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Sabadini eletto presidente Confapindustria Lombardia: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’elezione del nostro consigliere Luigi Sadabini a presidente di Confapindustria Lombardia.




Luigi Sabadini è il nuovo presidente di Confapindustria Lombardia

Nella giornata di ieri a Milano, presso la sede di Confapindustria Lombardia, si è tenuta l’assemblea regionale dell’associazione, composta dai rappresentanti delle territoriali di Brescia, Milano, Lecco-Sondrio e Varese in cui è stato eletto il nuovo presidente lombardo del sistema Confapi che succede a Delio Dalola.

Luigi Sabadini di Api Lecco Sondrio è il nuovo presidente di Confapindustria Lombardia e sarà in carica per i prossimi tre anni. Per quasi nove anni, dal 2012 al 2021, è stato il presidente dell’associazione delle piccole medie industrie delle province di Lecco e si Sondrio, già membro in passato della giunta regionale, dallo scorso anno è presente anche nella giunta nazionale di Confapi e nella commissione nazionale finanziaria.

Luigi Sabadini, ingegnere di 58 anni, è il titolare delle Trafilerie di Valgreghentino, azienda associata ad Api dal 1977: “Ringrazio i colleghi imprenditori per questa elezione – dichiara – è un motivo di grande orgoglio e di responsabilità rappresentare a livello regionale tutte le nostre aziende. Inoltre, lo è anche per la nostra associazione di Lecco e Sondrio essere il punto di riferimento per tutte le pmi lombarde iscritte al sistema Confapi. Nei prossimi tre anni cercherò di portare avanti le istanze delle nostre imprese in Regione Lombardia ascoltando a 360 gradi tutte le realtà che esprimono i nostri territori. L’obiettivo del mio mandato è una condivisione sempre più allargata delle eccellenze delle nostre realtà locali, tra le migliori del nostro Paese”.

Anna Masciadri 
Ufficio Stampa




Radio Confapi: interviste a Crippa, Bonora e Beri

Settimana scorsa Api Lecco Sondrio è stata protagonista del palinsesto di Radio Confapi.

Cliccando sui link potete ascoltare le interviste:




Credito d’imposta 4.0: contributo “pieno” fino a fine dicembre 2022

La Legge di Bilancio 236/2017 aveva introdotto il meccanismo del credito d’imposta che agevola gli investimenti in nuovi beni materiali e immateriali, strumentali all’esercizio d’impresa.

Tutte le informazioni si trovano sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, comma 44) ha rinnovato gli incentivi per la transizione 4.0 per l’acquisto di beni strumentali interconnessi da parte delle imprese.

La novità è che il Ministero, accogliendo le richieste che giungevano dai costruttori di macchine, in affanno nel dover rispettare consegne entro fine giugno al fine di accordare ai propri clienti – che avevano fatto ordini prima della fine del 2021 – di beneficiare del credito d’imposta 4.0 del 50% e non incorrere nella riduzione al 40%, ha prorogato la scadenza del 30 giugno al 31 dicembre 2022 per tutte le tipologie di investimento che presentano ordine nel 2021 e che possono così assicurarsi il 50% di beneficio, anche se superano la data del 30 giugno 2022 per la messa in esercizio dei beni.

Restano valide tutte le altre condizioni previste per l’accesso a tale credito d’imposta.

Per beni ordinati dopo il 31 dicembre o ordinati senza acconto, il contributo resterà il 40%. Lo stesso vale per beni ordinati con acconto entro la fine del 2022 e consegnati entro il 30 giugno dell’anno prossimo.

(SN/am)

 




Guerra in Ucraina: le sanzioni approvate dall’Unione Europea

Nella giornata del 27 febbraio 2022 i Ministri degli esteri dell’Unione Europea hanno deciso di adottare le seguenti misure:
 

  • Offrire il sostegno dell’UE alle forze armate ucraine attraverso il Fondo europeo per la pace, con un pacchetto da € 450 milioni per l’invio di armi letali e € 50 milioni in equipaggiamento militare;
  • Stabilire ulteriori sanzioni individuali ed economiche, che comprendono tra l’altro la chiusura dello spazio aereo dell’UE a tutti gli aerei russi, l’esclusione di banche russe dal sistema di messaggistica finanziaria SWIFT, il blocco delle transazioni e il congelamento degli asset della Banca centrale russa;
  • Aumentare l’impegno diplomatico per lavorare alla condanna internazionale e all’isolamento della Russia, in particolare in sede Nazioni Unite (dove una risoluzione dovrebbe essere votata mercoledì);
  • Adottare misure per sostenere l’Ucraina e la regione circostante, tramite strumenti quali il Meccanismo europeo di protezione civil;
  • Mettere in campo iniziative per contrastare la disinformazione, compreso il divieto per i media statali Russia Today e Sputnik di trasmettere nell’UE.

