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Bando “Digital Export 2022” per le mpmi lombarde

Rete Ufficio Estero comunica la pubblicazione del Bando Digital Export 2022, con l’obiettivo di sostenere le MPMI lombarde nello sviluppo e consolidamento della propria posizione sul mercato internazionale tramite un duplice intervento:
 
  • l’impiego di un Dem (Digital Export Manager) che predisponga una strategia di espansione sui mercati esteri tramite l’utilizzo degli strumenti digitali
  • l’utilizzo dello strumento dell’e-commerce, incentivando l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e i sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile)
 
Chi può partecipare
Le MPMI lombarde iscritte e attive al Registro delle Imprese che non abbiano beneficiato in passato dei bandi “e-commerce 2021” di Unioncamere Lombardia.
 
Caratteristiche dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) con due diverse tipologie di intervento:
 
Tipologia intervento Investimento minimo Investimento massimo agevolabile Intensità contributo Contributo massimo
DEM (Digital Export Manager) € 6.000,00 € 6.000,00 Voucher fisso € 3.000,00
E-commerce € 4.000,00 € 12.500,00 40% delle spese ammissibili € 5.000,00

 

 
 
Termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, cliccando qui dalle ore 11:00 del 9 maggio 2022 fino alle ore 12:00 del 17 giugno 2022 (salvo esaurimento anticipato delle risorse).

Per ulteriori informazioni visitare il sito o rivolgersi a Rete Ufficio Estero ai seguenti recapiti: info@ufficioestero.it, 0341.286338.

(GF/am)
 




“Bando Fiere” internazionali all’estero, internazionali e nazionali in Italia e regionali in Lombardia 2022

Rete Ufficio Estero informa che la Camera di Commercio di Como-Lecco mette a disposizione una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Como e di Lecco, finalizzata all’abbattimento dei costi di partecipazione alle fiere internazionali all’estero, nazionali e internazionali in Italia, regionali in Lombardia.
 
Dotazione: € 150.000
 
Chi può partecipare
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) che, dal momento della presentazione della domanda stessa e fino alla liquidazione del beneficio, abbiano sede legale operativa nella circoscrizione territoriale lariana.
 
Caratteristiche dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo in conto esercizio pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.500 euro per le manifestazioni regionali che si svolgono in Lombardia, così come per quelle nazionali e internazionali in Italia; di 5.000 euro sarà invece il contributo massimo per le manifestazioni internazionali all’estero.

Le spese ammissibili comprendono il noleggio degli spazi espositivi, l’allestimento stand, le assicurazioni collegate all’esposizione, l’iscrizione al catalogo ufficiale, il servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi, i servizi accessori (hostess, steward, interpretariato, sicurezza), i costi per la partecipazione a iniziative promozionali previste dal programma ufficiale della fiera e per la progettazione e traduzione in lingua straniera di cataloghi, brochure, presentazioni aziendali.
 
Come partecipare
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2022 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022, salvo esaurimento risorse, esclusivamente in modalità telematica sul sito http://webtelemaco.infocamere.it, accedendo alla sezione “Servizi e-gov” e selezionando la voce “Contributi alle Imprese”.
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito o contattare Rete Ufficio Estero ai seguenti recapiti: info@ufficioestero.it, 0341.286338.

(GF/am) 
 




Seminario “Digitalizzare la Lombardia”

Informiamo le Aziende Associate che lunedì 2 maggio 2022, ore 10, si terrà il seminarioDigitalizzare la Lombardia”, promosso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, nel quale saranno presentati i risultati della ricerca “La digitalizzazione della Lombardia” realizzata da PoliS-Lombardia.

È possibile partecipare all’evento:

  • in presenza, con le modalità previste per la partecipazione ai convegni dalla normativa vigente al 2 maggio 2022
  • in videoconferenza tramite piattaforma Cisco Webex
Gli interessati sono invitati ad iscriversi inviando una mail a ufficio.studianalisileggi@consiglio.regione.lombardia.it specificando la modalità di partecipazione preferita.

È possibile anche seguire la diretta streaming accedendo al sito del Consiglio regionale.

In allegato la locandina del seminario con il dettaglio del programma. 

