italia a San Marino.

(MF/ms)
 




Dichiarazione sostitutiva investimenti pubblicitari: scadenza 10 febbraio 2022

Scade il 10 febbraio il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021, che consente di fruire del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis comma 1-quater del Dl 50/2017, riconosciuto per il 2021 (e 2022) nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Tale dichiarazione va resa, si ricorda, per dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Pertanto, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dal 1° al 31 ottobre 2021 (o quelli che hanno presentato tale comunicazione nel mese di marzo 2021, essendo state considerate comunque valide) devono “confermare” la prenotazione per gli investimenti indicati in tale documento.

Il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2021 è stato posticipato dal comunicato Dipartimento informazione editoria del 22 dicembre 2021, che ha fissato la finestra temporale per la presentazione dal 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022 come previsto a regime), a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica.

C’è quindi tempo fino al 10 febbraio 2022 per presentare tale dichiarazione sostitutiva.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, redatto secondo le specifiche istruzioni, deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La dichiarazione può essere presentata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario; tramite gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3 comma 3 del Dpr n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica. La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso, e a consegnare al richiedente una copia della dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Concessione nei limiti delle risorse e del regime de minimis

L’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate.

Nello specifico, il credito d’imposta è concesso entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

Pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

(MF/ms)
 




Dichiarazione Iva 2022: termini di presentazione e versamento

A decorrere dal prossimo 1° febbraio è possibile iniziare a trasmettere telematicamente all’Agenzia elle Entrate la dichiarazione annuale Iva 2022 relativa all’anno 2021.

Il termine ultimo di presentazione è fissato per il giorno 2 maggio 2022; tuttavia coloro che vogliono evitare di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2021, possono farlo trasmettendo la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio compilando il quadro VP, nel quale comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Il quadro VP non può pertanto essere compilato se la dichiarazione è presentata oltre il termine evidenziato.

Di conseguenza se il contribuente intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV, in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
Si evidenzia che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal Dpr 322/1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Anche la dichiarazione Iva eventualmente presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati (entro il 1° agosto 2022, in quanto il 31 luglio cade di sabato) si considera valida, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (sanzione amministrativa di euro 250, riducibile per effetto di ravvedimento operoso ad euro 25).

La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.

Ulteriore adempimento legato alla dichiarazione Iva 2022 è il versamento dell’Iva da essa risultante, che deve essere effettuato tramite modello F24 entro il 16 marzo 2022, ovvero entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.

Alla data prescelta, i contribuenti possono inoltre effettuare il versamento in unica soluzione ovvero rateizzare quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre: la rateizzazione può pertanto concretizzarsi in un minimo di 2 rate fino ad un massimo di 9 rate.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.

In pratica il contribuente può effettuare il versamento dell’Iva annuale:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022;
  • in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi (30 giugno 2022), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
  • rateizzando l’importo a decorrere dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’ammontare di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi (30 giugno 2022), maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Per la definizione delle scadenze del modello Redditi cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell’Iva annuale si deve distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali.

Mentre per le persone fisiche e le società di persone il termine è fisso (30 giugno/30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), per i soggetti Ires l’individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell’esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Va da ultimo evidenziato che, nel caso in cui il bilancio non venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

(MF/ms)
 




Cliente fallito: quando detrarre l’Iva

La valutazione dei crediti non ancora incassati a fine anno porta alla verifica dell’eventualità che il cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali, con la necessità di imputare a perdita l’imponibile e la possibilità di recuperare l’Iva mediante emissione di una nota di credito, ai sensi dell’articolo 19 Dpr 633/1972.

I termini di emissione della nota di credito sono variati a seguito delle modifiche apportate dal Decreto sostegni-bis (articolo 18 Dl. 73/2021) convertito con modifiche dalla L. 106/2021) con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.

Pertanto, qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, la variazione Iva conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26, commi 3 bis e 10 bis, Dpr 633/72, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito infruttuoso), ossia dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Tale diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis L.F., ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.

L’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.

Risulta infatti superata la precedente posizione dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 77/E/2000, paragrafo 2.a, nonché risoluzioni 155/E/2002, 89/E/2002 e 195/E/2008) in base alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.

Dal momento in cui nasce il diritto alla detrazione dell’imposta, l’articolo 19, comma 1, secondo periodo Dpr 633/72 precisa che tale diritto è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi se la nota di credito è emessa tempestivamente (cioè entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione) l’Iva a credito confluirà nella relativa liquidazione periodica, o al più tardi nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Rileva in altre parole, ai fini della detrazione, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto.

Esemplificando, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022 (circolare 20/E/2021).

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6bis, Dpr 322/1998 per recuperare l’imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).

