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Esterometro 2021: prima scadenza 30 aprile 2021

Scade il 30 aprile 2021 il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, relativa al I trimestre 2021 (gennaio-febbraio-marzo).

Quest’anno sarà, come noto, l’ultimo per il c.d. esterometro: l’adempimento è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1103, L.178/2020.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato andranno trasmesse telematicamente utilizzando il formato della fattura elettronica, ossia trasmettendo un file xml al sistema di interscambio.

Pertanto, nel 2021 siamo ancora interessati all’invio dell’esterometro.
I dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia, vanno trasmessi trimestralmente all’agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per quanto riguarda il primo trimestre 2021, occorre attenersi al contenuto dell’allegato A – specifiche tecniche versione 1.6.2 (provvedimento agenzia delle entrate del 20 aprile 2020), che ha introdotto un maggior grado di dettaglio nei campi del tracciato xml utilizzato sia per la fattura elettronica che per l’esterometro.
Non tutte le novità introdotte dalla citata versione 1.6 (e seguenti aggiornamenti) hanno effetti sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Esclusivamente per i dati delle fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti in Italia (blocco DTE), occorre valorizzare il campo “codice destinatario” con il valore “XXXXXXX” ed il campo “natura”, volto ad esprimere il “motivo” specifico per il quale il cedente/prestatore non indica l’imposta in fattura.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il campo “natura” non può più accogliere il codice generico N2, N3 o N6, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica: di conseguenza sono stati introdotti i seguenti sottocodici di dettaglio.

  • 1 non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr. 633/1972
  • 2 non soggette – altri casi
  • 1 non imponibili – esportazioni
  • 2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • 3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • 4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • 5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • 6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
Dal 1° gennaio 2021, qualora venga indicato il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione, il file viene scartato con codice errore 00448.

Esemplificando, una prestazione di servizi resa ad un committente soggetto passivo Iva estero richiede l’utilizzo della “natura” N2.1, in quanto operazione non soggetta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972mentre una cessione intracomunitaria di beni necessita del codice “natura” N3.2 – operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41 Dl. 331/1993.
Dal lato degli acquisti (blocco DTR), invece, restano validi i codici “tipo documento” utilizzati fino allo scorso anno. Pertanto, occorre riportare uno tra i seguenti codici:

  • TD01 fattura
  • TD04 nota di credito
  • TD05 nota di debito
  • TD07 fattura semplificata
  • TD08 nota di credito semplificata
  • TD10 fattura per acquisto intracomunitario beni
  • TD11 fattura per acquisto intracomunitario servizi
  • TD12 documento riepilogativo (art.6, Dpr  695/1996).
Restano escluse, in ogni caso, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; in quest’ultimo caso, il contribuente può scegliere facoltativamente di avvalersi della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti estere (operazione attive e/o passive), evitando la comunicazione delle operazioni transfrontaliere già per l’anno in corso.
Tale scelta non comporta alcuna opzione preventiva né l’onere per il contribuente di seguire una strada piuttosto che l’altra: resta inteso che, salvo ripensamenti da parte del legislatore, con l’approssimarsi della fine dell’anno è consigliabile iniziare a prendere dimestichezza con la fatturazione elettronica anche per le operazioni estere. A tal proposito segnaliamo che le specifiche tecniche della fatturazione elettronica prevedono dei codici “tipo documento” in parte distinti da quelli sopra elencati.

Riportiamo di seguito i codici “tipo documento” di maggior utilizzo con riferimento alla fatturazione elettronica:

  • TD01 fattura
  • TD02 acconto/anticipo su fattura
  • TD03 acconto/anticipo su parcella
  • TD04 nota di credito
  • TD05 nota di debito
  • TD06 parcella
  • TD16 integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 Dpr. 633/1972
(MF/ms)



Registri contabili tenuti elettronicamente: conservazione obbligatoria

Con la risposta a interpello n. 236 pubblicata il 9 marzo, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli obblighi di conservazione (su supporto cartaceo o informatico) dei registri contabili tenuti in modalità elettronica non vengono meno a seguito dell’introduzione dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94 in quanto la disposizione interessa la tenuta dei registri e non incide sugli obblighi di conservazione.
Inoltre, per i registri tenuti in modalità elettronica l’imposta di bollo, indipendentemente dalla successiva conservazione, è liquidata e versata in base alle prescrizioni del Dm 17 giugno 2014, ossia ogni 2500 registrazioni con modello F24.

