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A “Mecpse 2022” con l’Ufficio Estero: la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera

L’Ufficio Estero propone la partecipazione a “Mecspe 2022” con due aree che si affacciano verso un corridoio centrale con un’area comune e singoli stand di 6m² (3m x 2m) per ciascuna azienda, e tutta l’organizzazione necessaria per una presenza di successo.
 
Quando: 9 – 11 giugno 2022
 
Dove: Bologna Fiere
 
Costo di partecipazione: € 4.900 + IVA
 
È possibile optare per lo stand con 2 lati liberi con una maggiorazione di € 600,00 + IVA
 
 Adesioni entro il 18 marzo 2022 inviando una mail a info@ufficioestero.it.

(GF/am)
 
 
 
 




Saldo Iva 2021: scadenza il 16 marzo 2022

Il 16 marzo 2022 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2021 (art. 6 del Dpr 542/99).

In alternativa, è possibile effettuare il versamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del Dpr 435/2001).

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del Dpr 435/2001).

Pertanto, il saldo IVA per il 2021 può essere versato entro:

  • il 16 marzo 2022, termine ordinario;
  • il 30 giugno 2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio 2022 è sabato e, pertanto, si applica il differimento al 1° agosto 2022 nonché, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20 agosto 2022 che, però, cade anch’esso di sabato, con slittamento a lunedì 22 agosto 2022), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:
  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA per il 2021 può essere anche rateizzato in massimo nove rate mensili di pari importo completando la rateazione entro il mese di novembre 2022 (art. 20 del Dlgs. 241/97). Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del Dm 21 maggio 2009).

Più tempo per enti sportivi e allevatori

Ai sensi dell’art. 1 comma 923 lett. c) della L. 234/2021, i termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 sono sospesi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2022, § 2.1), ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

I citati versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 maggio 2022;
  • oppure, per il 50%, in sette rate mensili (di pari importo) da maggio a novembre 2022 e, per il restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.
Con l’art. 3 comma 6-quater del Dl 228/2021 (conv. L. 15/2022), inoltre, sono stati prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana.

I versamenti sospesi sono effettuati:

  • in unica soluzione, entro il 16 settembre 2022;
  • oppure, in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.
Le predette misure riguardano, quindi, anche il versamento del saldo IVA relativo al 2021, in scadenza il 16 marzo 2022.

(MF/ms)




Tassa annuale vidimazioni libri sociali e registri

Scade mercoledì 16 marzo il termine di versamento della tassa forfetaria annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri, ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/72.
 
A seguito della L. 383/2001, sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, i libri sociali obbligatori, nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).

Il versamento interessa le società di capitali, intendendosi per tali le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, comprese le società consortili.

Sono altresì obbligati al pagamento:

  • le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3); sarebbero tuttavia escluse le società di capitali dichiarate fallite (Trib. Udine 7 marzo 1996);
  • gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
  • le aziende speciali e le società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali.
Il versamento della tassa di concessione governativa in misura forfetaria alla predetta scadenza non riguarda, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, ecc. Per tali soggetti la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri e al netto di specifiche esenzioni, è liquidata in base al numero di pagine, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

La tassa annuale è dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, nella misura di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
     
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2022; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività. Unica eccezione riguarda i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.

Pagamento con F24 per gli anni successivi al primo

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2022. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del Dpr  641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro (come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate). 

Secondo un orientamento, tuttavia, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del Dlgs. 471/97. Aderendo a tale impostazione, la sanzione sarebbe:

  • del 30% dell’importo non versato;
  • del 15% dell’importo non versato, se il ritardo è contenuto nei 90 giorni;
  • del 15% dell’importo non versato ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni.
Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, unitamente alla sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, è necessario versare l’imposta e gli interessi legali maturati (pari all’1,25% per il 2022).

Il pagamento avviene utilizzando il modello F24, cumulativamente per l’imposta e gli interessi (sempre con codice tributo “7085”), e il modello F23, per le sanzioni (con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ”, anno per cui si sana la violazione).

(MF/ms)
 




TG3 Lombardia: “ITA SPA: Bonus energia per i dipendenti”

Il TG3 Lombardia della Rai ha realizzato un servizio sulla nostra associata Ita Spa di Calolziocorte andato in onda martedì 8 marzo 2022. 

Il servizio è al minuto 5′ e 30”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO. 




Sabadini eletto presidente Confapindustria Lombardia: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’elezione del nostro consigliere Luigi Sadabini a presidente di Confapindustria Lombardia.




Luigi Sabadini è il nuovo presidente di Confapindustria Lombardia

Nella giornata di ieri a Milano, presso la sede di Confapindustria Lombardia, si è tenuta l’assemblea regionale dell’associazione, composta dai rappresentanti delle territoriali di Brescia, Milano, Lecco-Sondrio e Varese in cui è stato eletto il nuovo presidente lombardo del sistema Confapi che succede a Delio Dalola.

