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Credito d’imposta sanificazione pari al 47,1617%

Con il provv. n. 381183, datato 16 dicembre ma pubblicato il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 47,1617% la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, a fronte dell’aumento di risorse stanziate dall’art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”).

Ricordiamo che il credito d’imposta “teorico” è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro, fermo restando il limite complessivo di risorse stanziate.

Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854.

Per garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, inizialmente pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831 ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Tale percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è risultato pari al 15,6423%.

L’art. 31, comma 4-ter del DL 14 agosto 2020 n. 104, conv. L. 13 ottobre 2020 n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.

Pertanto, si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi), e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.

La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui al § 5.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020, è quindi definita dal provvedimento n. 381183/2020 in misura pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.

Credito d’imposta fruibile nel cassetto fiscale

Il provvedimento n. 381183/2020 precisa inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, come sopra determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A fini esemplificativi, si consideri che nel 2020 un’impresa sostenga spese di sanificazione pari a 50.000 euro e abbia indicato nella comunicazione un credito d’imposta “teorico” pari a 30.000 euro (60% di 50.000). Il credito effettivamente fruibile, a norma del primo provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831, era pari a 4.692,69 euro (30.000 x 15,6423%), mentre per effetto dell’incremento delle risorse il credito d’imposta utilizzabile sarà pari a 14.148,51 euro (30.000 x 47,1617%).

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, restano ferme le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020 n 259854.

(MF/ms)




Presidente Sabadini: “Tra tanti dubbi, stiamo ripartendo”

Il Presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini traccia un bilancio 2020 con La Provincia di Lecco. 




Api Lecco Sondrio: “Il 2020 per noi un anno di grandi cambiamenti e lo sarà anche il prossimo”

Tra pochi giorni chiuderemo un anno che non dimenticheremo. Un anno che ha visto il mondo stravolgersi a causa della pandemia Covid-19 a qualsiasi livello: sanitario, lavorativo e sociale.
Per la nostra associazione questo 2020 sarà ricordato come un anno di grandi cambiamenti che ci hanno messo alla prova ma confermato per l’ennesima volta che la barca Api Lecco Sondrio sa reggere anche alle tempeste più difficili da affrontare”, commenta Luigi Sabadini Presidente di Api Lecco Sondrio.
 
I primi sei mesi del 2020
Durante la prima parte dell’anno la nostra struttura ha cambiato guida puntando su di una co-direzione composta da Marco Piazza e Mario Gagliardi a dirigere l’Api nei primi difficilissimi mesi dell’emergenza Covid-19 con le aziende ferme tutte insieme per la prima volta in 70 anni di vita dell’associazione: “Come dimenticare le domeniche passate in Api a marzo e aprile al telefono con gli imprenditori prosegue Sabadini – cercando di sbloccare la situazione, facendo sentire la nostra voce a Roma. E’ stata una primavera straordinaria in cui l’Api non si è mai fermata un istante e ha sempre assistito le sue associate non facendo mai mancare nessuno dei nostri servizi, a questo proposito ringrazio tutto lo staff per il lavoro eccellente svolto”.
Due i momenti clou per l’Api nei primi sei mesi del 2020. Il primo quando, per non fermare l’attività di formazione, abbiamo spostato tutti i corsi dall’aula fisica a quella online arrivando a fine anno ad aver gestito in totale ben 380 corsi in teleformazione che hanno coinvolto circa 3.300 iscritti delle nostre aziende.
Il secondo quando il Consiglio all’unanimità ha preso, per la prima volta, la decisione storica di non far pagare la quota associativa alle sue aziende per il mese di maggio: “L’Api è fatta dagli imprenditori e con questo gesto abbiamo voluto dimostrare tutta la nostra vicinanza alle associate venendo incontro a loro con questo gesto che è stato molto apprezzato”, spiega il Presidente Sabadini.
 
