Settore manifatturiero ed estrattivo: incentivi per la riduzione dei consumi energetici
Sta invece per aprirsi la fase di presentazione delle domande di contributo per incentivare i progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi delle pmi (Linea 1).
I destinatari di tale bando sono le pmi che operano nel settore manifatturiero o estrattivo (con partita iva registrata con codici Ateco B o C), aventi sede operativa in Lombardia.
La dotazione finanziaria per gli interventi che consentano di migliorare la prestazione energetica degli impianti produttivi ammonta a € 5.000.000,00.
Il finanziamento è a fondo perduto ed è articolato come segue:
- 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti;
- 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico – investimento minimo previsto 80.000,00 €.
Sono previste due finestre per la presentazione delle domande della Linea 1:
- dalle ore 10:00 del 15.11.2021 alle ore 16.00 del 15.12.2021
- dalle ore 10.00 del 03.01.2022 alle ore 16.00 del 31.01.2022
In alternativa contattare Api Lecco Sondrio: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it.
(IM/im)
Incentivi per progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Il bando, rivolto a micro imprese e start-up, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese, che possono presentarsi in forma singola o in collaborazione tra loro, aiuta nel realizzare progetti sui temi di Industria 4.0 di:
- innovazione di prodotto, di processo e di organizzazione;
- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale.
Per maggiori informazioni e ulteriori dettagli su attività progettuali, ambiti tecnici, spese ammissibili e vincoli cliccare qui.
Termine ultimo per le candidature: 13 dicembre 2021.
(IM/im)
Dichiarazioni energivori: apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità 2022
In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia Covid-19 ha avuto sulle imprese, è stato previsto che:
- ai fini del calcolo dell’intensità elettrica, il Val, il consumo e il fatturato sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, 2018 e 2019, con esclusione dell’annualità 2020;
- Il consumo medio dell’energia elettrica dell’impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso all’agevolazione di 1 GWh/anno, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
- Ai fini del calcolo del livello di contribuzione è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento (2018, 2019), con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
- nei soli casi in cui il 2020 sia l’unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020) siano utilizzati i dati di consumo ed economici dell’impresa (Val e fatturato) dell’anno 2020, ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al Val o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di accesso alle agevolazioni;
- per l’anno di competenza 2022 il prezzo dell’energia elettrica è determinato dell’Autorità con riferimento all’anno 2019.
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il versamento delle suddette rate a Csea è condizione necessaria per l’inserimento ed il mantenimento dell’impresa in elenco.
Per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Split payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2022
Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2021 e riguardano:
- le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
- gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- gli enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Si ricorda che l’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo, ai sensi dell’art. 5-ter, comma 2, del Dm 23 gennaio 2015.
L’aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
I soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l’apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.
Gli elenchi sono disponibili al seguente link: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata
(MF/ms)
Modalità per la comunicazione delle operazioni con controparti non stabilite in Italia dal 2022
Una delle novità consiste nei nuovi termini per effettuare la trasmissione dei dati.
Difatti, dal 1° gennaio 2022, la richiamata disposizione e il provv. n. 293384 dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre (§ 9.3) prevedono:
- quanto alle operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), l’invio dei dati entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
- quanto alle operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), l’invio dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
I nuovi termini per l’invio dei dati, mediante SdI, delle operazioni passive che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia richiedono di prestare attenzione ai termini di registrazione prescritti, rispettivamente, per gli acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Ue e per gli acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue.
Nel primo caso (acquisti da soggetti Ue), l’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 rinvia agli artt. 46 e 47 del Dl. 331/93 quanto agli obblighi di fatturazione e registrazione.
In particolare, secondo il citato art. 47, il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.
Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.
Ponendo il caso di un acquisto per cui la fattura è ricevuta il 18 gennaio dal fornitore Ue, il documento è integrato con l’indicazione dell’imposta e deve essere annotato sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il successivo 15 febbraio.
Per gli acquisti da soggetti extra Ue, invece, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, deve farsi riferimento ai termini ordinariamente previsti per le operazioni “interne”.
A differenza di quanto previsto per la procedura di integrazione e registrazione della fattura ricevuta da un fornitore Ue, gli adempimenti da porre in essere non sono normativamente condizionati dal momento di ricezione del documento del fornitore extra Ue.
È necessario, pertanto, avere contezza del momento di effettuazione dell’operazione, posto che generalmente l’autofattura deve essere emessa entro i successivi 12 giorni (art. 21 comma 4 del Dpr 633/72).
Per le cessioni di beni, il momento di effettuazione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Dr 633/72, può essere determinato in modo sufficientemente agevole, facendo ricorso al momento di consegna o spedizione (beni mobili) o alla data di stipula dell’atto (beni immobili).