Luigi Sabadini di Api Lecco Sondrio è il nuovo presidente di Confapindustria Lombardia e sarà in carica per i prossimi tre anni. Per quasi nove anni, dal 2012 al 2021, è stato il presidente dell’associazione delle piccole medie industrie delle province di Lecco e si Sondrio, già membro in passato della giunta regionale, dallo scorso anno è presente anche nella giunta nazionale di Confapi e nella commissione nazionale finanziaria.

Luigi Sabadini, ingegnere di 58 anni, è il titolare delle Trafilerie di Valgreghentino, azienda associata ad Api dal 1977: “Ringrazio i colleghi imprenditori per questa elezione – dichiara – è un motivo di grande orgoglio e di responsabilità rappresentare a livello regionale tutte le nostre aziende. Inoltre, lo è anche per la nostra associazione di Lecco e Sondrio essere il punto di riferimento per tutte le pmi lombarde iscritte al sistema Confapi. Nei prossimi tre anni cercherò di portare avanti le istanze delle nostre imprese in Regione Lombardia ascoltando a 360 gradi tutte le realtà che esprimono i nostri territori. L’obiettivo del mio mandato è una condivisione sempre più allargata delle eccellenze delle nostre realtà locali, tra le migliori del nostro Paese”.

Anna Masciadri 
Ufficio Stampa




Radio Confapi: interviste a Crippa, Bonora e Beri

Settimana scorsa Api Lecco Sondrio è stata protagonista del palinsesto di Radio Confapi.

Cliccando sui link potete ascoltare le interviste:




Credito d’imposta 4.0: contributo “pieno” fino a fine dicembre 2022

La Legge di Bilancio 236/2017 aveva introdotto il meccanismo del credito d’imposta che agevola gli investimenti in nuovi beni materiali e immateriali, strumentali all’esercizio d’impresa.

Tutte le informazioni si trovano sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, comma 44) ha rinnovato gli incentivi per la transizione 4.0 per l’acquisto di beni strumentali interconnessi da parte delle imprese.

La novità è che il Ministero, accogliendo le richieste che giungevano dai costruttori di macchine, in affanno nel dover rispettare consegne entro fine giugno al fine di accordare ai propri clienti – che avevano fatto ordini prima della fine del 2021 – di beneficiare del credito d’imposta 4.0 del 50% e non incorrere nella riduzione al 40%, ha prorogato la scadenza del 30 giugno al 31 dicembre 2022 per tutte le tipologie di investimento che presentano ordine nel 2021 e che possono così assicurarsi il 50% di beneficio, anche se superano la data del 30 giugno 2022 per la messa in esercizio dei beni.

Restano valide tutte le altre condizioni previste per l’accesso a tale credito d’imposta.

Per beni ordinati dopo il 31 dicembre o ordinati senza acconto, il contributo resterà il 40%. Lo stesso vale per beni ordinati con acconto entro la fine del 2022 e consegnati entro il 30 giugno dell’anno prossimo.

(SN/am)

 




Guerra in Ucraina: le sanzioni approvate dall’Unione Europea

Nella giornata del 27 febbraio 2022 i Ministri degli esteri dell’Unione Europea hanno deciso di adottare le seguenti misure:
 

  • Offrire il sostegno dell’UE alle forze armate ucraine attraverso il Fondo europeo per la pace, con un pacchetto da € 450 milioni per l’invio di armi letali e € 50 milioni in equipaggiamento militare;
  • Stabilire ulteriori sanzioni individuali ed economiche, che comprendono tra l’altro la chiusura dello spazio aereo dell’UE a tutti gli aerei russi, l’esclusione di banche russe dal sistema di messaggistica finanziaria SWIFT, il blocco delle transazioni e il congelamento degli asset della Banca centrale russa;
  • Aumentare l’impegno diplomatico per lavorare alla condanna internazionale e all’isolamento della Russia, in particolare in sede Nazioni Unite (dove una risoluzione dovrebbe essere votata mercoledì);
  • Adottare misure per sostenere l’Ucraina e la regione circostante, tramite strumenti quali il Meccanismo europeo di protezione civil;
  • Mettere in campo iniziative per contrastare la disinformazione, compreso il divieto per i media statali Russia Today e Sputnik di trasmettere nell’UE.

 
Segnaliamo che le sanzioni relative al blocco dello spazio aereo dell’UE ai velivoli russi e al blocco delle transazioni con la Banca centrale russa sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, entrando quindi in vigore immediatamente.
 
Sono state, inoltre, adottate le seguenti misure:
  
Sanzioni individuali 
Oltre a congelare i beni del presidente russo e del ministro degli Esteri, l’UE imporrà misure restrittive ai membri del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Federazione Russa che hanno sostenuto l’immediato riconoscimento da parte della Russia delle due aree non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina come soggetti indipendenti. Le sanzioni saranno estese anche ai restanti membri della Duma di Stato russa, che hanno ratificato la decisione del governo. Inoltre, l’UE prenderà di mira anche quegli individui che hanno facilitato l’aggressione militare russa dalla Bielorussia. 
 