Il secondo semestre del 2020
Se i primi sei mesi di questo anno sono stati da trincea, da luglio l’Api ha deciso di guardare oltre l’orizzonte affidando a Marco Piazza la direzione unica della struttura con Mario Gagliardi vice-direttore. In questa seconda parte dell’anno siamo tornati a una quasi normalità proseguendo con tutte le attività consuete che la nostra struttura offre alle aziende, ma anche aprendoci al mondo esterno con un convegno molto importante, non solo per noi ma anche per la collettività. Ad ottobre, infatti, abbiamo organizzato il webinar con protagonista il designer Walter De Silva dedicato a “Il futuro dell’auto tra design, tecnologie e mobilità sostenibile”.
A novembre, poi, il Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio ha iniziato una collaborazione con Telefono Donna Lecco per cercare di aiutare questa realtà territoriale nella sensibilizzazione e sradicamento del terribile fenomeno della violenza sulle donne che non accenna a diminuire.
Sono stati due eventi che hanno reso protagonista l’Api di iniziative importantissime per noi che ci vedono impegnati concretamente in due ambiti che travalicano le mura delle nostre fabbriche ma a cui teniamo particolarmente e in cui mettiamo la stessa passione con cui affrontiamo il lavoro ogni giorno”, spiega Sabadini.
 
Il bilancio sociale 
“Per il secondo anno, inoltre, presentiamo una nuova edizione del bilancio sociale, frutto dell’indagine in collaborazione con Sec (Scuola di Economia Civile) – prosegue il Presidente di Api Lecco Sondrio -. Nei mesi scorsi abbiamo investito tempo ed energie a momenti di ascolto e confronto per fare emergere il quadro delle priorità strategiche non economiche dal  punto di vista dei nostri stakeholder interni, dipendenti e imprenditori associati. Questo strumento contribuisce ad aumentare la consapevolezza dell’attività e del ruolo dell’Associazione, sottoforma di rendicontazione trasparente e quindi di comunicazione, al suo interno e verso il territorio. Siamo già al lavoro per il bilancio sociale del 2020 che, nonostante le difficoltà e le incertezze di questo particolare momento storico, ha fatto affiorare capacità di reagire e nuovi valori.”
 
 
Il 2021 alle porte
L’anno che ci aspetta dietro l’angolo – afferma Marco Piazza direttore di Api Lecco Sondriosarà un anno importantissimo soprattutto perché in estate rinnoveremo il consiglio e ci saranno altre novità strategiche riguardo i nostri servizi, in particolare quello relativo allo sviluppo dei mercati esteri. Speriamo che il 2021 possa essere di ripresa per il mondo del  lavoro e di ritorno alla normalità in tutti gli ambiti”.
 




Dall’1 gennaio 2021 avvio del servizio a tutele graduali

Informiamo le Aziende Associate che con delibera n. 491/2020/R/eel l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, ha disposto l’introduzione dal 1° gennaio 2021 del servizio a tutele graduali (STG) riservato esclusivamente alle piccole imprese connesse in bassa tensione che non hanno ancora scelto un fornitore da libero mercato. Solo per tali clienti dal 1° gennaio 2021 viene rimosso il servizio di maggior tutela.

I clienti che dal 1° gennaio 2021 rientrano nel servizio a tutele graduali sono le imprese che in tale data non hanno una fornitura da libero mercato e che hanno le seguenti caratteristiche:

  • "piccole imprese" (clienti non domestici con meno di 50 dipendenti e fatturato/totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di €) purché tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa siano alimentati in bassa tensione;
  • "microimprese" (clienti non domestici con meno di 10 dipendenti e fatturato/totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di €) titolari di almeno un punto di prelievo con potenza impegnata superiore a 15 kW;
  • clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dalle “piccole imprese” e “microimprese” sopra definite limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.

Il servizio a tutele graduali verrà gestito provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 dagli attuali esercenti il servizio di maggior tutela (cosiddetta assegnazione provvisoria), poi dal 1° luglio 2021 i fornitori verranno definiti mediante procedure concorsuali (assegnazione a regime).

Sul territorio provinciale l’esercente il servizio di maggior tutela è Servizio Elettrico Nazionale.

