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La fatturazione elettronica con San Marino

A decorrere dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino passano dalla fatturazione elettronica.

Il Dm. 21.06.2021, aveva previsto un periodo transitorio nel quale potevano essere emesse fatture elettroniche o cartacee.

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità dettate dal Dm 21.06.2021, in formato elettronico o in formato cartaceo.

Cosa cambia dal 1° luglio 2022?

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni in oggetto le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando le ipotesi escluse da disposizioni di legge (articolo 2, comma 2, Dm. 21.06.2021).

L’emissione di una fattura elettronica relativa a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario sammarinese ed è trasmessa dal SdI all’ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il Codice destinatario da utilizzare nel file xml è 2R4GTO8, la Natura dell’operazione da indicare in fattura è N3.3 ed il valore dell’operazione confluirà nel rigo VE30colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, Dpr 633/72, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Anche le cessioni di beni, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr 472/1996, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 71 Dpr 633/72, se l’ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento. Diversamente il cedente deve regolarizzare l’operazione.

Ricordiamo che le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 Dpr 633/72 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In caso di acquisto da operatori sanmarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, le fatture elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L’emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva.

Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L’Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio delle Entrate chiede all’ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.

In caso di versamenti carenti, l’ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate restituisce all’ufficio tributario le somme versate non dovute.

L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all’ufficio tributario e al cessionario; quest’ultimo da tale momento può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti Dpr. 633/1972.

Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

L’operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti) Dpr. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Il cessionario italiano, se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997, inviando un file Tipo documento TD20 allo SdI.
 

(MF/ms)




Salario minimo, sì alla direttiva Ue. Ma abbinato al taglio del cuneo fiscale

La Provincia dell’8 giugno 2022, il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi commenta la nuova direttiva dell’Unione Europea. 




Autodichiarazione aiuti UE: in definizione la proroga dell’adempimento

E’ in valutazione la data del rinvio, l’orientamento è quello di spostare l’adempimento al 30 agosto o al 15 settembre e troverà spazio nel Decreto Legge sulle semplificazioni in corso di preparazione.

Nel provvedimento troveranno spazio disposizioni di semplificazioni di adempimenti e la norma che trasformerà la lotteria degli scontrini in istantanea.

Il decreto doveva essere esaminato già questa settimana ma per l’ampiezza degli argomenti e i ministeri coinvolti per il completamento delle disposizioni l’esame di Mario Draghi, presidente del consiglio, è stato rinviato alla settimana prossima.

Un nuovo ingresso nelle disposizioni è rappresentato dallo slittamento dei termini del nuovo adempimento l’autodichiarazione Ue in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il pressing dei professionisti, delle imprese e degli intermediari finanziaria è stato valutato dai tecnici del Ministero dell’Economia e si è trovato il modo di concedere più tempo per il completamento dell’adempimento.

Si tratta di inserire in un modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 9 maggio 2022 l’indicazione di tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese e dai professionisti durante la pandemia, aiuti adottati dall’Italia con il via libera della commissione Ue.

Il flusso dei dati serve a Bruxelles per il monitoraggio delle erogazioni e verificare eventuali sforamenti, riassegnazione di risorse e incremento delle somme effettivamente utilizzabili.

L’adempimento ha creato non pochi malumori tra i professionisti per l’intrecciarsi con le scadenze dichiarative e di versamento del mese di giugno e per la duplicazione a detta di alcuni delle informazioni richieste nell’autodichiarazione con quelle presenti nei quadri Rs di Unico.

Il Ministero, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, per ben due volte aveva negato la proroga per un problema di allineamento con la scadenza Ue fissata al 31 dicembre.

Ora si è trovata la soluzione in un tempo supplementare che consentirà un po’ di giorni in più e darà alla amministrazione tempo sufficiente per riorganizzare il flusso dei dati e inviarlo a Bruxelles.

Nel Decreto semplificazioni troveranno spazio anche disposizioni in tema di scommesse e di lotteria degli scontrini. Si prorogheranno fino ad agosto 2024 le concessioni in materia di scommesse su rete fisica (come Vlt e slot) che scadono il prossimo 29 giugno, e che non possono avere una proroga tecnica perché non c’è alcun bando di gara già pubblicato per l’assegnazione delle nuove concessioni (condizione per la proroga tecnica).

Il costo della proroga per ogni agenzia, calcola Agipronews, sarebbe pari a 7.500 euro (4.500 per i corner), con un incasso erariale stimato di circa 65 milioni di euro all’anno. Mentre, superate le ultime valutazioni, troverà spazio, nel provvedimento, anche il restyling della lotteria degli scontrini. L’estrazione diventerà istantanea e si potrà verificare con un Qr code.

Per partecipare all’estrazione si dovranno associare all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui è titolare chi fa l’acquisto il codice lotteria. Quest’ultimo sarà individuato con un provvedimento di Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il codice associato sarà un codice generato randomicamente e sarà associato al codice fiscale del contribuente/giocatore finale.

