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Credito imposta sanificazione 2021: termini per la compensazione

Il credito d’imposta riconosciuto sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e di acquisto Dpicomprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai sensi dell’articolo 32, comma 3, Dl. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) è fruibile mediante le seguenti modalità:
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
  • in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.
Col provvedimento Prot. n. 309145/2021 del 10.11.2021 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto in misura pari al 100% la percentuale di fruizione del credito sanificazione, con la conseguenza, per i soggetti che hanno inviato valida comunicazione all’AdE entro il 04.11.2021, di poter beneficiare dell’agevolazione in misura piena, pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 entro il limite di credito di euro 60.000.

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate nei termini, in assenza di rinuncia, è risultato infatti pari a 83.076.075 euro, importo ben inferiore al limite di spesa previsto dalla norma istituiva in 200 milioni di euro.

Ciascun beneficiario può dunque verificare l’importo del credito sanificazione 2021 a lui spettante consultando il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In base alle regole di fruizione dettate dal provvedimento del Direttore dell’AdE n. 191910/2021 del 15.07.2021 il credito d’imposta può dunque essere utilizzato in compensazione, anche in unica soluzione, a partire dall’11.11.2021, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 10.11.2021 con cui è stata disposta la misura percentuale di fruizione.

All’uopo, con la risoluzione AdE 64/E/2021, è stato istituito l’apposito codice tributo “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Il documento di prassi detta le regole di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • il codice tributo “6951” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo “anno di riferimento” del modello F24 deve sempre essere compilato col valore “2021”, anno di sostenimento delle spese ammissibili.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può ovviamente eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello.

Per espressa previsione normativa la compensazione del credito d’imposta sanificazione 2021 non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.

Il contributo in conto esercizio è inoltre fiscalmente irrilevante, non concorrendo né alla formazione del reddito ai fini Ires o Irpef né al valore della produzione ai fini Irap e non rilevando ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo61 Tuir e delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

(MF/ms)
 




Contributo a fondo perduto perequativo: invio istanze entro il 28 dicembre 2021

È stato finalmente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

La domanda potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (29 novembre) e fino al 28 dicembre 2021.

 

Le condizioni Il richiedente deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Per poter beneficiare del contributo devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti:
1) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.09.2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
Come previsto dal decreto attuativo, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021
2) l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Soggetti esclusi Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
– soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito;
– soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021;
– enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir;
– intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis Tuir.
La determinazione del contributo Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue:
1. deve essere calcolata, innanzitutto, la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;
2. bisogna sottrarre a quest’importo le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall’Agenzia delle entrate;
3. all’importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali previste.
Di seguito si richiamano le percentuali riconosciute:
– 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro,
– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro,
– 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro,
– 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro,
– 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.
Il beneficio Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l’accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta.
L’istanza L’istanza presenta, tra l’altro, uno specifico quadro (quadro A), nel quale deve essere riportato l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.
Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all’Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.
Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

(MF/ms)
 




“I clienti tedeschi resistono. Timori per i fornitori occidentali”

La Provincia del 29 novembre 2021, intervista a Massimo De Rocchi, direttore del Mollificio Adda, nostra associata.




Mai così tanti aiuti alle imprese Ma vanno orientati

La Provincia del 26 novembre 2021, il direttore dell’associazione Marco Piazza parla degli aiuti alle aziende stanziati da Simest e da Regione Lombardia.




Made in Api | Puntata 5 | Domino

Prosegue il viaggio di “Made in Api” all’interno delle aziende associate.

Sul nostro canale YouTube è possibile vedere la quinta puntata della video-rubrica, questa volta dedicata alla Domino.

Siamo a Sirtori (Lecco) dove da 70 anni ha sede la Domino specializzata nella realizzazione dei componenti di comando delle moto per ogni tipo di terreno.
Davide e Federico Bertini ci guidano alla scoperta della loro impresa impegnata da anni anche nel mondo racing a fianco di campioni come Valentino Rossi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli, Ezio Gianola.