Il documento di prassi risulta di particolare interesse poiché chiarisce, anche se a notevole distanza dalla sua introduzione, l’esatta portata dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94.

Tale norma è intervenuta sulla tenuta dei registri contabili elettronici stabilendo – come riportato anche dai documenti parlamentari citati nella risposta – l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”, in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La norma, originariamente riferita ai soli registri Iva, è stata estesa a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto dall’art. 12-octies comma 1 del Dl 34/2019, conv. L. 58/2019.

Intendendo avvalersi della disposizione, l’istante chiedeva se fosse corretto procedere nel seguente modo:

  • tenere i registri contabili elettronici aggiornati e memorizzati con e sui propri sistemi elettronici e negli archivi del proprio software gestionale, senza procedere alla conservazione sostitutiva tramite apposizione di marcatura temporale e firma digitale, procedendo alla stampa quando e se sarebbe pervenuta la richiesta degli organi di controllo
  • determinare l’imposta di bollo sulla base del numero di registrazioni contabilizzate (anziché ogni 100 pagine) e versarla con modello F24 (anziché con contrassegno o F23)
La procedura descritta dall’istante, di mantenimento dei registri sui sistemi informatici fino alla richiesta di materializzazione degli organi di controllo, non è ritenuta corretta atteso che – a parere dell’agenzia – tenuta dei registri (cui fa riferimento la norma in questione) e conservazione (cartacea o elettronica) dei medesimi restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, i registri tenuti in formato elettronico:
  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
A fronte di tale conclusione verrebbe da domandarsi allora quale sia, nei fatti, la finalità semplificatrice della norma.

Si ricorda che, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’art. 5 comma 16 del Dl 41/2021 ha disposto che il processo di conservazione elettronica si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’art. 7 comma 4-ter del Dl 357/94, sostanzialmente entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché, per i soggetti “solari”, il termine per la presentazione del modello Redditi  2020 è scaduto il 10 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 3 del Dl 157/2020), il processo di conservazione elettronica deve concludersi entro il 10 giugno 2021

Infine, vengono condivise le osservazioni dell’istante in merito a liquidazione e versamento dell’imposta di bollo. Viene infatti precisato che, nell’ipotesi di registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici, occorre far riferimento al Dm 17 giugno 2014 per cui l’imposta è:

  • dovuta ogni 2500 registrazioni (intendersi per tale ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio, ris. n. 161/2007);
  • versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del Dm 17 giugno 2014).
In base al tenore della risposta, ciò varrebbe “indipendentemente dalla successiva conservazione”, ossia a prescindere che il registro informatico venga, ai fini della conservazione, stampato o mantenuto in formato elettronico.

(MF/ms)




Webinar lunedì 19 aprile 2021: “Il tema della sicurezza per le pmi”

Nell’ambito degli incontri di PMI Network, Api Lecco Sondrio ha collaborato all’organizzazione di un webinar, in programma lunedì 19 aprile 2021 alle ore 11, dal titolo “Il tema della sicrezza per le pmi” rivolto a titolari d’azienda e personale tecnico, in cui si discuterà il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro per le piccole e medie imprese. Le norme sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro si applicano a tutte le imprese, non importa quanto piccole: i datori di lavoro sono chiamati a prendere le dovute precauzioni per ridurre i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, chimici, radiologici e altro ancora. Spesso si ignorano buone prassi che porterebbero a proteggere i lavoratori da infortuni o malattie professionali, garantendo la crescita delle aziende. Gli interventi tratteranno i principali rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici (vibrazioni e rumore), alla movimentazione manuale dei carichi e a buone prassi che possono essere applicate con investimenti limitati al fine di ridurre l’esposizione dei lavoratori a rischi specifici aumentando la produttività e riducendo il rischio di malattie professionali. Si tratta di interventi che le aziende spesso vivono come onerosi sia sul fronte delle spese che su quello dei processi organizzativi, ma che possono essere sostenuti e valorizzati grazie a incentivi e strumenti dedicati che consentono di tradurre: dal bando “Inail” alle certificazioni di qualità.