La nuova formulazione vorrà rendere più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone l’obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l’acquisto.

Infine nel Decreto Semplificazioni arriveranno una serie di revisioni di scadenze di adempimenti fiscali. Intanto, alcune associazioni di commercialisti (Aidc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec) hanno presentato ricorso al Tar Lazio contro l’Agenzia delle entrate per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello.

(MF/ms)
 




Comunicazione dati operazioni con l’estero: escluse le importazioni e le esportazioni

A decorrere dal 1° luglio 2022, è previsto l’obbligo di trasmettere in formato XML, via Sistema di Interscambio, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia.

Lo sancisce l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, essendo decorso il differimento di sei mesi (dal 1° gennaio al 1° luglio 2022) di cui all’art. 5 del Dl 146/2021 (decreto “Fisco-lavoro”).

Il nuovo obbligo non concerne le importazioni di beni e le esportazioni. 

In termini generali, le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono escluse dagli obblighi di fatturazione elettronica via SdI.

Inoltre, come dispone l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, in merito all’invio dei dati delle operazioni con l’estero, sono comunque escluse dall’adempimento le operazioni “per le quali è stata emessa una bolletta doganale”.

Oltre alle importazioni, per le quali sono assolti in Dogana l’Iva e gli altri diritti dovuti, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato che l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica via SdI e di presentazione del c.d. “esterometro”, con le regole in allora vigenti, valeva anche per le esportazioni ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72 (risposta a interpello Agenzia Entrate n. 130/2019).

Tale conclusione è da ritenersi valida anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022. 

L’esclusione riguarda, inoltre, le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue ex art. 38-quater del Dpr 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 8/2019).

Per le altre operazioni con l’estero, invece, la comunicazione andrà effettuata con file in formato XML.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini entro i quali effettuare l’invio dei dati, oltre che alla corretta compilazione dei campi “Tipo Documento” o del codice “Natura”.

Nella versione applicabile dal 1° luglio 2022, l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015 prevede che l’invio dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti, via Sistema di Interscambio, debba avvenire:

  • quanto alle operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • quanto alle operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per ciò che concerne la compilazione del file XML oggetto di trasmissione al SdI, le regole da seguire sono analoghe a quelle utilizzate per il reverse charge “esterno” in formato elettronico.

A tal fine soccorrono, in particolare, le specifiche tecniche versione 1.7 (approvate con provv. n. 374343/2021), che ricalcano sostanzialmente il contenuto della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” diffusa dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui un operatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emetta fattura nei confronti di un committente soggetto passivo residente o stabilito, quest’ultimo è tenuto a predisporre un file XML, scegliendo il codice TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), avendo cura di inserire i dati del prestatore nell’elemento <CedentePrestatore> e i propri in quello relativo al <CessionarioCommittente>.
Nel campo <Data> dovrà essere indicata:

  • la data di ricezione (o una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura emessa dal fornitore estero, qualora l’acquisto riguardi servizi “intra-Ue”;
  • la data di effettuazione dell’operazione (ex art. 6 del Dpr 633/72), nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti da un prestatore “extra Ue”.
Occorrerà, inoltre, compilare la sezione <DettaglioLinee>, indicando i dati di ogni operazione e riportando l’imponibile presente nella fattura ricevuta, l’imposta dovuta o, in alternativa, il codice “Natura”, qualora non si sia in presenza di un’operazione imponibile. Il documento andrà numerato (preferibilmente con una numerazione ad hoc). Nell’elemento <DatiFattureCollegate> dovranno essere riportati gli estremi della fattura di riferimento.

Con riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, dovrà, invece, essere predisposto un documento con codice TD18.

La principale differenza rispetto al “file TD17” consiste nel fatto che nel campo <Data> potrà essere esclusivamente indicata la data di ricezione della fattura emessa dal cedente intracomunitario (o una data ricadente nel mese di ricezione), e non la data di effettuazione dell’operazione. Tale ultima scelta viene, infatti, adottata solo nelle fattispecie di cui all’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, in cui il cessionario/committente adempie agli obblighi di certificazione relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da operatori non residenti.

Per quanto testé evidenziato, si sottolinea come siano pressoché identiche le modalità di compilazione dei documenti “TD17” e “TD19”, quest’ultimo utilizzabile in caso di acquisto di beni già presenti in Italia da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.

(MF/ms)
 




Forfettari: gli adempimenti dall’ 1 luglio 2022

Anche i soggetti forfettari dovranno emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tale onere, introdotto dall’articolo 18 Dl 36/2022, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l’estero?

Ricordiamo che l’Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano; pertanto, i soggetti esterianche se identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), non sono tenuti alla fatturazione elettronica.