Sanzioni economiche 
Il pacchetto adottato espande ulteriormente le restrizioni finanziarie esistenti, tagliando così l’accesso russo ai mercati di capitali più importanti. Vieta anche la quotazione e la fornitura di servizi in relazione alle azioni di enti statali russi nelle sedi di negoziazione dell’UE. Inoltre, introduce nuove misure che limitano significativamente gli afflussi finanziari dalla Russia verso l’UE, vietando l’accettazione di depositi superiori a certi valori da cittadini o residenti russi, la tenuta di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli dell’UE, così come la vendita di titoli denominati in euro a clienti russi. Queste sanzioni colpiranno il 70% del mercato bancario russo e le principali aziende statali, anche nel campo della difesa. Aumenteranno i costi di prestito della Russia, aumenteranno l’inflazione e gradualmente eroderanno la base industriale della Russia. Inoltre, vengono prese misure per evitare che le fortune dell’élite russa siano nascoste in paradisi sicuri in Europa. 
 
Settore energetico 
L’UE proibirà la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione verso la Russia di beni e tecnologie specifiche nella raffinazione del petrolio, e introdurrà restrizioni sulla fornitura di servizi correlati. Introducendo tale divieto di esportazione, l’UE intende colpire il settore petrolifero russo, e rendere impossibile per la Russia aggiornare le sue raffinerie di petrolio. 
Le entrate delle esportazioni russe sono state di 24 miliardi di euro nel 2019. 
 
Settore dei trasporti 
L’UE ha introdotto un divieto di esportazione che riguarda i beni e la tecnologia nel settore dell’aviazione e dello spazio, nonché il divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione e di manutenzione relativi a tali beni e tecnologie. L’UE proibirà anche la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria correlata. 
Questo divieto di vendita di tutti gli aerei, pezzi di ricambio e attrezzature alle compagnie aeree russe mira a degradare uno dei settori chiave dell’economia russa e la connettività del paese, poiché tre quarti dell’attuale flotta aerea commerciale della Russia sono stati costruiti nell’UE, negli Stati Uniti e in Canada. 
 
Settore delle tecnologie 
L’UE ha imposto ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché restrizioni sulle esportazioni di alcuni beni e tecnologie che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Questo include prodotti come semiconduttori o tecnologie all’avanguardia. 
 
Visti 
Diplomatici, altri funzionari russi e uomini d’affari non potranno più beneficiare delle disposizioni di facilitazione del visto, che permettono un accesso privilegiato all’UE. Questa decisione non riguarderà i comuni cittadini russi. 
 
Inoltre, nel comunicato si legge che l’Unione europea esige che la Russia cessi immediatamente le sue azioni militari, ritiri incondizionatamente tutte le forze e le attrezzature militari dall’intero territorio dell’Ucraina e rispetti pienamente l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Il Consiglio europeo invita la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a rispettare il diritto umanitario internazionale e a fermare la loro campagna di disinformazione e gli attacchi informatici. 
 
Gli atti giuridici pertinenti, compresi i nomi delle persone interessate dalle misure restrittive, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale. 
 
Le misure restrittive individuali si applicheranno a un totale di 654 individui e 52 entità, e comprendono un congelamento dei beni e un divieto di mettere fondi a disposizione degli individui e delle entità elencate. Inoltre, un divieto di viaggio applicabile alle persone elencate impedisce loro di entrare o transitare attraverso il territorio dell’UE. 
 

Aggiornamento
In data 3 marzo 2022 sono state approvate le seguenti ulteriori sanzioni:

  • Il divieto di fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per lo scambio di dati finanziari (SWIFT), a Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTB BANK.
    Questo divieto avrà effetto a partire dal 12 marzo, e si applicherà anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabilito in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente posseduti per più del 50% dalle suddette banche.
     
  • Il divieto a partire dalla data odierna di investire, partecipare o contribuire in altro modo a futuri progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.
     
  • Il divieto a partire dalla data odierna di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro in Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, compresi il governo e la Banca Centrale della Russia, o per l’uso in Russia.
     
  • La sospensione delle trasmissioni delle emittenti Russia Today e Sputnik nel territorio dell’UE.

(MP/am)
 




Energia e gas: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

Informiamo le Aziende Associate che il 1° marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Energia che riporta una serie di importanti interventi a sostegno degli approvvigionamenti energetici.
 
Di seguito, in sintesi, i principali contenuti inerenti i costi di energia e gas:
 
con l’art. 1 è prorogato, per il secondo trimestre 2022, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate a tutte le utenze elettriche.
l’art 2 conferma, per il secondo trimestre 2022, la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. I prelievi di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali saranno assoggettati all’aliquota IVA del 5%.
l’art 3 estende al secondo trimestre 2022 il rafforzamento del bonus sociale su energia elettrica e gas.
l’art. 4 conferma un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore già presente nel DL Sostegni ter per il trimestre precedente. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Con l’art. 5 è introdotto un analogo contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. A queste imprese è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Con riferimento ai contenuti degli artt. 4 e 5 segnaliamo che per poter determinare il diritto o no ad accedere al credito d'imposta si è in attesa di ulteriori chiarimenti che, non appena disponibili, saranno oggetto di apposita informativa.
 
In allegato riportiamo il testo del Decreto al quale si rimanda per gli ulteriori interventi per il settore gas ed energia elettrica.
 
 
(RP/rp)