Per definire la classe dimensionale di appartenenza, a partire da gennaio 2021 gli esercenti la maggior tutela richiederanno ai clienti non domestici da loro forniti una apposita autocertificazione del rispetto dei requisiti.

Ricordiamo alle aziende che, nell’ambito delle attività svolte a favore dei Soci, attraverso l’operatività del Consorzio Adda Energia e del Gruppo di acquisto Apiservizi Srl, l’Area Energia dell’Associazione da diversi anni coordina le attività di acquisto e gestione delle forniture elettriche, con lo scopo di agevolare le aziende nell’approvvigionamento di energia.
Le aziende eventualmente interessate – che già non aderiscono a tali aggregati – possono contattare gli uffici dell’Associazione al fine di valutare le condizioni economiche ed accessorie del contratto di fornitura elettrica in essere, sia esso nel mercato di maggior tutela che nel libero mercato.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Acconto Iva 2020 entro il 28 dicembre

Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento, dell’acconto IVA. Tuttavia, va tenuto presente che il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto “Ristori-quater”, ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 
Sommario

  • SOGGETTI TENUTI ED ESCLUSI DALL’ACCONTO IVA 2020
  • I DIVERSI METODI DI CALCOLO DELL’ACCONTO IVA 2020
  • CASI PARTICOLARI
  • METODO STORICO
  • ESEMPI
  • MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO
  • SANZIONI

 Soggetti tenuti ed esclusi dall’acconto IVA 2020

Sono soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.

Rimangono però esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2020 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:

  • nel caso in cui l’acconto dovuto per l’anno 2020 risulti di importo inferiore ad euro 103,29;
  • qualora la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore ad euro 116,72;
  • se l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2020;
  • se l’attività sia cessata nel corso del 2020:
    • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2020;
    • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2020;
  • contribuenti che nell’anno 2019 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al riguardo, risulta opportuno precisare che l’esonero dal versamento dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;
  • soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
  • produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi, non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;
  • contribuenti che hanno effettuato nel 2020 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA;
  • imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre 2020, se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, ovvero entro il 30 settembre 2020, se trimestrali;
  • applicazione del metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito d’imposta;
  • applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.

Si ricorda che il decreto “Ristori-quater” (art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157) ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. Nel dettaglio, il decreto “Ristori-quater” ha previsto la sospensione dei versamenti (facoltà, non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:
– alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
– all’IVA. Sembra ragionevole ritenere che la sospensione sia applicabile anche con riferimento al versamento dell’acconto IVA 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica);
– ai contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione dei versamenti in esame per il mese di dicembre 2020 è applicabile unicamente:

  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi, nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione vale anche per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149, cd. decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

I citati versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 ovvero
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

I diversi metodi di calcolo dell’acconto IVA 2020

Per il versamento dell’acconto, il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo di acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:

Metodo previsionale

88 per cento del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2020.

Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.

Metodo storico

88 per cento del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2019).

Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti, data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso.

Metodo analitico

100 per cento del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).

Operazioni per la liquidazione IVA al 20 dicembre 2020

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

Operazioni attive Operazioni passive
Liquidazione IVA mensile

Operazioni effettuate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020

Operazioni registrate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020

Liquidazione IVA trimestrale

Operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

Operazioni registrate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

 

Casi particolari

Trasformazione di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.a.p.a. in società semplice

In tale ipotesi, l’acconto IVA 2020 non sarà dovuto, qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.

Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa

In tale ipotesi:

  • qualora vi sia stata l’assegnazione di beni ai soci e scioglimento della società entro il 30 settembre 2020, l’acconto IVA per il 2020 non sarà dovuto, qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2020;
  • invece, nel caso in cui la società che ha effettuato l’assegnazione non sia stata liquidata, andrà versato l’acconto IVA entro il 28 dicembre 2020, scegliendo una delle metodologie di calcolo evidenziate.

Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale

Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2020, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2020.