Relatori dell’incontro saranno:

  • Prof. Marco Tarabini, professore associato di misure meccaniche e termiche presso il Politecnico di Milano; la sua ricerca si concentra sullo studio della risposta del corpo umano alle vibrazioni di tipo mano braccio e corpo intero, sullo studio dell’incertezza di misura in applicazioni industriali e sulla progettazione di strumenti di misura per lo spazio. È coordinatore scientifico del progetto PMI Network, titolare di oltre 30 contratti di ricerca nel settore delle misure meccaniche e termiche, direttore del servizio PoliLINK@Lecco e responsabile scientifico del Joint Research Center MATT.
  • Prof. Enrico Cagno, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. I suoi principali interessi sono la Sostenibilità Industriale con particolare attenzione all’Efficienza Energetica e delle Risorse e la Sicurezza sul Lavoro, e il loro sviluppo nella prospettiva della Supply Chain/Network e l’Analisi e la Gestione del Rischio. Particolare attenzione è rivolta alle Piccole e Medie Imprese. È autore di più di 350 pubblicazioni.
  • Dr. Davide Accordini, studente di dottorato presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Attualmente la sua ricerca è indirizzata verso l’efficientamento energetico e la sicurezza sul lavoro, con focus sul settore industriale. Dopo la laurea in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano, ha lavorato come ingegnere responsabile per la qualità della fornitura in una nota azienda automobilistica italiana.
  • Prof. Giuseppe Andreoni, professore ordinario presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano dove è Direttore del Laboratorio “Tecnologia e Design per la Salute (TeDH)”. La sua attività di ricerca sfrutta la sinergia tra design e tecnologia e consiste principalmente nella progettazione di prodotti, sistemi, ambienti e servizi per la salute e il benessere delle persone utilizzando metodi di Co-Design e User-Centered Design abbinati all’Ergonomia. Sensori indossabili, ergonomia e tecnologie assistive innovative sono le applicazioni principali.
  • Dr. Igor Zardoni, consulente aziendale presso lo Studio Brusadelli dal 2016, con funzioni di analista di bilancio, controllo di gestione e finanza agevolata, con particolare esperienza nel Bando ISI – Inail.
  • Ing. Luca Sala, ingegnere geometra con ultradecennale esperienza in pratiche edili e catastali. Ha competenza nelle redazioni di perizie tecniche utili al superamento della fase istruttoria del Bando ISI-Inail.
  • Dr. Marco Rossi, dal 2001 consulenza Gestionale alle imprese per gli schemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, Marcature CE, Automotive, Settore Food ed Aerospace. Auditor qualificato schema Qualità ed Ambiente. Responsabile laboratorio ricerca e sviluppo settore vernici per automotive in una multinazionale Americana, Responsabile tecnico azienda Lodigiana settore produzione per verniciature industriali. Responsabile sistema di gestione qualità dal 1988 al 2001.
Il seminario si terrà sulla piattaforma Zoom. Per partecipare iscriversi cliccando QUI
Dopo l’iscrizione vi sarà inviato il link per accedere al webinar.

(IM/im)




Quando il talento è in rosa

Il Giornale di Lecco del 12 aprile 2021, intervista a Elena Del Piero responsabile produzione della nostra associata Tag di Dolzago. 




22 aprile 2021 webinar: “Sostenibilità = Competitività”

