Gli strumenti di Simest a supporto delle imprese colpite dalla crisi ucraina
Eventuali richieste di chiarimento o di informazione potranno essere inviate a Manuela Sacchi: manuela.sacchi@api.lecco.it, 0341.282822.
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Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ricorda che si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni.
Per iscriversi al registro è possibile:
(MF/ms)
L’esercizio del diritto può avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i citati presupposti e con riferimento allo stesso periodo d’imposta (art. 19 comma 1 del Dpr 633/72).
Ciò significa, ad esempio, che è ancora possibile detrarre l’imposta relativa a una fattura di acquisto ricevuta nel 2021 (e relativa a tale anno), non annotata tempestivamente nel registro degli acquisti.
Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, nel caso appena descritto, il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, il cui istituto è disciplinato dall’art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98.
Un ulteriore profilo connesso al recupero dell’Iva, decorso il termine di presentazione della dichiarazione annuale, concerne l’emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72. La variazione in diminuzione può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata ed è circoscritta a specifiche situazioni. Inoltre, non è ammessa sine die, ma sconta precisi limiti temporali (risposta a interpello n. 832/2021).
Sul tema, si è espressa la circ. dell’Agenzia n. 20/2021 (e, poi, la circ. n. 5/2022) precisando che:
Emblematico è il caso esaminato nella risposta a interpello n. 388, pubblicata il 26 luglio dall’Agenzia delle Entrate.
In tale contesto, il fornitore aveva erroneamente applicato una maggiore Iva per un’errata qualificazione di parte dell’operazione. Il cedente aveva applicato il regime di “aliquota zero” (esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”) per gli ecotomografi, come previsto, all’epoca, dall’art. 124 del Dl 34/2020, escludendo invece dal beneficio i beni accessori (es. pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche), usati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e minimizzare il rischio di infezioni.
Tali beni rispondevano alla ratio dell’agevolazione (il contrasto al Covid-19) e integravano i requisiti del nesso di accessorietà, come delineati dalla Corte Ue (tra le molte, causa C-463/16). Difatti, un’operazione è considerata accessoria a un’operazione principale “quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.
La maggiore imposta erroneamente applicata non era stata rettificata mediante la nota di variazione in diminuzione, non essendo stato rispettato il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 26 comma 3 del Dpr 633/72, nel caso di “inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21 comma 7 del Dpr 633/72”. Il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’emissione della nota (ovvero di quello per l’esercizio del diritto alla detrazione) non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase seguente, una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, contenente la riduzione non operata dell’imposta, ovvero un’istanza di restituzione del tributo ex art. 30-ter del Dpr 633/72 (circolare n. 20/2021).
L’Agenzia ha, dunque, individuato le condizioni per il recupero dell’imposta mediante gli istituti c.d. “alternativi” alle note di variazione. Per quanto concerne il rimborso ex art. 30-ter del Dpr 633/72, si ribadisce che è possibile ricorrervi qualora sussistano condizioni oggettive che non consentono di emettere la nota di variazione. Viceversa, non ci si può avvalere dell’istituto qualora il termine per l’esercizio della detrazione sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Invece, in merito alla dichiarazione Iva integrativa “a favore”, l’Agenzia ne esclude la presentazione nell’ipotesi in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia spirato, laddove non si riscontri la presenza di errori e omissioni cui rimediare (circ. n. 20/2021).
(MF/ms)
La Bce ribadisce che nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo sarà opportuna un’ulteriore “normalizzazione dei tassi di interesse”, aprendo a un graduale, ma duraturo, percorso di crescita dei tassi.
La modifica e quelle che forse verranno nel futuro hanno anche un impatto sul piano fiscale, in quanto sono diverse le disposizioni che, a vario titolo, fanno riferimento al Tur (cfr. la voce di Guide Tasso ufficiale di riferimento).
Con specifico riferimento al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 comma 4 lettera b) del Tuir, in caso di concessione diretta di prestiti ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi), il fringe benefit è costituito dal 50% della differenza tra:
Naturalmente, se il valore di mercato è pari zero non si ha tassazione.
Con la risoluzione n. 46/2010, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il richiamato criterio del Tuir si applica anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, direttamente sul conto corrente che il dipendente mutuatario ha dedicato al pagamento del mutuo, un contributo aziendale a copertura di una quota degli interessi maturati. In tal caso, infatti, sempreché le modalità di accreditamento della somma realizzino un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi del mutuo, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anziché l’intero importo degli interessi pagati dal datore di lavoro, il 50% dell’ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi rimasti a carico del dipendente.
In tale prospettiva, anche il credito welfare destinato quale “contributo azienda su interessi per finanziamenti” concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti previsti dall’art. 51 comma 4 del Tuir (così ris. Agenzia Entrate n. 55/2020).