Invece, se, a seguito dell’estromissione di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l’attività, non sarà dovuto l’acconto, se viene utilizzato il metodo storico.

Metodo storico

Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto IVA 2020 risulta pari all’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno 2020. Ne consegue che:

  • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, al fine di calcolare l’importo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2019, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020;
  • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale:
    • in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019. Al fine del calcolo dell’acconto, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020;
    • per la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotrasportatori, la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dalla somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020.
Metodo storico

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

 Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 2020 con il metodo storico (*)

Liquidazione IVA mensile

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020

Liquidazione IVA trimestrale

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020

 

(*)

 

  • Nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente, l’acconto IVA 2020 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2019;

Esempio

Credito IVA a seguito di maggior versamento dell’acconto

  • così come chiarito dalla risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E, ai fini del calcolo dell’acconto, non va presa in considerazione la maggiorazione dell’1 per cento applicata all’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale.

Esempi

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile

Acconto versato nel 2019 Euro 5.000
Saldo IVA dicembre 2019 Euro 6.000
Totale Euro 11.000
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 9.680 (11.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale

Acconto versato nel 2019 Euro 4.000
Saldo IVA dicembre 2019 Euro 5.050
Di cui interessi 1% Euro 50
Totale Euro 9.000 (4.000 + 5.050 – 50)
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 7.920 (9.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale”

Acconto versato nel 2019 Euro 7.000
Saldo IVA IV trimestre 2019 Euro 9.000
Totale Euro 16.000
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 14.080 (16.000*88%)

Modalità di versamento dell’acconto

L’acconto, se di ammontare uguale o superiore a euro 103,29 deve essere versato in unica soluzione.

Il versamento dell’acconto deve essere fatto in via telematica, utilizzando il modello F24.

Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:

  • “6013”, se trattasi di contribuente mensile;
  • “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Lo scomputo dell’acconto IVA 2020 avviene nel modo seguente:

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

Scomputo dell’acconto IVA da:
 

 

Liquidazione IVA mensile

 

 

Liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020)

 

 

Liquidazione IVA trimestrale

 

 

Dichiarazione annuale IVA per il 2020 (entro il 16 marzo 2020)

 

 

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)

 

 

Liquidazione del IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

 

 

Attività separate in regime misto di liquidazione

 

  • Liquidazione di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020) o
  • liquidazione IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

Sanzioni

Sulle somme non versate o versate in meno è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5 per cento nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3).

Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, in presenza di ravvedimento operoso, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5 per cento dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1 per cento per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento). 

Momento del ravvedimento Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%) Riduzione da ravvedimento Sanzione ridotta da ravvedimento

Entro i primi 14 giorni (cd. ravvedimento sprint)

15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5%
Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%

Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione

30% 1/8 3,75%

Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/7 4,29%

Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/6 5%

 

(MF/ms)




Imposta di bollo su fatture elettroniche: le sanzioni per l’omesso versamento

Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:

  1. contrassegno, per le sole fatture cartacee;
  2. modalità virtuali di cui all’art. 15 del D.P.R. 642/72, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche;
  3. modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI.

Relativamente alle sanzioni, con la Circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, è stato chiarito quanto segue: 

MODALITÀ di ASSOLVIMENTO dell’IMPOSTA di BOLLO SANZIONE
CONTRASSEGNO

Art. 25, comma 1, D.P.R. 642/72

MODALITÀ VIRTUALI

Art. 13, D.Lgs. 471/1997

Riduzione a un terzo
Tale sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente ne effettui versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari: (1)

  • al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

MODALITÀ ex ART. 6, D.M. 17.6.2014

(1) Art. 12-novies, comma 1, decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

(MF/ms)




Bando Frim Fesr 2020 Ricerca & Sviluppo

La linea di intervento FRIM FESR 2020 (RICERCA & SVILUPPO) favorisce gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione da parte delle PMI mediante un finanziamento sino al 100% della spesa complessiva compreso tra € 100 mila e € 1 milione in ambito aerospazio, agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile.

