1

Valute estere febbraio 2021

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2021 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 160,832
Peso Argentino 107,1102
Dollaro Australiano 1,5605
Real Brasiliano 6,5434
Dollaro Canadese 1,5354
Corona Ceca 25,8756
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8136
Corona Danese 7,4367
Yen Giapponese 127,4925
Rupia Indiana 88,0756
Corona Norvegese 10,2791
Dollaro Neozelandese 1,6702
Zloty Polacco 4,4968
Lira Sterlina 0,87268
Leu Rumeno 4,875
Rublo Russo 89,9554
Dollaro USA 1,2098
Rand Sud Africa 17,8629
Corona Svedese 10,0887
Franco Svizzero 1,0858
Dinaro Tunisino 3,2787
Hryvnia Ucraina 33,7201
Forint Ungherese 358,151
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Dispotech scommette sul futuro e su di una nuova ecosostenibilità

Centro Valle di sabato 20 marzo 2021, servizio sulla nostra associata Dispotech di Gordona (Sondrio).




Webinar: “Pianificazione finanziaria. Quali ingredienti per crescere”

Api Lecco Sondrio e ApiTech organizzano, in collaborazione con Deloitte, per giovedì 25 Marzo 2021, ore 16.00, tramite la piattaforma Zoom, un seminario, rivolto a titolari d’azienda e personale amministrativo, in cui si discuterà il tema della pianificazione finanziaria. Infatti, la crisi legata alla diffusione del Covid-19 ha comportato uno shock esogeno sulle performance economico finanziarie, generando stress sulla liquidità. Le società possono avviare dei progetti di revisione/prima impostazione di piani a breve e medio/lungo termine con focus sulla cassa al fine di riequilibrare la situazione della liquidità e avviare azioni specifiche per rientrare in parametri finanziari sostenibili. Per questo motivo la pianificazione finanziaria è un processo sempre più indispensabile che consente di gestire correttamente la liquidità e tenere sotto controllo le entrate e le uscite monetarie, al fine di poter, inter alia, programmare nel breve e medio/lungo periodo eventuali impieghi, o far fronte a stimati fabbisogni di cassa. In risposta a tale esigenza, si propone un seminario in cui le aziende possono trarre spunti utili con riferimento alla necessità di un’adeguata pianificazione finanziaria, con particolare attenzione ai vantaggi derivanti, alle decisioni da prendere con riferimento alla finanza strategica e operativa e con un focus sugli strumenti da utilizzare come ad esempio il piano finanziario, il cash flow e il budget di tesoreria.
Relatori dell’incontro saranno:
  • Dr. Santo Rizzo, entrato a far parte dell’organizzazione Deloitte nel 1988 dove ha iniziato la sua esperienza professionale nella revisione contabile, acquisendo competenze significative nei settori di appartenenza di grandi gruppi multinazionali come Fiat Group Automobiles, Buzzi Unicem, Magnetto Group, Bitron Group, SKF.  Oltre a seguire attualmente società manifatturiere e di servizi nell’area piemontese, fa parte del Collegio dei Revisori di API Torino. Nell’ambito della struttura di Deloitte presso l’ufficio di Torino, riveste il ruolo di Regional Risk Managing Partner ed è iscritto all’Albo dei Revisori Contabili sin dalla sua costituzione.
     
  • Dr. Alessandro Bindoli, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Senior Manager in Deloitte con oltre 9 anni di esperienza in diverse tipologie di servizi nell’ambito della consulenza direzionale, in particolare Business Planning, Financial Modeling, Corporate Valuation, Restructuring, Independent Business Beview, Budget di cassa e piani di tesoreria. Ha maturato esperienze significative in diverse industries in ambito Manufacturing, Consumer Goods, Retail, Energy & Utilities, Infrastructure. Alessandro ha tenuto lezioni su invito come esperto in materie di pianificazione economico-finanziaria e di controllo presso la CUOA Business School e presso aziende che hanno richiesto corsi custom per le proprie figure C-level e funzioni amministrative.
Il seminario si terrà sulla piattaforma Zoom. Per partecipare iscriversi alla pagina:

https://www.pmi-network.eu/events/pianificazione-finanziaria-quali-ingredienti-per-crescere/

A seguire vi sarà inviato il link per accedere al seminario.

(IM/im)




CU 2021 e dati per la precompilata: invio telematico entro il 31 marzo

Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021, per la consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021 e per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni dei dati degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni; conseguentemente, viene differito al 10 maggio 2021 il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate.