L’emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare. Va detto, infine, che l’emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa.

Mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralità dell’Iva (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde, generalmente, l’obbligo di iscrivere l’imposta a debito per chi la riceve), la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell’imposta versata in misura superiore ma non anche il riversamento da parte di chi l’ha detratta.

Tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.5 del 7 luglio 2021 e Faq n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019.

I campi di riferimento da compilare sono quelli relativi al cedente, cessionario, imponibile, imposta ed estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare tra i Dati Generali nel blocco 2.1.2 – Dati fattura rettificata.

(MF/ms)

 
 




Nominati vice-presidente e giunta di Api: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la nomina di Massimo Mortarotti, vice presidente di Api e della giunta che saranno in carica fino al 2024. 

La Provincia di sabato 22 gennaio 2022 (allegato)

Il Giornale di Lecco di lunedì 24 gennaio 2022 (allegato).

 
Lecconotizie: Imprese Api, Mortarotti vice-presidente, scelta la giunta
 
Lecco Today: Nuovo consiglio per Api Lecco Sondrio, Mortarotti vice-presidente
 
Prima Lecco: Api Lecco: nominati vice-presidente e giunta per i prossimi tre anni
 
 




Valute estere: novembre 2021

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2021 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 157,8523
Peso Argentino 114,4214
Dollaro Australiano 1,5615
Real Brasiliano 6,3434
Dollaro Canadese 1,4339
Corona Ceca 25,3912
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,2927
Corona Danese 7,4373
Yen Giapponese 130,1177
Rupia Indiana 85,0038
Corona Norvegese 9,9661
Dollaro Neozelandese 1,6262
Zloty Polacco 4,6962
Lira Sterlina 0,84786
Leu Rumeno 4,9494
Rublo Russo 83,1111
Dollaro USA 1,1414
Rand Sud Africa 17,7055
Corona Svedese 10,0459
Franco Svizzero 1,0522
Dinaro Tunisino 3,2625
Hryvnia Ucraina 30,2237
Forint Ungherese 364,5036
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Istat: dicembre 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 3,8% (variazione annuale) e a + 3,6% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,850% e + 2,700%.

(MP/bd)




Nominati vice-presidente e giunta per i prossimi tre anni

Il nuovo consiglio di Api Lecco Sondrio si è riunito questa settimana e ha nominato il nuovo vice-presidente della nostra associazione e i membri della giunta che saranno in carica per i prossimi tre anni.
Massimo Mortarotti della Dispotech di Gordona (Sondrio) è il nuovo vice-presidente che affiancherà il presidente Enrico Vavassori fino al 2024. Con loro in giunta ci saranno: Marco Frigerio della Metallurgica Frigerio di Villa d'Adda (Bergamo) che continuerà a ricoprire le funzioni di tesoriere della nostra associazione, Andrea Beri della Ita di Calolziocorte (Lecco), Piero Dell’Oca della Tecnofar di Gordona (Sondrio), Davide Gianola della Impianti elettrici Gianola di Lecco e Luigi Sabadini della Trafilerie di Valgreghentino (Lecco).

Massimo Mortarotti nello scorso mandato ha ricoperto il ruolo di consigliere in Api Lecco Sondrio, è il titolare dell’azienda Dispotech, da lui fondata nel 1994, che produce prodotti per il settore medicale.

“Questa carica mi fa molto piacere e ringrazio il Consiglio di Api per la fiducia – commenta il nuovo vice-presidente. Lavorerò al fianco del presidente Enrico Vavassori per cercare di dare un supporto importante a tutte le nostre associate e agli imprenditori. Io mi occuperò in particolare della provincia di Sondrio, conosco bene il tessuto imprenditoriale del mio territorio e voglio diventare un punto di riferimento per le nostre imprese. Stiamo vivendo un periodo non facile, pieno di incognite e problematiche quotidiane, l’unica soluzione è affrontare queste sfide insieme, non restando chiusi tra le mura della propria azienda. L’ho vissuto io direttamente, l’associazione può essere di grande aiuto per gli imprenditori che spero possano vedere in me una risorsa per portare avanti le loro istanze”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
Api Lecco Sondrio




Sicurezza sul lavoro: Inail, Api e Politecnico testano nuove tecniche

La Provincia del 20 gennaio 2022, Silvia Negri, responsabile della sicurezza in Api, parla del progetto "Rekon".




Crisi energetica: le proposte di Confapi al Governo

Trasmettiamo in allegato il documento presentato da Confapi al tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sull’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo, che contiene le proposte della Confederazione per tamponare immediatamente la situazione ma anche per elaborare, a medio termine, una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema industriale.

(MP/am)