La durata del finanziamento è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento. Al finanziamento sarà applicato un tasso nominale annuo fisso e pari allo 0,5%. Il finanziamento è rivolto alle imprese con unità produttive/operative in regione Lombardia a partire da 3 dipendenti. I progetti dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione, salvo proroga di massimo 6 mesi.
Nelle spese ammissibili dal bando sono previste le seguenti voci di spesa.
a)            Spese di personale relative a ricercatori e tecnici per un massimo del 50% delle spese totali ammissibili di progetto.
b)           Costi di ammortamento relativi a impianti, macchinari e attrezzature.
c)            Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti.
d)           Materiali direttamente connessi alla realizzazione del progetto, per un massimo del 10%.
e)           Spese generali forfettarie addizionali per il 15% delle spese di personale.
f)            Costi per il deposito di brevetti fino a un massimo del 15% delle spese totali del progetto.
Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma Bandi online entro il 31 Marzo 2021 con valutazione a sportello. Api Lecco e Apitech si propongono di dare supporto alle aziende interessate al finanziamento.
Ulteriori approfondimenti sul bando al seguente link: informazioni

(AM/am)

 
 



Por Fesr 2014-2020: bando Linea Internazionalizzazione Plus

Informiamo le Aziende Associate che a breve verrà pubblicata da Finlombarda S.p.A. la nuova misura ‘Linea Internazionalizzazione PLUS ‘ con contestuale chiusura dell’attuale misura ‘Linea Internazionalizzazione’. 

Finalità: promuovere l’internazionalizzazione delle aziende lombarde attraverso il consolidamento della presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri. Tramite programmi integrati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri.

Soggetti beneficiari: PMI iscritte al Registro delle Imprese e attive da almeno 24 mesi con sede operativa in Lombardia.

Dotazione finanziaria: la dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato è attivata a valere sulla medesima dotazione del Fondo Internazionalizzazione, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 6.806.065,14. La dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di contributo a fondo perduto è pari a euro 1.500.000,00.

Tipologia ed entità dell’agevolazione: l’agevolazione sarà concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l’80% sotto forma di finanziamento agevolato e il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari allo 0%. L’agevolazione minima richiedibile è pari a € 40.000 L’agevolazione massima richiedibile è pari a € 500.000 La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.

Interventi ammissibili: programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione dell’export in Paesi esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle PMI con investimento minimo pari a € 40.000. Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all’esportazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 15 mesi dalla data di concessione (salvo proroga).

Spese ammissibili:
a.   Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e a eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.). Sono altresì ammissibili spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l’utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere.
b.   Istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri. Sono altresì ammissibili spese per vetrine/esposizioni virtuali.
c.    Azioni di comunicazione e advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri.
d.   Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l’accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi.
e.   Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione.
f.    Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l’ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi).
g.   Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018.
h.   Spese per il personale dipendente (in Italia e all’estero) impiegato nel Progetto di internazionalizzazione calcolate in maniera forfettaria nella misura del 20% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera g).
i.     Spese generali forfettarie nella misura del 7% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera h).
j.     Per le spese di personale e le spese generali si fa ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.

Procedura: le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo regionale Bandi OnLine e verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:

1.   Qualità dell’operazione (max 70 punti):
–   qualità progettuale e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione;
–   qualità dell’analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione;

2.   Capacità del proponente (max 30 punti):
–   analisi economica e finanziaria (metodologia credit scoring ai sensi della DGR n. 675 del 24/10/2018).
–   Sono previste le seguenti premialità di punteggio pari a:

o  5 punti per le imprese che non abbiano già sviluppato un fatturato verso l’estero;

o  2 punti per presenza di certificazioni ambientali 

L’esito istruttorio positivo prevedrà il raggiungimento di almeno 60 punti comprensivi dei punteggi di premialità. Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 gg dalla data di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione dell’agevolazione: l’agevolazione verrà erogata:

–  per la quota di finanziamento, dal Soggetto Gestore in due soluzioni:
·      prima tranche pari al 50% dell’agevolazione a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto della DGR n. 675 del 24/10/2018 sul credit scoring;
·      tranche a saldo a conclusione del Progetto.