Per i servizi generici si guarda all’ultimazione
Per le prestazioni di servizi, “generiche”, si deve fare riferimento al momento di ultimazione del servizio ovvero, nel caso di prestazioni periodiche, alla data di maturazione dei corrispettivi (art. 6 comma 6 del Dpr 633/72).
Tale momento è determinante sia per la data di emissione dell’autofattura (art. 21 comma 4 lett. d) del Dpr 633/72) sia per l’invio della comunicazione transfrontaliera via SdI.
Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del momento di effettuazione determinato a norma dell’art. 6 comma 6 del Dpr 633/72, per ragioni di certezza e di semplificazione, è anche possibile assumere come indice dell’effettuazione dell’acquisto proprio il momento di ricezione della fattura (circolare n. 35/2012 e circolare n. 16/2013, § 2.3). Il criterio potrebbe ancora tornare utile per l’emissione dell’autofattura e la sua trasmissione mediante SdI ai fini del c.d. “esterometro”.
(MF/ms)
| Operazione | Momento di effettuazione | Termine di emissione dell’autofattura | Termine di annotazione nel registro delle vendite | Termine di invio dei dati allo SdI |
| Acquisto da soggetto Ue | Vari | — | Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente | Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. |
| Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue (facoltà di emettere autofattura elettronica in presenza di bolla doganale) |
Consegna o spedizione del bene | Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione | Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione | |
| Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue | Stipula dell’atto | Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione | ||
| Prestazione di servizi “generica” ricevuta da soggetto extra Ue | Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi) | Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione | ||
| Prestazione di servizi non “generica”, rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue | Pagamento del corrispettivo | Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione |
(MF/ms)
Esportatori abituali: al via i controlli delle dichiarazioni di intento
All’esito dei suddetti controlli, potrebbero essere invalidate le lettere d’intento già presentate ed essere inibito il rilascio di nuove.
Lo ha previsto il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 293390, pubblicato il 29 ottobre, definendo i criteri su cui fondare la specifica attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali, come aveva previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).
Le disposizioni del provvedimento “hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022”; non appare chiaro, tuttavia, se i controlli periodici riguarderanno soltanto le lettere d’intento presentate a partire da tale data o anche quelle trasmesse per l’anno 2022 sino al 31 dicembre 2021.
Le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate saranno essenzialmente rivolte a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del Dl.746/83.
A questo fine, tra l’altro, sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria l’incrocio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e in altre banche dati pubbliche o private.
Secondo quanto indicato nel provvedimento, la valutazione del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà fondata, in via prioritaria, su:
- un’analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d’intento trasmesse;
- specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- l’individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- l’individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
L’Agenzia ne darà notizia al soggetto interessato, con un’apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC, riportando il protocollo di ricezione della lettera d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Sarà informato anche il cedente o prestatore destinatario della lettera d’intento invalidata.
Il soggetto passivo potrà presentare all’ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale.
Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all’invalidazione della lettera d’intento, il predetto ufficio procederà, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento.
A seguito dell’esito irregolare delle attività di analisi e controllo, inoltre, sarà inibita al soggetto passivo la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Laddove il soggetto effettui un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di scarto.
Scarto della e-fattura se la lettera d’intento è invalidata
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili Iva in forza di una dichiarazione d’intento (art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72), occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. n. 89757/2018, riportando:
- nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
- nel blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” per ogni lettera d’intento, la dicitura “INTENTO”, il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Viene stabilito, infine, che l’invalidazione della lettera di intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI recante il titolo di non imponibilità Iva, come previsto dall’art. 1 comma 1181 della L. 178/2020. Il motivo dello scarto è reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta.
(MF/ms)
Comunicazioni ex esterometro: osservazioni utili
Si tratta di una definizione adottata non solo in dottrina, se si pensa che lo stesso legislatore, nelle Schede di lettura al Ddl. di bilancio 2021, ha rubricato le modifiche alla disciplina sotto la dicitura “Abolizione esterometro”.
Stando alla lettura del provvedimento n. 293384, pubblicato il 29 ottobre dall’Agenzia delle Entrate, con il quale sono state aggiornate “le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere” per adeguarle alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, sarebbe più corretto riferirsi a nuove modalità di comunicazione di tali dati, piuttosto che a una eliminazione dell’adempimento.
Modificando le specifiche tecniche allegate sub A al provv. n. 89757/2018, viene previsto che:
– i dati relativi alle operazioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verso soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario “XXXXXXX”;
– i dati relativi alle operazioni ricevute, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l’operazione o a quello di effettuazione della stessa.
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale.