Allo stesso modo, le fatture emesse verso controparti non residenti (intra-Ue oppure extra-Ue) sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) con l’estero è tenuto all’invio del c.d. “esterometro” a cadenza trimestrale (articolo 1, comma 3.bis, Dlgs. 127/2015).

L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (articolo 1, comma 3, Dlgs. 127/2015); risultano quindi attualmente esonerati coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario (circolare 14/E/2019).

Dal 1° luglio 2022, però, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario, in regime “di vantaggio” (di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, Dl. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensiragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente.

Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis. Dlgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganalePer le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri, a decorrere dal mese di luglio.

Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972 e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-quater). In ottica di tracciato XML della fatturazione elettronica si ritiene che vada riportata la Natura operazione N2.1 e la dicitura “inversione contabile” nel blocco Altri dati gestionali, indicando nel campo Codice destinatario il valore “XXXXXXX”.

Analogamente, in caso di servizi resi ad un committente extracomunitario, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr 633/1972 riportando la Natura operazione N2.1 e la dicitura “operazione non soggetta” nel blocco Altri dati gestionali, in base all’articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972.

Le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.

Se anteriormente al verificarsi dell’ultimazione o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuatalimitatamente all’importo pagatoalla data del pagamento.

La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a 77,47 euro, richiedono l’assolvimento del bollo da 2 euro tramite modalità “virtuale” ai sensi del Dm. 17.06.2014, barrando l’apposita casella all’interno del file XML, oppure tramite marca fisica, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.

Si ricorda infine che l’Agenzia delle entrate, ai fini della formazione dell’elenco B modificabile dell’imposta di bollo dovuta su fatturenon tiene conto dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo – Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).

(MF/ms)
 




La cooperativa Duemani si rilancia oltre i suoi 40 anni

Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, servizio sulla nostra associata Cooperativa Duemani di Lecco. 




Spettro carestia: “Il nostro pane quotidiano solo per il 5% dipende dal grano ucraino”

Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, intervista a Andrea Ottolina, amministratore delegato della Molino Colombo. 




“Le imprese sono più attente e investono nella difesa dei dati”

La Provincia del 6 giugno 2022, il titolare della A&B Sistemi Luigi Brusadelli parla di sicurezza informatica nelle aziende.




Bando Voucher digitale I4-0 base e avanzato: opportunità per le aziende

Come già segnalato con la circolare Api n.270 del 5 maggio 2022 ricordiamo che sono disponibili risorse interessanti per le aziende che vogliono innovare utilizzando il “Bando voucher digitale Industria 4.0″.
 
  • Sul Voucher base, area Lecco/Como, ci sono ancora dei fondi a disposizione. A titolo di esempio di misure ammissibili citiamo i casi più comuni: interconnessione delle macchine ai sistemi informativi aziendali, consulenza su ERP, introduzione di CRM, introduzione di tecnologie legate alla stampa 3D, introduzione di software di Business intelligence.
 
  • Sul Voucher avanzato, si sottolinea che possono accedere tutte quelle misure che tengono insieme i temi della sicurezza sul lavoro oppure le innovazioni in campo ambientale con le tecnologie I 4.0.
Per maggiori informazioni contattare ApiTech: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)




Credito imposta formazione 4.0: il Decreto Aiuti interviene con incremento per le pmi

L’art. 22 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”) interviene sul credito d’imposta per la formazione 4.0 “al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale”.

In particolare, la nuova disposizione prevede un incremento della misura del credito d’imposta per le Pmi in presenza di determinate condizioni.

Nello specifico, viene disposto che “le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento”.

Pertanto, il credito d’imposta in relazione alle suddette spese viene incrementato:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
  • per le medie imprese, dal 40% al 50%.
La norma dispone altresì che l’incremento delle aliquote è tuttavia previsto solo a condizione che:
  • le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 50/2022);
  • i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
In linea generale, restano comunque fermi i limiti massimi annuali, pari a 300.000 euro per le piccole imprese e a 250.000 euro per le medie imprese.

Nessuna modifica per le grandi imprese, per le quali il credito d’imposta per la formazione 4.0 resta fissato in misura pari al 30% delle spese ammissibili, con limite massimo annuale pari a 250.000 euro.

Riepilogando, a seguito delle modifiche apportate, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è quindi riconosciuto nella misura del:

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Riduzione della misura in assenza dei requisiti

L’art. 22 comma 2 del Dl 50/2022 dispone inoltre che con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente “alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le suddette condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% (per le piccole imprese) e al 35% (per le medie imprese).

Non è stata modificata la disposizione prevista nel citato art. 1 comma 211 della L. 160/2019 secondo cui la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Si rileva inoltre che l’art. 22 del Dl “Aiuti” non interviene sul termine ultimo dell’agevolazione, che resta quindi, allo stato attuale, fissato al 31 dicembre 2022.

(MF/ms)