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Pnrr: ricerca di aree industriali dismesse per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili

Il Ministero della Transizione Ecologica MiTe ha previsto nel Pnrr significative risorse per collocare impianti per la produzione di idrogeno, utilizzando aree industriali dismesse, che abbiano alcuni requisiti essenziali:
  • aree già destinate ad attività industriali, non contaminate
  • proponente disponibile e con la documentazione necessaria
  • sito già dotato di connessione alla rete elettrica, risorse d’acqua adeguate alla produzione di idrogeno, connessione alla rete del gas, accesso alla rete stradale.
  • Vicinanza ad imprese che possano utilizzare l’idrogeno prodotto
Si tratta della misura M2C2 investimento 3.1 del PNRR.

In allegato si può consultare la comunicazione di Regione Lombardia che contiene molti dettagli, al fine di far emergere al più presto le situazioni aderenti ai requisiti, che siano effettivamente interessate, per farsi trovare pronti nel momento in cui verrà emesso il bando (500 milioni di euro per tutta Italia).

(SN/am)




Seminario fiscale “Legge di bilancio 2022”: materiale

Trasmettiamo il materiale utilizzato dal dottore commercialista Massimo Fumagalli durante il seminario fiscale “Legge di Bilancio 2022: novità e adempimenti”:

  • Slide
  • Legge Milleproroghe 2022
  • Legge di Bilancio 31.12.2021

(MF/am)




Il nuovo presidente di Api: “Tanta incertezza sul futuro”

Il Giornale di Lecco del 31 gennaio 2022, intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.




Rincari energia: parlano le nostre associate Gilardoni e Tag

La Provincia del 31 gennaio 2022, inserto “Imprese e lavoro”, sui rincari energia parlano le nostre associate Gilardoni Arturo e Tag.




Valute estere: dicembre 2021

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2021)
 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 157,1032
Peso Argentino 115,1179
Dollaro Australiano 1,5781
Real Brasiliano 6,3841
Dollaro Canadese 1,4463
Corona Ceca 25,2456
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,1993
Corona Danese 7,4362
Yen Giapponese 128,7996
Rupia Indiana 85,1762
Corona Norvegese 10,1308
Dollaro Neozelandese 1,6649
Zloty Polacco 4,6137
Lira Sterlina 0,84875
Leu Rumeno 4,9492
Rublo Russo 83,4913
Dollaro USA 1,1304
Rand Sud Africa 17,9331
Corona Svedese 10,2726
Franco Svizzero 1,0408
Dinaro Tunisino 3,2635
Hryvnia Ucraina 30,7558
Forint Ungherese 367,4991
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Radio Confapi: intervista a Enrico Vavassori 1

Radio Confapi intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio. 

Clicca qui per ascoltare il podcast.




Bando Imprese storiche verso il futuro 2022: domande entro il 28 febbraio 2022

Il bando è stato approvato da Unioncamere Lombardia con determinazione n. 129/2021 del 10 dicembre 2021. Le risorse arrivano da Regione Lombardia che le trasferisce al sistema camerale.

Le informazioni complete del bando si trovano sulla pagina del sito Unioncamere.

L’ obiettivo è quello di supportare le attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale per sostenere e cofinanziare interventi finalizzati a: restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica; sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi; maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali; passaggio generazionale e trasmissione di impresa.

Chi può partecipare
Micro, piccole e medie imprese lombarde iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, commercianti o artigiani.

Spese ammissibili
Investimento minimo: 5.000 euro – Contributo massimo: 30.000 euro
a). allestimenti, attrezzature, arredi funzionali alla riqualificazione dell’unità locale
b). interventi innovativi di efficientamento energetico (coibentazione, sostituzione di serramenti, climatizzazione e riscaldamento, mediante l’utilizzo di materiali, prodotti e tecnologie innovative)
c). realizzazione o rifacimento di impianti (elettrico, termico, idrico, di sicurezza, di domotica, di robotica…)
d). opere murarie e assimilate, funzionali a interventi di riqualificazione, restauro e conservazione
e). acquisto di software (licenze per programmi e piattaforme e-commerce…)
f). installazione di connettività dedicata
g). interventi di restauro e/o conservazione di decori, di arredi mobili storici e/o di pregio, di insegne storiche e/o di pregio, di vetrine di pregio per il fronte stradale, di attrezzi, utensili e macchinari di particolare pregio e/o riferiti a tecniche di produzione tradizionali
h). acquisto di soluzioni e sistemi digitali per l’organizzazione del back-end
i). acquisto di soluzioni e sistemi digitali a supporto dell’omnicanalità e per lo sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto vendita
j). acquisto di tecnologie e/o soluzioni digitali per l’integrazione tra saper fare tradizionale e innovazione dei processi produttivi
k). acquisto e messa in opera, nelle unità locali di svolgimento dell’attività, di allestimenti relativi a progetti finalizzati ad accrescere l’attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio

Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul sito http://webtelemaco.infocamere.it  dalle ore 10:00 del 15 dicembre 2021 alle ore 16:00 del 28 febbraio 2022.

(SN/am)
 




Contributo europeo 2022 alle pmi per la protezione della proprietà intellettuale

Le risorse arrivano dall’ufficio Unione Europea per la proprietà intellettuale (Euipo). Il contributo copre servizi di consulenza personalizzati per la registrazione del marchio, disegno o modello UE e per proteggere i diritti di Proprietà Intellettuale.