–  per la quota di contributo a fondo perduto, da Regione Lombardia in un’unica soluzione a conclusione del Progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine ultimo non saranno concesse proroghe.

Per ulteriori informazioni contattare:
Ufficio Estero
Tel. 0341 286338
Mail: esteromail@api.lecco.it

(GF/gf)




Omaggi: autofattura elettronica e nuove specifiche tecniche

Come noto, dal prossimo anno cambia il tracciato della fatturazione elettronica e gli operatori sono chiamati ad adottare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio, in cui è possibile utilizzare indistintamente la versione preesistente (vers. 1.5) o la nuova.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.2), si segnala in questa sede il nuovo codice tipo documento TD27 – autofattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il codice identifica le seguenti ipotesi di cessione a titolo gratuito:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972);
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972);
  • prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne gli adempimenti ai fini Iva da osservare nel caso di cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, la rivalsa Iva non è obbligatoria (articolo 18 D.P.R. 633/1972).

Il contribuente può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388, § VI):

1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;

2) annotazione su un apposito “registro degli omaggi” (articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

In caso di autofattura elettronica occorre esporre nei campi del “cedente/prestatore” e del “cessionario/committente” l’identificativo Iva di colui che emette l’autofattura.

La casistica non va confusa con altre ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, occorre esporre nei dati del “cedente/prestatore” i dati della controparte dell’operazione invece dei propri. Trattasi dei nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 che non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (nuovo codice errore 00471).

Le autofatture costituiscono sempre delle fatture, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell’imposta, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, contenente le regole di fatturazione delle operazioni.

La guida dell’Agenzia delle entrate alle nuove specifiche tecniche, pubblicata il 23 novembre 2020, chiarisce che nel campo 2.1.1.3 – Data del documento della sezione “Dati Generali” del file xml, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. In caso di autofattura riepilogativa, tale data può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese di riferimento.

Riguardo al campo 2.1.1.4 – Numero della fattura occorre inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta emettendo l’autofattura. Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.

Diversamente, nel caso delle cessioni gratuite, se il cedente sceglie di emettere una fattura applicando la rivalsa Iva, si continua ad utilizzare il tipo documento TD01 (Fattura) o il nuovo codice TD24 – Fattura differita, di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972; in quest’ultimo caso viene emesso un documento di trasporto utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione. In ogni caso, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, si ritiene opportuno emettere sempre il documento di trasporto, specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

Segnaliamo infine che fino al 31 dicembre 2020, vigendo il periodo di convivenza tra vecchie e nuove specifiche tecniche, i contribuenti che utilizzano ancora la versione 1.5 delle specifiche tecniche ed intendono emettere un’autofattura elettronica per le ipotesi sopra descritte, dovranno utilizzare il codice Tipo Documento TD01.

(MF/ms)




Fornitura gas per clienti industriali: servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi

Con Decreto del MISE dello scorso 30 settembre è stato reintrodotto un meccanismo di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale per i clienti industriali, che riprende alcuni tratti delle disposizioni già in vigore qualche anno fa.

Tale procedura risulta applicabile nel periodo invernale ed è riservata ai clienti industriali (generazione elettrica compresa, ma solo nel caso in cui sia funzionale al processo produttivo) connessi alla rete di trasporto o distribuzione, purché dotati “di adeguati strumenti utili a rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall’impresa di trasporto ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera su apposita piattaforma informatica predisposta dall’impresa maggiore di trasporto” (Snam Rete Gas).
 

Il servizio prevede due modalità diverse di applicazione:
 

  • servizio A: preavviso di 24 ore con durata massima della riduzione di tre giorni consecutivi;
  • servizio B: preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi.