Nonostante il permanere di una distinzione fra i due adempimenti, ne risulta altrettanto evidente la sostanziale identità, almeno per quanto concerne il formato utilizzato per la creazione dei file e le modalità di trasmissione degli stessi.
Nondimeno, considerato il tenore della norma (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015), non si può aderire alla tesi secondo cui le operazioni in commento dovrebbero essere obbligatoriamente documentate tramite fattura elettronica, posto che, in questo caso, la disciplina sarebbe stata introdotta in palese deroga alla decisione di esecuzione Ue 16 aprile 2018 n. 593, con la quale il Consiglio dell’Unione europea aveva autorizzato lo Stato italiano ad introdurre tale obbligo con esclusivo riferimento ai “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”. A meno che si consideri che detta autorizzazione è stata concessa sino al 31 dicembre 2021, e che, pertanto, dal 1° gennaio 2022, si ritenga possa essere estesa anche ad altri soggetti (aspetto che, al momento, non è dato conoscere).
È ragionevole pensare che l’esterometro costituisca, in ogni caso, un adempimento differente rispetto alla fatturazione elettronica. La distinzione non sarebbe di poco conto, soprattutto con riferimento ai profili sanzionatori.
Si dovrebbe, così, scongiurare il rischio, paventato da AIDC e Confimi nel comunicato diffuso il 4 ottobre scorso, che, in caso di tardiva comunicazione delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti, si possa incorrere non soltanto nelle sanzioni previste dall’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/1997 per la tardiva comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ma anche in quelle di cui all’art. 6 comma 9-bis del medesimo decreto, per l’omesso reverse charge.
Nell’assunto che l’esterometro non sia obbligatoriamente sostituito dalla fatturazione elettronica, sarebbe ancora ammissibile, nel 2022, l’integrazione cartacea (“tradizionale”) della fattura di acquisto ricevuta da operatore estero, e la successiva comunicazione della stessa in formato XML mediante SdI.
È chiaro che, alla luce di quanto emerge dal provvedimento, si sarebbe in presenza di un appesantimento delle procedure amministrative, rispetto alla sola integrazione elettronica.
Tuttavia, aderendo alla tesi della distinzione degli adempimenti, in caso di tardivo invio della comunicazione, non si incorrerebbe nella sanzione per omessa inversione contabile, che va da 500 euro a 20.000 euro, venendo, invece, colpiti soltanto dalla più “mite” ammenda per le violazioni riferite all’esterometro (2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, riducibili nel caso in cui la trasmissione avvenga entro quindici giorni dalla scadenza).
Allo stesso modo, nel caso in cui, a fronte di operazioni attive verso soggetti non stabiliti, l’esterometro fosse trasmesso tardivamente, l’avvenuta emissione di una fattura “cartacea” potrebbe scongiurare l’applicazione della sanzione per omessa fatturazione.
Da tutto ciò emerge, tuttavia, come le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 e il provvedimento in commento tradiscano l’evidente intento di promuovere l’adozione della fatturazione elettronica anche con riferimento alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti.
(MF/ms)
Ace innovativa: alcuni esempi per la determinazione del credito d’imposta
Si ricorda che il decreto “Sostegni bis” (Dl. 25 maggio 2021, n. 73) introduce un regime transitorio straordinario della disciplina dell’Ace (aiuto alla crescita economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.
Sommario:
- Premessa
- Il decreto “Sotegni bis”
- Credito d’imposta
- Il provvedimento
- Controlli
- Esempio per una società di capitali
- Esempio per un soggetto Irpef
Si premette che l’art. 1 del Dl. 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto l’ACE, con lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
Tra i soggetti che possono usufruire dell’ACE, oltre alle società di capitali, rientrano anche le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione.
Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l’ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.
Il calcolo dell’importo deducibile si effettua a partire dalla somma dei componenti che hanno inciso positivamente e negativamente sul capitale.
Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’ACE.
L’importo deducibile viene, quindi, individuato moltiplicando tale base per l’aliquota percentuale pari all’1,3 per cento.
In generale, gli elementi positivi che incidono sul capitale riguardano i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
Hanno “efficacia”, come elementi negativi della variazione del capitale proprio, invece, le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
Rilevano, quindi, sia la devoluzione di riserve di utili, come, per esempio, la distribuzione di dividendi, sia quella di capitale o riserve di capitale, quali la riduzione del capitale sociale o di voci del patrimonio assimilate al capitale, che riguardano, a titolo di esempio, la riserva di sovrapprezzo azioni e la riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale.
| INCREMENTI | RILEVANZA | DECREMENTI | RILEVANZA |
|---|---|---|---|
| Conferimenti in denaro | Rilevano dalla data di versamento | Attribuzioni ai soci a qualsiasi titolo effettuate | Rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate |
| Rinuncia ai crediti verso la società da parte dei soci | Rileva dalla data dell’atto di rinuncia | ||
| Compensazione dei crediti per aumento di capitale | Rileva dalla data in cui ha effetto la compensazione | ||
| Accantonamento di utili a riserva | Rileva a partire dall’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare l’utile a riserva |
Il decreto “Sostegni bis”
Nello specifico, il comma 2 del citato articolo stabilisce che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti solari il 2021), per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (2020 per i soggetti solari), l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è maggiorata al 15 per cento.
