Resiste la fiducia tanti investimenti in automazione
La Provincia del 21 aprile 2022, parlano due nostre aziende associate: Innotec e Mab.
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La Provincia del 21 aprile 2022, parlano due nostre aziende associate: Innotec e Mab.
Le informazioni complete del bando si trovano sulla pagina del sito regionale.
Gli interventi proposti dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione, nonché produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.
Chi può partecipare
Persone fisiche
Soggetti privati profit, imprese in forma individuale o societaria
Soggetti privati non profit, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative
Spese ammissibili
Contributo a fondo perduto per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.
La dotazione finanziaria messa a disposizione da parte del Ministero della Cultura è di quasi 50.000.000 euro.
Il contributo concesso per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a € 150.000, nel rispetto dei massimali concedibili previsti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato.
Altri dettagli sulla pagina regionale dedicata.
Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma “Bandi On Line” della Regione Lombardia a partire dalle ore 10.00 del 21 aprile 2022 ed entro le ore 16.00 del 23 maggio 2022.
Se intendete candidare un bene da ristrutturare a questo bando, scrivete in associazione per avere il necessario supporto.
(SN/bd)
A condurre lo spettatore in questo viaggio, che proseguirà l’11 maggio con la visione del film francese “In guerra” e il 25 maggio di “Joy”, c’è il critico cinematografico Gian Luca Pisacane, che ieri sera ha introdotto il film spiegando anche come il cinema italiano negli ultimi anni non abbiamo mai cercato di rappresentare il mondo del lavoro ed è il grande assente di questo specifico ramo del mondo cinematografico in cui, ad esempio, il cinema francese eccelle.
Alla fine della proiezione de “Il capo perfetto” sono saliti sul palco due consiglieri del Gruppo Giovani di Api, Micol Gabbioni (azienda Italgard) e Tomas Dell’Oca (azienda Tecnofar) che insieme a Pisacane hanno cercato di analizzare il film appena visto e ricondurlo nella realtà delle loro imprese. “Ovviamente i toni del film erano da commedia grottesca – afferma Gabbioni – ma abbiamo rivisto dinamiche o realtà che viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. Soprattutto il ruolo dell’imprenditore di una piccola e media impresa che deve fungere da “bilancia” tra mille dinamiche che accadono e cercare di risolverle in qualche modo”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 6.4% (variazione annuale) e a + 7,1% (variazione biennale).
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,8% e + 5,325%.
(MP/bd)
Ciò comporta la necessità di verificare il proprio ambiente di sicurezza e – se non recente e, quindi, non ancora aggiornato alle nuove specifiche – procedere a revoca dello stesso, per poi generarne uno nuovo, adeguato ai nuovi standard.
Quanto sopra indipendentemente dalla durata residua dei certificati, ovvero anche se il triennio di validità non è ancora scaduto. Nel seguito verranno analizzati tutti i passaggi da eseguire, ai fini sia della verifica, sia della revoca e del rinnovo dei certificati di sicurezza.
Il tutto dovrà essere eseguito, tassativamente, entro il 30 aprile 2022, data a partire dalla quale – in assenza di certificati aggiornati – non sarà più possibile effettuare alcuna trasmissione telematica (allegato).
(MF/ms)
Resterebbero ancora esclusi fino al 2024, secondo quanto si è appreso da fonti di Governo, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.
La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97.
Tale norma, lo ricordiamo, prevede che la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con “sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati”, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito.
La scelta del Governo consegue alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce), non aveva previsto l’esclusione dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.
Si riduce ulteriormente, quindi, il novero dei soggetti non tenuti all’emissione della e-fattura via SdI.
La citata decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l’utilizzo e l’accettazione del documento elettronico riguardi i “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”.
L’adempimento continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale.
Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante.
Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, occorre precisare che, sempre dal 1° luglio 2022, saranno tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i soggetti passivi “residenti” e “stabiliti”, sia coloro che si sono semplicemente “identificati” in Italia (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).
Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:
– per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del Dl 119/2018), e
– per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del Dl 135/2018).
Aumentano i dati a disposizione dell’Agenzia
L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare “la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”, e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, “dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”.
Le misure che presumibilmente verranno adottate si innestano in un piano di “telematizzazione” del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all’evasione.
In questo senso, sempre stando alla bozza di decreto circolata, occorre segnalare la possibile anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 comma 4-bis del Dl 179/2012).
(MF/ms)
I criteri di collegamento tra operazione e territorio variano in ragione della tipologia di operazione; infatti, in relazione alle cessioni di beni, è sicuramente più agevole, considerata la materialità dei beni, stabilire un nesso tra operazione e territorio al fine di ricondurre la capacità contributiva espressa dal contribuente nell’ambito dei confini dello stato italiano.