CLICCA QUI per vedere il video.

 




Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero: 29 novembre/1-2 dicembre 2021

Nelle date 29 novembre, 1 e 2 dicembre 2021, in occasione della Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero (CCIE), verranno organizzate delle attività a favore delle imprese italiane al fine di conoscere meglio i Paesi e i mercati esteri in cui operano le CCIE e i servizi da loro offerti.
 
L’evento sarà basato su seminari a distanza, focalizzati su specifiche aree geografiche (29 novembre), e brevi colloqui informativi, della durata di 20 minuti ciascuno, con i referenti delle CCIE sui rispettivi mercati di operatività (1 e 2 dicembre).
 
A partire dal 9 novembre e fino al 30 novembre 2021 sarà possibile accedere agli eventi previa registrazione sul sito della convention.
 
Per partecipare ai colloqui informativi è richiesta l’adesione al Progetto SEI – Sostegno Export. Sono escluse dalla partecipazione le aziende del settore consulenza.
 
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione consultate il documento in allegato.

(GF/am)
 
 




Censimento online delle associate: da compilare entro il 30 novembre 2021

Tra i progetti in partenza della nostra Associazione c’è il Centro Studi di Api Lecco Sondrio che il prossimo anno inizierà ufficialmente la propria attività.

Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura per essere ancora più vicini alle nostre associate, avere una fotografia aggiornata sulle loro attività e in particolar modo sulle loro necessità.

Prima di iniziare i lavori vi chiediamo di compilare il “Censimento Api 2021 delle aziende associate”: è un questionario online che vi impiegherà qualche minuto, ma è fondamentale per l’Associazione per avere dati aggiornati sulla vostra impresa e porre le fondamenta del nostro Centro Studi.

Vi preghiamo di compilare entro il 30 novembre 2021 (martedì prossimo) il questionario online CLICCANDO QUI 

(AM/am)




E’ online il portale della Federazione Tessilivari

La Federazione Tessilivari ha realizzato un “portale filiera tessile e abbigliamento”, nella prima pagina del sito  www.tessilivari.it  dove si potranno reperire tutte le aziende della filiera tessile per tipologia di prodotto.
 
Nel database sarà possibile individuare le lavorazioni e i prodotti richiesti, un utile strumento per valorizzare la filiera made in Italy mettendo in evidenza le lavorazioni e i prodotti realizzati da ogni azienda tessile.

Le aziende interessate ad aderire a questa federazione devono compilare il modulo allegato. 

(MP/am)
 




Trasporti: nuove scontistiche per le nostre aziende

Nell’ambito della convenzione trasporti in essere con Tnt/Fedex segnaliamo la possibilità di usufruire, oltre che dei listini convenzionati, di nuove scontistiche “SPOT” applicabili sia sulle tratte internazionali che nazionali.

Per avere info e preventivi inviare mail a: RMurgolo@fedex.com con indicazione di tutti i riferimenti delle tratte interessate (Paese destino/ritiro – volumi di traffico – pesi)
 

 
(MS/ms)
 




Super Ace: al via le comunicazioni

E’ partita il 20 novembre 2021 la richiesta del credito d’imposta da Super Ace spettante alle imprese che hanno effettuato incrementi di patrimonio netto nel 2021.

L’Agenzia delle Entrate dà, in genere, conferma dell’apertura del canale telematico con apposita comunicazione sul proprio sito internet, ma l’adempimento può essere gestito con una certa “serenità”, posto che non è in alcun modo previsto che l’attribuzione del credito segua una priorità legata all’ordine di presentazione.

La comunicazione è presentata esclusivamente in via telematica, in proprio o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software (che a tutt’oggi, tuttavia, non risulta disponibile).