Sono queste le ulteriori novità contenute nel comunicato stampa n. 49 del 13 marzo scorso, con il quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha preannunciato la proroga di alcune scadenze fiscali, che saranno “formalizzate” nel DL “Sostegni” di prossima emanazione, accogliendo le richieste degli operatori impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia da COVID-19.

Le proroghe in esame si aggiungono quindi all’annunciata proroga di tre mesi del termine per la conclusione della procedura di conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019.

Le Certificazioni Uniche 2021, relative al 2020, dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il termine:

  • del 31 marzo 2021, rispetto alla precedente scadenza del 16 marzo;
  • oppure del 2 novembre 2021 (termine di presentazione del modello 770/2021, considerando che il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d’impresa o esenti).
Anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2021, relative al 2020, slitta dal 16 al 31 marzo 2021.
La nuova scadenza di fine marzo deve ritenersi applicabile anche qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al contribuente la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2020 mediante la Certificazione Unica 2020, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno. In tal caso, infatti, il sostituto d’imposta deve rilasciare la Certificazione Unica 2021, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata.
Resta invece confermata la scadenza del 16 marzo 2021 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2020, ad esempio:
  • i modelli CUPE (dividendi);
  • le certificazioni in forma libera di altri redditi che non rientrano nella Certificazione Unica (es. interessi e capital gain).
Viene prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021 e Redditi pf 2021).
Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2020 riguardanti, ad esempio:
  • gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
  • i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e i contributi di previdenza complementare;
  • i contributi sanitari versati senza il tramite del sostituto d’imposta e le spese sanitarie rimborsate da Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e da Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
  • le spese per gli asili nido, le spese universitarie e le spese funebri;
  • le spese per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici (recupero edilizio, riqualificazione energetica, antisismici, sistemazione a verde, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ecc.).
Come evidenziato dal comunicato stampa, la proroga al 31 marzo si applica anche alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2020.
Sono invece escluse dalla proroga al 31 marzo le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria riguardanti le spese sanitarie sostenute nel 2020 e i rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, il cui termine è scaduto lo scorso 8 febbraio (a seguito della proroga disposta con il DM 29 gennaio 2021 rispetto alla scadenza del 31 gennaio 2021).
 
Dichiarazioni precompilate disponibili dal 10 maggio
Per effetto delle suddette proroghe, il termine per la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021) viene conseguentemente differito dal 30 aprile al 10 maggio 2021.

(MF/ms)




L’accordo per i vaccini nelle aziende

La Provincia di Lecco, 11 marzo 2021, parla Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco Sondrio. 




Vaccini in azienda: protocollo firmato in Regione da Confapi, Confindustria Lombardia e Associazione nazionale medici in azienda

Ieri in Regione Lombardia è stato firmato un protocollo di intesa tra Confapi, Confindustria Lombardia e Associazione nazionale medici di azienda finalizzato all’estensione della campagna vaccinale anti-Covid19 alle aziende manifatturiere lombarde.

L’accordo prevede la somministrazione del vaccino da parte del medico in azienda a tutti coloro che vi lavorano e che volontariamente aderiscono all’offerta: ciò avverrà nella Fase 2, ovvero quella della vaccinazione di massa della popolazione italiana.

Al momento non ci sono ancora state indicate le modalità e i tempi di come verrà attuato questo protocollo, appena avremo informazioni precise a riguardo sarà nostra cura informare tempestivamente tutte le nostre aziende associate.

(Am/am)




Vaccini in azienda, gli imprenditori: “Non vediamo l’ora, l’importante sarà l’organizzazione”

Lecconotizie, 11 marzo 2021, parla il Presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini, per leggere l’articolo CLICCARE QUI




Spid per cittadini, professionisti e imprese: approfondimenti

In relazione all’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° marzo 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (articolo 24 D.L. 76/2020), non sono rilasciate nuove credenziali Fisconline ai cittadini.

Restano valide, comunque, le credenziali Fisconline già in possesso degli utenti e in uso, ma verranno dismesse il 30 settembre 2021.

Dal 1° marzo 2021 chi non possiede le credenziali Fisconline potrà accedere all’area riservata dei servizi online dell’Agenzia utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, Spid, Cie o Cns, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni.
Le Identità SPID erogate alla data del 23 febbraio 2021 sono 17.563.162 secondo il monitoraggio dei progetti di trasformazione digitale dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale – Spid i cittadini possono accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Spid si può usare da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone ed è possibile attivarlo, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID è gratuito per il cittadino.

Diversamente dai cittadini, i professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, possono continuare a utilizzarle anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Le persone fisiche, prima di poter operare per le società e/o per gli enti per i quali siano stati autorizzati, devono identificarsi. Dal 1° ottobre 2021 potranno farlo esclusivamente con Spid, Cie o Cns, a meno che siano titolari di partita Iva.