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.
Più in dettaglio, può essere richiesto di riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d’imposta, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento.
Il credito d’imposta si determina applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società (artt. 11 e 77 del TUIR) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Il bonus può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, da effettuarsi:
- dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
- dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.
Nello specifico, i soggetti aventi i requisiti previsti dal decreto “Sostegni bis” per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate:
- la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i solari) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (2020 per i solari);
- il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15 per cento;
- il credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR.
La comunicazione Ace deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
A seguito della presentazione della comunicazione ACE, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione ACE, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” del modello relativo alla compilazione della comunicazione.
Rettifica della comunicazione
Nel periodo che va dal 20 novembre 2020 alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è possibile:
- rettificare una comunicazione Ace già inviata, inviando una nuova comunicazione Ace, con le stesse modalità suddette, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Restano validi gli utilizzi del credito d’imposta riconosciuto sulla base della comunicazione ACE oggetto di rettifica, fino a concorrenza del minore importo tra il credito risultante dalla predetta comunicazione ACE e quello risultante dalla comunicazione ACE rettificativa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità attinente alla trasmissione della comunicazione ACE.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni Ace, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.
Relativamente alle comunicazioni Ace per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Trattasi dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
- dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero
- dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
In alternativa, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- con successiva risoluzione, saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente e, quindi, dopo la comunicazione con la quale l’Agenzia autorizza l’utilizzo del credito d’imposta.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità suddette (area riservata sul sito di Agenzia delle entrate).
Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari, primi acquirenti del credito, possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, tenendo presente che la comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’ultimo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, con le medesime funzionalità indicate nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo, l’Amministrazione finanziaria verificherà:
- in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti e delle condizioni, previste dal decreto “Sostegni bis”, per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
- in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.
Come sopra specificato, per le società di capitali, il credito d’imposta si determina applicando al rendimento nozionale l’aliquota IRES attualmente del 24 per cento.
Considerando che l’importo complessivo degli incrementi effettuati nel 2021 è pari a euro 65.000, a cui si applica l’aliquota percentuale del 15 per cento, si ottiene un rendimento nozionale di euro 9.750 (65.000 * 15%).
Per determinare il credito d’imposta, occorre applicare al rendimento nozionale l’aliquota IRES del 24 per cento:
9.750 * 24% = credito d’imposta 2.340.
ALLEGATO 1
Infatti, con riguardo all’incremento del patrimonio netto, mentre per le società di capitali rileva l’utile d’esercizio 2020 accantonato a riserva a seguito di delibera assembleare, per le società di persone e per gli imprenditori individuali, ai fini della super Ace, rileva l’utile “maturato” nel 2021, per effetto della regola stabilita dal comma 3 dell’art. 8 del Dm. 3 agosto 2017.
Ne deriva che solo a fine esercizio 2021 i soggetti Irpef saranno in grado di determinare l’utile d’esercizio da portare a incremento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’Ace innovativa e, quindi, è molto difficile che al 20 novembre 2021 l’utile 2021 potrà concorrere come incremento del capitale proprio.
Orbene, come sopra evidenziato, è possibile che la comunicazione Ace possa essere inviata anche con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio.
Esemplificando: alla data del 20 novembre 2021 è stato eseguito un apporto di denaro da parte dell’imprenditore individuale in contabilità ordinaria (ma anche da parte di un socio di una società di persone) per euro 60.000.
Per determinare il credito d’imposta, è necessario applicare al rendimento nozionale le aliquote Irpef per scaglione previste dall’art. 11 del TUIR, ossia:
- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- oltre 75.000 euro, 43 per cento.
Per determinare il credito d’imposta, occorre applicare al rendimento nozionale le suddette aliquote IRPEF, per cui:
9.000 * 15% = 1.350.
ALLEGATO 2
(MF/ms)
Webinar “Simest Fondo 394”: materiale informativo
Per completezza inviamo anche il link al podcast di Radio Confapi con l’intervista sul Fondo 394 al dottor Francesco Tilli, Chief External Relations Officer di Simest.
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Se avete domande in merito al bando Simest potete inoltrarle alla mail comunicazione@api.lecco.it, provvederemo a inviarle alle esperte sul tema che collaborano con Confapi.
(AM/am)