Ogni soggetto aderente dovrà essere in grado di mettere a disposizione un quantitativo minimo differente a seconda della modalità di partecipazione:

  • 50.000 smc/d per ogni sito per una partecipazione diretta;
  • 5.000 smc/d per ogni sito per una partecipazione tramite un soggetto aggregatore che raccolga mandati irrevocabili per almeno 50.000 smc/d

Con Delibera dell’ARERA n. 511/2020/R/gas sono state determinate le modalità e le condizioni economiche per la partecipazione alla procedura.
Sulla base dei quantitativi che il MISE ha richiesto (10 milioni di smc al giorno per un massimo di 12 giorni di attivazione anche non consecutivi ed un massimo di 4 richieste di attivazione per il periodo dal 4 gennaio al 31 marzo 2021) Snam Rete Gas assegnerà il servizio ordinando le offerte ricevute fino al raggiungimento del quantitativo richiesto dal Ministero. L’ARERA rimarca che “la probabilità di attivazione del servizio di interrompibilità è valutabile in una volta ogni venti anni per cinque giorni.”
L’offerta deve indicare il corrispettivo richiesto articolato in una parte fissa Fi (che non deve essere superiore a 6 €/smc/d) e in una variabile Vi che deve essere inferiore al minimo tra 0,88 €/smc e (6-Fi)/0,25.
Sono previste penali per il mancato rispetto degli impegni assunti e proporzionali ai corrispettivi riconosciuti per il servizio e moltiplicati per i volumi non ridotti.
Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 17 dicembre 2020 e possono essere presentate direttamente dal Cliente Finale Industriale che riesce a garantire il quantitativo previsto dalla partecipazione diretta, da un soggetto Aggregatore che raggiunga la soglia di 50.000 smc/d raccogliendo mandati da soggetti industriali con disponibilità di almeno 5.000 smc/d o da un Cliente Multisito che raggiunga la soglia indicata, con il contributo dei diversi pdr con un consumo di almeno 5.000 smc/d. Al Cliente Multisito è concesso di poter gestire compensazioni tra i vari siti, comunicando la ripartizione degli impegni tra i pdr entro il venerdì della settimana precedente.
Nei vincoli per la partecipazione alla procedura, il soggetto industriale aggiudicatario che utilizza il gas per la generazione elettrica funzionale al sito si impegna a non aumentare i prelievi di energia elettrica o a non ridurre le immissioni di energia prodotta in rete.
Le verifiche di ottemperanza agli impegni prendono a riferimento i consumi dei giorni lavorativi, che devono sempre essere superiori al volume giornaliero dichiarato interrompibile per tutto il periodo di attivazione (4 gennaio-31 marzo 2021).
In caso di attivazione del servizio e per ogni giorno, Snam Rete Gas verificherà che il volume giornaliero prelevato da ogni pdr, al netto dell’eventuale maggior prelievo di energia elettrica o minor emissione di energia elettrica come determinati sulla base dei dati comunicati da Terna e convertiti in gas tramite i rendimenti di riferimento, sia inferiore, almeno di un quantitativo pari a quello dichiarato interrompibile, rispetto alla media dei prelievi dei 10 gg lavorativi precedenti a quello di attivazione (salvo i giorni in cui è stato comunicato un fermo impianto straordinario).
Ulteriori dettagli nella procedura di Snam sono disponibili al seguente link https://www.snam.it/it/trasporto/dialoga-con-noi/news/2020/20201203_Interrompibilita_Gas.html.  

Oltre a quanto sopra, si ricorda che i partecipanti al servizio di interrompibilità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del DL Semplificazioni (n. 76 del 16/7/2020) sono esonerati dalla corresponsione del corrispettivo CRVos (che è addebitato nel periodo invernale e fino al 31 marzo 2021 vale 0,55 €c/smc) e dal nuovo corrispettivo CRVcs a copertura dei costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico, applicato dal prossimo 1 aprile 2021, ma non ancora valorizzato.    
Sono in fase di raccolta le proposte di aggregazione da parte di alcuni operatori: invitiamo le aziende a voler segnalare l’eventuale interesse alla procedura al fine di poter rendere disponibili le proposte formulate dagli operatori.   

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.    

(RP/rp)