 
Segnaliamo che le sanzioni relative al blocco dello spazio aereo dell’UE ai velivoli russi e al blocco delle transazioni con la Banca centrale russa sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, entrando quindi in vigore immediatamente.
 
Sono state, inoltre, adottate le seguenti misure:
  
Sanzioni individuali 
Oltre a congelare i beni del presidente russo e del ministro degli Esteri, l’UE imporrà misure restrittive ai membri del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Federazione Russa che hanno sostenuto l’immediato riconoscimento da parte della Russia delle due aree non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina come soggetti indipendenti. Le sanzioni saranno estese anche ai restanti membri della Duma di Stato russa, che hanno ratificato la decisione del governo. Inoltre, l’UE prenderà di mira anche quegli individui che hanno facilitato l’aggressione militare russa dalla Bielorussia. 
 
Sanzioni economiche 
Il pacchetto adottato espande ulteriormente le restrizioni finanziarie esistenti, tagliando così l’accesso russo ai mercati di capitali più importanti. Vieta anche la quotazione e la fornitura di servizi in relazione alle azioni di enti statali russi nelle sedi di negoziazione dell’UE. Inoltre, introduce nuove misure che limitano significativamente gli afflussi finanziari dalla Russia verso l’UE, vietando l’accettazione di depositi superiori a certi valori da cittadini o residenti russi, la tenuta di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli dell’UE, così come la vendita di titoli denominati in euro a clienti russi. Queste sanzioni colpiranno il 70% del mercato bancario russo e le principali aziende statali, anche nel campo della difesa. Aumenteranno i costi di prestito della Russia, aumenteranno l’inflazione e gradualmente eroderanno la base industriale della Russia. Inoltre, vengono prese misure per evitare che le fortune dell’élite russa siano nascoste in paradisi sicuri in Europa. 
 
Settore energetico 
L’UE proibirà la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione verso la Russia di beni e tecnologie specifiche nella raffinazione del petrolio, e introdurrà restrizioni sulla fornitura di servizi correlati. Introducendo tale divieto di esportazione, l’UE intende colpire il settore petrolifero russo, e rendere impossibile per la Russia aggiornare le sue raffinerie di petrolio. 
Le entrate delle esportazioni russe sono state di 24 miliardi di euro nel 2019. 
 
Settore dei trasporti 
L’UE ha introdotto un divieto di esportazione che riguarda i beni e la tecnologia nel settore dell’aviazione e dello spazio, nonché il divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione e di manutenzione relativi a tali beni e tecnologie. L’UE proibirà anche la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria correlata. 
Questo divieto di vendita di tutti gli aerei, pezzi di ricambio e attrezzature alle compagnie aeree russe mira a degradare uno dei settori chiave dell’economia russa e la connettività del paese, poiché tre quarti dell’attuale flotta aerea commerciale della Russia sono stati costruiti nell’UE, negli Stati Uniti e in Canada. 
 
Settore delle tecnologie 
L’UE ha imposto ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché restrizioni sulle esportazioni di alcuni beni e tecnologie che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Questo include prodotti come semiconduttori o tecnologie all’avanguardia. 
 
Visti 
Diplomatici, altri funzionari russi e uomini d’affari non potranno più beneficiare delle disposizioni di facilitazione del visto, che permettono un accesso privilegiato all’UE. Questa decisione non riguarderà i comuni cittadini russi. 
 
Inoltre, nel comunicato si legge che l’Unione europea esige che la Russia cessi immediatamente le sue azioni militari, ritiri incondizionatamente tutte le forze e le attrezzature militari dall’intero territorio dell’Ucraina e rispetti pienamente l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Il Consiglio europeo invita la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a rispettare il diritto umanitario internazionale e a fermare la loro campagna di disinformazione e gli attacchi informatici. 
 
Gli atti giuridici pertinenti, compresi i nomi delle persone interessate dalle misure restrittive, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale. 
 
Le misure restrittive individuali si applicheranno a un totale di 654 individui e 52 entità, e comprendono un congelamento dei beni e un divieto di mettere fondi a disposizione degli individui e delle entità elencate. Inoltre, un divieto di viaggio applicabile alle persone elencate impedisce loro di entrare o transitare attraverso il territorio dell’UE. 
 

Aggiornamento
In data 3 marzo 2022 sono state approvate le seguenti ulteriori sanzioni:

  • Il divieto di fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per lo scambio di dati finanziari (SWIFT), a Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTB BANK.
    Questo divieto avrà effetto a partire dal 12 marzo, e si applicherà anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabilito in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente posseduti per più del 50% dalle suddette banche.
     