Api Lecco Sondrio e ApiTech organizzano, in collaborazione con Deloitte, per giovedì 22 Aprile 2021, ore 16.00, tramite la piattaforma Zoom, il seminario dal titolo “Sostenibilità=Competitività”, rivolto a titolari d’azienda e personale tecnico, in cui si discuterà il tema della sostenibilità.
La diffusione del Covid-19 ha avuto e avrà forti conseguenze sull’attuale realtà economica, sociale e ambientale, impattando sulle aziende sia in ambito finanziario che non finanziario. Questa situazione può rivelarsi un’opportunità di rinnovamento grazie alla diffusione di ambiti di sostenibilità sociale e ambientale all’interno delle attività di stampo imprenditoriale. Il ruolo odierno delle pmi è in continua evoluzione, seguendo i principali driver di cambiamento globale. Infatti, i valori chiave, per mantenersi competitivi nel medio-lungo periodo, rispettano gli obiettivi posti dalle agende internazionali e comunitarie in materia di sostenibilità, intesa nella sua accezione economica e socio-ambientale. Riconoscere e saper affrontare i rischi e le conseguenze del cambiamento climatico e di una ridotta responsabilità sociale d’impresa costituisce la colonna portante del business del futuro e comporta un vantaggio competitivo indispensabile per le pmi. La rendicontazione di sostenibilità (e.g. Bilancio di Sostenibilità) sarà un asset sempre più richiesto, in considerazione del settore in cui opera l’azienda e delle spinte normative e di mercato. Misurare, comunicare l’assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni rispetto agli impatti economici, sociali e ambientali dell’organizzazione sarà determinate per l’evoluzione dell’impresa.
 
Il webinar sarà tenuto in lingua italiana.
 
Relatori dell’incontro:

  • Dr. Santo Rizzo, entrato a far parte dell’organizzazione Deloitte nel 1988 dove ha iniziato la sua esperienza professionale nella revisione contabile, acquisendo competenze significative nei settori di appartenenza di grandi gruppi multinazionali come Fiat Group Automobiles, Buzzi Unicem, Magnetto Group, Bitron Group, SKF.  Oltre a seguire attualmente società manifatturiere e di servizi nell’area piemontese, fa parte del Collegio dei Revisori di API Torino. Nell’ambito della struttura di Deloitte presso l’ufficio di Torino, riveste il ruolo di Regional Risk Managing Partner ed è iscritto all’Albo dei Revisori Contabili sin dalla sua costituzione.
     
  • Dr. Giuseppe Milici, Senior Manager in Deloitte, nell’area Sustainability. Entrato in Deloitte nel 2007, Giuseppe ha poi lavorato presso realtà eterogenee negli ambiti dell’Audit e della Sostenibilità, ricoprendo ruoli diversi, tra cui quello di Auditor nel Foreign Subsidiaries Department nella Direzione Auditing di Intesa Sanpaolo Spa e il ruolo di Sustainability Reporting Specialist & CSR di Hera Group. Successivamente di nuovo in Deloitte, con solide competenze professionali dovute all’esperienza maturata nell’ambito della revisione e della consulenza strategica sui temi di sostenibilità, stakeholder engagement. Supporta oggi numerosi clienti (di primarie realtà nazionali e internazionali) alla predisposizione di bilanci di sostenibilità e nello sviluppo di strategie e piani di sostenibilità, nonché all’implementazione e recepimento delle disposizioni del Decreto Legislativo 254/2016.
     
  • Dott.ssa Francesca Testa, Supervisor in Deloitte, nell’area Sustainability. Entrata in Deloitte nel 2013 nell’area Audit & Assurance. Francesca ha maturato esperienza nella revisione di gruppi italiani ed esteri quotati e non del settore industriale. In particolare, si è occupata di revisione di bilanci di società appartenenti al settore automotive, food and beverage, media and communication and real estate. Attualmente in Deloitte, Francesca si occupa della revisione e della consulenza strategica sui temi di sostenibilità, stakeholder engagement e recepimento delle disposizioni del Decreto Legislativo 254/2016 per numerosi clienti sul suolo nazionale.

 
Per iscriversi al seminario cliccare qui.

A seguire vi sarà inviato il link per accedere al seminario.

(IM/im)

 




I contributi del Decreto Sostegni non sono da iscrivere nel bilancio 2020

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni, anche se richiesto nel 2021, si riferisce all’impatto della pandemia nel 2020 e origina in alcuni il dubbio su quale sia il bilancio in cui iscriverlo.

Dal 30 marzo 2021, si ricorda, le imprese ed i loro professionisti stanno predisponendo le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Dl  41/2021 (c.d. “Sostegni”).