Alla luce della disciplina sopra esposta, se nel corso del 2021 il datore di lavoro ha rimborsato tutti gli interessi passivi del dipendente, in capo a quest’ultimo non si è formato alcun fringe benefit tassato, in quanto a fine 2021 il Tur era ancora pari a zero.
Con il cambiamento di scenario cui si è fatto cenno, la questione si complica anche se, ai fini delle ritenute da effettuare fino a fine anno, occorre considerare il Tur vigente alla fine del 2021, salvo effettuare il conguaglio, che terrà conto del Tur vigente al termine del 2022 (circ. 17 maggio 2000 n. 98, § 5.2.1).
Quindi, in concreto, anche dopo l’aumento disposto dalla Bce, il datore di lavoro nei prossimi mesi non dovrà fare nulla; calcolerà poi il fringe benefit in sede di conguaglio con il tasso in vigore a fine anno che, per quanto sopra riferito, potrebbe essere anche superiore allo 0,50%.
Si ipotizzi quindi un prestito a un dipendente con le seguenti caratteristiche:
Nell’ipotesi in cui il Tur venga poi ulteriormente innalzato, ad esempio in misura pari a 0,75%, considerando i medesimi dati sopra esposti il fringe benefit sarebbe pari a 300 (considerando il 50% della differenza tra gli interessi calcolati sul Tur pari a 600 e gli interessi effettivi pari a zero), superando
quindi già di per sé la suddetta soglia e rendendo imponibile per il dipendente l’intero importo, unitamente agli altri eventuali fringe benefit ricevuti. Anche tale effetto dovrà essere considerato al momento del conguaglio.
Nel caso in cui il rimborso degli interessi sia solo parziale, occorre verificare che il tasso effettivamente a carico del dipendente non superi quello del Tur.
Se anziché rimborsare l’intero importo degli interessi, nell’esempio sopra proposto, il datore di lavoro rimborsasse solo 800 euro, il tasso effettivo sarebbe comunque superiore a quello della Bce, con la conseguenza che non ci sarebbe alcun compenso in natura, come è accaduto dal 2016 a oggi.
(MF/ms)
Restano escluse dall’adempimento le operazioni con bolletta doganale (esportazioni e importazioni), quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7 -octies Dpr 633/1972; in quest’ultimo caso solo se di importo non superiore a 5.000 euro.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui sopra vanno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fatturazione elettronica. Con riferimento alle medesime operazioni:
Nello specifico, ipotizziamo un’operazione triangolare in cui un soggetto passivo Iva italiano venda dei beni ad un cliente comunitario (es. tedesco) e chieda al proprio fornitore intra-Ue (es. francese) di consegnare la merce direttamente in Germania, designando il cliente finale (tedesco) quale debitore dell’imposta. La merce, nel caso di specie, viaggia direttamente dalla Francia alla Germania.
L’operazione descritta, disciplinata dagli articoli 141 e 197 Direttiva 2006/112/CE, nel nostro ordinamento interno è regolata dall’articolo 40, comma 2, Dl. 331/1993 secondo cui: l’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.
Pertanto, ai fini Iva, il promotore italiano riceve una fattura dal fornitore francese senza Iva che integra come non imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 D.L. 331/1993; l’integrazione, senza applicazione dell’imposta, potrà essere assolta alternativamente:
Diversamente, chi sceglie di proseguire con l’integrazione fisica del documento cartaceo, dovrà trasmettere comunque l’esterometro (inviando un file xml TD18 con Natura N3.2) entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore Ue.
Con riferimento al lato attivo, invece, il cedente nazionale emette una fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), Dl 331/1993 nei confronti del cliente tedesco, designandolo quale debitore dell’imposta, inserendo un’esplicita dicitura in fattura in tal senso.
L’operazione infine dovrà essere trasmessa allo SdI entro 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, inserendo all’interno del file xml la Natura operazione N3.2 e il codice destinatario XXXXXXX.
(MF/ms)
Con la Conversione in Legge del Decreto “Aiuti”, il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) ha stanziato 34 milioni di euro per le imprese che intendono partecipare alle manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgeranno in Italia tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Il contributo a fondo perduto, erogato in forma di voucher, prevede un rimborso massimo pari al 50% dei costi sostenuti, fino a un massimo di 10.000 euro.
La richiesta di rimborso può essere presentata una sola volta entro il 30 novembre 2022. La procedura di prenotazione seguirà l’ordine cronologico di ricezione delle domande, sino a esaurimento risorse.
Per l’erogazione del contributo, le spese effettivamente sostenute andranno rendicontate entro il 31 dicembre 2022.
Qui è possibile scaricare il Calendario Fiere Internazionali in Italia – Estratto 2° sem 2022
Seguiranno aggiornamenti su termini e modalità di presentazione della domanda.
(GF/am)
Come Confapi abbiamo evidenziato il fatto che stiamo vivendo un momento di grande preoccupazione per la tenuta economica del Paese e che per questo occorre grande senso di responsabilità da parte di tutti. I temi principali che abbiamo portato al tavolo sono stati tre: energia, liquidità alle aziende e lavoro.