  • Il divieto a partire dalla data odierna di investire, partecipare o contribuire in altro modo a futuri progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.
     
  • Il divieto a partire dalla data odierna di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro in Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, compresi il governo e la Banca Centrale della Russia, o per l’uso in Russia.
     
  • La sospensione delle trasmissioni delle emittenti Russia Today e Sputnik nel territorio dell’UE.

(MP/am)
 




Energia e gas: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

Informiamo le Aziende Associate che il 1° marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Energia che riporta una serie di importanti interventi a sostegno degli approvvigionamenti energetici.
 
Di seguito, in sintesi, i principali contenuti inerenti i costi di energia e gas:
 
con l’art. 1 è prorogato, per il secondo trimestre 2022, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate a tutte le utenze elettriche.
l’art 2 conferma, per il secondo trimestre 2022, la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. I prelievi di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali saranno assoggettati all’aliquota IVA del 5%.
l’art 3 estende al secondo trimestre 2022 il rafforzamento del bonus sociale su energia elettrica e gas.
l’art. 4 conferma un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore già presente nel DL Sostegni ter per il trimestre precedente. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Con l’art. 5 è introdotto un analogo contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. A queste imprese è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Con riferimento ai contenuti degli artt. 4 e 5 segnaliamo che per poter determinare il diritto o no ad accedere al credito d'imposta si è in attesa di ulteriori chiarimenti che, non appena disponibili, saranno oggetto di apposita informativa.
 
In allegato riportiamo il testo del Decreto al quale si rimanda per gli ulteriori interventi per il settore gas ed energia elettrica.
 
 
(RP/rp)



Bonus pubblicità 2022: comunicazione entro il 31 marzo

È operativa dal 1° marzo la procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate che consente di presentare, fino al 31 marzo 2022, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del Dl 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2022.

In linea generale, possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

L’art. 57-bis comma 1-quater del Dl 50/2017, come modificato dall’art. 67 comma 10 del Dl 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Come rilevato dalle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica. 

Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2022 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che, come rilevato dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità).

Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2023

Salvo successive modifiche, dal 1° al 31 gennaio 2023 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2022.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

(MF/ms)




Decreto Milleproroghe: le principali modifiche

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la L. 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del DL 228/2021 (c.d. Dl “Milleproroghe”), entrata in vigore il 1° marzo 2022.

Una delle principali novità, già prevista in sede di emanazione del Dl, riguarda le assemblee a distanza. In particolare, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 luglio 2022. Fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 
Sempre in ambito societario, viene previsto che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. 

Viene così sostituito nel primo comma dell’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, l’attuale riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021.

Gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche, pertanto, sono posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” (art. 1 commi 1054 e 1056 della L. 178/2020), è stata prevista la proroga del termine “lungo” al 31 dicembre 2022 (in luogo dell’originario termine del 30 giugno 2022) per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021.

Ulteriore proroga al 30 giugno 2022 per il termine per pagare (senza sanzioni, né interessi) il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020 originariamente non corrisposti (ai sensi dell’art. 24 del Dl 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere versate per il mancato rispetto dei limiti comunitari (ex art. 42-bis comma 5 del Dl 104/2020).

In relazione ai bonus edilizi diversi dal superbonus del 110%, viene ammessa la detrazione anche per le spese sostenute per il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la detraibilità è prevista dal comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, così come modificato dall’art. 1 comma 29 della L. 234/2021).

Viene modificato l’art. 24 del Dl 23/2020, che aveva sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 i termini in tema di prima casa e di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Grazie a tali modifiche, i medesimi termini risulteranno sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 e ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dal 1° aprile 2022.

Sul fronte della riscossione, invece, è stato aggiunto il comma 5-bis all’art. 13-decies del Dl 137/2020, così che i debitori decaduti all’8 marzo 2020 che non hanno presentato domanda per la riammissione entro il 31 dicembre 2021 possano ancora presentare domanda di dilazione dei ruoli sino al 30 aprile 2022. 

Tuttavia, per essi la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, e non 10.

Viene altresì prevista la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.

Intervenendo sull’art. 49 comma 3-bis del Dlgs. 231/2007, è stabilito che, dal 1° gennaio di quest’anno, il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 comma 1 del Dlgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro); sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

Per quanto riguarda le misure in materia di lavoro e previdenza, si segnalano l’estensione al 2022 dell’operatività del Fondo Nuove Competenze ex art. 88 del Dl 34/2020, nonché le proroghe – sempre per quest’anno – sia della sospensione del meccanismo di riduzione dei trattamenti di mobilità in deroga (per chi opera in un’area di crisi industriale complessa) sia di alcune disposizioni di favore che riguardano le prestazioni del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Infine, vengono introdotte misure formative dirette alla qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti da aziende del settore del trasporto aereo.