Per maggiori informazioni cliccare qui.

L’azione mira in particolare ad aiutare le PMI europee a sfruttare le loro risorse di proprietà intellettuale PI fornendo un sostegno finanziario. L’intento perseguito è evitare che le PMI che potrebbero trovarsi in una situazione di crisi economica siano tentate di tagliare i costi relativi al proprio patrimonio di PI e/o alla sua protezione. Visti i costi elevati dei brevetti e le limitate risorse finanziarie delle PMI, l’azione mira altresì a fornire un sostegno finanziario che consenta alle PMI di coprire determinati costi dei brevetti.

Chi può partecipare
Il fondo per le PMI è destinato direttamente alle piccole e medie imprese con sede nei 27 Stati membri dell’Unione Europea.

Spese ammissibili
Quelli elencati di seguito, fino a € 1.500:

  • Servizi di pre-diagnosi della PI (IP Scan)
  • Protezione di marchi, disegni o modelli all’interno dell’UE
  • Protezione di marchi, disegni o modelli al di fuori dell’UE
  • Tasse sui brevetti per la protezione dei brevetti nazionali
 
Caratteristiche agevolazione
Fondo perduto fino a 1500 euro. Il finanziamento attraverso il Fondo per le PMI avverrà tramite voucher per la Proprietà Intellettuale che cofinanzieranno due tipi di azioni:
• VOUCHER 1: attività in materia di PI (servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale IP Scan, protezione di marchi, disegni o modelli all’interno e al di fuori dell’UE);
• VOUCHER 2: attività relative ai brevetti.

Modalità e scadenza
Le domande possono essere presentate fino al 16 dicembre 2022.
 
 




Energia: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

Informiamo le Aziende Associate che, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il Governo ha definito una serie di interventi nel Decreto Sostegni ter, approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, ma ancora in attesa di conversione in Legge.
 
Questi i principali interventi di interesse:
 
  1. Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022: Annullamento, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, per tutte le forniture elettriche (anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico);
 
  1. Riduzione bollette per energivori: Per le imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022
 
Per il punto 1) si attendono solo le delibere attuative dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a seguito delle quali automaticamente i venditori saranno tenuti ad attuare l’annullamento dell’addebito degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022.
Per il punto 2), nel testo del Decreto si precisa che “l’Agenzia delle entrate controlla la spettanza e la corretta fruizione del credito d’imposta, secondo le vigenti disposizioni”. Sarà nostra cura aggiornarvi non appena saranno rese note le procedure attuative.
 
In allegato l’estratto del Decreto con le norme di cui sopra.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)
 




Beni e servizi non tassati ai dipendenti: torna la soglia di 258,23 euro

Dal 2022 torna a 258,23 euro il limite di non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir.

Allo stato attuale, infatti, né il Dl 146/2021 (c.d. Dl “Fisco-lavoro”), né la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e nemmeno il Dl 228/2021 (c.d. Dl “Milleproroghe”) o, a quanto ci consta, la bozza del Dl “Sostegni-ter” hanno previsto la proroga del raddoppio a 516,46 euro della suddetta soglia di non imponibilità, così incrementata limitatamente al 2020 e 2021.

A norma dell’art. 51 comma 1 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).

I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.

L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del Tuir stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

L’art. 112 del Dl 104/2020 (c.d. Dl “Agosto”) era intervenuto su tale disposizione, prevedendo che, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir fosse elevato a 516,46 euro.

Successivamente, l’art. 6-quinquies del Dl 41/2021 (c.d. Dl “Sostegni”), introdotto in sede di conversione in legge, è intervenuto sull’art. 112 comma 1 del Dl 104/2020, sostituendo le parole “Limitatamente al periodo d’imposta 2020” con le parole “Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 2021”.

Sulla base delle citate disposizioni, il raddoppio della soglia di non imponibilità riguarda quindi solo il 2020 e il 2021, tornando dal 2022 alla misura “originaria” di 258,23 euro.

Tanto premesso, si ricorda che nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta, il valore dei beni e servizi in questione superi la soglia di esenzione di 258,23 euro, concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente l’intero importo riconosciuto e non l’eccedenza (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008, § 16).

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel periodo d’imposta 2022 sia pari a 400 euro, l’importo che concorre a formare il reddito è pari a 400 euro (e non a 141,77 euro, differenza tra 400 euro e soglia di esenzione di 258,23 euro).

Si evidenzia che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.1).

In relazione alla soglia di esenzione, è stato altresì chiarito che (C.M. n. 326/97, § 2.3.1):

  • tale previsione si applica a tutti i fringe benefit, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con metodi convenzionali (es. auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prestiti ai dipendenti, fabbricati in uso ai dipendenti);
  • il limite va considerato in relazione agli importi tassabili in capo al dipendente e, quindi, al netto di quanto è stato eventualmente corrisposto da quest’ultimo (comprensivo dell’eventuale Iva a carico del dipendente);
  • rilevano tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta;
  • rilevano i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (es. pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, anche se non fiscalmente a carico;
  • si considera compenso in natura anche il diritto del dipendente di ottenere il fringe benefit da terzi.
In linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. voucher) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del Tuir).

Non rientra, invece, nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del Tuir (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

(MF/ms)