(MP/am)




Valute estere marzo 2022

 

Art. I

 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di marzo 2022 come segue:
  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 157,0174
Peso Argentino 120,4052
Dollaro Australiano 1,4946
Real Brasiliano 5,4884
Dollaro Canadese 1,395
Corona Ceca 25,0065
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,9916
Corona Danese 7,4404
Yen Giapponese 130,7109
Rupia Indiana 83,9933
Corona Norvegese 9,7367
Dollaro Neozelandese 1,6949
Zloty Polacco 4,7522
Lira Sterlina 0,83638
Leu Rumeno 4,9482
Rublo Russo 117,201
Dollaro USA 1,1019
Rand Sud Africa 16,5138
Corona Svedese 10,5463
Franco Svizzero 1,0245
Dinaro Tunisino 3,249
Hryvnia Ucraina 32,6279
Forint Ungherese 376,64
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)




Comunicazione opzioni per interventi edilizi

Nella seduta del 12 aprile 2022, la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione del Ddl. di conversione del Dl 17/2022, nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Nel testo figura una disposizione ai sensi della quale “i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere” le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 anche successivamente al 29 aprile 2022, “ma comunque entro il 15 ottobre 2022”.

Il termine del 29 aprile 2022 riguarda la presentazione delle predette comunicazioni di opzione aventi per oggetto le spese agevolate sostenute nel 2021, oppure quelle aventi per oggetto le spese agevolate sostenute nel 2020 relativamente alle quali viene esercitata l’opzione di c.d. “cessione differita delle rate residue”, dopo che la prima rata è stata utilizzata nella sua forma “naturale” di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2021.

La proroga del termine non riguarda dunque le comunicazioni di opzione, per spese 2021 e differite per spese 2020, presentate da condomìni, da società semplici, da persone fisiche prive di partita Iva e da persone fisiche dotate di partita Iva che presentano però la comunicazione in relazione a immobili che non costituiscono beni relativi all’impresa o strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione.

Rientrano invece nella proroga le comunicazioni di opzione, per spese 2021 e differite per spese 2020, presentate da società commerciali di persone e di capitali, nonché da enti non commerciali (i quali, anche laddove sprovvisti di partita Iva, rientrano comunque nel perimetro in quanto soggetti Ires).

La circostanza che la norma faccia riferimento ai soggetti “che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022” esclude a priori tutti i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, ma ciò appare coerente al fatto che tali soggetti, relativamente alle spese sostenute nel periodo di imposta a cavallo degli anni solari 2021/2022, dovrebbero avere tempo per presentare le relative comunicazioni di opzione sino al 16 marzo 2023 (indicando il 2022, ossia l’anno in cui termina il loro periodo di imposta “non solare”, nell’apposito campo “Periodo di sostenimento della spesa” del Quadro A del modello di Comunicazione delle opzioni).

Giova sottolineare che la proroga non riguarda le imprese fornitrici che hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura, se non indirettamente, nel senso che:

  • ove il committente cui hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura sia un condominio, una società semplice oppure una persona fisica priva di partita Iva, quest’ultimo dovrà comunque inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo, relativa alle spese sostenute nel 2021, entro e non oltre il 29 aprile 2022;
  • ove il committente cui hanno concesso lo sconto sul corrispettivo in fattura sia un soggetto passivo Ires oppure un soggetto non Ires con partita Iva, quest’ultimo potrà invece inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo, relativa alle spese sostenute nel 2021, sino al 15 ottobre 2022.
In entrambi i casi, per l’impresa che ha applicato lo sconto sul corrispettivo, resterà possibile procedere all’eventuale cessione a terzi del credito di imposta, che matura a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura al committente, a partire dal momento in cui accetta il credito di imposta che le viene iscritto dall’Agenzia delle Entrate nel proprio cassetto fiscale, a fronte della comunicazione di opzione presentata dal committente (tale iscrizione avviene di regola entro il giorno 10 del mese successivo a quello di avvenuta presentazione della comunicazione di opzione da parte del committente, salvo “ritardi” dovuti all’esercizio da parte dell’Agenzia delle Entrate del potere/dovere di sospensione preventiva, sino a 30 giorni, degli effetti delle comunicazioni presentate).