Sotto questo profilo, l’articolo 7-bis Dpr 633/72 prevede la tassazione in Italia delle operazioni di cessioni di beni quando:
In questo caso si assume che l’operazione sia territorialmente rilevante, a prescindere da dove esattamente avviene la cessione, se, congiuntamente, il trasporto:
Più complessa e articolata, invece, è la situazione per quanto riguarda le prestazioni di servizi. Infatti, l’immaterialità dell’operazione sommata alla vasta gamma di servizi erogabili ha imposto al legislatore comunitario (e di conseguenza a quello domestico) di individuare dei criteri forfettari al fine di localizzare il luogo di esecuzione della prestazione.
L’articolo 7-ter, comma 1, Dpr633/72, pertanto, prevede che:
Secondo i giudici eurounionali:
Una volta stabilita la natura della prestazione complessa, il trattamento Iva rappresenta una mera conseguenza, infatti se la prestazione complessa:
Il termine del 30 aprile, ordinariamente previsto dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98, è infatti differito al primo giorno feriale successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011.
Detto termine rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta nell’anno, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:
Chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, potrà recuperare l’imposta presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2027.
Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2022, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2021; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva relativa al 2022 (anno di ricezione del documento di acquisto), il cui termine di presentazione è il 2 maggio 2023.
Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72.
Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Le più recenti circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e n. 5/2022 hanno precisato che, emessa tempestivamente la predetta nota (entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per la nota stessa), “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento”.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021 e la nota di credito sia emessa nel periodo dal 1° gennaio e il 2 maggio 2022, la data per l’esercizio del diritto alla detrazione, secondo l’Agenzia, deve essere individuata:
Se il creditore ha emesso la nota di variazione nel corso del 2021, il diritto a detrazione può essere esercitato al più tardi entro il 2 maggio 2022 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021).
Se il medesimo creditore avesse, invece, deciso di emettere la nota di variazione nei primi quattro mesi del 2022 (entro il 2 maggio 2022), il diritto a detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione periodica del mese di emissione o, al più tardi, in sede di dichiarazione Ia relativa al 2022 (2 maggio 2023).
Occorre tuttavia sottolineare che, qualora il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, potrebbe non essere possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per il recupero dell’imposta, a meno che non vi sia la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021). Anche il ricorso all’istituto della restituzione dell’Iva assolta, ai sensi dell’art. 30-ter del Dpr 633/72, è stato limitato dall’Agenzia a casi residuali ed eccezionali (circ. n. 20/2021 e risposte a interpello n. 592/2020 e n. 762/2021), al ricorrere dell’impossibilità ad emettere la nota, non imputabile alla “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Tale impostazione non, però, è ritenuta condivisibile da Assonime (circolare n. 10/2021), che si è espressa in favore di un ampio ricorso all’istituto di cui all’art. 30-ter.
(MF/ms)
A questo scopo il Bando regionale Arest finanzia iniziative di questo genere e lo si può leggere nel dettaglio cliccando qui.
In una riunione tenutasi presso la Camera di Commercio, i Comuni presenti (Lecco, Malgrate, Mandello, Valmadrera, Abbadia, Lierna, Vercurago, Perledo, Garlate e Colico) hanno illustrato le necessità di riqualificazione della sponda lacuale con nuovi pontili, ormeggi, attività commerciali, attività di Ncc, parcheggi utili per l’uso delle spiagge, installazione di colonnine elettriche.
Per realizzare queste opere occorre costruire un partenariato tra enti e imprese, anche mediato dalle associazioni, che possa costituire un’opportunità per le attività economiche esistenti o nuove: servizi connessi alla navigazione e ai trasporti via acqua, servizi ricettivi, commerciali, artigianali, attività collegate alla mobilità dolce, infrastrutture di servizio alle iniziative culturali nei luoghi di interesse esistenti.
Si chiede alle imprese che siano interessate di scrivere in associazione e di compilare entro il 20 aprile 2022 la scheda allegata per candidare qualche idea progettuale e mettersi in rete con gli altri soggetti interessati.
Il bando scade più avanti ma bisogna coordinare le diverse proposte per presentare una progettualità unificata, creando accordi di partenariato con i privati interessati alla gestione e/o collaborazione dei servizi che verranno offerti dai Comuni (a titolo di esempio: gestione bar – parcheggi – pontili ecc.)
(SN/am)
IT51 W030 3222 9010 1000 0000 323 – Credito Emiliano Spa
IT74 Z056 9622 9000 0001 0070 X22 – Banca Popolare di Sondrio
Informiamo che a partire dal 28 aprile 2022 non sarà più attivo il conto corrente sulla Deutsche Bank.
Si allegano le distinte associative da inviare mensilmente all’Ufficio Amministrazione di Api Lecco Sondrio (Via Pergola 73, 23900, Lecco, mail: amministrazione@api.lecco.it ) entro il 25° giorno successivo alla scadenza del mese di competenza.
(SB/sg)