(MF/ms)
 




L’Agenzia delle Entrate interviene su rivalutazione e riallineamento

Il 1° marzo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6, da lungo attesa, sulle discipline della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell’art. 110 del Dl 104/2020, modificando in alcuni punti sensibili le indicazioni contenute nella bozza posta in consultazione il 23 novembre 2021.

Rispetto a quest’ultima sono, peraltro, contenute alcune puntualizzazioni di interesse sul nuovo art. 110 comma 8-ter, introdotto dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022): si specifica ad esempio, risolvendo un dubbio più volte emerso, che “per esigenze di coerenza logico-sistematica” l’allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento riguarda anche i marchi oggetto di riallineamento da parte dei soggetti OIC, nonostante il tenore letterale della disposizione possa anche portare ad una soluzione diversa, e che la revoca parziale degli effetti fiscali delle operazioni in commento, prevista dall’art. 1 comma 624 della L. 234/2021, può essere esercitata con riguardo anche solo ad alcuni dei beni immateriali oggetto di rivalutazione o di riallineamento (la circolare menziona anche i beni materiali, e ciò lascerebbe intendere che la revoca possa riguardare anche beni non ricompresi nella “stretta” dell’ultima legge di bilancio).

La circolare si divide in tre parti.

La prima è dedicata ad aspetti più generali della rivalutazione e del riallineamento dei valori, con particolare attenzione sui beni rivalutabili (con conferma della possibilità di avvalersi dell’agevolazione per i beni immateriali mai iscritti in bilancio, come previsto dal lato civilistico dal documento interpretativo OIC 7), sul regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione e sulle operazioni che possono essere oggetto di riallineamento dei valori.

Di particolare interesse è la parte in cui si esaminano i risvolti delle operazioni straordinarie sul regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione.

Nel § 3.1, ad esempio, emerge un cambio di rotta auspicato, rispetto alla bozza per consultazione, sulla natura del saldo attivo in questione; pur con qualche residuo di cerchiobottismo si precisa, infatti, che tale riserva rientra tra quelle tassabili solo in caso di distribuzione e che, quindi, ai fini delle discipline di ricostituzione previste dagli artt. 172 e 173 del TUIR:

  • il vincolo di sospensione d’imposta cessa esclusivamente nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia attribuito, “anche indirettamente o di fatto”, al socio o al partecipante;
  • devono considerarsi fenomeni rilevanti ai fini impositivi “gli utilizzi della riserva che sottendono (o da cui consegue), anche indirettamente o di fatto un effetto di sostanziale attribuzione di tali riserve ai soci e/o ai partecipanti”.
Altri cambi di orientamento significativi della circolare n. 6/2022 rispetto alla bozza per la consultazione riguardano (§ 4.7) la base imponibile dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, che l’Agenzia – sulla scorta della Cassazione – riconosce essere quella del saldo attivo di rivalutazione così come iscritto nel passivo di bilancio (e quindi al netto dell’imposta sostitutiva del 3%), e (§ 4.8) la natura delle riserve di capitali sulle quali il vincolo di sospensione d’imposta è stato prima apposto in sede di riallineamento e successivamente tolto a seguito di affrancamento con imposta del 10%: in questo caso, precisa correttamente l’Agenzia delle Entrate, ferma restando la tassazione in capo alla società delle somme distribuite, in capo ai soci il regime impositivo è quello proprio della restituzione degli apporti (e, quindi, la sola riduzione del costo fiscale della partecipazione, salvi i fenomeni di “sottozero”).

La seconda parte della circolare 6/2022 analizza la disciplina della rivalutazione dei beni delle imprese per i beni del settore alberghiero e termale di cui all’art. 6-bis del DL 23/2020, confermando che ogni impresa che ha un codice ATECO ricompreso nella divisione 55 può beneficiare della rivalutazione gratuita ed analizzando casistiche come quella delle imprese alberghiere che svolgono due o più attività (un caso tipico è rappresentato dall’attività mista alberghiera e di ristorazione) o quella delle imprese che concedono in affitto la propria azienda. Anche in questo caso un importante cambiamento rispetto alla bozza per la consultazione è rappresentato dalla possibilità di fare valere ai fini fiscali gli ammortamenti sui maggiori valori già dal 2020 (in coerenza con il dato letterale della norma), se il comportamento contabile adottato è andato nel senso di anticipare gli stessi al bilancio 2020.