Per queste cessioni post opzione non esiste un termine finale di legge, ma è chiaro che esistono dei termini fisiologici di opportunità, nel senso che, laddove una comunicazione di opzione venga presentata il 15 ottobre 2022 e il relativo credito di imposta venga iscritto nel cassetto fiscale dell’impresa fornitrice il 10 novembre 2022, è alquanto probabile che sarà più facile trovare acquirenti per tutte le rate utilizzabili dall’acquirente in compensazione dal 2023 in avanti, piuttosto che anche per la rata utilizzabile sul 2022 medesimo.

(MF/ms)
 




Uffici Api: chiusura anticipata in occasione del venerdì santo

 
Comunichiamo alle Aziende Associate che venerdì 15 aprile 2022 i nostri uffici chiuderanno alle ore 16.30.

 
(MP/bd)
 




“Officina cinema”, tema il lavoro

Il Giornale di Lecco dell’11 aprile 2022, servizio sull’iniziativa culturale del nostro Gruppo Giovani Imprenditori. 




Alla scoperta dell’ultimo modernissimo “ultimo miglio” di Amazon a Pioltello

Il Giornale di Lecco dell’11 aprile 2022, articolo sulla visita organizzata fatta dal nostro Gruppo Giovani. 




Credito imposta beni strumentali: novità dal decreto Milleproroghe

L’articolo 3-quater del Decreto Milleproroghe (Dl. 228/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022), introdotto durante l’iter parlamentare di conversione, modifica la disciplina del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi.

Per effetto di tale intervento normativo, il tax credit trova applicazione, con le percentuali previste per il 2021, in relazione a tutti gli investimenti ultimati entro il 2022, ferma restando la condizione che, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione. La novità interessa sia i beni materiali e immateriali “ordinari” sia quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

In sostanza, quindi, con il Milleproroghe il legislatore ha sancito lo slittamento di sei mesi (dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022), del termine per portare a compimento le operazioni agevolabili correttamente avviate entro la fine del 2021.

Tale slittamento risponde all’esigenza di tener conto delle difficoltà incontrate dalle imprese per effetto del perdurare della pandemia da Covid-19, soprattutto con riguardo alla capacità delle aziende produttrici dei beni di evadere tempestivamente gli ordini ricevuti.

Il ricordato articolo 3-quater interviene sui commi 1054 e 1056, dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). A tal proposito si ricorda che il comma 1054, nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi, riconosce l’agevolazione nella misura del 10% del costo sostenuto alle imprese che effettuano investimenti:

  • in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (di cui all’allegato A alla L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’Allegato B L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal Milleproroghe, il comma 1054 stabiliva che il credito spettasse in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Per effetto della modifica introdotta con il Dl. 228/2021 si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili.

Ai fini dell’ammissione all’agevolazione resta ferma in ogni caso la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Analogo intervento modificativo viene effettuato sul comma 1056 della L. 178/2020. Tale comma riconosce il tax credit in relazione agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

Nella versione previgente gli investimenti agevolabili erano quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per effetto della modifica introdotta con il Decreto Milleproroghe si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili, ferma restando, anche in questa ipotesi, la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda che nell’ipotesi disciplinata dal comma 1056 il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Infine, si ricorda che la disciplina dell’agevolazione in esame ad oggi vigente è il risultato della stratificazione di più interventi normativi. In particolare:
  • la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019) ha introdotto il credito d’imposta per le spese di investimento in beni strumentali nuovi (con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020);
  • la Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della disciplina del tax credit e nel contempo ha, da un lato, potenziato e diversificato le aliquote agevolative e, dall’altro, ha incrementato le spese ammissibili e ha ampliato l’ambito applicativo;
  • la Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021) ha ulteriormente esteso (fino al 2025) l’efficacia della disciplina di favore e ha rimodulato l’applicazione dell’agevolazione.
(MF/ms)
 



Modello IVA TR: aggiornamento

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’aggiornamento del modello IVA TR e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di recepire il nuovo limite massimo per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.

Ai sensi dell’art. 1 comma 72 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), è stato incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo cumulativo di crediti compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata”.

