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Bilancio sociale Api 2019

Per il secondo anno, Api Lecco e Sondrio ha commissionato alla Scuola di Economia Civile, in partnership con l’Università e Campus di Novedrate, una ricerca per misurare, se e ove possibile, il proprio impatto organizzativo. L’associazione non vuole limitarsi a realizzare quantitativamente gli obiettivi preposti, ma intende indagare qualitativamente anche altri aspetti: il come vengono realizzati, su quali aree è possibile intervenire e/o migliorare e che tipo di valore condiviso è possibile generare per tutti i propri stakeholder, interni ed esterni.

Gli indicatori proposti, infatti, costituiscono una sorta di “cruscotto aziendale”, ossia delle possibili leve di controllo per il miglioramento continuo in una serie di azioni orientate al bene comune; trattandosi di secondo anno, è stato possibile valutare sia gli andamenti rispetto agli indicatori già misurati, sia l’efficacia degli indicatori stessi e la bontà dei correttivi intrapresi.

Il Presidente Sabadini afferma: «Il bilancio sociale dentro sé racchiude alcuni valori: c’è un cruscotto economico che governa l’associazione e uno valoriale. Sarà un anno di ricambio del Consiglio e il fatto di aver indicato i valori fondanti dell’Api garantisce una costanza di focalizzazione di valori al cambiare della Governance. I valori sono quelli e ci si muove intorno a quelli. Lì dentro c’è il “sentito” dei nostri imprenditori».

In allegato una sintesi dei risultati.

(TM/tm)




Istat: aggiornamento canoni di locazione dicembre 2020

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2020, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a – 0.2% (variazione annuale) e a 0,2% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente – 0,150% e -0,150%.

(MP/bd)




“All’Api investiamo in ricerca: a questa crisi sopravviverà chi ha puntato sull’innovazione”

Il Giornale di Lecco, 25 gennaio 2021, intervista al Presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini. 




Le piccole imprese resistono. Api: “Il mercato ha retto, ma è difficile fare programmi”

Lecconotizie, 21 gennaio 2021, parla il direttore di Api Marco Piazza: Le piccole imprese resistono. Api: “Il mercato ha retto, ma è difficile fare programmi”




E’ online il nuovo sito di Api Lecco Sondrio

L’anno inizia con una bella novità per la nostra associazione e soprattutto per le nostre aziende associate. Da oggi siamo online con il sito nuovo di Api Lecco Sondrio che è possibile raggiungere cliccando su questo link (www.apilecco.it).

Il nostro sito non è solo una vetrina dove conoscere il mondo Api e tutti i nostri servizi dedicati alle associate: tramite l’accesso all’area riservata le aziende possono consultare le decine di novità tecniche che ogni giorno prepariamo per loro e che coprono tutti i nostri settori di attività dalle relazioni industriali e sindacali al fisco e tributi, dall’ambiente e sicurezza all’ufficio estero, dall’innovazione al welfare, dalla formazione all’energia e gas.

Con l’inizio del 2021 non si rinnova solo il nostro sito, la nostra newsletter tecnica Api News, che ogni settimana inviamo alle nostre associate, cambia grafica e si presenterà dal prossimo mese in una nuova veste alle aziende.

Fino al 31 gennaio 2021 il sito vecchio di Api e quello nuovo saranno online contemporaneamente per dare tempo alle nostre aziende di fare conoscenza del nuovo strumento e poi dal 1 febbraio 2021 saremo online solo con il nuovo sito.

“E’ una novità importante per noi – spiega Marco Piazza direttore Api Lecco Sondrio -, un cambiamento a cui stiamo lavorando da tempo per rendere anche la nostra immagine e comunicazione più snella, efficace e performante. Ora abbiamo a disposizione strumenti di comunicazione che ci permettono di monitorare e assicurare un servizio moderno e di ottimo livello alle nostre aziende associate”.
 




Superbonus: è online il sito dedicato

Dal 19 gennaio, all’indirizzo http://www.governo.it/superbonus, è on line il sito dedicato al superbonus del 110%.

Come spiega Palazzo Chigi, sul sito, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, è presente una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e la possibilità di inviare i propri quesiti.

Il Governo sottolinea che il superbonus è una misura di incentivazione che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni e consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico o per quelli di adeguamento antisismico sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

I beneficiari possono scegliere se utilizzare direttamente la detrazione al 110%, cedere il credito d’imposta a terzi o esercitare l’opzione dello sconto in fattura.

(MF/ms) 




Esportatori abituali: novità dalla Legge di Bilancio 2021

Il Sistema di Interscambio non permetterà di emettere una fattura elettronica con il titolo di non imponibilità IVA indicando il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata, in quanto predisposta da un soggetto che non è in possesso della qualifica di esportatore abituale.
Lo ha previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).