La terza parte della circolare n. 6/2022 esamina, infine, alcuni aspetti procedurali riferiti essenzialmente all’efficacia nei confronti del Fisco delle operazioni in esame, confermando l’impostazione per cui esse si devono considerare perfezionate con l’indicazione dei maggiori valori nel prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro RQ del modello REDDITI), indipendentemente dal regolare e tempestivo versamento delle imposte sostitutive, che se non effettuato porta “solamente” all’iscrizione a ruolo delle imposte dovute, fatta salva la possibilità di procedere al ravvedimento per insufficiente o tardivo versamento.

(MF/ms)




Bonus edilizi: possibili due ulteriori cessioni dopo la prima

È in vigore dal 26 febbraio 2022 il Dl 25 febbraio 2022 n. 13, pubblicato nella G.U. di venerdì scorso e recante misure di contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizi e di altri crediti di imposta, nonché l’inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i tecnici che rilasciano false attestazioni, l’ampliamento dei termini di utilizzo di quei crediti di imposta che si ritrovassero sottoposti a sequestro penale e, infine, l’introduzione della pre-condizione dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro per poter beneficiare di taluni bonus edilizi.

L’art. 1 comma 1 del Dl 13/2022 abroga il comma 1 dell’art. 28 del Dl 4/2022, il quale aveva a sua volta modificato il comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020, vietando ogni ipotesi di cessione dei bonus edilizi successiva alla prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario, o, previo sconto in fattura, dal fornitore.

Contestualmente, però, il comma 2 del medesimo art. 1 riscrive integralmente le lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020, confermando che va “in soffitta” la disciplina ante Dl 4/2022 che consentiva illimitate cessioni dei bonus edilizi a favore di qualsiasi cessionario, ma consentendo per lo meno, dopo la prima cessione “verso chiunque”, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore, ulteriori due cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione).

Ad esempio, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito di imposta anche a un “soggetto non vigilato” (come un’altra impresa industriale o commerciale), il quale potrà poi cederlo a sua volta esclusivamente a un “soggetto vigilato”, con una ulteriore facoltà di cessione da parte di quest’ultimo a favore di altro “soggetto vigilato”.

Viene altresì inserito nell’art. 121 del Dl 34/2020 un nuovo comma 1-quater che dispone la “targatura informatica” dei crediti di imposta, per consentire ai cessionari di poterne conoscere l’origine (mettendoli così nelle condizioni di non potersi sottrarre dall’obbligo di valutarne la “qualità” secondo la diligenza dovuta anche nei passaggi successivi al primo), con conseguente impossibilità di procedere a cessioni parziali, ma questa ulteriore novità troverà applicazione solo ai crediti di importi che sorgeranno nei cassetti fiscali a fronte di opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

L’art. 2 del Dl 13/2022 reca, oltre che alcune modifiche al codice penale, un significativo inasprimento delle responsabilità dei tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni superbonus e le attestazioni di congruità sulle spese oggetto di opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020, i quali, ove espongano informazioni false, oppure omettano di riferire informazioni rilevanti, sui requisiti tecnici dell’intervento, sulla sua effettiva realizzazione o sulla congruità delle relative spese, vengono a essere puniti “con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro” (con ulteriore aumento di pena “se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri”).

Sempre l’art. 2 del Dl rende poi più stringente il massimale della copertura assicurativa di cui deve essere dotato il professionista che rilascia le asseverazioni superbonus, prevedendo che esso debba essere almeno pari agli importi di ciascun intervento con riguardo al quale rilascia attestazioni e asseverazioni (con riferimento all’ambito degli interventi di efficienza energetica, funzionava in verità già così, stante le disposizioni del Dm 6 agosto 2020 “Asseverazioni”, ma ora dovrà evidentemente funzionare in questo modo anche per l’ambito degli interventi di riduzione del rischio sismico).

L’art. 3 stabilisce che, nel caso di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria dei crediti di imposta, il loro utilizzo in compensazione può avvenire anche oltre il 31 dicembre di ogni anno, con un allungamento del periodo pari alla durata del sequestro (c.d. “norma salva Poste”).

L’art. 4 del Dl dispone infine che, per taluni lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, la generalità dei bonus edilizi possa essere riconosciuta solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, con obbligo di controllo di tale annotazione da parte dei professionisti incaricati di rilasciare il visto di conformità.

Quest’ultima disposizione entra in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl (ossia dal 27 maggio 2022) e si applica “ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data”, mentre le restanti disposizioni sono entrate in vigore il 26 febbraio (data di entrata in vigore del decreto).

(MF/ms)