Si tratta di un “ristoro” che si propone di sopperire ai mancati redditi 2020 conseguenti al calo di fatturato. Hanno infatti diritto a tale contributo i soggetti che rispettano due requisiti: ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito quest’ultimo non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019).
È quindi evidente come tale contributo sia riferibile all’andamento della gestione del 2020.

Tale considerazione induce a domandarsi se il contributo sia da iscrivere nel bilancio 2020.

Si tratta di un comportamento non in linea con quanto previsto dai principi contabili nazionali.

Il tema è trattato dal principio contabile nazionale Oic 29, nella parte che disciplina i fatti successivi alla data di riferimento dell’esercizio.
Il principio contabile, ai nostri fini, distingue tra:

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza
     
  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Tali fatti, se rilevanti, sono illustrati nella Nota integrativa
Già della lettura di quanto sopra riportato si evince come il decreto sostegni non origini l’esigenza di apportare “modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio”. Si tratterebbe, piuttosto, di iscrivere una nuova attività.
A questo proposito, l’Oic già in passato fornì un chiarimento sulla corretta interpretazione del concetto di “recepimento in bilancio” dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.

All’Oic fu chiesto se, in presenza di fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, tale recepimento sia limitato alla sola modifica della stima di valori esistenti alla chiusura del bilancio (il “quantum”), oppure se il recepimento possa consistere nel riclassificare le poste di bilancio.
Si trattava dell’ipotesi della definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio. In caso di sconfitta in via definitiva, oltre all’eventuale esigenza di aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri, si deve anche riclassificare tale fondo come debito?
L’Oic chiarì che il principio contabile nazionale Oic 29 indica quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio. Secondo tale principio contabile, un fatto successivo “può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività esistenti alla chiusura dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere a tale data”.

Pertanto, un fatto successivo non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito non esistenti alla data di chiusura del bilancio, in quanto tale credito o tale debito sotto il profilo giuridico sorgono soltanto nell’esercizio successivo.

Riteniamo, quindi, che i contributi a fondo perduto richiesti nel 2021 non si possano iscrivere nel bilancio 2020.

Naturalmente, però, nel caso in cui l’istanza sia stata presentata prima della redazione del progetto di bilancio 2020, si potrà valutare, qualora si ritenga rilevante, di inserire una specifica informativa nella nota integrativa.

(MF/ms)
 




Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto, correzione degli errori nell’istanza

A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 è possibile presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.l. 41/2021.

Si tratta del contributo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del D.l. 41/2021, hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e hanno subito una riduzione di fatturato medio mensile nei due anni precedenti, almeno del 30%.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.

L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica).
Gli altri dati da riportare sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020. Il soggetto richiedente deve infine operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Una volta presentata l’istanza, i dati vengono controllati e l’Agenzia delle entrate trasmette:

  • alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
  • al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli.
In caso di errore nella compilazione, come si può correggere un’istanza già presentata?

Nel periodo indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa
L’ultima istanza trasmessa fino al 28 maggio 2021 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate, per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo, nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Il contribuente può inoltre presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 28 maggio. Anche la rinuncia, come già la presentazione dell’istanza, può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.p.r 322/1998 e successive modificazioni, con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta, ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze.

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25, comma 12, D.L. 34/2020, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 D. lgs. 241/1997, esclusa la compensazione.
Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando:

  • le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, D.lgs. 471/1997 (nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata) e
  • gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 D.p.r. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004.
Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che prevede alternativamente:
  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni,
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter cod. pen. (confisca).

Per evitare l’applicazione delle sanzioni piene il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante ravvedimento operoso con applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 D.lgs. 472/1997.

I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24, con specifici codici tributo e indicazioni fornite con apposita risoluzione.

(MF/ms)




Le imprese non trovano i tecnici, un sito per facilitare le assunzioni

La Provincia di Lecco, martedì 6 aprile 2021, domanda e offerta di lavoro si incontrano tramite l’Api.




“Le donne nell’innovazione” L’Api e quei modelli positivi

La Provincia di Lecco, sabato 3 aprile 2021, webinar: “Le donne nell’innovazione”.