Il presidente ha ribadito che stiamo assistendo al Covid della nostra manifattura con magazzini pieni e scarsi ordinativi, dobbiamo affrontare costi dell’energia alle stelle e ci si prospetta un autunno ancora più difficile.
Sul tema energia, ha sottolineato la necessità di rimodulare il “de minimis” che già impedisce a tante nostre imprese di usufruire dei crediti di imposta e di altri sostegni. E’ fondamentale, inoltre, il prolungamento del credito d’imposta per coprire tutto il 2022. Abbiamo chiesto una modulazione del costo dell’energia parametrato al costo di generazione nonché la sospensione per tutto il 2022 degli oneri generati dal servizio pagato a Terna per il Capacity market che cuba 1,7 miliardi di euro.
Sul fronte liquidità, riteniamo che Sace e Medio Credito Centrale debbano intervenire semplificando il finanziamento alle imprese, allungando la restituzione del prestito da 8 a 12 anni e dando la possibilità di rinegoziarlo a chi lo aveva già ottenuto a quelle condizioni. Abbiamo chiesto anche di prolungare la moratoria sui prestiti garantiti da Sace, scaduta lo scorso 30 giugno, al 31 dicembre di quest’anno.
Sul fronte lavoro, Casasco ha ricordato che, come Confapi, siamo stati i primi a proporre la defiscalizzazione degli aumenti salariali. Abbiamo chiesto che vengano innalzati i tetti dei benefit defiscalizzati del welfare aziendale e che vengano detassati tutti i premi di produzione. Siamo favorevoli ad aumentare il netto dei salari dei nostri dipendenti e lavoratori, a fronte ovviamente di interventi su energia e liquidità e a fronte di una maggior flessibilità nel mondo del lavoro. In vista dell’autunno bisognerebbe anche pensare ad una cassa integrazione, come avvenuto per il Covid, perché sarà fondamentale alleggerire il carico fiscale delle aziende e tenere allo stesso tempo agganciati i lavoratori che sono la vera risorsa della nostra piccola e media industria privata.
Casasco ha ringraziato il Presidente Draghi per il suo operato anche in campo internazionale e tutti i Ministri, in particolare il Ministro Di Maio, il Ministro Giorgetti e il Ministro Orlando con i quali abbiamo avuto un costante e utile confronto e una proficua e continuativa collaborazione.
Ha ribadito che Confapi e le sue industrie sono fortemente radicate sui territori, rappresentano e hanno una valenza non solo economica ma anche sociale. Quindi, con grande responsabilità, abbiamo ribadito al Presidente Draghi la nostra volontà di rimboccarci le maniche e di continuare a lavorare per il Paese.
Faremo la nostra parte come abbiamo sempre fatto.
(MP/am)
La Provincia del 23 luglio 2022, articolo sui risultati dell’indagine congiunturale del Centro Studi a cui hanno partecipato le nostre imprese.
Il primo trimestre 2022 ha rappresentato una fase generalmente positiva per le associate del territorio, con fatturato e produzione in crescita per 6 imprese su 10. Gli indicatori del secondo trimestre tendono a ricalcare queste variazioni, con poche differenze rispetto ad inizio anno.
L’Italia è il primo mercato di riferimento per le imprese associate ad Api Lecco Sondrio, gli investimenti di periodo si confermano per lo più stabili, all’estero, con leggere riduzioni su entrambi i mercati indagati.
Tra i dati che emergono maggiormente in questa analisi del secondo trimestre del 2022 c’è un calo di ordini avvertito dal 38% degli intervistati sul mercato italiano, dal 23% verso la Ue e dal 37% verso i paese extra Ue, numeri che incidono negativamente soprattutto sulle aspettative riguardo la seconda parte dell’anno e si vanno a unire alle fortissime preoccupazioni causate dai costi dell’energia e dalla fornitura dell’energia (65%), ai costi e alla reperibilità delle materie prime (55%).
“Il quadro emerso da questa indagine, e in particolare le previsioni per la seconda parte dell’anno, rispecchiano ciò che raccontano gli imprenditori ogni giorno – commenta il presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori -. Lo scenario relativo all’aumento inarrestabile dei prezzi di gas e energia sta mettendo a rischio tantissime imprese e se l’Europa non mette un tetto al prezzo di questi due fattori chiave per le imprese sarà un autunno e un inverno estremamente complicato da affrontare per tutti. Riguardo il calo di ordini non farei allarmismo, potrebbe essere fisiologico, abbiamo avuto un boom incredibile ad inizio anno, è normale che ci sia una contrazione. Comunque manteniamo l’attenzione altissima riguardo a ciò che sta accadendo”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
All’indagine hanno partecipato le aziende associate ad Api Lecco Sondrio.
(AM/am)