L’identità digitale ad uso professionale veicola, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati della persona giuridica (ad esempio la partita iva, la tipologia societaria, etc.) e può essere richiesta per accedere a servizi dedicati a scopi professionali:

  • ad uso professionale della persona fisica, che veicola solo i dati della persona fisica;
  • ad uso professionale della persona giuridica, che fornisce i dati della persona fisica e dell’organizzazione di appartenenza.
Il responsabile legale di un’organizzazione (società, ente, impresa, ecc.) può richiedere e utilizzare la propria identità digitale per accedere ai servizi online.
A tale scopo è anche possibile dotare i propri dipendenti di identità digitali per uso professionale della persona giuridica. Sono valide ancora le linee guida predisposte da Agid.

Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale della persona fisica, il gestore dell’identità deve verificare l’identità personale della persona fisica richiedente. La verifica dell’identità è assolvibile anche attraverso un servizio in rete accessibile con l’uso di identità digitale SPID della medesima persona fisica, a condizione che le credenziali utilizzate per l’autenticazione siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le credenziali per uso professionale e siano di livello pari o superiore a quelle richieste. Tale limitazione non si applica nel caso in cui siano intervenuti specifici accordi di natura privata fra gli IdP. Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica il gestore dell’identità deve:

a) verificare l’identità personale della persona fisica richiedente;
b) verificare che il richiedente abbia titolo per richiedere l’identità digitale per la persona giuridica.

La verifica per l’uso personale della persona fisica e quella di cui alla lettera a) è effettuata con le modalità e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio dell’identità digitale della persona fisica; mentre per la lettera b) è effettuata con modalità preventivamente sottoposte dal gestore dell’identità ad AgID per l’approvazione.

Le condizioni per la fornitura dell’identità digitale uso professionale sono oggetto di contrattazione fra le parti. L’identità digitale uso professionale contiene l’attributo‐estensione Purpose valorizzato con codice P.
Prima di sottoscrivere l’atto che regola il rapporto fra le parti, l’IdP (gestore dell’identità digitale SPID) deve verificare la reale esistenza del soggetto giuridico che costituisce parte del rapporto. L’atto giuridico che instaura il rapporto fra le parti deve contenere:

a) i nominativi dei soggetti dell’organizzazione che hanno il potere di autorizzare il rilascio e la revoca delle credenziali dei gestori e le modalità con cui tali richieste devono pervenire all’IdP. Tali modalità, devono assicurare l’integrità, l’autenticità, il non ripudio, la tracciabilità e la conservazione delle richieste per il periodo di cui all’articolo 7, comma 8, D.P.C.M. 24.10.2014 (venti anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell’identità digitale);
b) un indirizzo di posta elettronica certificata dell’organizzazione;
c) il nominativo e i recapiti dei rispettivi responsabili del rapporto.

(MF/ms)




Tassa annuale sui libri sociali anno 2021

Entro il 16 marzo 2021 i contribuenti devono far fronte anche al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2021.
Soggetti tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad esclusione di:
  • società cooperative;
  • società di mutua assicurazione;
le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di 67 euro per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine;
  • società di capitali fallite in quanto i libri ed i registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
  • i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili (risoluzione 411461/1990);
  • gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato (oltre che le imprese individuali e le società di persone).
Per quanto riguarda invece le società in liquidazione e le società sottoposte a procedure concorsuali la circolare 108/E/1996 ha precisato che tali soggetti sono comunque tenuti al versamento, sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile.
In caso di trasferimento della sede sociale e variazione della competenza di Uffici dell’Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.
L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:
  • 309,87 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.
Per la determinazione dell’importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante al 1° gennaio dell’anno; pertanto non assumono rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1° gennaio 2021, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2022.
Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato per il primo anno di attività o per gli anni successivi:
  • il versamento per l’anno di inizio attività deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura Numerazioni Libri Sociali”, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito.
L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires ed Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

Come precisato poi nella risoluzione 170/E/2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell’avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall’Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Nel caso di omesso versamento, come si evince dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro, come previsto dall’articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972.
È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento.

Per il versamento dell’imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo “7085”), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo “678T”, il codice ufficio “RCC” e la causale di versamento “SZ”.
Infine si segnala che secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997, pari quindi al 30% dell’importo dovuto.
Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.

(MF/ms)




E’ lecchese lo scudo per le mail sicuro

La Provincia di Lecco, 10 marzo 2021, parla Paolo Frizzi titolare della nostra azienda associata Libraesva