Cartelle scadute a fine 2020 e prorogate: di nuovo decadute

Con l’art. 4 del DL 41/2021 il Governo ha ulteriormente sospeso i pagamenti dovuti all’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo, ossia entro il 31 maggio 2021, ferma restando la possibilità di chiedere all’agente della riscossione la dilazione di pagamento prevista dall’art. 19 del DPR 602/73, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’art. 13-decies del DL 137/2020.

In particolare, in caso di decadenza da precedenti piani di dilazione, il debitore può essere riammesso alla dilazione, senza la necessità di pagare tutte le rate insolute, se presenta domanda entro il 31 dicembre 2021.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, è possibile chiedere la dilazione fino a 100.000 euro (invece che 60.000 euro) senza necessità di dimostrare la propria difficoltà finanziaria.
Infine, per tutte le dilazioni in essere, la decadenza dalla rateazione non si verifica per effetto del mancato pagamento di 5 rate, ma di 10 rate, anche non consecutive.
La sospensione dei pagamenti fino al 30 aprile 2021, per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, ha comportato un’ulteriore proroga dei termini di decadenza e prescrizione riferiti ai versamenti sospesi: l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 è stato infatti completamente riformulato.
Il nuovo art. 68, comma 4-bis prevede che per i carichi affidati all’agente della riscossione tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 operi una proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate di 24 mesi.
A ben vedere, però, la proroga non concerne i termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ma i termini connessi a carichi affidati all’agente di riscossione nel periodo temporale considerato.
Ciò crea non pochi problemi, dal momento che, senza copertura specifica, i termini di riscossione scaduti il 31 dicembre 2020, in assenza di previa iscrizione a ruolo o affidamento in carico, sarebbero definitivamente chiusi.
L’art. 4 del DL 41/2020 interviene inoltre sui termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai casi indicati nell’art. 157, comma 3 del DL 34/2020.
Il riferimento è ai controlli automatizzati per l’anno 2017 e ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017, già prorogati di 14 mesi ai sensi dell’art. 157, comma 3 e ora ulteriormente prorogati fino a un totale 24 mesi.
Dunque, il termine di notifica della cartella di pagamento relativa al controllo automatizzato per il 2017 scade il 31 dicembre 2023, mentre i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai controlli formali per gli anni 2016 e 2017 scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024.
Come anticipato sopra, l’art. 68, comma 4-bis è stato integralmente riformato, con la conseguenza che è venuta meno la proroga espressa di due anni per i termini di decadenza e prescrizione scaduti il 31 dicembre 2020.
Per l’effetto, in base alla nuova formulazione dell’art. 68, comma 4-bis, che si riferisce solo ai carichi affidati tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 e non anche ai termini per la riscossione che scadono nello stesso periodo, i termini scaduti il 31 dicembre 2020 sarebbero definitivamente chiusi, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale.
Si pensi, ad esempio, alle cartelle di pagamento riferite al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative all’anno 2016, che dovevano essere notificate, salvo proroga espressa, entro il 31 dicembre 2020.
Proprio con riferimento ai controlli automatizzati per l’anno 2016 la situazione è paradossale, in quanto, da un lato, gli uffici finanziari non hanno potuto notificare per tutto il 2020 le comunicazioni d’irregolarità conseguenti ai controlli automatizzati, per effetto dell’art. 157, comma 2 del DL 34/2020, dall’altro, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento sarebbero scaduti il 31 dicembre 2020, se non fosse intervenuta l’iscrizione a ruolo entro la predetta data, in osservanza del nuovo art. 68 comma 4-bis.

Proroghe di ardua interpretazione
L’unica soluzione sarebbe allora di ripristinare il riferimento all’art. 12, comma 2 del DLgs. 159/2015, attualmente però espunto dall’art. 68, comma 4-bis. Tale norma stabilisce la proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle attività degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica una sospensione straordinaria dei termini di pagamento.
C’è da dire, però, che proprio l’art. 4, comma 1, lett. d) del DL 41/2021 stabilisce che il nuovo art. 68, comma 4-bis si applica, non solo in deroga all’art. 3 comma 3 dello Statuto, ma anche in deroga “a ogni altra disposizione vigente”, con ciò escludendo alla radice – sembra – la possibilità di applicare l’art. 12, comma 2 del DLgs. 159/2015 ai termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale.

(MF/ms)