Il modello è semplice, presentando pochi dati sintetici, tra i quali i principali riguardano la tipologia di soggetto richiedente, la variazione in aumento del capitale proprio, il rendimento nozionale computato con il coefficiente agevolato del 15% e il credito d’imposta conseguente.

Occorre inoltre compilare il quadro A, riferito alle attestazioni antimafia, se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro (per le società di capitali, ciò corrisponde a incrementi netti superiori a circa 4,2 milioni di euro); le specifiche tecniche al provvedimento di attuazione della disciplina recano l’importante annotazione per cui, se lo stesso beneficiario presenta anche in tempi successivi più comunicazioni che, nel loro complesso, portano a superare la soglia di 150.000 euro, la compilazione del quadro A è obbligatoria per la prima comunicazione che comporta lo “sforamento”.

Le stesse specifiche tecniche confermano, poi, che il credito d’imposta è determinato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef non solo se il beneficiario è una persona fisica (impresa individuale), ma anche se esso è una società di persone.

La compilazione del modello da parte delle imprese che possono contare su un unico movimento (si tratta, tipicamente, dell’utile del 2020 accantonato a riserva, o di un versamento da parte dei soci) è semplice, dovendosi indicare il mero importo numerico di tale aumento del patrimonio netto (per i versamenti, ciò è di molto semplificato in virtù della previsione espressa dell’art. 19 del Dl 73/2021 per cui, per il solo 2021, essi rilevano sempre per l’intero ammontare, senza necessità di effettuare ragguagli pro rata temporis).

Qualche dubbio in più riguarda le situazioni in cui, a fronte di uno o più movimenti positivi, ve ne siano alcuni di segno negativo (distribuzioni di riserve ai soci, acquisto di azioni proprie, ecc.); in assenza di indicazioni da parte della norma di riferimento, la comunicazione presentata dovrebbe fotografare la situazione al momento di presentazione, pur se i movimenti negativi sono compensati da successivi incrementi.

Quindi, per la società che abbia accantonato l’utile del 2020 per 900.000 euro, distribuito a settembre del 2021 una riserva per 350.000 euro e sia in procinto di effettuare un aumento di capitale (con versamento integrale) di 400.000 euro nel dicembre del 2021, la strada più corretta dovrebbe essere quella di effettuare:

  • una prima comunicazione, in cui si dichiara la variazione netta di 550.000 euro;
  • una seconda comunicazione, in cui si dichiara l’aumento di capitale di 400.000 euro.
La possibilità di presentare più comunicazioni successive (come nel semplice esempio di cui sopra) è espressamente ammessa dall’art. 3.3 del provv. Agenzia delle Entrate n. 238235/2021.

La norma non prende invece in considerazione la possibilità di sfruttare la super Ace in parte quale credito d’imposta e in parte in sede di dichiarazione annuale (come potrebbe essere, nel caso di cui sopra, per l’incremento dovuto all’aumento di capitale), pur se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente ammesso, e da gestire con appositi campi di raccordo nella dichiarazione Redditi 2022.

Per le imprese che presentano l’istanza, l’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Cagliari) si riserva un tempo sino a 30 giorni per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito: realisticamente, l’orizzonte temporale per effettuare la compensazione è quello dei versamenti del 16 dicembre 2021, o dell’acconto Iva, salvo risposte celeri che possano arrivare in tempo per il secondo acconto Irpef/Ires/Irap del 30 novembre 2021.

Possibili sia la rinuncia integrale che la rettifica

Come espressamente previsto dalle disposizioni attuative, inoltre, una volta inoltrata l’istanza i richiedenti possono rinunciare integralmente al credito richiesto, ovvero rettificare i dati in precedenza comunicati (in questo caso, restano validi gli utilizzi del credito d’imposta sino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla comunicazione originaria e quello risultante dalla comunicazione rettificativa).

La comunicazione della rinuncia o della rettifica avviene dietro presentazione del modello, nel quale si indica il protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione originaria.

(MF/ms)