Con tale intervento normativo, è stato messo a regime il limite che era già stato previsto, in via temporanea, per il solo anno 2021 (art. 22 del Dl 73/2021). Per l’anno 2020, invece, il previgente limite di 700.000 euro era già stato innalzato a un milione di euro (art. 147 del Dl 34/2020).

Il nuovo ammontare di 2 milioni di euro vale sia per la compensazione del credito IVA annuale relativo al 2021, sia per i crediti IVA trimestrali maturati nel corso del 2022.

Per questa ragione è stato, dunque, necessario aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello TR (approvato, da ultimo, con provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020), il quale resta immutato nella sua struttura.

Il termine per la presentazione del modello per l’utilizzo dell’eccedenza detraibile relativa al primo trimestre 2022 è il 2 maggio 2022, vale a dire il primo giorno feriale successivo alla scadenza ordinaria (che sarebbe il 30 aprile), a norma dell’art. 8 del Dpr 542/99 e dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011. Il modello può essere presentato a partire dal 1° aprile 2022.

In relazione al secondo trimestre 2022, il modello IVA TR potrà essere presentato al più tardi entro il 22 agosto 2022: il termine ordinario sarebbe rinviato al 1° agosto, in quanto il 31 luglio è domenica, ma si potrebbe beneficiare dell’ulteriore rinvio dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del Dl 223/2006.

In precedenza, proprio per tenere conto del più elevato limite di compensazione dei crediti IVA, anche il modello di dichiarazione IVA era stato aggiornato, in via analoga. In particolare, era stato eliminato il campo 6 del rigo VX4, che doveva essere barrato dai subappaltatori edili per attestare il possesso dei requisiti che consentivano di beneficiare del maggior ammontare (è stato assorbito, infatti, il limite derogatorio di un milione di euro previsto per gli anzidetti subappaltatori).

Con l’occasione del recente aggiornamento del modello TR, si segnalano le precedenti modifiche che sono state apportate nel corso del 2021, per tenere conto delle novità normative riferite alle percentuali di compensazione di taluni prodotti agricoli.

Il primo aggiornamento era stato effettuato per considerare le nuove percentuali di compensazione, per il legno e la legna da ardere, innalzate dal 6% al 6,4%, secondo quanto previsto dal Dm 5 febbraio 2021.

Il Dm 19 dicembre 2021 ha esteso retroattivamente l’applicazione alle cessioni dell’anno 2021. Per il 2022, tuttavia, l’aliquota del 6,4% non risulta ufficialmente essere stata prorogata.

Il secondo aggiornamento al modello, avvenuto nel corso del 2021, era dovuto all’introduzione della nuova percentuale, pari al 9,5%, per le cessioni di animali della specie bovina e suina, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del Dl 73/2021 (negli anni precedenti, la percentuale era fissata, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%).

A tal fine, sono stati inseriti i nuovi righi “TA11A” (riservato alle operazioni attive) e “TB11A” (dedicato alle operazioni passive).

La percentuale del 9,5% è stata, quindi, prorogata anche per il 2022 a norma dell’art. 1 comma 527 della L. 234/2021.

Visto di conformità escluso sotto i 30.000 euro

In merito alle condizioni per la certificazione del credito maturato, non sono richieste formalità ulteriori rispetto alla presentazione del modello, qualora il predetto credito IVA sia di importo inferiore a 30.000 euro.

Per le eccedenze di IVA detraibile di ammontare superiore a 30.000 euro è, invece, richiesta l’apposizione sul modello del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali.

Negli specifici casi disciplinati dall’art. 38-bis comma 4 del Dpr 633/72 è necessaria la prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per il modello TR riferito al primo trimestre 2022, spetta inoltre per i crediti IVA non superiori a 5.000 euro, in favore dei soggetti passivi il cui livello di affidabilità ISA è:

  • almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020;
  • oppure, almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
L’anzidetta soglia di 50.000 euro è cumulativa per il credito IVA annuale e per i crediti trimestrali, essendo riferita, in via generale, alle richieste di rimborso effettuate nel 2022 (provv. n. 103206/2021).

(MF/ms)