Al fine di inibire il rilascio delle dichiarazioni d’intento ai falsi esportatori abituali e di invalidare quelle illegittime, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria effettueranno specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale.

Resta da comprendere come potranno essere effettuate verifiche sostanziali, in merito all’effettivo possesso dello status di esportatore abituale, su un numero elevato di soggetti.
La stessa Amministrazione finanziaria, nell’ambito della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 del 26 febbraio 2020, non aveva ritenuto verosimile che “un Ufficio Territoriale possa procedere ad un controllo sostanziale dei contenuti della dichiarazione d’intento ricevuta, ancorché telematicamente, al fine di verificare i requisiti così da autenticarne la validità”.

Ragionevolmente, è ipotizzabile che le suddette verifiche possano consistere in un’analisi dei dati risultanti dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente e in controlli relativi all’inclusione del soggetto passivo nella banca dati VIES nonché agli elenchi INTRASTAT e alle dichiarazioni d’intento già presentate.

Le nuove disposizioni si avvalgono di quanto previsto dall’art. 12-septies del DL 34/2019, il quale stabilisce che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento “devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa”.

Sarà, dunque, possibile invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e una lettera d’intento ideologicamente falsa nonché, in tal caso, inibire l’emissione da parte del cedente o prestatore di una fattura elettronica via SdI con il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

Si rammenta, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatoria l’emissione delle fatture elettroniche, nei confronti degli esportatori abituali, con lo specifico codice natura “N3.5” invece del più generico “N3”, adottabile sino al 31 dicembre 2020.

Una semplificazione è, invece, prevista in sede dichiarativa, essendo stata anticipata dalle bozze del modello IVA 2021 (riferito all’anno d’imposta 2020) l’abolizione del quadro VI ove i fornitori di esportatori abituali erano tenuti a riepilogare i dati delle lettere d’intento ricevute.

Nella legge di bilancio 2021 trovano spazio, inoltre, alcune novità con riguardo al settore nautico, che saranno applicabili alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art. 1 commi 708-712 della L. 178/2020).

In particolare, per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 708 della L. 178/2020, il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72 potrà essere applicato, dal cedente o prestatore, solamente a condizione che il cessionario o committente – intenzionato ad acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell’IVA – rilasci una specifica dichiarazione che attesti l’effettiva navigazione in “alto mare” della nave.

La menzionata disposizione stabilisce, tra l’altro, che una nave si considera adibita alla navigazione in “alto mare” se ha effettuato nell’anno solare precedente (o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso) un numero di viaggi in “alto mare” superiore al 70% del totale dei viaggi effettuati. 

La dichiarazione di impiego della nave “in alto mare” dovrà essere predisposta utilizzando il modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate e trasmessa telematicamente a quest’ultima. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione dovranno essere indicati dal fornitore nella fattura.

Dichiarazione d’intento anche per il settore navale

La legge di bilancio 2021 prevede anche specifiche disposizioni in merito alla territorialità IVA delle prestazioni di servizi B2C relative all’utilizzo di imbarcazioni da diporto di cui all’art. 7-sexies lett. e-bis) del DPR 633/72.

 Le novità riguardano le prestazioni di noleggio, locazione, leasing e simili, non a breve termine (possesso o utilizzo dell’imbarcazione per più di 90 giorni) e prevedono che l’utilizzatore del mezzo sia tenuto a rilasciare una dichiarazione sull’effettivo utilizzo del bene nel territorio dell’Unione europea.
Anche per questa fattispecie, l’art. 1 comma 710 della L. 178/2020 prevede l’invio di una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta.

(MF/ms)




Crediti imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Si tratta, nello specifico, dei codici tributo “6932”, “6933”, “6934”, relativi al credito d’imposta ex L. 160/2019, rispettivamente, per investimenti in beni materiali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”, nonché dei codici tributo “6935”, “6936”, “6937” relativi al nuovo credito d’imposta ex L. 178/2020, rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”.

Con riferimento all’agevolazione prevista dall’art. 1 comma 185 ss. della L. 160/2019, il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno), ridotte a tre (1/3 all’anno) per i soli investimenti in beni immateriali “4.0”.

Il credito d’imposta è utilizzabile (art. 1 comma 191 della L. 160/2019): nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari”, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà quindi utilizzabile a partire dal prossimo 18 gennaio 2021); per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta “generale” del 6% per la parte spettante.

In ogni caso, la fruizione dell’agevolazione non è soggetta all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi (in tal senso, risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 con riferimento, in generale, ai crediti d’imposta di natura agevolativa).

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 3/2020 ha istituito i seguenti codici tributo:

–          “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;

–          “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;

–          “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

La ris. n. 3 istituisce anche i codici per l’utilizzo in compensazione del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 che, a differenza del precedente, nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile già a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Utilizzo già dall’anno di entrata in funzione nella nuova disciplina

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo, ma per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 spetta in un’unica quota annuale.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, sono istituiti i seguenti codici tributo:

–          “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;

–          “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;

–          “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Tutti i nuovi codici tributo, sia quelli relativi alla L. 160/2019 sia alla L. 178/2020, devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24 nella colonna “importi a credito compensati” e l’“anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni.

I crediti d’imposta non sono comunque soggetti ai limiti di utilizzo previsti dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, dall’art. 34 della L. 388/2000 e dall’art. 31 del DL 78/2010.

(MF/ms) 




Corrispettivi telematici: è terminato il periodo transitorio

È terminato il 31 dicembre 2020 il c.d. periodo “transitorio” di applicazione degli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi previsto dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021, fatti salvi gli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019, anche gli esercenti “minori” devono:

–          memorizzare i corrispettivi mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale on line”;

–          trasmettere gli stessi all’Agenzia delle Entrate mediante tali strumenti ed entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Non è più possibile, dunque, nella generalità dei casi, rilevare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, provvedendo poi all’invio mensile dei dati tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate. L’ultimo invio “mensile”, relativo ai dati del mese di dicembre 2020 da parte dei soggetti “minori” che ancora si avvalevano della moratoria delle sanzioni, è previsto entro il 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio è domenica).

Si rammenta, peraltro, che fino al prossimo 31 marzo, per effetto del provv. n. 389405/2020, è ancora possibile utilizzare la versione 6.0 del tracciato di invio dei dati, mentre dal 1° aprile 2021 diverrà obbligatorio l’utilizzo della nuova versione.

Una novità riguarda anche i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, in quanto il DL 183/2020 ha rinviato di un anno (al 1° gennaio 2022) le previsioni ad essi rivolte concernenti le modalità di trasmissione dei corrispettivi (art. 2 comma 6-quater del DLgs. 127/2015).

In tale contesto, si innestano le novità della legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1109-1114 della L. 178/2020), con la quale è stato specificato che la memorizzazione dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale o della fattura, devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione; inoltre, è stato rinviato al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale è possibile avvalersi di sistemi evoluti di incasso per l’invio telematico dei corrispettivi (art. 2 commi 5 e 5-bis del DLgs. 127/2015).

La novità più rilevante riguarda, però, il regime sanzionatorio, che viene disciplinato in maniera più organica. In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, nonché in caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione pari al 90% dell’IVA relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso, con riferimento a ciascuna operazione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97).

La sanzione per ciascuna violazione, in ogni caso, non può essere inferiore a 500 euro. È prevista però una sanzione più leggera per le violazioni relative all’invio dei corrispettivi che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (dunque, non per operazione), pur essendo preclusa l’applicazione del cumulo giuridico (art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97). Inoltre, in caso di reiterate violazioni può essere disposta la chiusura dei locali commerciali (art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97). È esplicitato, peraltro, che le sanzioni fin qui richiamate si applicano anche per i corrispettivi rilevati da distributori automatici o da distributori di carburante ex art. 2 commi 1-bis e 2 del DLgs. 127/2015.

La legge di bilancio ha poi stabilito che (fatte salve le procedure alternative previste):

–          in caso di omessa installazione dei registratori telematici, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro;

–          in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi si applica la sanzione del 90% per ciascuna operazione, commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

Qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica degli apparecchi nei termini di legge è soggetta ad una sanzione da 250 a 2.000 euro. Infine, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o altera i registratori o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati, o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, è punito con una sanzione da 3.000 a 12.000 euro (art. 11 comma 5-bis del DLgs. 471/97).

Obblighi estesi ai distributori di carburante “minori”

Si ricorda, in ultimo, che dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di invio dei corrispettivi di cui all’art. 2 comma 1-bis del DLgs. 127/2015 si applica anche alle cessioni di benzina e gasolio da parte dei distributori di carburante con erogato 2018 non superiore a 1,5 milioni di litri (secondo le regole del provv. n. 106701/2018, ossia con invio dei dati entro il mese successivo al mese o trimestre di riferimento, a seconda della periodicità delle liquidazioni). Resta fermo, per i distributori, l’esonero dall’invio dei dati per le operazioni al dettaglio, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, effettuate in via marginale (art. 2 comma 2 del DM 10 maggio 2019).

(MF/ms) 




Credito d’imposta: nuove sanzioni

La L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) conferma il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d’imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale disponendo la proroga, talora con potenziamenti e modifiche, dei principali in vigore nel periodo 2020, nonché l’introduzione di nuovi.

In allegato si offre una panoramica dei principali crediti d’imposta contenuti nella Legge di Bilancio 2021.

(MF/ms)